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Indicazione dei requisiti del contratto
Articolo 1325: i requisiti del contratto sono delle parti, la causa, e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
L'accordo o consenso lo abbiamo trovato nelle pagine precedenti.
Oggetto
L'oggetto del contratto è il contenuto della prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell'altra, che può essere una cosa o più in generale un diritto, reale o di credito, che una parte trasferisce all'altra.
Di regola il contratto ha più di un oggetto ma è unico nel caso dei contratti di obbligazione che trasferiscono cose o diritti a titolo gratuito o in quelli con da una sola parte.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile: per possibile si intende che deve avere la sua possibilità materiale, è impossibile un oggetto che non esiste.
lel'oggetto volte che è un contratto a causa illecita anche illecito (ad esempio acquisto l'oggetto, d'armi, una pistola, in armeria con il porto questo scambio è lecito perché è l'oggetto, previsto dalla legge mentre se acquisto una pistola, per strada e senza porto d'armi l'oggetto diventa uno scambio illecito e di conseguenza anche diventa illecito).
La causa riportata nel contratto genera una condizione nel contratto che potrà produrre gli effetti, inserire una causa nel contratto implica il motivo per cui si sta contrattando (ad esempio compro la casa a Pescara perché mio figlio vuole continuare gli studi, concludo il contratto ma mio figlio dopo un mese ci ripensa e io non posso annullare il contratto perché la motivazione non è stata riportata nel contratto; vorrei comprare casa a mio figlio a Pescara perché vorrebbe continuare gli studi, allora firmo un contratto con una causa: comprerò).
casa se mio figlio si iscriverà un'università in università. A quel punto se mio figlio non si iscriverà in potrò non comprare la casa perché la causa riportava una condizione diversa da quella accaduta).
La forma
Il principio generale nel moderno sistema dei contratti è la libertà delle forme, come abbiamo potuto notare una libertà della forma, ognuno può applicare la forma che vuole nel contratto salvo i casi previsti dalla legge.
A volte i contratti necessitano la forma scritta per i beni immobili, dunque la forma può essere scritta o verbale quando sia espressa, mentre tacita quando ci sia una manifestazione di volontà dalle parti e non necessariamente.
I contratti scritti si suddividono: in atti pubblici e scritture private.
L'atto pubblico è il documento redatto da un notaio, o da altro ufficiale giudiziario, in quale attesti le volontà dichiarate.
In sua presenza dalle parti. La scrittura privata è il documento redatto dalle stesse parti senza la partecipazione di un ufficiale pubblico alla sua redazione. I contratti scritti sono mezzi di prova nel caso una delle parti dovesse contestare.
Regolamentazione del contratto
Ci sono degli aspetti del contenuto contrattuale, del regolamento contrattuale che non sono previsti dalle parti ma sono previsti dalla legge. Avviene per via imperativa quando la legge si impone sulle parti e agisce sul contratto (ad esempio le mascherine sono vendibili solo al prezzo imposto dalla legge) quindi definisce degli aspetti nel contratto; o per via suppletiva quando le parti dimenticano degli aspetti fondamentali del contratto e la legge agisce integrando le mancanze di contenuto (ad esempio compro una Fiat 500 ma ci scordiamo di inserire il prezzo di vendita e quindi sul contratto si evince che sia indeterminabile, la legge agisce determinando il prezzo di vendita dal listino).
Gli effetti possono prodursi al momento della conclusione del contratto, effetti visibili (di vendita, scambio di una cosa, trasferimento di proprietà).
Alcuni tipi di effetti invece possono sorgere prima di un contratto definitivo (contratto di accertamento).
Gli effetti sono già prodotti da un precedente contratto ma per chiarire gli aspetti si utilizza il contratto di accertamento dove si riporteranno tutti gli aspetti del precedente contratto solo per accettarli.
Gli effetti nascono dal consenso delle parti, il codice civile dice che gli effetti non possono essere sciolti da mutuo consenso perché dice che si deve attuare il procedimento opposto a quello che è servito per creare il rapporto contrattuale, quindi il consenso per produrre gli effetti tramite il rapporto giuridico ed il consenso per sciogliere gli effetti del contratto.
iniziale. Due contratti ma opposti, questo si chiama mutuo dissenso. È anche possibile inserire nel contratto una clausola di recesso che consente ad una delle parti di liberarsi dal vincolo contrattuale (ad esempio lavoro a tempo indeterminato, posso recedere dal contratto quando voglio se ne fossi vincolato perpetuamente). Ius Variandi è una clausola per cui una delle parti può modificare il contenuto del contratto (melius re perpensa). L'altra parte avrà il potere di recedere ogni qualvolta che è esercitato il potere di Ius Variandi da una parte. Lo Ius Variandi è giustificato dal motivo oggettivo, di solito è stabilito nei contratti bancari che hanno variazioni di prezzo, può essere stabilito dalla legge o dalle parti. Un'altra regola fondamentale del contratto è il contratto a favore di terzo: il terzo non è un'eccezione è parte del rapporto giuridico contrattuale ma in questo contratto.In quanto estraneo, subisce effetti giuridici favorevoli (ad esempio, ti ristrutturo casa al prezzo di €500, però devi pagare mia moglie). L'eccezione nella regola generale è che il terzo subisce effetti favorevoli. Il codice civile implica che il terzo potrebbe anche rifiutare questo vantaggio, poiché potrebbero essere sgraditi (ad esempio, ho tradito mia moglie all'acquirente e vendiamo la mia casa, chiedo di pagare mia moglie in quanto mi sento in difetto e vorrei rimediare al fatto, mia moglie trova sgradevole un rimedio del genere e rifiuta).
Diverso dal contratto a favore di terzo è la promessa del fatto del terzo: in questo contratto un soggetto si impegna con il destinatario di una prestazione e affermerà che il terzo adempirà la prestazione dovuta; però questa prestazione potrebbe anche non essere adempiuta dal terzo e in questo caso il promittente, colui che ha
Promesso, dovrà indennizzare il destinatario (ad esempio gruppo societario maggiore si impegna nei confronti di un destinatario per un lavoro e promette che il gruppo societario minore svolgerà la prestazione, nel caso in cui quest'ultimo non svolga la prestazione ci rimette il gruppo societario maggiore che dovrà indennizzare il destinatario).
L'obbligazione Nei contratti la nozione generale per quando una parte non svolge è l'indennizzo risarcimento del danno, in questo tipo di contratto è che ha un valore minore del risarcimento del danno.
Cessione del contratto c'è Nella cessione del credito, il creditore della sua posizione verso il debitore ad un c'è terzo, per cui il creditore che è cedente, il debitore che è ceduto e il terzo che cessionario. dell'intera Nella cessione del contratto invece non si cede il singolo credito ma sì cioè posizione contrattuale ovvero
debiti e crediti (ad esempio un ragazzo ha un contratto di locazione a Pescara per gli studi, finiti gli studi può cedere la sua posizione del contratto ad un altro studente che diventerà il nuovo soggetto di partecipazione e avrà degli obblighi da rispettare ma avrà anche dei diritti da godere).
Nella cessione del contratto bisogno del consenso del contraente ceduto.
Subcontratto è un contratto di secondo grado che ha per oggetto lo stesso contratto iniziale, un c'è nesso tra i due contratti in quanto un conduttore che è il primo soggetto e che ha stipulato il primo contratto; dal momento in cui il primo contratto ha scadenza, il anch'esso subcontratto ha scadenza in quanto i secondi conduttori hanno rapporto contrattuale con il primo conduttore (ad esempio io do in locazione la mia casa ad uno studente. Lo st