Diritto privato – schemi
Capitolo 3: Il diritto privato
3.1 Ambito del diritto privato
Si pone necessità di dividere il diritto in settori distinti per materia e ordinati in modo razionale:
- Non tutte le regole di un ordinamento complesso sono raccolte sistematicamente
- Le regole rispondono a una diversità di problemi
- Il diritto si pone diversità di scopi in campi diversi
- A scopi e problemi diversi corrisponde diversità di strumenti ciascun ramo del diritto ha elaborato propri principi fondamentali, tecniche, istituti, linguaggi normativi
Ripartizione fondamentale tra diritto pubblico e diritto privato, che comprende qualsiasi norma vari criteri su origine di questa distinzione; secondo la linea più attendibile, si guarda a come il legislatore considera gli interessi in campo e a quali strumenti ricorre di conseguenza:
| Diritto privato | Diritto pubblico |
|---|---|
| Interessi particolari, trattati come interessi disponibili, di cui si individuano precisamente i soggetti interessati, che possono decidere se e come cercare soddisfazione | Interessi collettivi, trattati come interessi indisponibili, di cui non si individua precisamente soggetto interessato che possa disporne, la cui soddisfazione è affidata alla pubblica autorità |
| Autonomia privata | Reciproca uguaglianza |
| Contratto | Norme inderogabili attributive di diritti o doveri, sottoposizione a autorità |
| Diritto civile, commerciale, del lavoro, agrario, della navigazione | Diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale penale, processuale civile |
Ovviamente il diritto privato presenta comunque una serie di aspetti pubblicistici, riscontrabili nel diritto di famiglia, nella proprietà dei terreni, nelle contrattazioni.
3.2 La codificazione
Il nostro è un ordinamento di diritto codificato risultato di riordinamento e unificazione del diritto dello Stato attraverso promulgazione di grandi testi legislativi abrogando altre norme preesistenti. Movimento di codificazione a partire da formazione dei codici napoleonici, il cui modello fu adottato da gran parte dell’Europa nel 1865 Codice civile e Codice di commercio in Italia.
Ragioni codificazione: necessità di coerenza, chiarezza, certezza dell’apparato normativo in una situazione di confusione e particolarismo giuridico in cui:
- Esistevano ben poche leggi scritte emanate dall’autorità statuale
- Vi era pluralità di fonti non organizzate in un sistema
- I grandi vuoti normativi erano riempiti dal diritto consuetudinario o addirittura dal diritto romano, che permaneva nel diritto comune
- Pluralità di autorità giudicanti
- Diversità di applicazione regole a seconda di status personali
Soluzione:
- Abbattimento vincoli feudali
- Liberazione dei beni e della proprietà unità di proprietà e libertà di beni
- Libertà ai singoli di costruire proprie relazioni economiche libertà contrattuale
Da questi ideali si svilupparono altri ideali alla base della codificazione, spesso utopistici, come:
- Diritto così chiaro e certo da non confondere i cittadini
- Interpretazione meccanica e svincolata dalle tradizioni
- Uguaglianza e giustizia formali, ma non necessariamente sostanziali
Tuttavia il codice fu un grande progetto, che rifletté ideali e funzionamento della società per questo necessitò di continue riforme per adeguarsi ai cambiamenti sociali; codici dell’800 ebbero vita lunga sia in Francia sia in Germania; in Italia riforma dei codici post IGM. Vari strumenti del legislatore procedure di riforma del codice:
- Novellazione: tentativo di mantenere unità corpo legislativo procedendo a poco a poco alla riforma di parti più o meno ampie (es. Code civil o riforma diritto di famiglia)
- Leggi collegate: affiancamento di nuove leggi con diverso rapporto col codice: lieve ritocco codice per adeguamento a nuova legge / compito all’interprete di stabilire rapporti
- Leggi speciali: cui si fa sempre più continuo ricorso; si arriverà a che codice sia intelaiatura per massa di leggi
3.3 Cenni storici su diritto civile e commerciale
Distinzione tra ‘civile’ e ‘penale’ diritto civile è ambito processuale che riguarda controversie personali e conflitti su interessi economici, non delitti e pene. Invece per capire distinzione ‘civile’ e ‘commerciale’ bisogna tornare a rinascita economica seguita a sviluppo città medievale convivevano diversi poteri con diverse regole attività economica formò un proprio sistema di regole basato su:
- Valore normativo degli usi mercantili: regole consuetudinarie estese dall’ambito meramente commerciale a tutte le attività economiche, nate da diritto romano, diritto locale, pratiche di onestà diffuse una volta consolidate, vincolanti come regola città violazione portava discredito, perdita fiducia dei clienti, ricorso al giudizio della corporazione
- Funzione giurisdizionale della corporazione: associazione professionale di una certa attività, cui si riconosceva potere di disciplinare attività; funzione giurisdizionale basata su usi, Statuti della corporazione e decisioni precedenti decisioni vincolanti
Diritto mercantile con crescente importanza, talvolta esteso in certi comuni, vd. privilegio del foro concesso a certi mercanti. Si era quindi venuta a creare distinzione, riflessa in distinzione tra i due codici:
- Un diritto particolare applicato ai rapporti mercantili
- Un diritto comune applicato ai rapporti civili in generale
Ma riforma dei codici dopo IGM portò a unificazione dei due codici, relegando rapporti commerciali al V libro Del lavoro, eliminando parola ‘commercio’ e tribunali di commercio.
