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IL CONTRATTO PRELIMINARE

Il contratto preliminare è un accordo tra le parti mediante il quale si impegnano a

concludere in futuro un contratto definitivo, di cui hanno già concordato gli elementi

essenziali, ma del quale desiderano rinviare gli effetti e ( che si chiama contratto definitivo).

Le parti desiderano rinviare gli effetti del contratto definitivo per varie ragioni, come

verificare eventuali gravami sull'immobile o attendere finanziamenti, questo è noto come

“compromesso”.

Dal contratto preliminare nasce solo, per entrambi, l’obbligo di concludere, entro un termine

stabilito, il contratto definitivo di compravendita: le parti prendono il nome di «promittente

venditore» e «promissario compratore».

Il contratto preliminare ha effetti obbligatori, non reali, ma può essere produttivo di effetti

anticipati se le parti lo prevedono. Il contratto preliminare è un contratto valido che produce

effetti giuridici, e non va confuso con un semplice accordo informale. Le parti hanno la

possibilità di anticipare alcuni effetti rispetto alla conclusione del contratto definitivo tramite

accordo reciproco. Questo tipo di preliminare, con effetti anticipati, è comunemente noto

come "preliminare con effetti anticipati".

La legge impone una forma scritta vincolata per il preliminare, simile a quella richiesta per il

contratto definitivo. Nell'esercizio della libertà contrattuale, Le parti possono strutturare il

preliminare in varie forme, come sottoporlo a condizione, nominare una persona,

coinvolgere un terzo o rendere unilaterale l'obbligo di contrarre. Tuttavia, ci sono alcune

limitazioni, ad esempio, l'incertezza sull'ammissibilità del preliminare di donazione. In

passato, la giurisprudenza tendeva a non ammettere il preliminare di un preliminare, ma

questa restrizione è stata superata e questa figura ora trova spazio.

L'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE

L’inadempimento del preliminare avviene quando una parte rifiuta ingiustificatamente di

concludere il definitivo nel termine stabilito.

L'altra parte può chiedere al giudice una sentenza costitutiva che produca «gli stessi effetti

del contratto non concluso». In pratica, la sentenza determina il trasferimento della

proprietà del bene oggetto del contratto dal promittente venditore al promissario

compratore, dandogli proprio il risultato atteso: è dunque un tipico mezzo di esecuzione in

forma specifica.

Tuttavia, affinché venga emessa una sentenza costitutiva, devono sussistere due

condizioni: il risultato richiesto deve essere possibile e non escluso dal titolo del

preliminare, e la parte che la chiede deve offrirsi contemporaneamente di eseguire la

propria prestazione.

Se nel frattempo il promittente venditore trasferisce il bene a un terzo, in passato il

promissario acquirente non aveva alcuna possibilità di recuperare il bene, ma una nuova

norma introdotta nel codice gli permette ora di premunirsi: egli può trascrivere li contrato

preliminare; se fa ciò, e se poi ottiene e trascrive l'atto che esegue il preliminare

(stipulazione del definitivo o sentenza costitutiva), la trascrizione del preliminare rende a lui

inopponibile l'acquisto del terzo che sia stato trascritto dopo.

CAP 30 - I RIMEDI CONTRATTUALI: INVALIDITÀ DEL

CONTRATTO

Il contratto vincola le parti, ovvero produce effetti ai quali le parti non possono sottrarsi.

D’altra parte, il contratto può presentare difetti o disturbi che comportano la lesione di

qualche interesse meritevole di tutela, per questo la legge consente di mettere in

discussione il vincolo contrattuale e gli effetti che vi corrispondono.

Questa possibilità di azione è detta rimedio contro il contratto. Si definiscono rimedi

contrattuali i meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto o disturbo che il contratto

presenta, e mettere in discussione gli effetti. Senza tale azione gli effetti del contratto

conservano una forza vincolante.

I principali rimedi contrattuali sono diversi e si basano sul tipo di interesse che il contratto

mette a rischio:

-Nullità reagisce nelle situazioni in cui il difetto pregiudica qualche valore fondamentale

dal punto di vista sociale, si ispira all’interesse generale ovvero la cancellazione del

contratto è nell’interesse collettivo

-Annullamento

-Rescissione

-Risoluzione

Ciascun rimedio da diversi presupposti e conseguenze.

La prima classificazione si fa sulla base del tipo di interesse che il contratto va a

pregiudicare. Ovvero la nullità reagisce nelle situazioni in cui il difetto pregiudica qualche

valore fondamentale dal punto di vista sociale, si ispira all’interesse generale ovvero la

cancellazione del contratto è nell’interesse collettivo. L’annullamento, la rescissione e la

risoluzione sono rimedi ispirati all’interesse particolare ovvero il difetto pregiudica la

posizione di uno dei contraenti.

Un’altra classificazione si basa sul momento in cui si presenta il difetto o disturbo contro cui

il rimedio reagisce. La nullità, l’annullamento e la rescissione reagiscono contro difetti

originari del contratto, cioè preesistenti o contemporanei alla formazione del contratto,

questi rimedi vengono anche detti impugnazioni e in base ad essi il contratto viene

contestato proprio in nome del difetto che ha compromesso la sua formazione. Dall’altra

parte la risoluzione normalmente reagisce contro difetti sopravvenuti: ovvero il contratto

nasce regolare ma successivamente nella fase di esecuzione determinati eventi disturbano

il buon funzionamento.

