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1) IL CONTROLLO EFFETTIVO DELLA COSA

2) L’ANIMUS POSSIDENDI, cioè l’intenzione di comportarsi da titolare del

diritto.

Quando si possiede direttamente, come un proprietario che abita la sua casa, si

parla di POSSESSO IMMEDIATO, quando invece si possiede per mezzo di

un’altra persona, come l’inquilino, si parla di POSSESSO MEDIATO.

In base al rapporto tra situazioni di fatto e di diritto si distinguono:

1) IL POSSESSO LEGITTIMO, dove le due situazioni coincidono e quindi chi

possiede è il titolare.

2) IL POSSESSO ILLEGITTIMO, dove le situazioni non coincidono e chi

possiede NON ha il diritto.

Il possesso ILLEGITTIMO si distingue poi in:

- Possesso in BUONA FEDE se chi possiede non è consapevole di ledere

un diritto altrui.

22 - Possesso in MALA FEDE se chi possiede è consapevole.

COSA distingue il POSSESSO dalla DETENZIONE?

Nella DETENZIONE manca l’elemento soggettivo, cioè MANCA L’ANIMUS

POSSIDENDI, si ha invece ANIMUS DETINENDI. Il DETENTORE controlla la cosa

ma non ha intenzione di impadronirsene, come il meccanico.

QUANDO si ACQUISTA il possesso?

Il possesso si acquista quando si comincia ad esercitare una serie di poteri

corrispondenti ad un diritto reale, ma senza la titolarità. NB: Si escludono i

favori, definiti ALTRUI TOLLERANZA.

Quando un soggetto esercita su di una cosa dei poteri di fatto, si PRESUME che

questo soggetto ne abbia il POSSESSO e non se ne chiede prova. Da chi deve

essere portata avanti la SMENTITA? Dal CONTROINTERESSATO.

Si parla poi di PRESUNZIONE DI POSSESSO INTERMEDIO quando un soggetto è

attualmente possessore e dimostra di esserlo stato un certo giorno in passato,

perché si PRESUME che il soggetto abbia POSSEDUTO il bene

ININTERROTTAMENTE.

Si deve poi ricordare che NON ESISTE la PRESUNZIONE DI POSSESSO

ANTERIORE, perché il fatto di possedere attualmente non basta a far

presumere che si abbia posseduto anche in passato. Questo ovviamente NON

VALE se il possesso si fonda su un TITOLO.

Si può passare da DETENZIONE a POSSESSO?

Sì, MA per questo passaggio non basta la comparsa dell’animus possidendi.

OCCORRE anche che il detentore faccia OPPOSIZIONE al possessore e

manifestare l’intenzione di tenere la cosa per sé, esercitando su di essa i poteri

di proprietario.

In ALTERNATIVA deve avvenire una MODIFICAZIONE sul titolo per via di un atto

esterno al soggetto che esercita i poteri. In questo caso si parla di TRADITIO

FICTA, cioè CONSEGNA IMMAGINARIA.

Si può passare da POSSESSO a DETENZIONE?

Sì, attraverso il COSTITUTO POSSESSORIO. E’ la situazione contraria e

simmetrica alla TRADITIO FICTA. Non è l’unico modo per PERDERE il POSSESSO,

in quanto il possessore può anche abbandonare la cosa, smarrirla, subirne il

furto o riconsegnarla al venditore.

Si può anche passare da POSSESSO MINORE a POSSESSO PIENO. Questo

passaggio è detto INTERVERSIONE DEL POSSESSO, che necessita di

un’opposizione da parte del possessore interessato oppure un mutamento di

titolo dall’esterno.

A seguito di un acquisto a titolo universale, si ha una SUCCESSIONE NEL

POSSESSO ed il congiungimento tra i due possessi, vecchio e nuovo, avviene

automaticamente e mantenendo le stesse qualità.

