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INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

L’ordinamento giuridico non consente che una persona riceva un vantaggio dal

danno arrecato ad altri senza che vi sia una causa che giustifica lo

spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.

Rimedio generale azione di ingiustificato arricchimento (esperibile solo

quando il danneggiato non può esperire nessun altra azione)

Presupposti

arricchimento di un soggetto

 diminuzione patrimoniale di un altro soggetto

 arricchimento e impoverimento sia effetti di un medesimo fatto causativo

 mancanza di causa giustificativa

Il soggetto arricchito obbligo di restituzione in natura quando si tratta di una

cosa determinata

obbligo di indennizzare la diminuzione patrimoniale (guardando alla sola

diminuzione patrimoniale effettivamente sofferta)

Obbligazioni nascenti da atto illecito

La responsabilità extracontrattuale

Anche a prescindere dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra le

parti, un soggetto può subire un danno in conseguenza della condotta tenuta

da un altro consociato. Può in questo caso il danneggiato ottenere dal

danneggiante il risarcimento del danno sofferto?

Art. 2043 qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”

Presupposti della responsabilità extracontrattuale

il fatto

 illiceità del fatto

 imputabilità del fatto al danneggiante

 il dolo o la colpa del danneggiante

 il nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno-evento)

 il danno (danno-conseguenza)

FATTO

Ossia ciò che cagiona il danno

Condotta dell’uomo commissiva o omissiva (solo quella omissione che è posta

in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto

dall’ordinamento)

ILLICEITA’ DEL FATTO

Talvolta è la legge a indicare i fatti espressamente illeciti (ossia tipizzati come

nel diritto penale)

Illeciti civili sono invece caratterizzati dalla atipicità “qualunque fatto doloso o

colposo”.

È necessario, all’interno delle lesioni di interessi altrui, identificare quelle che

costituiscono danno ingiusto: gli atti che le cagionano saranno atti illeciti, la

condotta che le determina sarà antigiuridica.

Risarcibile la lesione dei diritti assoluti

Risarcibile la lesione di diritto inerenti allo status (risarcibilità della perdita del

diritto al mantenimento…)

Risarcibile la lesione dei diritti di credito anche da parte del terzo che abbia

cagionato l’estinzione del suo diritto di credito; risarcibilità del danno da

indizione all’inadempimento.

Risarcibile la lesione di situazioni di fatto protette dall’ordinamento giuridico

(spoglio violento della detenzione o del possesso)

Risarcibile la lesione di interessi legittimi (dal danno derivante dalla violazione

da parte dalla PA di una regola di comportamento posta nell’interesse generale

e che solo indirettamente tutela l’interesse del privato)

Danno evento illecita lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Un danno è definito ingiusto quando è cagionato non iure ossia non

nell’esercizio di un diritto dall’ordinamento riconosciuto al danneggiante.

Adempimento di un dovere non si ritiene ingiusto il danno arrecato

nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica

Legittima difesa presupposti: illegittima aggressione alla persona o al

patrimonio; attualità del pericolo; inevitabilità del pericolo;

  

strumentalità dell’offesa volta a neutralizzare l’aggressione; proporzionalità

tra difesa e offesa

Consenso dell’avente diritto non si ritiene ingiusto il danno arrecato con il

consenso dell’avente diritto; il consenso ha valore scriminante solo se ha ad

oggetto diritto disponibili e se è prestato da chi ha la legittimazione e la

capacità per disporne

Partecipazione ad attività pericolosa lecita non si ritiene ingiusto il danno

subito in occasione della partecipazione volontaria ad un’attività pericolosa

lecita

Stato di necessità l’ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato

costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno

grave alla persona.

Presupposti il pericolo alla vita, alla salute, ai diritti fondamentali della

persona del danneggiante o anche di un terzo

la serietà del pericolo

 l’attualità del pericolo

 l’inevitabilità del pericolo

 l’involontarietà del pericolo (non deve essere voluto dal danneggiante)

 la proporzionalità del fatto dannoso al pericolo

Nello stato di necessità il danno viene arrecato ad un terzo innocente; questo

spiega perché in questa ipotesi il danneggiante deve al danneggiato una

indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

L’IMPUTABILITA’ DEL FATTO

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di

intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso quel minimo di

attitudine a comprendere il disvalore sociale della propria condotta e ad

autodeterminarsi consapevolmente.

L’accertamento va fatto caso x caso in concreto.

Se l’incapacità stessa è determinata da un fatto colposo o doloso del

danneggiante, questa non vale ad escludere l’imputabilità del fatto.

