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Appunti di diritto privato

Gli appunti seguono come presentazione quella del testo di diritto privato "Nivarra Ricciuto - Istituzioni Scognamiglio" e sono una sintesi analitica e completa di tutti i concetti fondamentali del diritto privato.

Indice

  • Pag. 2-3 Definizioni iniziali
  • Pag. 3-9 I soggetti di diritto
    • Capacità giuridica
    • Capacità di agire (incapacità legale e naturale)
    • Persone giuridiche
  • Pag. 9-12 I diritti della persona
    • Confronto con i diritti reali
    • La vita, salute, integrità fisica, identità personale, riservatezza etc.
  • Pag. 12-29 I diritti reali
    • Classificazione dei beni
    • Proprietà, possesso e detenzione
    • Diritti reali di godimento
    • Comunione e condominio
  • Pag. 29-46 Le obbligazioni
    • Confronto con i diritti reali
    • Fattori caratterizzanti (obbligazioni plurisoggettive e con pluralità di oggetto)
    • Fonti delle obbligazioni
    • Adempimento e inadempimento
  • Pag. 46-67 Il contratto
    • Autonomia privata
    • Fonti del contratto
    • Requisiti del contratto
    • Inesistenza, invalidità e inefficacia
    • Scioglimento del rapporto
  • Pag. 67-71 La tutela del credito
    • Responsabilità patrimoniale
    • Cause di prelazione (privilegio, diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca)
    • Fideiussione
  • Pag. 71-74 Il fatto illecito
    • Fattori caratterizzanti
    • Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
    • Responsabilità diretta e oggettiva
  • Pag. 74-75 Donazione
    • Requisiti ed effetti
  • Pag. 76-77 Esempi di casi

Diritto pubblico

Comprende le norme che regolano: l’organizzazione e il funzionamento dello stato apparato, e i rapporti tra stato apparato e stato comunità. Nell’ambito del diritto pubblico possiamo distinguere: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale, diritto tributario.

Diritto privato

Comprende le norme che disciplinano i rapporti intersoggettivi privati (nessun soggetto è tutti sono posti in una condizione di parità giuridica). Non necessariamente le due super partes, parti sono private, il diritto privato regola anche i rapporti tra i privati cittadini e gli enti pubblici quando quest’ultimi non esercitano il loro potere di comando. Nell’ambito del diritto privato possiamo distinguere il diritto civile e il diritto commerciale.

Diritto oggettivo

Insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini. È sinonimo di ordinamento giuridico.

Diritto soggettivo

Attribuisce il potere di far valere un proprio interesse, riconosciuto meritevole di tutela, da una norma presente nel diritto oggettivo. In particolare:

  • Condizione perché esista un diritto soggettivo è che: sia presente, nel diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse (es. alla vita, alla proprietà)
  • Contenuto del diritto soggettivo riguarda: il potere di rivolgersi all’autorità competente e pretendere, nel proprio interesse, che altri soggetti uniformino il loro comportamento al precetto contenuto nella norma giuridica (non uccidere, non rubare)
  • Presupposto del diritto soggettivo è: lo stabilirsi di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti; la legge di volta in volta stabilisce quale interesse deve prevalere.

Il diritto soggettivo può andare incontro a limitazioni istituite dalla legge: parliamo di inabuso del diritto tutti quei casi in cui il titolare del diritto agisce non per la realizzazione di un proprio interesse (interesse che rappresenta la giustificazione dell’attribuzione del diritto), ma al solo scopo di recare nocumento (molestie) ad altri, ad esempio nell'ambito dei diritti reali sussiste il divieto degli atti emulativi.

Il diritto soggettivo comprende: i diritti della personalità, diritti reali di godimento e di garanzia, diritti di credito e diritti/obblighi familiari, ovvero i diritti che spettano ai soggetti di diritto (persone fisiche e giuridiche).

