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1 PARTE IL DIRITTO (1-2)

1. DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA

GIURIDICO

Il d.p si occupa degli aspetti della vita economico-sociale.

Indirizza il comportamento degli uomini in un senso che sia

socialmente desiderabile.

Essenzialmente REGOLAMENTA:

ORGANIZZAZIONI create per scopi generali o comuni

·0 (assemblee, società, fondazioni..)

USO DELL COSE (BENI) (proprietà) che soddisfano una

·1 bisogno o desiderio decidendo chi può usarle, in che

modo e i limiti..

DEBITI e CREDITI (rapporti tra creditore e debitore).

·2 CONTRATTI, strumento legale per movimentare risorse

·3 e realizzare operazioni economiche.

DANNI a beni (lesioni fisiche, sofferenza morali,

·4 distruzione, l'andata in fumo di un guadagno..)

stabilisce se il danno permane al danneggiato o può

ribaltarlo su qualqun'altro pretendendo da lui una

somma in denaro equivalente al danno.(illeciti e

risarcimenti)

ATTIVITA' ECONOMICHE ORGANIZZATE (imprese che

·5 producono beni o servizi e li scambiano sul mercato)

FAMIGLIA aspetti personali ed economici.

·6 SUCCESSIONI per causa di morte.

·7

FUNZIONE DEL DIRITTO

La principale funzione del diritto privato è quella di prevenire

o risolvere un CONFLITTO (lite), il quale può nascere da un

interesse di uno che risulta incompatibile con l'interesse di

un altro (interesse economico-materiale o morale). Questo

per evitare che i cittadini si facciano giustizia da sè,

assicurando ordine e pace sociale.

DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

D.OGGETTIVO compie la sua funzione di prevenire e

risolvere conflitti d'interessi. Come? Attraverso il

complesso di norme giuridiche.

D.SOGGETTIVO che è il potere di azione o pretesa che uno

ha verso qualcosa.

Il diritto soggettivo dipende dal diritto oggettivo. E' IL

DIRITTO OGGETTIVO che stabilisce i modi e a chi spettano i

diritti soggettivi.

NORME GIURIDICHE

La norma giuridica (relativo al diritto) è lo strumento di cui si

avvale d.p. per svolgere la sua funzione che sopra di tutto è

quella di influire sui comportamenti umani per orientarli nel

senso corrispondente della gerarchia di interessi.

La N.G. è la combinazione di due elementi: REGOLA e

SANZIONE.

REGOLA è la regola di condotta indirizzata agli uomini per

orientarne il comportamento nel senso desiderato.

SANZIONE è la conseguenza che la norma giuridica fa

derivare dalla violazione della regola. La VIOLAZIONE della

regola è LESIONE DELL'INTERESSE. L'interesse leso viene

ripristinato con la SANZIONE. Esempio sanzione verso un

debitore che non paga il suo debito al suo creditore. In

questo caso la sanzione consiste nel prelevare dal

patrimonio del debitore la somma dovuta. (sanzione CON

RUOLO SATISFATTIVO)

RUOLO SATISFATTIVO: soddisfare in modo diretto e pieno

l'interesse leso.

RUOLO COMPENSATIVO: non ripristina l'interesse leso, ma lo

sostituisce con un surrogato di uguale valore economico.

RUOLO PUNITIVO: punta a punire, colpire un comportamento

riprovevole.

RUOLO PREVENTIVO O DETERRENTE: la capacità della

sanzone di evitare che si violi l'interesse, e quindi la regola. Il

soggetto sa che se violerà la regola andrà incontro a

conseguenze.

Esistono anche regole che consistono nel DISPORRE DI

DETERMINATI EFFETTI LEGALI IN DIPENDENZA DEL

VERIFICARSI DI CERTE SITUAZIONI (effetto traslativo del

consenso: la regola per cui la proprietà della cosa venduta

passa al compratore nel momento in cui si firma il contratto

di vendita).

ORDINAMENTO GIURIDICO (sininimo di diritto oggettivo) è

L'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE CHE REGOLANO,

ORGANIZZAZNO UNA DETERMINATA SOCIETA'.

ISTITUTO GIURIDICO : insieme delle norme che regolano un

dteerminato e improtante fenomeno della vita sociale

(matrimonio).

APPLICAZIONE DELLE NORME: "FATTISPECIE"

Le caratteristiche più importanti riguardanti le n.g. sono

quelle della GENERALITA' e ASTRATTEZZA. GENERALI

PERCHE' INDIRIZZATE AD UNA MOLTITUDINE DI DESTINATARI.

