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ECCEZIONI: ILLECITI DI DOLO

Fatti che possono qualificarsi illeciti soltanto se sorretti da un elemento soggettivo configurabile in termini di dolo, se non addirittura di dolo specifico o qualificato. Si possono trovare esempi negli atti emulativi o nella responsabilità processuale aggravata - in entrambi i casi il danneggiante agisce facendo valere un interesse in astratto protetto dalla norma.

3.4 Criteri di imputazione basati sul rapporto intercorrente con l'autore del danno rapporto intercorrente. Talvolta per valutare la responsabilità civile si valuta il rapporto intercorrente tra colui che ha cagionato il danno e colui che lo ha subito - ciò deriva dalla circostanza che il responsabile avesse il potere di controllare l'attività altrui. Vengono prese in considerazione fattispecie qualificabili in termini di "responsabilità oggettiva" e altre dove non è dato prescindere da una valutazione in termini di "colpa" - in generale non.

è estranea l’esigenza di far ricadere il costo del danno su soggettiverosimilmente più facoltosi di colui che materialmente posto in essere il comportamentodannoso, così da garantire al massimo il soddisfacimento della vittima.

3.4.1 Responsabilità per il danno cagionato da figli minori

Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal figlio minore nonemancipato, l’art. 2048 si applica in relazione ai figli minori COABITANTI nell’ipotesi in cuifosse comunque capace di intendere e volere al momento del fatto (in caso contrario siapplicherà l’art. 2047).

art. 2047 = genitore dovrà dimostrare di non aver potuto in “concreto” impedire il fattononostante la diligente sorveglianza esercitata sul figlio

art. 2048 = aver dato al figlio un’educazione adeguata al fine di prevenire il compimento difatti illeciti.→ in entrambi i casi la stessa verificazione dell’evento

dannoso finisca per escluderel'assolvimento, da parte dei genitori, degli obblighi di vigilanza o educazione.

3.4.2 Responsabilità di precettori e maestri d'arte

Per quanto riguarda il "precettore" notevoli sono le interferenze con la , in generale la responsabilità di costoro è limitata al periodo temporale durante ilvigilanzaquale gli allievi sono sotto la loro. Si guarda anche la misure organizzative edisciplinari idonee a prevenire il danno.colpa dei precettori può concorrere con quella dei genitori in merito all'educazione.

3.4.3 Responsabilità dei padroni e dei committenti

Art. 2049 in merito alla responsabilità dei "padroni e committenti" per "danni arrecati dal fattoillecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti"[area danni cagionati da soggetti che operano

nell'interesse di altri] rapporto di Istanza di garanzia del danneggiato - elemento decisivo è proprio il preposizione, da intendersi come assegnazione di un soggetto da parte del preponente all'esecuzione di un certo incarico, con il potere in capo al preponente stesso di impartire direttive puntuali circa l'attuazione di tale incarico → nozione che incide con "rapporto di lavoro subordinato""nesso di occasionalità necessaria" tra il danno cagionato e l'espletamento delle incombenze. Vanno provati dal → si "rapporto di preposizione" e "nesso di occasionalità necessaria" danneggiato, una volta provato, la responsabilità del preponente sorgerà in ogni caso, senza che egli possa andarne esente neppure dimostrando di avere adottato tutte le possibili cautele idonee a prevenire il verificarsi del danno - irrilevanza della condotta responsabilità oggettiva consente di ascrivere

Il criterio in esame all'area della Danno delle cose. Tra i criteri di imputazione c'è il rapporto della COSA - esigenza è di accollare il costo del danno a chi sia meglio in grado di controllare la rischiosità e quindi mettere in atto quelle cautele affinché il rischio non tramuti in danno.

● danno cagionato da cose che si abbiano in custodia

● danno cagionato da animali dei quali si sia proprietari

● danno cagionato da palazzo di cui si è proprietari

PROBLEMA è danno cagionato da cose che si hanno in custodia, dove sussiste potere CUSTODIA di controllo sulla rischiosità della cosa. coincide con situazioni di potere esercitato sulla cosa nell'interesse proprio, restandone così esclusa l'ipotesi della detenzione nell'interesse altrui.

PROVA LIBERATORIA incide sulla responsabilità oggettiva ovvero "responsabilità per colpa" caso fortuito → < > è da intendersi

Come caso di forza maggiore, come caso riconducibile alla stessa vittima o ad un terzo. Art. 2054 ipotesi prevista andrà provato che tutto il possibile era stato fatto per evitare il danno; che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario. Rilevanza della condotta del responsabile è presente sia nel danno da rovina di edificio che nel danno di circolazione dei veicoli. (ci deve essere "assicurazione obbligatoria")

3.6 Danno da attività qualificate attività Guardare all'attività posta in essere, così da accollare a colui che svolge un'pericolosa tutti i danni che da essa discendono. Questo criterio postula un'attività restando art. 2043 affidata alla disciplina dell' l'ipotesi del singolo atto pericoloso. → attività deve essere PERICOLOSA e ci deve essere disamina della natura dell'attività o natura dei mezzi adoperati.

