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Oltre che da trasformazioni economiche, la proprietà subisce trasformazioni di natura
politico-sociale: contro i poteri privilegi dei proprietari si dirigono in misura crescente le critiche
ideologiche e l’azione politica dei movimenti di ispirazione socialista.
La proprietà nella Costituzione
La proprietà è contemplata dalla costituzione con l’art 42 = ci dice che la proprietà non viene più
considerata un attributo necessario della libertà e della personalità umana: i diritti di libertà e gli
altri fondamentali i diritti umani sono previsti nella parte dedicata ai principi fondamentali, ai
rapporti civili e ai rapporti etico-sociali.
La disciplina costituzionale della proprietà comprende una serie di norme la cui volontà è quella
di trovare un equilibrio tra garanzie e limiti, tra interesse privato e interesse della collettività,
stabilendo che la proprietà è pubblica o privata, e si precisa che i beni economici appartengono
allo Stato.
Garanzia = a favore dei proprietari è stabilita dalla prima parte dell’art 42, dove si afferma che la
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ma segue subito il limite, ovvero la stessa
legge deve determinare i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
L’espropriazione e l’indennizzo
Art 42 = stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata, cioè tolta al proprietario.
Questa possibilità è accompagnata da 3 garanzie a favore degli stessi:
1. L’espropriazione può avvenire solo se si fonda su motivi di interesse generale
2. L’espropriazione può avvenire solo nei casi preveduti dalla legge
3. Al proprietario espropriato, spetta a una contropartita economica in denaro, l’indennizzo
{Una espropriazione che violi anche una sola di queste garanzie è illegittima.}
La misura dell’indennizzo ha creato incertezze i problemi ma la costituzione afferma che un
indennizzo deve esserci e ha dichiarato che non è necessario che sia pari al valore di mercato, ma
può anche essere inferiore, purché resti qualcosa di serio, congruo e adeguato rispetto al
sacrificio è imposto al proprietario.
La funzione sociale della proprietà
Il principio della funzione della proprietà privata è una novità introdotta dalla costituzione per
cui lo Stato deve lasciare il proprietario libero di usare i beni secondo il proprio interesse.
Ma con il principio della funzione sociale, questa impostazione è rovesciata: la proprietà deve
essere regolata dalla legge in modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale
della collettività o con interessi sociali e meritevoli di tutela.
Affermare la funzione sociale del diritto di proprietà significa rifiutare la tradizionale concezione
del diritto stesso e infatti il concetto di funzione implica che chi svolge un’attività la svolge e non
nell’esclusivo interesse proprio.
La funzione sociale può riferirsi a esigenze obiettivi di tipo diverso:
- Obiettivi di efficienza economica
- Obiettivi di giustizia sociale
Talvolta i due tipi di obiettivi si presentano congiunti, e questo dipende da 3 dati:
1. La posizione che i soggetti coinvolti nell’uso dei beni hanno rispetto ai beni stessi
2. Le tecniche di disciplina con cui si realizza la funzione sociale dei beni
3. Il tipo di beni interessati, la funzione sociale riguarda solo quella di alcune categorie di
beni (beni produttivi e i beni di interesse pubblico)
[le norme che limitano la proprietà in nome della funzione sociale sono contenute perlopiù leggi
speciali e anche nel codice civile.]
La proprietà conformata per legge
Assicurare la funzione sociale della proprietà spetta al parlamento: la legge realizza questo
compito stabilendo che cosa egli può e che cosa non può fare in relazione al suo bene di
conseguenza i poteri del proprietario sono quelli che la legge gli riconosce.
I poteri del proprietario sono il contenuto del diritto di proprietà definito dalle norme che
disciplinano l’uso dei beni: il diritto è conformato dal legislatore.
Problema = il legislatore è completamente libero oppure incontra dei limiti? 2 tesi opposte:
1. Secondo una teoria, il legislatore non incontra nessun limite, se non quello della funzione
sociale
2. Secondo una diversa teoria, invece, il contenuto del diritto di proprietà non può
considerarsi un foglio bianco su cui il legislatore è libero di scrivere tutto ciò che risulti
giustificato dalla funzione sociale.
La contrapposizione si manifesta con particolare rilevanza con un particolare tipo di bene
rappresentato dalle aree edificabili.
Il loro uso è regolato dalle norme urbanistiche che hanno lo scopo di garantire la crescita
equilibrata della città e per raggiungere tale scopo le norme urbanistiche conformano il diritto di
proprietà delle aree edificabili incidendo sulla facoltà di costruire, definendo se, quanto e come il
proprietario di un’area può utilizzarla per realizzarvi degli edifici.
Problema = fino a che punto il legislatore può spingersi nel limitare tale facoltà: diverse
soluzioni in relazione alle diverse impostazioni teoriche.
