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Il diritto privato nel sistema giuridico

Ambiti del diritto privato

Il diritto privato si occupa di:

  • Organizzazioni, create per obiettivi generali o comuni, sia per i rapporti interni che esterni.
  • Beni, entità capaci di soddisfare interessi e bisogni, in particolare l'uso dei beni.
  • Debiti e crediti e il rapporto tra debitore e creditore.
  • Contratti, principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche.
  • Danni, per stabilire se la perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro.
  • Attività economiche organizzate.
  • Famiglia.
  • Successioni per causa di morte.

Il diritto privato si occupa di regolarli, cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente desiderabile.

Conflitti e interessi

L'interesse è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, sia di tipo economico-materiale, che morale. L'interesse di uno può risultare incompatibile con l'interesse di un altro, creando un conflitto. Funzione del diritto privato è risolvere tali conflitti, e se possibile prevenirli, evitando che i cittadini si facciano giustizia di sé.

Diritto oggettivo e soggettivo

Il diritto oggettivo è un complesso o un sistema di norme giuridiche. Il diritto soggettivo è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo.

Norme giuridiche

Il diritto oggettivo è una realtà complessa, il cui elemento base sono le norme giuridiche. La norma è la combinazione di tre elementi: regola, sanzione e apparato. La regola è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato.

Sanzioni

La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente la violazione della regola è, al tempo stesso, lesione dell'interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere. Le sanzioni hanno diversi ruoli:

  • Ruolo satisfattivo: la sanzione ripristina l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola. Soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.
  • Ruolo punitivo: la sanzione punta a colpire un comportamento riprovevole.
  • Ruolo deterrente o preventivo: la paura di subire le conseguenze induce a non violare la regola.

Esistono molte regole consistenti nel disporre determinati effetti legali, indipendenza del verificarsi di certe situazioni ("se A, allora B"). Gli apparati sono pubblici funzionari che verificano le eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso.

Sinonimi di diritto oggettivo

Sinonimi di diritto oggettivo sono sistema giuridico e ordinamento giuridico, che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. L’istituto giuridico indica l’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale.

Le norme giuridiche sono generali, cioè s’indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari, e astratte, cioè risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.

Fattispecie e qualificazione

La fattispecie è letteralmente "immagine del fatto", cioè la descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano (fattispecie astratta). Quando un particolare evento corrisponde alla descrizione, si ha la fattispecie concreta, che può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.

La qualificazione della fattispecie collega la fattispecie concreta a quella astratta. Si ha il combinato disposto quando la soluzione giuridica deriva dalla combinazione di due o più norme. Es. Possono votare solo i maggiorenni + la maggiore età si raggiunge ai 18 anni di età.

Interpretazione delle norme

L’interpretazione (ermeneutica) è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Le parole possono essere ambigue, cioè avere significati diversi e contrastanti fra loro.

Si può avere:

  • Interpretazione restrittiva, che dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili.
  • Interpretazione estensiva, che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Norma può significare due cose diverse:

  • Norma come testo, cioè l’insieme delle formule linguistiche.
  • Norma come precetto, che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari dalla norma.

L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto. L’art. 12 prel. afferma che l’interprete deve attribuire alle norme il senso indicato “dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Esistono criteri per l’interpretazione:

  • Per il criterio letterale, le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
  • Il criterio logico porta a prescegliere, fra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Inteso in senso soggettivo, si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma. Si può parlare di criterio psicologico, per cui è importante l’esame dei lavori preparatori. In senso oggettivo, si valuta lo scopo (il tipo di sistemazione degli interessi) che obiettivamente la norma mira a realizzare. Si parla di criterio teleologico.

L’interpretazione può essere aiutata da:

  • Criterio sistematico, che tiene conto delle altre norme giuridiche in qualche modo collegate alla norma da interpretare.
  • Criterio storico, per cui l’interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che l’hanno preceduta nel regolare la stessa materia.

C’è una divisione di ruoli fra chi fa le norme e chi le interpreta. L’art. 101 Cost. afferma che “i giudici sono soggetti alla legge”. L’interprete ha dei margini di libertà, discrezionalità e autonomia per poter scegliere tra interpretazioni diverse. Lo stesso testo normativo può essere interpretato in modi diversi da interpreti diversi e in tempi diversi. Ad esempio, l’art. 2043 CC definisce come risarcibili i danni “ingiusti” e il significato dipende da quali danni si considerano ingiusti.

