Indice
Diritto oggettivo o ordinamento giuridico
(Regola, sanzione, fattispecie)
Diritto soggettivo
(Diritti assoluti e relativi, facoltà e onere, rapporto giuridico, rapporto giuridico complesso, 1372 efficacia)
Fonti del diritto
(Costituzionali, primarie, secondarie, terziarie)
Fatto giuridico
Negozio giuridico
(Classificazione, soggetto volontà forma e causa, condizione, termine, modus)
Persone fisiche e persone giuridiche
(Capacità giuridica, capacità di agire, interdetti, dimora, residenza, domicilio, associazioni, fondazioni, comitati)
Diritti di personalità
(Diritto al nome, ecc.)
Beni e tipi di beni
Proprietà
(Demanio, facoltà di godimento, facoltà di disporre, pienezza ed esclusività della proprietà, elasticità, esproprio, requisizione)
Acquisto di proprietà
(922, occupazione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione)
Azioni a difesa della proprietà
- Azione di rivendicazione
- Azione negatoria
- Azione di regolamento dei confini
- Azione di apposizione di termini
- Azioni nunciative: denuncia di nuova opera, denuncia di danno temuto
Proprietà comuni
Diritti reali
(Azioni confessorie, di godimento: enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù; di garanzia: pegno, ipoteca)
Possesso
(1140, detenzione, 1153 buona fede)
Azioni a tutela del possesso
- Azione di reintegrazione o di spoglio 1163
- Azione di manutenzione 1170
Diritti relativi
(1173 obbligazioni, 1174 carattere patrimoniale, 1175 lealtà buona fede, mora, 1176 diligenza, 1180 persona che esegue la prestazione)
Rapporti non obbligatori nelle obbligazioni
(Prestazione di cortesia, obbligazioni naturali o prestazioni di obbligo sociale, obbligazioni complesse, azione di regresso, parziarietà, obbligazioni solidali, obbligazioni alternative, obbligazioni pecuniarie, obbligazioni accessorie)
Adempimento
(Esattezza, creditore apparente, altri modi, satisfattivo: prestazione in luogo, compensazione confusione; non satisfattivo: novazione, remissione, impossibilità sopravvenuta per fattori oggettivi di estinguere l'obbligazione)
Cessione del credito
(1260, novazione soggettiva, pro soluto, pro solvendo, delegazione, espromissione, accollo)
Inadempimento
(Danno emergente, lucro cessante)
Il risarcimento in via equitativa
(Art 1226)
Concorso causale del danneggiato nella produzione del danno
(Articolo 1227)
Clausole di limitazione o di esonero della responsabilità
(Articolo 1229)
Clausola penale
(Articolo 1382, 1383, 1384)
Garanzia del credito e responsabilità patrimoniale
(2740, soddisfacimento coattivo, beneficio di inventario)
Conservazione garanzia patrimoniale
- Azione revocatoria
- Azione surrogatoria
- Sequestro conservativo
Diritti reali di garanzia
(2741, ipoteca, pegno, creditore chirografaro, creditore garantito o prelazionario, patto commissorio 2744, patto marciano)
Contratto
(1321, 1322 autonomia contrattuale, contratti tipici, contratti atipici, contratti corrispettivi, contratti collaborativi, 1337 trattative e responsabilità precontrattuale, contratto preliminare)
Prelazione e opzione
Rappresentanza
(Procura, mandato)
Articolo 1325 : Consenso o accordo del contratto, oggetto del contratto, causa del contratto, forma del contratto
Regolamentazione del contratto
(Via imperativa, via suppletiva, usi)
Effetti del contratto
(Effetti obbligatori, effetti reali, contratto di accertamento, clausola di recesso, ius variandi, contratto a favore di terzi, promessa del fatto di terzi)
Cessione del contratto
Subcontratto
Contratto simulato
Invalidità contratto
(Vizi o contratto viziato, nullità, nullità strutturali, nullità politiche, clausola del buon costume e ordine pubblico)
Annullabilità
Conseguenze nullità e annullabilità
Rescissione del contratto
(Situazioni di pericolo o stato di bisogno)
Risoluzione contratto
(Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta)
Risoluzione per inadempimento
(Contratto a prestazioni corrispettive, domanda di adempimento, di risoluzione, di risarcimento, mutamento condizioni patrimoniali, termine essenziale, eccezione di inadempimento)
Fatto illecito
