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Riassunto esame Diritto, prof. Caterina, libro consigliato Diritto privato, Zatti, Colussi Pag. 1
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NOZIONE

giuridici per conto dell’altra (mandante).

Causa: conferire e assumere un incarico.

Oggetto: compiere uno o più atti giuridici.

Elemento fondamentale è fiducia tra le parti  ne deriva:

- carattere personale  estinzione per morte, interdizione, inabilitazione del mandatario (art. 1722) +

specifica disciplina di sostituzione del mandatario (art. 1717)

- revocabilità

Interessi:

- del mandante:

a ottenere esecuzione dell’atto giuridico

o a mantenere fiducia, quindi a revocare il mandato con giusta causa

o

- del mandatario: 78

a ottenere compenso perché il mandato si presume oneroso (art. 1709); dubbio se mancato

o compenso sia causa di risoluzione

a eseguire il contratto nonostante revoca se vi ha particolare interesse

o

Distinzione tra mandato e procura:

• mandato è contratto con cui si dà e assume incarico, in cui il mandatario si obbliga a compiere atti

giuridici per conto del mandante; non ne nasce potere verso terzi, cioè rappresentanza

• procura è atto unilaterale rivolto a terzi, diretto a investire il sostituto di potere di agire

in nome e per conto del mandante

• mandato con rappresentanza: mandato + procura

Effetti/obbligazioni:

- sul mandatario:

con mandato senza rappresentanza, acquista diritti e assume obblighi derivanti da atti con

o terzi, da cui deriva:

obbligo di ritrasferire al mandante (ancora proprietario) quanto acquistato in caso

 di beni immobili o mobili registrati

possibilità di azione di rivendica del mandatario (già proprietario) cui non sia

 stato ritrasferito quanto acquistato

sottrazione dei beni non ancora trasferiti all’azione dei creditori del mandatario

obbligo di eseguire mandato con diligenza del b.p.f.

o obbligo di attenersi a istruzioni ricevute, salvo circostanze contrarie

o obbligo di informare mandante di ogni novità rilevante

o obbligo di custodia di quanto riceve per conto del mandante

o facoltà di rinuncia (con giusta causa o obbligo di risarcimento)

o

- sul mandante:

obbligo di fornire mezzi necessari a esecuzione

o obbligo di rimborso di spese a anticipi

o obbligo di risarcimento danni che derivino al mandatario da esecuzione

o potere di esigere adempimento da parte dei creditori del mandatario

o

27.4 commissione

N art. 1731: mandato che ha per oggetto acquisto o vendita di beni per conto del committente e in

OZIONE

nome del commissionario.

Effetti/obbligazioni:

- del commissionario:

obbligazioni proprie del mandatario

o regola del star del credere: risponde per esecuzione dell’affare verso il committente, anche

o nel silenzio delle parti se questo

diritto a provvigione maggiore se assume star del credere (determinata per patto, in base a

o usi, dal giudice secondo equità)

- del committente:

obbligazioni del mandato

o facoltà di entrare nel contratto

o

27.5 spedizione

N art. 1737: mandato col quale una parte (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome

OZIONE

proprio e per conto dell’altra parte (mandante), un contratto di trasporto e di compiere le operazioni

accessorie.

Spedizioniere ≠ vettore = persona con cui lo spedizioniere conclude contratto per conto del mandante.

In concreto, due casi:

- spedizioniere che affida cose per il trasporto a vettore, che si impegna a inoltrarle anche per tratti

successivi da lui non serviti  vettore assume anche obblighi di spedizioniere

- spedizioniere che assume in tutto o in parte esecuzione del trasporto  spedizioniere assume anche

diritti e obblighi del vettore 79

27.5 agenzia

art. 1742: col contratto di agenzia (agente) una parte assume stabilmente incarico di promuovere

NOZIONE

per conto dell’altra (proponente) , verso retribuzione (chiamata provvigione), la conclusione di contratti in

una zona determinata.

Distribuzione di beni o servizi prodotti da un’impresa è spesso svolto in parte da un’altra impresa, detta

intermediaria.

Oggetto: promozione di conclusione di contratti dell’agente + retribuzione del proponente.

Opportune distinzioni:

- agenzia ≠ mediazione  agente è intermediario stabile, mediatore è occasionale

- agente e rappresentante di commercio non sempre coincidono, perché rappresentante riassume

varie figure (è agente solo se svolge attività senza subordinazione e assumendo rischio

dell’organizzazione necessaria)

- agenzia è spesso impresa perché è attività economica organizzata e a proprio rischio, ma spesso solo

formalmente indipendente

- agenzia ≠ mandato  agente si limita a promuovere conclusione di contratti, mandatario li conclude

proprio (agente-mandatario solo se fornito anche di procura del proponente)

Forma: forma scritta ad probationem + diritto di ciascuna parte a ottenere documento sottoscritto che

riproduca contenuto del contratto.

