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L'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO

Un'altra forma di invalidità del contratto è costituita dall'annullabilità (artt. 1425, 1427).

L'annullabilità d'agire di una delle parti, cioè di un contratto, ricorre nel caso di incapacità dell'esistenza di un vizio della volontà.

L'incapacità (legale o naturale) di intendere o di volere, o l'annullabilità tutela l'interesse di una parte e a differenza della nullità è:

  • relativa, poiché può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è prevista dalla legge (vale a dire dall'incapace, o dal suo rappresentante legale, oppure dalla persona la cui volontà è stata viziata da errore, violenza o dolo, art. 1441 comma 2);
  • non rilevabile d'ufficio, dato che il giudice non può annullare il contratto di sua iniziativa;
  • soggetta a

prescrizione, essere fatta valere entro il termine previsto dalla legge o, altrimenti, si estingue; o sanabile, perché la parte che vi è interessata può attribuire validità, con una successiva dichiarazione di volontà, a un contratto annullabile. La convalida deve provenire dalla stessa parte che avrebbe potuto proporre la domanda di annullamento e deve essere immune dal difetto che rendeva annullabile il contratto. La volontà di convalidare un contratto annullabile può essere anche tacita, quando consiste nella volontaria esecuzione di un contratto annullabile da parte del contraente che era a conoscenza del motivo di annullabilità e che avrebbe potuto chiederne l'annullamento (art. 1444).

Per esempio, un contratto concluso da un minorenne o sotto l'effetto di una violenza morale può essere convalidato, anche tacitamente, ma soltanto dopo che il minorenne ha raggiunto la maggiore età o che la minaccia del male ingiusto è cessata.

è cessata.Un contratto annullabile è giuridicamente esistente e, fino all‟eventuale sentenza di annullamento, produce temporaneamente tutti i suoi effetti.La sentenza del giudice che annulla un contratto ha un‟efficacia retroattiva tra le parti, in quanto cancella gli effetti che eventualmente si sono già prodotti e obbliga le parti a restituire le prestazioni che hanno già ricevuto in esecuzione del contratto.A differenza della sentenza che dichiara la nullità, però, di regola l‟annullamento di un contratto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La rescissione può essere chiesta quando un contratto è stato concluso a condizioni inique, o visibilmente sproporzionate, per la presenza di alcune circostanze anomale che hanno influito negativamente sulla sua formazione.

Un contratto rescindibile: in quanto produce tutti i suoi effetti fino all‟eventualeo è

temporaneamente efficace, accoglimento della domanda di rescissione, che deve essere esercitata nel termine di prescrizione prevista dalla legge (di regola è un anno dalla conclusione del contratto, art.1449 comma 1); o non può essere convalidato, perché i soggetti interessati non possono sanarlo con una successiva dichiarazione di volontà. Una parte chiede la rescissione, l'altra parte può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo a equità (cosiddetta offerta di supplemento, art. 1450). La sentenza con la quale il giudice dichiara la rescissione ha un efficacia retroattiva, ma soltanto tra le parti: la sentenza di rescissione produce la cancellazione degli effetti che si sono già verificati e l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite. La rescissione di un contratto può essere dichiarata quando il contratto è stato concluso in stato di pericolo e di bisogno.

La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo può essere chiesta quando una parte ha condizioni inique per la necessità, noto all'altra parte, di salvare sé o assumere delle obbligazioni per altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Per esempio, il proprietario di un fuoristrada chiede alcuni milioni per trasportare al vicino ospedale una persona rimasta ferita in un incidente in montagna.

I presupposti sono (art. 1447):

  • l'iniquità, vale a dire l'esistenza di un notevole squilibrio tra le prestazioni promesse o eseguite da un contraente e quelle promesse o eseguite dall'altro o dagli altri contraenti: per esempio, una persona, che è stata morsicata da una vipera, accetta di pagare 5000 euro per un siero che si può acquistare in farmacia per poche decine di euro.

Dovrà essere il giudice a valutare caso per caso se la sproporzione tra le prestazioni è tale da giustificare la rescissione del contratto.

prestazioni delle parti è giusta o ingiusta perché la legge non stabilisce un limite al di sopra del quale le condizioni contrattuali accettate da una parte si devono ritenere inique. O la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; conoscenza dell'esistenza dello stato di pericolo da parte dell'altro contraente: è quindi la sufficiente che l'altra parte fosse consapevole della condizione di necessità nella quale si trova la parte con la quale ha concluso il contratto. Nel dichiarare la rescissione di un contratto concluso in stato di pericolo il giudice può assegnare un equo compenso in relazione alle circostanze concrete, alla persona che ha prestato la propria opera (art. 1447 comma 2). Per esempio, il giudice può riconoscere il giusto compenso al proprietario di un peschereccio che è uscito con il mare in burrasca per salvare alcuni naufraghi. La rescissione per lesione

La rescissione per lesione può essere chiesta quando esiste una sproporzione notevole tra le prestazioni delle parti e questa sproporzione è dovuta alla situazione di bisogno di una delle parti della quale l'altra ha approfittato.

