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CONOSCENZA O CONOSCIBILITA’ DEL DIFETTO

L’obbligazione del venditore di assicurare la conformità del bene a quanto pattuito è posta a tutela

dell’affidamento del consumatore.

La responsabilità è esclusa se al momento della conclusione del contratto l’acquirente era a

conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza.

Nel caso che la cosa è contrattata a vista si trova già imballata o confezionata, il venditore

risponde dei difetti del bene anche nel caso in cui l’involucro poteva essere facilmente rimosso

perché l’offerta di un bene in confezione chiusa si traduce in un offerta del bene normalmente

integro per il quale non è necessario un accertamento del compratore.

In termini di onere di prova, spetterà al venditore di fornire la prova dell’effettiva conoscenza del

difetto di conformità in capo al consumatore al momento della conclusione del contratto.

Riassumendo la regola generale, possiamo dire che non è dovuta la garanzia per i vizi, le

mancanze di qualità, le difformità o i difetti di conformità che:

- siano stati conosciuti dall’acquirente nel momento della stipulazione del contratto o, nell’appalto,

in quello dell’accettazione conseguente alla verifica dell’opera o alla scelta di verificarla;

- seppure non conosciuti, comunque siano riconoscibili dall’acquirente in base al criterio

dell’ordinaria diligenza.

Anche in tali casi, tuttavia, le garanzie sono comunque dovute:

a) nel caso dell’appalto e della vendita di beni di consumo, se i vizi, le mancanze di qualità, le

difformità o i difetti sono stati taciuti in mala fede del fornitore;

b) nel caso della compravendita, della permuta e della somministrazione traslativa di cose, se il

fornitore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi.

L’IMPERFETTA INSTALLAZIONE

Un’altra delle previsioni qualificanti della disciplina sulla vendita di beni di consumo è certamente

quella riguardante il difetto di conformità conseguente ad una installazione difettosa.

Per poter equiparare l’imperfetta installazione al difetto di conformità, è necessario che questa sia

espressamente ricompresa nel contratto.

Tale regola vale anche nel caso di installazione realizzata dal consumatore stesso e che risulti

difettosa a causa di una carenza delle istruzioni.

I RIMEDI PRIMARI: SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE

Interroghiamoci sui rimedi stabiliti dal codice del consumo nel caso di difetti di conformità: a norma

dell’art 130 cod cons., il consumatore ha diritto al ripristino senza spese mediante riparazione o

sostituzione (“rimedi primari”) ovvero alla adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del

contratto (“rimedi secondari”).

La spedizione deve essere completamente gratuita, senza poter addebitare al consumatore

neppure spese di spedizione, manodopera o materiali.

Si parla di rimedi primari e secondari perché al consumatore sta l’obbligo di esprimere inizialmente

una richiesta di riparazione o sostituzione e, solo in un secondo momento, qualora questi non

abbiano condotto al ripristino della conformità, egli potrà accedere ai secondari.

Anche il fornitore può prendere l’iniziativa e proporre al consumatore uno dei rimedi contemplati

dalla disciplina in esame.

Il consumatore non può pretendere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto in luogo

della riparazione o della sostituzione , a meno che si verifichi uno dei seguenti casi:

- la riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

- il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine

congruo;

- la riparazione o sostituzione già eseguite hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

La previsione della riparazione e della sostituzione del bene non conforme al contratto costituisce

per il diritto italiano una novità di grande rilievo, non essendo esse contemplate dalle norme che il

codice civile detta in materia di garanzia per vizi e difetti di qualità.

I RIMEDI SECONDARI: RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo della tutela attuabile attraverso i rimedi primari, l’art. 130 cod cons,

prevede che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la

risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti circostanze:

- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione nel congruo termini di cui al

comma 5;

- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato potevi inconvenienti al

consumatore.

Il principio di conservazione del contratto, che ispira la gerarchia dei rimedi, si ritrova anche tra

quelli secondari, accordando preferenza alla riduzione del prezzo rispetto alla risoluzione del

contratto.

IL DIRITTO DI REGRESSO

L’art. 131 cod cons. prevede il diritto di regresso del venditore finale che sia responsabile di un

difetto di conformità verso il proprio dante causa, sia esso il produttore, il precedente venditore

della medesima catena distributiva o qualsiasi altro intermediario.

La fattispecie non è nuova ai rapporti tra consumatori e professionisti se si pensa all’art. 36 comma

4, cod. cons., che conferisce al venditore il diritto di regresso nei confronti del proprio fornitore per i

danni subiti in conseguenza della declaratoria di inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

I TERMINI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI GARANZIA

Vendiamo adesso a un altro degli aspetti che rappresentano al meglio l’innalzamento del grado di

protezione del consumatore ascrivibile al regime delle garanzie legali: l’ampliamento dei termini di

prescrizione e decadenza, previsto dall’art 132 cod. cons, è un vero e proprio salto di qualità

rispetto alle corrispondenti previsioni degli artt. 1495 e 1667 cod. civ.