Sono ASTRATTE perchè applicabili ad un numero

indeterminato di situazioni concrete. Le norme se non

fosssero generali ed astratte non risponderebbero alla

funzione del diritto, cioè quella di organizzare la società e gli

interessi di tutti presenti in essa, garantendo eguale

trattamento, senza discriminazioni. Ciò nonostante, esistono

norme speciali, eccezionali o singolari per regolamentari

specifiche situazioni.

Cos'è la fattispecie? Concetto importante per chi si occupa di

diritto. Significa IMMAGINE DEL FATTO.

Si distingue FATTISPECIE ASTRATTA: "descrizione di un

fatto, definito da alcuni elementi che che lo caratterizzano".

Questa descrizione di questo fatto in tal modo "può adattarsi

a una moltitudine di eventi" storici che hanno caratteristiche

simili.

La FATTISPECIE CONCRETA è il fatto, la situazione che può

essere inquadrata nella fattispecie astratta. Es. fattispecie

astrata è nella norma sul risarcimento del danno "qualunque

fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno

ingiusto". La fattispecie concreta è la descrizione del fatto

che un giorno in un certo luogo X per distrazione o

imprudenza tampona Y e semidistrugge la sua auto."

L'operazione logica che verifica se una fattispece concreta

corrisponde, può essere inquadrata, nella fattispecie astratta

è detta: QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE o anche

APPLICARE UNA NORMA.

Applicare una norma quindi prevede un "SILLOGISMO" tra la

fattispecie astratta e la fattispecie concreta, cioè il fatto da

trattare giuridicamente. Il fattispecie astratta però può

presentare sfumature diverse, quando le parole esprimono

significati ambigui, simili e contrastanti fra loro. E così nasce

il problema dell'INTERPRETAZIONE.

L'INTERPRETAZIONE è un oeprazione preliminare

ll'applicazione della legge mirato a INDENTIFICARE IL GIUSTO

SIGNIFICATO DELLE PAROLE, E DEI LORO COLLEGAMENTI,

letterario o logico, CHE LA NORMA USA PER DESCRIVERE LA

FATTISPECIE ASTRATTA.

INTEPRETAZIONE RESTRITTIVA quando ad una parola si da

un significato più limitato rispetto agli altri possibili.

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA quando ad una parola,

concetto, si da un significato più ampio rispetto agli altri

possibili.

L'INTERPRETAZIONE è regolata da norme giuridiche. Tali

leggi sono contenute nell'articolo 12.

CRITERIO LETTERALE: le norme vanno interpretate

secondo il loro comune significato che le parole e le frasi

hanno nella lingua italiana. Quando non è sufficiente ciò per

ambiguità di significati si ricorre al CRITERIO LOGICO: che

porta a prescegliere, tra i vari possibili in base al criterio

letterale, quello che meglio corrisponde alle INTENZIONI DEL

LEGISLATORE. INTENZIONE DEL LEGISLATORE concetto

inteso in due modi: SENSO SOGGETTIVO: le opinioni e

intenti manifestati da coloro che hanno creato la norma.

CRITERIO PSICOLOGICO per la cui itnerpretazione è

importante l'esame dei lavori preparatori per la legge. O in

SENSO OGGETIVO: è più realistico infatti concepire

l'intezione del legislatore in modo oggettivo cioè guardare LO

SCOPO (LA RATIO) che obiettivamente la norma mira a

realizzare. Questo è il CRITERIO TELEOLOGICO (TELOS:

SCOPO).

I giudici infatti sono sottoposti dalla legge e devono seguire i

criteri legali di interpretazione. Non c'è "invasione di campo":

divisione di ruoli tra chi fa le leggi e chi le interpreta. Ma

naturalmente l'interprete ha margini di libertà,

discrezionalità, entro questi spazi può dare diversi significati.

L'autonomia è più stretta quando le norme sono basate su

concetti analiciti e precisi, e più ampia quando si basano su

concetti più ampi ed elastici (come il "buon costume", la

"buona fede".) -> CLAUSOLE GENERALI sono infatti i

concetti ampi e generali cu cui si basa la norma e che

esaltano il ruolo dell'interprete. La scelta dipende dal

CONTESTO sociale, dalla sua sensibilità culturale, dai

costumi, valori prvalenti nella società. Il contesto cambia nel

tempo. Ciò che risutlatava un buon costume 50 anni fà non

può esserlo ora.

Da qui la CERTEZZA DEL DIRITTO. In nome della certezza che

i giudici non intepretrano secondo il loro buon senso, ed è

soggetto alla legge. La legge deve permettere aglo individui

di organizzarsi, per indirzzare i loro comportmenti (ruolo

deterrente della norma).