(2043, dolo e colpa, nesso causale fatto illecito, legittima difesa 2044, stato di necessità 2045, imputabilità del fatto dannoso 2046, danno cagionato 2047, responsabilità per attività pericolose 2050)
Vendita
Vendita a rate
Permuta e somministrazione
Franchising
Mutuo
Locazione, affitto e leasing o locazione finanziaria
Comodato
Appalto
Quasi contratti
Arricchimento senza causa
Fideiussione
Immissioni
Caparra
Trascrizione
Atti emulativi
Errore ostativo
Contratto in frode alla legge
Condizione potestativa
Pertinenze
Garanzie personali
Risoluzione di diritto
(Clausola risolutiva espressa)
Prescrizione e decadenza
Cause e motivi del contratto
Introduzione
Il diritto privato si occupa di tutto ciò che accade e si occupa dei diritti sociali fra le persone (funzioni del diritto), persone che interagiscono tra loro attraverso delle regole. Sono le regole che fanno funzionare la società, le regole di tutti giorni. Il diritto privato si divide in due categorie: diritto soggettivo e diritto oggettivo o sistema di ordinamento giuridico.
Ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico si compone di norme in cui si stabiliscono le posizioni delle persone: posizioni attive e posizioni passive. Ogni norma giuridica si compone di una regola o precetto, ciò che si deve fare, e poi di una conseguenza, nel caso noi non rispettassimo il precetto, che si chiama sanzione. Nella conseguenza si sta aura il rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo.
L'articolo 2043 parla del risarcimento per fatto illecito e ci dice che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni una ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Lo schema della norma si divide in danneggiante, danneggiato, il rapporto tra danneggiato e danneggiante o rapporto causale, il danno e la conseguenza.
L'altra norma importante è l'articolo 1321 che dice che il contratto è l'accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Nel codice civile ci sono circa 3000 articoli e molte norme sono di carattere generale ovvero riescono a regolare situazioni di vario genere. Le norme hanno due specifiche fondamentali: generalità e astrattezza. Le generali valgono per tutti o per serie molto estese di persone, le astratte sono pensate per qualsiasi ipotesi di fatto e non solo per un semplice fatto. La norma generale ed astratta si chiama fattispecie, immagine del fatto. Invece la fattispecie concreta è il fatto realmente accaduto. Chi lavora con il diritto deve essere bravo di ricollegare la fattispecie concreta alla norma generale dell'ordinamento.
Diritto soggettivo
La prima qualità che la norma attribuisce ad un soggetto si chiama diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è la pretesa che qualcuno può esercitare verso qualcun altro o verso tutti gli altri ricevendone tutela giuridica, quindi una posizione di potere nei confronti di altri.
Il diritto soggettivo si divide in diritti assoluti e diritti relativi. Il diritto assoluto è quella posizione in cui un soggetto si trova in una situazione di potere nei confronti di tutti. Il diritto relativo è quella posizione di potere in cui un soggetto può farlo valere nei confronti di un altro soggetto con cui si sta aura un contratto, ad esempio faccio l'abbonamento in palestra ed avrò potere di allenarmi nella palestra ma non in un'altra dato che il contratto l'ho fatto con la specifica palestra.
Quindi possiamo rilevare che nel diritto assoluto abbiamo potere verso tutti e nel diritto relativo una relazione tra creditore, prestazione, e debitore, di quella prestazione. I diritti assoluti sono pochi: diritto alla vita, diritto alla salute, diritto al nome, diritto alla reputazione, diritto di proprietà.
Nel diritto soggettivo vediamo le posizioni attive e passive. Abbiamo potuto vedere come nei diritti relativi si stanno aura no contratti patrimoniali dove vediamo che si formano posizioni attive passive dove il creditore è la posizione attiva mentre il debitore è la posizione passiva.
Una frazione del diritto soggettivo sono la facoltà e l'onere. La facoltà è un micro potere all'interno del diritto soggettivo, l'onere è un obbligo condizionato, ovvero un qualcosa che si deve fare per ottenere un determinato risultato.