Il grado di autonomia è minore quando le norme sono formulate in modo analitico e puntuale, è maggiore quando si basano su concetti ampi ed elastici. Sono queste le clausole generali, che ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate e hanno una maggiore attitudine a durare nel tempo.

La certezza del diritto è la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto. Equivale a certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato. Si deve garantire un giusto equilibrio tra certezza e cambiamento.

Se nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta, si ha una lacuna del diritto. La completezza dell’ordinamento giuridico è idealistica, ma l’ordinamento deve comunque dare la possibilità di individuare il trattamento giuridico di qualsiasi situazione o rapporto.

L’analogia consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da alcuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Ad esempio, il leasing è stato collegato per analogia alla vendita a rate con riserva della proprietà. L’art. 14 prel. prevede il divieto di analogia per le norme penali, data la gravità delle sanzioni previste, e per le norme speciali o eccezionali, che derogano a una qualche regola generale in norma di esigenze particolari e circoscritte.

Essendo impossibile il ricorso all’analogia, il caso va regolato applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico, cioè i criteri e le regole fondamentali che stanno alla base della nostra organizzazione giuridica, sociale e politica. Essi si ricavano per lo più da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune, pur senza enunciarlo esplicitamente. In modo più diretto possono ricavarsi dalla Costituzione, ad esempio il principio di solidarietà fra gli uomini (art. 2 Cost.) e l’obiettivo di superare le disuguaglianze (art. 3 Cost.).

Argomentazione giuridica

L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte a un problema di applicazione di norme giuridiche, si sostiene una soluzione e se ne combattono altre. Lo scopo è la persuasione: persuadere qualcun altro che la soluzione giuridica sostenuta è quella corretta in base alle norme.

Essa utilizza alcuni meccanismi logici, gli argomenti:

  • a contraris: l’argomento, per cui se una norma prevede una certa conseguenza giuridica per il caso A, se ne ricava che essa non vuole quella conseguenza per i casi diversi da A.
  • a fortiori: l’argomento, per cui se una norma prevede una certa conseguenza giuridica per il caso A e se il caso B presenta la stessa, a più forte ragione la norma dovrà applicarsi al caso B.
  • ad absurdum: l’argomento, per cui, date due possibili soluzioni giuridiche, si sostiene una in quanto l’altra porterebbe a risultati assurdi o irragionevoli.

L’analisi economica del diritto consiste nel mettere a confronto le diverse soluzioni possibili per un determinato problema giuridico, individuando quali sarebbero le conseguenze economiche di ciascuna soluzione; e nel raccomandare, fra le varie soluzioni possibili, quella che consente l’allocazione più razionale ed efficiente delle risorse economiche implicate nel problema.

L’argomentazione giuridica serve a persuadere che una determinata soluzione è la più conforme alle norme esistenti; l’argomentazione politica serve a persuadere che una determinata soluzione è la più opportuna e desiderabile, anche se non corrisponde alle norme esistenti.

Tipi di interpretazione

  • Interpretazione autentica: fatta da un’altra norma (interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva. Solo questa vincola tutti gli altri interpreti.
  • Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici (giurisprudenza).
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della PA competenti a occuparsi delle materie a cui si riferiscono le norme; può essere non formale (comportamenti e prassi) o formalizzarsi in circolari o istruzioni.
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.

Nei sistemi di common law vale il principio del precedente vincolante: le decisioni, e quindi le interpretazioni delle norme, date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. La giurisprudenza è vera e propria fonte del diritto (judge made law). Nei sistemi di civil law le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto.

I cambiamenti di indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza si usano chiamare con la parola francese revirement, che significa svolta. La conoscenza del diritto è impossibile, o almeno gravemente difettosa, se non si conosce la giurisprudenza. Essa è raccolta nelle riviste di giurisprudenza e nei repertori di giurisprudenza, che contengono l’indicazione sintetica delle decisioni giudiziarie. La massima è il succo della decisione, che sintetizza in qualche riga il giusto modo di applicare le norma al caso concreto, mentre lo sviluppo completo dell’argomentazione svolta dal giudice per sostenere la decisione si chiama motivazione.

