CAPITOLO 6-I SOGGETTI
L'IDEA DI SOGGETTO DI DIRITTO:
Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è indicato come il “soggetto”:
- soggetto di diritti e obblighi o capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici;
- soggetto di attività giuridica o capo d’imputazione di atti e fatti giuridici.
L'idea di soggetto di diritto si riferisce comunemente al primo dei due ruoli.
LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI. SOGGETTO E PERSONA:
Il nostro codice civile non contiene una regola che espressamente attribuisca la qualità di soggetto di diritto. I protagonisti della scena giuridica sono indicati con il termine persona, che subito si sdoppia in due specie: persone fisiche (artt. 11 e ss.) e persone giuridiche. La prima espressione indica gli esseri umani, la seconda una varietà di centri di interesse diversi dall’uomo singolo (enti pubblici, associazioni, società).
Per le persone fisiche la capacità giuridica si acquista con la nascita (art.1): è l’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi. Alle sole persone fisiche è pure dedicato l’art.2, che disciplina la capacità d’agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la legge si limita a stabilire in qual modo gruppi e organizzazioni acquistano la personalità giuridica.
LA PERSONA FISICA – LA CAPACITA’ GIURIDICA:
L’art.1 del c.c., al primo comma, enuncia il principio per cui la capacità giuridica si acquista con la nascita. L’art. 22 cost. dice che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica.
La capacità giuridica è l’attitudine ad essere titolari di diritti e di obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
Degna di note è la particolare situazione dello straniero extracomunitario: hanno diritti civili tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Circa i diritti che la legge riconosce al nascituro, sono da distinguere due aspetti. Nell’ambito patrimoniale, tutto si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o per testamento e di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non-concepito: in caso di mancata nascita, si considerano come mai avvenute, se invece la nascita si verifica, diventano definitive.
Nell’ambito non patrimoniale, a parte la disciplina dell’interruzione di gravidanza, che implica una protezione della vita del nascituro, problemi di disciplina del consenso al trattamento medico e professionale la possibilità di intervenire con trattamenti medici sul nascituro: al riguardo è concorde l’opinione secondo cui il feto debba essere trattato come un paziente, rappresentato naturalmente dai genitori.
CAPITOLO 6-I SOGGETTI
L'IDEA DI SOGGETTO DI DIRITTO:
Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è indicato come il "soggetto":
- soggetto di diritti e obblighi o capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici;
- soggetto di attività giuridica o capo d'imputazione di atti e fatti giuridici.
L'idea di soggetto di diritto si riferisce comunemente al primo dei due ruoli.
LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI. SOGGETTO E PERSONA:
Il nostro codice civile non contiene una regola che espressamente attribuisca la qualità di soggetto di diritto. I protagonisti della scena giuridica sono indicati con il termine persona, che subito si sdoppia in due specie: persone fisiche (artt. 11 e ss.) e persone giuridiche. La prima espressione indica gli esseri umani, la seconda una varietà di centri di interesse diversi dall’uomo singolo (enti pubblici, associazioni, società).
Per le persone fisiche la capacità giuridica si acquista con la nascita (art.1): è l'attitudine a essere titolari di diritti e obblighi. Alle sole persone fisiche è pure dedicato l’art.2, che disciplina la capacità d’agire, cioè l'attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la legge si limita a stabilire in qual modo gruppi e organizzazioni acquistano la personalità giuridica.
LA PERSONA FISICA – LA CAPACITA’ GIURIDICA:
L’art.1 del c.c., al primo comma, enuncia il principio per cui la capacità giuridica si acquista con la nascita. L’art. 22 cost. dice che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica.
La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
Degna di note è la particolare situazione dello straniero extracomunitario: hanno diritti civili tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Circa i diritti che la legge riconosce al nascituro, sono da distinguere due aspetti. Nell’ambito patrimoniale, tutto si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o per testamento e di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non-concepito: in caso di mancata nascita, si considerano come mai avvenute, se, invece la nascita si verifica, diventano definitive.
Nell’ambito non patrimo
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Diritto privato - i soggetti del diritto privato
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Diritto privato - soggetti di diritto
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Diritto privato