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La proprietà: l'esercizio, l'acquisto e la tutela
Il contenuto della proprietà
Il contenuto del diritto di proprietà è l'insieme delle facoltà che spettano al proprietario per l'utilizzazione del bene. Tali facoltà sono:
- La facoltà di godimento, ossia qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità che il proprietario possa attuare senza rinunciare alla piena proprietà della cosa stessa: essa realizza il valore d'uso;
- La facoltà di disposizione, ossia quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio della cosa, cioè ne ricava delle utilità (economiche e monetarie) che può ottenere solo rinunciando alla piena proprietà della cosa stessa.
I poteri di esclusione
All'art. 832 i poteri del proprietario possono essere esercitati in modo pieno ed esclusivo. Significa che il proprietario ha la facoltà di escludere ogni altro
soggetto dal godimento della cosa e di impedire interferenze altrui nel suo godimento: sono i poteri di esclusione. Ad esempio, ne costituiscono applicazione la norma per cui il proprietario può in qualunque tempo chiudere il fondo. In tal caso i poteri di esclusione incontrano dei limiti: il proprietario non può impedire l'accesso al fondo a chi vuole entrarci per l'esercizio della caccia e a chi vuole entrarci per recuperare oggetti o animali. In certe zone vale la regola del libero accesso nel fondo altrui, anche senza il preventivo consenso del proprietario, per svolgere attività come l'escursionismo, lo sci o la raccolta di funghi. La proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante, sia al sottosuolo. Tuttavia, il proprietario non può impedire attività le quali si svolgano a profondità o rispettivamente ad altezza tale che egli non abbia interesse a escluderle. Al proprietario spetta anche laProprietà di tutto ciò che vi si contiene (ad eccezione di beni che sono riservati allo Stato).
I limiti della proprietà si ripartiscono in:
- Limiti nell'interesse pubblico: quelli imposti dalla legge al proprietario per soddisfare superiori interessi della collettività e cioè per realizzare la funzione sociale della proprietà;
- Limiti nell'interesse privato: quelli imposti al proprietario per soddisfare interessi di altri privati, generalmente proprietari di fondi vicini. Vi appartengono il divieto degli atti emulativi, la disciplina delle immissioni e le altre regole sui rapporti di vicinato.
Gli atti emulativi
In base al divieto degli atti emulativi "il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri". Per ricadere nel divieto occorre:
- Che l'atto rechi danno o disturbo a un altro soggetto;
- Che l'atto...
non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie, se invece un tale interesse esiste l'atto è lecito, anche se l'utilità che esso procura al proprietario è minore del danno o del disturbo che esso reca ad altri;
Che l'atto sia sorretto dall'intento esclusivo di recare danno o disturbo ad altri.
Le immissioni
L'art 844 disciplina le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino: il proprietario è tenuto a sopportarle, ma solo fino a che esse non superano la normale tollerabilità. Spetta al giudice valutare se questa soglia è superata o meno. La legge offre alcuni criteri:
- La condizione dei luoghi: un rumore tollerabile in una zona disabitata può diventare intollerabile nell'ambito di un insediamento abitativo;
- La priorità di un determinato uso: se costruisco e occupo una casa in
- L'occupazione
- L'invenzione
- L'accessione
- Unione, commissione e specificazione
- Usucapione
L'occupazione è l'impossessamento di una cosa che attualmente non ha proprietario. Può trattarsi solo di una cosa mobile, perché gli immobili che non risultano proprietà di nessuno spettano automaticamente al patrimonio dello Stato, e quindi hanno comunque un proprietario. Cose mobili senza proprietario (beni vacanti) sono quelle volontariamente abbandonate da chi ne era titolare, il quale ha così perso il suo diritto, e quelle che non sono mai appartenute a nessuno. Eccezionalmente possono acquistarsi per occupazione anche cose.
che appartengono a qualcuno. L'invenzione (dal latino invenire = trovare) significa qui ritrovamento. Riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario. Chi trova una cosa mobile smarrita ha l'obbligo di restituirla al proprietario o consegnarla al sindaco. Se dalla consegna passa un anno senza che il proprietario la reclami, il ritrovatore ne acquista la proprietà. Una disciplina particolare ha il ritrovamento del tesoro, cioè di una cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui giace. Se però viene scoperto casualmente da persona diversa dal proprietario del fondo, spetta per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del fondo. Se il ritrovamento riguarda oggetti d'interesse storico o artistico questi spettano allo Stato. L'accessione e accessione invertita Si ha accessione quando una cosaAccessione si incorpora o si unisce a una cosa principale. Ci sono due tipi di accessione:
- L'accessione per fatto dell'uomo, quando in un fondo vengono eseguite piantagioni, costruzioni o altre opere con materiali che appartengono a soggetto diverso dal proprietario del fondo. Se le opere sono eseguite dal proprietario del fondo con materiali altrui, egli acquista la proprietà delle opere pagando il valore dei materiali al loro proprietario. Se invece le opere sono eseguite dal proprietario dei materiali sul fondo altrui, il proprietario del fondo può scegliere se chiedere che siano tolte, o invece farle proprie: in tal caso ne diventa il proprietario ma deve pagare al proprietario dei materiali la somma minore fra il valore di questi e l'aumento di valore arrecato al fondo.
- L'accessione per fatto naturale comprende l'alluvione, per effetto della quale il proprietario del fondo situato lungo un corso d'acqua acquista gli incrementi di
terreno ad esso apportati nel tempo, el'avulsione, lo stesso proprietario acquista una porzione notevole e riconoscibile di un altro fondo, chela forza del fiume o del torrente abbia staccato e trascinato fino al suo fondo: in tal caso deve alproprietario del fondo impoverito un'indennità.
Può accadere l'inverso (accessione invertita): chi fa una costruzione sul suolo altrui ne tiene la proprietà, eanzi acquista anche la proprietà del terreno su cui la costruzione è fatta. Quando uno fa una costruzione sulproprio terreno, e in buona fede invade una porzione del terreno confinante, il proprietario del terrenoinvaso può opporsi: ma se lascia passare tre mesi senza fare opposizione, il giudice può attribuire alcostruttore la proprietà sia dell'edificio sia del terreno, in tal caso deve pagare al proprietario di questo ildoppio del valore della superficie invasa e in più il risarcimento del danno.
Unione,
ì da formare un'unica cosa, si parla di unione. Al contrario, quando diverse cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state mescolate insieme senza formare un'unica cosa, si parla di commissione. L'unione può avvenire in diversi contesti, ad esempio quando si uniscono due o più lotti di merce per formare un unico carico, oppure quando si uniscono diversi materiali per creare un prodotto finito. La commissione, invece, si verifica quando una persona viene incaricata di mescolare o lavorare su diverse cose mobili appartenenti a diversi proprietari, senza che queste cose si uniscano in modo permanente o formino un'unica cosa. Entrambi i concetti sono importanti nel campo del diritto e dell'economia, in quanto regolano le relazioni tra proprietari di cose mobili e stabiliscono i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte. In conclusione, l'unione e la commissione riguardano la combinazione di cose mobili appartenenti a diversi proprietari, ma con differenze sostanziali: l'unione forma un'unica cosa, mentre la commissione non lo fa.