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Appunti diritto privato

Il diritto privato nel sistema giuridico

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni della vita economico-sociale e serve a regolamentare i conflitti che possono sorgere in quanto ogni soggetto di diritto è portatore di interesse ed è possibile che ci siano soggetti confliggenti (ci tutela ma ha un limite). Un ordinamento esiste per dettare delle regole e delle norme a tutela della pace. Nel nostro ordinamento italiano vige la separazione dei poteri (esecutivo-legislativo-giudiziario).

Differenza tra diritto soggettivo e oggettivo

Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme che compongono il nostro ordinamento, queste vengono dettate dal Legislatore. I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo. L’elemento base del diritto oggettivo sono le norme giuridiche, queste funzionano attraverso la combinazione di due elementi: la regola e la sanzione. La regola è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato, la sanzione è la conseguenza a seguito della violazione della regola.

Le norme possono essere astratte (applicabili a un numero indeterminato di casi) e generali (indirizzate a un numero indeterminato di destinatari), esistono però delle norme che mancano di questi caratteri. Inoltre, le norme sono assoggettate a delle clausole generali, cioè ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate.

Fattispecie concreta = fatto o insieme di fatti accaduti.

Fattispecie astratta = descrizione di un fatto in una norma. L’operazione con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponda a una astratta si chiama qualificazione della fattispecie. Sussunzione = sussumere una fattispecie concreta in una fattispecie astratta, ricondurre un caso concreto in una norma. Nel caso in cui questo avvenga con due o più norme si parla di combinato disposto.

Il giurista si occupa di interpretare le leggi, dare un significato al testo per poter sapere se la norma sarà utile nel risolvere una controversia.

Diritto pubblico e privato

Le norme si suddividono in diritto pubblico (soggezione e subordinazione) e diritto privato (autonomia e parità). Il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone. Il diritto privato si basa sull'autonomia delle persone su un piano di uguaglianza reciproca, si può applicare sia ad apparati pubblici che a fini privati.

  • Fonti di produzione: fatti e atti idonei a produrre norme in conformità con l’ordinamento giuridico.
  • Fonti di cognizione: documenti grazie ai quali i cittadini possono conoscere il testo delle norme.

L'interpretazione delle norme giuridiche

Il primo comma dell’art. 12 disciplina il tema dell’interpretazione della legge che è quindi lo strumento attraverso il quale l’interprete, il giurista, sceglie quale significato attribuire a una norma. Il problema dell’interpretazione è l’ambiguità, infatti si parla di interpretazione restrittiva (significato limitato) e estensiva (significato più ampio). L’interprete ha dei margini di autonomia e discrezionalità, e così deve attenersi ai due criteri che emergono dalla lettura dell’art: il primo criterio è il criterio letterale, l'interprete in prima battuta deve tenere conto del significato delle parole nella lingua italiana utilizzate dal legislatore. Il secondo è il criterio logico (intenzione del legislatore), e questo può avere due accezioni: può essere inteso in senso soggettivo e in senso teleologico. In senso soggettivo significa che l’interprete dovrebbe andare a ricercare la volontà soggettiva del legislatore nel momento dell’emanazione della norma. In senso teleologico l’interprete deve rintracciare lo scopo (ratio legis) che il legislatore voleva perseguire nel momento in cui è stata emanata la norma.

Il secondo comma afferma l’interpretazione analogica o l’analogia, questa risolve le lacune del diritto in quanto la completezza dell’ordinamento giuridico è impossibile. Nel nostro ordinamento vige la regola per cui un giudice quando è chiamato a risolvere un conflitto non può non decidere, non può denegare giustizia, può però succedere che una norma manchi, ecco l'istituto dell'analogia che risolve questo problema. Esistono due tipi di analogia: legis e iuris (legis poi iuris). L’analogia legis deve cercare all’interno del nostro diritto oggettivo se ci sono delle norme che regolano un caso simile, una materia analoga alla fattispecie concreta. Nel caso in cui il giudice non la trovi, applicherà l’analogia iuris, cioè il giudice dovrà comunque risolvere la controversia, pronunciandosi, applicando i principi generali dell’ordinamento, principi che fanno parte del nostro ordinamento che il giudice desume dalla nostra Costituzione ma non solo, anche dalle altre leggi (un esempio sono il principio di buona fede e il principio dell’affidamento del terzo).

