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I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO
La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento, disciplinato dal codice civile agli articoli 1241-1252. Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori (un soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto) i due rapporti possono estinguersi, in modo parziale o totale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione reciproci tra i rispettivi crediti.
La compensazione in senso proprio postula l'autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito; non è quindi configurabile allorché gli stessi traggano origine da un unico rapporto (es. se Tizio è creditore nei confronti dell'INPS a titolo di pensione e contestualmente debitore nei confronti dei medesimo ente per aver percepito somme non dovute).
Alcuni crediti non possono essere oggetto di compensazione, essi sono...
indicati nell'art.1246cod. civ. (es: il credito agli alimenti). La compensazione non è amessa tra obbligazione civile e naturale. Le tipologie di compensazione previste dal codice civile sono le seguenti tre: 1. Compensazione legale: si verifica tra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie (crediti quindi omogenei in senso giuridico). Ad esempio, Tizio deve a Caio 10 chili di grano, mentre Caio deve 20 chili, sempre di grano, a Tizio. Tizio, anziché adempiere, compensa senza dare i 10 chili, rimanendo creditore di 10 da parte di Caio o ricevendo i restanti 10 chili da Caio. La compensazione legale opera dal momento dell'coesistenza dei due crediti. 2. Compensazione giudiziaria: si verifica tra due crediti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie. Questa forma di compensazione avviene quando uno dei due creditori promuove un'azione giudiziaria per ottenere il pagamento del proprio credito. In questo caso, il giudice può disporre la compensazione tra i due crediti, se sussistono i requisiti previsti dalla legge. 3. Compensazione volontaria: si verifica quando le parti, d'accordo tra loro, decidono di compensare i rispettivi crediti. Questa forma di compensazione può avvenire anche se i crediti non sono omogenei o se uno dei due crediti non è liquido o esigibile. È importante sottolineare che la compensazione può avvenire solo tra crediti reciproci, cioè tra due soggetti che sono debitori e creditori l'uno dell'altro. Inoltre, la compensazione non può avvenire se uno dei due crediti è soggetto a termine o condizione. La compensazione è un istituto giuridico che permette di estinguere due obbligazioni tra le stesse parti, in modo da evitare il pagamento di una somma di denaro o di altre prestazioni.quantità di cose fungibili della stessa specie, che tuttavia, a differenza del caso precedente, siano esigibili ma non entrambi liquidi purché il credito non liquido sia di pronta e facile liquidazione. In tal caso la compensazione non opera automaticamente dal momento della coesistenza dei crediti, ma deve essere disposta dal giudice con sentenza costitutiva. Compensazione volontaria → prevista dall'art. 1252, questo tipo di compensazione si fonda su un accordo tra le parti, e può operare in assenza dei requisiti previsti dalle ipotesi precedenti. La confusione. La confusione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che si ha allorché le posizioni passive e attive del rapporto obbligatorio vengono a coincidere e riunirsi nella medesima persona. Tale evenienza si verifica in caso di successione di un debitore nella posizione del creditore dello stesso rapporto obbligatorio e viceversa, ovvero in caso.disuccessione di un terzo alle posizioni di entrambi. La successione può essere a titoloparticolare o universale. Ad esempio si ha confusione nel caso in cui Caio, creditore di Tizio, muore designando erede Tizio. In questo caso l'obbligazione si estingue per confusione. La confusione è disciplinata dal codice civile agli art. 1253-1255 nel titolo dedicato ai modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. La novazione. La novazione è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. soggettiva Se la sostituzione riguarda il debitore (che viene liberato), la novazione si dice (verranno accollo); applicate le norme relative alla delegazione, espromissione e oggettiva Se viene modificato l'oggetto o il titolo, la novazione si dice (es. dovevo denarograno). ed invece stabiliamo che darà del Gli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva sono due: uno oggettivo,La novazione è il negozio giuridico mediante il quale le parti di un contratto modificano l'obbligazione originaria, estinguendola e creandone una nuova. La novazione può essere oggettiva, consistente nella modificazione dell'oggetto o del titolo; e soggettiva, consistente nella comune volontà di estinguere l'obbligazione precedente, che può risultare, come ogni dichiarazione di volontà, anche tacitamente. Se l'obbligazione originaria era inesistente o nulla, la novazione manca di causa e, perciò, è senza effetto. Può, invece, novarsi un'obbligazione dipendente da titolo annullabile, se il debitore conosceva il vizio che produceva l'annullabilità.
La remissione.