Effetti/obbligazioni:

- per entrambi:

diritto di esclusiva, per cui:

o proponente non può valersi di più agenti in stessa zona e stesso tempo

 agente non può assumere stesso incarico per più proponenti

eventuale stipulazione di patto di non concorrenza per due anni a fine rapporto

o

- per l’agente:

obblighi tipo quelli del mandatario, in particolare di rispettare istruzioni ricevute e di

o informare il proponente

rinvio a obblighi del commissionario

o diritto a provvigione

o diritto a indennità di fine rapporto se ha procurato nuovi clienti al proponente o ha

o sensibilmente sviluppato affari con clienti esistenti; calcolata in base a media annuale di

ultime 5 provvigioni; dovuta agli eredi in caso di morte dell’agente

- per il proponente:

obbligo a dare provvigione per tutti gli affari conclusi grazie all’agente, anche successivi a

o scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta prima o se gli affari si sono conclusi

poco dopo

obbligo di mettere a disposizione dell’agente documentazione relativa ai beni o servizi

o trattati + informazioni necessarie a esecuzione

27.6 mediazione

Non è data nozione di ‘contratto di mediazione’ (la mediazione ha effetti come fatto giuridico, più che come

contratto), ma definizione del mediatore all’art. 1754: colui che mette in relazione due o più parti per

conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o

rappresentanza.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da parte di ciascuna delle due parti se l’affare è concluso per effetto

del suo intervento (art. 1755), anche se le parti si sono accordate per metterlo fuori gioco nella frode al

mediatore  è il nesso di causalità tra intervento e conclusione dell’affare a determinare la ‘fattispecie

mediazione’, non un accordo preventivo tra le parti.

Requisito essenziale è imparzialità del mediatore.

Responsabilità del mediatore:

• dovere di informazione verso le parti di tutte le circostanze relative a convenienza dell’affare

• risponde di autenticità della sottoscrizione e dell’ultima girata dei titoli da lui trasmessa

• obbligo di segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di commercio 80

• risponde dell’esecuzione del contratto se non manifesta a un contraente il nome dell’altro:

interamente se il nome non viene rivelato (interposizione reale di persona)

o in solido con il contraente nominato se si stipula un contratto per persona da nominare e le

o due parti rimangono in rapporto tra loro, uscito il meditatore

• particolari obblighi del mediatore professionista

27.7 deposito

Nozione art. 1766: contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra (deponente) una cosa

mobile con obbligo di custodirla e restituirla in natura.

Funzione/causa: custodia naturalmente a titolo gratuito, ma pattuibile a titolo oneroso.

Modalità di conclusione: consegna (contratto reale).

Oggetto: cosa infungibile (di per sé o considerata tale dalle parti).

Effetti:

- sul depositario:

obbligo di custodia con diligenza del b.p.g.

o obbligo di restituzione al momento della richiesta del depositante, salvo che contratto sia

o nell’interesse del depositario

divieto di servirsi della cosa

o

- sul deponente:

obbligo di rimborso di spese fatte per manutenzione

o obbligo di tenere indenne depositario da perdite causate da deposito

o obbligo di pagare compenso se pattuito

o

Deposito irregolare (art. 1782)

Oggetto: denaro o quantità di cose fungibili.

Effetti: diversi sul depositario:

trasferimento di proprietà di denaro o cosa

o diritto di servirsi del denaro o della cosa

o obbligo di restituzione di somma ricevuta o altrettante cose di stessa specie e qualità

o

Deposito in albergo (art. 1783) e locali assimilabili (art. 17886)

Oggetto/costituzione: il deposito si costituisce automaticamente per cose portate in albergo, la cui

responsabilità è:

- normalmente limitata a valore della cosa fino all’equivalente di 100 volte prezzo di locazione

- illimitata se l’albergatore riceve le cose in custodia o rifiuta di custodirle

Deposito nei magazzini generali (art. 1787)

Vi si conservano merci in transito che vengono spesso ammassate alla rinfusa e sono gestiti da imprese

attrezzate e provviste di autorizzazione governativa, obbligate a contrarre a tariffe fisse (perché si tratta di

servizio pubblico)  tale contratto di deposito ha caratteri particolari:

- responsabilità del depositario per conservazione in caso di perdita o deterioramento, salvo che

provi sia stato causato da caso fortuito, natura o vizi delle merci, vizi dell’imballaggio

- potere del depositario di vendere merci depositate quando, al termine del contratto, le cose non

siano state ritirate o siano minacciate da deperimento o non sia stato rinnovato il deposito

- rappresentazione delle merci tramite documenti che possono circolare trasferendo proprietà o

diritti su di esse

27.8 sequestro convenzionale

Funzione: affidare il bene oggetto di una controversia tra due parti a un terzo, che si impegna a custodirlo

fino a soluzione della lite e a restituirla al vincitore (art. 1798).

Naturalmente oneroso. 81

Capitolo 28: contratti di assicurazione

28.1 assicurazione in generale

N art. 1882: l’assicurazione è il contratto col quale una parte (assicuratore), verso pagamento di

OZIONE

una somma di denaro (premio), si obbliga a tenere indenne l’altra parte (assicurato) del danno ad esso

prodotto da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla

vita umana.

Causa e oggetto: ci sono due tipi di accordo (assicurazione contro i danni e sulla vita), difficilment

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Publisher
A.A. 2014-2015
114 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.