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Altra particolarità dell’obbligazione pecuniaria è che vi è

agli interessi. Essi possono avere:

fonte legale, l’art 1282 stabilisce i casi in cui essi sono contemplati, ad esempio

i crediti liquidi ed esigibili;

fonte convenzionali, qualora stabiliti dalle parti.

Possono avere tre diverse funzioni:

• corrispettivi, creditore di capitali concessi

dovuti al a mutuo, o lasciati

in disponibilità a terzi, crediti liquidi ed esigibili;

e quelli dovuti su

• compensativi, liquidazione del danno dovuto

che corrispondono alla a

nel caso di obbligazioni di valore.

ritardo

• moratori, dovuti dal debitore in mora,

che sono in caso di obbligazioni

aventi per oggetto una somma di denaro, e rappresentano una sorta di

“risarcimento” del danno dovuto dal ritardo.

i tassi di interesse sono stabiliti per legge

Per quanto riguarda essi e possono

modificati con decreto del ministro dell’economia;

essere annualmente possono

stabiliti da un accordo la forma

anche essere ma in questo caso il patto richiede

scritta ab substantiam quattro punti percentuali sul tasso medio

e un limite di

praticato dalle banche, si parlerebbe se questo limite non fosse rispettato di tassi

interessi scaduti

usurari che rendono nulla la clausola che li prevede. Gli non

possono maturare interessi (capitalizzazione degli interessi scaduti) ex 1283, salvo che

nel caso di interessi primari scaduti e dovuti per almeno sei mesi, non intervenga una

domanda giudiziale, diretta al conseguimento degli interessi anatocistici, o una

36

convenzione posteriore alla scadenza degli interessi primari; salvo che gli usi

normativi non permettano l’anatocismo.

Capitolo XIX – Modificazione dei soggetti nei rapporti obbligatori.

si sostituiscano si

Nel rapporto obbligatorio è possibile che altri soggetti o

aggiungano agli originari debitori e creditori. Ciò può verificarsi in una

a titolo universale,

successione in cui vi è la modificazione contemporanea di tutti i

rapporti facenti capo al dante causa (ad esclusione dei rapporti intrasmissibili.) Oppure

nelle successioni a titolo particolare in cui a modificarsi è un singolo rapporto.

In tali successioni a cambiare può essere o il lato attivo del rapporto obbligatorio, o il

lato passivo. soggetto attivo del rapporto:

Modificazione del

a) cessione del credito [art. 1260]

1. il creditore (cedente)

La cessione del credito è un contratto con il quale

terzo (cessionario)

trasferisce a un un credito, anche senza il consenso del

creditore ceduto, poiché è indifferente per il debitore a quale soggetto pagare il

suo debito, ma egli dovrà comunque ricevere e accettare la notifica della cessione,

in modo da evitare che il debitore adempia al cedente e non al cessionario; se

comunque il debitore non ha potuto avere conoscenza della cessione egli si libera

L’accettazione e la notificazione

se adempie al cedente. servono a rendere

l’atto di cessione opponibile ai terzi.

inoltre Di regola ogni credito può essere

non carattere strettamente personale,

ceduto salvo che esso abbia il

non vietato dalla legge escluso dalle

trasferimento sia o convenzionalmente

parti crediti futuri, il rapporto dai quali

(è possibile trasferire anche purché

deriveranno sia già stato posto in essere). Il contratto di cessione può avere causa

variabile, potendo essere sia a titolo gratuito che oneroso, potrà avere anche

funzione di garanzia oppure per estinguere un debito del cedente verso il

cessionario. il credito rimane inalterato,

Effetto della cessione è che dunque si trasferiscono

tutte le garanzie, i privilegi gli accessori;

anche e in generale tutti allo stesso

può opporre al cessionario tutte le eccezioni che

modo il debitore ceduto

avrebbe potuto opporre al cedente, tranne ovviamente un controcredito verso il

cedente, né negozi estintivi o modificativi successivi alla notifica o accettazione

dell’atto di cessione. cedente deve garantire al cessionario

Se la cessione è a titolo oneroso il

l’esistenza del credito solvenza del debitore,

(veritas nominis), ma non la

cessione è a titolo gratuito la veritas nominis deve essere

mentre se la

garantita promessa;

solo se espressamente non si garantisce comunque la

bonitas nominis (solvenza del debitore). Il cedente può anche garantire la bonitas

il cedente dovrà restituire,

nominis, con apposito patto, e dunque in caso di

insolvenza, quanto ricevuto a seguito dell’atto di cessione, le spese di cessione e

quelle dovute per escutere il debitore e eventuale risarcimento del danno ex 1267.