Diritto privato e diritto pubblico

Principi del diritto privato e pubblico

Il diritto privato si ispira ai principi dell'autonomia delle persone e della parità fra loro. Il diritto pubblico si ispira a principi opposti: soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. Si pensi all’espropriazione: il proprietario perde la proprietà in favore del Comune anche se non è d’accordo e vorrebbe tenersi il terreno.

Il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e anche contro la volontà di queste. Inoltre, riguarda anche le norme che regolano l'organizzazione, il funzionamento e i rapporti reciproci delle PA. Atto tipico del diritto privato è invece il contratto: sono tutti e due d’accordo di vendere e rispettivamente di comprare e sono d’accordo sul prezzo. Il diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e di agire nel proprio interesse su un piano di uguaglianza reciproca.

Il diritto privato è diritto comune, perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini e interessi privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini e interessi pubblici; anche perché è il diritto che si applica in via generale a tutti i rapporti e a tutte le situazioni, esclusi soltanto i rapporti e le situazioni per cui norme particolari stabiliscano una disciplina diversa. Il diritto privato è la regola, il diritto pubblico è l’eccezione.

Interazioni tra diritto privato e pubblico

Può accadere che una medesima situazione risulti regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme del diritto pubblico, perché nella realtà fra i due campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue. In passato diritto privato e diritto pubblico erano campi ben distinti e separati. Lo Stato sociale controllava l’azione e limitava la libertà delle persone e interveniva direttamente nelle attività di produzione e distribuzione della ricchezza, con un intervento pubblico nell’economia. La posizione dell’ordinamento è conciliare in modo ragionevole i valori e gli interessi in contrasto. Gli individui non vivono isolati, ma organizzati in gruppi o comunità particolari (comunità intermedie).

Art. 2 Cost: "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità"; si parla di diritto privato sociale. È importante che le formazioni sociali funzionino con massima autonomia, al riparo da ingerenze del potere pubblico. Allo Stato è permesso intervenire all’interno del gruppo stesso per salvaguardare i diritti individuali in pericolo.

Se si rispetta fino in fondo la libertà, consentendo alle persone di operare come meglio credono senza limitarne l’azione, il risultato è che non si riesce a realizzare l’uguaglianza, anzi si aggravano le disuguaglianze esistenti. Viceversa, più si opera per realizzare l’uguaglianza fra gli uomini, più si finisce per limitare la loro libertà di azione.

I movimenti d’ispirazione liberale pongono l’accento sulla libertà, i movimenti d’ispirazione socialista mettono al primo posto l’uguaglianza. Si deve trovare il giusto punto di equilibrio: garantire le libertà delle persone, ma al tempo stesso ammettere che possano venire ragionevolmente limitate, quando i limiti servono per ragionevoli obiettivi di uguaglianza fra gli uomini. Saranno ammissibili limiti più o meno forti, a seconda del tipo di libertà: le libertà economiche possono subire limiti più profondi delle libertà personali.

Libertà e uguaglianza

Nella tradizione ottocentesca, si pensava la libertà in senso formale e negativo, cioè assenza di divieti o impedimenti all’agire che provenissero dal potere pubblico (libertà dallo Stato). Un concetto più moderno è quello di libertà in senso sostanziale: avere la possibilità effettiva, e non solo teorica, di scegliere e di agire per soddisfare i propri bisogni (libertà per mezzo dello Stato). Lo Stato ha un ruolo positivo. I due valori si integrano e diventano complementari: dare agli uomini più libertà (sostanziale) significa renderli più uguali.

Art. 3 Cost. enuncia il principio di uguaglianza formale o uguaglianza davanti alla legge: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Si aggiunge il divieto di discriminazioni. Esistono, in partenza, delle differenze di base fra le persone e le situazioni e, di fronte a questa differenza naturale, è giusta una differenza di trattamento giuridico. Situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, ma situazioni diverse vanno trattate in modo ragionevolmente diverso. Devono essere ragionevoli lo scopo e il rapporto tra il fine perseguito e i mezzi impiegati. Il principio di ragionevolezza consente le norme che introducono differenze ragionevoli, vieta quelle che introducono differenze irragionevoli.

L’uguaglianza sostanziale è posta sempre dall’art. 3: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Il potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare queste disuguaglianze di fatto che impediscono alla generalità dei cittadini di esercitare in modo effettivo i diritti che la legge formalmente attribuisce a tutti: cosiddette azioni positive.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.
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