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CAPITOLO 5 - FATTI E ATTI NEL DIRITTO PRIVATO
ATTI GIURIDICI IN SENSO AMPIO:
Sono fatti giuridici tutti quegli accadimenti naturali che provocano determinati effetti giuridici come: la morte, il crollo di un edificio.
Sono atti giuridici tutti quei comportamenti, leciti o illeciti, imputabili ad una persona come sua propria azione che la legge prende in considerazione (contratto art. 1321, testamento art. 578, matrimonio art. 84, confessione art. 2730).
Siamo di fronte a un:
- atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita;
- atto illecito: quando un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico.
GLI ATTI ILLECITO. L'ILLECITO CIVILE:
Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto, cioè quando corrisponde ad un comportamento vietato o quando non corrisponde al comportamento dovuto e perciò lede interessi protetti dalla norma. In campo penale vige il principio nullum crimen sine lege, ed è vietato il ricorso all'analogia.
In rapporto al tipo di regola violata si possono distinguere diverse specie di illecito.
L'illecito penale comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico dell'autore dell'illecito.
La categoria dell'illecito amministrativo comprende tutti i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione.
Con riferimento a illecito civile ci riferiamo invece ad un comportamento che:
- a) Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica;
- b) Provoca un pregiudizio per il soggetto leso.
L'illecito civile è fonte di responsabilità e cioè dell'obbligo di risarcire il danno cagionato.
L'illecito contrattuale (art. 1218 e ss): il debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore, viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l'interesse del creditore.
L'illecito extracontrattuale (art. 2043): la lesione dell'interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita (come quando Tizio danneggia una cosa di proprietà di Caio).
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