Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 205
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 205.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Majello, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Roppo Pag. 41
1 su 205
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il consenso del danneggiato

1. PER IL CRITERIO LEGITTIMA DIFESA (per difendere un diritto proprio o altrui, al quale il danneggiato portava minaccia, ma la difesa deve essere proporzionata alla minaccia)

2. STATO DI NECESSITÀ (quando il danneggiante dimostra che il fatto è stato compiuto per necessità di salvare sé o altri dal pericolo di danno grave alla persona, non volontariamente causato dal danneggiante, e non altrimenti evitabile. Comunque il danneggiante in questo caso è tenuto a risarcire un'INDENNITÀ (equo appreamento del giudice).

Art. 2043 indica: "Qualunque fatto doloso o colposo".. volontà e coscienza della sua idoneità recare IL DOLO è l'anno" DOLO EVENTUALE: il danno poteva essere previsto come conseguenza del proprio comportamento". LA COLPA negligenza, imperizia, imprudenza, che causano danno. È la Per alcuni danni la colpa ordinaria non è sufficiente a generare

responsabilità al danneggiante, ma occore la colpa. A volte necessita del dolo: "scopo di nuocere o recaremolestia". Oggi è tramontata la concezione etica della responsabilità: il criterio della colpa era collegata alla funzione preventiva della responsabilità: il potenziale danneggiante riconosce che i danni causati prodotti dalla sua condotta negligente, imprudente o dolosa porterà all'onere del risarcimento, e per evitare questo è portato a comportarsi in modo diligente e in questo modo la quantità dei danni si riduce. Oggi però, in certi settori delle attività umane, ci sono danni che non dipendono da colpe di un soggetto, ma vanno comunque risarciti, nonostante non dipendano da colpa di nessuno. Viene superata la concezione "nessuna responsabilità senza colpa" e viene accolta la visione della RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ("responsabilità senza colpa").

È un concetto che viene fuori con l'avvento della "società industriale". Attività umane di trasporto, fonti di energia a elevato potenziale distruttivo..porta alla moltiplicazione di danni "anonimi", difficlmente imputabili a qualche soggetto. In base al principio "nessuna responsabilità senza colpa", il danno restava a chi l'aveva subito. Il problema poteva essere risolto in due modi: il primo era quello di vietare le nuove attività dannose, ma a caro prezzo, intollerabile per la nuova società in sviluppo. Così le attività pericolose sono consentite solo se svolte con adeguati dispositivi di sicurezza. Ma naturalmente anche l'implementazione di sistemi di sicurezza portava limiti tecnici e soprattutto economici. La soluzione definitiva è quella di "consentire le attività dannose, imporre dispositivi di sicurezza per queste compatibili con l'economicità dei servizi, e IL

RISCHIO RESIDUO DEI DANNI VIENE MESSO ACARICO DI CHI ESERCITA L'ATTIVITA'. " Da responsabilità fondata su colpa, "la responsabilità oggettiva si fonda sul RISCHIO": Le ragioni per cui si ritiene giusto addossare la responsabilità a chi esercità l'attività è perché ESPONE la società a un rischio (seppure lecito, RISCHIO LECITO)(RISCHIO D'IMPRESA). Le ragioni sono: 1. l'impresa che "svolge l'attività lo fa per il proprio profitto" 2. può assorbire il carico del risarcimento tramite la sua assicurazione 3. è colui che organizza e controlla l'attività e nessuno meglio di ogni altro sa come intervenire anche per ridurre i danni, per minimizzare i costi assicurativi. Il titolare non risponde se si tratta di caso FORTUITO (caso anomalo, che sfugge dalla sua sfera di controllo e attività). Nel campo civile responsabilità per colpa e

responsabilità oggettiva coesistono. L'atipicità fa parte solo della responsabilità per colpa, secondo il criterio stabilito dalla norma generale 2043 per cui "Qualunque fatto doloso o colposo" (anche se il danno non è previsto come fonte di responsabilità da nessuna norma, obbliga al risarcimento solo se dipende da colpa o dolo del danneggiante). Al contrario, alla responsabilità oggettiva corrisponde la tipicità: si presenta un danno a cui è addossabile la responsabilità al titolare A, senza che egli ne abbia colpa. È obbligato al risarcimento solo se c'è una norma che prevede quel danno come fonte di responsabilità oggettiva per il soggetto che si trovi nella posizione di A. 38 PARTICOLARI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ Art 2048 I GENITORI sono responsabili del FATTO ILLECITO DEL FIGLIO MINORE NON EMANCIPATO, CHE ABITI CON LORO. Si ricollega all'art 2017 sulla capacità di intendere e di volere: se il

