1 PARTE IL DIRITTO (1-2)
1. DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA
GIURIDICO
Il d.p si occupa degli aspetti della vita economico-sociale.
Indirizza il comportamento degli uomini in un senso che sia
socialmente desiderabile.
Essenzialmente REGOLAMENTA:
ORGANIZZAZIONI create per scopi generali o comuni
·0 (assemblee, società, fondazioni..)
USO DELL COSE (BENI) (proprietà) che soddisfano una
·1 bisogno o desiderio decidendo chi può usarle, in che
modo e i limiti..
DEBITI e CREDITI (rapporti tra creditore e debitore).
·2 CONTRATTI, strumento legale per movimentare risorse
·3 e realizzare operazioni economiche.
DANNI a beni (lesioni fisiche, sofferenza morali,
·4 distruzione, l'andata in fumo di un guadagno..)
stabilisce se il danno permane al danneggiato o può
ribaltarlo su qualqun'altro pretendendo da lui una
somma in denaro equivalente al danno.(illeciti e
risarcimenti)
ATTIVITA' ECONOMICHE ORGANIZZATE (imprese che
·5 producono beni o servizi e li scambiano sul mercato)
FAMIGLIA aspetti personali ed economici.
·6 SUCCESSIONI per causa di morte.
·7
FUNZIONE DEL DIRITTO
La principale funzione del diritto privato è quella di prevenire
o risolvere un CONFLITTO (lite), il quale può nascere da un
interesse di uno che risulta incompatibile con l'interesse di
un altro (interesse economico-materiale o morale). Questo
per evitare che i cittadini si facciano giustizia da sè,
assicurando ordine e pace sociale.
DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
D.OGGETTIVO compie la sua funzione di prevenire e
risolvere conflitti d'interessi. Come? Attraverso il
complesso di norme giuridiche.
D.SOGGETTIVO che è il potere di azione o pretesa che uno
ha verso qualcosa.
Il diritto soggettivo dipende dal diritto oggettivo. E' IL
DIRITTO OGGETTIVO che stabilisce i modi e a chi spettano i
diritti soggettivi.
NORME GIURIDICHE
La norma giuridica (relativo al diritto) è lo strumento di cui si
avvale d.p. per svolgere la sua funzione che sopra di tutto è
quella di influire sui comportamenti umani per orientarli nel
senso corrispondente della gerarchia di interessi.
La N.G. è la combinazione di due elementi: REGOLA e
SANZIONE.
REGOLA è la regola di condotta indirizzata agli uomini per
orientarne il comportamento nel senso desiderato.
SANZIONE è la conseguenza che la norma giuridica fa
derivare dalla violazione della regola. La VIOLAZIONE della
regola è LESIONE DELL'INTERESSE. L'interesse leso viene
ripristinato con la SANZIONE. Esempio sanzione verso un
debitore che non paga il suo debito al suo creditore. In
questo caso la sanzione consiste nel prelevare dal
patrimonio del debitore la somma dovuta. (sanzione CON
RUOLO SATISFATTIVO)
RUOLO SATISFATTIVO: soddisfare in modo diretto e pieno
l'interesse leso.
RUOLO COMPENSATIVO: non ripristina l'interesse leso, ma lo
sostituisce con un surrogato di uguale valore economico.
RUOLO PUNITIVO: punta a punire, colpire un comportamento
riprovevole.
RUOLO PREVENTIVO O DETERRENTE: la capacità della
sanzone di evitare che si violi l'interesse, e quindi la regola. Il
soggetto sa che se violerà la regola andrà incontro a
conseguenze.
Esistono anche regole che consistono nel DISPORRE DI
DETERMINATI EFFETTI LEGALI IN DIPENDENZA DEL
VERIFICARSI DI CERTE SITUAZIONI (effetto traslativo del
consenso: la regola per cui la proprietà della cosa venduta
passa al compratore nel momento in cui si firma il contratto
di vendita).
ORDINAMENTO GIURIDICO (sininimo di diritto oggettivo) è
L'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE CHE REGOLANO,
ORGANIZZAZNO UNA DETERMINATA SOCIETA'.
ISTITUTO GIURIDICO : insieme delle norme che regolano un
dteerminato e improtante fenomeno della vita sociale
(matrimonio).
APPLICAZIONE DELLE NORME: "FATTISPECIE"
Le caratteristiche più importanti riguardanti le n.g. sono
quelle della GENERALITA' e ASTRATTEZZA. GENERALI
PERCHE' INDIRIZZATE AD UNA MOLTITUDINE DI DESTINATARI.
