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Diritto privato nel sistema giuridico

Capitolo 1: Di cosa si occupa il diritto privato?

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale. Si occupa delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone, dei beni (entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani) e dell'uso dei beni (proprietà, diritti reali, mobili, immobili, possesso), debiti e crediti, cioè rapporti tra debitore e creditore, contratti cioè il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche (proprietà e uso dei beni), danni quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene (distruzione di una cosa, andata in fumo di possibile guadagno), delle attività economiche organizzate (imprese, azienda, consumatori, fallimento).

Si occupa della famiglia, cioè fondamentalmente della relazione tra marito e moglie o genitori e figli negli aspetti personali e economici (matrimonio, divorzio, figli legittimi), si occupa di successioni per causa di morte cioè ciò che accade ai beni, debiti di una persona quando muore.

Il diritto privato si occupa di regolare questi fenomeni e cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini coinvolti in questi fenomeni e le conseguenze. La funzione del diritto è di regolare gli interessi umani e lo fa attribuendo ai soggetti di diritto determinate situazioni giuridiche soggettive. I soggetti del diritto sono le persone fisiche ma anche altre entità come enti e organizzazioni.

Un interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. L’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro e in questo caso si prospetta un conflitto tra portatori di interesse in contrasto. La funzione del diritto è di risolvere tali conflitti e possibilmente di prevenirli. La funzione di risoluzione dei conflitti è importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé e così si assicura la pace sociale. Oltre ad evitare i conflitti, il diritto ha pure la funzione di prevenirli.

Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale ma anche interessi di tipo morale.

  • Situaioni giuridiche attive → quelle che esprimono la prevalenza dell'interesse del titolare sull'interesse di altri soggetti (proprietà).
  • Situaioni giuridiche passive → esprimono al contrario la subordinazione dell'interesse del titolare rispetto all'interesse di altri soggetti, cui si dà prevalenza (dovere, obbligo e soggezione).

Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Il diritto con funzione di sistemare interessi e di risolvere o prevenire conflitti è diritto in senso oggettivo ed è un complesso di norme giuridiche. Il diritto soggettivo è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Caratteristica essenziale del diritto soggettivo è la Libertà del suo titolare di decidere se usarlo o meno, autonomia di giudizio e di decisione. Tra i due c’è un legame nel senso che il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.

Le norme giuridiche – diritto oggettivo

Il diritto oggettivo è una realtà complessa fatta di elementi collegati tra loro, l’elemento base è rappresentato dalle norme del diritto o norme giuridiche. Il diritto deve influire sui comportamenti umani per orientarli e la norma giuridica è lo strumento fondamentale.

La norma giuridica funziona tramite una combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione.

Una regola è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato (paga i debiti, non fare danno ad altri). Se la regola è rispettata, il diritto ha raggiunto il suo scopo, cioè i comportamenti effettivi sono quelli socialmente desiderati. Se la regola non viene osservata, c’è la necessità di una sanzione.

La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente la violazione della regola è al tempo stesso lesione dell’interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere. In alcuni casi, la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.

La sanzione ha un ruolo:

  • Satisfattivo: soddisfa in modo diretto l’interesse leso. È il caso della sanzione per mancato pagamento dei debiti.
  • Compensativo: serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa ma non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato valore economico equivalente. Caso di dare dei soldi al proprietario di un quadro distrutto non recupera l’integrità del quadro.
  • Punitivo: punta a colpire un comportamento riprovevole. Caso marito viola i doveri matrimoniali, la moglie chiede divorzio con addebito.
  • Deterrente o preventivo: se i coniugi non rispettano i doveri coniugali, si esporranno alle conseguenze sgradevoli di una separazione. La paura di subirla indurrà molti coniugi a non violare la regola.

Solitamente le sanzioni hanno sempre un ruolo preventivo. In realtà, nel diritto privato esistono regole diverse consistenti nel disporre determinati effetti legali in dipendenza del verificarsi di certe situazioni. Lo schema è la formula “Se (a) allora (b)” dove (a) è una situazione verificata come reale mentre (b) è la conseguenza legale della situazione verificata.

Sinonimi di diritto oggettivo sono sistema giuridico oppure ordinamento giuridico, cioè l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. L’istituto giuridico è invece l’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (istituzione di matrimonio norme che regolano l’unione tra uomo e donna, istituzione della proprietà è l’insieme di norme che disciplinano l’uso delle cose).

Applicazione delle norme giuridiche: la fattispecie

Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio, giudicare se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione (conseguenza legale) prevista da quella norma. L’applicazione della norma implica l’incrocio fra un dato empirico (che cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal caso).

