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LA CONFESSIONE
La confessione è la dichiarazione che una parte fa riguardo a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli invece all'altra
parte. Essa non si configura come un negozio giuridico, ma come una dichiarazione di scienza, poiché non
occorre che il dichiarante voglia gli effetti che ne scaturiscono. Essa si dice giudiziale se è resa in giudizio ed
allora il fatto oggetto di confessione non può essere considerato controverso dal giudice, mentre si dice
stragiudiziale la confessione resa fuori giudizio e, se fatta dalla parte o da suo rappresentante ha lo stesso
valore di quella giudiziale, tuttavia a differenza di quella giudiziale questa deve essere dimostrata con della
prove. La confessione può essere revocata SOLO se di dimostra che sia stata determinata da violenza. La
confessione si dice “qualificata” quando la parte aggiunge altri fatti a sé favorevoli volti a rendere inefficace
il fatto confessato.
IL GIURAMENTO
Il giuramento può essere decisiorio o suppletorio. Il giuramento decisiorio riguarda circostanze che
decidono intorno ad un thema decidendum, cosicchè il giudice preclude ogni ulteriore accertamento al
riguardo, in quanto il giuramento è una prova legale e quindi fa piena prova. Il giuramento decisorio può
essere richiesto solo da una delle parti, una parte infatti può richiedere alla controparte di confermare sotto
giuramento quanto dichiarato durante il processo. Non può quindi essere disposto d'ufficio dal giudice. Il
giuramento viene reso in giudizio da una delle parti alla presenza del giudice, il quale deve ammonire
sull'importanza morale del giuramento. Dopo in giuramento il giudice deve considerare come vera
l'affermazione e non si possono produrre prove contrarie, si può solo denunciare, in sede penale, chi
eventualmente ha giurato il falso. Il giuramento suppletorio invece non serve a decidere, ma è disposto
d'ufficio quando il giudice si trovi davanti ad un fatto ancora incerto, ma per il quale la parte su cui ricadeva
l'onere ha fornito elementi abbastanza rilevanti per provarlo, sebbene non pienamente persuasivi.
I DIRITTI REALI
13. I DIRITTI REALI E LA PROPRIETA' IN GENERALE
A) I DIRITTI REALI
Tradizionalmente si ritiene che i diritti reali siano caratterizzati da:
Immediatezza: il proprietario può esercitare direttamente il potere sulla cosa senza bisogno
• dell'intermediazione di terzi;
Assolutezza: cioè il dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto tra il titolare
• del diritto e la cosa;
Inerzia: la opponibilità del diritto a chiunque vanti diritti sulla cosa.
•
Si ritiene che i diritti reali costituiscano un numerus clausus e sono quindi connotati dal carattere della
tipicità il quale esclude che i privati possano modificare i diritti reali esistenti o crearne di nuovi. Nell'ambito
dei diritti reali si possono distinguere gli ius in re propria (la proprietà) e gli iura in re aliena (comodato
ecc...). I primi gravano su beni propri, i secondi su beni di proprietà altrui. Gli iura in re aliena si distinguono
a loro volta in:
Diritti reali di godimento che consentono al titolare del diritto di godere di alcuni frutti del bene
• (usufrutto, enfiteusi ecc.)
Diritti reali di garanzia che consentono al titolare del diritto di ottenere il ricavato di un'eventuale
• alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento di un obbligo (pegno, ipoteca ecc.)
b) la proprieta'
La proprietà è disciplinata dal Libro 3°, Titolo II del codice, l'art.832 disciplina il contenuto del diritto,
enunciando il principio secondo cui al proprietario spetta di godere del proprio diritto in modo “pieno ed
esclusivo”. Il diritto di proprietà attribuisce dunque al proprietario il potere di:
Godimento e cioè di trarre dalla cosa le utilità che è in grado di fornire sia direttamente (Es.
• Abitando la proprietà) sia indirettamente (Es. Concedendola in locazione a terzi).
Disposizione cioè il potere di cedere ad altri il proprio diritto.
•
Dall'art.832 si desume che, in linea di massima, la proprietà sia regolata dai seguenti connotati:
Della pienezza: il proprietario può fare tutto ciò che vuole del suo bene, anche distruggerlo;
• Della esclusività: il proprietario può vietare ingerenze di terzi nel godimento del proprio bene.
•
Tuttavia, l'Art.832 stabilisce sì che il proprietario può godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, ma
entro i limiti e gli obblighi stabiliti dalla legge. Pertanto oggi si può parlare delle caratteristiche della
pienezza e dell'esclusività solo in riferimento ai beni di stretto uso personale, poiché il codice, nel titolo
dedicato alla proprietà dispone discipline differenziate per le varie categorie di bene e da queste diverse
discipline derivano diversi obblighi che vincolano e limitano il proprietario.
Per quanto riguarda la nostra Costituzione, essa è contemplata negli artt.42-44. La Costituzione riconosce e
garantisce la proprietà, ma stabilisce anche che essa possa essere espropriata dallo Stato per fini di utilità
generale, ma non solo, l'Art.42 demanda al legislatore di disciplinare i modi di acquisto e di esercizio della
proprietà e lo fa con riferimento ad i singoli beni, motivo per cui, in applicazione a questo principio, oggi ci
troviamo di fronte a discipline talmente differenziate in riferimento alle singole categorie di beni che
sarebbe meglio parlare non della proprietà, ma delle proprietà, al plurale.