I diritti soggettivi possono essere assoluti o relativi; quelli relativi sono suscettibili di valutazione economica, ed hanno quindi la caratteristica patrimoniale. I diritti assoluti possono essere fatti valere nei confronti di tutti gli altri soggetti (efficacia mentre i diritti relativi possono essere fatti valere solo verso un erga omnes), soggetto determinato (o determinabile).

Rientrano tra i diritti assoluti: diritti reali di godimento e di garanzia, i diritti della persona; la classe dei diritti relativi comprende i diritti di credito (fronteggiati da un’obbligazione e quindi, necessariamente caratterizzati dal requisito della patrimonialità) e i diritti della famiglia (hanno un contenuto non patrimoniale).

La pubblicità

Al fine di assicurare la conoscibilità a tutti gli interessati in funzione della certezza delle situazioni giuridiche, l’ordinamento prevede che determinati atti o fatti giuridici siano iscritti in pubblici registri. È questa la pubblicità legale, distinta a seconda degli effetti che la legge vi riconnette in:

  • Pubblicità notizia: risponde all’esigenza di rendere un certo atto conoscibile, tuttavia, non è determinabile né ai fini della sua validità, né ai fini della sua opponibilità ai terzi. Essa è fonte di un obbligo la cui omissione determina unicamente una sanzione pecuniaria senza alcuna conseguenza per la validità dell’atto stesso. Esempio: la nascita risulta dai registri dello stato civile per mezzo dei quali si attua la pubblicità notizia delle principali vicende della persona fisica.
  • Pubblicità dichiarativa: svolge la particolare funzione di rendere un determinato atto opponibile ai terzi. Esempio: usucapione abbreviata.
  • Pubblicità costitutiva: è l’elemento costitutivo della fattispecie giuridica, indispensabile dunque ai fini del suo perfezionamento. Esempio: in materia di ipoteca.

Ricordiamo anche la pubblicità normativa in base alla quale se viene data pubblicità al fatto o atto si applicano determinate regole, altrimenti altre regole.

La trascrizione

La trascrizione è una particolare forma di pubblicità dichiarativa tesa ad assicurare la conoscibilità e l’opponibilità ai terzi delle vicende riguardanti i beni immobili e mobili registrati. La trascrizione può essere effettuata solo se l’atto riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata nelle firme.

La funzione della trascrizione è quella di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa (acquirenti) che abbiano acquistato da un comune dante causa (venditore). Dunque, il conflitto può essere risolto a favore di chi ha trascritto il suo acquisto per primo, con conseguente soccombenza di colui che non ha trascritto affatto o ha trascritto successivamente, qualora questi avesse acquistato per primo.

Esempio: Tizio vende un appartamento prima a Caio che non trascrive, e poi vende il medesimo appartamento a Sempronio che invece trascrive. L’acquisto di quest’ultimo prevarrà nei confronti di Caio. Tuttavia, Caio non rimarrà senza tutela, avendo sempre diritto all’esperimento di un’azione risarcitoria nei confronti di Tizio (ed anche nei confronti di Sempronio, in casi di malafede di quest’ultimo).

Qualora gli acquisti non derivino dallo stesso dante causa, occorre risalire l’intera sequenza delle trascrizioni fino ad individuare il comune autore, poiché le trascrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto, è il cosiddetto principio di continuità delle trascrizioni.

Nozione di soggetti di diritto

Per soggetti di diritto s’intende:

  • Persone fisiche: tutti gli individui appartenenti alla specie umana.
  • Persone giuridiche: entità caratterizzate dall’aggregarsi di una pluralità di persone fisiche (associazioni, società, comitati) o di un patrimonio (fondazioni) in vista del raggiungimento di un determinato scopo.

Capacità giuridica

È la possibilità di essere un centro di imputazione (ossia, destinatario di diritti). La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Ciò significa che intanto una persona fisica è un potenziale destinatario di effetti giuridici, in quanto essa è munita della capacità giuridica.

È necessario tenere distinta la nozione di capacità giuridica dalla titolarità (di qualsiasi situazione giuridica soggettiva); la capacità giuridica precede la titolarità, la quale entra in gioco, invece, proprio quando in seguito al verificarsi di una data fattispecie (es. compravendita, donazione), abbia luogo la concreta imputazione del singolo puntuale effetto giuridico.

