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Altra particolarità dell’obbligazione pecuniaria è che vi è
agli interessi. Essi possono avere:
fonte legale, l’art 1282 stabilisce i casi in cui essi sono contemplati, ad esempio
i crediti liquidi ed esigibili;
fonte convenzionali, qualora stabiliti dalle parti.
Possono avere tre diverse funzioni:
• corrispettivi, creditore di capitali concessi
dovuti al a mutuo, o lasciati
in disponibilità a terzi, crediti liquidi ed esigibili;
e quelli dovuti su
• compensativi, liquidazione del danno dovuto
che corrispondono alla a
nel caso di obbligazioni di valore.
ritardo
• moratori, dovuti dal debitore in mora,
che sono in caso di obbligazioni
aventi per oggetto una somma di denaro, e rappresentano una sorta di
“risarcimento” del danno dovuto dal ritardo.
i tassi di interesse sono stabiliti per legge
Per quanto riguarda essi e possono
modificati con decreto del ministro dell’economia;
essere annualmente possono
stabiliti da un accordo la forma
anche essere ma in questo caso il patto richiede
scritta ab substantiam quattro punti percentuali sul tasso medio
e un limite di
praticato dalle banche, si parlerebbe se questo limite non fosse rispettato di tassi
interessi scaduti
usurari che rendono nulla la clausola che li prevede. Gli non
possono maturare interessi (capitalizzazione degli interessi scaduti) ex 1283, salvo che
nel caso di interessi primari scaduti e dovuti per almeno sei mesi, non intervenga una
domanda giudiziale, diretta al conseguimento degli interessi anatocistici, o una
36
convenzione posteriore alla scadenza degli interessi primari; salvo che gli usi
normativi non permettano l’anatocismo.
Capitolo XIX – Modificazione dei soggetti nei rapporti obbligatori.
si sostituiscano si
Nel rapporto obbligatorio è possibile che altri soggetti o
aggiungano agli originari debitori e creditori. Ciò può verificarsi in una
a titolo universale,
successione in cui vi è la modificazione contemporanea di tutti i
rapporti facenti capo al dante causa (ad esclusione dei rapporti intrasmissibili.) Oppure
nelle successioni a titolo particolare in cui a modificarsi è un singolo rapporto.
In tali successioni a cambiare può essere o il lato attivo del rapporto obbligatorio, o il
lato passivo. soggetto attivo del rapporto:
Modificazione del
a) cessione del credito [art. 1260]
1. il creditore (cedente)
La cessione del credito è un contratto con il quale
terzo (cessionario)
trasferisce a un un credito, anche senza il consenso del
creditore ceduto, poiché è indifferente per il debitore a quale soggetto pagare il
suo debito, ma egli dovrà comunque ricevere e accettare la notifica della cessione,
in modo da evitare che il debitore adempia al cedente e non al cessionario; se
comunque il debitore non ha potuto avere conoscenza della cessione egli si libera
L’accettazione e la notificazione
se adempie al cedente. servono a rendere
l’atto di cessione opponibile ai terzi.
inoltre Di regola ogni credito può essere
non carattere strettamente personale,
ceduto salvo che esso abbia il
non vietato dalla legge escluso dalle
trasferimento sia o convenzionalmente
parti crediti futuri, il rapporto dai quali
(è possibile trasferire anche purché
deriveranno sia già stato posto in essere). Il contratto di cessione può avere causa
variabile, potendo essere sia a titolo gratuito che oneroso, potrà avere anche
funzione di garanzia oppure per estinguere un debito del cedente verso il
cessionario. il credito rimane inalterato,
Effetto della cessione è che dunque si trasferiscono
tutte le garanzie, i privilegi gli accessori;
anche e in generale tutti allo stesso
può opporre al cessionario tutte le eccezioni che
modo il debitore ceduto
avrebbe potuto opporre al cedente, tranne ovviamente un controcredito verso il
cedente, né negozi estintivi o modificativi successivi alla notifica o accettazione
dell’atto di cessione. cedente deve garantire al cessionario
Se la cessione è a titolo oneroso il
l’esistenza del credito solvenza del debitore,
(veritas nominis), ma non la
cessione è a titolo gratuito la veritas nominis deve essere
mentre se la
garantita promessa;
solo se espressamente non si garantisce comunque la
bonitas nominis (solvenza del debitore). Il cedente può anche garantire la bonitas
il cedente dovrà restituire,
nominis, con apposito patto, e dunque in caso di
insolvenza, quanto ricevuto a seguito dell’atto di cessione, le spese di cessione e
quelle dovute per escutere il debitore e eventuale risarcimento del danno ex 1267.