A seguito invece di un acquisto particolare, se il nuovo possessore unisce la

durata del possesso precedente a quella del proprio possesso, si parla di

23

ACCESSIONE NEL POSSESSO, che permette anche la trasmissione di qualità

come la buona fede.

Vediamo ora come si TUTELA il POSSESSO.

Il possesso, anche quello illegittimo, è tutelato giuridicamente attraverso

diversi istituti, rimedi e discipline:

1) LE AZIONI POSSESSORIE

Le azioni possessorie impediscono il delitto di ragion fattasi, perché

necessitano il ricorso ad un giudice da parte del legittimo titolare.

NB: Le azioni POSSESSORIE hanno la PRIORITA’ in giudizio sulle azioni

PETITORIE, per esempio, se A recupera con forza la sua cosa, togliendola

al possessore illegittimo B, e questo esercita un’azione possessoria per

difendersi, mentre A esercita un’azione petitoria, l’azione di B ha la

priorità. L’eccezione è il caso in cui il rinvio del giudizio petitorio

recherebbe un pregiudizio irreparabile nei confronti di chi afferma di

avere il diritto.

Quali sono le azioni possessorie?

a) AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO, che permette al possessore

spogliato del suo possesso, di riacquistarlo pienamente. A

CONDIZIONE che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o

clandestino e che l’azione venga promossa entro un anno dallo spoglio

o comunque dalla scoperta di esso.

NB: Può essere esercitata anche dal detentore QUALIFICATO, che

detiene nel proprio interesse, sottratto dalla materiale disponibilità

della cosa (anche nei confronti del proprietario-possessore mediato).

b) AZIONE DI MANUTENZIONE, che è RISERVATA al possessore molestato

nell’esercizio del suo possesso o totalmente privato di esso, a

CONDIZIONE che lo spoglio non sia stato né violento né clandestino e

che venga promossa entro un anno dalla molestia.

tale azione tutela solo il possesso esercitato sopra immobili o

universalità di mobili e non può esercitarla il detentore, conduttore

escluso. Il possesso in questione deve inoltre durare da almeno un

anno e deve essere stato acquistato in modo non violento e non

clandestino (possesso vizioso), in caso contrario si deve aspettare un

anno dalla fine della violenza / clandestinità.

c) AZIONI DI NUNCIAZIONE, che offrono una tutela di emergenza in caso

fossero necessari interventi rapidi. Sono due:

- L’AZIONE DI NUOVA OPERA, per chi teme che una nuova opera

altrui possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo

diritto o possesso e può esercitarsi entro un anno dall’inizio

dell’opera e comunque prima del suo termine.

- L’AZIONE DI DANNO TEMUTO, per chi teme che da un edificio o da

qualsiasi altra cosa derivi pericolo di grave danno e prossimo alla

cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.

24 NB: Il giudizio possessorio è più veloce del petitorio ed il requisito è

dimostrare il possesso, più semplice di una probatio diabolica. Perciò le

azioni possessorie tutelano la proprietà, conferendo ai proprietari un

rimedio semplice e veloce alle aggressioni.

2) L’USUCAPIONE, per il quale chi NON ha il diritto ma esercita di fatto i

poteri corrispondenti, finisce con L’ACQUISTARE questo DIRITTO.

NB: Si possono usucapire solo i DIRITTI REALI di GODIMENTO. Sono

esclusi i diritti di credito, i diritti reali di garanzia e i beni pubblici.

Questo istituto si GIUSTIFICA con la necessità di certezza dei rapporti

giuridici, la semplificazione della prova del diritto di proprietà, e l’impiego

produttivo delle risorse.

Il POSSESSO utile per l’usucapione deve presentare due caratteristiche:

deve essere un possesso NON VIZIOSO e CONTINUO.

L’usucapione può essere INTERROTTA seguendo la medesima disciplina

delle prescrizioni e RE INIZIALIZZATA quando il possessore viene privato

del possesso per più di 1 ANNO. La SOSPENSIONE è prevista negli stessi

casi previsti per la prescrizione.

