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FATTI, ATTI, EFFETTI GIURIDICI CAP.4
Le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo ma mutano continuamente, cioè continuamente nascono nuove situazioni giuridiche che prima non esistevano o si modificano o si estinguono.
Gli effetti giuridici sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti, a seconda del tipo di mutamento che si produce, gli effetti possono consistere nella creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche. Gli effetti giuridici si producono solo quando c'è una causa che li determina, questa causa si definisce fattispecie giuridica.
Esempio: Costruzione immobile di A è fattispecie che determina l'effetto di creare il suo diritto di proprietà sull'immobile, la vendita a B è la fattispecie che trasferisce il diritto di proprietà.
Se c'è corrispondenza tra la fattispecie concreta da trattare e la fattispecie astratta descritta nella norma, si producono...
conseguenze stabilite dalla norma stessa, quando un elemento della realtà (fatt. concreta) corrisponde alla fattispecie di una norma e quindi produce effetti giuridici si dice che quell'elemento ha rilevanza giuridica o è giuridicamente rilevante. La fattispecie causa l'effetto giuridico solo perché le norme stabiliscono, in base a una valutazione di opportunità politica, che a quella certa fattispecie consegua quel certo effetto giuridico. La fattispecie può essere: - Semplice → come nel caso di una vendita di un immobile da A a B che basta di per sé a spostare il diritto di proprietà fra i due - Complessa → consiste in vari elementi combinati fra loro, quando gli elementi di una fattispecie complessa non si realizzano nello stesso istante si parla di fattispecie a formazione progressiva La fattispecie possono differenziarsi a seconda del ruolo che giocano la volontà e la consapevolezza umana, viene in rilievo laLa distinzione tra fatti giuridici e atti giuridici è la seguente:
Fatti giuridici - sono eventi naturali che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente dall'intenzionalità e consapevolezza umana. Nell'ambito dei fatti giuridici sono riconducibili anche quegli eventi riconducibili all'attività umana quando l'attività umana è però irrilevante per il prodursi dell'effetto giuridico. Ad esempio, il diritto di proprietà dell'allevatore sul vitello: se il vitello muore per uccisione, sotto il profilo dell'estinzione del diritto di proprietà rileva che il vitello è morto. Anche in questo caso si tratta di un fatto giuridico, in quanto l'attività umana c'è stata ma è irrilevante per il fatto giuridico della morte.
Atti giuridici - sono comportamenti umani e gli eventi riconducibili all'attività umana, la cui rilevanza dipende proprio dalla presenza del fattore umano, l'opposto di quello detto del fatto giuridico.
Il fattore umano accomuna quelli che noi definiamo atti giuridici in senso stretto quanto i negozi giuridici. A seconda della consapevolezza si dividono in due categorie: la differenza tra atto giuridico in senso stretto (atto puro, atto non negoziale) e negozio giuridico o atto negoziale. La caratteristica in comune è la presenza del fattore umano. La distinzione tra le due categorie risiede nel ruolo della volontà umana rispetto alla produzione degli effetti giuridici, detto diversamente sia l'atto stretto che negozio qui è fondamentale la presenza dell'uomo, ed è un trattocomune. Si deve analizzare il ruolo che ha avuto la volontà del soggetto.
- Si è di fronte ad un atto giuridico in senso stretto quando vi è un comportamento umano tenuto da un soggetto senza la volontà di produrre gli effetti giuridici che le norme fanno discendere da quell'atto. (confessione)
- NEGOZIO GIURIDICO: si ha quando si è in
Presenza di atti volontari dell'uomo nei quali la volontà del soggetto è non solo compiere quell'atto, (acquisto la mucca contratto di compravendita) ma la volontà è proprio quella di determinare gli effetti giuridici che le norme fanno discendere da quell'atto. (la volontà è di far produrre gli effetti giuridici che le norme fanno derivare da quell'atto) negozio nella storia è la compravendita dell'allevatore della mucca, stipula l'atto ma vuole che si producano gli effetti che la legge fa derivare dal contratto ovvero diventare proprietario della mucca, il testamento dell'allevatore quello che voleva era l'effetto dalla redazione del testamento, l'altro negozio giuridico è l'accettazione di tizio volontà di accettare l'eredità.
I SOGGETTI DEL DIRITTO, persone fisiche cap 8 i soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche e che le
movimentano compiendo atti giuridici. I soggetti del diritto possono essere: persone fisiche o organizzazioni.