Altre caratteristiche della proprietà sono:
L'imprescrittibilità: la proprietà non può essere persa per non-uso, poiché rientra nel diritto del
• proprietario anche non usare il suo bene, tuttavia può essere persa per usucapione.
La perpetuità: si ritiene che una proprietà ad tempus sia una nozione contraddittoria;
• L'elasticità: i poteri del proprietario possono essere compressi in favore di terzi che possono vantare
• altri diritti sullo stesso bene (usufrutto, servitù ecc.)
ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO
L'Art. 42 Cost prevede che la proprietà possa essere espropriata, salvo indennizzo, per casi di utilità
generale. La ratio di questa norma è quella di cercare un punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario e
quello della collettività. Si parla di espropriazione sia quando vi è il trasferimento del diritto di proprietà da
un soggetto all'altro (c.d. Espropriazione traslativa), sia quando avvengono limitazioni tali al diritto di
proprietà che, pur non trasferendosi in capo ad altro soggetto, siano comunque tali da svuotare il contenuto
del diritto di proprietà (c.d. Espropriazione larvata).
Quanto all'indennizzo, la Corte Costituzionale ha escluso che debba essere un “integrale risarcimento”, ma
non può neanche essere simbolico o irrisorio. A far chiarezza è intervenuto il D.P.R. 327/2001, che prevede:
In caso di espropriazione di un'area non edificabile ma coltivata, l'indennizzo è pari al suo valore
• agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo;
In caso di espropriazione di un'area non edificabile e non coltivata, l'indennizzo dovrebbe essere
• pari al valore agricolo medio della zone. Tuttavia è un principio molto astratto, quindi fino ad
intervento pi preciso da parte del legislatore, è la giurisprudenza a dover dare soluzioni al problema;
In caso di espropriazione di area edificabile, l'indennizzo è pari al suo valore di mercato.
•
Tuttavia, al fine di incentivare la concessione volontaria delle proprietà per fini di pubblica utilità, senza
necessità di arrivare ad un decreto di esproprio, nel caso in cui l'espropriando cede volontariamente il
proprio diritto, l'indennizzo si intende aumentato del 10% rispetto alle somme previste dalla legge.
Nel caso in cui invece una P.A. Realizzi un'opera pubblica su un fondo privato illegittimamente, senza prima
emettere un decreto di esproprio, l'Autorità che ha agito illegittimamente può successivamente espropriare
il fondo (c.d. Provvedimento di acquisizione coattiva), concedendo all'espropriano un indennizzo
aumentato del 10% rispetto a quanto previsto dalla legge.
LA PROPRIETA' DEI BENI CULTURALI
La proprietà dei beni culturali è disciplinata dall'Art.839 ed, in maniera più dettagliata dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio, il quale impone al privato proprietario di beni culturali una serie di limiti, per i
quali egli deve assicurarsi che tali beni non vadano distrutti o deteriorati e che, in caso di intenzione di
alienarli, lo Stato abbia diritto di prelazione.
LA PROPRIETA' EDILIZIA
Al proprietario di un'area interessata all'edificazione compete lo ius aedificandi, cioè il diritto di costruire, il
quale è tuttavia sotteso a delle regole:
Rilascio, da parte del Comune, del permesso di costruire per quanto riguarda gli interventi di
• maggior impatto (Es. Una nuova costruzione). Per ottenere il permesso bisogna versare, nelle casse
del Comune, un contributo di costruzione.
Comunicare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). L'Amministrazione comunale è
• legittimata a bloccare i lavori entro 30 giorni se vi sono effetti dannosi;
Comunicare la C.I.L. (comunicazione di inizio lavori) per gli interventi di minore rilevanza.
•
LA PROPRIETA' FONDIARIA
In linea verticale la proprietà fondiaria si estenderebbe all'infinito sia nel sottosuolo sia nello spazio
sovrastante, tuttavia l'840 stabilisce che il proprietario del suolo non può opporsi all'attività di terzi che si
svolgano a tali profondità o a tali altezze da non pregiudicare il godimento del bene.
In senso orizzontale invece la proprietà si estende nell'ambito dei propri confini, il proprietario può recintare
il proprio fondo in qualsiasi momento. Le consuetudini tuttavia consentono talora l'accesso ai fondi altrui
per azioni semplici come passeggiare o raccogliere fiori.
I RAPPORTI DI VICINATO
Per regolare i contrapposti interessi dei proprietari di fondi contigui, il codice disciplina i c.d. Rapporti di
vicinato e detta quindi una serie di regole in materia di:
Atti emulativi: 833
• Immissioni: 844
• Dirtanze: 873-878
• Muri 874
• Luci e vedute: 900 ss.
• Acque: 908 ss.
•
GLI ATTI EMULATIVI
Per atti emulativi si intendono quelli che non hanno altro scopo se non quello di recare molestia altrui. Non
rientrano in questa categoria i comportamenti omissivi del proprietario, anche q