Tutte le posizioni attive hanno dall'altra parte la posizione passiva. La relazione che si sta aura tra posizioni attive e passive si chiama rapporto giuridico. Nei diritti relativi la posizione attiva è il creditore e quella passiva è il debitore, nei diritti assoluti la posizione attiva è un soggetto e quella passiva sono tutti gli altri soggetti.
Più situazioni di rapporti giuridici creano un rapporto giuridico complesso dove i due soggetti sono sia attivi che passivi, da una parte il debitore ha l'obbligo di pagare il creditore e dall'altra il creditore che ha il diritto di ricevere il pagamento dal debitore e viceversa.
Questa situazione si chiama corrispettività o reciprocità, nel diritto privato. Nelle situazioni di corrispettività si trovano soggetti che sono sia debitori e creditori: queste situazioni le riscontriamo nella vendita dove la parte attiva ovvero il venditore fornisce il prezzo dell'acquirente, la parte passiva, all'obbligo di pagare il prezzo, una volta che l'acquirente paga il prezzo diventa parte attiva perché deve ricevere la prestazione da parte del venditore che a sua volta diventa parte passiva.
Tutti quelli che sono esterni al rapporto giuridico si chiamano terzi. L'articolo 1372 parla dell'efficacia del contratto, ovvero il contratto ha la forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge inoltre esso non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti nella legge.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono una gerarchia a piramide: alla base abbiamo le fonti terziarie, consuetudine, poi abbiamo le fonti secondarie, regolamenti pubbliche autorità, poi abbiamo le fonti primarie, legge ordinaria, e al vertice abbiamo le fonti costituzionali, regola generale a cui siamo tenuti.
Le fonti costituzionali parlano della costituzione che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è la fonte più importante dell'ordinamento giuridico. Essa contiene le norme e i principi sulle quali si fonda lo Stato. La costituzione può essere integrata con leggi costituzionali o modificata con leggi di revisione costituzionale.
La costituzione italiana è rigida e può essere modificata solo con un atto di pari grado e non con una legge ordinaria del parlamento che è una legge inferiore. Per modificare la costituzione è previsto un procedimento complesso previsto dall'articolo 138 della costituzione stessa.
Le fonti primarie sono leggi ordinarie emanate dal parlamento con l'articolo 72 della costituzione, atti aventi forza di legge, ovvero in casi specifici o eccezionali il governo può emanare atti della stessa forza delle leggi ordinarie del parlamento, sono decreti legislativi o decreti legge ovvero sono immediati ed entrano in vigore alla mezzanotte, leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e fonti sovranazionali, trattati e regolamenti dell'UE.
Le fonti secondarie sono dei regolamenti, atti inferiori rispetto alle leggi, sono atti normativi usati per dare esecuzione o integrare le leggi ordinarie che spesso non disciplinano una materia in modo dettagliato. Sono emanati dal governo (D.P.R.), dai singoli ministri (D.M.) o dalla regioni, province o comuni.
Le fonti terziarie sono consuetudini e usi, sono regole non scritte, comportamenti ripetuti nel tempo da parte della collettività con la ferma convinzione che esso sia obbligatorio e corrisponda una norma giuridica.
Fatti, atti, effetti giuridici
Quando parliamo di atti, fatti e negozi giuridici parliamo di tutto quello che capita nel mondo che poi può essere considerato dalle norme giuridiche ovvero possono determinare rapporti giuridici. Stiamo parlando delle occasioni di attivazione del diritto.
Una prima categoria è fattuale ovvero ci sono pure i fatti che contano in quanto tali; possono essere riferiti ad una persona ad un animale o una cosa e in tutti questi casi vi è una conseguenza giuridica. (Nei fatti purché la norma funzioni è importante che il fatto si verifichi)
Fatto giuridico
Il fatto giuridico è la causa in virtù della quale sorge, si modifica o si estingue un diritto. All'accadimento del fatto sono collegati effetti giuridici, ad esempio la nascita quando nasco acquisisco il diritto di nome alla vita e all'integrità fisica.
Quando parliamo di fatto giuridico dobbiamo osservare sia la fattispecie astratta che la fattispecie concreta. La fattispecie astratta è la situazione composta da più elementi previsti dalla disposizione di legge affinché si producano effetti giuridici, ovvero andremo a ricollocare il fatto giuridico alla norma relativa.
