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APPUNTI DI DIRITTO PRIVATO
[ Circa 80 pagine di appunti fatti da uno studente di ECONOMIA. Studiando su questi ho preso 29]
PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO:
La parola DIRITTO può assumere diversi significati. Per quanto concerne l’origine di questa parola, essa si può ritrovare sia nel latino medievale, sia nel latino classico.
LATINO MEDIEVALE ➔ Diritto = DIRECTUS. Con questa radice si vuole sottolineare il legame esistente tra l’idea di diritto (quindi la funzione di governare e indirizzare comportamenti umani) e le regole di cui il diritto consiste.
La parola REGOLA deriva da REGULA: essa permetteva di distinguere ciò che è lineare (quindi dritto, diritto) da ciò che non lo è (quindi da ciò che è irregolare); strettamente collegato alla Regula è la NORMA, che identifica una regola di comportamento (NORMA-lità; REGOLA-rità).
LATINO CLASSICO ➔ Diritto = IUS. La radice si può ritrovare anche in “giudizio, giudice e giudicare”. Con essa si vuole sottolineare invece il legame tra idea di diritto (come regola) e lo SCOPO di GIUSTIZIA (ovvero il PERSEGUIRE, IN UNA COMUNITA’ BEN ORGANIZZATA, UN IDEALE DI GIUSTIZIA). In negativo si può dire che il diritto impedisce che ognuno si faccia giustizia da sé (con questo si vuole evitare la violenza o la vendetta).
IL LEGAME CHE INTERCORRE TRA IUS-IUSTITIA È QUEL LEGAME PRESENTE ANCHE TRA DIRITTO-GIUDIZIO.
DIRITTO E LEGGI:
LEGGE➔= LEX: termine di origine latina. Allude a un’idea di un patto vincolante, a una convenzione solenne ➔ Complesso di regole stabilite in un testo.
Oggi, parlando di legge, si possono trovare ben 3 connotazioni:
- LEGGE = INSIEME/UNIVERSO di REGOLE. Uso comune ➔ LEGGE = DIRITTO (universo di regole con caratteristiche di legalità e giuridicità.
- LEGGE = TESTO LEGISLATIVO (prodotto secondo certe procedure).
- LEGGE = REGOLA/NORMA come PRESCRIZIONE di COMPORTAMENTO o come DESCRIZIONE di REGOLARITA’ FATUALE. (Legge come regola o come norma, sia in senso prescrittivo che in senso descrittivo).
LEGGE ➔ DIRITTO, TESTO LEGISLATIVO, REGOLA
Come si attuano le direttive?
La legge 9 marzo del 1989, n° 86 e successivamente la l. 4 febbraio 2005 ha previsto una procedura costante per attuare le direttive comunitarie.
✓ Entro il 31 gennaio di ogni anno dev'essere presentato al Parlamento un d.d.l. concernente le "Disposizioni per l'adempimento di obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla C.E." → questa costituisce la legge comunitaria annuale (essa contiene una delega al Governo che riguarda l'attuazione di determinate direttive, secondo criteri dettati dalla legge stessa. Il Governo ha l'importante funzione di provvedere tramite D.LGS.).
RIASSUMENDO
Le fonti del diritto sono costituite da:
- La Costituzione (con le relative leggi costituzionali);
- Il Trattato, i regolamenti e le direttive della Cee;
- Le leggi Statali e Regionali;
- I regolamenti;
- Le norme corporative in vigore;
- Gli usi.
L'APPLICABILITA' DELLE NORME. L'ENTRATA IN VIGORE:
Una disposizione normativa, per essere definita parte integrante dell'ordinamento, deve entrare in vigore; la norma quindi dovrà essere pubblicata e, dalla data di pubblicazione, dovrà decorrere il periodo della vacatio legis.
Per pubblicazione s'intende la riproduzione della norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (qualora si tratti di una legge o atto normativo statale) o nel Bollettino Ufficiale della Regione (se riguarda una legge/atto regionale) o nell'affissione all'albo (se si tratta di norme comunali).
La pubblicazione ha l'importante funzione di rendere conoscibile la norma/l'atto. Stessa funzione può essere attribuita al periodo della vacatio legis che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore vera e propria dell'atto.
Una volta trascorso il termine di vacatio la norma è in vigore ed è applicabile e vincolante senza riguardo alla conoscenza/conoscibilità da parte dei destinatari.
(per alcune tipologie di leggi questo periodo di vacatio legis può essere sopperito, disponendo così di un entrata in vigore immediata (leggi catenaccio)).
LA TITOLARITÀ. LA SUCCESSIONE:
La relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo si esprime con il concetto di titolarità del diritto o dell'obbligo. È anzitutto essenziale stabilire se l’acquisto (del diritto) è avvenuto a:
- titolo originario: significa che il diritto si costituisce, in capo a una persona, senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare (pesce pescato, cosa smarrita, usucapione...);
- titolo derivativo: significa che il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare. L’acquisto a titolo derivativo segue due principi-base:
- nessuno può trasmettere a un'altra persona più di quello che ha;
- se viene meno il diritto dell’alienante, viene meno anche il diritto dell’acquirente.
