Estratto del documento

CAPITOLO 5-FATTI E ATTI NEL DIRITTO PRIVATO

ATTI GIURIDICI IN SENSO AMPIO:

Sono fatti giuridici tutti quegli accadimenti naturali che provocano determinati effetti giuridici come: la morte, il crollo di un edificio.

Sono atti giuridici tutti quei comportamenti, leciti o illeciti, imputabili ad una persona come sua propria azione che la legge prende in considerazione (contratto art.1321, testamento art. 578, matrimonio art.84, confessione art. 2730).

Siamo di fronte a un:

  • atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita;
  • atto illecito: quando un comportamento viene in considerazione proprio perchè è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico.

GLI ATTI ILLECITO. L’ILLECITO CIVILE:

Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto, cioè quando corrisponde ad un comportamento vietato o quando non corrisponde al comportamento dovuto e perciò lede interessi protetti dalla norma. In campo penale vige il principio nullum crimen sine lege, ed è vietato il ricorso all’analogia.

In rapporto al tipo di regola violata si possono distinguere diverse specie di illecito.

L’illecito penale comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico dell’autore dell’illecito.

La categoria dell’illecito amministrativo comprende tutti i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione.

Con riferimento a illecito civile ci riferiamo invece ad un comportamento che:

  • a) Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica;
  • b) Provoca un pregiudizio per il soggetto leso.

L’illecito civile è fonte di responsabilità e cioè dell’obbligo di risarcire il danno cagionato.

L’illecito contrattuale (art. 1218 e ss): il debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore, viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l’interesse del creditore.

L’illecito extracontrattuale (art. 2043): la lesione dell’interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita (come quando Tizio danneggia una cosa di proprietà di Caio).

CAPITOLO 5-FATTI E ATTI NEL DIRITTO PRIVATO

ATTI GIURIDICI IN SENSO AMPIO:

Sono fatti giuridici tutti quegli accadimenti naturali che provocano determinati effetti giuridici come: la morte, il crollo di un edificio.

  • Sono atti giuridici tutti quei comportamenti, leciti o illeciti, imputabili ad una persona come sua propria azione che la legge prende in considerazione (contratto art.1321, testamento art. 578, matrimonio art.84, confessione art. 2730).

Siamo di fronte a un:

  • atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita;
  • atto illecito: quando un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico.

GLI ATTI ILLECITO. L'ILLECITO CIVILE:

Una condotta umana è giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto, cioè quando corrisponde ad un comportamento vietato o quando non corrisponde al comportamento dovuto e perciò lede interessi protetti dalla norma. In campo penale vige il principio nullum crimen sine lege, ed è vietato il ricorso all'analogia.

In rapporto al tipo di regola violata si possono distinguere diverse specie di illecito.

L'illecito penale comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico dell'autore dell'illecito.

La categoria dell'illecito amministrativo comprende tutti i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione.

Con riferimento a illecito civile ci rifermiamo invece ad un comportamento che:

  1. Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica;
  2. Provoca un pregiudizio per il soggetto leso.

L'illecito civile è fonte di responsabilità e cioè dell'obbligo di risarcire il danno cagionato.

L'illecito contrattuale (art. 1218 e ss): il debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore, viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l'interesse del creditore.

L'illecito extracontrattuale (art. 2043): la lesione dell'interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita (come quando Tizio danneggia una cosa di proprietà di Caio).

ATTI LECITI NEL CODICE CIVILE:

Il legislatore impiega il termine atto per riferirsi ad uno specifico campo dell'attività giuridica.

Abbiamo atti che sono dichiarazioni o manifestazioni della volontà di uno o più autori dell'atto (testamento, matrimonio e procura); altri invece sono dichiarazioni di conoscenza o di verità (riconoscimento di un figlio).

Al di là di questa differenza, tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età presentano un connotato comune: essi consentono a chi compie di disporre dei propri interessi.

N.B. Nel linguaggio del codice atto giuridico è lo strumento con cui si esterna, e insieme si attua, una decisione circa la sorte dei propri interessi, sia esso dichiarazione di volontà o di conoscenza o verità.

L'IDEA DI AUTONOMIA PRIVATA:

Autonomia significa dunque dare regole a se stessi, farsi da sé le proprie regole. Dire che gli atti giuridici sono atti di autonomia significa allora riconoscere che, con questi atti, i soggetti ottengono il risultato di regolare da sé i propri interessi.

L'ampiezza dell’autonomia privata dipende dal modo in cui, in un certo periodo storico, sono considerati gli interessi che si tratta di regolare: interessi privati o interessi che vanno garantiti anche contro la volontà delle parti(come nel testamento dove non si può escludere i figli dall'eredità ad es.).

L'autonomia non è quasi mai una soluzione pura: anche nei contratti molti effetti sono stabiliti da norme inderogabili.

Autonomia significa quindi che gli atti dei privati divengono fonte di un regolamento di interessi congruente con il contenuto dell'atto stesso, tale cioè da realizzare una corrispondenza tra la decisione e le conseguenze giuridiche dell'atto medesimo.

Le parti esprimono con l’atto, una decisione di fondo, a carattere pratico esprimono la loro volontà. Gli effetti dell’atto consistono in un regolamento di interessi che realizza, sempre nel complesso, la sistemazione voluta dalle parti. La corrispondenza tra volontà ed effetti può essere totale o parziale (quando la legge stabilisce che certi effetti si producano anche contro la volontà delle parti), può limitarsi all'essenziale. Nelle dichiarazioni di scienza gli effetti prodotti possono non essere affatto voluti dal dichiarante.

