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OBBLIGAZIONI GENERICHE E SPECIFICHE
E' generica l'obbligazione che ha per oggetto della prestazione una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili, ad esempio una somma di denaro. E' specifica quando ha per oggetto della prestazione una cosa specifica, ad esempio un determinato quadro di un determinato autore.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E INDICIZZATE
Sono obbligazioni generiche e si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valore nominale. Sono obbligazioni indicizzate quelle in cui la quantità di moneta è determinata dal rapporto di valore con un determinato parametro, ad esempio il costo della vita.
Il principio nominalistico: Il cd., principio nominalistico esige che l'obbligazione sia eseguita in conformità del suo importo nominale e non del valore effettivo. Pertanto, il debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio
o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato. Tale principio trova applicazione solo per quelle obbligazioni la cui prestazione è pecuniaria sindal sorgere dell'obbligazione. Es., pagamento del prezzo nel contratto di compravendita. Gli interessi: Sono obbligazioni accessorie alle quali il debitore è tenuto oltre a quella fondamentale. Tali interessi possono essere in relazione alla fonte, si distinguono in: - interessi legali, che sono quelli che trovano la loro fonte nella legge; - interessi convenzionali, che sono quelli previsti dalla volontà delle parti. Possono essere distinti anche in base alla funzione: - interessi moratori, che sono dovuti per il ritardo dell'adempimento; - interessi corrispettivi, che invece sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denero liquido ed esigibile, anche se non vi è mora del debitore. Lezione 2 – Le modificazioni soggettive e oggettive Le modificazioni dei soggetti nel latoattivo dell'obbligazione può avvenire a titolo universale (es., mediante testamento) o a titolo particolare (es., cessione del credito). La cessione del credito: La cessione del credito è il contratto con il quale si attua il trasferimento del diritto di credito. Infatti, il creditore, detto cedente trasferisce ad altro soggetto, detto cessionario il proprio diritto di credito. Per effetto della cessione, si sostituisce un nuovo creditore a quello originario, pertanto si verifica un caso di successione a titolo particolare nel credito. Per il perfezionamento del contratto di cessione non occorre il consenso del debitore ceduto. Può comunque esistere un interesse del debitore ad adempiere ad un determinato soggetto e non ad un altro. In tal caso, le parti possono inserire nel contratto il patto di incedibilità del credito. La cessione del credito ha efficacia nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata.comunque ne abbia avuto conoscenza.
Cessione pro soluto e pro solvendo:
Quando la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore. Tale cessione è qualificata pro soluto e comporta la liberazione del cedente nei confronti del cessionario al momento del trasferimento.
La cessione pro solvendo invece produce la liberazione del cedente solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito dal ceduto.
In alcune ipotesi previste sempre dalla legge, il pagamento del terzo non estingue l'obbligazione, ma realizza solo una modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ovvero la surrogazione del terzo nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Lezione 3 – La delegazione e l'accollo
La delegazione realizza l'aggiunta o la sostituzione di un altro creditore (all'originario) o di un altro debitore, senza che l'obbligazione resti
alterata nella sua sostanza oggettiva.
Delegazione attiva: con la delegazione attiva si delega la posizione di creditore, assegnando al debitore un altro creditore → il creditore originario autorizza un terzo a rendersi destinatario della promessa di adempiere.
Delegazione passiva: la delegazione passiva si ha quando il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito nei confronti del creditore (delegatario) o di eseguire nei confronti di quest'ultimo la prestazione dal primo dovuta.
DELEGAZIONE PASSIVA DI PAGAMENTO E DI DEBITO:
la delegazione di pagamento ricorre quando il debitore-delegante delega un terzo-delegato • ad eseguire il pagamento al creditore delegatario.
la delegazione di debito che ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad • assumersi l'obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una certa scadenza futura.
Il rapporto tra delegante e delegato, in base al quale il secondo assume il
debito o paga, si definisce rapporto di provvista. Il rapporto tra delegante e delegatario, in base al quale il primo deve adempiere un obbligo, si definisce rapporto di valuta.
Delegazione astratta o pura: qualora il delegato, in esecuzione di un ordine del delegante, promette di adempiere la prestazione senza richiamare alcuno dei rapporti sopra menzionati.
Delegazione titolata o causata: quando il debitore fa espresso riferimento al rapporto (provvista o valuta) sostante.