L’art 14 si occupa di divieto di analogia per alcune tipologie di norma, il giudice infatti non può usare l’analogia per le norme penali e per le norme eccezionali, i motivi sono diversi: norme penali - sono norme che possono arrivare a privare della libertà personale del cittadino, dato che le sanzioni penali sono molto pesanti si dice che è giusto per questioni di certezza del diritto; le norme eccezionali sono quelle che derogano da una regola generale, queste vengono emanate in occasione di una fattispecie particolare circoscritta solo a determinati soggetti e devono sempre essere motivate.

Dobbiamo infine distinguere le varie interpretazioni: quella dottrinale (studiosi del diritto), giudiziale (fatta dai giudici), amministrativa (della PA) e autentica (fatta da un’altra norma di grado superiore, quest’ultima vincola tutte le altre). La giurisprudenza è l’interpretazione giudiziale delle norme.

Le fonti del diritto privato

L’art 1 delle preleggi contiene un elenco delle fonti del diritto anche se in realtà l’articolo non è completamente corretto perché da un lato indica norme non esistenti e dall’altro non implica la Costituzione, questo perché il CC è del 1942 mentre la Costituzione del 1948. Ma cosa sono? Le fonti del diritto sono fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico, permettono al diritto di rinnovarsi in modo ordinato e definiscono chi è abilitato a creare le norme giuridiche e quale sia la procedura. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti, e queste si presentano come una piramide in cui vige il principio cardine gerarchico (le fonti di grado inferiore non possono andare contro una fonte di grado superiore):

  • La Costituzione e le leggi costituzionali -fonti costituzionali-. Regolamenti comunitari
  • Le norme comunitarie: regolamenti e direttive. I regolamenti sono indirizzati direttamente ai cittadini degli stati membri e sono immediatamente produttivi di effetti. Le direttive comunitarie invece sono destinate agli stati membri, ciascuno dei quali deve recepirle attraverso una propria legge nel termine indicato dalla direttiva stessa, solo dopo l’adozione della legge di ricevimento quelle norme produrranno effetti anche nei confronti dei cittadini.
  • Le leggi ordinarie (leggi del Legislatore - iter legislativo: iniziativa, discussione, approvazione, promulgazione, pubblicazione), gli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo) e le leggi regionali, quest’ultima fonte solo dopo la riforma costituzionale del 2001 (riscrizione del titolo V della Costituzione). Gli atti aventi forza di legge sono atti che promanano dal potere esecutivo e affinché producano effetti devono essere assoggettati a un controllo da parte del Legislatore, e questi atti sono: i decreti legge e i decreti legislativi. I decreti legge sono atti emanati dal Governo in casi di necessità e urgenza, producono effetti immediati e veloci e necessitano di un controllo da parte del nostro Legislatore che dovrà e potrà convertire l’atto in legge entro 60 giorni, sennò le norme perdono d'efficacia. Il decreto legislativo è un atto del Governo il quale lo emana solo quando il Legislatore ha prima emanato una legge (legge-delega) indicando al Governo le linee guida che il Governo dovrà seguire nell’emanazione dell’atto. -fonti primarie-.
  • I regolamenti, questi vengono emanati dalle varie attività ad esempio la PA e sono definite come fonti secondarie.
  • Gli usi e le consuetudini, queste sono le uniche fonti del diritto non scritte. Affinché si ha una consuetudine devono ricorrere due elementi, l’elemento oggettivo e quello soggettivo. L’elemento oggettivo si riferisce al fatto che è necessario che i cittadini tengano costantemente nel tempo un determinato comportamento. L’elemento soggettivo si riferisce al fatto che i cittadini che tengono quel determinato comportamento nel tempo lo facciano con la convinzione e con l’idea di dover tenere quel comportamento perché imposto dalla legge. Sono utili queste tre formule: consuetudine contra legem (consuetudine contraria alla legge, e non può succedere), consuetudine secundum legem (la consuetudine può disciplinare una determinata materia ma è necessario che la legge richiami la consuetudine, la riconosca) e consuetudine praeter legem (consuetudine oltre la legge, non c’è una legge sul tema, può disciplinare una legge che non c’è basta che gli elementi siano rispettati).

