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IL CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare è un accordo tra le parti mediante il quale si impegnano a
concludere in futuro un contratto definitivo, di cui hanno già concordato gli elementi
essenziali, ma del quale desiderano rinviare gli effetti e ( che si chiama contratto definitivo).
Le parti desiderano rinviare gli effetti del contratto definitivo per varie ragioni, come
verificare eventuali gravami sull'immobile o attendere finanziamenti, questo è noto come
“compromesso”.
Dal contratto preliminare nasce solo, per entrambi, l’obbligo di concludere, entro un termine
stabilito, il contratto definitivo di compravendita: le parti prendono il nome di «promittente
venditore» e «promissario compratore».
Il contratto preliminare ha effetti obbligatori, non reali, ma può essere produttivo di effetti
anticipati se le parti lo prevedono. Il contratto preliminare è un contratto valido che produce
effetti giuridici, e non va confuso con un semplice accordo informale. Le parti hanno la
possibilità di anticipare alcuni effetti rispetto alla conclusione del contratto definitivo tramite
accordo reciproco. Questo tipo di preliminare, con effetti anticipati, è comunemente noto
come "preliminare con effetti anticipati".
La legge impone una forma scritta vincolata per il preliminare, simile a quella richiesta per il
contratto definitivo. Nell'esercizio della libertà contrattuale, Le parti possono strutturare il
preliminare in varie forme, come sottoporlo a condizione, nominare una persona,
coinvolgere un terzo o rendere unilaterale l'obbligo di contrarre. Tuttavia, ci sono alcune
limitazioni, ad esempio, l'incertezza sull'ammissibilità del preliminare di donazione. In
passato, la giurisprudenza tendeva a non ammettere il preliminare di un preliminare, ma
questa restrizione è stata superata e questa figura ora trova spazio.
L'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE
L’inadempimento del preliminare avviene quando una parte rifiuta ingiustificatamente di
concludere il definitivo nel termine stabilito.
L'altra parte può chiedere al giudice una sentenza costitutiva che produca «gli stessi effetti
del contratto non concluso». In pratica, la sentenza determina il trasferimento della
proprietà del bene oggetto del contratto dal promittente venditore al promissario
compratore, dandogli proprio il risultato atteso: è dunque un tipico mezzo di esecuzione in
forma specifica.
Tuttavia, affinché venga emessa una sentenza costitutiva, devono sussistere due
condizioni: il risultato richiesto deve essere possibile e non escluso dal titolo del
preliminare, e la parte che la chiede deve offrirsi contemporaneamente di eseguire la
propria prestazione.
Se nel frattempo il promittente venditore trasferisce il bene a un terzo, in passato il
promissario acquirente non aveva alcuna possibilità di recuperare il bene, ma una nuova
norma introdotta nel codice gli permette ora di premunirsi: egli può trascrivere li contrato
preliminare; se fa ciò, e se poi ottiene e trascrive l'atto che esegue il preliminare
(stipulazione del definitivo o sentenza costitutiva), la trascrizione del preliminare rende a lui
inopponibile l'acquisto del terzo che sia stato trascritto dopo.
CAP 30 - I RIMEDI CONTRATTUALI: INVALIDITÀ DEL
CONTRATTO
Il contratto vincola le parti, ovvero produce effetti ai quali le parti non possono sottrarsi.
D’altra parte, il contratto può presentare difetti o disturbi che comportano la lesione di
qualche interesse meritevole di tutela, per questo la legge consente di mettere in
discussione il vincolo contrattuale e gli effetti che vi corrispondono.
Questa possibilità di azione è detta rimedio contro il contratto. Si definiscono rimedi
contrattuali i meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto o disturbo che il contratto
presenta, e mettere in discussione gli effetti. Senza tale azione gli effetti del contratto
conservano una forza vincolante.
I principali rimedi contrattuali sono diversi e si basano sul tipo di interesse che il contratto
mette a rischio:
-Nullità reagisce nelle situazioni in cui il difetto pregiudica qualche valore fondamentale
dal punto di vista sociale, si ispira all’interesse generale ovvero la cancellazione del
contratto è nell’interesse collettivo
-Annullamento
-Rescissione
-Risoluzione
Ciascun rimedio da diversi presupposti e conseguenze.
La prima classificazione si fa sulla base del tipo di interesse che il contratto va a
pregiudicare. Ovvero la nullità reagisce nelle situazioni in cui il difetto pregiudica qualche
valore fondamentale dal punto di vista sociale, si ispira all’interesse generale ovvero la
cancellazione del contratto è nell’interesse collettivo. L’annullamento, la rescissione e la
risoluzione sono rimedi ispirati all’interesse particolare ovvero il difetto pregiudica la
posizione di uno dei contraenti.