I presupposti sono (art. 1448):

  • una lesione enorme, consistente in una sproporzione oltre la metà tra la prestazione promessa o eseguita da una parte e la controprestazione promessa o eseguita dall'altra, in quanto la prestazione della parte lesa deve valere meno della metà dell'altra. Per esempio, una persona, che ha un urgente bisogno di liquidità, svende a 5000 euro un quadro d'autore che ha un valore di mercato di 15000 euro.
  • lo stato di bisogno, una situazione di difficoltà economica, anche solo temporanea, di uno dei contraenti; il fatto che l'altro contraente abbia approfittato dello stato di bisogno altrui, o in quanto era consapevole di ricavare dal contratto un vantaggio economico del tutto ingiustificato.

La risoluzione di un contratto può riguardare soltanto i contratti con prestazioni corrispettive.

A differenza dell'invalidità la risoluzione non dipende da un difetto originario del contratto ma da un difetto sopravvenuto, che ne impedisce il normale funzionamento.

Dopo la stipulazione di un contratto, infatti, si possono verificare alcune situazioni particolari (come l'inadempimento di una parte o l'impossibilità sopravvenuta della sua prestazione) che producono uno squilibrio tra la prestazione di una parte e la controprestazione dell'altra.

La risoluzione ha un efficacia retroattiva tra le parti (art. 1458 comma 1) e retroagisce al momento della conclusione del contratto che è come se non fosse mai stato concluso.

La risoluzione del contratto produce la cancellazione degli effetti già prodotti e l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite.

Di regola la risoluzione del contratto non pregiudica i

diritti acquistati dai terzi (art. 1458 comma2): se viene risolto un contratto di compravendita, per esempio, il venditore ha il diritto di ottenere la restituzione della cosa dal compratore ma di regola, salvo il diritto al risarcimento dei danni, non può pretendere la restituzione della cosa dal terzo al quale il compratore, a sua volta, l'abbia alienata. La risoluzione di un contratto può essere chiesta, nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni (art. 2946), per una delle seguenti cause: l'inadempimento di una delle parti; l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti; l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti. La risoluzione per inadempimento La risoluzione per inadempimento può essere chiesta quando una parte si rende inadempiente alle obbligazioni contenute nel contratto, in quanto non esegue o non esegue esattamente la prestazione dovuta. Se una parte è inadempiente, l'altra

Può chiedere a sua scelta:

  • l'adempimento del contratto;
  • la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento del rapporto contrattuale, con la conseguente liberazione degli impegni assunti e il diritto di ottenere la restituzione delle prestazioni eventualmente già eseguite.

In entrambi i casi è possibile ottenere anche il risarcimento dei danni subìti.

La richiesta di adempimento non impedisce di domandare in seguito la risoluzione del contratto (per esempio se continua l'inadempimento dell'altra parte o la prestazione tardiva diviene inutile). Viceversa la richiesta di risoluzione chiude definitivamente la possibilità di domandare l'esecuzione del contratto (art. 1453 comma 2).

In caso di inadempimento di una parte l'altra, ancora prima di agire in giudizio, può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione se la parte inadempiente non esegue o non offre di eseguire contemporaneamente la propria (cosiddetta eccezione di inadempimento, art.

1460), a meno che perl‟adempimento delle obbligazioni delle parti non siano stati stabiliti dei termini diversi.Tale rifiuto costituisce una forma di autodifesa di carattere eccezionale ed è previstodall‟ordinamento per evitare che un contraente sia obbligato ad adempiere e poi, a causadell‟inadempimento dell‟altro contraente, debba agire per ottenere la restituzione della prestazioneche ha eseguito.La risoluzione di un contratto per inadempimento di una delle parti può essere giudiziale o legale.che accerta l‟esistenza di unLa risoluzione giudiziale è prodotta da una sentenza del giudice,inadempimento (per esempio il rifiuto di pagare il corrispettivo o la mancata consegna delle cose) ela sua imputabilità a una delle parti.Per dare luogo alla risoluzione giudiziale del contratto, l‟inadempimento di una parte non deveall‟interesse dell‟altra parte (art. 1455).essere di scarsa importanza in relazione 63La risoluzione
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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Cozzi Maria Vittoria.