La certezza è un esigenza , ma è un'esigenza anche il

cambiamento. Il cambiamento porta incertezza quindi uno

dei problmei fondamnetali del diritto è quello di trovare il

giusto equilibrio tra certezza e cambiamento. evitare che la

certezza si irrigidisca nella conservazione e che il

cambiamento non porti confusione.

LE LACUNE E L'ANALOGIA

La completezza dell'ordinamento giuridico è un ideale non

realizzabile. L'Interprete può arrivare a constatare che

nessuna norma presente nell'ord.grd. può inquadrare la

fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. In

questo caso c'è una LACUNA del diritto.

Ma allo stesso tempo il diritto deve dare la possibilità di

individuare per ogni situazione o rapporto il trattamento

giuridico che lo regoli anche quando manca una norma che

lo regoli in modo specifico. Si ricorre allo strumento

dell'ANALOGIA (legis), che consiste nell'applicare alla

fattispecie una norma che regola un caso simile o una simile

materia.

Art 14: DIVIETO ANALOGIA per le NORME PENALI (per gravità

delle sanzioni) E PER LE NORME SPECIALI ECCEZIONALI.

Quando una norma prevende un elenco di casi per cui è

prevista una certa disciplina, allora questa norma non può

applicarsi per analogia e l'elenco è detto TASSATIVO.

Raramente accade che nemmeno si trovi una norma per

analogia legis, per cui: ANALOGIA (iuris) si ricorre ai

PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO che basano

l'organizzazione giuridica, sociale e politica. Derivano da

complessi di norme che mirano ad un obiettivo comune

(come ad es. il pricipio della tutela del contraente più

debole) o possono derivare dalla COSTITUZIONE (come il

principio della solidarietà tra gli uomini.)

Sulla base di chi viene interpretata, si distingue:

L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: fatta da un'altra norma

(interpretativa) di grado pari o superiore, che ha efficacia

retroattiva: la norma interpretata ha avuto fin dalla sua

origine il significato dato successivamente dalla norma

interpretativa.

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: più importante, fatta dai

giudici, a cui spetta il compito di distribuire il torto o la

ragione. termine esatto è GIURISPRUDENZA (le decisioni, gli

argomenti con cui sostengono il chiarimento dei sginificati

delle norme, in generale, l'interpretazuione giudiziale)

INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA: fatta dagli organi

della pubblica amministrazione.

INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: fatta dagli studiosi del

diritto, i giuristi.

Solo l'intepretazione autentica vincola gli altri interpreti,

mentre le altre non sono vincolanti. (es int. di un giudice non

vincola quella di un altro)

Nei sistemi inglese e statunitensi vale il principio del

"precedente vincolante", per il quale l'interpretazione data

da un giudice di grado superiore è "legge", diventa "fonte"

per i giudici di grado inferiore. (sistema giuridico definito

COMMON LAW). in questo caso si parla di "JUDGE MADE

LAW". Il principio non vale in Italia, il quale sistema grd. è

chiamato CIVIL LAW, per cui ogni tribunale è libero di

interpretare la norma in modo diverso da come interpretata

da giudici maggiori.

A lungo andare però le interpretazioni dei giudici possono

convergere, nel senso che il testo di una norma può avere

per la maggiroparte dei giudici il significato X invece dd

significato Y. In questo limitato caso si parla che anche da noi

la giurisprudenza è, nei limiti dei criteri dell'intepretazione,

fonte di diritto.

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO.

Le NORME dell'ordinamento giuridico sono RIPARTITE in due

grandi CATEGORIE che si differenziano dai PRINCIPI CHE LE

ISPIRANO.

Il diritto PRIVATO s'inspira ai principi dell'"autonomia delle

persone e parità tra loro". S'inspira all'idea che le persone

siano su un piano di uguaglianza reciproca perchè la volontà

di uno vale quanto la volontà di un altro. I principali istituti

del diritto privato sono le organizzazioni, al proprietà e l'uso

delle cose, il matrimonio, la famiglia, i debiti e i crediti,

l'impresa e attività economiche. E' definito diritto COMUNE

perchè può applicarsi sia a persone private che agiscono per

fini privati, sia ad apparati pubblici (se si trovano piano

parità, quando non c'è imposizione di autorità).

Il diritto PUBBLICO s'inspira ai principi della "soggezione

e subordinazione" di qualcuno a qualcun altro. Riguarda il

complesso di norme che attribuiscono ad una pubblica

autorità il potere di decidere sulel posizioni e interessi delle

persone anche senza e contro la volontà di queste.

