SITUAZIONI GIURIDICHE
Premessa
Situazione giuridica soggettiva: la situazione, o posizione, in cui viene a trovarsi un soggetto per l’effetto dell’applicazione di una o più regole di diritto. Il contenuto di una norma e il risultato della sua applicazione possono essere infatti riassunti dal punto di vista del soggetto di cui la norma regola comportamenti e interessi.
Le situazioni elementari: obbligo, facoltà, potere
Obbligo: situazione della persona che deve tenere un certo comportamento. L’obbligo può essere positivo ("fare") o negativo ("non fare"). La norma giuridica classifica quindi la condotta di questa persona come obbligatoria.
Facoltà: situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. Con la facoltà, il legislatore intende, visto che tutto ciò che non è vietato o obbligatorio è lecito, dire che solo a una certa persona è lecito compiere tale atto, oppure vuole mettere dei limiti a ciò che la persona può fare.
Potere: situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto, cioè produrre con tale atto determinate conseguenze giuridiche. Questo concetto indica che la condotta di un soggetto che ha un potere è una fattispecie cui si collegano altre conseguenze giuridiche, che possono riguardare il soggetto stesso o altri. È l’esempio del proprietario che ha sia la facoltà di disporre del proprio bene, e dunque, eventualmente, di venderlo, sia il potere, se vende, di trasferire la proprietà del bene, producendo quindi un effetto giuridico.
Onere e soggezione
Onere: situazione del soggetto che, se vuole ottenere un certo risultato, deve tenere un certo comportamento. Un esempio è l’onere della prova. Nonostante si chiamino "oneri", l’onere testamentario e l’onere imposto al donatario sono veri e propri obblighi, nascenti da una clausola che limita i benefici di un atto di liberalità.
Soggezione: situazione del soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Dunque, la persona è soggetta a un’autorità altrui, e la persona che detiene questa autorità può compiere atti riguardanti la prima persona, la quale ne subisce gli effetti. Un esempio è la responsabilità genitoriale, ma il concetto di soggezione viene esteso anche ai casi in cui non c’è subordinazione a un’autorità altrui ma un soggetto è comunque condizionato dall’esercizio di un potere altrui.
L'idea di rapporto giuridico
Le situazioni giuridiche elementari si trovano sempre accoppiate tra loro nella forma facoltà-dovere o potere-dovere, in cui un soggetto si trova nella prima situazione e un altro nella seconda. Rapporto giuridico: relazione di carattere giuridico tra soggetti che si trovano in situazioni giuridiche tra loro correlate. Di fronte a un conflitto di interessi, il legislatore stabilisce una regola, che è la prescrizione di un comportamento, con la quale sceglie quale esigenza soddisfare e quale sacrificare. I portatori dei diversi interessi si trovano quindi in una posizione di obbligo o di potere. Essi sono diventati parti di un rapporto giuridico. La regola di diritto "trasforma" una relazione di fatto (i due interessi divergenti) in un rapporto giuridico.
Il diritto soggettivo
Diritto soggettivo: situazione giuridica di una persona alla quale una norma assicura la possibilità di soddisfare un certo interesse economico o morale. Il diritto soggettivo è il potere attribuito dalla legge a un soggetto per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
L'interesse legittimo nel diritto privato
Nel diritto pubblico si parla di interesse legittimo nella situazione in cui la legge attribuisce a un soggetto un potere per proteggere il proprio interesse non direttamente, ma nella misura in cui questo interesse particolare coincide con quello generale che si vuole proteggere. Chi agisce per la tutela di un interesse legittimo deve rivolgersi al giudice amministrativo. Tuttavia, qualora dalla lesione dell’interesse legittimo derivi un danno, chi ha subito il danno e vuole ottenerne il risarcimento (ex. Art. 2043 c.c.) deve rivolgersi al giudice ordinario (giudice civile).
Ufficio o funzione
Funzione o ufficio di diritto privati è la posizione in cui si combinano insieme potere e dovere. Questo accade quando a un soggetto è affidato un potere non per la tutela di un proprio interesse ma perché egli persegua e curi un interesse altrui. Es. genitori vs figlio minore, tutore vs interdetto ecc. Questo significa che:
- Il titolare del potere ha anche il dovere di compiere tutti gli atti necessari per curare l’interesse a lui affidato
- Il potere è vincolato allo scopo, cioè ogni atto di potere che si discosti dallo scopo per cui esso è stato affidato costituisce un abuso
In alcuni casi la funzione o l’ufficio ha un contenuto tale per cui i due soggetti non si trovano in una posizione di parità, ma il loro rapporto assume i connotati dell’autorità. È il caso dei genitori.
Diritti assoluti e relativi
Diritti assoluti: si possono far valere verso chiunque (erga omnes). Un esempio è la proprietà: quando una cosa è di proprietà di una persona, essa può far valere il proprio diritto verso chiunque, avendo interesse che tutti gli altri si astengano dall’utilizzare la cosa e riconoscano il suo diritto di proprietà. Su questo modello, si considerano assoluti anche i diritti reali, ossia i diritti che attribuiscono al titolare facoltà e poteri aventi come oggetto una cosa. Diritti assoluti sono tutti i diritti che proteggono la persona (diritti della personalità).
