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L’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le
quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. La
cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti
irraggiungibili per il singolo.
Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:
a) che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà
regole di condotta;
di ciascuno, ma venga disciplinato da
b) che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base
a precise
regole di struttura di competenza organizzative;
o o
c) effettivamente
che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano osservate.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività
viene chiamato “ordinamento”. Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di
“ordinare” la realtà sociale. pluralità degli ordinamenti giuridici,
Gli uomini danno vita a collettività di vario tipo (
Costituzione): si pensi alle chiese o ai partiti politici, ai sindacati o alle organizzazioni
culturali. politica:
Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente ha sempre avuto la società
quella, cioè, rivolta alla soddisfazione non dei vari bisogni dei consociati, bensì di quello più
importante condizionandone il conseguimento, e che consiste nell’assicurare i presupposti
necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo
ordinato e pacifico.
Naturalmente le società politiche hanno assunto forme diverse nella storia.
originario
Un ordinamento giuridico si dice quando la sua organizzazione non è soggetta ad
(superiorem non recognoscit).
un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, indipendente ed originario, dotato di
potere sovrano nell’ambito del proprio territorio.
Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea.
Interessa la teoria dell’ordinamento giuridico anche la partecipazione dell’Italia alla comunità
internazionale: l’art.10 della Costituzione enuncia il principio per cui “l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Il diritto internazionale - insieme di regole che disciplinano i rapporti fra Stati sovrani - è un
consuetudinaria,
diritto che ha fonte essenzialmente trae origine dalla prassi delle relazioni tra
pattizia,
gli Stati, o ha fonte ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali.
L’art. 11 della Costituzione Italiana afferma*: sottoposizione
il principio per cui è resa ammissibile la dello Stato alle regole di
a) sovrannazionale,
un’organizzazione le cui norme e provvedimenti si possono dunque
imporre alla volontà degli organi dello Stato stesso, con una conseguente limitazione della
sovranità dello Stato, per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni;
il principio secondo cui la Repubblica Italiana promuove e favorisce le organizzazioni
b) internazionali rivolte a tale scopo.
Nota: *Trattando delle fonti del diritto si vedrà l’incidenza sul potere legislativo*.
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Il processo di “integrazione europea” è stato lungo e difficoltoso, partendo dai tre Trattati
Trattato di Roma
istitutivi di organismi - CECA, CEE, Euratom -, ricordiamo il del 1957
Trattato di Maastricht
(Convenzione Istitutiva della Comunità Economica Europea), il del 1992
(Istituzione dell’Unione Europea e modifica del Trattato istitutivo della CEE, numerose
Trattato di
modifiche al testo normativo), il
Amsterdam Nizza Trattato Istitutivo di una
del 1997 e di del 2001 (ulteriori modificazioni), il
Costituzione per l’Europa Trattato di Lisbona
a Roma nel 2004, il del 2007 (ha modificato
il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea).
La norma giuridica.
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della
norma;
comunità, si chiama e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una
giuridica (dotata
società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice
autorità).
di
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra
abbiano identico contenuto. assoluta,
Difatti, mentre ciascuna regola morale è nel senso che trova solo nel suo contenuto
la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere
prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. La norma è espressione della volontà
di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte
dell’ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre
non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a
attività ermeneutica).
quel testo viene attribuito dall’interprete (
Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un
verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che
quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme
aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri
atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma
una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative,
ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso.
Diritto positivo e diritto naturale.
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle
regole scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società.
Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come
criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso
(giusnaturalismo).
di principi eterni ed universali
L’esigenza che il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare è in ogni caso l’aspirazione a
trovare un fondamento obiettivo al diritto positivo che elimini il rischio di arbitrarietà del
(concezione giusnaturalistica, contratto sociale v.Grozio, Hobbes, Locke).
potere
La struttura della norma. La fattispecie.
prescrittivo (proposizione prescrittiva)
Una norma è un enunciato che si articola nella
formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata
conseguenza giuridica, che può consistere, esemplificando, nell’acquisto di un diritto (art.
chi possiede una cosa per venti anni ne acquista la proprietà per effetto di
1158 c.c -
usucapione), “Qualunque fatto, doloso o
nell’insorgenza di una obbligazione (art. 2043 c.c -
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”), nella estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una
conseguenza afflittiva (vedi cod. penale).
periodo ipotetico:
La norma si struttura quindi come un “fattispecie”
- previsione di accadimento eventuale → :
astratta
fattispecie → complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente
a) da una norma (es. descrizione di un reato che indica tutte le circostanze che devono
concorrere) → si risolve in una pura operazione intellettuale di interpretazione del testo
normativo, volta ad individuare i presupposti di fatto dell’applicazione di determinate regole.
concreta
fattispecie → complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali
b) occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati → consiste
nell’accertamento (processo
- strumenti di istruzione probatoria) del fatto storico, onde porre a confronto tale fatto con
l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge.
[Approfondimento] La fattispecie può inoltre consistere in un unico fatto (fattispecie
semplice) o da una pluralità di fatti giuridici (fattispecie complessa - l'effetto ricollegato
dalla norma non si verifica se non quando si sono realizzati
tutti i fatti giuridici) o da una serie di fatti che si succedono nel tempo (fattispecie a
formazione progressiva).
- affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento
prefigurato nell’enunciato normativo.
Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un
condizionale del tipo
A B
→ se allora
dove:
A è la descrizione di un fatto o un insieme di fatti, ossia la fattispecie;
- B è la statuizione, ossia la descrizione degli effetti giuridici prodotti dalla norma
- (creazione, modifica o estinzione di rapporti giuridici) allorché si verifica A.
In questo modo la norma istituisce tra la fattispecie e la statuizione una relazione di
causalità giuridica che una teoria, diffusa in passato ma ormai abbandonata, considerava
analoga alla causalità naturale. La stessa fattispecie può essere presa in considerazione da
norme diverse che ricollegano ad essa differenti effetti giuridici; se tali effetti sono tra loro
logicamente incompatibili, si verifica un'antinomia. Quando, invece, una fattispecie non è
prevista da alcuna norma giuridica si ha una lacuna.
Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un istituto giuridico.
La sanzione.
Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata
(coercizione) o sono comunque garantite dalla predisposizione, per l’ipotesi di
in danno
trasgressione, di una conseguenza del trasgressore, chiamata “sanzione”, la cui
minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma.
primarie),
Spesso, accanto a “norme di condotta” (dette il legislatore prevede una “risposta” o
secondarie),
una “reazione” dell’ordinamento (c.d. norme sanzionatorie o da far scattare in
caso di inosservanza del comportamento prescritto.
Vi è peraltro da rilevare che la difesa dell’ordinamento non viene perseguita soltanto
attraverso misure repressive di una situazione preesistente illegittimamente violata, ma anche
mediante misure preventive, di vigilanza e di dissuasione, e perfino con l’ausilio di norme che
si limitano ad affermazioni di principio, che svolgono un’importante funzione “esemplare”,
indipendentemente dalla previsione di qualsiasi sanzione.
Di recente sono frequenti anche norme che stabiliscono “premi” e “incentivi a favore dei
soggetti che si vengano a trovare in particolari situazioni (ad es. a favore di imprese che
intraprendono nuove attività in zone considerate depresse o sottosviluppate).
diretto
La sanzione può operare in modo (realizzando il risultato che la legge prescrive), o in
indiretto:
modo in questo caso l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza
della norma o per reagire alla sua violazione. Nel diritto privato, in particolare, la sanzione non
opera, di regola, direttamente (es.: se un pittore non dipinge il quadro ordinato non è possibile
nemo ad factum cogi potest).
costringerlo materialmente a dipingerlo -
Caratteri della norma giuridica: Generalità ed
astrattezza. Il principio Costituzionale di eguaglianza. generalità
I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la e la
astrattezza dei relativi precetti.
generalità
Con il carattere della si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per
singoli
individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
astrattezza
Con il carattere della si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata
fattispecie astratte,
per specifiche situazioni concrete, bensì per (stato di cose) ossia per
ipoteticamente.
situazioni individuate
Peraltro oggi si riconosce anche l’ammissibilità di leggi in senso formale che non dettino
(c.d leggi-provvedimento, ad esempio la costituzione di un ente
norme generali ed astratte
pubblico).