Le norme giuridiche hanno caratteristiche di:

  • Generalità, cioè si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari
  • Astrattezza, risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.

Un concetto molto importante è la Fattispecie, significa dal latino “immagine di fatto”. Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi storici. Questa descrizione è una fattispecie astratta, mentre se un particolare evento corrisponde alla descrizione fatta in generale dalla norma è una fattispecie concreta che può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma. Il carattere generale e astratto della norma si collega alla funzione del diritto che è organizzare la società nel suo complesso e garantisce una garanzia di uguale trattamento dei destinatari.

Esistono nell'ordinamento, norme che mancano dei caratteri della generalità e della astrattezza, queste norme sono anche dette norme congiunturali, perché dettate per eventi particolari. Ad esempio, la norma che detta la regola per cui i genovesi colpiti dall'alluvione per l'anno 2015 non erano tenuti al pagamento delle tasse (norma congiunturale perché manca dei caratteri della generalità, è destinata a numero finito di casi).

Interpretazione delle norme giuridiche – Art. 12 e Art. 14 Preleggi

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. È una visione riduttiva in quanto si presentano spesso sfumature, ecco perché bisogna prima interpretare la norma. L’interpretazione delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.

Interpretazione restrittiva che dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili. Interpretazione estensiva che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Se ne ricava che la norma può significare due cose diverse:

  • Norma come testo: insieme delle formule linguistiche.
  • Norma come precetto: che corrisponde al significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta.

L’interpretazione deve seguire criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione. Art. 12 preleggi. Il primo comma art. 12 indica quali criteri l’interprete debba seguire. Ne emergono due criteri:

  • Criterio letterale, le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole hanno nella lingua italiana, l’interprete deve attribuire alla norma il senso proprio delle parole.
  • Criterio logico che porta a scegliere in base a quello letterale quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. L’interprete deve utilizzare entrambi i criteri insieme (operazione ermeneutica unica). Questo concetto può intendersi in modo soggettivo e oggettivo.

Senso soggettivo si riferisce alle opinioni di coloro che formulano la norma (criterio psicologico, teleologico). Criterio psicologico che bisogna andare ad analizzare la volontà soggettiva del legislatore che ha introdotto la norma giuridica (cosa pensava soggettivamente, psicologicamente).

Criterio teleologico: significa che l'interprete per interpretare correttamente una disposizione di legge, deve rintracciare la razio legis (ragione) per cui è stata introdotta nel nostro ordinamento la norma che sta analizzando. Razio legis è facile da capire: in primis il disegno di legge è accompagnato da una relazione illustrativa (testo scritto) che sta prima degli articoli che vengono introdotti. Nella relazione c'è scritto il perché il legislatore tiene opportuno introdurre.

Secondo comma: art. 12 è una disposizione che disciplina l’interpretazione analogica o analogia. L’analogia consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. Il divieto di analogia vale per le norme penali e per le norme eccezionali o speciali.

Lacuna del diritto: il giudice in caso di lacuna deve applicare l'istituto di analogia ed effettuare un’interpretazione analogica. Due tipi di analogia: l'analogia legis e l'analogia iuris.

  • Legis: cosa deve fare il giudice quando non trova nessuna disposizione? Deve cercare e in caso applicare una norma che disciplini un caso simile o una materia analoga.
  • Analogia iuris: il giudice quando analizzando una fattispecie concreta non trova una materia analoga dovendo decidere lo stesso deve risolvere il caso applicando i principi generali che si possono desumere dal nostro ordinamento giuridico, in primis dalla costituzione.

Art.14 delle preleggi: Applicazione delle leggi penali ed eccezionali, comma 1 le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Le leggi penali e eccezionali, per penali il legislatore sceglie di regolare determinati eventi con norma penali. Le leggi eccezionali regolano una determinata fattispecie in maniera diversa da quello che fa una norma generale (come i genovesi per l'alluvione). L'art. 14 stabilisce che le norme eccezionali non possono essere applicate in via analogica dal giudice, non estese oltre i casi e i tempi di legge stabiliti.

Divieto di analogia quindi vale per:

  • Norme penali
  • Norme eccezionali o speciali

Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza

In linea generale tutti hanno il diritto e dovere di interpretare le norme ma alcune categorie sono più qualificate per farlo. Si distinguono:

  1. Interpretazione autentica, è quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore. Questa norma contrariamente ad altre ha efficacia retroattiva.
  2. Interpretazione giudiziale, è quella fatta dai giudici, forse la più importante. Per descrivere le interpretazioni che i giudici danno alle norme o le decisioni che prendono in base ad esse è chiamata: giurisprudenza.
  3. Interpretazione amministrativa, fatta dagli organi della PA.
  4. Interpretazione dottrinale, fatta dagli studiosi del diritto.