Dunque, la capacità giuridica:

  • Si acquista al momento della nascita, si ritiene sufficiente aver respirato almeno per un attimo (questo è di estrema rilevanza nell’ambito giuridico si pensi nelle vicende ereditarie.)
  • Si perde solo con la morte

Si può nominare erede un concepito? E’ un atto valido, ma inefficace fino alla nascita del bimbo, e sino alla morte del testamentario. Inoltre, la legge riconosce al concepito la capacità di succedere e di ricevere per donazione. In realtà anche il nascituro NON concepito ha la capacità di succedere, sia pure limitatamente alla successione testamentaria, e quella di ricevere per donazione, a determinate condizioni. In quanto il nascituro, concepito o meno, è titolare di un’aspettativa di diritto.

In generale, l’ordinamento non pone limiti alla capacità giuridica, salvo casi eccezionali (capacità giuridica speciale) connessi per esempio, all’età (esempio, infraquindicenne non può acquistare i diritti o assumere gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro) e alla salute (gli interdetti e inabilitati non possono essere nominati curatori o tutori).

Commorienza: se più persone perdono la vita per effetto di un unico evento (disastro aereo, calamità naturale..) come si può determinare quale è deceduta prima e quale dopo? Il codice civile stabilisce che se è incerto il momento dei singoli decessi, tutte le persone si considerano decedute nello stesso istante, a meno che non si possa provare il contrario. Questo è importante soprattutto ai fini della successione ereditaria.

Se due coniugi, privi di figli e in regime di comunione dei beni, perissero in un incidente aereo, se si considerano deceduti nello stesso istante il loro patrimonio verrà diviso in due parti che andranno ai rispettivi parenti, mentre, se si accertasse che uno dei due è sopravvissuto all’altro anche solo per poco, questo ne avrebbe ereditato una parte del patrimonio, che, morendo a sua volta, avrebbe trasmesso ai propri eredi.

Scomparsa, assenza e morte presunta:

  • Scomparsa: quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio, o dell’ultima residenza, e non se ne hanno più notizie. Il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore, il quale rappresenta lo scomparso e potrà adottare tutti i provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio. Questa disposizione ha una funzione cautelativa ed è volta a tutelare gli interessi dello scomparso in previsione di un suo possibile ritorno.
  • Assenza: se la scomparsa si prolunga per oltre due anni, la questione si fa più seria poiché comincia ad essere ragionevole il dubbio che la persona sia morta. L’ordinamento, tuttavia, consente, solo a chi vi ha interesse, di chiedere al giudice una dichiarazione di “assenza”. L’assenza, pur rappresentando una situazione provvisoria, è causa di apertura della successione, anche testamentaria, e gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni. Essi possono amministrare i beni dell’assente, ma NON possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, salvo casi di necessità o utilità evidente, e solo con l’autorizzazione del Tribunale. Inoltre, coloro che si sarebbero liberati da obbligazioni per effetto della morte sono temporaneamente esonerati dell’adempimento delle stesse. Se nel frattempo l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, ed i beni andranno restituiti; se ne è provata la morte, la successione produce definitivamente i suoi effetti.
  • Morte presunta: trascorsi 10 anni dall’ultima notizia dell’assente, il Tribunale ne può dichiarare la morte presunta, la quale si presume avvenuta nel giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente. A differenza dell’assenza, la dichiarazione di morte presunta produce effetti analoghi alla morte, sia sul piano patrimoniale sia sul piano personale: chi è già stato immesso nel possesso temporaneo dei beni, potrà disporne liberamente, i debitori saranno liberati definitivamente dalle obbligazioni e il coniuge sarà libero di contrarre un nuovo matrimonio. Se chi è stato dichiarato morto ritorna, o se ne è approvata l’esistenza: dal punto di vista patrimoniale, egli potrà: recuperare i beni nello stato in cui si trovano e conseguire il prezzo di quelli già venduti, e avrà il diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte; dal punto di vista personale, riacquisterà la sua posizione di coniuge ed il nuovo matrimonio contratto dall’altro coniuge sarà dichiarato nullo.