Sono ASTRATTE perchè applicabili ad un numero
indeterminato di situazioni concrete. Le norme se non
fosssero generali ed astratte non risponderebbero alla
funzione del diritto, cioè quella di organizzare la società e gli
interessi di tutti presenti in essa, garantendo eguale
trattamento, senza discriminazioni. Ciò nonostante, esistono
norme speciali, eccezionali o singolari per regolamentari
specifiche situazioni.
Cos'è la fattispecie? Concetto importante per chi si occupa di
diritto. Significa IMMAGINE DEL FATTO.
Si distingue FATTISPECIE ASTRATTA: "descrizione di un
fatto, definito da alcuni elementi che che lo caratterizzano".
Questa descrizione di questo fatto in tal modo "può adattarsi
a una moltitudine di eventi" storici che hanno caratteristiche
simili.
La FATTISPECIE CONCRETA è il fatto, la situazione che può
essere inquadrata nella fattispecie astratta. Es. fattispecie
astrata è nella norma sul risarcimento del danno "qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto". La fattispecie concreta è la descrizione del fatto
che un giorno in un certo luogo X per distrazione o
imprudenza tampona Y e semidistrugge la sua auto."
L'operazione logica che verifica se una fattispece concreta
corrisponde, può essere inquadrata, nella fattispecie astratta
è detta: QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE o anche
APPLICARE UNA NORMA.
Applicare una norma quindi prevede un "SILLOGISMO" tra la
fattispecie astratta e la fattispecie concreta, cioè il fatto da
trattare giuridicamente. Il fattispecie astratta però può
presentare sfumature diverse, quando le parole esprimono
significati ambigui, simili e contrastanti fra loro. E così nasce
il problema dell'INTERPRETAZIONE.
L'INTERPRETAZIONE è un oeprazione preliminare
ll'applicazione della legge mirato a INDENTIFICARE IL GIUSTO
SIGNIFICATO DELLE PAROLE, E DEI LORO COLLEGAMENTI,
letterario o logico, CHE LA NORMA USA PER DESCRIVERE LA
FATTISPECIE ASTRATTA.
INTEPRETAZIONE RESTRITTIVA quando ad una parola si da
un significato più limitato rispetto agli altri possibili.
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA quando ad una parola,
concetto, si da un significato più ampio rispetto agli altri
possibili.
L'INTERPRETAZIONE è regolata da norme giuridiche. Tali
leggi sono contenute nell'articolo 12.
CRITERIO LETTERALE: le norme vanno interpretate
secondo il loro comune significato che le parole e le frasi
hanno nella lingua italiana. Quando non è sufficiente ciò per
ambiguità di significati si ricorre al CRITERIO LOGICO: che
porta a prescegliere, tra i vari possibili in base al criterio
letterale, quello che meglio corrisponde alle INTENZIONI DEL
LEGISLATORE. INTENZIONE DEL LEGISLATORE concetto
inteso in due modi: SENSO SOGGETTIVO: le opinioni e
intenti manifestati da coloro che hanno creato la norma.
CRITERIO PSICOLOGICO per la cui itnerpretazione è
importante l'esame dei lavori preparatori per la legge. O in
SENSO OGGETIVO: è più realistico infatti concepire
l'intezione del legislatore in modo oggettivo cioè guardare LO
SCOPO (LA RATIO) che obiettivamente la norma mira a
realizzare. Questo è il CRITERIO TELEOLOGICO (TELOS:
SCOPO).
I giudici infatti sono sottoposti dalla legge e devono seguire i
criteri legali di interpretazione. Non c'è "invasione di campo":
divisione di ruoli tra chi fa le leggi e chi le interpreta. Ma
naturalmente l'interprete ha margini di libertà,
discrezionalità, entro questi spazi può dare diversi significati.
L'autonomia è più stretta quando le norme sono basate su
concetti analiciti e precisi, e più ampia quando si basano su
concetti più ampi ed elastici (come il "buon costume", la
"buona fede".) -> CLAUSOLE GENERALI sono infatti i
concetti ampi e generali cu cui si basa la norma e che
esaltano il ruolo dell'interprete. La scelta dipende dal
CONTESTO sociale, dalla sua sensibilità culturale, dai
costumi, valori prvalenti nella società. Il contesto cambia nel
tempo. Ciò che risutlatava un buon costume 50 anni fà non
può esserlo ora.
Da qui la CERTEZZA DEL DIRITTO. In nome della certezza che
i giudici non intepretrano secondo il loro buon senso, ed è
soggetto alla legge. La legge deve permettere aglo individui
di organizzarsi, per indirzzare i loro comportmenti (ruolo
deterrente della norma).
La certezza è un esigenza , ma è un'esigenza anche il
cambiamento. Il cambiamento porta incertezza quindi uno
dei problmei fondamnetali del diritto è quello di trovare il
giusto equilibrio tra certezza e cambiamento. evitare che la
certezza si irrigidisca nella conservazione e che il
cambiamento non porti confusione.
LE LACUNE E L'ANALOGIA
La completezza dell'ordinamento giuridico è un ideale non
realizzabile. L'Interprete può arrivare a constatare che
nessuna norma presente nell'ord.grd. può inquadrare la
fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. In
questo caso c'è una LACUNA del diritto.
Ma allo stesso tempo il diritto deve dare la possibilità di
individuare per ogni situazione o rapporto il trattamento
giuridico che lo regoli anche quando manca una norma che
lo regoli in modo specifico. Si ricorre allo strumento
dell'ANALOGIA (legis), che consiste nell'applicare alla
fattispecie una norma che regola un caso simile o una simile
materia.
Art 14: DIVIETO ANALOGIA per le NORME PENALI (per gravità
delle sanzioni) E PER LE NORME SPECIALI ECCEZIONALI.
Quando una norma prevende un elenco di casi per cui è
prevista una certa disciplina, allora questa norma non può
applicarsi per analogia e l'elenco è detto TASSATIVO.
Raramente accade che nemmeno si trovi una norma per
analogia legis, per cui: ANALOGIA (iuris) si ricorre ai
PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO che basano
l'organizzazione giuridica, sociale e politica. Derivano da
complessi di norme che mirano ad un obiettivo comune
(come ad es. il pricipio della tutela del contraente più
debole) o possono derivare dalla COSTITUZIONE (come il
principio della solidarietà tra gli uomini.)
Sulla base di chi viene interpretata, si distingue:
L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA: fatta da un'altra norma
(interpretativa) di grado pari o superiore, che ha efficacia
retroattiva: la norma interpretata ha avuto fin dalla sua
origine il significato dato successivamente dalla norma
interpretativa.
INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: più importante, fatta dai
giudici, a cui spetta il compito di distribuire il torto o la
ragione. termine esatto è GIURISPRUDENZA (le decisioni, gli
argomenti con cui sostengono il chiarimento dei sginificati
delle norme, in generale, l'interpretazuione giudiziale)
INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA: fatta dagli organi
della pubblica amministrazione.
INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: fatta dagli studiosi del
diritto, i giuristi.
Solo l'intepretazione autentica vincola gli altri interpreti,
mentre le altre non sono vincolanti. (es int. di un giudice non
vincola quella di un altro)
Nei sistemi inglese e statunitensi vale il principio del
"precedente vincolante", per il quale l'interpretazione data
da un giudice di grado superiore è "legge", diventa "fonte"
per i giudici di grado inferiore. (sistema giuridico definito
COMMON LAW). in questo caso si parla di "JUDGE MADE
LAW". Il principio non vale in Italia, il quale sistema grd. è
chiamato CIVIL LAW, per cui ogni tribunale è libero di
interpretare la norma in modo diverso da come interpretata
da giudici maggiori.
A lungo andare però le interpretazioni dei giudici possono
convergere, nel senso che il testo di una norma può avere
per la maggiroparte dei giudici il significato X invece dd
significato Y. In questo limitato caso si parla che anche da noi
la giurisprudenza è, nei limiti dei criteri dell'intepretazione,
fonte di diritto.
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO.
Le NORME dell'ordinamento giuridico sono RIPARTITE in due
grandi CATEGORIE che si differenziano dai PRINCIPI CHE LE
ISPIRANO.
Il diritto PRIVATO s'inspira ai principi dell'"autonomia delle
persone e parità tra loro". S'inspira all'idea che le persone
siano su un piano di uguaglianza reciproca perchè la volontà
di uno vale quanto la volontà di un altro. I principali istituti
del diritto privato sono le organizzazioni, al proprietà e l'uso
delle cose, il matrimonio, la famiglia, i debiti e i crediti,
l'impresa e attività economiche. E' definito diritto COMUNE
perchè può applicarsi sia a persone private che agiscono per
fini privati, sia ad apparati pubblici (se si trovano piano
parità, quando non c'è imposizione di autorità).
Il diritto PUBBLICO s'inspira ai principi della "soggezione
e subordinazione" di qualcuno a qualcun altro. Riguarda il
complesso di norme che attribuiscono ad una pubblica
autorità il potere di decidere sulel posizioni e interessi delle
persone anche senza e contro la volontà di queste.