Un’altra classificazione si basa sul momento in cui si presenta il difetto o disturbo contro cui
il rimedio reagisce. La nullità, l’annullamento e la rescissione reagiscono contro difetti
originari del contratto, cioè preesistenti o contemporanei alla formazione del contratto,
questi rimedi vengono anche detti impugnazioni e in base ad essi il contratto viene
contestato proprio in nome del difetto che ha compromesso la sua formazione. Dall’altra
parte la risoluzione normalmente reagisce contro difetti sopravvenuti: ovvero il contratto
nasce regolare ma successivamente nella fase di esecuzione determinati eventi disturbano
il buon funzionamento.
Questi rimedi sono accomunati da una sola categoria ovvero rendono un contratto
invalido.
Il concetto di invalidità del contratto indica mancanza o difetto di qualche elemento
costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Tali elementi costitutivi sono
quelli dell’art. 1325 che li chiama requisiti del contratto. Infatti, un contratto è invalido nel
momento in cui in esso c’è qualcosa che non va riguardo l’accordo, alla causa, all’oggetto o
alla forma.
I difetti che portano invalidità si chiamano vizi del contratto e il contratto che il presenta è
detto contratto viziato.
→ L’invalidità non è inefficacia. Tra le due figure ci possono essere punti di contatto o di
sovrapposizione. L’inefficacia ricorre quando per qualche ragione il contratto non produce
gli effetti che normalmente ha la forza di produrre. D’altra parte, l’invalidità porta alla
cancellazione degli effetti che il contratto produce: dunque si può affermare che un
contratto invalido è anche inefficace. Non può accadere però l’inverso ovvero un contratto
può essere valido ma al tempo stesso inefficace.
L’inefficacia può dipendere da varie ragioni a seconda del momento:
-Originaria, il contratto è improduttivo di effetti a partire dal momento stesso in cui viene
formato
-Sopravvenuta, il contratto è inizialmente efficace e solo da un certo momento in avanti
diventa improduttivo di effetti
A seconda dell’ambito in cui si manifesta:
-Assoluta, il contratto non produce effetti né fra le parti né verso terzi
-Relativa, il contratto produce effetti tra le parti e anche verso la generalità di terzi ma non
produce effetti fra le parti ma non produce effetti verso determinati terzi che si trovino in
una certa posizione. In questo caso il contratto si dice inopponibile.
Un contratto inefficace non produce i suoi effetti ma ciò non esclude che possa produrre
qualche altro effetto giuridico.
Nullità e le sue cause
Art. 1418 “Cause di nullità di contratto”, tre commi che contengono diverse fattispecie. Le
cause possono ricondursi:
- Nullità strutturali, vizi che toccano elementi essenziali del contratto, in modo tale da
fare di questo incompleto o assurdo. Mancanza di elementi essenziali presenza di
difetti dei requisiti di oggetto
- Nullità politiche, contratto è disapprovato dall’ordinamento o presenta elementi di
illeceità di oggetto, causa, motivo comune a entrambe le parti, oppure costituisce un
mezzo per eludere un divieto di legge.
- Nullità testuale, espressamente prevista dalla legge
- Nullità virtuale, origina dalla contrarietà del contratto a norme imperative, salvo che
la legge non disponga diversamente, affinché tale nullità occorre che la norma
imperativa possa essere interpretata nel senso per cui la nullità del contratto
costituisca rimedio idoneo a tutelare gli interessi, collettivi o individuali, protetti dalla
norma imperativa
Nullità strutturali
Si verifica quando il contratto è gravemente incompleto oppure è assurdo ed è negli
interessi generali che esso non produca effetti giuridici. I casi riconducibili a questo filone di
cause di nullità sono:
- Manca l’accordo: ovvero nonostante l’apparenza di due manifestazioni di volontà
concordi, provenienti dalle parti, una tale volontà di fatto non esiste. Vi rientrano i
casi: contratto fatto per costrizione fisica o annientamento psichico, contratto fatto
da una persona che non abbia un minimo di capacità di intendere e di volere,
contratto non riferibile a chi ne appare l’autore (firma falsificata), contratto fatto in
modo scherzoso o per rappresentanza scenica o didattica (es. scena di un film) e
contratto sul dissenso occulto (fraintendimenti tra le parti).
- Manca la causa: essendo la causa giustificativa del contratto, il contratto senza
causa è un contratto senza ragione quindi assurdo
- Oggetto inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile: un contratto che
mette a carico di una parte e attribuisce a all’altra una prestazione che non esiste o
irrealizzabile è un contratto assurdo.
- Difetto di forma: non si parla di contratto assurdo ma di contratto incompleto ovvero
manca un elemento che la legge considera necessario in nome degli interessi e
degli obiettivi che sono la base del vincolo di forma
Nullità e inesistenza di contratto: Dire che un contratto è nullo implica che un contratto
esista, o che nello specifico, esista una fattispecie che si presenta a prima vista come un
contratto.
Quando non c’è neppur un minimo, si parla di contratto inesistente. Es. se A fa una
proposta a B, cui non segue l’accettazione di B, fra A e B non c’è nessun contratto. Allo
stesso modo se l’accettazione di B è evidentemente difforme dalla proposta di A (dissenso
palese).
Nullità politiche: contratto illecito
Consideriamo i contratti nulli perché disapprovati dall’ordinamento giuridico: i cont