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Modulo 1: introduzione al diritto privato

Lezione 1 – Norma giuridica e legge: dall'emanazione all'eventuale abrogazione

Concetto di diritto: si intende un insieme di norme giuridiche, che contengono enunciazioni di principi, attribuiscono dei premi o incentivi. Per norme si intende quelle prescrizioni a cui il destinatario deve attenersi o astenersi per il raggiungimento di scopi comuni.

Concetto di diritto privato: considera gli interessi dell'intera collettività ed indica le norme che regolano i diritti, gli obblighi o i doveri attribuiti a singoli individui ed enti privati, nonché disciplina i rapporti tra i singoli individui ed enti privati.

Definizione di norma giuridica

La norma giuridica è il comando generale, astratto ed obbligatori rivolto a tutti i consociati.

Caratteristiche

La norma giuridica si caratterizza per l'astrattezza, la generalità e l'obbligatorietà. La generalità indica che la norma non è dettata per un singolo e determinato individui o per un numero ristretto di persone specificatamente indicati, ma per tutti gli appartenenti all'intera collettività o per categorie generiche di persone (artigiani, conduttori, casalinghe ecc). Per astrattezza si intende che la norma è dettata per casi astratti e non per situazioni specifiche e concrete. L'obbligatorietà, infine, impone l'osservanza del contenuto della norma.

Classificazione delle norme giuridiche

  • Norme precettive – sono quelle che contengono un comando;
  • Norme proibitive – sono quelle che contengono un divieto;
  • Norme permissive – sono quelle che consentono una condotta.

La differenza sta dunque nella conseguenza e nella non conseguenza.

  • Norme primarie – stabiliscono una regola;
  • Norme secondarie – sono quelle che stabiliscono la sanzione;
  • Norme perfette – prevedono un'adeguata sanzione;
  • Norme imperfette – contengono un dovere non sanzionabile;
  • Norme derogabili – può essere derogata senza che vi siano delle conseguenze a voler disciplinare;
  • Norme inderogabili – regola alla quale non sono ammesse deroghe nemmeno per convenzione.

Fonti del diritto

  • Fonti di cognizione – o anche definite di conoscenza, si identificano con i documenti o con i testi che contengono le norme giuridiche;
  • Fonti di produzione – o anche dette di creazione, si identificano con gli atti e i fatti che producono il diritto.

Gerarchia delle norme

L'ordine gerarchico delle autorità legislative e l'ordine gerarchico delle norme rispettivamente emanate consentono di stabilire il primato di una fonte normativa su un'altra, ovvero la forza normativa diversa a seconda della tipologia di fonte alla quale essa appartiene. Il criterio gerarchico si rivela particolarmente utile per risolvere i casi di antitomia o conflitto tra norme che regolano in modo diametralmente opposto una medesima fattispecie, stabilendo che la norma di rango superiore, perché superiore è l'autorità che l'ha emanata, prevale su quella di rango inferiore che non produrrà alcun effetto.

Fonti del diritto Dirette ed Indirette

  • Fonti dirette: sono previste e regolate dal nostro Ordinamento.
  • Fonti indirette: sono previste in un ordinamento esterno a quello dello Stato. È necessario che la norma prodotta sia recepita e positivizzata dall'ordinamento statale.

Entrata in vigore della legge

La legge, una volta emanata dall'autorità legislativa, per avere efficacia deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché attendere il realizzarsi della vacatio legis. È il decorso del tempo che va dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale all'entrata in vigore e che, di regola, è di 15 giorni, salvo che la stessa legge non disponga un termine più lungo.

Funzione della pubblicazione

Dalla pubblicazione della legge discende la presunzione di conoscenza del contenuto normativo di detta legge da parte dei consociati. Dalla presunzione di conoscenza discende l'obbligatorietà, ovvero il rispetto del dettato normativo contenuto nella legge.

