vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
L’ordinamento giuridico non consente che una persona riceva un vantaggio dal
danno arrecato ad altri senza che vi sia una causa che giustifica lo
spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Rimedio generale azione di ingiustificato arricchimento (esperibile solo
quando il danneggiato non può esperire nessun altra azione)
Presupposti
arricchimento di un soggetto
diminuzione patrimoniale di un altro soggetto
arricchimento e impoverimento sia effetti di un medesimo fatto causativo
mancanza di causa giustificativa
Il soggetto arricchito obbligo di restituzione in natura quando si tratta di una
cosa determinata
obbligo di indennizzare la diminuzione patrimoniale (guardando alla sola
diminuzione patrimoniale effettivamente sofferta)
Obbligazioni nascenti da atto illecito
La responsabilità extracontrattuale
Anche a prescindere dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra le
parti, un soggetto può subire un danno in conseguenza della condotta tenuta
da un altro consociato. Può in questo caso il danneggiato ottenere dal
danneggiante il risarcimento del danno sofferto?
Art. 2043 qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”
Presupposti della responsabilità extracontrattuale
il fatto
illiceità del fatto
imputabilità del fatto al danneggiante
il dolo o la colpa del danneggiante
il nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno-evento)
il danno (danno-conseguenza)
FATTO
Ossia ciò che cagiona il danno
Condotta dell’uomo commissiva o omissiva (solo quella omissione che è posta
in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto
dall’ordinamento)
ILLICEITA’ DEL FATTO
Talvolta è la legge a indicare i fatti espressamente illeciti (ossia tipizzati come
nel diritto penale)
Illeciti civili sono invece caratterizzati dalla atipicità “qualunque fatto doloso o
colposo”.
È necessario, all’interno delle lesioni di interessi altrui, identificare quelle che
costituiscono danno ingiusto: gli atti che le cagionano saranno atti illeciti, la
condotta che le determina sarà antigiuridica.
Risarcibile la lesione dei diritti assoluti
Risarcibile la lesione di diritto inerenti allo status (risarcibilità della perdita del
diritto al mantenimento…)
Risarcibile la lesione dei diritti di credito anche da parte del terzo che abbia
cagionato l’estinzione del suo diritto di credito; risarcibilità del danno da
indizione all’inadempimento.
Risarcibile la lesione di situazioni di fatto protette dall’ordinamento giuridico
(spoglio violento della detenzione o del possesso)
Risarcibile la lesione di interessi legittimi (dal danno derivante dalla violazione
da parte dalla PA di una regola di comportamento posta nell’interesse generale
e che solo indirettamente tutela l’interesse del privato)
Danno evento illecita lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Un danno è definito ingiusto quando è cagionato non iure ossia non
nell’esercizio di un diritto dall’ordinamento riconosciuto al danneggiante.
Adempimento di un dovere non si ritiene ingiusto il danno arrecato
nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica
Legittima difesa presupposti: illegittima aggressione alla persona o al
patrimonio; attualità del pericolo; inevitabilità del pericolo;
strumentalità dell’offesa volta a neutralizzare l’aggressione; proporzionalità
tra difesa e offesa
Consenso dell’avente diritto non si ritiene ingiusto il danno arrecato con il
consenso dell’avente diritto; il consenso ha valore scriminante solo se ha ad
oggetto diritto disponibili e se è prestato da chi ha la legittimazione e la
capacità per disporne
Partecipazione ad attività pericolosa lecita non si ritiene ingiusto il danno
subito in occasione della partecipazione volontaria ad un’attività pericolosa
lecita
Stato di necessità l’ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato
costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona.
Presupposti il pericolo alla vita, alla salute, ai diritti fondamentali della
persona del danneggiante o anche di un terzo
la serietà del pericolo
l’attualità del pericolo
l’inevitabilità del pericolo
l’involontarietà del pericolo (non deve essere voluto dal danneggiante)
la proporzionalità del fatto dannoso al pericolo
Nello stato di necessità il danno viene arrecato ad un terzo innocente; questo
spiega perché in questa ipotesi il danneggiante deve al danneggiato una
indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
L’IMPUTABILITA’ DEL FATTO
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di
intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso quel minimo di
attitudine a comprendere il disvalore sociale della propria condotta e ad
autodeterminarsi consapevolmente.
L’accertamento va fatto caso x caso in concreto.
Se l’incapacità stessa è determinata da un fatto colposo o doloso del
danneggiante, questa non vale ad escludere l’imputabilità del fatto.