Appartengono al d.pubbl. le norme che regolano
l'organizzazione, funzionamento, e rapporti reciproci delo
Stato, come funziona il governo, quali sono i rapporti con il
parlamento, come le Regioni possono influire sui Comuni
ecc..
Esempio: Se un Comune ha bisogno di un terreno per
costruirci un'opera pubblica e questo terreno appartiene al
soggetto A, il diritto pubblico da al Comune uno strumento
per appropriarsi del terreno contro la volontà di A. Si chiama
ESPROPRIAZIONE, con essa il Comune avrà la proprietà del
terreno e in cambio dovrà versare ad A una somma di
denaro (indennità di esproprio). Il prorpietario perde la sua
proprietà in favore del Comune.
Fra i due campi giuridici. NORME DI DIRITTO PRIVATO E
NORME DI DIRITTO PUBBLICO ci sono interferenze e
connessioni continue. Ad esempio l'istituto della proprietà e
l'uso delle cose (campo diritto privato) è influenzato
dall'esercizio delle pubbliche autorità: sapere ad esempio
cosa il proprietario può costruirci sopra dipende dal piano
regolatore della città.
Fino agli inizi del '900 diritto privato e d.pubblico erano
campi ben distinti, si parlava di STATO LIBERALE: lo Stato
si limitava a vegliare la società civile dell'esterno, senza
interferire nei rapporti e attività dei privati. Lo stato Liberale
era caratterizzato dall'esaltazione della libertà dei cittadini,
territorio chiuso per gli istituti pubblici. La prima guerra
mondiale è lo spartiacque storico che segna la successione
dello Stato Sociale allo Stato Liberale. Sul piano politico,
l'emancipazione delle classi subalterne e la domanda di
giustizia sociale si fa più forte e lo Stato si vede in diritto di
regolare, controllare e limitare l'azione e la libertà delle
persone, incidendo con strumenti di diritto pubblico sugli
istituti del diritto privato come proprietà e contratti. Sul
piano economico, durante gli anni Venti i sistemi idustriali
attraversano una grave crisi e questo spinge lo Stato a
intervenire direttamente nelle attività di produzione e
distribuzione della ricchezza. Fenomeno dell'intervento
pubblico nell'economia che realizza l'intreccio e
condizionamento reciproco fra diritto privato e diritto
pubblico.
PRINCIPALI AREE DEL DIRITTO PRIVATO
Settore vasto ed eterogeneo, si sono venute delineando aree
omogenee, ciascuna delle quali è diventata oggetto di studio
e d'insegnamento.
DIRITTO CIVILE: area più corposa e antica. Si occupa di
rapporti familiari, eredità, proprietà, debiti e crediti, danni e
risarcimenti, associazioni no profit.
DIRITTO COMMERCIALE si occupa dell'esercizio delle
impree economiche e delle organizzazioni create a questo
fine (società).
DIRITTO INDUSTRIALE: sottopartizione del diritto
commerciale, si occupa della concorrenza tra imprese,
nonchè sui diritti d'autore, marchi, brevetti ecc..
DIRITTO DEL LAVORO: si occupa del rapporto tra datore di
lavoro e subordinato lavoratore.
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: si occupa delle attività di
trasporto aereo, marittimo, e per acque interne.
2 FONTI DEL DIRITTO PRIVATO
Le fonti del diritto sono FATTORI CAPACI DI CREARE NORME
GIURIDICHE IN UN DATO ORDINAMENTO GIURIDICO.. Creano
nuove norme e permettono al diritto di rinnovarsi,
adattandosi ai cambiamenti della vita sociale. Rinnovameno
ordinato e controllabile, rispondono all'esigenza di DEFINIRE
CHI E' ABILITATO A CREARE NORME E IN CHE MODO DEVE
PROCEDERE PER CREARLE.
Nell'ordinamento italiano vale la PLURALITA' DELLE FONTI.
Esistono varie tipologie di fonti e questo dipende dalla
varietà delle norme giuridiche che si differenziano
profondamente tra di loro. Esempio: è una norma grd. quella
che fedinisce l'Italia una Repubblica e non una monarchia e
quella che stabilisce la possibilità di sciogliere i matrimoni
con il divorzio. La prima deriva dalla fonte più importante - la
costituzione del 1948 - e la seconda dal Parlamento.
Le FONTI del DIRITTO ITALIANO possono ordinarsi in:
FONTI COSTITUZIONALI
("costituzione 1948", "leggi costituzionali e di revisione
costituzionale")
FONTI PRIMARIE
("le
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