3.4 Codice civile del 1942
Cfr. codice civile del 1865 3 libri:
- Persone: disciplina dei soggetti e diritto di famiglia
- Proprietà: diritti sulla proprietà
- Modi di acquisto della proprietà: insieme di tutti gli istituti determinanti passaggio proprietà, non solo successione, ma anche contratto e obbligazione (cmq trasferimento ricchezza)
Invece codice civile del 1942 6 libri:
- Persone e Famiglia
- Successioni a causa di morte
- Proprietà: ancora basata su proprietà fondiaria
- Obbligazioni: fonti, disciplina contratto, contratti tipici, titoli di credito, illeciti civili
- Del lavoro: materia commercialista incentrata sull’impresa, non più sul commerciante
- Tutela dei diritti: istituti che servono a dare certezza o attuazione a rapporti di diritto privato
3.5 Costituzione e rapporti tra privati
Rapporti tra privati disciplinati:
- Da legge ordinaria con contenuti specifici
- Dalla Costituzione con norme di contenuti generali (vd. Principi fondamentali e Parte I)
Problema di stabilire ruolo norme costituzionali:
- In prima fase, tendenza conservatrice tra i privatisti separazione tra i due corpi di norme possibilità di giudizio di costituzionalità, no applicabilità diretta delle norme costituzionali
- Rilievo per interpretazione regole di diritto privato
- Fonte di principi generali cui ricorrere per casi non disciplinati
- Casi di diretta applicabilità della norma costituzionale
3.6 Diritto privato e relazioni transnazionali
La territorialità della legge non va intesa in senso stretto non solo applicazione di norme direttamente approvate, piuttosto di norme che trovino fondamento nelle fonti dell’ordinamento diritto internazionale penetra nell’ordinamento attraverso rinvio costituzionale a norme internazionali generalmente riconosciute, adesione al TUE, ecc.
Infatti esigenze contrarie a chiusura ordinamento:
- Uniformare diritti statuali creazione di diritto uniforme tramite convenzioni ecc.
- Regolare situazioni e relazioni che vanno oltre ambito statuale es. rapporto cittadino-straniero disciplina del diritto internazionale privato
In Italia:
- Prima si seguivano art. 17-31 Preleggi
- Con riforma di legge 218/1955 si stabilisce che la legge:
- Determina ambito di giurisdizione italiana
- Stabilisce criteri per individuazione del diritto applicabile
- Regola efficacia di sentenze e atti stranieri
Risposta al punto 2 individuazione dei criteri di collegamento:
- Legge nazionale (lex personae) regola stato e capacità delle persone fisiche, diritti della personalità, rapporti di famiglia, protezione degli incapaci, successione, donazioni e delle persone giuridiche
- Legge del luogo (lex loci) regola possesso, proprietà e diritti reali sui beni mobili, immobili e immateriali, obbligazioni non contrattuali
- Legge indicata dalla volontà delle parti regola obbligazioni contrattuali
È tuttavia sancita prevalenza di convenzioni internazionali (si è fatto sì che leggi non la pregiudichino) da interpretarsi e applicarsi da parte di tutti i giudici diretta applicabilità norme internazionali da parte di ogni giudice rimane però limite dell’ordine pubblico, inteso come insieme dei principi fondamentali di carattere etico-sociale alla base dell’ordinamento.