minore è anche incapace naturale non risponde lui stesso, ma chi è tenuto alla sua sorveglianza (spesso il genitore). Se il fatto non è illecito (e quindi è capace di intendere e di volere, e non abita a casa dei genitori, non risponde il minore, in soldi con i genitori. Lo stesso vale per i TUTORI, sono responsabili degli illeciti degli "interdetti" sotto loro tutela. Stesso per gli INSEGNANTI per gli illeciti degli "allievi" nel periodo in cui sono sotto loro sorveglianza. PROVA LIBERATORIA per genitori, tutori e insegnanti: provare di "non aver potuto impedire il fatto", con attenta vigilanza, e un'adeguata educazione. Art 2049, il DATORE DI LAVORO è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei suoi collaboratori, purché sia stato fatto "nell'esercizio delle sue incombenze". Tipico esempio di responsabilità oggettiva per rischio di impresa. Il datore può poi rivalersi contro

Il suo dipendente. Art. 2050 RESPONSABILITÀ PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE: Chi esercita attività pericolose, per natura dell'attività o per natura dei mezzi utilizzati, risponde del danno causato nello svolgimento di essa. PROVA LIBERATORIA: "dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" (prova difficile; dimostrare caso "fortuito".) RESPONSABILITÀ PER DANNO DA COSE: il danno prodotto da una cosa viene messo a carico del soggetto che aveva proprietà e controllo di essa. Art. 2051 riguarda il "DANNO CAUSATO DA COSE IN CUSTODIA" (se c'è una macchina d'olio sul pavimento di un negozio e un cliente scivola, ne risponde il titolare) PROVA LIBERATORIA: caso fortuito. Art 2052 riguarda il "DANNO DA ANIMALI" la responsabilità è accollata al proprietario o utilizzatore sia che fosse smarrito, fuggito, o sotto la sua custodia (caso fortuito solo per liberarsi). Art

2053 riguarda il "DANNO PER ROVINA DI EDIFICIO" dei danni causati dalla rovina di un edificio (che può essere anche un cartellone pubblicitario), ne risponde il proprietario. PORVA LIBERATORIA: provare che la rovina non sia stata causata né da difetto di manutenzione né da vizio di costruzione (se risulta che sia stato causato da vizio di costruzione, non ne ha colpa ma ne risponde lo stesso: in tal caso si tratta di responsabilità oggettiva.)

Art. 2054 RESPONSABILITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI: distinzione fra "responsabilità del conducente" e "responsabilità del proprietario". Il CONDUCENTE del veicolo coinvolto nell'incidente è responsabile dei danni conseguenti. Porva liberatoria: provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Scontro fra veicoli: si presume, fino a prova contraria, che tutti i conducenti abbiano contribuito allo scontro e al danno in misura uguale. Se A subisce danno di 50.

B di 80, A sostiene solo 25 di spesa e paga la metà del danno a B 40; B sostiene solo 40 la metà e paga 25 a A. A menoché l'interessao rovesci la presunzione dimostrando che il contributo dell'altro conducente superi il 50%. Se alla guida dell'automezzo non c'era il proprietario, allora alla responsabile del conducente si aggiunge quella del PROPRIETARIO. Può liberarsi provando che circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (difficile da provare anche se l'auto è stata rubata) Responsabilità oggettiva. Se il proprietario non è il normale utilizzatore dell'auto, ne risponde l'usufruttuario o utilizzatore in leasing ecc.. Se risulta che il danno sia stato causato da "vizio di costruzione" o "difetto di manutenzione" la responsabilità è in ogni caso a carico del conducente e proprietario (essendoci vizio di costruzione, essi non sono colpevoli: r.ogg.) Neisoggetto che ha messo il prodotto in commercio, a meno che anch'egli non sia individuabile. Inoltre, la direttiva prevede che il diritto al risarcimento dei danni causati dal prodotto difettoso si prescriva entro un determinato periodo di tempo. In conclusione, la direttiva europea recepita dall'Italia stabilisce che il produttore è responsabile dei danni causati dal difetto del prodotto, a meno che non dimostri di non essere responsabile. In caso di impossibilità di individuare il produttore, la responsabilità ricade sul soggetto che ha messo il prodotto in commercio.

"distributore."

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE: il DANNO AMBIENTALE (a terreni, specie e habitat naturali, acque interne e marine..) corrisponde al DANNO SUBITO DALLA COLLETTIVITÀ (che non può più godere della presenza di quella risorsa naturale). Esempio: un'impresa usa sostanze tossiche per il terreno sottostante, lo inquina gravemente, facendo ammalare gli alberi del bosco adiacente. Il "danno subito dal proprietario" del bosco può essere risarcito dall'inquinatore. Per il danno ambientale scatta la RESPONSABILITÀ di chi lo abbia causato "realizzando un fatto illecito": a suo carico c'è il "ripristino della situazione precedente a sue spese", "risarcimento per equivalente". Il risarcimento spetta allo Stato (collettività)."

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
205 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angiiiii19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Majello Paolo.