AZIONI
Surrogatoria: il creditore si impegna a far rimpinguare il patrimonio del
o debitore facendogli riscattare prestiti che il debitore stesso aveva fatto a
terzi
Revocatoria: il creditore agisce direttamente sui beni coinvolti per pignorarli,
o e successivamente venderli per recuperare il credito
FAVORE DELL’AZIONE
Surrogatoria: a favore di tutti i creditori, perché una volta riposti i soldi nel
o patrimonio del primo debitore qualunque creditore nei suoi confronti può
riscattare il credito
Revocatoria: il creditore agente è anche l’unico soggetto che beneficia della
o revocatoria, perché solo per lui gli atti di vendita/donazione sono inefficaci
Altre azioni di tutela sono quella sanzionatoria, nella cui parte lesa viene risarcita,
l’inibitoria, nella quale una parte viene inibita se c’è il rischio che compia un illecito, e la
restitutoria, che prende piede quando vi è una sottrazione di oggetti, che vanno restituiti.
Modi di acquisto di un diritto
L’acquisto di un diritto non avviene solo con la compravendita, ma ci sono più modi per
acquisirla:
Titolo originario acquisizione della proprietà su un bene mai posseduto da
alcun proprietario precedentemente, oppure su un bene non reclamato da
qualcuno (come vedremo)
Titolo derivativo si diventa proprietari di un bene già posseduto in
avente causa, dante
precedenza; colui che riceve il diritto è detto chi lo trasmette
causa. Colui che acquista il bene dovrà far fronte alle stesse eventuali limitazioni
già presenti per colui che l’ha venduta; ad esempio, se si compra una casa nella
dante causa
quale è stato assicurato dal un contratto di locazione a terzi, anche
l’avente causa dovrà sottostare a questa limitazione. Questo titolo può essere
trasmesso in vari modi:
Inter vivos si sposta unicamente il bene, come nella compravendita
o Mortis causa il patrimonio del deceduto si mischia con quello della persona
o che lo eredita. Il testamento o, quando manca, la successione, sono gli unici
casi di trasferimento di proprietà per causa morte
Nel caso di passaggio proprietà causa morte, i beni si possono trasferire tramite una
quota patrimoniale del deceduto (a titolo universale) o vengono “spostati” dei beni
specifici (a titolo particolare), ove in quest’ultimo caso sono inclusi tutte le fattispecie
dell’acquisto tra vivi.
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Non tutti i diritti ed obblighi sono però suscettibili a trasferimento; è il caso dei diritti
soggettivi assoluti, che non sopravvivono una volta deceduta la persona che li deteneva,
perché strettamente personali.
La regola generale è infatti che i diritti trasferibili sono tali perché valutabili in termini
economici, e che concorrono perciò alla formazione di un patrimonio. Anche in questo
intuitus
caso vigono delle eccezioni, come i crediti personali, così come i rapporti
personae , cioè rapporti giuridici strettamente collegati alle qualità soggettive dei
soggetti senza le quali non ci sarebbe motivo che esista.
Appendice 1: residenza, domicilio e dimora
Il diritto distingue i luoghi ove si svolge la vita di una persona, che non sempre
coincidono:
Residenza luogo in cui si dimora abitualmente. È importante notificarla
correttamente perché è anche l’indirizzo in cui vengono spedite le lettere e gli atti,
ma soprattutto perché dichiarare il falso costituisce reato
Domicilio centro degli interessi economici del soggetto, cioè dove il soggetto
svolge la propria attività professionale
Dimora luogo in cui si staziona in un determinato momento
Questa distinzione servirà per il prossimo argomento.
Appendice 2: atto, fatto e negozio giuridico
Le situazioni giuridiche si distinguono in base alla natura dell’avvenimento e agli effetti
che produce:
Fatto giuridico avvenimento naturale che provoca effetti giuridici; l’atto è
quindi causato da un evento non volontario, e che produce certi effetti. Un
esempio può essere il fulmine su una macchina
Atto giuridico evento volontario che provoca effetti giuridici oltre quelli
previsti, diverso dal fatto giuridico perché gli effetti sono derivanti dalla volontà dei
soggetti
Negozio giuridico dichiarazione di volontà fatta da un soggetto che provoca
esattamente gli effetti giuridici voluti. L’esempio più logico è la compravendita o il
testamento
La successione mortis causa
La successione che avviene per mortis causa è una fattispecie a formazione
progressiva nel quale il patrimonio di un soggetto defunto viene diviso tra gli eredi o tra
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coloro citati in un eventuale testamento.
In fasi, il procedimento segue quest’ordine:
1. Morte dell’individuo
2. Apertura del procedimento di successione
10 Situazione giuridica complessa i cui fatti non si verificano contemporaneamente, ma in sequenza.
15 3. Vocazione individuazione degli eredi candidati all’eredità
4. Delazione offerta del patrimonio agli eredi
5. Accettazione o rinuncia
Come si svolge la successione?
