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IMPUTABILITÀ E COLPEVOLEZZA

Dal momento in cui è necessario che un fatto dannoso sia imputabile ad una condotta umana sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, come affermato dall’art. 2046, ne deriva che non ha responsabilità colui che era incapace di intendere o di volere al momento del compimento del fatto.

Per quanto attiene all’idea di colpa oggettiva, si ritiene che la condotta dell’incapace possa essere oggetto di un giudizio in termini di colpa. Anche perché, se la responsabilità per danno cagionato da un incapace, ricade su colui che era tenuto alla sua sorveglianza, il danneggiato avrà un trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto all’ipotesi in cui il danneggiante fosse incapace.

In questo caso, è previsto che il giudice, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, condanni l’autore del danno ad una equa indennità, la quale si differenzia dal

Il risarcimento consiste nel parziale ristoro del danno subito dalla vittima. Questa misura può essere adottata solo nel caso in cui si possa formulare un giudizio in termini di colpa. È quindi necessario stabilire che anche l'incapace sia colpevole, altrimenti il danneggiato resterebbe privo di risarcimento/indennità.

Il principio di equivalenza tra dolo e colpa e le sue eccezioni: la circostanza che il danno derivi da una condotta dolosa o da una condotta colposa non incide sulla sussistenza della fattispecie della responsabilità né sull'obbligo risarcitorio. Questa regola trova alcune eccezioni, che si riferiscono agli illeciti di dolo, cioè fatti che possono essere qualificati illeciti solo se sorretti da un elemento soggettivo configurabile in termini di dolo. Esempi a riguardo si trovano nella materia degli atti emulativi, cioè comportamenti del titolare del diritto di proprietà che non abbiano

altre finalità se non quella di arrecare danno ad altri oppure nel caso di fattispecie di responsabilità processuale aggravata. Sono situazioni in cui il danneggiante agisce facendo valere un interesse protetto dalla norma in astratto, sicché la qualificazione di illiceità della condotta può scattare soltanto quando si ritenga che il titolare del diritto abbia esorbitando dei limiti posti dall'ordinamento la tutela di quell'interesse.

CRITERI DI IMPUTAZIONE BASATI SUL RAPPORTO INTERCORRENTE CON L'AUTORE DEL DANNO

È il caso in cui ci sia un rapporto che lega il soggetto che ha materialmente cagionato il danno ed un altro sul quale l'ordinamento giuridico reputa opportuno far ricadere il costo del danno. Questa scelta può derivare dalla circostanza in cui responsabile avesse il dovere di controllare l'attività altrui (es. il caso in cui a cagionare il danno sia un figlio minore non emancipato o l'incapace).

soggetto a tutela- art.2048), oppure nel caso in cui l'agente fosse stato assegnato all'attività che ha costituito l'occasione per causare il danno da un altro soggetto di cui stava seguendo le direttive (art.2049: I padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti) L'articolo 2048 co.3 afferma che: Le persone indicate dei commi precedenti sono liberati dallaresponsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DAI FIGLI MINORI
L'art.2048 si riferisce al caso in cui i figli minori siano coabitanti, nell'ipotesi in cui fosse comunque capace di intendere e di volere al momento del fatto, mentre in caso contrario si applica la disposizione dell'art. 2047.

I due articoli si differenziano circa l'onere probatorio che grava sui responsabili:- l'art 2047: Il

genitore deve dimostrare di non aver potuto in concreto impedire il fatto nonostante la diligente sorveglianza esercitata sul figlio (culpa in vigilando)- l'art. 2048: L'oggetto della prova consiste nel fatto di aver dato al figlio un'educazione adeguata al fine di prevenire il compimento di atti illeciti (culpa in educando)

RESPONSABILITÀ DI PRECETTORI E MAESTRI D'ARTE (art.2048 co.2) La figura del maestro d'arte è ad oggi scomparsa, quindi si potrebbe considerare il profilo di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato apprendista, mentre per quel che riguarda il precettore, molte sono le interferenze con la legislazione scolastica (una legge del 1980 sostiene che i docenti sono responsabili solo per dolo o per colpa e che il danneggiato deve provare la sussistenza di quell'elemento soggettivo). Docenti scolastici, ma anche istruttori e attività sportive, hanno una responsabilità limitata al

periodo temporale durante il quale gli allievi sono sotto la loro vigilanza. Tuttavia, la prova liberatoria, comprenderà anche la dimostrazione dell'apprestamento, da parte di questi soggetti delle misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire il danno.

RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI: è un criterio di imputazione che copre tutta l'area dei danni cagionati da soggetti che operano nell'interesse di altri, preposti ad una determinata attività e assoggettati a un potere direttivo e gerarchico.

Il fondamento di questo criterio è discusso: c'è chi fa riferimento all'esigenza che chi trae un vantaggio da una certa attività è chiamato anche a sopportarne i costi, mentre altri si rifanno al più generale principio di responsabilità oggettiva per rischio di impresa; in entrambi i casi il danneggiato viene garantito.

Va precisato che questo criterio non è circoscritto ai danni

cagionati da coloro che operano per un'impresa, ma si stende anche ai danni prodotti in ambito domestico (collaboratori familiari) o dal lavoro di soggetti non qualificabili tecnicamente come imprenditori (la segretaria dell'avvocato o l'aiutante di uno studio medico. In generale, elemento decisivo è proprio il rapporto di preposizione, da intendere come assegnazione di un soggetto da parte del proponente all'esecuzione di un certo incarico, con il potere in capo al proponente stesso di impartire direttive circa quell'incarico. Altro concetto importante è quello di nesso di occasionalità necessaria, intesa come la circostanza che tra la funzione ricoperta e il comportamento posto in essere dal dipendente a causa del danno, vi sia un nesso necessario, tale da ritenere che la condotta non avrebbe potuto essere posta in essere se il dipendente non avesse ricoperto tale funzione. IL DANNO DA COSE Un'altra classe di criteri di imputazione, si basa

Sull'esistenza di un rapporto tra una cosa dalla quale scaturisce il danno ed il responsabile. In questo caso, il costo del danno è accollato a colui che sia meglio in grado di controllarne i rischi e quindi di apprestare le cautele necessarie affinché il rischio non si traduca in danno.

La relazione con la cosa che produce il danno può essere di vario tipo: le cose si possono avere in custodia; il rischio può derivare dall'animale, dall'edificio, dal veicolo di cui si è proprietari; si può essere usufruttuari ecc.

Per il caso del danno da cose in custodia: si consideri il caso della responsabilità della banca per il danno subito dal cliente che scivola sul pavimento appena lucidato di una sua filiale, responsabilità che sussiste a prescindere dal fatto che l'impresa bancaria o beni locali di quella filiale in quanto proprietaria, conduttrice o comodatario.

Per quanto riguarda la prova liberatoria (art. 2051 ss.):

andrà dimostrato il caso fortuito, da intendersi come caso di forza maggiore, cioè come fatto riconducibile alla stessa vittima o ad un terzo: il cliente è sì scivolato sul pavimento della filiale, ma perché, distratto dalla lettura del giornale, non si era accorto del cartello di attenzione. Bisogna dimostrare che la rovina dell'edificio non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Bisogna dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno nel caso in cui si è stati. Bisogna dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario. IL DANNO DA ATTIVITÀ QUALIFICATE Questo criterio consiste nella collari a quello che svolge un'attività pericolosa tutti i danni che da essa discendono, in modo tale da indurlo ad adottare ogni possibile cautela tenendo conto delle risorse tecnologiche in quel momento disponibili. L'ipotesi del singolo attopericoloso viene affidata la disciplina generale dell'articolo 2043 "qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"; Mentre l'impresa che professionalmente si incarica nel trasporto di esplosivi, risponde all'articolo 2050 "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". Affinché questo articolo trovi applicazione, attività o mezzi devono essere intrinsecamente pericolosi, mentre un'attività normalmente no qua, ma che diventa pericolosa relazione agli errori di chi la svolge, ricade nella previsione generale dell'altro articolo. Come prova liberatoria, serve che il danneggiante dia prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.

Il danno non patrimoniale è disciplinato dall'articolo 2059, che stabilisce che è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Per danno non patrimoniale si intende ogni perdita di utilità non suscettibile di un'immediata valutazione in denaro.

È importante evidenziare che non vi è una correlazione immediata tra la patrimonialità dell'interesse leso e la patrimonialità della perdita. Ciò significa che dalla lesione di un interesse patrimoniale può derivare anche un danno non patrimoniale (ad esempio, la lesione del diritto di proprietà su un bene che ha un valore affettivo per il proprietario) e viceversa.

Di solito, la risarcibilità del danno non patrimoniale è collegata al disvalore normativo della condotta dell'autore dell'illecito. L'opinione prevalente era che tale danno fosse risarcibile solo in presenza di una specifica previsione normativa: l'articolo 185 del codice penale stabilisce che "ogni reato che abbia"

cagionato un danno patrimoniale

Dettagli
A.A. 2021-2022
406 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna_canitano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Palma Beatrice.