La complessa legislazione che regola l’uso della proprietà dei terreni a scopo edilizio è stata
riordinata con il decreto del presidente della Repubblica 380 del 2001 che approva il decreto
legislativo - Testo unico dell’edilizia.
Capitolo 15
L’esercizio della proprietà
Contenuto della proprietà
Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per
l’utilizzazione del bene.
Art 832
“Il proprietario, ha diritto di godere e disporre delle cose … “
Classificazione in 2 categorie:
1. La facoltà di godimento è qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità, che il
proprietario possa attuare senza rinunciare alla piena proprietà della cosa stessa: essa
realizza quello che gli economisti definiscono il valore dell’uso
2. La facoltà di disposizione è quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio
della cosa: cioè ne ricava delle utilità che può ottenere solo rinunciando alla piena
proprietà della cosa stessa
I poteri di esclusione
Art 832 - i poteri del proprietario possono essere da lui esercitati in modo pieno ed esclusivo,
significa che il proprietario ha la facoltà di escludere ogni altro soggetto dal godimento della
cosa e impedire interferenze altrui nel suo godimento.
I poteri di esclusione incontrano dei limiti, ad esempio, il proprietario non può impedire
l’accesso al fondo:
- A chi vuole entrarci per l’esercizio della caccia
- A chi vuole entrarci per recuperare oggetti o animali
I poteri di esclusione incontrano inoltre un altro limite: il linea di principio è la proprietà di un
fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante sia al sottosuolo (art 840)
Tuttavia, il proprietario non può impedire che gli altri compiono attività le quali si svolgono a
profondità o rispettivamente ad altezza tale, che egli non abbia interesse a escluderle: è vero che
al proprietario di un terreno e del relativo sottosuolo spetta anche alla proprietà di tutto ciò che vi
si contiene.
I limiti della proprietà
I limiti della proprietà si dividono in 2 categorie:
1. I limiti nell’interesse pubblico sono imposti dalla legge al proprietario per soddisfare
superiori interessi della collettività, e cioè per realizzare la funzione sociale della
proprietà
2. I limiti nell’interesse privato sono imposti al proprietario nell’interesse di altri privati,
generalmente proprietari di fondi vicini
Il divieto degli atti emulativi
Divieto degli atti emulative - art 833
“Il proprietario, non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare
molestia ad altri.”
Per ricadere nel divieto occorrere:
● Che l’atto richiede danno o disturbo ad un altro soggetto
● Che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie
● Che l’atto sia sorretto dall’intento esclusivo di recare danno o disturbo ad altri
Esempio più comune = edificazione di un muro nel proprio fondo, al solo scopo di togliere luce o
vista al vicino
Proprietà fondiaria e rapporti di vicinato
Proprietà fondiaria = disciplina che nel codice riceve i limiti al diritto di proprietà introdotti
nell’interesse dei proprietari di fondi confinanti, i principali riguardano:
- Le immissioni
L’art 844 disciplina le immissioni di fumo di calore, le esalazioni, i rumori, li scuota
menti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino: il proprietario è tenuto a
sopportarle, ma solo fino a che esse non superano la normale tollerabilità che spetta al
giudice valutare.
La legge offre alcuni criteri:
● La condizione dei luoghi
● La priorità di un determinato uso
● L’esigenza di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà
La soluzione che esce dal temperamento richiesto dalla norma può consistere in emissioni
superiori alla normale tollerabilità (consentite) ma chi le produce deve pagare un indennizzo e
chi le subisce.
- Le distanze legali
La legge vuole evitare che fra gli edifici costruiti su fondi confinanti ci siano
intercapedini troppo strette: perciò devono essere o uniti e aderenti tra loro oppure
separati da una distanza minima, che l’art 873 indica in 3 metri.
Se Fra i proprietari di due fondi vicini, l’uno ha costruito prima a una distanza dal confine
inferiore alla metà di quella prescritta:
● O tiene la sua costruzione arretrata di almeno 2 metri dal confine
● Oppure costruisce in aderenza all’edificio del vicino, pagando però il valore della
parte di terreno di quest’ultimo occupato a tale scopo.
In quest’ultimo caso, il muro diventa di proprietà comune.
Ci sono altre norme che riguardano le distanze da osservare:
- Per l’apertura di pozzi e cisterne (Art 889)
- Scavo di fossi e canali (art 891)
- Nella piantagione di alberi e siepi (Art 892)
- Le luci e le vedute
Le luci = sono finestre o aperture che danno passaggio alla luce e all’aria, ma non
➢ permettono di affacciarsi sul fondo del vicino (art 901)
Le vedute = sono finestre o aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di
➢ fronte, obliquamente o lateralmente (art 905)
Queste ultime cercano di