Appartengono al d.pubbl. le norme che regolano

l'organizzazione, funzionamento, e rapporti reciproci delo

Stato, come funziona il governo, quali sono i rapporti con il

parlamento, come le Regioni possono influire sui Comuni

ecc..

Esempio: Se un Comune ha bisogno di un terreno per

costruirci un'opera pubblica e questo terreno appartiene al

soggetto A, il diritto pubblico da al Comune uno strumento

per appropriarsi del terreno contro la volontà di A. Si chiama

ESPROPRIAZIONE, con essa il Comune avrà la proprietà del

terreno e in cambio dovrà versare ad A una somma di

denaro (indennità di esproprio). Il prorpietario perde la sua

proprietà in favore del Comune.

Fra i due campi giuridici. NORME DI DIRITTO PRIVATO E

NORME DI DIRITTO PUBBLICO ci sono interferenze e

connessioni continue. Ad esempio l'istituto della proprietà e

l'uso delle cose (campo diritto privato) è influenzato

dall'esercizio delle pubbliche autorità: sapere ad esempio

cosa il proprietario può costruirci sopra dipende dal piano

regolatore della città.

Fino agli inizi del '900 diritto privato e d.pubblico erano

campi ben distinti, si parlava di STATO LIBERALE: lo Stato

si limitava a vegliare la società civile dell'esterno, senza

interferire nei rapporti e attività dei privati. Lo stato Liberale

era caratterizzato dall'esaltazione della libertà dei cittadini,

territorio chiuso per gli istituti pubblici. La prima guerra

mondiale è lo spartiacque storico che segna la successione

dello Stato Sociale allo Stato Liberale. Sul piano politico,

l'emancipazione delle classi subalterne e la domanda di

giustizia sociale si fa più forte e lo Stato si vede in diritto di

regolare, controllare e limitare l'azione e la libertà delle

persone, incidendo con strumenti di diritto pubblico sugli

istituti del diritto privato come proprietà e contratti. Sul

piano economico, durante gli anni Venti i sistemi idustriali

attraversano una grave crisi e questo spinge lo Stato a

intervenire direttamente nelle attività di produzione e

distribuzione della ricchezza. Fenomeno dell'intervento

pubblico nell'economia che realizza l'intreccio e

condizionamento reciproco fra diritto privato e diritto

pubblico.

PRINCIPALI AREE DEL DIRITTO PRIVATO

Settore vasto ed eterogeneo, si sono venute delineando aree

omogenee, ciascuna delle quali è diventata oggetto di studio

e d'insegnamento.

DIRITTO CIVILE: area più corposa e antica. Si occupa di

rapporti familiari, eredità, proprietà, debiti e crediti, danni e

risarcimenti, associazioni no profit.

DIRITTO COMMERCIALE si occupa dell'esercizio delle

impree economiche e delle organizzazioni create a questo

fine (società).

DIRITTO INDUSTRIALE: sottopartizione del diritto

commerciale, si occupa della concorrenza tra imprese,

nonchè sui diritti d'autore, marchi, brevetti ecc..

DIRITTO DEL LAVORO: si occupa del rapporto tra datore di

lavoro e subordinato lavoratore.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: si occupa delle attività di

trasporto aereo, marittimo, e per acque interne.

2 FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

Le fonti del diritto sono FATTORI CAPACI DI CREARE NORME

GIURIDICHE IN UN DATO ORDINAMENTO GIURIDICO.. Creano

nuove norme e permettono al diritto di rinnovarsi,

adattandosi ai cambiamenti della vita sociale. Rinnovameno

ordinato e controllabile, rispondono all'esigenza di DEFINIRE

CHI E' ABILITATO A CREARE NORME E IN CHE MODO DEVE

PROCEDERE PER CREARLE.

Nell'ordinamento italiano vale la PLURALITA' DELLE FONTI.

Esistono varie tipologie di fonti e questo dipende dalla

varietà delle norme giuridiche che si differenziano

profondamente tra di loro. Esempio: è una norma grd. quella

che fedinisce l'Italia una Repubblica e non una monarchia e

quella che stabilisce la possibilità di sciogliere i matrimoni

con il divorzio. La prima deriva dalla fonte più importante - la

costituzione del 1948 - e la seconda dal Parlamento.

Le FONTI del DIRITTO ITALIANO possono ordinarsi in:

FONTI COSTITUZIONALI

("costituzione 1948", "leggi costituzionali e di revisione

costituzionale")

FONTI PRIMARIE

("le

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angiiiii19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Majello Paolo.
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