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➔E’
ricostruisce il significato della regola introdotta dall’autonomia privata. L’interpretazione
attribuisce un significato giuridicamente rilevante all’accordo delle parti ed al suo contenuto.
L’interpretazione implica l’accertamento degli elementi rilevanti per determinare il significato
del contenuto sostanziale del contratto (dichiarazioni, comportamente, atti esecutivi..). Si
tratta di un fondamentale momento tra l’autonomia privata e l’ordinamento giuridico:
l’interpretazione costituisce il presupposto per procedere alla qualificazione del contratto (in
quale tipo giuridicamente predisposto dalla legge), alla sua valutazione (in termini conformità
e validità giuridica), all'individuazione dei diritti e obblighi che scaturiscono dal contratto.
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non solo al significato letterale delle parole (regole di interpretazione soggettiva, quelle che
fanno riferimento alla volontà delle parti) anche nel momento successivo della conclusione
del contratto. Quando ciò non sia possibile, l’interprete deve ricorrere alle regole ed ai
principi di interpretazione oggettiva: cogliere tra i diversi significati possibili quello più
ragionevole e conforme alla natura del contratto.
Le clausole del contratto vanno interpretate l’una per mezzo delle altre, nell’insieme:
interpretazione complessiva. Art 1366 norma di sutura tra l’interpretazione oggettiva e
soggettiva: interpretazione di buona fede, è l’interprete a giudicare se un comportamento è
conforme alla buona fede. Il criterio della buona fede valorizza gli interessi che sono per le
parti rilevanti; impone di assegnare al contratto un significato conforme al ragionevole
affidamento nutrito da contraenti leali sulla base del contesto socio-economico di riferimento.
Se all’interno del contratto sono presenti più clausole che disciplinano in modo diverso ed
esaustivo lo stesso fatto, la regola di interpretazione di buona fede impone di preferire la
clausola che soddisfa meglio l’interesse di entrambe le parti. Le clausole ambigue si
interpretano secondo ciò che si pratica abitualmente nel luogo in cui il contratto è concluso.
Le espressioni con più sensi devono essere compresi nel senso più conveniente alla natura
e all’oggetto del contratto. Se il contratto appare ancora oscuro ed ambiguo deve essere
interpretato come meno gravoso per l’obbligato a titolo gratuito se invece è ha titolo oneroso
si deve realizzare nell’equo interesse dei contraenti.
Regolamento contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
➔
contratto nei limiti imposti dalla legge, ciò vale a dire che possono regolare come vogliono il
rapporto contrattuale e possono anche concludere contratti previsti dalla legge, le parti
possono inventarsi un tipo di contratto nuovo (atipicità del contratto) purché si intenda di
realizzare interessi meritevoli di tutela (limite, valutata in senso totale anche nell’ambito
sociale, l’ordinamento non può andare appresso al capriccio individuale cioè è necessario
che non siano contro al buon costume, norme imperative quindi all’interesse sociale per il
privato). Le singole determinazioni o pattuizioni del contratto prendono il nome di clausole.
Gli elementi essenziali del contratto: l’accordo delle parti, l’oggetto,la causa, la forma. Senza
uno di questi elementi, il contratto è nullo.
- L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Si
intende sia la possibilità fisica, empirica sia la possibilità giuridica, Art 1343.
Arbitraggio; il terzo determina l’oggetto del contratto in accordo con le parti con
conseguenze diverse nell’ambito giurisdizionale, se il terzo non adempie si
sostituisce o il contratto è nullo.
Può accadere che la prestazione, inizialmente possibile, diviene impossibile e la validità del
contratto cessa di esistere. L’impossibilità giuridica dell’oggetto indica l’inidoneità dell’atto a
realizzare l’effetto giuridico prefigurato dalle parti. L'illiceità dell’oggetto esprime un giudizio
di ripovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico: il contratto è nullo per illiceità
dell’oggetto. Infine l’oggetto deve essere determinato o determinabile; è sufficiente che siano
indicati gli elementi essenziali dell’oggetto. L’oggetto è determinato quando il bene viene
individuato direttamente dal contratto; è determinabile se il contratto si limita a dettare i
criteri per individuarlo. Le parti possono individuare beni anche futuri. Inoltre è loro possibile
rimettere la determinazione dell’oggetto all’opera di un terzo (arbitratore), mediante una
clausola di arbitraggio che si configura come clausola accessoria (rapporto giuridico da
definire). La determinazione rimessa all’equo apprezzamento del terzo, qualora sia
manifestamente iniqua od erronea, è impugnabile. In questo caso, e anche se l'arbitratore
non abbia provveduto, la determinazione può essere devoluta al giudice.