credito è avvenuta per estinguere un debito del cedente

Se la cessione del

nei confronti del cessionario si presume che pro solvendo,

la cessione sia

ossia la liberazione del cedente avviene solo a seguito della riscossione del debito

ceduto. il

Legato, nel nostro ordinamento, all’istituto della cessione del credito è

factoring. L’ordinamento ha introdotto alcuni limiti per eliminare gli ostacoli che la

regolamentazione italiana poneva al factoring: il cedente dev’essere un

imprenditore, essere pecuniari e sorgere da contratti

i crediti ceduti devono

37 stipulati nell’esercizio dell’impresa, una banca o un

il cessionario deve essere

intermediario finanziario. il factor gestire i crediti

Nel factoring si occupa di

di un’azienda, previa erogazione finanziaria da parte

che essa cede al factor,

del factor, riscossione

che recupererà il suo investimento conseguentemente alla

dei debiti. Se l’impresa vorrà poi essere sollevata dal rischio di insolvenza la

cessione avverrà pro soluto, dunque anche in caso che uno o più debiti siano

irrecuperabili il factor non potrà pretendere la restituzione di quanto anticipato al

momento della cessione. Nel caso del factoring si è poi derogato ad alcune norme

sulla cessione stabilendo che i crediti futuri siano cedibili anche se il rapporto non

è ancora sorto, a patto che esso nasca entro 24 mesi dalla cessione; che i crediti

possano essere ceduti in massa purché sia indicato il nominativo del debitore

ceduto; che il cedente garantisce la solvenza salvo patto contrario (deroga 1267),

che la cessione è opponibile ai terzi allorquando il factor abbia pagato, anche in

parte, all’azienda la cessione con atto recante data certa (deroga 1265). Altro

cartolarizzazione dei

fenomeno legato alla cessione dei crediti è quello della

crediti Un soggetto a titolo oneroso,

(securisation). (originator) cede uno o più

a una società veicolo.

crediti pecuniari, anche futuri, La società veicolo, per

emette titoli che vengono destinati alla

procurarsi la provvista necessaria,

collocazione presso investitori; provvederà a tutte le operazioni

la società poi

di riscossione ai portatori dei

e le somme così incassate verranno destinate

titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti. Per garantire tale obiettivo si

cartolarizzati patrimonio separato,

è stabilito che i crediti costituiscano un in

modo che gli investitori possano far valere le pretese solo su detti cespiti e non sul

restante patrimonio della società o su altre cartolarizzazioni, in garanzia dunque

degli altri soggetti che hanno investito su altri patrimoni separati.

Delegazione attiva.

2. soggetto attivo del rapporto obbligatorio,

E’ un altro tipo di modifica del non

previsto dal codice (che prevede solo la delegazione passiva). La delegazione attiva

consiste in un che comprende anche il

accordo, a differenza della cessione

debitore, il creditore delega il debitore

in forza del quale (delegante) (delegato)

effettuare la prestazione dovuta ad un terzo

a (delegatario). Per effetto di

questo accordo il delegato diviene debitore sia di delegante che di delegatario, con

effetto dunque cumulativo a differenza della cessione di credito, salvo diversa

volontà delle parti.

Surrogazione.

3. una sostituzione del creditore con il terzo

La surrogazione è un’altra persona,

che adempie e che entra nella posizione del creditore originario. Può avvenire.

• per volontà del creditore (1201): che dichiara di voler far subetrare il

terzo che adempie nella sua posizione.

• per volontà del debitore (1202): che prendendo a mutuo una somma

con lo scopo dichiarato di pagare il debito, può surrogare il mutuante

nella posizione del debitore.

• per volontà della legge (1203)

La surrogazione è diversa sia dalla delegazione attiva, sia dalla cessione del credito

poiché suppone che l’obbligazione sia adempiuta, il creditore originario sia

soddisfatto e non che il credito ancora non sia stato pagato.

Modificazione del soggetto passivo del rapporto.

b) Delegazione passiva [da 1268 a 1271]

1.

E’ di due tipi:

38 delegazione a promettere. negozio trilaterale

(1268) Consiste in un in

 delegante delega un all’effettuare il pagamento

cui un terzo (delegato)

di un obbligazione nei confronti del

di cui il delegante è debitore

delegatario i-l

(creditore). E’ una delegazione detta cumulativa poiché

debitore non è liberato, salvo diversa volontà del delegatario che può

dichiarare subito liberato il delegante (in questo caso si parla di delegazione

liberatoria), per il fatto che il delegato si impegna; il delegatario, in caso di

pretendere il pagamento del delegante.

insolvenza del delegato, potrà non potrà riferirsi alle

Nel caso in cui il delegatario liberi il delegante esso

garanzie originarie, a meno che colui che le ha prestate non si impegni

Il delegato è obbligato diversamente

espressamente a mantenerle 1275.

a seconda che ci si riferisca o meno,

(1271) all’interno dell’atto di

ad uno o entrambi i rapporti.

delegazione, delegazione titolata.

Nel primo caso si parla di (A – delegante - è

o debitore di B – delegatario - e creditore di C – delegato -, C, in forza di

un accordo di delega, paga a B: in questo modo si estingue

l’obbligazione di C verso A – rapporto di valuta – e l’obbligazione di A

Se il delegato promesso di

verso B – rapporto di provvista). ha

pagare quanto deve al delegante

al delegatario (cioè il rapporto di

provvista), esso delegato potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe

potuto opporre al delegante.

Se il delegato di pagare al delegatario quanto

ha promesso

questi deve ricevere dal delegante (cioè il rapporto di valuta) potrà

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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.todde.77 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.