L'abrogazione della legge

Ogni atto normativo può essere abrogato quando un nuovo atto normativo disponga che ne cessi l'efficacia. L'abrogazione può essere:

  • Espressa quando una legge, posteriore e di pari rango, dispone espressamente che cessi l'efficacia di una precedente legge o di articoli di essa.
  • Tacita quando, sempre di pari rango e posteriore, non contenga l'espressa previsione dell'abrogazione della prima ma comunque regoli in modo completamente diverso un'identica fattispecie da rendere incompatibile l'applicazione delle 2 opposte norme, e quando la legge successiva regola l'intera materia solo in parte disciplinata nella precedente normativa tanto da assorbirla interamente.

L'efficacia della legge

L'art. 11 al comma primo delle preleggi stabilisce che: “la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.

Principio di irretroattività della legge

Indica la non operatività di una legge per fatti avvenuti prima della sua efficacia. Tale principio è soggetto ad eccezione: la retroattività della legge, ovvero fare in modo che gli effetti della nuova norma retro-agiscano a momenti anteriori alla sua entrata in vigore, è espressamente prevista dal legislatore. In materia penale, l'eccezione è rappresentata dalla retroattività di una legge, prevalendo il principio del favor rei – ovvero applicando un trattamento più mite per il reo.

Norme transitorie

Il legislatore attraverso l'emanazione di norme transitorie regola il periodo che segna il passaggio tra la precedente normativa e quella successiva. Quando invece, manca la previsione della norma transitoria, è da ritenere che si debba far riferimento all'esatta volontà del legislatore, stabilendo (di conseguenza) se quella determinata disposizione vada estesa anche ad atti giuridici compiuti antecedentemente all'entrata della nuova legge oppure essa abbia effetto solo per il futuro.

Territorialità della legge

Il principio generale della territorialità della legge impone che la legge sia applicata nell'ambito del territorio dello Stato al quale appartiene l'ordinamento giuridico. Tale principio, però, non è assoluto.

Esempio: matrimonio tra un Italiano e una Francese, celebrato in Belgio - Quale legge si applica?

L'art. 10 della Costituzione stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Dunque la soluzione ai problemi applicativi della legge di un determinato territorio in presenza di situazioni che coinvolgono individui di diverse nazionalità è offerta dal diritto internazionale privato. Tale diritto tende, infatti, a risolvere i conflitti applicativi della legge in relazione alle diverse legislazioni di diversi Paesi.

Lezione 2 – L'interpretazione della legge e le situazioni soggettive

L'interpretazione della legge, a seconda del soggetto che la compie, può essere definita:

  • Interpretazione legislativa: si compie attraverso l'emanazione di una norma giuridica, compiuta dallo stesso legislatore, il quale si rende conto che una precedente norma nella sua formulazione è risultata ambigua, in tal caso interviene con una norma successiva di pari rango per meglio chiarire la portata della norma precedente.
  • Interpretazione dottrinale: è compiuta dagli studiosi del diritto, a differenza della prima, non è suscettibile di dare alla norma una concreta applicazione, tuttavia armonizza la norma oggetto di interpretazione con i principi generali dell'ordinamento giuridico stesso.
  • Interpretazione giudiziale: compiuta dai giudici, a differenza dalla seconda si applica direttamente al caso concreto.

Il legislatore si è preoccupato di dettare delle linee guida in riferimento all'attività interpretativa, attraverso l'art. 12 delle pre-leggi. Attraverso tale articolo, il legislatore dà all'interprete la possibilità di utilizzare 2 criteri:

  • Criterio letterale: l'interprete deve dare alle parole della norma il significato proprio delle stesse;
  • Criterio teleologico: il quale tiene conto dell'intenzione del legislatore, attraverso il quale si analizzano i documenti preparatori di un testo legislativo, per capire le intenzioni del legislatore nel momento in cui la norma è stata emanata.

Vi sono tuttavia ulteriori criteri, quali:

  • Criterio sociologico: diretto a valutare le situazioni socio-economiche del rapporto giuridico regolato dalla norma giuridica oggetto di interpretazione;
  • Criterio equitativo: favorendo le scelte di equilibrio tra gli interessi contrapposti, evita di calpestare il senso di giustizia dell'intera collettività.