Domicilio, residenza, dimora

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede legale dei propri affari ed interessi. La residenza è il luogo in cui la persona ha fissato la propria dimora abituale. Risulta dall’iscrizione in un pubblico registro e normalmente coincide con il domicilio.

La dimora è il luogo in cui la persona si trova occasionalmente - dove abita attualmente. Esempio: Tizio si reca all’estero per un soggiorno di studio di 6 mesi, la casa in cui trascorre questo periodo sarà la sua dimora.

Capacità di agire

È la capacità di compiere atti giuridici validi; non si è più solo soggetti passivi ma anche attivi, poiché la capacità di agire consiste nella capacità di acquistare diritti con il proprio volere; di esercitarne liberamente il contenuto e di assumere obblighi. La capacità di agire si consegue con la maggiore età, oggi fissata a diciotto anni.

Incapacità legale di agire: soggetto che non può disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale:

  • Minorenni
  • Emancipati
  • Interdetti (giudiziali, legali)
  • Inabilitati

Minorenne: è nato, dunque gode della capacità giuridica, ma non avendo conseguito la maggiore età, non gode della capacità di agire. La rappresentanza legale del minore spetta ai genitori, ma in loro assenza l’autorità giudiziaria nomina un tutore (solitamente tra i parenti più prossimi al minore).

Al genitore, per gli atti di ordinaria amministrazione (= poco rilevanti sul piano economico: acquisto di generi alimentari, capi di vestiario, libri) non è richiesta alcuna autorizzazione, al contrario, gli atti di straordinaria amministrazione, (= che attaccano in modo consistente e sensibile il patrimonio) devono essere autorizzati dal giudice tutelare, (GT) il quale concederà tale autorizzazione solo qualora gli atti richiesti siano di evidente utilità per il minore.

Se i genitori compissero gli atti di straordinaria amministrazione senza la prescritta autorizzazione? Questi atti possono essere annullati dal giudice, anche su istanza del minore purché abbia compiuto almeno 14 anni.

Per quanto concerne il tutore, il suo compito è quello di avere cura della persona del minore, rappresentarlo e amministrarne i beni; tuttavia, non può, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, e senza quella del Tribunale, compiere gli atti di straordinaria amministrazione. Tuttavia, il sedicenne di età può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio (figlio naturale), il quindicenne può prestare il proprio lavoro anche se non può stipulare il correlativo contratto, nel quale sarà rappresentato dai genitori.

Il minore di età versa in uno stato di incapacità legale che prescinde dalla sua effettiva maturità psico-fisica e gli impedisce l’autonoma gestione dei suoi interessi, pertanto gli atti compiuti dal minore sono invalidi. NB: i negozi giuridici sono annullabili, MA se il minore ha occultato la minore età il contratto è valido. Il minore anche se non può concludere un contratto può esserne il destinatario.

Piccola parentesi. Rappresentanza: è l’istituto per cui un soggetto (rappresentante) investito dell’apposito potere, si sostituisce ad un altro (rappresentato) nel compimento di un’attività giuridica (conclusione di un contratto o atto unilaterale). La rappresentanza può interessare tutti gli atti di autonomia privata, con la sola eccezione dei c.d. Negozi personalissimi, come il matrimonio, testamento, donazione. Essa può essere:

  • Legale: quando trova la sua fonte nella legge e, di regola, ricorre quando vi è la necessità di proteggere un soggetto incapace, è il caso del minore e dell’interdetto che devono essere rappresentati dai genitori o dal tutore assegnato loro dal giudice;
  • Commerciale (si pensi al commesso)
  • Volontaria: quando trova la sua fonte non nella legge ma nella volontà di un altro soggetto (es. procura e mandato).

Il contratto sarà concluso dal rappresentante in nome e per...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appscuola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Leopoldo.
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