Capitolo 4: Le situazioni giuridiche
Il nostro discorso riguarda:
- Regole di condotta
- Fatti che le condizionano
- Comportamenti dovuti, vietati, leciti
Situazione giuridica soggettiva: situazione o posizione in cui viene a trovarsi un soggetto per l’applicazione di una o più regole di diritto.
4.2 Situazioni elementari: obbligo, facoltà, potere
- Obbligo: situazione del soggetto che deve tenere un certo comportamento, qualificato da una norma come obbligatorio (qui considerato equivalente a dovere, ma quasi sempre obbligo è comportamento cui si è tenuti nell’interesse di altro soggetto verso cui si è obbligati); si hanno obblighi positivi (dover fare) e negativi (non fare)
- Facoltà: situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto; siccome è abbastanza ovvio capire dalle norme cosa si può o non si può fare, facoltà è quasi sempre usata come possibilità di fare qualcosa di un determinato soggetto (potere come è lecito, è consentito)
- Potere: situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto, cioè a cui è dato di produrre determinate conseguenze giuridiche (potere come capacità di produrre certi risultati)
Spesso potere e facoltà coincidono, ma a volte è opportuno distinguerli: es. compro casa e mi impegno a non venderla per due anni: ho il potere di venderla e di produrre effetti della vendita, ma avevo limitato la mia facoltà quindi compirei illecito.
4.3 Situazioni elementari: onere e soggezione
- Onere: situazione cui un soggetto è tenuto al fine di soddisfare un proprio interesse tutelato non si tratta di comportamento imposto (obbligo), ma di comportamento prescritto come necessario a conseguire certi risultati se io voglio x, devo fare y (NB che vi sono istituti chiamati onere es. onere testamentario che sono in realtà obblighi)
- Soggezione: situazione di un soggetto che, senza essere tenuto ad un comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui soggezione a autorità altrui es. figli under18
4.4 Idea di rapporto giuridico
Le situazioni elencate non sono mai isolate, quasi sempre ad una certa situazione ne corrisponde un’altra es. a un potere di x corrisponde un dovere di y. Infatti ogni norma giuridica genera un rapporto giuridico tra due o più soggetti, stabilendo relazione giuridica tra due o più soggetti in situazioni giuridiche tra loro correlate deriva dall’opera del legislatore di contemperare conflitti di interessi tra soggetti diversi per trovare equilibri di interessi.
In sintesi la regola trasforma relazione di fatto economica o personale in rapporto giuridico:
- Situazione di partenza: conflitto di interessi (relazione di fatto)
- Valutazione: scelta del legislatore
- Regola: prescrizione-qualificazione dei comportamenti come:
- dovuti obblighi
- leciti facoltà
- efficaci poteri
- Nascita del rapporto giuridico
4.5 Diritto soggettivo
Diritto: situazione giuridica soggettiva di un soggetto al quale una norma assicura la possibilità di soddisfare un certo interesse economico morale definito diritto soggettivo ma definizione unitaria problematica perché:
- Si sono moltiplicate le situazioni definite tali, si sono ampliati i contenuti e spesso gli schemi della pretesa o della facoltà sono insufficienti
- Si è abbandonato uno schema così restrittivo anche nei diritti classici es. creditore ha pretesa ma anche dover di correttezza
Perciò si dice che ‘diritto soggettivo’ ha funzione riassuntiva di una serie di posizioni più semplici. Si può dare definizione un po’ più ampia:
- Attribuzione di potere (di pretendere comportamento altrui, di impedire interferenze altrui, di rivolgersi al giudice per tutela)
- Rapporto tra prerogative attribuite a un soggetto e interesse di questo, dove interesse è scopo immediato e diretto per cui gli sono state conferite le prerogative: attribuzione per legge a un soggetto di potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
NB importante definizione per distinzione da interesse legittimo.