Questi rimedi sono accomunati da una sola categoria ovvero rendono un contratto

invalido.

Il concetto di invalidità del contratto indica mancanza o difetto di qualche elemento

costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Tali elementi costitutivi sono

quelli dell’art. 1325 che li chiama requisiti del contratto. Infatti, un contratto è invalido nel

momento in cui in esso c’è qualcosa che non va riguardo l’accordo, alla causa, all’oggetto o

alla forma.

I difetti che portano invalidità si chiamano vizi del contratto e il contratto che il presenta è

detto contratto viziato.

→ L’invalidità non è inefficacia. Tra le due figure ci possono essere punti di contatto o di

sovrapposizione. L’inefficacia ricorre quando per qualche ragione il contratto non produce

gli effetti che normalmente ha la forza di produrre. D’altra parte, l’invalidità porta alla

cancellazione degli effetti che il contratto produce: dunque si può affermare che un

contratto invalido è anche inefficace. Non può accadere però l’inverso ovvero un contratto

può essere valido ma al tempo stesso inefficace.

L’inefficacia può dipendere da varie ragioni a seconda del momento:

-Originaria, il contratto è improduttivo di effetti a partire dal momento stesso in cui viene

formato

-Sopravvenuta, il contratto è inizialmente efficace e solo da un certo momento in avanti

diventa improduttivo di effetti

A seconda dell’ambito in cui si manifesta:

-Assoluta, il contratto non produce effetti né fra le parti né verso terzi

-Relativa, il contratto produce effetti tra le parti e anche verso la generalità di terzi ma non

produce effetti fra le parti ma non produce effetti verso determinati terzi che si trovino in

una certa posizione. In questo caso il contratto si dice inopponibile.

Un contratto inefficace non produce i suoi effetti ma ciò non esclude che possa produrre

qualche altro effetto giuridico.

Nullità e le sue cause

Art. 1418 “Cause di nullità di contratto”, tre commi che contengono diverse fattispecie. Le

cause possono ricondursi:

- Nullità strutturali, vizi che toccano elementi essenziali del contratto, in modo tale da

fare di questo incompleto o assurdo. Mancanza di elementi essenziali presenza di

difetti dei requisiti di oggetto

- Nullità politiche, contratto è disapprovato dall’ordinamento o presenta elementi di

illeceità di oggetto, causa, motivo comune a entrambe le parti, oppure costituisce un

mezzo per eludere un divieto di legge.

- Nullità testuale, espressamente prevista dalla legge

- Nullità virtuale, origina dalla contrarietà del contratto a norme imperative, salvo che

la legge non disponga diversamente, affinché tale nullità occorre che la norma

imperativa possa essere interpretata nel senso per cui la nullità del contratto

costituisca rimedio idoneo a tutelare gli interessi, collettivi o individuali, protetti dalla

norma imperativa

Nullità strutturali

Si verifica quando il contratto è gravemente incompleto oppure è assurdo ed è negli

interessi generali che esso non produca effetti giuridici. I casi riconducibili a questo filone di

cause di nullità sono:

- Manca l’accordo: ovvero nonostante l’apparenza di due manifestazioni di volontà

concordi, provenienti dalle parti, una tale volontà di fatto non esiste. Vi rientrano i

casi: contratto fatto per costrizione fisica o annientamento psichico, contratto fatto

da una persona che non abbia un minimo di capacità di intendere e di volere,

contratto non riferibile a chi ne appare l’autore (firma falsificata), contratto fatto in

modo scherzoso o per rappresentanza scenica o didattica (es. scena di un film) e

contratto sul dissenso occulto (fraintendimenti tra le parti).

- Manca la causa: essendo la causa giustificativa del contratto, il contratto senza

causa è un contratto senza ragione quindi assurdo

- Oggetto inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile: un contratto che

mette a carico di una parte e attribuisce a all’altra una prestazione che non esiste o

irrealizzabile è un contratto assurdo.

- Difetto di forma: non si parla di contratto assurdo ma di contratto incompleto ovvero

manca un elemento che la legge considera necessario in nome degli interessi e

degli obiettivi che sono la base del vincolo di forma

Nullità e inesistenza di contratto: Dire che un contratto è nullo implica che un contratto

esista, o che nello specifico, esista una fattispecie che si presenta a prima vista come un

contratto.

Quando non c’è neppur un minimo, si parla di contratto inesistente. Es. se A fa una

proposta a B, cui non segue l’accettazione di B, fra A e B non c’è nessun contratto. Allo

stesso modo se l’accettazione di B è evidentemente difforme dalla proposta di A (dissenso

palese).

Nullità politiche: contratto illecito

Consideriamo i contratti nulli perché disapprovati dall’ordinamento giuridico: i cont

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Publisher
A.A. 2023-2024
166 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabritodi202 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Rossi Giuseppe.