Quanto al loro valore solo l'interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti.

Diritto privato e diritto pubblico

Le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono convenzionalmente in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico.

  1. Diritto privato: si ispira ai principi dell'autonomia delle persone e parità tra loro. Si ispira all'idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza reciproca. È un settore vasto ed eterogeneo; le principali aree del diritto privato sono il diritto civile (rapporti tra famiglie, successioni, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni), diritto commerciale (esercizio professionale attività), diritto industriale (sotto-partizione del commerciale, si occupa di concorrenza tra imprese, creazioni intellettuali come brevetti e diritti di autore), diritto del lavoro (rapporto tra datore e lavoratori subordinati) e diritto della navigazione (attività di trasporto aereo, marittimo e acque interne).
  2. Diritto pubblico: si ispira a principi opposti, soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. Sono norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone anche senza e anche contro la volontà di queste (esempio: terreno espropriato comune – individuo).

Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. La funzione delle fonti di diritto è fondamentale per permettere al diritto di rinnovarsi; questo rinnovamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile.

Le fonti del diritto definiscono chi è abilitato a creare norme giuridiche e in che modo deve procedere per crearle. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: significa che non esiste un solo tipo di fonte del diritto ma ne esistono tanti tipi diversi creati da autorità diverse.

Un elenco delle fonti è nell'art. 1 delle preleggi anche se è sorpassato infatti non indica la costituzione. Le fonti del diritto italiano sono:

  1. La costituzione (1948)
  2. Le successive leggi costituzionali e di revisione costituzionale
  3. Fonti primarie che sono:
    • La legge ordinaria (approvata dal parlamento)
    • Gli altri atti con forza di legge che sono il decreto legge (approvato in via di urgenza dal governo ma soggetto a successivo vaglio del parlamento)
    • Il decreto legislativo (approvato dal governo in base a una delega attribuita con legge dal parlamento)
    • Le leggi regionali
    • I regolamenti dell'unione europea
  4. Fonti secondarie che coincidono con i regolamenti del governo o altre autorità amministrative

Fonti non scritte: la consuetudine

Esistono nel diritto fonti non scritte che sono le consuetudini o usi richiamati nell'art.1 preleggi. La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale tramite l'osservanza costante di comportamenti.

Si fonda sull'elemento oggettivo e soggettivo:

  • Elemento soggettivo è dato dal fatto che la maggior parte dei consociati tiene quel comportamento perché è convinta che quel comportamento sia dovuto per legge (cioè i consociati sono convinti che ci sia una norma che impone quel comportamento).
  • Elemento oggettivo è dato dalla ripetizione costante di un dato comportamento dai consociati.

Una fonte non scritta quando ricorre un elemento soggettivo e oggettivo, queste consuetudini vengono raccolte (descritte) non toglie però che è una fonte non scritta del diritto. La consuetudine è subordinata a tutte le fonti scritte, non sono ammesse 3 tipi di consuetudine:

  • Contra legem (contro la legge): che disciplina un determinato argomento, in modo difforme dalla disciplina dettata da una legge scritta. Non è ammessa perché in base al principio gerarchico non può contrastare con una legge scritta.
  • Secundum legem: che c'è una consuetudine che disciplina una certa materia in conformità con la legge, non entra in contrasto aggiunge in dettaglio in modo conforme. È legittima? Sì, ma è necessario che la legge in questione richiami espressamente la consuetudine (dia atto che questa esiste).
  • Praeter legem (oltre la legge): c'è una materia che non è disciplinata da nessuna legge scritta, può una consuetudine andare a regolare una materia non disciplinata dalla legge? Assolutamente sì, perché la consuetudine è una fonte del diritto anche se ultimo gradino della gerarchia, se una materia non è disciplinata dalla legge nulla vieta che sia la consuetudine che la va a disciplinare.

Le fonti del diritto scritte sono: Il codice civile, la costituzione e la legislazione speciale. La legge non dispone che per l'avvenire (art.11 preleggi) una norma è destinata di regola a produrre effetti solo nei confronti delle fattispecie concrete (casi, eventi) che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Vuol dire che di regola la legge, la norma non ha effetto retroattivo, normalmente non può disciplinare dei casi che si sono verificate prima della sua entrata in vigore. La regola di irretroattività della legge vale senza eccezioni nel diritto penale; nel diritto civile privato la Corte costituzionale ha più volte...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.
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