Importante è diventata, per caratterizzare la norma avente valore di legge, il c.d. “principio di
eguaglianza” (art. 3 Cost.).
Dal principio di eguaglianza va tenuto distinto il principio per cui i pubblici uffici devono
imparzialità
rispettare il criterio della (art. 97 Cost.), ossia l’obbligo di applicare le leggi in
modo eguale.
Nell’art. 3 della Cost. è invece codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:
formale
il primo è di carattere (art. 3.1) ed importa che “tutti i cittadini hanno pari dignità
a) eguali davanti alla legge,
sociale e sono senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali”.
sostanziale
il secondo è di carattere (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a ”rimuovere gli
b) ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla corte Costituzionale, la quale
può dichiarare l’illegittimità di una norma avente forza di legge quando ritenga “irragionevole”
o “incongruente” o “contraddittoria” o “arbitraria” una differenziazione normativa di situazioni
che, in realtà, siano omogenee, ovvero un’assimilazione di trattamento nei confronti di
situazioni che, in realtà, siano diverse.
L’equità.
In qualche ipotesi può avvenire che l’applicazione del comando al caso concreto dia luogo a
conseguenze che urtano contro il sentimento di giustizia.
L’equità è stata, pertanto, definita la giustizia del caso singolo.
L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esigenza della certezza
del diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e
preferisce che i singoli possano prevedere esattamente quali saranno le conseguenze dei loro
(principio della certezza del diritto
comportamenti → positivismo → “summum ius, summa
iniuria”).
Perciò, nel diritto privato, il ricorso all’equità è ammesso solo in casi eccezionali e precisamente
in quelli
in cui la stessa norma giuridica rinvia all’equità (art.113 c.p.c).
Dall’equità come criterio decisorio (caso singolo) va distinta l’equità ‘integrativa’ che si
riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o determinare
‘secondo equità’ gli elementi di una fattispecie.
Capitolo 2 : IL DIRITTO PRIVATO e LE SUE FONTI
Diritto pubblico e diritto privato.
Una distinzione tradizionale, un tempo considerata fondamentale, è quella tra diritto pubblico
e diritto privato.
diritto pubblico → disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la
- loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui
sono tenuti per
rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il
perseguimento delle finalità pubbliche. Si articola nelle varie branche del costituzionale,
penale, amministrativo.
diritto privato interindividuali,
→ invece, si limita a disciplinare le relazioni sia dei singoli
- che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla
iniziativa personale anche ius positum)
l’attuazione delle norme. Anche il diritto privato è parte dell’ordinamento (
ma si tratta pur sempre di disposizioni in base a cui il singolo opera su un piano di
uguaglianza con altri individui, non trovandosi in situazione di soggezione di fronte ad un
potere pubblico supremo.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile e incerta: lo Stato può
avocare a se la realizzazione di funzioni un tempo lasciate ai privati, enti pubblici possono
svolgere attività di diritto privato in concorrenza con aziende private, soggetti privati possono
essere concessionari di servizi pubblici, ed un medesimo fatto può venire disciplinato sia da
norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili.
Le norme di diritto privato si distinguono in:
dispositive)
derogabili (o → quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante
-
un accordo degli interessati;
(o cogenti)
inderogabili → quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento
-
prescindendo dalla volontà dei singoli, il cui carattere risulta spesso direttamente dalla
formulazione (es.:
art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole”);
supplettive → sono destinate a trovare
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