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I DIRITTI ASSOLUTI
A) I diritti della personalità
I diritti della personalità sono:
• assoluti, ossia possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
• non patrimoniali, in quanto attribuiscono al titolare un'utilità non valutabile in denaro;
• indisponibili, poiché il titolare non può alienarli o rinunciarvi;
• imprescrittibili, ossia non si estinguono per non uso.
I diritti della personalità sono tutelati dall'art.2 Cost., secondo il quale “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con una legge del 1955; essa infatti
riconosce quattro tipi di diritti: i diritti della persona, il diritto al rispetto dei beni, il diritto ad una
buona amministrazione della giustizia ed i diritti del cittadino.
Diritti di libertà
Tra i diritti della personalità rientrano i diritti di libertà, contenuti negli artt.13-21 Cost. e tutelati sia
dal diritto privato sia dal diritto pubblico, poiché riguardano sia interessi individuali sia interessi
pubblici. I diritti di libertà consistono nel divieto di interferire in alcune sfere della vita delle perso-
ne; così ad esempio, sono considerati senza valore gli accordi con cui un soggetto assume l'obbligo
di non spostarsi dalla propria città (in questo caso si lede la libertà di movimento di un individuo,
riconosciuta dall'art.16 Cost.).
Diritto all'integrità fisica
L'art.32 Cost. invece garantisce all'individuo il diritto all'integrità fisica e psichica. Tale diritto im-
plica, per tutti i consociati, l'obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malat-
tie, infermità e menomazioni.
Il diritto all'integrità psico-fisica è rimesso, in linea di principio, all'autodeterminazione del suo ti-
tolare. Nessuno, infatti, può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per di-
sposizione di legge, la quale tuttavia può prevederne l'obbligo solo quando ciò sia giustificato dalla
necessità di tutelare l'interesse superiore alla protezione della sanità pubblica (ad es., l'obbligo della
vaccinazione antitetanica). Al di fuori dei casi (eccezionali) in cui risultino imposti per legge, gli
accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Peraltro, affinché possa prestare un valido con-
senso, è necessario che il paziente venga correttamente, chiaramente ed esaustivamente informato
dal medico in ordine a natura ed esiti possibili, difficoltà e rischi del trattamento prospettatogli (c.d.
consenso informato). Alcuni problemi però possono sorgere nei casi di accanimento terapeutico,
che consiste nell'applicazione, in assenza di consenso informato, di tecniche mediche che prevedo-
no l'uso di macchinari e farmaci al fine di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui af-
fetti da patologie inguaribili e tali da determinare la loro morte in assenza dell'impiego di tali tecni-
che.
Il diritto all'integrità psico-fisica non è, tuttavia, integralmente rimesso all'autodeterminazione del
suo titolare. Infatti, gli atti dispositivi del proprio corpo, di regola, sono consentiti a due condizioni:
• che non siano contrari alla legge (si pensi, ad es., al divieto, se non a titolo gratuito, del pre-
lievo di sangue), all'ordine pubblico e al buon costume (si pensi, ad es., al contratto di mere-
tricio);
• che non cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto (art.5 c.c.);
sicché dovranno ritenersi vietati gli atti di cessione dei propri organi (ad es., la cornea).
Peraltro, la legge, in deroga al disposto dell'art.5 c.c., consente, seppure a titolo gratuito, l'espianto
da vivente del rene e del fegato. Nel caso di persona defunta invece il prelievo può farsi solo:
• dopo l'accertamento della morte;
• se risulta che il prelievo non contrasta con la volontà dell'interessato (meccanismo del silen-
zio-assenso). 21
Problematico poi è il rapporto tra l'art.5 c.c. e gli accordi con cui un soggetto si impegna alla pratica
di sport violenti o prestazioni lavorative ad alto rischio; questi infatti si considerano validi in base a
una valutazione sociale comunemente accettata circa la tolleranza del rischio fisico che si corre (co-
sì ad es., l'impegno di esibirsi come trapezista è valido purché sia svolto con dispositivi di sicurez-
za).
Diritto al nome
In considerazione della sua funzione di identificazione sociale della persona, il nome viene tutelato
contro:
• la contestazione, che si ha allorquando un terzo compie atti volti a ostacolare al soggetto l'u-
tilizzo del suo nome;
• l'usurpazione, che si ha allorquando un terzo utilizza il nome altrui per identificare la pro-
pria persona.
La vittima di contestazione o di usurpazione del proprio nome può chiedere la cessazione del fatto
lesivo e il risarcimento del danno, oltre che la pubblicazione su uno o più giornali della sentenza che
accerta l'illecito.
