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CAPITOLO 6-I SOGGETTI
L'IDEA DI SOGGETTO DI DIRITTO:
Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è indicato come il “soggetto”:
- soggetto di diritti e obblighi o capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici;
- soggetto di attività giuridica o capo d’imputazione di atti e fatti giuridici.
L’idea di soggetto di diritto si riferisce comunemente al primo dei due ruoli.
LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI. SOGGETTO E PERSONA:
Il nostro codice civile non contiene una regola che espressamente attribuisca la qualità di soggetto di diritto. I protagonisti della scena giuridica sono indicati con il termine persona, che subito si sdoppia in due specie: persone fisiche (artt. 11 e ss.) e persone giuridiche. La prima espressione indica gli esseri umani, la seconda una varietà di centri di interesse diversi dall’uomo singolo (enti pubblici, associazioni, società).
Per le persone fisiche la capacità giuridica si acquista con la nascita (art.1): è l’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi. Alle sole persone fisiche è pure dedicato l’art.2, che disciplina la capacità d’agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la legge si limita a stabilire in qual modo gruppi e organizzazioni acquistano la personalità giuridica.
LA PERSONA FISICA – LA CAPACITA’ GIURIDICA:
L’art.1 del c.c., al primo comma, enuncia il principio per cui la capacità giuridica si acquista con la nascita. L’art. 22 cost. dice che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica.
La capacità giuridica è l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
Degna di note è la particolare situazione dello straniero extracomunitario: hanno diritti civili tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Circa i diritti che la legge riconosce al nascituro, sono da distinguere due aspetti. Nell’ambito patrimoniale, tutto si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o per testamento e di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non-concepito: in caso di mancata nascita, si considerano come mai avvenute, se invece la nascita si verifica, diventano definitive.
Nell’ambito non patrimoniale, a parte la disciplina dell’interruzione di gravidanza, che implica una protezione della vita del nascituro, problemi di disciplina del consenso al trattamento medico e professionale la possibilità di intervenire con trattamenti medici sul nascituro: al riguardo è concorde l’opinione secondo cui il feto debba essere trattato come un paziente, rappresentato naturalmente dai genitori.
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Prova della nascita
viene fatta coincidere con la prova dell’autonoma respirazione. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (morte celebrale). Quest’unico evento si accerta con: 1) il rilievo empirico della cessazione del battito cardiaco 2) per arresto cardiaco(x un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo: elettrocardiogramma piatto per 20 minuti) o nel caso di soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a rianimazione.
Non sempre la morte può essere sempre constatata: per i casi di scomparsa della persona si prevede la possibilità di accertamenti presuntivi della morte (dichiarazione di morte presunta).
N.B. In Italia è vietata in modo assoluto la sperimentazione sull’embrione umano e consente la ricerca clinica e sperimentale solo per finalità di diagnosi e terapia che siano dirette a vantaggio dell’embrione stesso.
Il termine capacità giuridica speciale è usato per stabilire se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico (es. norme che stabiliscono un’età inferiore ai 18 per la capacità di prestare il proprio lavoro…).
SCOMPARSA ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA:
Quando una persona si allontana dal suo domicilio, non dando più notizie di sé, in modo che si ignora se sia ancora in vita:
- il Tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (situazione simile alla rappresentanza legale).
- dopo 2 anni si può chiedere la dichiarazione di assenza, che consente l’apertura del testamento, se esiste. Gli eredi ottengono così l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il titolare rimane l’assente, ma l’immesso ha il potere di amministrare i beni lui affidati, usandoli e godendone i frutti.
La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio, perciò il coniuge non si può risposare.
- dopo un termine di 10 anni, si può chiedere la dichiarazione di morte presunta: sentenza che accerta l’altissima probabilità della morte, e crea una fictio iuris: lo scomparso si considera morto. Dal punto di vista patrimoniale, la sentenza produce, in pratica gli effetti della morte: gli aventi diritto alla successione conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti: si verifica l’apertura della successione. Il coniuge del presunto morto può risposarsi, se però il morto presunto ricompare la fictio cade, e il matrimonio celebrato a norma dell’art. 65 è nullo.
I LUOGHI DELLA PERSONA: DOMICILIO, RESIDENZA, DIMORA:
Domicilio: è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principali dei suoi affari e interessi (art.43). Questo è il domicilio generale dal quale si distingue il domicilio speciale o elettivo: il soggetto elegge domicilio una sede per determinati atti o affari
Domicilio legale è oggi solo quello dell’incapace di agire (minore->domicilio familiare, interdetto->domicilio tutore).
Residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La dimora è il luogo in cui una persona si trova ad abitare.
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FUNZIONE DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA:
La personalità giuridica è riconosciuta a quelle forme di società che il legislatore concepisce come strumenti adatti alla grande o media impresa, e destinati anche a consentire di raccogliere le risorse di investitori, grandi o piccoli, che non intendono assumere rischi oltre a quanto conferiscono in società: le società di capitali come la società per azioni e la società a responsabilità limitata.
È l’autonomia patrimoniale che consente di parlare di beni della persona giuridica e di debiti della persona giuridica.
Nelle società di persone la collettività dei soci non è coperta dallo schermo della personalità giuridica (così come accade invece nelle società per azioni).
Finché la società dura, i creditori del singolo socio non possono aggredire direttamente i beni della società e la responsabilità del singolo per i debiti della società diviene sussidiaria o addirittura limitata solo alla quota.
In una situazione di semplice comproprietà ciascun comproprietario può cedere o ipotecare al propria quota del bene comune, nelle società di persone il socio non ha questo potere sui beni conferiti in società. Il conferimento quindi segna un vero passaggio di proprietà, tanto che ad esso si applicano le norme sulla vendita.
IL PANORAMA ATTUALE:
La prima grande classificazione delle organizzazioni riguarda lo scopo:
- enti a scopo di profitto (società di persone);
- enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati);
Una seconda classificazione riguarda gli enti provvisti di personalità giuridica (associazioni, fondazioni, società di capitali) ed enti non personificati (associazioni non riconosciute, comitati e società di persone). Tra gli enti personificati, occorre distinguere le persone giuridiche private da quelle pubbliche.
Una terza distinzione è quella tra:
- corporazioni: organizzazioni a tipo associativo, dove prevale l’elemento personale (associazioni, comitati e società);
- istituzioni: organizzazioni, private e pubbliche, in cui l’elemento personale non è dominante, perché prevalgono l’aspetto patrimoniale o quello funzionale.
TIPI DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:
Abbiamo 3 grandi tipi:
- le associazioni e le fondazioni;
- le società (spa, sapa, srl);
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