DISTINZIONE TRA ATTI GIURIDICI:

Per la struttura si distinguono:

  • atti unilaterali: consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte (procura, diffida, disdetta); N.B. Unilaterale non significa una sola parte ma un unico centro d’interessi. Atto unipersonale è invece il testamento che può essere fatto da una sola persona.
  • atti bi-plurilaterali: nei quali si combinano dichiarazioni provenienti da più parti.

L'atto collegiale è quella manifestazione di volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più soggetti, riuniti in un collegio.

Per l'oggetto si distinguono atti:

  • patrimoniali: diretti a regolare primariamente interessi economici (contratto, testamento);
  • non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale(matrimonio); N.b. Gli effetti di un atto non patrimoniale possono essere anche di ordine patrimoniale.

Atti personalissimi: atti compiuti solo personalmente e direttamente dall'interessato e non da suoi rappresentanti (matrimonio, riconoscimento di un figlio naturale), rientrano nella categoria anche alcuni atti patrimoniali come il testamento.

Per funzione si distinguono:

  • atti tra vivi: atti destinati a regolare i rapporti tra viventi;
  • atti mortis causa: destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare (testamento).

ATTO E DOCUMENTO:

Quando una dichiarazione si consegna ad uno scritto si forma un documento. Il linguaggio giuridico usa la parola atto sia per indicare la manifestazione di volontà, sia per indicare il documento cui essa è consegnata.

LA DISCIPLINA DEGLI ATTI:

Nel codice esiste un corpo di norme organico e completo per la disciplina del contratto (art. 1321 ss.), per la disciplina del matrimonio, per il testamento, per la procura, per il riconoscimento del figlio naturale ecc.

Non esiste invece un complesso di regole unitario che preveda e risolva tutti i problemi comuni agli atti di autonomia.

Alcune regole sono comuni a tutti gli atti di autonomia: sia per il contratto che per il matrimonio che per il testamento il legislatore considera la questione delle capacità, della forma e della volontà. Il nostro legislatore ha concentrato gran parte della sua attenzione sul contratto: con l'art.1324 il legislatore attribuisce alle norme sul contratto un valore particolare: le dichiara applicabili direttamente a una serie di altri atti giuridici diversi dal contratto, e cioè a tutti gli atti unilaterali, tra vivi, e con contenuto patrimoniale.

Le regole dettate per il contratto sono quindi applicabili a tutti gli atti di autonomia nel campo degli interessi economici...

IL SISTEMA DEL CODICE E LA NOZIONE DI NEGOZIO GIURIDICO:

Si definisce negozio giuridico come una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.

Al concetto di negozio, come manifestazione di volontà, rimangono estranee le dichiarazioni di scienza (esse possono rientrare nella nozione di atto).

EFFICCACIA E VALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI:

Di fronte a un atto concreto esiste sempre un problema di corrispondenza con la fattispecie astratta: si tratta di verificare se sussistano tutti gli elementi e requisiti propri alla fattispecie e se si producano gli effetti previsti dalla legge. La valutazione assume caratteri diversi a seconda che riguardi un illecito o invece un atto di autonomia. Nel caso dell’illecito l’atto che cagiona danno è preso in considerazione come condizione, per ascrivere al danneggiante una responsabilità. I requisiti o elementi dell’illecito sono quei connotati della fattispecie che devono in concreto sussistere perché si produca la conseguenza giuridica consistente nell’obbligo di risarcire il danno: requisito di colpevolezza (dolo o colpa), requisito di imputabilità (soggetto capace di intendere e di volere), requisiti della causalità (cagionato in modo diretto e immediato), requisito dell’antigiuridicità(danno ingiusto). Se sussistono gli elementi indicati sussiste l’obbligo di risarcire il danno.

Nel campo degli atti di autonomia il discorso è più complicato: nel modello del contratto i requisiti sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma.

Quando un atto di autonomia presenta tutti requisiti, che la legge prevede come necessari perché quel tipo di atto possa valere come fonte di auto-disciplina, noi diciamo che quell’atto è valido, quindi idoneo a produrre i suoi specifici effetti giuridici.

Un atto può essere valido ma inefficace. Ciò avviene quando chi ha compiuto l’atto non aveva il potere di disporre dei beni e degli interessi cui l’atto si riferiva. Un atto è valido ma inefficace se è ad esempio posto condizione sospensiva o a un termine iniziale.

Quando un atto non ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge presenta un vizio nei requisiti e si dice che è invalido.

Si distinguono gradi diversi di invalidità:

  • la nullità: deriva dalla mancanza di un requisito essenziale o dall’illiceità dell’atto.
  • l’annullabilità deriva da un vizio dei requisiti (ad es. del consenso, a causa di dolo, violenza, errore). L’atto annullabile non è in sé idoneo a produrre i suoi effetti in modo definitivo.

È sempre inefficace l’atto nullo, è invece efficace fino all’annullamento l’atto annullabile.

LA SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA: LEGITTIMAZIONE, RAPPRESENTANZA:

Un atto giuridico qualsiasi è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo. Si chiama legittimazione il potere di compiere (efficacemente) un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Diritto Privato - Fatti e Atti nel Diritto Privato Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community