Il danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla

sorveglianza (responsabilità per fatto altrui).

IL DOLO E LA COLPA

È sufficiente che l’autore pur non agendo al fine specifico di realizzare l’evento

dannoso si sia rappresentato il suo verificarsi come possibile conseguenza della

sua condotta dolo eventuale.

È sufficiente la colpa, irrilevante il suo grado.

La prova del dolo o della colpa deve essere fornita, in applicazione del principio

generale dell’onere della prova, dal danneggiato (a differenza di quanto

avviene per la responsabilità contrattuale)

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

Il nostro codice disciplina delle ipotesi in cui l’autore risponde dell’evento

dannoso anche in assenza di dolo o colpa

Art. 2049 Responsabilità di padroni e committenti responsabilità del

preponente per i danni cagionati a terzi da suoi preposti nell’esercizio delle

incombenze cui sono adibiti. La legge gli addossa la responsabilità a

prescindere da ogni sua colpa

Art. 2053 Responsabilità per rovina di edificio dovuta a vizio di costruzione la

responsabilità ricade sul proprietario

Art. 2054 Responsabilità per vizi di costruzione di veicoli senza guida di rotaie

responsabilità ricade sul conducente e proprietario

Responsabilità per danni da prodotti difettosi responsabile è il produttore, o

fornitore o importatore.

TRA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E RESPONSABILITA’ AGGRAVATA

Ipotesi in cui la posizione del danneggiato viene più intensamente tutelata

L’aggravamento si realizza congiuntamente sotto due profili:

il danneggiato non deve fornire la prova della colpa del danneggiante ma è

quest’ultimo che deve fornire la prova liberatoria

la prova liberatoria non deve essere generica

art. 2047 Responsabilità del sorvegliante dell’incapace, dei genitori, precettori

e maestri d’arte la prova liberatoria consiste nel provare di non aver potuto

impedire il fatto, pur adottando tutte le cautele normalmente appropriate in

relazione alle condizioni dell’incapace.

Art. 2050 responsabilità per esercizio di attività pericolosa la prova liberatoria

per l’esercente di detta attività consiste nel provare di avere adottato tutte le

misure idonee ad evitare il danno. Si richiede la prova positiva della causa

esterna che sfugge alla sfera di controllo dell’esercente.

Art. 2051 Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia il custode

si libera solo provando il caso fortuito; si richiede la prova positiva della causa

esterna.

Art. 2052 Responsabilità per danno cagionato da animali risponde il

proprietario o chi lo ha in uso prova liberatoria si ha provando il caso fortuito

e dando prova positiva della causa esterna.

Art. 2053 Responsabilità per danno da rovina di edificio risponde il

proprietario e si libera provando che la rovina non è dovuta a difetto di

manutenzione o a vizio di costruzione; necessaria dimostrazione positiva della

causa di forza maggiore che ha provocato la rovina.

Art. 2054 Responsabilità del conducente per danno da circolazione veicoli il

conducente si libera provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il

danno; deve essere dimostrata la causa esterna.

NESSO DI CAUSALITA’

Necessario dimostrare che proprio la condotta di quel soggetto sia la causa di

quell’evento. Occorre tener conto solo delle cause giuridicamente rilevanti.

La giurisprudenza parla di causalità adeguata una data condotta si considera

causa in senso giuridico di un determinato evento se, sulla base di un giudizio

ex ante detto evento ne risultava conseguenza prevedibile ed evitabile; se

quella condotta è normalmente adeguata a cagionare quel determinato evento

dannoso.

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO

In tal caso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del

danneggiato e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

L’onere della prova del concorso del fatto del danneggiato spessa sul

danneggiante, trattandosi di una circostanza che esclude o limita la pretesa del

danneggiato.

Può anche verificarsi il concorso del danneggiato nell’aggravamento del

danno la legge impone al danneggiato l’onere di attivarsi per ridurre per

quanto possibile il danno conseguente al fatto del danneggiante altrimenti non

sarà risarcibile il pregiudizio che il danneggiato avrebbe potuto evitare.

RESPONSABILITA’ PER FATTO ALTRUI

Di solito questo tipo di responsabilità si aggiunge a quella diretta dell’autore

dell’illecito.

Responsabilità di chi ha la sorveglianza dell’incapace caso in cui la

responsabilità indiretta non si aggiunge a quella dell’autore

Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte il presupposto

per i genitori e il tutore è la convivenza con l’autore dell’illecito, per i precettori

e i maestri d’arte è che illecito

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Publisher
A.A. 2013-2014
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.