Delegazione cumulativa: si ha quando il nuovo debitore si aggiunge all'originario. Tuttavia, fra i due debitori, non esiste rapporto di solidarietà in quanto il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha chiesto l'adempimento al delegato.
Delegazione liberatoria o privativa: ricorre quando il debitore originario è espressamente liberato dal delegatario e dunque il nuovo debitore si sostituisce a quello originario.
Delegazione titolata liberatoria novativa: la delegazione titolata può essere liberatoria novativa quando si ha la sostituzione di una nuova obbligazione al posto della precedente. L'ESPROMISSIONE: L'espromissione è il contratto con il quale un soggetto, detto espromittente si assume verso il creditore il debito di un altro soggetto, detto espromesso, senza l'intervento di quest'ultimo. → L'espromissione può essere cumulativa, in cui l'esprimittente è obbligato in solido con il debitore originario; mentre si dice liberatoria o primitiva se il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario. L'ACCOLLO: L'accollo è un contratto fra il debitore, detto accollato e terzo detto accolante, con il quale il terzo assume il debito dell'altro. A tale accordo non partecipa il creditore, detto accolatario. → L'accollo può essere interno (o semplice) quando interviene tra il debitore el'accollante e non è manifestato al creditore che rimane terzo estraneo al rapporto. In tal caso l'efficacia del contratto di accollo rimane circoscritta inter partes.
L'accollo esterno si ha quando il creditore aderisce alla convenzione.
Lezione 4 - Adempimento e gli altri modi di estinzione dell'obbligazione
I modi (detti satisfattori) di estinzione delle obbligazioni fanno conseguire direttamente o indirettamente al creditore la prestazione e sono:
- adempimento
- dazione in pagamento
- confusione
- compensazione
I modi non satisfattori che determinano la liberazione del debitore senza che il creditore riceva la prestazione sono:
- novazione
- remissione del debito
- impossibilità sopravvenuta
ADEMPIMENTO
L'adempimento o pagamento è l'esatta ed integrale esecuzione della prestazione. Pertanto, il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile.
salvoche la legge o gli usi non dispongano diversamente.
Il luogo dell'adempimento è determinato:
- dalla volontà delle parti;
- dagli usi;
- dalla natura della prestazione;
- da circostanze obiettive.
Il tempo è rappresentato dal termine di scadenza dell'obbligazione.
In mancanza di fissazione del termine, la prestazione può esigersi immediatamente.
COMPENSAZIONE
La compensazione si ha nel caso che 2 soggetti siano contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro.
La compensazione può essere legale ovvero opera automaticamente, se i 2 debiti sono omogenei, ossia se hanno per oggetto somme di denaro o altre quantità di cose fungibili dello stesso genere, liquidi ed esigibili.
La compensazione giudiziale si ha per effetto di una sentenza e quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione.
La compensazione volontaria si ha in seguito ad un accordo tra le parti.
parti che intendono compensare le rispettive ragioni anche se non ricorrono le condizioni richieste dalla legge.
CONFUSIONE
La confusione si ha quando le qualità del creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona.
La confusione può aversi per atto tra vivi e per atto mortis causa.
Quando la confusione si verifica in relazione a diritti reali limitati essa prende il nome di consolidazione, ad esempio, usufruttuario che diventa proprietario del bene che aveva in usufrutto.
NOVAZIONE
La novazione può essere:
- soggettiva quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti;
- oggettiva quando, fra gli stessi soggetti, si costituisce un nuovo rapporto diverso dal precedente o nell'oggetto, ovvero nel titolo.
REMISSIONE DEL DEBITO
La remissione del debito è una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto.
Tale remissione può essere:
- espressa quando il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione
al debitore;– tacita quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il– suo diritto.
Lezione 5 – Inadempimento, mora, responsabilità patrimoniale deldebitore
Si ha inadempimento ogni qualvolta il comportamento del debitore sia difforme da quello al qualeè obbligato.
Pertanto, l'inadempimento può essere definito come la mancata, inesatta o la ritardata esecuzionedel rapporto obbligatorio.
Il mancato o inesatto adempimento può dipendere da:
- cause imputabili al debitore– ↓in questo caso si parlerà di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta imputabile ed ildebitore sarà responsabile.
La responsabilità contrattuale si ha quando l'inadempimento è dovuto a caus