Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
1) IL CONTROLLO EFFETTIVO DELLA COSA
2) L’ANIMUS POSSIDENDI, cioè l’intenzione di comportarsi da titolare del
diritto.
Quando si possiede direttamente, come un proprietario che abita la sua casa, si
parla di POSSESSO IMMEDIATO, quando invece si possiede per mezzo di
un’altra persona, come l’inquilino, si parla di POSSESSO MEDIATO.
In base al rapporto tra situazioni di fatto e di diritto si distinguono:
1) IL POSSESSO LEGITTIMO, dove le due situazioni coincidono e quindi chi
possiede è il titolare.
2) IL POSSESSO ILLEGITTIMO, dove le situazioni non coincidono e chi
possiede NON ha il diritto.
Il possesso ILLEGITTIMO si distingue poi in:
- Possesso in BUONA FEDE se chi possiede non è consapevole di ledere
un diritto altrui.
22 - Possesso in MALA FEDE se chi possiede è consapevole.
COSA distingue il POSSESSO dalla DETENZIONE?
Nella DETENZIONE manca l’elemento soggettivo, cioè MANCA L’ANIMUS
POSSIDENDI, si ha invece ANIMUS DETINENDI. Il DETENTORE controlla la cosa
ma non ha intenzione di impadronirsene, come il meccanico.
QUANDO si ACQUISTA il possesso?
Il possesso si acquista quando si comincia ad esercitare una serie di poteri
corrispondenti ad un diritto reale, ma senza la titolarità. NB: Si escludono i
favori, definiti ALTRUI TOLLERANZA.
Quando un soggetto esercita su di una cosa dei poteri di fatto, si PRESUME che
questo soggetto ne abbia il POSSESSO e non se ne chiede prova. Da chi deve
essere portata avanti la SMENTITA? Dal CONTROINTERESSATO.
Si parla poi di PRESUNZIONE DI POSSESSO INTERMEDIO quando un soggetto è
attualmente possessore e dimostra di esserlo stato un certo giorno in passato,
perché si PRESUME che il soggetto abbia POSSEDUTO il bene
ININTERROTTAMENTE.
Si deve poi ricordare che NON ESISTE la PRESUNZIONE DI POSSESSO
ANTERIORE, perché il fatto di possedere attualmente non basta a far
presumere che si abbia posseduto anche in passato. Questo ovviamente NON
VALE se il possesso si fonda su un TITOLO.
Si può passare da DETENZIONE a POSSESSO?
Sì, MA per questo passaggio non basta la comparsa dell’animus possidendi.
OCCORRE anche che il detentore faccia OPPOSIZIONE al possessore e
manifestare l’intenzione di tenere la cosa per sé, esercitando su di essa i poteri
di proprietario.
In ALTERNATIVA deve avvenire una MODIFICAZIONE sul titolo per via di un atto
esterno al soggetto che esercita i poteri. In questo caso si parla di TRADITIO
FICTA, cioè CONSEGNA IMMAGINARIA.
Si può passare da POSSESSO a DETENZIONE?
Sì, attraverso il COSTITUTO POSSESSORIO. E’ la situazione contraria e
simmetrica alla TRADITIO FICTA. Non è l’unico modo per PERDERE il POSSESSO,
in quanto il possessore può anche abbandonare la cosa, smarrirla, subirne il
furto o riconsegnarla al venditore.
Si può anche passare da POSSESSO MINORE a POSSESSO PIENO. Questo
passaggio è detto INTERVERSIONE DEL POSSESSO, che necessita di
un’opposizione da parte del possessore interessato oppure un mutamento di
titolo dall’esterno.
A seguito di un acquisto a titolo universale, si ha una SUCCESSIONE NEL
POSSESSO ed il congiungimento tra i due possessi, vecchio e nuovo, avviene
automaticamente e mantenendo le stesse qualità.