Diritti relativi: si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti, e proteggono un interesse la cui soddisfazione avviene solo attraverso il comportamento di una o più persone. Il diritto relativo è una pretesa solo verso l’obbligato. L’esempio più importante sono i diritti di credito, che consistono nella pretesa a una prestazione che si possa valutare dal punto di vista economico. Ma anche alcuni diritti non patrimoniali hanno questa struttura, e anche i diritti della personalità quando assumono un contenuto specifico, cioè quando si fanno valere all’interno di un rapporto tra particolari soggetti (es. marito e moglie).
Diritti potestativi
Sono diritti a cui non corrisponde un obbligo, ma una soggezione. Si possono far valere nei confronti di un determinato soggetto, ma non sono una pretesa verso di lui. Es. il proprietario di un fondo che confina con un muro di proprietà altrui può chiedere la comunione di quest’ultimo pagando una certa somma. Sarà il proprietario del muro a decidere se accettare o meno. Posizioni simili sono quelle del comproprietario che può chiedere la divisione del bene comune e del contraente che può recedere dal contratto. Lo stesso schema si riscontra nei casi in cui la legge attribuisce ad un soggetto un diritto di prelazione per l’acquisto di un bene altrui, cioè il diritto ad essere preferito, a parità di condizioni, ad altri acquirenti (es. il coltivatore diretto ha diritto di prelazione sull’acquisto dei terreni confinanti, qualora il proprietario volesse venderli). Il proprietario-alienante (venditore) si trova in una situazione di soggezione. Il titolare della prelazione legale ha anche un diritto di riscatto, cioè il potere di determinare il trasferimento a suo favore della proprietà del bene venduto in violazione della prelazione. Si chiamano diritti potestativi perché il titolare del diritto ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica, che l’altra parte subisce. Ci sono dei limiti all’esercizio di un diritto potestativo:
- C’è un onere da adempiere per ottenere il risultato
- La giusta causa
- Un criterio di oggettiva necessità
L'obbligazione
Si parla di obbligazione quando un soggetto è tenuto a una prestazione che deve essere suscettibile di valutazione economica, anche se l’interesse del creditore che si soddisfa con l’obbligazione non è in sé e per sé di natura patrimoniale. Nell’obbligazione, la posizione del debitore prevede anche dei poteri, come il diritto alla quietanza e il potere di rifiutare la remissione del debito. Nel codice, il termine obbligazione indica l’intero rapporto esistente tra debitore e creditore, non solo le posizioni di credito e debito.
La titolarità, la successione
La titolarità di un diritto o di un obbligo è la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto. Il soggetto a cui tale diritto o obbligo appartiene è il titolare. Titolo: fonte dell’acquisto, fattispecie che ha per conseguenza l’acquisto del diritto o dell’obbligo. L’acquisto può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo.
Acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce in capo a una persona senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare.
Acquisto a titolo derivativo: il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare (il diritto passa da un soggetto a un altro), e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall’esistenza e dai limiti di questo. Nell’acquisto a titolo derivativo, nessuno può trasmettere a una persona più di quello che ha e se viene meno il diritto dall’alienante, viene meno anche il titolo del diritto dell’acquirente. L’acquisto a titolo derivativo si divide a sua volta in:
- Acquisto derivativo traslativo, quando all’acquirente si trasmette lo stesso diritto che aveva il suo dante causa
- Acquisto derivativo costitutivo, quando in capo all’acquirente si costituisce un diritto nuovo che però ha fonte nel diritto dell’autore
Chi acquista un diritto è chiamato “avente causa” o “successore”, e l’acquisto a titolo derivativo “successione” nel diritto. Il termine successione però si riferisce anche agli obblighi. Successione: ogni sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo. Indica la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari. La successione può essere:
- A titolo universale: si verifica a causa di morte, con la successione dell’erede nell’universalità dei diritti e degli obblighi che spettavano al defunto
- A titolo particolare: successione tra vivi che riguarda solo uno o più rapporti giuridici determinati
Altre posizioni protette: interessi diffusi, aspettative, situazioni di fatto
Sono posizioni che non hanno una struttura definita, ma che in certe circostanze possono attribuire a un soggetto una tutela del proprio interesse. Interessi diffusi: interessi che non fanno capo a singoli individui né a un gruppo definito di persone, ma che sono riferibili a intere categorie, a classi sociali o a collettività non delimitate. Trovano una rappresentanza sociale attraverso l’organizzazione di associazioni e movimenti che possono influire sulle decisioni economiche e politiche.
Le aspettative riguardano le situazioni in formazione, cioè quando l’acquisto di un diritto soggettivo si collega ad una fattispecie complessa a formazione progressiva.
Aspettativa legittima: situazione distinta da quella che si avrà con l’acquisto del diritto, ancora incerto, ma che richiede una qualche protezione perché presenta già alcune premesse dell’acquisto del diritto. Es. una persona lascia la propria eredità ad un beneficiario, ma subordina il lascito alla condizione che si laurei con il massimo dei voti. L’acquisizione del diritto è incerta, ma esiste già la premessa dell’esistenza del testamento.