La fattispecie concreta è il fatto specifico di cui si tratta, gli elementi che di volta in volta concorrono a realizzare le modificazioni del mondo giuridico. Il diritto considera alle circostanze dei fatti ovvero tempo e spazio. Per il tempo si usa il calendario comune (l'articolo 2963) vedere la prescrizione del diritto e la decadenza (articolo 2934).
Lo spazio invece si usa per determinare il luogo in cui si trova una cosa o una persona, ad esempio la dimora o la residenza di un soggetto. I fatti vengono classificati: per l'ordinamento rilevano solo i fatti giuridici, cioè quelli per cui l'ordinamento stesso prevede delle conseguenze, ad esempio se un asteroide passa vicino alla terra avremo un semplice fatto.
Il fatto giuridico è naturale o umano. Il fatto giuridico in senso stretto è in senso oggettivo, ad esempio nascita, morte o un incendio. L'atto umano è sempre un fatto giuridico e dell'azione commessa da un individuo con volontà da cui discendono delle conseguenze giuridiche, nel patto umano possiamo ricondurre la volontà.
Quando più persone si incontrano e volontariamente stabiliscono una regola questo hai il nome di negozio giuridico; la regola può essere anche stabilita da una persona ed essere rivolta agli altri. I negozi giuridici sono regole private che possono essere unilaterali o bilaterali.
Negozio giuridico
Il negozio giuridico è l'atto volontario è lecito che consiste in una manifestazione di volontà diretta a costruire, regolare o estinguere una situazione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il negozio giuridico è lo strumento attraverso il quale si realizza l'autonomia, autodeterminazione, dei soggetti. Il contratto (articolo 1321) è il prototipo di negozio giuridico perché la sua disciplina è applicabile in quanto compatibile anche con gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (articolo 1324).
Classificazione dei negozi giuridici
Tra vivi e mortis causa: sono mortis causa i negozi in cui la morte è il presupposto necessario per l'efficacia dell'atto, come ad esempio il testamento, tutti gli altri sono tra vivi.
Unilateralità, bilaterali, plurilaterali: È unilaterale il negozio in cui la volontà proviene da un'unica parte (parte = centro di interesse, sicché più soggetti possono costruire una sola parte) ad esempio quando due comproprietari di un immobile inviano la disdetta all'inquilino, bilaterali oltre quando le dichiarazioni di volontà provengono da due o più parti.
Solenni e non solenni: in genere la forma del negozio è libera, non solenne; talvolta la legge prescrive forme particolari a pena di nullità, solenne (articolo 1325).
Gratuiti e onerosi: è gratuito quando un soggetto avvantaggia un altro senza corrispettivo, ovvero un sacrificio economico unilaterale o liberalità come donazione, se è previsto un qualsiasi corrispettivo è oneroso.
Elementi essenziali del negozio giuridico
Il soggetto, con capacità di agire; parte formale è l'autore dell'atto volitivo; parte sostanziale è il titolare dell'interesse nei cui confronti il negozio produce la modifica, quando la parte formale agisce per quella sostanziale si dirà che la prima è legittimata.
La volontà esternazione seria e veritiera della volontà. La forma quando è prevista dalla legge a pena nullità. La causa, giustificazione dell'atto, ragione funzione economico sociale del negozio.
Elementi accidentali del negozio giuridico
La condizione, articolo 1353, è la limitazione volontaria agli effetti del negozio che dipendono dall'accadimento di un evento futuro e incerto, si deve trattare di incertezza in senso obiettivo. Condizione sospensiva, gli effetti del negozio sono sospesi fino all'avverarsi dell'evento, ad esempio acquisto il tuo terreno se ottengo il permesso di costruzione, il diritto non nasce ma solo un'aspettativa.
Condizione risolutiva, gli effetti del negozio cessano all'avverarsi dell'evento, ad esempio acquisto ora il tuo terreno ma se entro un anno non ottengo il permesso di costruzione il contratto si risolve.
Condizione impossibile, se sospensiva il negozio è nullo, se risolutiva si ha come non apposta, articolo 1354. Condizione illecita rende sempre nullo.
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