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta, cioè il consumatore è

concretamente in grado di averne percezione, entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

E’ questo il termine di durata della responsabilità del venditore, a meno che non si tratti di beni

usati per i quali, come già anticipato, le parti hanno facoltà di ridurre il termine anche se mai al di

sotto di un anno.

A proposito di tale termine si parla di decadenza oggettiva, per significare che il fatto che

impedisce la decadenza non è un comportamento dell’acquirente ma dipende esclusivamente

dalla circostanza obiettiva che il vizio si manifesti o meno entro il limite di tempo indicato.

All’acquirente è rimesso un onore di denuncia della difformità: il consumatore, infatti, decade dai

diritti connessi alla garanzia se non denuncia il difetto entro due mesi dalla scoperta.

L’ultimo comma dell’art 132 cod. cons. prevede che l’azione si prescrive in ogni caso nel temine d

venitesi mesi dalla consegna del bene, precisando tuttavia che il compratore/committente può far

valere i suoi diritti in sede di eccezione purché abbia denunciato entro due mesi dalla scoperta e

prima della scadenza del termine di ventisei mesi.

L’ONERE DI PROVARE IL DIFETTO DI CONFORMITA’

Il comma 3 dell’art 132 cod. cons. spiega che se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla

consegna, questo si presume esistente già a tale data: questa circostanza libera il consumatore

dall’onere di provare che il bene era difforme al momento della consegna.

Così, per tutto l’intero tempo di vigenza della garanzia graverà sl consumatore il solo onore di

denunciare la conformità, mentre è sul professionista che resta l’onere di dimostrare di aver

correttamente adempiuto, dato la prova positiva della conformità del bene consegnato al

consumatore.

LA FORNITURA DI ALIUD PRO ALIO

Con il termine aliud pro alio si richiama una figura elaborata con riguardo alla vendita nel caso in

cui il fornitore non consegni cose semplicemente viziate ma addirittura diverse da quelle oggetto

del contratto.

Per questo si parla di aliud pro alio datum a significare che la cosa consegnata non può essere

considerata come un esemplare appartenente alla stessa classe di quella dedotta in contratto.

Alla consegna di cosa diversa si preferisce applicare la disciplina generale della risoluzione per

inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.

Tra le conseguenze più rilevanti di tale scelta si segnala quella che l’azione nascente dalla

consegna di una cosa per l’altra non è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti

per il caso della consegna di cosa viziata o priva delle qualità promesse o essenziali.

L’orientamento favorevole si basa sulla considerazione che:

a) la disciplina della garanzia legale di conformità si pone come una disciplina di favore per il

consumatore e la sua applicazione non può condurre al risultato di privare il consumatore della

tutela più ampia che avrebbe in base alla disciplina generale;

b) data l’evidenza e la gravità dell’inadempimento, consistente nella consegna di una cosa del tutto

diversa da quella dovuta, non è pensabile che il fornitore non ne sia a conoscenza e non è quindi

necessaria la denuncia;

c) altro è il caso in cui la cosa che costituisce l’oggetto del contratto sia effettivamente consegnata

ma non sia conferme al contratto, altro è la violazione totale dell’obbligo di consegna della cosa

oggetto del contratto, non importa se l’inadempimento sia accompagnato o meno dalla consegna

di un’altra cosa rispetto a quella dovuta.

L’orientamento contrario si basa invece sull’idea che:

a) la disciplina della garanzia legale di conformità è ispirata in maniera decisiva al fatto che il

fornitore è un imprenditore; ciò dovrebbe indurre ad interpretare la disciplina nel senso di

salvaguardare l’esigenza di limitare al massimo i costi del sistema, nonché - conseguentemente - a

favorire la rapida dedizione delle controversie pendenti ai fini della certezza dei traffici;

b) come tutta la disciplina di derivazione comunitaria, anche quella della fornitura di beni di

consumo deve essere considerata non come una disciplina di massimizzazione degli interessi del

consumatore, ma come una disciplina di contemperamento fra i contrapposti interessi dei

produttori e dei distributori professionali, da una parte, e degli acquirenti non professionali,

dall’arta;

c) proprio data l’evidenza dell’inadempimento e l’esigenza di rapida definizione delle situazioni

controverse, non c’è ragione di tutelare un acquirente

Dettagli
A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melefederico91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei consumi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Panza Fabrizio.