L’apertura della successione avviene al momento della morte dell’individuo nel suo luogo
di domicilio (art. 456 c.c.). In questa fase il patrimonio del defunto è vacante: bisogna
capire come dividerlo.
È invece ininfluente il luogo di morte del soggetto, perché la procedura si apre comunque
nel luogo di domicilio, e viene gestita dal tribunale di competenza.
L’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione testamentaria prevarica
quella legittima, se presente il testamento e se questo è compilato bene, ma non può
comunque intaccare le quote legittime degli eredi, perché agisce unicamente sulla quota
disponibile (art. 457 c.c.).
La vocazione in sé è insufficiente per trasferire i diritti, e deve essere affiancata alla
delazione, processo che si occupa di offrire agli eredi la quota che gli spetta, tant’è che a
volte coincidono.
Dopo aver individuato e offerto agli eredi la loro quota, questi hanno il diritto di
accettazione; l’eredità si acquista solo se l’individuo accetta di farsene carico, e diventa
proprietario dal giorno in cui è partita la successione.
I diritti successori e la capacità di succedere
Il trasferimento del titolo successorio avviene in maniera immediata nel caso del
legatario, cioè colui che è stato reso erede a titolo particolare dal defunto tramite il
testamento (ovviamente si può rifiutare e il bene viene rimesso all’eredità).
D’altro canto, l’erede diventa proprietario della quota successoria tramite accettazione
perché deve essere capace di succedere, quindi di poter subentrare nei rapporti giuridici
di cui il defunto era titolare, attivi o passivi che siano.
La capacità di succedere è congruente alla capacità giuridica, cioè all’idoneità di essere
attribuiti di diritti ed obblighi, e non è quindi necessaria invece la capacità di agire;
perciò, tutti i nati o concepiti possono essere eredi, così come è possibile per i figli
concepiti o addirittura non concepiti di una persona viva al momento della morte del
defunto.
Non solo gli individui hanno la capacità di succedere:
Gli enti possono diventare eredi per successione testamentaria
Lo Stato eredita il patrimonio di una persona defunta in assenza di eredi entro il
sesto grado ad eccezione dei debiti (e figurati…)
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La rinuncia dell’eredità
Si tratta di un negozio giuridico unilaterale nel quale il chiamato dichiara esplicitamente
di non voler accettare l’eredità; una volta notificato, l’erede si rende totalmente estraneo
alla sua quota, ragion per la quale i creditori non possono riferirsi a lui per adempiere alle
obbligazioni del defunto, ma non può più disporre dei beni inclusi nell’eredità perché non
suoi.
Anche la rinuncia è un atto solenne redatto dal notaio/cancelliere inserito nel registro
delle successioni.
È inoltre un atto revocabile, infatti si può andare sempre dalle figure competenti per
redigere un atto contrario, sempre che l’eredità non sia stata accettata dai successivi
eredi.
Il ruolo del legatario nella successione
Il legatario, come già detto, viene considerato successore mortis causa a titolo
particolare e in maniera immediata, una volta aperto il processo di successione.
I beni che il legatario può attingere dal patrimonio del legato sono cedutigli tramite
testamento e contenuti nella quota disponibile, della quale il testatore può disporne
come desidera. Non è inoltre tenuto a saldare i debiti ereditari a patto che sia stato
scritto nel testamento, caso in cui non è vincolato a pagare oltre quanto egli ha ricevuto.
Nonostante l’immediatezza con cui i beni si trasferiscono di patrimonio, il legatario ha
sempre la facoltà di accettare o rinunciare, ma una volta accettato non può tirarsi
indietro.
Successione legittima
Successione che avviene per volontà di legge, e che prescinde quindi dal volere del
defunto, che subentra quando manca un testamento, o quando esso è annullato, nullo,
revocato, privo di disposizioni patrimoniali o che copre una parte del patrimonio (in
quest’ultimo caso si applicano entrambe le successioni).
In questo tipo di successione vige la solidarietà del vincolo familiare, parentale e
coniugale, perché si presume che il defunto avrebbe voluto che la sua eredità fosse
devoluta alla famiglia stretta; perciò, sono eredi il coniuge, discendenti legittimi e
naturali, ascendenti legittimi, collaterali e parenti fino al sesto grado.
Se l’eredità non viene accettata da alcun chiamato, se ne occupa lo Stato.
A rigor di logica, l’ordine fa si che un grado escluda il successivo se non vi è rinuncia (ad
esempio, se i figli accettano non si risale ai genitori).
L’eredità viene divisa tramite le quote di successione legittima specifiche per ogni
fattispecie, ma non intaccano la quota disponibile SOLO se è presente un testamento
valido.
Successione testamentaria
Il testamento è un atto con il quale il deceduto, prima della sua dipartita, dispone
totalmente o parzialmente del suo patrimonio cedendolo ai legatari, ma può contenere
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altre informazioni di tipo non patrimoniale, come il riconoscimento dei figli naturali (che è
anche l’unica disposizione irrevocabile).
È un negozio giu
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