PROVA LIBERATORIA

vede che si libera della responsabilità dando la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Rilevanza in tal modo assegnata alla condotta dell'agente preclude la qualificazione di tale fattispecie in termini di "responsabilità oggettiva". 4. Danno non patrimoniale Per quanto riguarda la perdita di utilità non apprezzabile economicamente non è presente un saldo economico da riportare a pareggio nella sfera giuridica della vittima - ecco perché esiste una regola di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'art. 2059 stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi non previsti dalla legge, intesa come ogni perdita di utilità non suscettibile di un'immediata valutazione in denaro. La risarcibilità del danno non patrimoniale è collegata al disvalore normativo della condotta dell'autore dell'illecito, come stabilito dall'art. 185 del Codice Penale (più importante al riguardo) da cuisi desume la regola che quando il fatto illecito integri altresì un reato, la vittima ha anche diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – deve essere ritenuto sussistente in "astratto"."Trattamento dei dati personali". inteso sino a comprendervi il risarcimento di tutti i pregiudizi che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, a prescindere dalle loro ricadute patrimoniali. Questo è oggetto di serrate critiche che poneva l'accento che la stessa finiva per determinare un aggiramento concezione cosiddetta bipolare della " ". "Sezioni Unite" hanno visto come presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale sia che lo stesso venga arrecato in violazione della persona costituzionalmente garantita, e hanno detto che il danno è risarcibile solo in presenza degli ulteriori requisiti della gravità della lesione.

Serietà del danno. Può anche accadere però che il danno causato non sia coincidente con una perdita di utilità quantificabile a livello economico, cioè che non sia, in poche parole, valutabile in termini economici.

Il diritto civile conosce infatti, accanto ad una regola generale di risarcibilità del danno patrimoniale, una regola di risarcibilità del danno non patrimoniale circoscritta ad alcune limitate ipotesi.

Infatti secondo l'art. 2059 il danno non patrimoniale è risarcibile esclusivamente per i casi previsti dalla legge ed inoltre, per danno non patrimoniale, deve intendersi un danno non suscettibile di un'immediata valutazione in denaro.

Esempi di danno non patrimoniale possono essere lesioni ad un diritto della personalità come l'onore.

Come si è detto il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di una specifica previsione normativa, a questo proposito va preso in esame l'art.

185 del c.p. da cui possiamo dedurre la regola per cui quando il fatto illecito integri un REATO (cioè un danno non patrimoniale) la vittima ha diritto al risarcimento di quest'ultimo. Tuttavia oltre alla disposizione di questo articolo, ci sono anche altre disposizioni sull'argomento contenute in alcuni articoli del codice di procedura penale.

4.1 Danno biologico

Categoria in ampia evoluzione, che ha preso le mosse dall'esigenza di predisporre un rimedio risarcitorio a fronte di fatti lesivi dell'integrità psico-fisica della persona umana.

5. Risarcimento del danno e causalità giuridica

Dopo aver imputato a carico del responsabile l'obbligo di risarcire il danno il problema successivo è rappresentato dalla delimitazione del danno risarcibile. Per limitare il danno risarcibile si devono compiere una serie di operazioni logico-giuridiche, la prima delle quali consiste nell'individuare le conseguenze provenienti da quel determinato

fatto illecito. Questa è la cosiddetta CAUSALITÀ GIURIDICA, cioè, ogni fatto illecito si pone come antecedente di una serie infinita di conseguenze a carico della vittima, si tratterà poi di capire quali di queste conseguenze debbano essere accollate al responsabile per determinare il risarcimento del danno. Infatti l'ordinamento giuridico accolla al responsabile le sole conseguenze immediate e dirette dell'illecito da lui commesso. Non si accollano invece i rischi a cui la vittima era comunque esposta.

5.1 Risarcimento del danno ascrivibile a più responsabile

Se il fatto illecito è stato causato da più responsabili la regola è che tutti i responsabili siano obbligati in solido al risarcimento del danno.

5.2 Differenza funzionali tra risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Le differenze tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale possono essere ben notate in sede di risarcimento del danno:

- Danno patrimoniale=

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Publisher
A.A. 2022-2023
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariaviolap85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cristiano Carlo.