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-CONTRATTI A EFFETTI REALI E A EFFETTI OBBLIGATORI
*A effetti reali: sono quelli che costituiscono un diritto reale o che trasferiscono un diritto
reale o di credito; nascono anche obbligazioni.
Contratti che costituiscono i diritti reali (compravendita):
diritti assoluti: sono opponibili erga omnes: diritto di proprietà art. 832: fa riferimenti al
carattere della pienezza ed esclusività del diritto reale: precisa il carattere assoluto.
diritti reali di godimento: opponibili erga omnes; es. usufrutto→ diritto di godere di un bene
che viene attribuito dal proprietario all’usufruttuario; servitù; superficie→ diritto di godere su
di un fondo.
diritti reali di garanzia: garanzia→ la somma finanziaria deve essere restituita: pegno e
ipoteca: vincolo della garanzia costituito sull’immobile; pegno: vincolo costituito su beni
mobili.
Per la tutela della banca avviene la vendita del bene e la banca soddisfa sul ricavato.
Contratti che trasferiscono diritti reali o di credito:
contratto che trasferisce diritto reale: compravendita, perché trasferisce la proprietà
contratto che trasferisce diritto di credito: art.1260 cessione dei crediti
*A effetti obbligatori: quelli da cui nascono soltanto obbligazioni.
Contratto a effetti obbligatori ma non reali: locazione, di appalto, di trasporto(trasporto
soggetto che mi pagherà un corrispettivo).
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Contratti in relazione ai quali il legislatore appresta il rimedio della risoluzione del contratto.
Contratti in cui esiste tra le prestazioni un rapporto di interdipendenza, corrispettività
contratti definitivi anche chiamati sinallagmatici.
Contratti in cui le sorti di una prestazione possono incidere sulle sorti di una
controprestazione.
Contratto di locazione: se non posso più mettere a disposizione l’immobile che viene
sequestrato il conduttore non deve pagare il canone, perché c’è un nesso di corrispettività.
Rimedi risolutori che prevede il codice in relazione di questi contratti:
1 risoluzione per inadempimento→ la risoluzione è un modo attraverso cui estinguere un
contratto
2 per impossibilità sopravvenuta della prestazione
3 per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (prezzo alto per fare quella
prestazione).
1 caso:
non pago il prezzo di una vendita.
Le norme in materia di inadempimento in generale sono due: 1176 e 1218.
Secondo una parte della dottrina in questi due articoli sarebbe possibile ravvisare una
distinzione tra obbligazioni di mezzi (1176) di risultato (1218)—> distinzione importante per
capire quando ci troviamo di fronte ad un adempimento, e quando no.
Art.1176→ obbligazioni di mezzi: obbligazioni secondo cui bisogna avere una condotta
diligente da parte del debitore ma non bisogna assicurare il risultato.
Tale diligenza deve essere del buon padre di famiglia (concetto che rappresenta una
diligenza media richiesta al debitore).
NB. Nelle prestazioni professionali tali obbligazioni non devono assicurare un risultato, ma
assicurare una condotta diligente, ad esempio da parte del dottore, non è quella media del
padre di famiglia.
Obbligazioni di risultato: il debitore deve conseguire il risultato
Es. contratto di deposito (macchina parcheggiata nel garage deve essere restituita)
-se la prestazione è possibile il debitore sarà sempre responsabile, inadempiente, non è utile
dimostrare di aver avuto diligenza.
-se la prestazione diviene impossibile (macchina distrutta da incendio), la responsabilità del
debitore dipende se l’inadempimento è determinato da impossibilità per causa a lui non
imputabile: infatti egli non sarà sempre responsabile, in questo caso non lo sarà.
art.1218→ l’onere della prova incombe sul debitore, deve dimostrare di non essere
responsabile, deve provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità per
causa a lui non imputabile, in caso contrario se non esegue la prestazione dovuta, è tenuto
al risarcimento danni.
LEZIONE 16/11/23
La risoluzione del contratto per inadempimento può avvenire in due modi:
-risoluzione giudiziale (lo decide il giudice)
-di diritto (che avviene in modo automatico)--> casi:
*clausola risolutiva espressa: art.1456
*termine essenziale: art.1457
*diffida ad adempiere: art.1454
Risoluzione giudiziale: art.1453 e 1455
1453→ Cosa accade se una parte non adempie a un contratto con prestazioni corrispettive?
La controparte deve scegliere se chiedere al giudice di condannare la controparte
all'esecuzione della prestazione (domanda di adempimento), oppure chiede che quel
contratto sia risolto (devo avere indietro il bene e il prezzo non mi viene pagato) se non ha
più interesse della controprestazione.
NB. Se ho chiesto al giudice di condannare la controparte all’esecuzione della prestazione,
ho facoltà nel corso del giudizio di modificare la domanda, quindi da domanda di
adempimento a domanda di risoluzione: RICHIESTA DEL PETITUM.
Ma non viceversa:
quando chiedo la risoluzione del contratto, posso chiedere la condanna del debitore
all’adempimento nel corso del giudizio? No, perché la scelta della risoluzione dimostra un
disinteresse ad ottenere quella prestazione.
