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Estratto del documento

➔E’

ricostruisce il significato della regola introdotta dall’autonomia privata. L’interpretazione

attribuisce un significato giuridicamente rilevante all’accordo delle parti ed al suo contenuto.

L’interpretazione implica l’accertamento degli elementi rilevanti per determinare il significato

del contenuto sostanziale del contratto (dichiarazioni, comportamente, atti esecutivi..). Si

tratta di un fondamentale momento tra l’autonomia privata e l’ordinamento giuridico:

l’interpretazione costituisce il presupposto per procedere alla qualificazione del contratto (in

quale tipo giuridicamente predisposto dalla legge), alla sua valutazione (in termini conformità

e validità giuridica), all'individuazione dei diritti e obblighi che scaturiscono dal contratto.

Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti

e non solo al significato letterale delle parole (regole di interpretazione soggettiva, quelle che

fanno riferimento alla volontà delle parti) anche nel momento successivo della conclusione

del contratto. Quando ciò non sia possibile, l’interprete deve ricorrere alle regole ed ai

principi di interpretazione oggettiva: cogliere tra i diversi significati possibili quello più

ragionevole e conforme alla natura del contratto.

Le clausole del contratto vanno interpretate l’una per mezzo delle altre, nell’insieme:

interpretazione complessiva. Art 1366 norma di sutura tra l’interpretazione oggettiva e

soggettiva: interpretazione di buona fede, è l’interprete a giudicare se un comportamento è

conforme alla buona fede. Il criterio della buona fede valorizza gli interessi che sono per le

parti rilevanti; impone di assegnare al contratto un significato conforme al ragionevole

affidamento nutrito da contraenti leali sulla base del contesto socio-economico di riferimento.

Se all’interno del contratto sono presenti più clausole che disciplinano in modo diverso ed

esaustivo lo stesso fatto, la regola di interpretazione di buona fede impone di preferire la

clausola che soddisfa meglio l’interesse di entrambe le parti. Le clausole ambigue si

interpretano secondo ciò che si pratica abitualmente nel luogo in cui il contratto è concluso.

Le espressioni con più sensi devono essere compresi nel senso più conveniente alla natura

e all’oggetto del contratto. Se il contratto appare ancora oscuro ed ambiguo deve essere

interpretato come meno gravoso per l’obbligato a titolo gratuito se invece è ha titolo oneroso

si deve realizzare nell’equo interesse dei contraenti.

Regolamento contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del

contratto nei limiti imposti dalla legge, ciò vale a dire che possono regolare come vogliono il

rapporto contrattuale e possono anche concludere contratti previsti dalla legge, le parti

possono inventarsi un tipo di contratto nuovo (atipicità del contratto) purché si intenda di

realizzare interessi meritevoli di tutela (limite, valutata in senso totale anche nell’ambito

sociale, l’ordinamento non può andare appresso al capriccio individuale cioè è necessario

che non siano contro al buon costume, norme imperative quindi all’interesse sociale per il

privato). Le singole determinazioni o pattuizioni del contratto prendono il nome di clausole.

Gli elementi essenziali del contratto: l’accordo delle parti, l’oggetto,la causa, la forma. Senza

uno di questi elementi, il contratto è nullo.

- L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Si

intende sia la possibilità fisica, empirica sia la possibilità giuridica, Art 1343.

Arbitraggio; il terzo determina l’oggetto del contratto in accordo con le parti con

conseguenze diverse nell’ambito giurisdizionale, se il terzo non adempie si

sostituisce o il contratto è nullo.

Può accadere che la prestazione, inizialmente possibile, diviene impossibile e la validità del

contratto cessa di esistere. L’impossibilità giuridica dell’oggetto indica l’inidoneità dell’atto a

realizzare l’effetto giuridico prefigurato dalle parti. L'illiceità dell’oggetto esprime un giudizio

di ripovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico: il contratto è nullo per illiceità

dell’oggetto. Infine l’oggetto deve essere determinato o determinabile; è sufficiente che siano

indicati gli elementi essenziali dell’oggetto. L’oggetto è determinato quando il bene viene

individuato direttamente dal contratto; è determinabile se il contratto si limita a dettare i

criteri per individuarlo. Le parti possono individuare beni anche futuri. Inoltre è loro possibile

rimettere la determinazione dell’oggetto all’opera di un terzo (arbitratore), mediante una

clausola di arbitraggio che si configura come clausola accessoria (rapporto giuridico da

definire). La determinazione rimessa all’equo apprezzamento del terzo, qualora sia

manifestamente iniqua od erronea, è impugnabile. In questo caso, e anche se l'arbitratore

non abbia provveduto, la determinazione può essere devoluta al giudice.