La remissione è il negozio giuridico unilaterale mediante il quale il creditore rinuncia gratuitamente al diritto di credito. Tale negozio rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento non satisfattivi ed è disciplinato dal codice civile agli articoli 1236-1240 c.c. La remissione è dunque un negozio unilaterale in quanto per il suo perfezionamento è sufficiente la
volontà del creditore di rinunziare al credito. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che si tratti di un contratto, argomentando dall'art. 1236 che prevede la facoltà del debitore di rifiutare la remissione. Tale dottrina ritiene che in caso di mancato rifiuto vi sia un consenso tacito del debitore alla remissione. La remissione può avvenire mediante: - dichiarazione del creditore di rimettere il debito (art. 1236 c.c.) - restituzione volontaria del titolo originale del credito (art. 1237 c.c.) L'impossibilità sopravvenuta impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio mentre l'impossibilità originaria impedisce la formazione del rapporto stesso.l'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione liberando il debitore, se essa dipende da cause a lui non imputabili. Come si vede dalla nozione, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando l'impossibilità non può essere causalmente ricollegata al debitore; se, invece, l'impossibilità della prestazione fosse da attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione dell'obbligazione e il creditore potrebbe far valere il suo diritto come risarcimento del danno. Tradizionalmente si ritiene che il debitore per liberarsi da responsabilità, debba provare il caso fortuito o la forza maggiore, fatti che possono derivare da un'impossibilità fisica, ad esempio l'incendio che distrugge il bene da consegnare, o da impossibilità giuridica, come una legge che vieti il commercio dei beni. La prova dell'impossibilità è a carico del debitore (ex. art. 1218 c.c.) che deve provare.la sua formulazione originale, prevede che il debitore sia esonerato dalla responsabilità per l'impossibilità di adempiere solo se tale impossibilità è sopravvenuta e non imputabile a lui. Questo significa che il debitore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, ma non è tenuto a dimostrare che l'impossibilità era insuperabile per qualsiasi soggetto nella stessa situazione. Inoltre, è importante distinguere tra impossibilità oggettiva e impossibilità soggettiva. L'impossibilità oggettiva si riferisce alla prestazione stessa, che nessun debitore potrebbe eseguire. Mentre l'impossibilità soggettiva riguarda la persona del debitore, che non è in grado, fisicamente o economicamente, di adempiere, ma potrebbe essere eseguita da altri. Tuttavia, questa concezione tradizionale è stata considerata troppo gravosa da molti autori e dalla giurisprudenza, poiché impone la responsabilità del debitore anche nei casi in cui la prestazione, sebbene oggettivamente possibile, richiederebbe uno sforzo che va ben oltre la diligenza richiesta per l'adempimento. Dobbiamo quindi tenere presente che l'articolo 1218, nella sua formulazione originale, prevede che il debitore sia esonerato dalla responsabilità solo se l'impossibilità di adempiere è sopravvenuta e non imputabile a lui.La connessione all'articolo 1176, sancisce la responsabilità del debitore quando questi non abbia usato l'ordinaria diligenza. Di conseguenza se il debitore, nonostante l'uso della adeguata diligenza, non avrà adempiuto l'obbligazione, non sarà responsabile per l'inadempimento, e non potendo il creditore richiedere l'esecuzione della prestazione, si avrà comunque estinzione dell'obbligazione.
La giurisprudenza distingue diversi casi in cui l'impossibilità, pur essendo soggettiva, non è fonte di responsabilità per il debitore; pensiamo all'ipotesi in cui il debitore si è impegnato a consegnare una determinata partita di carbone oltremare, ma uno sciopero dei marittimi gli impedisce la consegna. Questa prestazione non è assolutamente impossibile, perché il debitore potrebbe far trasportare il carbone usando un mezzo aereo, ma, come si vede, tale sforzo andrebbe ben oltre la diligenza richiesta.
Tornando alle caratteristiche generali dell'impossibilità, il secondo comma dell'articolo 1256 c.c. si occupa dell'impossibilità temporanea, vediamole: impossibilità temporanea, è una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione; l'impossibilità temporanea produce però l'estinzione all'obbligazione se perdura fino a quando: in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il debitore 1. non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla; il creditore non ha più interesse all'adempimento. 2. Abbiamo visto, quindi, che anche l'impossibilità temporanea può produrre estinzione dell'obbligazione nei due casi indicati. Nel primo caso il perdurare dell'impossibilità comporta per il debitore un eccessivo aggravio; pensiamo all'ipotesi in cui il debitore si è impegnato a consegnare unapartita di giocattoli di cui si è temporaneamente vietato il commercio per verificarne la sicurezza. Il prolungarsi delle verifiche può portare ad un aggravio per il debitore che dovrebbe comunque provvedere all'ostoccaggio e alla manutenzione di tali beni per un tempo indeterminato.
Nel secondo caso si fa riferimento alla sopravvenuta inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse del creditore, magari perché l'esecuzione della prestazione dopo un certo periodo diventerebbe inutile. Pensiamo al caso in cui il creditore aveva prenotato per una crociera, ma un evento atmosferico particolarmente violento danneggia la nave. È chiaro che il creditore potrebbe anche aspettare che si eseguano le necessarie riparazioni, ma per quel tempo avrebbe sicuramente esaurito il suo periodo di vacanza.
impossibilità parziale, la prestazione è divenuta impossibile solo in parte.-Secondo l'articolo 1258 c.c. l'impossibilità
parziale della prestazione non provoca l'estinzione dell'