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I RIMEDI CONTRO IL DANNO, E I DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA' (45)

La ripartizione del danno:

Il risarcimento del danno è la conseguenza più frequente e più importante, ma non è l’unica

possibile conseguenza della responsabilità.

Difatti piuttosto che parlare di risarcimento del danno è più idoneo fare riferimento alla riparazione

del danno.

La riparazione del danno può realizzarsi in varie forme, e principalmente attraverso 2 criteri:

1. Il rimedio del risarcimento

2. Il rimedio della riparazione in forma specifica

La determinazione del risarcimento:

Il risarcimento è una forma di riparazione per equivalente, nel senso che dà al danneggiato qualcosa

che non s’identifica con il valore distrutto o l’interesse leso, bensì qualcosa che semplicemente

equivale ad esso.

Di fondamentale importanza in materia di risarcimento del danno, è la determinazione del

risarcimento stesso, che per essere effettuata deve basarsi sulla considerazione di due fattori:

1. La questione dell’an: X deve risarcire Y o no?

2. La questione del quantum: con quanti soldi X deve risarcire Y? (ammontare somma di

denaro).

La determinazione del danno extracontrattuale, obbedisce agli stessi criteri previsti per la

responsabilità contrattuale; infatti l’art. 2056 c.1 dispone che il risarcimento si deve determinare

secondo:

Il criterio (art. 1223) per cui il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente

 (perdita subita) sia il lucro cessante (mancato guadagno); con la precisazione che in campo

extracontrattuale il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle

circostanze del caso

Il criterio della causalità giuridica, per cui vanno risarciti solo i danni che rappresentano

 conseguenza immediata e diretta del fatto (art. 1223)

Il criterio del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.1) (Se il danno causato al

 danneggiato è causa anche di quest'ultimo)

Il criterio dell’evitabilità del danno da parte del danneggiato (art. 1227 c.2) (Es. il danno

 risarcibile è solo quello della cicatrice, non quello della rabbia, che la vittima avrebbe potuto

evitare usando l'ordinaria diligenza)

Il criterio della c.d. compesatio lucri cum damno: il responsabile non deve risarcire quella

 parte di danno che sia stata compensata da benefici di cui la vittima ha goduto in

conseguenza del medesimo fatto che gli ha causato danno.

Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, la sua determinazione è

rimessa alla valutazione equitativa del giudice.

Ciò accade regolarmente con il danno non patrimoniale, impossibile da quantificare sulla base di

parametri economici oggettivi.

Una tecnica usata dai giudici per calibrare l'entità del risarcimento è la c.d perdita di chance. Si

applica quando non è certo, ma possibile, che il danno sia stato causato dal fatto. Se il grado di

probabilità è molto basso, si dice ce non c’è nesso di causalità, se è abbastanza elevato, si dice che il

nesso c’è e si risarcisce l’intero danno, se si è a metà strada si afferma che il danno ha tolto alla

vittima non la certezza, ma solo la chance del risultato utile.

La ripartizione in forma specifica: L'inibitoria:

La ripartizione in forma specifica rimette il danneggiato esattamente nella posizione in cui si

trovava prima del fatto dannoso.

Es: il fatto dannoso consiste nell’illecita realizzazione di un’opera attraverso la riparazione in forma

specifica, l’opera viene distrutta.

La legge (art. 2058), dà al danneggiato la facoltà di chiedere, anziché il risarcimento per

equivalente, la ripartizione in forma specifica, ma a due condizioni:

1. Che il rimedio sia possibile

2. Che risulti non eccessivamente oneroso per il danneggiante

Ipotesi di riparazione in forma specifica sono previste da norme speciali: es: La violazione delle

distanze legali tra costruzioni può essere riparata con la riduzione in ripristino.

L’inibitoria è un rimedio che serve a prevenire il danno, o almeno impedire la prosecuzione del

fatto dannoso: si realizza attraverso un provvedimento del giudice che vieta di tenere o ordina di

cessare il comportamento che determina il danno.

La legge prevede diversi casi di ricorso all'inibitoria: Per l'es. Contro la violazione del diritto al

nome e all'immagine, contro atti di concorrenza sleale.

Sia la ripartizione in forma specifica, sia l’inibitoria non eliminano completamente il danno, ma

lasciano sussistere quello già prodotto prima della loro attivazione, per questo motivo ad esse può

cumularsi un risarcimento per equivalente.

I diversi generi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:

àà

Le discipline della responsabilit extracontrattuale e di quella contrattuale contengono molti

principi e regole comuni: ma presentano anche alcune differenze.

Le differenze principali riguardano tre aspetti:

1. L’onere della prova: il principio generale in materia di onere della prova stabilisce che “chi vuol

far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697

c.1).

Nel campo della responsabilità extracontrattuale: si applica, in linea di massima, il principio

generale: l’onere della prova grava sul danneggiato che vuole il risarcimento.

Il danneggiato X che agisce contro Y, deve dimostrare:

- Che ha subito un danno ingiusto

- Che questo fatto deriva da un determinato fatto in base ad un nesso di casualità giuridica

- Che di questo fatto Y risponde, o lo ha compiuto con dolo o colpa, o in base a una regola di

responsabilità oggettiva applicabile al caso.

