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Estratto del documento

La trascrizione nella pubblicità dichiarativa

La trascrizione rientra nello schema della pubblicità dichiarativa. È pubblicità costitutiva solo per usucapione abbreviata o iscrizione dell'ipoteca. Devono trascriversi anche gli acquisti per causa di morte. La funzione è semplicemente informare che l'eredità è stata accettata e perciò acquistata, ma, anche senza trascrizione, tali fatti risultano pienamente opponibili a qualunque terzo. Si tratta di pubblicità notizia.

La trascrizione delle domande giudiziali rende la sentenza, che eventualmente accoglie la domanda, opponibile a chiunque abbia acquistato diritti sul bene coinvolto nel processo, in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda. Grazie alla trascrizione, gli effetti della sentenza che accoglie la domanda si producono non dal momento della sentenza stessa, ma dal momento (anteriore) della trascrizione della domanda. La trascrizione della domanda attribuisce alla sentenza effetto retroattivo.

anche verso i terzi. Quando la domanda serve adattaccare un contratto per un difetto più radicale, ci può essere nullità o annullamento per incapacità legale. Questi difetti del titolo di acquisto operano retroattivamente e sono sempre opponibili a qualunque terzo. Non è così solo per pubblicità sanante, a tre condizioni: che chi ha acquistato da un precedente titolo invalido sia in buona fede (cioè ignori che il suo dante causa aveva acquistato in base a titolo nullo), che la trascrizione del suo acquisto sia anteriore alla trascrizione della domanda di nullità e che fra la trascrizione dell'atto impugnato e la trascrizione della domanda di nullità dello stesso siano passati almeno cinque anni. Per la trascrizione, gli atti negoziali devono presentarsi nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il notaio ha l'obbligo di curarne tempestivamente la trascrizione e, in caso contrario,risponde per i danni. Nessun obbligo grava invece sulla parte interessata; per lei la trascrizione è semplicemente un onere. La trascrizione viene effettuata dal pubblico impiegato addetto alla conservatoria, al quale il richiedente deve presentare copia dell'atto da trascrivere e inoltre un documento, detto nota di trascrizione, che contiene gli estremi essenziali dell'atto stesso. Le misure sono state adeguate ai nuovi sistemi informatici e di elaborazione automatica dei dati introdotti nelle conservatorie immobiliari. Nel nostro sistema, la pubblicità immobiliare è impostata su base personale. I registri seguono i vari atti compiuti dagli autori di questi. La trascrizione si fa a favore della parte che acquista il diritto e contro la parte che cede il diritto. Perché il sistema funzioni, la catena delle trascrizioni relative alle vicende dei diritti sul bene deve svilupparsi con continuità. "Le successive trascrizioni non producono effetto.

se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto" (art. 2650). La trascrizione del suo stesso acquisto prende efficacia, a partire dal giorno in cui è stata fatta.

La trascrizione può essere chiesta non solo dall'autore dell'atto, ma da qualunque interessato.

Nelle Province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia e in alcuni Comuni delle Province di Udine e Belluno vale il sistema tavolare. L'intavolazione è un sistema impostato su base reale e realizza pubblicità costitutiva.

La trascrizione opera anche per i beni mobili registrati. Gli atti soggetti a trascrizione sono quelli che trasferiscono, costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sul bene. Gli effetti della trascrizione sono gli stessi stabiliti per gli immobili. Le modalità per ciascun tipo di bene risultano delle norme relative ai corrispondenti registri, che sono impostati su base reale.

Il possesso

Riguarda l'esercizio effettivo di poteri sopra la cosa. Il possesso è la situazione di fatto di colui il quale esercita sopra una cosa poteri che corrispondono al contenuto della proprietà (o di un altro diritto reale) (art. 1140).

La situazione di diritto riguarda invece l'esistenza di poteri legali sulla cosa: riflette la circostanza che egli sia o non sia titolare del diritto soggettivo.

La definizione dell'articolo ci dice che i poteri esercitati dal possessore sono quelli corrispondenti alla proprietà (possesso pieno) o anche a un diritto reale minore (possesso minore).

Il compossesso è la situazione in cui più persone esercitano congiuntamente poteri sulla cosa.

Per avere il possesso sono necessari due elementi:

  • Elemento oggettivo, cioè avere il controllo effettivo della cosa
  • Elemento soggettivo, o psicologico, cioè l'intenzione di esercitare sulla cosa poteri che corrispondono al contenuto della

proprietà o di altro diritto reale, l'intenzione di comportarsi da animus possidendi titolare del diritto ( ). Es. ladro

Chi controlla materialmente la cosa, ma non manifesta l'intenzione di comportarsi da proprietario, ha detenzione. Es. inquilino.

La legge ci dice che si può possedere direttamente (possesso immediato), ma si può anche possedere per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (possesso mediato, es. proprietario-locatore).