Aspettativa di fatto: si fonda su eventualità future rispetto alle quali nessun elemento della fattispecie si è definitivamente formato. Si tratta di possibilità, prospettive o speranze. Non hanno una specifica tutela giuridica. Es. una persona avrebbe titolo a succedere ad un’altra in caso di morte.
L'abuso del diritto
Le norme giuridiche attribuiscono poteri e facoltà in vista di uno scopo, che consiste nella realizzazione di un interesse. Quando un soggetto è investito di un potere per realizzare un interesse altrui (funzione) è vincolato allo scopo: ogni atto deviante dallo scopo costituisce un abuso. Per quanto riguarda i diritti soggettivi, cioè diretti a realizzare l’interesse dello stesso titolare, è molto più difficile determinare un limite allo scopo. In certi casi la legge dà una risposta. Ad esempio, in tema di diritti potestativi si richiede talvolta una giusta causa. In altri casi, un limite all’esercizio del diritto si ricava per via interpretativa. Essendo che la varietà dei diritti soggettivi rende impossibile costruire una regola generale, l’abuso del diritto non è né un istituto né un principio generale dell’ordinamento giuridico.
I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI
Fatti e atti nel diritto privato. Atti giuridici in senso ampio
Fatto giuridico: ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. La parola "fatto" indica qualsiasi accadimento o stato; "giuridico" indica che il fatto è previsto da una regola di diritto (fattispecie) che collega al suo accadere determinate conseguenze. Questo significa che alcuni fatti sono rilevanti per il diritto, altri no. Sono considerati rilevanti i fatti in cui il legislatore ha individuato un problema: un conflitto di interessi, che va risolto attraverso una prescrizione di comportamento. Le situazioni considerate rilevanti e prese in considerazione dalle regole di diritto sono molto diverse tra loro. Ognuna rileva nel modo in cui la legge la considera, cioè in funzione dei “connotati” che la legge considera per formare la fattispecie.
Fatti in senso stretto (meri fatti): vengono considerati in modo oggettivo, cioè in quanto accadono (nascita, morte ecc.).
Atti: azioni umane, nelle quali sono rilevanti la consapevolezza e la volontarietà, ossia gli aspetti soggettivi. Atti materiali: l’attività dell’uomo è presa in considerazione nel suo materiale accadere, alla legge non interessa se è stata compiuta senza volontà o coscienza (piantagione, costruzione ecc.)
Al di fuori di queste ipotesi, la legge considera un atto umano un comportamento riferibile alla sfera di responsabilità di un soggetto, ovvero a lui imputabile. Atto giuridico: ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile a una persona come sua propria azione. Si distingue tra atti leciti e atti illeciti:
- Atto lecito quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita
- Atto illecito quando un comportamento è contrario a una norma o a un principio dell’ordinamento giuridico, e ha per conseguenza una sanzione
Gli atti illeciti. L’illecito civile
Una regola di diritto consiste in una prescrizione di comportamento che mira alla protezione di un interesse. Perciò, una condotta umana è considerata illecita quando viola una regola di diritto (cioè quando corrisponde a un comportamento vietato o non corrisponde al comportamento dovuto) e dunque lede gli interessi protetti dalla norma. La valutazione dell’illiceità: secondo i criteri comuni, una norma si ritiene violata quando si può affermare che il comportamento è tale da ledere gli interessi da essa protetti. Tuttavia, in molti settori del diritto è il legislatore che esplicita precisamente quale sia il comportamento vietato o obbligatorio.
Illecito penale: comportamenti che la legge considera lesivi di un interesse generale e che prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico dell’autore dell’illecito.
Illecito amministrativo: comportamenti che violano norme poste a tutela di interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla Pubblica Amministrazione.
Atto illecito: atto che viola una norma giuridica e che perciò stesso lede gli interessi da essa protetti.
Illecito civile: comportamento che lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica e che provoca perciò un pregiudizio per il soggetto leso. L’illecito civile è fonte di responsabilità, cioè dell’obbligo di risarcire il danno cagionato. L’illecito civile è caratterizzato dalla coppia LESIONE-DANNO. L’illecito civile si distingue in:
- Illecito contrattuale: inadempimento di un’obbligazione; la condotta del debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l’interesse del creditore
- Illecito extracontrattuale: lesione dell’interesse di un soggetto provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita (art. 2043 prevede l’obbligo di risarcimento del danno)
La responsabilità civile, ossia l’obbligo di risarcimento del danno, non si collega sempre ad un atto illecito in senso proprio, cioè alla violazione di una norma giuridica. Infatti, l’illecito extracontrattuale non è la violazione di un generale dovere di non ledere gli altri, in quanto questo dovere non esiste nell’ordinamento giuridico. Inoltre, la responsabilità civile non si può sempre giustificare come la sanzione di un atto illecito: la funzione di riparazione del danno ha sempre più importanza.
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