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SEZIONE SECONDA - LA PROPRIETA'
CAPITOLO 11 - IL DIRITTO DI PROPRIETA'
IL CONTENUTO DELLA PROPRIETA':
Il titolo II del libro III del c.c. si apre con l'art.832: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Dunque la pienezza può essere intaccata, ridotta; e la norma non dice fino a che punto.
Se proprietario è un incapace legale (minore o interdetto) nessuno ha facoltà di libero godimento né potere di libera disposizione; chi agisce per il minore ha poteri vincolati allo scopo, che è di conservare il bene e assicurarne un uso conveniente all'interesse del minore o dell'incapace.
Se la proprietà è in capo a persone giuridiche, le prerogative dei singoli individui si allontano sempre più dal modello di proprietà individuale: ogni facoltà o potere risulta fatti limitata o alterata man mano che si fa più forte il vincolo allo scopo che il gruppo o l'ente debbono statutariamente perseguire. Allo stesso modo, la libertà di uso, godimento, alienazione manca là dove il bene anche come nell'eredità accettata con beneficio di inventario nel fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia, nel patrimonio dell'imprenditore soggetto al fallimento, ecc...
PROPRIETA' E NEW PROPERTIES:
Il codice predispone una normativa della proprietà che appare vincolata a due direttrici. La prima è la sequenza proprietà-possesso-res corporale: direttamente collegata a quella di possesso, potendo essere oggetto di proprietà soltanto ciò che può essere oggetto di possesso, e può essere oggetto di possesso soltanto una cosa, una res, un bene materiale. La seconda direttrice è una fictio, che converge sulla suddetta sequenza, nel senso che le cose non corporali vengono d'imperio equiparate a quelle corporali.
LA PROPRIETA' PRIVATA NEL CODICE CIVILE:
Nel codice civile la disciplina della proprietà tende a coincidere con quella della proprietà immobiliare.
Il contenuto della proprietà, secondo l'art.832, si concentra nei due aspetti del godere e nel disporre, ed è pieno ed esclusivo.
Disporre non è altro che decidere e attuare operazioni materiali sulla cosa: destinarla a un certo uso o trasformarla. Disporre, in senso stretto, è invece disporre del diritto di proprietà: vendere, donare, costituire diritti altrui sulla cosa, insomma determinarne la sorte giuridica della cosa.
L’una e l’altra prerogativa spettano al proprietario in modo pieno (senza limiti). Se la legge non stabilisce limiti, il proprietario può fare ciò crede della cosa e del proprio diritto.
Il proprietario ha un potere esclusivo: si diceva excludendi alios, il diritto di escludere gli altri: vale a dire la pretesa, volta verso tutti, a un comportamento che non ostacoli il libero e pieno godimento del bene.
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