Il codice civile

Le fonti del diritto privato sono: il Codice civile, la Costituzione e la legislazione speciale. Il Codice Civile è un testo normativo complesso che raccoglie l’insieme delle norme relative a una determinata materia e si trova sullo stesso piano di una legge ordinaria. Dopo la Costituzione, è la fonte più importante del diritto privato, ma non è l'unica. Il CC è composto da sei libri, il termine libro è sinonimo di parte, oltre a queste vi sono un gruppetto di norme che si trovano prima del primo libro, le cosiddette preleggi (disposizioni sulla legge in generale), oltre a queste, dopo il sesto libro, vi sono le norme di attuazione e le norme transitorie:

  • Il primo libro disciplina e si occupa di persone e di famiglia, troviamo un insieme di norme che riguardano i soggetti del diritto e alcune regole in materia di famiglia.
  • Il secondo libro è dedicato alle successioni e riguarda quello che succede delle situazioni giuridiche di cui è titolare un soggetto dopo la sua morte. Ciascuno di noi, in vista della sua morte, può decidere di rilasciare tutto alla disciplina delle norme (successione legittima), oppure può, tramite un atto unilaterale (testamento), aprire una successione testamentaria, in questo ambito il nostro ordinamento contiene delle norme che stabiliscono che in presenza di determinati soggetti (coniugi, figli, ascendenti) il de cuius (il soggetto) è per legge obbligato a lasciare una parte del suo patrimonio a tali soggetti (quota indisponibile), solo la quota disponibile può essere lasciata a chi vuole - successione necessaria, oltre a ciò abbiamo anche il contratto di donazione (è un contratto tipico, è il contratto in base al quale un soggetto (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario) si dice per spirito di liberalità, mosso da una scelta libera senza volere nulla in cambio. Lo troviamo disciplinato nel secondo libro per lo stretto legame che c’è tra la successione di un soggetto e le donazioni fatte in vita dallo stesso. Nell’ambito della determinazione della quota disponibile e indisponibile si tiene conto delle donazioni fatte in vita.
  • Il terzo libro è intitolato “della proprietà” e contiene le norme che riguardano i beni (bene giuridico), contiene tutte le norme in materia di diritto di proprietà e dei diritti reali minori, poi abbiamo le norme che disciplinano le azioni a tutela della proprietà, e infine il possesso con le azioni possessorie.
  • Il quarto libro è il libro che contiene più norme, è intitolato “Delle Obbligazioni” e contiene la disciplina di numerosi istituti, in primis contiene tutta la disciplina dell’obbligazione e quindi di quei rapporti che possono sorgere tra almeno due soggetti che prendono il nome di debitore e creditore, contiene poi le norme che disciplinano il contratto in generale (nascita-esecuzione-scioglimento) (norme sul contratto in generale), tra cui alcune norme che invece disciplinano i contratti cosiddetti tipici (tipizzati dal legislatore, ossia disciplinati - es: compravendita, i privati possono anche inventare dei contratti diversi non disciplinati - contratti atipici), dopo queste norme ci sono infine norme singole dedicate a contratti particolari. Infine troviamo l’argomento relativo alla responsabilità extra-contrattuale (o civile - il rapporto tra il danneggiante e il danneggiato sorge con il lecito).
  • Il quinto libro è dedicato al lavoro.
  • Il sesto libro, intitolato "della tutela dei diritti", è il libro più disomogeneo dei sei nel senso che è il libro che disciplina istituti molto diversi tra loro: tutela giurisdizionale dei diritti, la garanzia dei crediti, la prescrizione e la decadenza, la trascrizione e la pubblicità.