L’usucapione può essere:

a) ORDINARIA, valida anche per il possesso in malafede e che prevede

un termine di 20 ANNI per tutti i tipi di beni ad esclusione dei MOBILI

REGISTRATI, che si usucapiscono in 10 ANNI.

b) ABBREVIATA, che PREVEDE il possesso in BUONA FEDE e altri requisiti

a dipendere dalla situazione:

- Un IMMOBILE si usucapisce in 10 ANNI se viene acquistato in

buona fede da un non proprietario in base ad un titolo idoneo a

trasferire proprietà e si effettua la trascrizione.

- Un BENE MOBILE REGISTRATO si usucapisce in 3 ANNI con gli stessi

requisiti.

- Le UNIVERSALITA’ DI MOBILI si usucapiscono in 10 ANNI con gli

stessi requisiti, trascrizione esclusa dato che sono esclusi dal

regime di pubblicità.

- Un BENE MOBILE NON REGISTRATO si usucapisce in 10 anni se

viene acquistato in buona fede.

3) IL POSSESSO VALE TITOLO, che fa eccezione, limitatamente ai BENI

MOBILI NON REGISTRATI, alla regola per la quale non si possono trasferire

diritti che non si hanno. L’acquirente acquista la proprietà a tre

CONDIZIONI:

- Ottiene il possesso della cosa in BUONA FEDE.

- Ottiene la cosa attraverso la CONSEGNA fattagli dal dante causa.

- Il TITOLO è astrattamente IDONEO al trasferimento di proprietà e

valido.

4) LA DISCIPLINA DEI FRUTTI E DELLE SPESE, per la quale, se un soggetto

possiede in modo illegittimo una cosa altrui fino alla rivendicazione del

proprietario, i FRUTTI prodotti o che si sarebbero potuti produrre spettano

25 al proprietario in caso di possesso di MALAFEDE, mentre, in caso di

possesso di BUONAFEDE il possessore può tenere per sé quelli maturati

prima della domanda giudiziale da parte del proprietario.

In quanto alle SPESE sostenute dal possessore, egli ha diritto al

RIMBORSO di quelle erogate per produrre i frutti che abbia poi dovuto

attribuire al proprietario. Per le altre sono previsti rimborsi e INDENNITA’

in base alla tipologia di possesso (di buona o di malafede), e a seconda

della tipologia di spesa: riparazioni ordinarie, straordinarie o

miglioramenti.

Inoltre, secondo il DIRITTO DI RITENZIONE il possessore di buona fede

può rifiutare la restituzione della cosa fintanto che non gli siano state

assicurate le indennità per le quali ha diritto.

Vediamo ora LE OBBLIGAZIONI

Un’obbligazione è un diritto di credito e può essere di dare, di fare o di non

fare.

Le obbligazioni nascono dai TITOLI, cioè ogni atto o fatto considerato dalle

norme idoneo a produrre obbligazioni, come i contratti. L’oggetto

dell’obbligazione è la PRESTAZIONE, cioè il comportamento dovuto dal debitore

verso un interesse del creditore. La prestazione deve essere, POSSIBILE, LECITA

E DETERMINABILE. (

E anche patrimoniale in modo da poter eventualmente

).

determinare il corretto risarcimento

Esistono prestazioni che non danno luogo ad obbligazione, sono le prestazioni

di CORTESIA.

Le obbligazioni possono essere:

1) PERFETTE o CIVILI, e in questo caso hanno il doppio valore di costituire la

giusta causa della prestazione e di conferire il potere di azione in giudizio

al creditore.

2) NATURALI, che non obbligano il debitore e quindi non danno al creditore il

potere di azione in giudizio, MA, se il debitore adempie in modo

spontaneo, NON può chiedere la ripetizione.

In un rapporto obbligatorio ci possono essere PIU’ DEBITORI. In questo caso

L’OBBLIGAZIONE si dice PARZIARIA quando la prestazione &egra

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Publisher
A.A. 2022-2023
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marziomelis26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pistelli Federico.