Entrambe i principi hanno eccezioni perché occorre proteggere chi acquista soprattutto se in buona fede.
L’acquisto a titolo derivativo può essere:
- acquisto derivativo traslativo: viene trasmesso lo stesso diritto che aveva il dante causa. Le due parti della vicenda traslativa sono il dante causa (chi trasmette ad altri il proprio diritto), e l’avente causa (chi acquista da altri un diritto). Si parla di successione quando si ha una sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo. La successione può essere a titolo universale (si verifica per causa di morte), o a titolo particolare (ogni successione tra vivi).
- acquisto derivativo costitutivo: viene a costituirsi un diritto nuovo, ma sulla base del diritto dell’autore (es. vendo la mia casa ma mi riservo l’usufrutto vitalizio).
L’ESTINZIONE DI DIRITTI E OBBLIGHI. LA RILEVANZA DEL TEMPO:
Diversi fatti possono determinare l’estinzione di un diritto o di un obbligo. Un diritto può cessare di esistere per rinunzia del titolare o per abbandono (rinascerà a titolo originario, in capo chi occupi la cosa abbandonata). Per molti diritti l’estinzione è funzionale allo scopo stesso per cui il diritto nasce: così è per i diritti di credito, che si estinguono una volta soddisfatto un certo interesse. Vi sono diritti che durano quanto la persona a cui sono attribuiti: è il caso dei diritti fondamentali (diritto alla vita e all’integrità fisica, alla dignità, alla riservatezza, all’onore), essi si acquistano con la nascita o con lo sviluppo delle capacità naturali in intendere e di volere e si estinguono solo con la morte del titolare. Carattere perpetuo si riconosce alla proprietà il cui godimento è pieno ed esclusivo. Carattere temporaneo possono avere invece gli altri diritti sulle cose (come l'usufrutto che non può durare più della vita dell’usufruttuario).
ALTRE POSIZIONI PROTETTE:
Interessi diffusi: interessi riferibili a intere categorie, a classi sociali, o a collettività non delimitate.
Aspettativa legittima: indica una situazione ben distinta da quella che si avrà con l’acquisto del diritto, ma che richiede qualche protezione proprio perché presenta già alcune premesse dell’acquisto del diritto (il tasso l’eredità se riuscirà a laurearti).
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IL SISTEMA DEL CODICE E LA NOZIONE DI NEGOZIO GIURIDICO:
Si definisce negozio giuridico come una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.
Al concetto di negozio, come manifestazione di volontà, rimangono estranee le dichiarazioni di scienza (esse possono rientrare nella nozione di atto).
EFFICACIA E VALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI:
Di fronte a un atto concreto esiste sempre un problema di corrispondenza con la fattispecie astratta: si tratta di verificare se sussistano tutti gli elementi e requisiti propri alla fattispecie e se si producano gli effetti previsti dalla legge. La valutazione assume caratteri diversi a seconda che riguardi un illecito o invece un atto di autonomia. Nel caso dell'illecito l'atto che cagiona danno è preso in considerazione come condizione, per ascrivere al danneggiante una responsabilità. I requisiti o elementi dell'illecito sono quei connotati della fattispecie che devono in concreto sussistere perché si produca la conseguenza giuridica consistente nell'obbligo di risarcire il danno: requisito di colpevolezza (dolo o colpa), requisito di imputabilità (soggetto capace di intendere e di volere), requisiti della causalità (cagionato in modo diretto e immediato), requisito dell'antigiuridicità(danno ingiusto). Se sussistono gli elementi indicati sussiste l'obbligo di risarcire il danno.
Nel campo degli atti di autonomia il discorso è più complicato: nel modello del contratto i requisiti sono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma.
Quando un atto di autonomia presenta tutti requisiti, che la legge prevede come necessari perché quel tipo di atto possa valere come fonte di auto-disciplina, noi diciamo che quell'atto è valido, quindi idoneo a produrre i suoi specifici effetti giuridici.
Un atto può essere valido ma inefficace. Ciò avviene quando chi ha compiuto l'atto non aveva il potere di disporre dei beni e degli interessi cui l'atto si riferiva. Un atto è valido ma inefficace se è ad esempio posto condizione sospensiva o a un termine iniziale.
Quando un atto non ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge presenta un vizio nei requisiti e si dice che è invalido.
Si distinguono gradi diversi di invalidità:
- la nullità: deriva dalla mancanza di un requisito essenziale o dall'illiceità dell'atto.
- l'annullabilità deriva da un vizio dei requisiti (ad es. del consenso, a causa di dolo, violenza, errore). L'atto annullabile non è in sé idoneo a produrre i suoi effetti in modo definitivo.
È sempre inefficace l'atto nullo, è invece efficace fino all'annullamento l'atto annullabile.
LA SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA: LEGITTIMAZIONE, RAPPRESENTANZA:
Un atto giuridico qualsiasi è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo. Si chiama legittimazione il potere di compiere (efficacemente) un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto.