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F ONTI INVOLONTARIE FONTI NON NEGOZIALI
Fatto illecito: qualunque fatto/atto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto
(involontario: per negligenza, imperizia, imprudenza commetto fatto illecito), fanno sorgere:
nell’autore l’obbligo di risarcire il danno, e nel danneggiato il diritto di essere risarcito.
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La conseguenza è il risarcimento, siamo nel diritto civile; non la sanzione (sbarre) che riguarda il
diritto penale.
Esempio 1: Un automobilista violando le norme stradali, urta la mia auto procurandomi un danno. A
fronte di questo fatto illecito nasce un rapporto giuridico nel quale io sono il creditore e l’automobilista
assume il ruolo di debitore obbligato a risarcire il danno;
Esempio 2: Tizio per rabbia disintegra auto: ha la volontà di compiere un fatto illecito ma
involontariamente si obbliga a risarcire il danno.
Altri atti o fatti previsti dall’ordinamento giuridico come fonti di diritto:
Unilaterali, rientrano nelle fonti di negoziazione VOLONTARIE
Altri atti:
• Atti unilaterali = trasferiscono un diritto reale di garanzia (es. atto unilaterale di
aventi effetti reali
concessione di ipoteca) o di godimento (es. atto unilaterale di costituzione di una fondazione)
• Atti unilaterali = sono le c.d promesse unilaterali
aventi effetti obbligatori
- atto unilaterale in cui un promittente assume verso il promissario
Promessa di pagamento:
l’obbligo di eseguire un determinato pagamento (si obbliga a pagare un determinato debito).
Questa promessa è un riconoscimento del debito, tuttavia, può non esserci indicata la causa del
debito. Esempio: Tizio con un atto unilaterale, promette di pagare un debito a Caio di 100.000€;
oppure: Tizio riconosce il debito con Caio di 100.000€; in entrambi i casi non viene specificato il
motivo (La causa è un elemento essenziale del contratto). Parliamo in questo caso di astrazione
della causa. Se ci fosse solo l’atto unilaterale con effetto obbligatorio in cui non sussiste la causa
(funzione economico sociale), l’atto non farebbe sorgere in Caio nessun diritto su Tizio, il quale
non potrebbe andare davanti al giudice chiedendogli la somma in seguito alla promessa di
pagamento. Da un punto di vista sostanziale, l’ordinamento dice che la promessa di pagamento/
la ricognizione del debito, NON si possono considerare come fonte di obbligazione;
unica
devono appoggiarsi su una causa espressa da un precedente contratto in cui si capisce la fonte
del debito. In assenza di esso, tuttavia, ha valore nel processo. Parliamo della c.d. astrazione
processuale della causa. L’effetto della promessa è quello di dispensare il promissario (colui a
favore del quale è stata fatta la dichiarazione – Caio) dall’onere di provare in giudizio l’esistenza
del sottostante rapporto causale, realizzando un’inversione dell’onere della prova nei confronti di
chi ha emesso la dichiarazione (promittente- Tizio). In pratica, il promittente che voglia liberarsi
dall’obbligo di pagamento ha, per effetto della promessa, l’onere di provare l’inesistenza del
Caio lo può usare come arma e andare davanti al giudice e
rapporto dal quale l’obbligo deriva.
dire: “guardi che Tizio ha detto che mi deve 100.000€”, senza provare il contratto sottostante.
Ciò ha solo valore processuale, sostanzialmente la causa ci deve sempre essere. (Quindi in
astratto Caio riceve i soldi)
- atto unilaterale (rientra nelle fonti volontarie), è la promessa che un
Promessa al pubblico:
determinato soggetto (c.d. promittente) fa nei confronti di soggetti indeterminati (ma
determinabili). Con chi si obbligherà? Con chi si trova in una determinata situazione (es.
chiunque troverà un animale smarrito). La promessa al pubblico, una volta resa pubblica è
immediatamente vincolante e non è più revocabile, a meno che non sopravvenga una giusta
causa, nel qual caso, deve essere portata a conoscenza del pubblico nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente. Sarà in ogni caso inefficace laddove la situazione prevista nella
promessa si sia già verificata, o l’azione sia già stata compiuta. Perde efficacia trascorso un anno
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(salvo diverso termine indicato dal promittente) anche senza che la situazione indicata o l’azione
richiesta non si siano verificate.
Altri fatti:
• esempio, Tizio vicino di casa di Caio (che è all’estero)
Negotiorum gestio (gestione affari altrui):
vede che le sue finestre sono pericolanti, decide di intervenire e gestire nel suo interesse facendole
sostituire. La negotiorum gestio si ha quando il gestore (cd. falso procuratore), si comporta da
mandatario senza aver avuto un mandato (contratto); una volta iniziata la gestione di affari altrui,
egli ha l’obbligo di proseguire la gestione fino a quando il gestito (o gerito, sinonimi) non è in grado
di provvedervi autonomamente. Inoltre, deve avere iniziato l’attività di gestione di affari altrui
utilmente; l’utilità, se non è palese, deve essere provata. Se inizia l’attività di gestione inutilmente il
gerito non ha un’obbligazione, questa non è gestione di affari altrui (richiede l’utilità). L’obbligo che
sorge in capo al gestito (o gerito) consiste nel proseguire la gestione (le obbligazioni che sono nate
dall’attività del gestore) e indennizzare il gestore. Rientra tra le fonti di obbligazione
INVOLONTARIE.