Si possono comunque verificare situazioni non previste dal legislatore, definite lacune dell'ordinamento giuridico. Nell'ipotesi in cui esse si determinino (bisognevoli di una risposta che però non è espressa) è stata fornita una regolamentazione anche in questi casi.

Il II comma art. 12 preleggi: Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'analogia

Quando si è in presenza di una lacuna legislativa, ovvero quando una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, si fa ricorso all'analogia che consiste nell'applicare le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato – come citato dall'art. 12.

Il rapporto giuridico

Relazione tra due soggetti regolata dal diritto. Il soggetto attivo è quello al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il potere o diritto soggettivo; il soggetto passivo si identifica con colui sul quale grava l'obbligo. I soggetti del rapporto giuridico vengono definiti parti. Tuttavia la parte non va confusa con la persona fisica, in quanto la titolarità di un centro di interessi può far capo a diverse persone, di fatto si avrà una plurisoggettività dell'unica parte attiva e/o una plurisoggettività dell'unica parte passiva.

Il terzo è colui che non è soggetto del rapporto giuridico. Il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto giuridico sono, poi, rispettivamente titolari di:

  • Situzioni soggettiva attive
  • Situzioni soggettive passive

Le situazioni soggettive attive

  • Il diritto soggettivo: il soggetto attivo del rapporto giuridico è titolare del diritto soggettivo attraverso l'esercizio del quale viene tutelato l'interesse del singolo.
  • La potestà: si identifica come il potere-dovere attribuito al singolo non nell'interesse proprio, ma per il soddisfacimento di un interesse altrui.
  • Le facoltà: le facoltà o anche definite diritti facoltativi rappresentano manifestazioni del diritto soggettivo che non possono essere esercitate autonomamente ed indipendentemente dall'esercizio del diritto soggettivo.
  • L'aspettativa: l'aspettativa è un interesse preliminare di un soggetto tutelato in via provvisoria e strumentale alla realizzazione del diritto soggettivo.

Le situazioni soggettive passive

  • Il dovere: le situazioni soggettive passive si identificano con la figura del dovere generico di astensione che grava su chiunque rispetto al titolare di un diritto assoluto.
  • L'obbligo: l'obbligo è il comportamento al quale è tenuto il soggetto passivo del rapporto obbligatorio.
  • La soggezione: la soggezione è il comportamento al quale è tenuto il soggetto passivo nei confronti del titolare del diritto potestativo – ad esempio, i figli sono soggetti della potestà genitoriale.
  • L'onere: l'onere rappresenta una figura intermedia tra la libertà e l'obbligo, nel senso che l'esercizio di un potere (libertà di esercitare un potere) è condizionato al compimento di una determinata attività (all'obbligo di tenere una determinata condotta).

Lezione 3 – I soggetti e l'esecuzione del diritto

La titolarità del diritto soggettivo va mantenuta distinta dall'esercizio del diritto soggettivo stesso, poiché al titolare è attribuita la libertà di poter esercitare il suo diritto soggettivo. Il soddisfacimento può essere raggiunto attraverso la prestazione volontaria o una coazione.

I diritti soggettivi sono suscettibili di classificazione, una delle prime da prendere in esame è quella tra:

  • Diritti assoluti: si caratterizzano per il fatto di essere dei diritti valevoli erga omnes; es. il proprietario di un fondo ha il diritto di godere in via definitiva del proprio fondo escludendo tutti gli altri. In ciò rientrano anche i cosiddetti diritti reali e i diritti della personalità.
  • Diritti relativi: diritti non valevoli erga omnes, ma valevoli nei confronti di uno o più soggetti. Ne fanno parte anche i cosiddetti diritti di credito o anche definiti diritti personali per distinguerli dai diritti reali.