A seguito invece di un acquisto particolare, se il nuovo possessore unisce la
durata del possesso precedente a quella del proprio possesso, si parla di
23
ACCESSIONE NEL POSSESSO, che permette anche la trasmissione di qualità
come la buona fede.
Vediamo ora come si TUTELA il POSSESSO.
Il possesso, anche quello illegittimo, è tutelato giuridicamente attraverso
diversi istituti, rimedi e discipline:
1) LE AZIONI POSSESSORIE
Le azioni possessorie impediscono il delitto di ragion fattasi, perché
necessitano il ricorso ad un giudice da parte del legittimo titolare.
NB: Le azioni POSSESSORIE hanno la PRIORITA’ in giudizio sulle azioni
PETITORIE, per esempio, se A recupera con forza la sua cosa, togliendola
al possessore illegittimo B, e questo esercita un’azione possessoria per
difendersi, mentre A esercita un’azione petitoria, l’azione di B ha la
priorità. L’eccezione è il caso in cui il rinvio del giudizio petitorio
recherebbe un pregiudizio irreparabile nei confronti di chi afferma di
avere il diritto.
Quali sono le azioni possessorie?
a) AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO, che permette al possessore
spogliato del suo possesso, di riacquistarlo pienamente. A
CONDIZIONE che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o
clandestino e che l’azione venga promossa entro un anno dallo spoglio
o comunque dalla scoperta di esso.
NB: Può essere esercitata anche dal detentore QUALIFICATO, che
detiene nel proprio interesse, sottratto dalla materiale disponibilità
della cosa (anche nei confronti del proprietario-possessore mediato).
b) AZIONE DI MANUTENZIONE, che è RISERVATA al possessore molestato
nell’esercizio del suo possesso o totalmente privato di esso, a
CONDIZIONE che lo spoglio non sia stato né violento né clandestino e
che venga promossa entro un anno dalla molestia.
tale azione tutela solo il possesso esercitato sopra immobili o
universalità di mobili e non può esercitarla il detentore, conduttore
escluso. Il possesso in questione deve inoltre durare da almeno un
anno e deve essere stato acquistato in modo non violento e non
clandestino (possesso vizioso), in caso contrario si deve aspettare un
anno dalla fine della violenza / clandestinità.
c) AZIONI DI NUNCIAZIONE, che offrono una tutela di emergenza in caso
fossero necessari interventi rapidi. Sono due:
- L’AZIONE DI NUOVA OPERA, per chi teme che una nuova opera
altrui possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo
diritto o possesso e può esercitarsi entro un anno dall’inizio
dell’opera e comunque prima del suo termine.
- L’AZIONE DI DANNO TEMUTO, per chi teme che da un edificio o da
qualsiasi altra cosa derivi pericolo di grave danno e prossimo alla
cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
24 NB: Il giudizio possessorio è più veloce del petitorio ed il requisito è
dimostrare il possesso, più semplice di una probatio diabolica. Perciò le
azioni possessorie tutelano la proprietà, conferendo ai proprietari un
rimedio semplice e veloce alle aggressioni.
2) L’USUCAPIONE, per il quale chi NON ha il diritto ma esercita di fatto i
poteri corrispondenti, finisce con L’ACQUISTARE questo DIRITTO.
NB: Si possono usucapire solo i DIRITTI REALI di GODIMENTO. Sono
esclusi i diritti di credito, i diritti reali di garanzia e i beni pubblici.
Questo istituto si GIUSTIFICA con la necessità di certezza dei rapporti
giuridici, la semplificazione della prova del diritto di proprietà, e l’impiego
produttivo delle risorse.
Il POSSESSO utile per l’usucapione deve presentare due caratteristiche:
deve essere un possesso NON VIZIOSO e CONTINUO.
L’usucapione può essere INTERROTTA seguendo la medesima disciplina
delle prescrizioni e RE INIZIALIZZATA quando il possessore viene privato
del possesso per più di 1 ANNO. La SOSPENSIONE è prevista negli stessi
casi previsti per la prescrizione.