In base al rapporto che esiste in concreto fra situazione di fatto e situazione di diritto, si ha:

  • Possesso legittimo, quando le due situazioni coincidono, per cui chi ha il possesso è il titolare del diritto
  • Possesso illegittimo, quando le due situazioni non coincidono, per cui chi ha il possesso non è il titolare del diritto.

In base all'atteggiamento psicologico del possessore: possesso di buona fede è quello di chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto; possesso di

mala fede è invece quello di chi possiede nella consapevolezza di ledere il diritto altrui.

Le regole sono:

  • La mala fede sopravvenuta non nuoce: chi ha cominciato a possedere in buona fede può godere ivantaggi previsti dalla legge, anche se successivamente sia venuto a sapere che il suo possesso lede il diritto altrui
  • La buona fede si presume: spetta al controinteressato provare che il possessore era in mala fede
  • La buona fede è messa fuori gioco dalla colpa grave: il possessore di buona fede non può avere ivantaggi previsti dalla legge, se la sua ignoranza dipende da colpa grave, se cioè egli avrebbe dovuto accorgersi, usando una pur minima diligenza e attenzione, che il suo possesso lede il diritto altrui

Il possesso si acquista nel momento in cui si cominciano a esercitare sulla cosa poteri corrispondenti alla proprietà o ad un altro diritto reale. L'esercizio di tali poteri non fa però acquistare il possesso.

quando il soggetto li esercita grazie alla "altrui tolleranza" (art. 1144). Un medesimo comportamento, visto dall'esterno, potrebbe corrispondere sia a possesso sia a animus possidendi detenzione. Il criterio distintivo è l', ma accertare se c'è o non c'è può essere difficile. Distinguere se un soggetto possiede o invece detiene può essere decisivo. Per agevolare l'identificazione delle situazioni di possesso: quando un soggetto esercita sopra una cosa poteri di fatto, si presume che egli abbia il possesso (presunzione di possesso). Spetta al controinteressato dare la prova contraria, e cioè dimostrare che il soggetto è un semplice detentore: e questa prova si può dare, dimostrando che il soggetto aveva cominciato a esercitare quei poteri a titolo di detenzione. Taluni effetti del possesso presuppongono che questo sia stato esercitato per un certo tempo, in modo continuativo e senza interruzioni.

Possessore che reclama tali effetti dovrebbe dimostrare di avere posseduto in ogni istante. Si ha però la presunzione di possesso intermedio, cioè si presume che abbia posseduto ininterrottamente per tutto il tempo che intercorre da quel giorno a oggi. Di regola non c'è presunzione di possesso anteriore, ma, se il suo possesso si fonda su un titolo, si presume che il suo possesso sia iniziato dalla data del titolo.

Animus possidendi: La differenza tra possesso e detenzione è l'animus possidendi, che però deve tradursi in segni esteriori: per realizzare la trasformazione della detenzione in possesso, è insufficiente una mutata disposizione d'animo del detentore. Occorrono comportamenti o fatti esterni:

  • Il detentore faccia opposizione contro colui che fino a quel momento ha avuto il possesso (meditato) della cosa
  • Il titolo in forza del quale si esercitano i poteri sulla cosa venga mutato da un atto esterno al soggetto che li esercita traditio

Questo meccanismo si chiama ficta, che significa "consegna immaginaria": non è una consegna vera e propria, perché la cosa è già nelle mani del soggetto; ma adesso è nelle sue mani per un titolo diverso rispetto a prima. Gli stessi due requisiti sono necessari per realizzare l'interversione del possesso, cioè la trasformazione del possesso minore in possesso pieno.

Per avere possesso pieno: opposizione fatta dal possessore interessato; mutamento di titolo proveniente dall'esterno.

Può accadere che il possesso si acquisti sulla base di un rapporto con il precedente possessore. Se l'acquisto avviene a titolo particolare, il nuovo possessore può unire alla durata del proprio possesso la durata di quello del dante cause. Si chiama accessione del possesso.

Nell'acquisto a titolo universale, si ha il congiungimento del vecchio possesso al nuovo possesso, che prosegue con le medesime qualità del precedente.

È un effetto automatico e inevitabile e si chiama successione nel possesso. La perdita del possesso può avvenire in vari modi: il possessore abbandona la cosa, la smarrisce, la consegna al compratore cui l'ha venduta, ne subisce il furto, etc. Il costituto possessorio si ha quando il possesso si converte in semplice detenzione. È una situazione simmetrica e contraria alla traditio ficta, in cui la detenzione si converte in possesso. Per la tutela del possesso esistono una serie di rimedi o istituti o discipline. I principali sono: le azioni possessorie, l'usucapione, la regola "possesso vale titolo", la disciplina dei frutti e delle spese inerenti alla cosa posseduta. Le azioni possessorie sono le azioni date al possessore (legittimo o illegittimo, di buona o di malafede) per neutralizzare gli attacchi portati contro il suo possesso, perfino se questi provengono dal legittimo titolare del diritto. Servono a impedire che i

cittadini si facciano giustizia da sé. La legge vieta l'autotutela

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A.A. 2022-2023
145 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.