Così facendo X ha adempiuto l'onere probatorio gravante su di lui; a questo punto l'onere si sposta

su Y, che deve giustificarsi per evitare il risarcimento (es. Dicendo che per quel fatto era incapace di

intendere e volere non per sua colpa)

* Ci sono delle deroghe, nelle quali si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico del

presunto responsabile (prova liberatoria): es. Sono i genitori, che se vogliono evitare di rispondere

del danno causato dal figlio minore, devono provare di non aver potuto impedire il fatto.

Nel campo della responsabilità contrattuale: si deroga al principio generale: la legge prevede

l’inversione dell’onere della prova, che viene in parte spostato dal creditore danneggiato, che agisce

per il risarcimento, sul debitore che cerca di evitarlo.

Al creditore A basta provare:

- Che aveva un credito verso B

- Che quel credito non è stato regolarmente adempiuto

- Che tale inadempimento di B gli ha causato un danno

Non gli è richiesto di provare che l'inadempimento è imputabile a B a titolo di colpa o

responsabilità oggettiva; è B, che se vuole sottrarsi dalla responsabilità, ha l'onere di provare che

l'inadempimento non è imputabile a lui.

La risarcibilità dei danni imprevedibili:

Nel campo della responsabilità contrattuale: una regola speciale esclude il risarcimento dei danni

non prevedibili nel momento in cui è nata l’obbligazione, tranne il caso di inadempimento doloso.

Nel campo della responsabilità extracontrattuale: Questa limitazione non è prevista, in quanto

vanno risarciti anche i danni imprevedibili al momento del fatto dannoso.

La prescrizione del diritto al risarcimento:

Nel campo della responsabilità contrattuale, il diritto è soggetto, in linea di massima, alla

prescrizione ordinaria che matura nel termine di 10 anni.

Nel campo della responsabilità extracontrattuale si ha invece una prescrizione abbreviata con un

temine di 5 anni, e 2 anni per i danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (Questi

termini abbreviati possono dilungarsi se il fatto dannoso costituisce reato, per il quale la legge

penale stabilisce una prescrizione più lunga, e questa si applica anche all’azione civile per il

risarcimento del danno.

La ragione della differenza è di tipo pratico.

Quando la responsabilità deriva da inadempimento di obbligazioni, la prova di essa si basa per lo

più su documenti scritti.

Invece nelle liti di responsabilità extracontrattuale è raro che esistano documenti rilevanti, in quanto

la prova si affida solitamente alle testimonianze e per questo motivo si preferisce che i relativi

processi non si svolgano a eccessiva distanza dai fatti stessi.

Il decorso inizia dal giorno in cui il fatto si è verificato: ma la giurisprudenza interpreta con

larghezza, facendo partire la prescrizione solo dal momento in cui la vittima ha la possibilità di

conoscere tutti gli elementi che permettono di agire per il risarcimento.

Concorso e cumulo delle azioni di responsabilità

Può accadere che uno stesso fatto sia qualificabile come inadempimento di un’obbligazione e nel

medesimo tempo come fatto produttivo di danno ingiusto a norma degli art. 2043 e segg, e dunque

fonte anche di responsabilità extracontrattuale.

Il presupposto per questa doppia qualificazione è che l'interesse leso sia materia di un diritto

assoluto (integrità fisica, proprietà, ecc)

Es: Il passeggero ferito in un incidente di trasporto è vittima sia di un'indampimento del contratto di

trasporto, sia di un fatto dannoso, lesivo della sua integrità fisica, rientrante nello schema dell'art.

2043.

Es: Quando il compratore subisce danni a causa di un difetto presente nella cosa acquistata: il

venditore risponde sia a titolo contrattuale (art. 1494) sia a titolo extracontrattuale (art. 2043)

In casi del genere il danneggiato ha a disposizione entrambe le azioni; una regolata secondo la

disciplina della responsabilità contrattuale e l’altra secondo quella extracontrattuale, al cospetto

delle quali può scegliere (concorso di azioni).

Si tratta di una scelta di convenienza: se un'azione è prescritta, il risarcimento viene chiesto sulla

base dell'altra, soggetta a prescrizione più lunga; se una impone un onere probatorio più difficile, si

sceglie l'altra ecc.

Quando entrambe le azioni sono esercitabili il danneggiato può esercitarle insieme (cumulo di

azioni); ciò non significa che egli chieda di cumulare due risarcimenti per lo stesso danno, ma

semplicemente chiede il risarcimento di quel danno, in alternativa, a titolo contrattuale oppure

extracontrattuale.

Tuttavia possono presentarsi situazioni anche più complicate. Uno stesso fatto può causare danno a

due soggetti diversi, ma verso l’uno il danneggiante risponde, a titolo contrattuale e verso l’altro a

titolo extracontrattuale.

Es: L'amministratore di società risponde del danno causato dalla sua cattiva amministrazione sia

verso la società (a titolo contrattuale) sia verso i creditori della società e i singoli soci (a titolo

extracontrattuale)

Oppure uno stesso fatto, che causa danno a uno stesso soggetto, può determinare la responsabilità di

due diversi soggetti, che rispondono a titoli diversi.

Es: Se i

Dettagli
A.A. 2022-2023
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ciaosonomari03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Majello Paolo.