1455→ Il giudice per dichiarare risolto il contratto, deve accertare che ci sia un adempimento
e che questo sia un adempimento importante, grave, deve essere idoneo per lo scioglimento
del contratto.
Per l’importanza si fa una combinazione tra valutazione soggettiva e oggettiva.
Ammesso che sia grave, poi ci sarà una sentenza costitutiva che risolverà il contratto.
Risoluzione di diritto:
*DIFFIDA DA ADEMPIERE→ art.1454
E’ un atto che invia il creditore nel caso in cui non abbia ricevuto una prestazione; in
mancanza di pagamento entro 15 giorni, il contratto si risolve automaticamente.
Precisazione
è necessaria anche qui la gravità dell’inadempimento per avere la risoluzione;
Es. Se non ricevo il pagamento, mando un atto di diffida in cui consento 15 giorni da pagare,
se non lo farà il contratto è risolto; la controparte però dice che ha pagato, ma dice che
anche se non lo avesse fatto, l’inadempimento non è grave, importante per lei: per tale
controversia è chiamato a intervenire il giudice, ma egli non dichiarerà la risoluzione, non
pronuncia una sentenza costitutiva, ma una sentenza che accerta se è avvenuta o meno la
risoluzione (sentenza di accertamento), perché se l’inadempimento è grave, la risoluzione
sarà già avvenuta.
*TERMINE ESSENZIALE→ art.1457
termine di adempimento in questo caso.
-essenziale: termine in cui la prestazione devo riceverla entro un determinato tempo,
altrimenti non ho interesse a ricevere una prestazione tardiva. Il termine è essenziale
nell’interesse.
Cosa può accadere?
La parte che non ha ricevuto la prestazione (creditore), può nei tre giorni successivi
comunicare di avere interesse nel ricevere la prestazione tardiva.
-ordinatorio non c'è un essenzialità nella data di esecuzione della prestazione.
ART.1458
*LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA è una clausola (una condizione del contratto)
contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive.
Essa prevede che se una parte non adempie una determinata prestazione, obbligazione, il
contratto si intenderà risolto di diritto.--> 1456
La clausola fa dipendere la risoluzione, da un adempimento già previsto nel contratto.
Se la risoluzione non viene adempiuta, non è automatica, perché è necessaria la
dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
La gravità dell’inadempimento non è necessaria per la risoluzione, perché le parti
preventivamente hanno considerato quell’inadempimento grave, le parti dichiarano di
volersene avvalere, tramite la clausola.
Stesso articolo: effetti della risoluzione diversi per parti e per terzi:
-Se si risolve un contratto, gli effetti sono la restituzione della prestazione (RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO HA EFFETTO RETROATTIVO), ma non
sempre, come nel caso dei contratti a esecuzione continuata o periodica (contratti di
fornitura ad es.), in quanto le prestazioni già eseguite non vanno restituite, la risoluzione ha
effetto dal momento in cui viene dichiarata.
-I diritti dei terzi sono fatti salvi, c’è la tutela solo del risarcimento del danno, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di risoluzione.
LEZIONE 22/11/23
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Art 1467 prevede che nei contratti di durata (quelli che non hanno esecuzione immediata,
ma esecuzione continuata o periodica, cioè esecuzione differita, ad es. locazione,
somministrazione, di fornitura di beni).
una delle prestazioni può diventare più onerosa e posso chiedere la risoluzione se questa
onerosità eccessiva dipende da eventi straordinari e imprevedibili; la risoluzione sarà
effettuata dal giudice→ COMMA1
Se l’evento è ordinario e prevedibile non posso richiedere la risoluzione;
ma secondo COMMA2 non posso chiedere la risoluzione se l’eccessiva onerosità rientra
nell'alea normale del contratto aleatorio, nel quale nella causa del contratto è incluso il
rischio→ io non posso fare modifica perché ho assunto tale rischio rientrante nell’alea
normale del contratto, dunque l’evento è ordinario e prevedibile: il contratto va eseguito
secondo le nuove condizioni e non posso chiedere risoluzione.
Ad esempio inflazione: è un evento prevedibile ma nell’ultimo anno ha assunto per
dimensioni un carattere di straordinarietà e imprevedibilità→ rischio.
DOMANDA ESAME
può la controparte impedire la risoluzione?
ULTIMO COMMA:
la parte che abbia beneficiato della maggiore onerosità può chiedere che non venga risolto il
contratto, offrendo di condurre tale contratto a condizioni eque.
Ma ciò non significa portalo ad originario equilibrio, dunque la controparte cosa deve offrire
per ottenere la non risoluzione del contratto? Deve riportare le condizioni del contratto nei
limiti della maggiore onerosità che poteva essere prevista.
NBB: Devo offrire le condizioni in modo tale di riportare ad esempio l’inflazione a quella
percentuale che poteva essere prevista.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Art.1463-1464→ Se si ha una impossibilità sopravvenuta della prestazione il contratto si
risolve.
Ma se è parziale tale impossibilità, e dunque non riguarda tutta la prestazione, il contratto
potrebbe conservare i suoi effetti ma la