credito è avvenuta per estinguere un debito del cedente
Se la cessione del
nei confronti del cessionario si presume che pro solvendo,
la cessione sia
ossia la liberazione del cedente avviene solo a seguito della riscossione del debito
ceduto. il
Legato, nel nostro ordinamento, all’istituto della cessione del credito è
factoring. L’ordinamento ha introdotto alcuni limiti per eliminare gli ostacoli che la
regolamentazione italiana poneva al factoring: il cedente dev’essere un
imprenditore, essere pecuniari e sorgere da contratti
i crediti ceduti devono
37 stipulati nell’esercizio dell’impresa, una banca o un
il cessionario deve essere
intermediario finanziario. il factor gestire i crediti
Nel factoring si occupa di
di un’azienda, previa erogazione finanziaria da parte
che essa cede al factor,
del factor, riscossione
che recupererà il suo investimento conseguentemente alla
dei debiti. Se l’impresa vorrà poi essere sollevata dal rischio di insolvenza la
cessione avverrà pro soluto, dunque anche in caso che uno o più debiti siano
irrecuperabili il factor non potrà pretendere la restituzione di quanto anticipato al
momento della cessione. Nel caso del factoring si è poi derogato ad alcune norme
sulla cessione stabilendo che i crediti futuri siano cedibili anche se il rapporto non
è ancora sorto, a patto che esso nasca entro 24 mesi dalla cessione; che i crediti
possano essere ceduti in massa purché sia indicato il nominativo del debitore
ceduto; che il cedente garantisce la solvenza salvo patto contrario (deroga 1267),
che la cessione è opponibile ai terzi allorquando il factor abbia pagato, anche in
parte, all’azienda la cessione con atto recante data certa (deroga 1265). Altro
cartolarizzazione dei
fenomeno legato alla cessione dei crediti è quello della
crediti Un soggetto a titolo oneroso,
(securisation). (originator) cede uno o più
a una società veicolo.
crediti pecuniari, anche futuri, La società veicolo, per
emette titoli che vengono destinati alla
procurarsi la provvista necessaria,
collocazione presso investitori; provvederà a tutte le operazioni
la società poi
di riscossione ai portatori dei
e le somme così incassate verranno destinate
titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti. Per garantire tale obiettivo si
cartolarizzati patrimonio separato,
è stabilito che i crediti costituiscano un in
modo che gli investitori possano far valere le pretese solo su detti cespiti e non sul
restante patrimonio della società o su altre cartolarizzazioni, in garanzia dunque
degli altri soggetti che hanno investito su altri patrimoni separati.
Delegazione attiva.
2. soggetto attivo del rapporto obbligatorio,
E’ un altro tipo di modifica del non
previsto dal codice (che prevede solo la delegazione passiva). La delegazione attiva
consiste in un che comprende anche il
accordo, a differenza della cessione
debitore, il creditore delega il debitore
in forza del quale (delegante) (delegato)
effettuare la prestazione dovuta ad un terzo
a (delegatario). Per effetto di
questo accordo il delegato diviene debitore sia di delegante che di delegatario, con
effetto dunque cumulativo a differenza della cessione di credito, salvo diversa
volontà delle parti.
Surrogazione.
3. una sostituzione del creditore con il terzo
La surrogazione è un’altra persona,
che adempie e che entra nella posizione del creditore originario. Può avvenire.
• per volontà del creditore (1201): che dichiara di voler far subetrare il
terzo che adempie nella sua posizione.
• per volontà del debitore (1202): che prendendo a mutuo una somma
con lo scopo dichiarato di pagare il debito, può surrogare il mutuante
nella posizione del debitore.
• per volontà della legge (1203)
La surrogazione è diversa sia dalla delegazione attiva, sia dalla cessione del credito
poiché suppone che l’obbligazione sia adempiuta, il creditore originario sia
soddisfatto e non che il credito ancora non sia stato pagato.
Modificazione del soggetto passivo del rapporto.
b) Delegazione passiva [da 1268 a 1271]
1.
E’ di due tipi:
38 delegazione a promettere. negozio trilaterale
(1268) Consiste in un in
delegante delega un all’effettuare il pagamento
cui un terzo (delegato)
di un obbligazione nei confronti del
di cui il delegante è debitore
delegatario i-l
(creditore). E’ una delegazione detta cumulativa poiché
debitore non è liberato, salvo diversa volontà del delegatario che può
dichiarare subito liberato il delegante (in questo caso si parla di delegazione
liberatoria), per il fatto che il delegato si impegna; il delegatario, in caso di
pretendere il pagamento del delegante.
insolvenza del delegato, potrà non potrà riferirsi alle
Nel caso in cui il delegatario liberi il delegante esso
garanzie originarie, a meno che colui che le ha prestate non si impegni
Il delegato è obbligato diversamente
espressamente a mantenerle 1275.
a seconda che ci si riferisca o meno,
(1271) all’interno dell’atto di
ad uno o entrambi i rapporti.
delegazione, delegazione titolata.
Nel primo caso si parla di (A – delegante - è
o debitore di B – delegatario - e creditore di C – delegato -, C, in forza di
un accordo di delega, paga a B: in questo modo si estingue
l’obbligazione di C verso A – rapporto di valuta – e l’obbligazione di A
Se il delegato promesso di
verso B – rapporto di provvista). ha
pagare quanto deve al delegante
al delegatario (cioè il rapporto di
provvista), esso delegato potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe
potuto opporre al delegante.
Se il delegato di pagare al delegatario quanto
ha promesso
questi deve ricevere dal delegante (cioè il rapporto di valuta) potrà