Diritto all'immagine
A tutela del riserbo della persona, il diritto all'immagine importa il divieto, a carico di terzi, di e-
sporre, pubblicare e mettere in commercio il ritratto altrui, senza il consenso dell'interessato, a me-
no che la stessa diffusione dell'immagine sia giustificata:
• dalla notorietà della persona, da scopi di giustizia, da scopi scientifici o didattici;
• dal collegamento a fatti o avvenimenti pubblici (comizi, cortei, concerti).
Diritto all'onore
La legge tutela, anche con sanzioni penali (previste dagli artt.594-595 c.p. contro l'ingiuria e la dif-
famazione), l'interesse di ciascuno all'onore (per tale intendendosi il valore sociale di un determina-
to soggetto, dato dall'insieme delle sue doti morali) e alla reputazione (per tale intendendosi la sti-
ma di cui lo stesso soggetto gode nel suo ambiente sociale). Illegittima risulta quindi qualsiasi e-
spressione di mancato rispetto dell'integrità morale della persona, manifestata direttamente all'inte-
ressato o anche solo a terzi. Tuttavia in una società dell'informazione, il diritto all'onore e alla repu-
tazione è inevitabilmente destinato a venire sempre più in conflitto con i diritti, costituzio-nalmente
garantiti, di cronaca e critica giornalistica. In tal caso, infatti, il diritto all'integrità morale del singo-
lo cede di fronte al diritto all'informazione e la notizia potrà, quindi, essere pubblicata, quand'anche
lesiva dell'altrui reputazione, qualora concorrano tre presupposti:
• quello della verità della notizia;
• quello dell'utilità sociale dell'informazione;
• quello della c.d. continenza espositiva (quando vengano, cioè, utilizzate modalità espressive
dei fatti non eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire, senza ricorso a toni
sproporzionatamente scandalizzati).
Diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza tutela la persona contro ingiustificate intromissioni altrui nella propria sfe-
ra intima.
Seppur in assenza di un'espressa previsione normativa, tale diritto è presidiato da un complesso di
norme costituzionali e penali che tutelano le singole manifestazioni in cui esso si estrinseca (come
ad es., l'inviolabilità del domicilio prevista dall'art.14 Cost. e dall'art.614 c.p.). Inoltre il diritto alla
riservatezza ha trovato un'importante affermazione anche a livello collettivo, attraverso alcune nor-
me dello Statuto dei lavoratori come, ad esempio, quella che vieta l'uso di impianti audiovisivi per il
controllo a distanza dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Protezione dei dati personali
Con riferimento poi al trattamento dei dati personali, il diritto alla riservatezza trova ampia tutela
nel Codice della privacy, nel quale, infatti, sono previsti:
• il diritto ad essere informati circa il trattamento dei dati personali;
• il diritto di scegliere, sedare o negare il consenso al trattamento; 22
• il diritto di verificare se il trattamento dei dati avviene correttamente;
• il diritto alla protezione dei dati sensibili (scelte politiche, religiose, sessuali).
Diritto all'identità personale
La giurisprudenza annovera tra i diritti inviolabili anche il diritto all'identità personale, ossia il dirit-
to a non vedersi attribuire pubbliche qualifiche, opinioni o comportamenti non veri e tali da falsare
la propria immagine sociale. B) I diritti reali
Caratteri
I diritti reali si distinguono in:
• ius in re propria (diritto di proprietà);
• ius in re aliena (diritti su cosa altrui), i quali si distinguono a loro volta in diritti reali di go-
dimento (usufrutto, uso e abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi) e in diritti reali
di garanzia (pegno e ipoteca). La proprietà
Il contenuto del diritto
L'art.832 c.c. stabilisce che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
Tale definizione è simile a quella contenuta nel Code Napoleon del 1804 e nel codice del 1865.
Mentre la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 definisce la proprietà addirittura come “sa-
cra” e riconosce al proprietario lo ius utendi et abutendi, ossia il diritto di usare una cosa e anche di
consumarla. All'epoca il diritto di proprietà esprimeva un principio di organizzazione politica ed
economica della società liberale. Sul piano politico, infatti, affermare l'intangibilità del diritto di
proprietà significava tutelare i cittadini contro l'arbitrio dei sovrani; sul piano economico invece
l'assolutezza dei poteri del proprietario, da una parte era un'arma per dissolvere l'organizzazione
feudale e corporativa, dall'altra era diventata uno strumento di tutela delle classi proprietarie contro
le pretese delle classi non proprietarie. Tra il XIX e il XX secolo però l'affermarsi delle attività in-
dustriali e dei servizi determinò un processo di mobilitazione della ricchezza, facendo sì che la terra
non fosse più considerato il bene oggetto per eccellenza del diritto di proprietà. E in seguito la na-
scita delle attività finanziarie determinò nuovi processi:
• quello della smaterializzazione della ricchezza (a causa della nascita di proprietà industriali,
brevetti, ecc.);
• quello di separazione tra proprietario e controllo dell