Le persone fisiche hanno la capacità giuridica e, da un certo momento in poi, anche quella di agire.
CAPACITÀ GIURIDICA, essere soggetti del diritto significa avere capacità giuridica, è la capacità riconosciuta dall'ordinamento di essere titolari di situazioni giuridiche, di essere quindi titolari di diritti e doveri. Si acquista con la nascita e si perde con la morte. Spetta alle norme scegliere chi è soggetto del diritto.
Per nascita si intende la dimostrazione di una respirazione autonoma rispetto a quella della madre. Docimasia polmonare (esame per verificare se ha respirato): vengono immersi i polmoni del bambino nell'acqua, se vanno giù i polmoni non si sono riempiti d'aria (non ha respirato autonomamente, nato morto), se invece galleggiano c'è stata una respirazione autonoma e il bambino si può dire
Nato. Si parla di morte quando è constatata la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Anche definita capacità giuridica generale, si usa ogni tanto perché ne esistono nel nostro ordinamento anche delle incapacità giuridiche speciali, ossia dei casi in cui un soggetto non ha la capacità giuridica con riferimento ad una specifica fattispecie, esempio c.c. Successioni (no studiare ma quale è il contenuto) si trovano norme che prevedono incapacità giuridiche speciali capacità giuridica contro capacità di agire, domanda sul compito!!
CAPACITA DI AGIRE, è la capacità di compiere atti giuridici con la propria volontà (acquisto), la capacità di agire è la capacità di compiere atti giuridici. Si acquista al compimento della maggiore età. Per incapacità di agire è l'atto può essere compiuto al posto dell'incapace da un altro soggetto chiamato rappresentante.
incapacità giuridica se l'incapace non può essere sostituito da nessun altro soggetto nel compimento dell'atto (matrimonio). Caratteristica in comune è quando un incapace compie un atto che non poteva compiere, la conseguenza giuridica è l'annullabilità di quell'atto, è invalidità. Per completezza dobbiamo ricordarci delle incapacità giuridiche speciali (quando una norma stabilisce in una situazione un soggetto non ha la capacità giuridica è speciale perché la generale ce l'ha, la conseguenza è la nullità non l'annullabilità perché quell'atto a quel soggetto non può spettare punto, quel soggetto non può essere titolare di quel diritto). LIMITAZIONI ALLA CAPACITÀ DI AGIRE Per le persone le limitazioni della capacità giuridica possono essere determinati da fattori come l'età, le condizioni psichiche e il difetto di.onorabilità (derivante da aver riportato condanne penali, non può far capo amministratoredi spa)
IL NOME DELLA PERSONA ( diritto di personalità, assoluto erga omnes, imprescrittibile, non patrimoniale)
Ogni persona è identificata dallo Stato da un prenome e da un cognome, il prenome non avviene per libera scelta il cognome è la relazione di appartenenza familiare della persona. Figli nati all'interno di matrimonio hanno cognome paterno, all'esterno del matrimonio prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo.
LA SEDE DELLA PERSONA, RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA
La residenza, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale riflette l'effettiva situazione di vita della persona. Il domicilio, è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La dimora non è definita per legge è il luogo in cui la persona di trova in un dato periodo.
SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Il tribunale dell'ultimo domicilio o residenza dichiara la scomparsa emettendo un decreto. Per poter dichiarare l'allontanamento della persona, è necessario che la persona non abbia dato sue notizie per un lasso di tempo giustificabile.
L'assenza viene pronunciata con sentenza quando ricorrono due presupposti: l'allontanamento della persona e l'assenza di notizie della persona da almeno due anni.
In questa fase, che non è più solo conservativa del patrimonio della persona come nella scomparsa, il tribunale ordina l'apertura degli eventuali testamenti e comunque, anche in mancanza di un testamento, l'immissione nel possesso degli eredi. Gli eredi non possono disporre dei beni (non possono venderli o donarli), ma hanno il diritto di amministrarli e di farne propri i frutti e gli interessi. La dichiarazione di assenza non scioglie l'eventuale matrimonio.
Se l'assente ritorna cessano i provvedimenti dell'assenza. Morte presunta: è dichiarata sempre dallo stesso tribunale e il provvedimento adottato dal giudice è una sentenza e anche in questo caso per far sì che venga dichiarata questa devono sussistere due presupposti:- allontanamento della persona
- manchino notizie da almeno dieci anni.