Rimedi contro il danno e diversi tipi di responsabilità
La ripartizione del danno
Il risarcimento del danno è la conseguenza più frequente e importante, ma non è l'unica possibile conseguenza della responsabilità. Difatti, piuttosto che parlare di risarcimento del danno, è più idoneo fare riferimento alla riparazione del danno. La riparazione del danno può realizzarsi in varie forme, principalmente attraverso 2 criteri:
- Il rimedio del risarcimento
- Il rimedio della riparazione in forma specifica
La determinazione del risarcimento
Il risarcimento è una forma di riparazione per equivalente, nel senso che dà al danneggiato qualcosa che non s'identifica con il valore distrutto o l'interesse leso, bensì qualcosa che semplicemente equivale ad esso. Di fondamentale importanza in materia di risarcimento del danno è la determinazione del risarcimento stesso, che per essere effettuata deve basarsi sulla considerazione di due fattori:
- La questione dell’an: X deve risarcire Y o no?
- La questione del quantum: con quanti soldi X deve risarcire Y? (ammontare somma di denaro).
La determinazione del danno extracontrattuale obbedisce agli stessi criteri previsti per la responsabilità contrattuale; infatti l’art. 2056 c.1 dispone che il risarcimento si deve determinare secondo:
- Il criterio (art. 1223) per cui il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente (perdita subita) sia il lucro cessante (mancato guadagno); con la precisazione che in campo extracontrattuale il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso
- Il criterio della causalità giuridica, per cui vanno risarciti solo i danni che rappresentano conseguenza immediata e diretta del fatto (art. 1223)
- Il criterio del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.1) (Se il danno causato al danneggiato è causa anche di quest'ultimo)
- Il criterio dell’evitabilità del danno da parte del danneggiato (art. 1227 c.2) (Es. il danno risarcibile è solo quello della cicatrice, non quello della rabbia, che la vittima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza)
- Il criterio della c.d. compesatio lucri cum damno: il responsabile non deve risarcire quella parte di danno che sia stata compensata da benefici di cui la vittima ha goduto in conseguenza del medesimo fatto che gli ha causato danno.
Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, la sua determinazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Ciò accade regolarmente con il danno non patrimoniale, impossibile da quantificare sulla base di parametri economici oggettivi. Una tecnica usata dai giudici per calibrare l'entità del risarcimento è la c.d. perdita di chance. Si applica quando non è certo, ma possibile, che il danno sia stato causato dal fatto. Se il grado di probabilità è molto basso, si dice che non c’è nesso di causalità, se è abbastanza elevato, si dice che il nesso c’è e si risarcisce l’intero danno, se si è a metà strada si afferma che il danno ha tolto alla vittima non la certezza, ma solo la chance del risultato utile.
La ripartizione in forma specifica: l'inibitoria
La ripartizione in forma specifica rimette il danneggiato esattamente nella posizione in cui si trovava prima del fatto dannoso. Es: il fatto dannoso consiste nell’illecita realizzazione di un’opera: attraverso la riparazione in forma specifica, l’opera viene distrutta. La legge (art. 2058) dà al danneggiato la facoltà di chiedere, anziché il risarcimento per equivalente, la ripartizione in forma specifica, ma a due condizioni:
- Che il rimedio sia possibile
- Che risulti non eccessivamente oneroso per il danneggiante
Ipotesi di riparazione in forma specifica sono previste da norme speciali: es: La violazione delle distanze legali tra costruzioni può essere riparata con la riduzione in ripristino. L’inibitoria è un rimedio che serve a prevenire il danno, o almeno impedire la prosecuzione del fatto dannoso: si realizza attraverso un provvedimento del giudice che vieta di tenere o ordina di cessare il comportamento che determina il danno. La legge prevede diversi casi di ricorso all'inibitoria: Per es. contro la violazione del diritto al nome e all'immagine, contro atti di concorrenza sleale. Sia la ripartizione in forma specifica, sia l’inibitoria non eliminano completamente il danno, ma lasciano sussistere quello già prodotto prima della loro attivazione, per questo motivo ad esse può cumularsi un risarcimento per equivalente.
I diversi generi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Le discipline della responsabilità extracontrattuale e di quella contrattuale contengono molti principi e regole comuni, ma presentano anche alcune differenze. Le differenze principali riguardano tre aspetti:
Onere della prova
Il principio generale in materia di onere della prova stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.1).
Nel campo della responsabilità extracontrattuale: si applica, in linea di massima, il principio generale: l’onere della prova grava sul danneggiato che vuole il risarcimento. Il danneggiato X che agisce contro Y, deve dimostrare:
- Che ha subito un danno ingiusto
- Che questo fatto deriva da un determinato fatto in base ad un nesso di causalità giuridica
- Che di questo fatto Y risponde, o lo ha compiuto con dolo o colpa, o in base a una regola di responsabilità oggettiva applicabile al caso.