L’usucapione può essere:
a) ORDINARIA, valida anche per il possesso in malafede e che prevede
un termine di 20 ANNI per tutti i tipi di beni ad esclusione dei MOBILI
REGISTRATI, che si usucapiscono in 10 ANNI.
b) ABBREVIATA, che PREVEDE il possesso in BUONA FEDE e altri requisiti
a dipendere dalla situazione:
- Un IMMOBILE si usucapisce in 10 ANNI se viene acquistato in
buona fede da un non proprietario in base ad un titolo idoneo a
trasferire proprietà e si effettua la trascrizione.
- Un BENE MOBILE REGISTRATO si usucapisce in 3 ANNI con gli stessi
requisiti.
- Le UNIVERSALITA’ DI MOBILI si usucapiscono in 10 ANNI con gli
stessi requisiti, trascrizione esclusa dato che sono esclusi dal
regime di pubblicità.
- Un BENE MOBILE NON REGISTRATO si usucapisce in 10 anni se
viene acquistato in buona fede.
3) IL POSSESSO VALE TITOLO, che fa eccezione, limitatamente ai BENI
MOBILI NON REGISTRATI, alla regola per la quale non si possono trasferire
diritti che non si hanno. L’acquirente acquista la proprietà a tre
CONDIZIONI:
- Ottiene il possesso della cosa in BUONA FEDE.
- Ottiene la cosa attraverso la CONSEGNA fattagli dal dante causa.
- Il TITOLO è astrattamente IDONEO al trasferimento di proprietà e
valido.
4) LA DISCIPLINA DEI FRUTTI E DELLE SPESE, per la quale, se un soggetto
possiede in modo illegittimo una cosa altrui fino alla rivendicazione del
proprietario, i FRUTTI prodotti o che si sarebbero potuti produrre spettano
25 al proprietario in caso di possesso di MALAFEDE, mentre, in caso di
possesso di BUONAFEDE il possessore può tenere per sé quelli maturati
prima della domanda giudiziale da parte del proprietario.
In quanto alle SPESE sostenute dal possessore, egli ha diritto al
RIMBORSO di quelle erogate per produrre i frutti che abbia poi dovuto
attribuire al proprietario. Per le altre sono previsti rimborsi e INDENNITA’
in base alla tipologia di possesso (di buona o di malafede), e a seconda
della tipologia di spesa: riparazioni ordinarie, straordinarie o
miglioramenti.
Inoltre, secondo il DIRITTO DI RITENZIONE il possessore di buona fede
può rifiutare la restituzione della cosa fintanto che non gli siano state
assicurate le indennità per le quali ha diritto.
Vediamo ora LE OBBLIGAZIONI
Un’obbligazione è un diritto di credito e può essere di dare, di fare o di non
fare.
Le obbligazioni nascono dai TITOLI, cioè ogni atto o fatto considerato dalle
norme idoneo a produrre obbligazioni, come i contratti. L’oggetto
dell’obbligazione è la PRESTAZIONE, cioè il comportamento dovuto dal debitore
verso un interesse del creditore. La prestazione deve essere, POSSIBILE, LECITA
E DETERMINABILE. (
E anche patrimoniale in modo da poter eventualmente
).
determinare il corretto risarcimento
Esistono prestazioni che non danno luogo ad obbligazione, sono le prestazioni
di CORTESIA.
Le obbligazioni possono essere:
1) PERFETTE o CIVILI, e in questo caso hanno il doppio valore di costituire la
giusta causa della prestazione e di conferire il potere di azione in giudizio
al creditore.
2) NATURALI, che non obbligano il debitore e quindi non danno al creditore il
potere di azione in giudizio, MA, se il debitore adempie in modo
spontaneo, NON può chiedere la ripetizione.
In un rapporto obbligatorio ci possono essere PIU’ DEBITORI. In questo caso
L’OBBLIGAZIONE si dice PARZIARIA quando la prestazione &egra