Il danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla
sorveglianza (responsabilità per fatto altrui).
IL DOLO E LA COLPA
È sufficiente che l’autore pur non agendo al fine specifico di realizzare l’evento
dannoso si sia rappresentato il suo verificarsi come possibile conseguenza della
sua condotta dolo eventuale.
È sufficiente la colpa, irrilevante il suo grado.
La prova del dolo o della colpa deve essere fornita, in applicazione del principio
generale dell’onere della prova, dal danneggiato (a differenza di quanto
avviene per la responsabilità contrattuale)
LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Il nostro codice disciplina delle ipotesi in cui l’autore risponde dell’evento
dannoso anche in assenza di dolo o colpa
Art. 2049 Responsabilità di padroni e committenti responsabilità del
preponente per i danni cagionati a terzi da suoi preposti nell’esercizio delle
incombenze cui sono adibiti. La legge gli addossa la responsabilità a
prescindere da ogni sua colpa
Art. 2053 Responsabilità per rovina di edificio dovuta a vizio di costruzione la
responsabilità ricade sul proprietario
Art. 2054 Responsabilità per vizi di costruzione di veicoli senza guida di rotaie
responsabilità ricade sul conducente e proprietario
Responsabilità per danni da prodotti difettosi responsabile è il produttore, o
fornitore o importatore.
TRA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E RESPONSABILITA’ AGGRAVATA
Ipotesi in cui la posizione del danneggiato viene più intensamente tutelata
L’aggravamento si realizza congiuntamente sotto due profili:
il danneggiato non deve fornire la prova della colpa del danneggiante ma è
quest’ultimo che deve fornire la prova liberatoria
la prova liberatoria non deve essere generica
art. 2047 Responsabilità del sorvegliante dell’incapace, dei genitori, precettori
e maestri d’arte la prova liberatoria consiste nel provare di non aver potuto
impedire il fatto, pur adottando tutte le cautele normalmente appropriate in
relazione alle condizioni dell’incapace.
Art. 2050 responsabilità per esercizio di attività pericolosa la prova liberatoria
per l’esercente di detta attività consiste nel provare di avere adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno. Si richiede la prova positiva della causa
esterna che sfugge alla sfera di controllo dell’esercente.
Art. 2051 Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia il custode
si libera solo provando il caso fortuito; si richiede la prova positiva della causa
esterna.
Art. 2052 Responsabilità per danno cagionato da animali risponde il
proprietario o chi lo ha in uso prova liberatoria si ha provando il caso fortuito
e dando prova positiva della causa esterna.
Art. 2053 Responsabilità per danno da rovina di edificio risponde il
proprietario e si libera provando che la rovina non è dovuta a difetto di
manutenzione o a vizio di costruzione; necessaria dimostrazione positiva della
causa di forza maggiore che ha provocato la rovina.
Art. 2054 Responsabilità del conducente per danno da circolazione veicoli il
conducente si libera provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno; deve essere dimostrata la causa esterna.
NESSO DI CAUSALITA’
Necessario dimostrare che proprio la condotta di quel soggetto sia la causa di
quell’evento. Occorre tener conto solo delle cause giuridicamente rilevanti.
La giurisprudenza parla di causalità adeguata una data condotta si considera
causa in senso giuridico di un determinato evento se, sulla base di un giudizio
ex ante detto evento ne risultava conseguenza prevedibile ed evitabile; se
quella condotta è normalmente adeguata a cagionare quel determinato evento
dannoso.
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO
In tal caso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del
danneggiato e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L’onere della prova del concorso del fatto del danneggiato spessa sul
danneggiante, trattandosi di una circostanza che esclude o limita la pretesa del
danneggiato.
Può anche verificarsi il concorso del danneggiato nell’aggravamento del
danno la legge impone al danneggiato l’onere di attivarsi per ridurre per
quanto possibile il danno conseguente al fatto del danneggiante altrimenti non
sarà risarcibile il pregiudizio che il danneggiato avrebbe potuto evitare.
RESPONSABILITA’ PER FATTO ALTRUI
Di solito questo tipo di responsabilità si aggiunge a quella diretta dell’autore
dell’illecito.
Responsabilità di chi ha la sorveglianza dell’incapace caso in cui la
responsabilità indiretta non si aggiunge a quella dell’autore
Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte il presupposto
per i genitori e il tutore è la convivenza con l’autore dell’illecito, per i precettori
e i maestri d’arte è che illecito