Così facendo X ha adempiuto l'onere probatorio gravante su di lui; a questo punto l'onere si sposta su Y, che deve giustificarsi per evitare il risarcimento (es. dicendo che per quel fatto era incapace di intendere e volere non per sua colpa). Ci sono delle deroghe, nelle quali si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico del presunto responsabile (prova liberatoria): es. sono i genitori, che se vogliono evitare di rispondere del danno causato dal figlio minore, devono provare di non aver potuto impedire il fatto.
Nel campo della responsabilità contrattuale: si deroga al principio generale: la legge prevede l’inversione dell’onere della prova, che viene in parte spostato dal creditore danneggiato, che agisce per il risarcimento, sul debitore che cerca di evitarlo. Al creditore A basta provare:
- Che aveva un credito verso B
- Che quel credito non è stato regolarmente adempiuto
- Che tale inadempimento di B gli ha causato un danno
Non gli è richiesto di provare che l'inadempimento è imputabile a B a titolo di colpa o responsabilità oggettiva; è B che, se vuole sottrarsi dalla responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento non è imputabile a lui.
Risarcibilità dei danni imprevedibili
Nel campo della responsabilità contrattuale: una regola speciale esclude il risarcimento dei danni non prevedibili nel momento in cui è nata l’obbligazione, tranne il caso di inadempimento doloso.
Nel campo della responsabilità extracontrattuale: Questa limitazione non è prevista, in quanto vanno risarciti anche i danni imprevedibili al momento del fatto dannoso.
Prescrizione del diritto al risarcimento
Nel campo della responsabilità contrattuale, il diritto è soggetto, in linea di massima, alla prescrizione ordinaria che matura nel termine di 10 anni. Nel campo della responsabilità extracontrattuale si ha invece una prescrizione abbreviata con un termine di 5 anni, e 2 anni per i danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie. Questi termini abbreviati possono dilungarsi se il fatto dannoso costituisce reato, per il quale la legge penale stabilisce una prescrizione più lunga, e questa si applica anche all’azione civile per il risarcimento del danno. La ragione della differenza è di tipo pratico. Quando la responsabilità deriva da inadempimento di obbligazioni, la prova di essa si basa per lo più su documenti scritti. Invece nelle liti di responsabilità extracontrattuale è raro che esistano documenti rilevanti, in quanto la prova si affida solitamente alle testimonianze e per questo motivo si preferisce che i relativi processi non si svolgano a eccessiva distanza dai fatti stessi. Il decorso inizia dal giorno in cui il fatto si è verificato: ma la giurisprudenza interpreta con larghezza, facendo partire la prescrizione solo dal momento in cui la vittima ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi che permettono di agire per il risarcimento.
Concorso e cumulo delle azioni di responsabilità
Può accadere che uno stesso fatto sia qualificabile come inadempimento di un’obbligazione e nel medesimo tempo come fatto produttivo di danno ingiusto a norma degli art. 2043 e segg, e dunque fonte anche di responsabilità extracontrattuale. Il presupposto per questa doppia qualificazione è che l'interesse leso sia materia di un diritto assoluto (integrità fisica, proprietà, ecc). Es: Il passeggero ferito in un incidente di trasporto è vittima sia di un inadempimento del contratto di trasporto, sia di un fatto dannoso, lesivo della sua integrità fisica, rientrante nello schema dell'art. 2043. Es: Quando il compratore subisce danni a causa di un difetto presente nella cosa acquistata: il venditore risponde sia a titolo contrattuale (art. 1494) sia a titolo extracontrattuale (art. 2043). In casi del genere il danneggiato ha a disposizione entrambe le azioni; una regolata secondo la disciplina della responsabilità contrattuale e l’altra secondo quella extracontrattuale, al cospetto delle quali può scegliere (concorso di azioni).
Si tratta di una scelta di convenienza: se un'azione è prescritta, il risarcimento viene chiesto sulla base dell'altra, soggetta a prescrizione più lunga; se una impone un onere probatorio più difficile, si sceglie l'altra, ecc. Quando entrambe le azioni sono esercitabili il danneggiato può esercitarle insieme (cumulo di azioni); ciò non significa che egli chieda di cumulare due risarcimenti per lo stesso danno, ma semplicemente chiede il risarcimento di quel danno, in alternativa, a titolo contrattuale oppure extracontrattuale.
Tuttavia, possono presentarsi situazioni anche più complicate. Uno stesso fatto può causare danno a due soggetti diversi, ma verso l’uno il danneggiante risponde a titolo contrattuale e verso l’altro a titolo extracontrattuale. Es: L'amministratore di società risponde del danno causato dalla sua cattiva amministrazione sia verso la società (a titolo contrattuale) sia verso i creditori della società e i singoli soci (a titolo extracontrattuale). Oppure uno stesso fatto, che causa danno a uno stesso soggetto, può determinare la responsabilità di due diversi soggetti, che rispondono a titoli diversi. Es: Se i...
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