4.6 Interesse legittimo nel diritto privato
Diverso da diritto soggettivo perché interesse legittimo è attribuzione di un potere che avviene:
- NON per protezione immediata e diretta di interesse soggettivo
- Per protezione mediata, dipendente da coincidenza tra interesse soggettivo e generale
Questo riguarda prevalentemente il diritto pubblico e per sua tutela ci si rivolge a giurisdizione admin; ma nel diritto privato lesione di interesse legittimo può comunque comportare risarcimento danno.
4.7 Ufficio o funzione
Si distinguono da diritto soggettivo perché ufficio o funzione indicano attribuzione di un potere a un soggetto per la tutela di interessi altrui, che comporta due conseguenze:
- Il compiere l’attività giuridica indicata non è solo un potere, ma anche un dovere
- Il potere stesso è vincolato al suo scopo, quindi atto che se ne discosti è un abuso
Talvolta la funzione o ufficio attribuita a un soggetto assume caratteri dell’autorità.
4.8 Diritti assoluti e relativi
- Diritti assoluti: possono essere fatti valere erga omnes
- Diritti reali: diritti che attribuiscono al titolare facoltà e poteri aventi ad oggetto una cosa es. proprietà
- Diritti reali limitati: diritti sulle cose altrui es. usufrutto, abitazione, servitù
- Diritti della personalità (salvo poche eccezioni)
- Diritti relativi: possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti
- Diritti di credito: diritto alla pretesa a una certa prestazione
- Diritti della personalità fatti valere all’interno di un rapporto tra particolari soggetti es. tra moglie e marito o tra genitori e figli
Tuttavia questa distinzione non comprende l’intera sfera dei diritti soggettivi.
4.9 Diritti potestativi
Definiti come potere che il titolare del diritto ha di determinare mutamento della situazione giuridica, che l’altra parte deve subire a potestà di x corrisponde soggezione di y:
- Chiedere divisione del bene comune
- Recedere da un contratto
- Chiedere comproprietà di un bene
- Diritto di prelazione per l’acquisto di un bene altrui
- Diritto di riscatto per violazione della prelazione
Limiti ai diritti potestativi:
- Onere da adempiere per ottenere risultato
- Giusta causa per proteggere chi subisce il diritto
- Criterio di oggettiva necessità per stesso motivo
4.10 Obbligazione
Obbligazione è:
- Una particolare specie di obbligo che si caratterizza perché:
- Il debitore è tenuto a una certa prestazione, cui ha diritto il creditore
- Questa prestazione dev’essere suscettibile di valutazione economica
- Viene poi a indicare, in senso più ampio:
- L’intera posizione in cui si trova il debitore
- L’intero rapporto tra creditore e debitore si stabiliscono fonti dell’obbligazione
4.11 Titolarità e successione
La definizione di questi concetti base riassuntivi è utile perché:
- Viene dato nome unitario a un complesso di situazioni regolata in modo coordinato perché volte a realizzare un tipico interesse
- Questo complesso viene collegato da relazione di appartenenza al portatore degli interessi
- A partire da qui si possono collegare insieme di diritti e obblighi di ciascun soggetto
Titolarità è la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo a un soggetto, che ne è titolare, in quanto l’ha acquistato da un titolo = fattispecie in base a cui si acquista diritto/obbligo tramite:
- Acquisto a titolo originario: costituzione di diritto in capo a una persona senza dipendere a posizione di un precedente titolare
- Acquisto a titolo derivativo: costituzione di un diritto in capo a una persona (l’avente causa) che deriva dal diritto del precedente titolare (il dante causa o autore), la cui esistenza e limiti dipendono da quello
- Se viene meno il diritto dell’alienante, viene meno quello dell’acquirente
- Nessuno può trasmettere più di quello che ha
Può trattarsi di acquisto derivativo:
- Traslativo: trasmissione all’acquirente dello stesso diritto dell’alienante
- Costitutivo: trasmissione di diritto nuovo es. io proprietario trasferisco usufrutto
Successione: sostituzione di un soggetto a un altro titolare di un diritto o obbligo continuità del rapporto giuridico tra i due titolari (tra vivi quando una persona succede a un’altra in un rapporto giuridico)
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