- la causa è la funzione che il contratto è chiamato ad espletare per essere

riconosciuto dall’ordinamento. Tale riconoscimento si traduce nell’attribuire al

contratto forza di legge tra le parti. Corrisponde al più generale principio di

necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali:

ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato da una giustificata causa, altrimenti

chi lo ha posto in essere potrà chiedere la sua eliminazione. E’ consentita la astrazione

processuale della causa nelle ipotesi di promessa di pagamento o di ricognizione di debito.

In alcuni casi la causa dell’attribuzione patrimoniale può ricollegarsi a circostanze o a

rapporti preesistenti che sono esterni all’atto; prestazioni isolate (es: trasferimento della

proprietà dell’immobile da parte del mandatario senza rappresentanza a beneficio del

mandante che trova la sua giustificazione nell’adempimento dell’obbligo nel contratto di

mandato.

La causa del contratto ha una funzione economico-sociale ma più che altro

economico-individuale, quale presupposto del suo riconoscimento da parte dell’ordinamento

giuridico e ragione giustificatrice del suo controllo esercitato sull’autonomia privata: controllo

inteso come strumento in relazione alla liceità dell’operazione contrattuale posta in essere

dalle parti. La causa è illecita quando è contraria all'ordinamento o al buon costume o alle

norme imperative. L'illiceità si può riscontrare nella concreta funzione che le parti hanno

ritenuto di imprimere al contratto e che risulta illecita se illeciti sono gli interessi

effettivamente perseguiti.

Il contratto in frode alla legge è quello che viene piegato dai contraenti al fine di eludere una

norma imperativa: il contrasto con la norma imperativa è indiretta, frutto di un suo

aggiramento che si può realizzare mediante il collegamento o la combinazione tra più

contratti. In questo caso l’interprete deve verificare l’affare contrattuale nella sua globalità:

occorre valutare l’operazione fraudolenta posta in essere dai privati che si servono di più

negozi per conseguire il risultato vietato. Naturalmente il contratto illecito è nullo.

Elementi accidentali Sono quegli elementi che possono essere aggiunti per volontà

delle parti nel contratto, non sono necessari per concludere il contratto dunque non rientrano

nello schema generale di ogni contratto e servono per dare rilievo all’interesse delle parti: La

condizione, il termine e il modo.

- Art 1353 le parti possono subordinare l'efficacia o la soluzione del contratto o di un

singolo fatto ad un avvenimento futuro e incerto: condizione.

La condizione sospensiva sospende gli effetti del contratto fino al verificarsi dell’evento. con

la condizione risolutiva, al verificarsi dell’evento, gli effetti del contratto fino a quel momento

prodotti verranno meno cioè il contratto cesserà di produrre i suoi effetti. Se la condizione è

sospensiva ed impossibile, il contratto è nullo mentre se la condizione è risolutiva ed

impossibile si fa finta che non sia mai stata inserita. Se la condizione è illecita, è nullo il

contratto in quanto si configura come contrario all'ordine pubblico, alle norme imperative o al

buon costume. La condizione è casuale se il verificarsi dell’evento dipende dal caso o dal

fatto di un terzo completamente sottratto al controllo delle parti. La condizione può essere

potestativa se il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà di una parte. La condizione è

mista se al verificarsi dell’evento concorrono il caso e la volontà dell’interessato. Durante la

pendenza di condizione cioè il tempo che va dalla conclusione del contratto fino al

verificarsi dell’evento le parti possono compiere atti conservativi dei diritti e devono

comportarsi in buona fede. Gli effetti degli atti posti in essere durante la pendenza sono

subordinati alla stessa condizione. L’avveramento della condizione ha effetto retroattivo fin

dal momento della sua stipulazione.

- Il termine è un avvenimento futuro e certo al quale le parti subordinano la produzione

o la fine degli effetti del contratto.

Il termine può essere iniziale o finale a seconda che al suo sopravvenire, gli effetti del

contratto si producano o vengano meno.

- Il modo o l’onere può essere apposto solo al contratto a titolo gratuito e va a limitare

il beneficio dell’altra parte.

La presupposizione è l’evento non espresso nel contratto.

Contratti misti L’interesse concretamente perseguito dalle parti può risultare anche da

una combinazione di più schemi negoziali tipici: si dà vita ad un contratto caratterizzati da

elementi di atipicità, riconducibili a frammenti di due o più schemi tipici. Si parla di contratti

misti: combinazioni di distinti modelli contrattuali per dar vita ad un nuovo contratto. Si può

fare riferimento al collegamento negoziale che si ha quando due o più contratti, di per sé

autonomi, sono avvinti da un nesso di interdipendenza funzionale per perseguire uno scopo

unitario. Nel contratto misto si assiste al fenomeno di unicità contrattuale; nel collegamento

negoziale ogni contratto, dal punto di vista strutturale, mantiene la sua individualità, pur

delineando al tempo stesso una funzione unitaria perseguita attraverso i diversi contratti tra

loro collegati.

Simula

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
131 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alexis19d di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Bozzi Lucia.