Situazioni giuridiche

Ciascun soggetto di diritto, per operare nella realtà, necessita dell'attribuzione da parte del diritto di situazioni giuridiche, i soggetti a cui appartengono tali situazioni si definiscono titolari. Queste situazioni possono essere attive (prevalenza dell’interesse del titolare - es: la proprietà) o passive (subordinazione dell’interesse del titolare). La situazione giuridica attiva più importante è il diritto soggettivo, esso è il potere del suo titolare di agire nel proprio interesse oppure il diritto di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto (es: diritto di proprietà).

Abbiamo varie categorie di diritti soggettivi: pubblici (poteri del titolare che consentono di incidere sull’organizzazione politica) e privati (poteri del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società), patrimoniali (procurano al titolare un’utilità di natura economica) e non patrimoniali (procurano al titolare un’utilità morale personale), disponibili (il titolare può liberamente trasferire i diritti o autolimitarli o cancellarli) e indisponibili (diritti che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare), diritti assoluti (garantiscono al loro titolare un potere che egli può esercitare verso tutti gli altri soggetti - erga omnes -) e diritti relativi (attribuiscono al loro titolare un potere che può essere esercitato solo nei confronti di uno o più soggetti determinati).

Nell’ambito dei diritti assoluti vi è un'ulteriore distinzione tra diritti reali e diritti personali. I diritti reali sono quei diritti che garantiscono al titolare una signoria (un potere) su un bene. I diritti personali o della personalità sono diritti che ineriscono (riguardano) la persona umana in quanto tale e che spettano a chiunque. Infine abbiamo una sottospecie del diritto soggettivo, il diritto potestativo, ovvero il potere del titolare di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa fare qualcosa. Il soggetto che subisce anche contro la sua volontà questo mutamento è titolare anche lui di una situazione giuridica però passiva che prende il nome di soggezione (es: datore di lavoro-lavoratore-licenziamento).

Un’altra situazione giuridica attiva è l’interesse legittimo, è una situazione propria del diritto amministrativo in cui si trova il cittadino privato quando la PA decide di agire in veste di autorità pubblica utilizzando le norme del diritto pubblico, questo interesse consiste nel fatto che il privato non ha diritto al bene della vita a cui aspira, ma ha diritto che l’attività amministrativa si svolga regolarmente nel rispetto delle norme dettate dal diritto oggettivo.

La facoltà è la possibilità di tenere un determinato comportamento che però non viene esaurito. L'interesse collettivo è quando un soggetto è danneggiato da un comportamento altrui che in contemporanea danneggia anche una moltitudine di soggetti che si trovano nella stessa situazione, l'esempio è quella della pubblicità ingannevole o del danno ambientale da parte dell'industria. In questo caso si apre un’azione di classe diretta a ottenere da imprese o gestori di servizi pubblici risarcimenti per la lesione di diritti omogenei.

Le situazioni passive sono: il dovere, ovvero si vieta di tenere determinati comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, ha carattere generale, nel senso che grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto, e carattere negativo, nel senso che impone al titolare di non fare qualcosa. L’obbligo è un vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente verso di lui, il titolare dell’obbligo si chiama obbligato, l’obbligo ha carattere individuale, ovvero grava su un soggetto determinato e un carattere positivo, ovvero che può consistere nel vincolare il debitore a fare qualcosa. Infine abbiamo la responsabilità, ovvero la situazione di chi è esposto a subire la sanzione conseguente, ovvero l’obbligo di risarcimento del danno, questa responsabilità può gravare anche su chi non ha commesso alcun illecito.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KarimKiram di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.
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