• Arricchimento senza causa: si ha nel caso di alluvione/avulsione (trovo un arricchimento
riconoscibile a differenza dell’alluvione, so chi è il proprietario del patrimonio che ha subito un
depauperamento). Sorge a carico del beneficiario dell’arricciamento l’obbligo di indennizza la
controparte della correlativa diminuzione patrimoniale. Regola generale: l’arricchito deve pagare il
minor valore tra il danno (depauperamento) e l’arricchimento. L’arricchimento senza causa è
un’azione (esperibile in molti casi) e (utilizzabile in tutti i casi in cui NON è
generale sussidiaria
prevista una tutela specifica per risarcire il danno di qualcuno). Rientra tra le fonti di obbligazione
INVOLONTARIE (l’obbligazione è indennizzare).
• Pagamento dell’indebito (il non debito): Possiamo distinguere:
- quando un soggetto paga un debito che non esiste (il debito NON c’è ma
Indebito oggettivo:
penso che ci sia)
- quando un soggetto paga un debito ad un altro soggetto diverso dal
Indebito soggettivo:
creditore (il debito c’è, pensa di pagare la persona giusta, ma in realtà non è il vero creditore).
Sorge un’obbligazione a capo di colui che ha ricevuto l’indebito, di restituire la prestazione, di
quanto ricevuto indebitamente. Rientra tra le fondi INVOLONTARIE. Dunque, il soggetto che
paga l’indebito ha diritto di ricevere quanto pagato. Esistono delle eccezioni?
A. Obbligazione naturale: esempio: siamo al mare, facciamo una partita di carte a soldi, per chi
vince sorge un diritto di credito? Al di fuori del gioco regolamentato (es. al casinò), il debito di
gioco tra amici fa sorgere solo un’obbligazione naturale, cioè giuridicamente non sono tenuto
ad adempiere. È un’obbligazione non giuridica ma è pur sempre un’obbligazione “morale”,
dunque, l’ordinamento punisce colui che paga questi soldi spontaneamente; il pagamento si
configura come un indebito oggettivo perché non vi è un debito giuridico, ma l’ordinamento
dispone che se hai pagato volontariamente, non hai più diritto a ripetere le somme pagate
(ad averli indietro)
B. Pagamento di prestazioni contrarie al buon costume: è un debito? Giuridicamente NO (vado
oltre i limiti legali) perché contrario al buon costume. Ordinamento punisce chi paga poiché
paga un indebito, se però sa che è contrario al buon costume (deve esserci consapevolezza)
ed esegue il pagamento non ha diritto a ricevere la somma corrisposta. 36
Si può ritenere che la formula “qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità
dell’ordinamento giuridico” indichi una classe aperta di fonti delle obbligazioni, comprese anche figure non
espressamente previste dal legislatore, subordinata ad una verifica di meritevolezza degli interessi
sottostanti la vicenda affidata, in ultima analisi, dal giudice.
ADEMPIMENTO
La prestazione di svolge attraverso un’attività: l’adempimento, con questo atto si estingue l’obbligazione (il
vincolo). Tuttavia, adempiere non è sufficiente, l’adempimento deve essere ESATTO:
1) Esatto nel modo (modalità di esecuzione): secondo la regola generale, il debitore nell’adempiere
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (obbligazione di mezzi); tranne nelle obbligazioni
di risultato, in cui il debitore si considera adempiente solo se ha conseguito un risultato, ed è
tenuto ad impiegare, oltre la normale diligenza, anche la speciale perizia e lo scrupoloso rispetto
delle regole che attengono all’esercizio della sua professione (diligenza del professionista medio).
2) Esatto nel luogo (dove deve essere eseguita): le parti sono libere di concordare il luogo
dell’adempimento; se non concordano nulla e l’indicazione non emerge dagli usi, dalla natura della
prestazione o da qualunque circostanza particolare, (es. chi viene assunto in un’impresa dovrà
ovviamente lavorare nel luogo in cui l’impresa ha sede) si applicano le altre disposizioni contenute
nella norma:
a) Obbligazione di consegnare una deve essere adempiuta nel luogo
cosa certa e determinata,
in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta
b) L’obbligazione avente per oggetto una deve essere adempiuta al
somma di denaro,
domicilio (centro di interesse) che il creditore ha al tempo della scadenza
c) l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al
Negli altri casi
tempo della scadenza.
La disciplina relativa al luogo dell’adempimento serve a individuare chi, tra il debitore e il creditore,
dovrà sopportare i costi dell’esecuzione della prestazione.
3) Esatto nel tempo (quando deve avvenire l’esecuzione): le parti sono libere di concordare il termine
entro cui deve essere eseguita la prestazione (autonomia privata); se non concordano alcun
termine, sempre che in base agli usi e alla natura della prestazione il termine sia necessario, esso
sarà stabilito dal giudice. Se concordano un termine, questo si presume a favore del debitore, a
meno che non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Se il termine è stabilito
nell’interesse del debitore, il creditore non potrà chiedere l’esecuzione dell