Diritti reali: si caratterizzano per essere dei diritti su un bene. ► Diritti della personalità: es. diritto al nome.

I diritti relativi sono caratterizzati dalla rilevanza che viene attribuita al comportamento che il soggetto passivo deve tenere o, più precisamente, alla prestazione di dare, fare o di non fare, che deve compiere nei confronti del soggetto attivo del rapporto obbligatorio.

Nei diritti soggettivi vanno annoverati i diritti personali di godimento che si caratterizzano per avere sia natura assoluta che relativa. Esempio: il locatore ha il diritto di credito ed il conduttore ha l'obbligo di corrispondere il canone.

Il rapporto giuridico pt.2

Si costituisce con l'acquisto di un diritto da parte di un soggetto e si estingue per la perdita di tale diritto precedentemente acquisito. Caratteristica dell'estinzione è data dalla circostanza che la perdita del diritto soggettivo non determina l'acquisto dello stesso diritto da parte di altri. Tuttavia non tutti i diritti riconosciuti ai soggetti possono essere oggetto di cessione e acquisto, ma solo quei diritti qualificati come disponibili. Diversamente i diritti indisponibili ovvero il soggetto non ne può disporre, né trasferire. Esempio: la potestà genitoriale non può essere venduta o essere ceduta.

L'acquisto del diritto

L'acquisto del diritto da parte di un soggetto può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo.

  • Il diritto soggettivo entra a far parte della situazione giuridica di un soggetto a titolo originario quando il diritto sorge a favore di una persona senza che vi sia stata la trasmissione dello stesso da parte di altri. Esempio: usucapione.
  • Il diritto soggettivo, invece, entra a far parte della situazione giuridica di un soggetto a titolo derivativo quando il diritto viene trasmesso da un soggetto ad un altro, ovvero il diritto di uno deriva dal diritto di un altro. Esempio: contratto di compravendita.

→ Quando è che un soggetto diventa titolare di diritti soggettivi? Il legislatore all'art. 1 Codice Civile stabilisce che la persona fisica acquista la titolarità dei diritti contemporaneamente all'acquisto della capacità giuridica, che si acquista al momento della nascita.

↓ Il nascituro (colui che non è ancora nato) viene preso in considerazione e tutelato dall'ordinamento giuridico. Esempio: testamento intestato a persona ancora non nata.

► Le persone fisiche, inteso come destinatarie delle norme giuridiche sia come autori delle stesse, sono soggetti giuridici. ► Direttamente collegato al concetto di persona fisica quale soggetto giuridico è la nozione di capacità giuridica intesa come idoneità del soggetto persona fisica a divenire titolare di diritti e doveri, allorquando si realizzi la fattispecie attributiva dei detti diritti e doveri. Tuttavia, anche se la persona appena nata e dunque acquista automaticamente la capacità giuridica, non è detto in realtà che ciò possa accadere in quanto non ha ancora acquisito la capacità di agire. Tale capacità viene subordinata dal legislatore al possesso del raggiungimento della maggiore età, se capace di agire a tutti gli effetti.

La capacità di agire

La capacità di agire è intesa quale idoneità di un soggetto, persona fisica, di compiere validamente atti giuridici. Il legislatore ha subordinato l'acquisto della capacità di agire da parte della persona fisica al raggiungimento della maturità psichica, che lo stesso legislatore ha presunto sussistere nella persona al momento del compimento dei 18 anni.

L'incapacità naturale

L'incapacità naturale si ha quando il soggetto, pur avendo compiuto 18 anni e, pertanto pur essendo legalmente capace, sia incapace di intendere e volere anche in modo transitorio. In tale stato, può versare colui il quale risulti affetto da malattia grave, tossicodipendenza ecc.

↓ In tali casi, il legislatore ha previsto la cosiddetta interdizione. L'infermità mentale, a prescindere dalla causa che l'abbia determinata, se è grave e permanente tale da rendere il soggetto completamente incapace di attendere ai propri interessi,...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GretaSb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Oliva Margherita.
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