- la causa è la funzione che il contratto è chiamato ad espletare per essere
riconosciuto dall’ordinamento. Tale riconoscimento si traduce nell’attribuire al
contratto forza di legge tra le parti. Corrisponde al più generale principio di
necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali:
ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato da una giustificata causa, altrimenti
chi lo ha posto in essere potrà chiedere la sua eliminazione. E’ consentita la astrazione
processuale della causa nelle ipotesi di promessa di pagamento o di ricognizione di debito.
In alcuni casi la causa dell’attribuzione patrimoniale può ricollegarsi a circostanze o a
rapporti preesistenti che sono esterni all’atto; prestazioni isolate (es: trasferimento della
proprietà dell’immobile da parte del mandatario senza rappresentanza a beneficio del
mandante che trova la sua giustificazione nell’adempimento dell’obbligo nel contratto di
mandato.
La causa del contratto ha una funzione economico-sociale ma più che altro
economico-individuale, quale presupposto del suo riconoscimento da parte dell’ordinamento
giuridico e ragione giustificatrice del suo controllo esercitato sull’autonomia privata: controllo
inteso come strumento in relazione alla liceità dell’operazione contrattuale posta in essere
dalle parti. La causa è illecita quando è contraria all'ordinamento o al buon costume o alle
norme imperative. L'illiceità si può riscontrare nella concreta funzione che le parti hanno
ritenuto di imprimere al contratto e che risulta illecita se illeciti sono gli interessi
effettivamente perseguiti.
Il contratto in frode alla legge è quello che viene piegato dai contraenti al fine di eludere una
norma imperativa: il contrasto con la norma imperativa è indiretta, frutto di un suo
aggiramento che si può realizzare mediante il collegamento o la combinazione tra più
contratti. In questo caso l’interprete deve verificare l’affare contrattuale nella sua globalità:
occorre valutare l’operazione fraudolenta posta in essere dai privati che si servono di più
negozi per conseguire il risultato vietato. Naturalmente il contratto illecito è nullo.
Elementi accidentali Sono quegli elementi che possono essere aggiunti per volontà
➔
delle parti nel contratto, non sono necessari per concludere il contratto dunque non rientrano
nello schema generale di ogni contratto e servono per dare rilievo all’interesse delle parti: La
condizione, il termine e il modo.
- Art 1353 le parti possono subordinare l'efficacia o la soluzione del contratto o di un
singolo fatto ad un avvenimento futuro e incerto: condizione.
La condizione sospensiva sospende gli effetti del contratto fino al verificarsi dell’evento. con
la condizione risolutiva, al verificarsi dell’evento, gli effetti del contratto fino a quel momento
prodotti verranno meno cioè il contratto cesserà di produrre i suoi effetti. Se la condizione è
sospensiva ed impossibile, il contratto è nullo mentre se la condizione è risolutiva ed
impossibile si fa finta che non sia mai stata inserita. Se la condizione è illecita, è nullo il
contratto in quanto si configura come contrario all'ordine pubblico, alle norme imperative o al
buon costume. La condizione è casuale se il verificarsi dell’evento dipende dal caso o dal
fatto di un terzo completamente sottratto al controllo delle parti. La condizione può essere
potestativa se il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà di una parte. La condizione è
mista se al verificarsi dell’evento concorrono il caso e la volontà dell’interessato. Durante la
pendenza di condizione cioè il tempo che va dalla conclusione del contratto fino al
verificarsi dell’evento le parti possono compiere atti conservativi dei diritti e devono
comportarsi in buona fede. Gli effetti degli atti posti in essere durante la pendenza sono
subordinati alla stessa condizione. L’avveramento della condizione ha effetto retroattivo fin
dal momento della sua stipulazione.
- Il termine è un avvenimento futuro e certo al quale le parti subordinano la produzione
o la fine degli effetti del contratto.
Il termine può essere iniziale o finale a seconda che al suo sopravvenire, gli effetti del
contratto si producano o vengano meno.
- Il modo o l’onere può essere apposto solo al contratto a titolo gratuito e va a limitare
il beneficio dell’altra parte.
La presupposizione è l’evento non espresso nel contratto.
Contratti misti L’interesse concretamente perseguito dalle parti può risultare anche da
➔
una combinazione di più schemi negoziali tipici: si dà vita ad un contratto caratterizzati da
elementi di atipicità, riconducibili a frammenti di due o più schemi tipici. Si parla di contratti
misti: combinazioni di distinti modelli contrattuali per dar vita ad un nuovo contratto. Si può
fare riferimento al collegamento negoziale che si ha quando due o più contratti, di per sé
autonomi, sono avvinti da un nesso di interdipendenza funzionale per perseguire uno scopo
unitario. Nel contratto misto si assiste al fenomeno di unicità contrattuale; nel collegamento
negoziale ogni contratto, dal punto di vista strutturale, mantiene la sua individualità, pur
delineando al tempo stesso una funzione unitaria perseguita attraverso i diversi contratti tra
loro collegati.
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