Capitolo 1: Il diritto privato nel sistema giuridico
Di cosa si occupa il diritto privato?
Si occupa di:
- Organizzazioni realizzate per obiettivi generali, che il singolo da solo non sarebbe stato in grado di realizzare. Prende in considerazione sia rapporti interni all’organizzazione, sia rapporti tra organizzazione e mondo esterno.
- L’uso dei beni capaci di soddisfare i bisogni umani, stabilendo chi possa usarli.
- Debiti e crediti, cioè dei rapporti tra debitore e creditore.
- Contratti
- Danni subiti da qualcuno
- Attività economiche organizzate, ovvero aziende o imprese, che producono beni e servizi da scambiare sul mercato.
- Famiglia, ovvero le relazioni tra marito e moglie e tra genitori e figli, regolando sia gli aspetti personali che quelli economici.
- Successioni per causa di morte.
La funzione del diritto privato: interessi e conflitti
La funzione del diritto privato è regolare fenomeni sociali ed economici, indirizzando i comportamenti umani in una direzione ritenuta socialmente desiderabile.
Per comprendere tale funzione è necessario conoscere la nozione di interesse: “tensione soggettiva (dell’uomo) verso qualcosa che serve a soddisfare esigenze di vita/bisogni umani”.
Tuttavia, gli interessi dei singoli possono entrare in conflitto tra di loro, pertanto, il diritto privato stabilisce quelle regole che consentono agli interessi di tutti di essere compatibili, di non generare contrasti e cerca di prevenire i conflitti.
Esempio: Interesse alla casa: è un’esigenza fondamentale di vita, ritenuto un diritto inviolabile della persona. Qualora un soggetto volesse abitare in una casa che spetta a un altro, potrebbe nascere un conflitto tra i due portatori di interesse verso quell’immobile. In tal caso, non è sufficiente stabilire chi è proprietario per risolvere il conflitto perché l’interesse di un soggetto può rivelarsi incompatibile con quello degli altri.
Funzione ordinante del diritto privato: indirizzare comportamenti e prevenire conflitti. La risoluzione dei conflitti è una funzione importante perché evita che i soggetti si facciano giustizia da soli.
Gli interessi di cui si occupa il diritto privato, non sono solo quelli di tipo economico-materiale, possono anche essere di tipo morale (tutela privacy).
Diritto oggettivo e diritti soggettivi – Norme giuridiche (applicazione e interpretazione: criteri, limiti e spazi)
Diritto privato in senso oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico, quindi l’insieme delle norme giuridiche (risolve e previene conflitti di interesse).
Diritto privato in senso soggettivo è il potere di azione o pretesa che un soggetto ha verso qualcun altro (diritto di proprietà e diritto di credito).
- I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo, infatti, è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi.
In senso gerarchico (dal generale al particolare) avremo:
- Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.
- Istituto giuridico: insieme di norme giuridiche che regolano un determinato, singolo e importante fenomeno della vita sociale (istituto della proprietà, del matrimonio, del testamento, ecc.).
- Norma giuridica: elemento base della struttura del diritto oggettivo, quindi permette al diritto di influire sui comportamenti umani.
È data dalla combinazione di tre elementi:
- Regola di condotta: orienta il comportamento nel senso desiderato (obbligo, divieto, permesso).
- Sanzione: è la conseguenza giuridica che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola, ovvero dalla lesione dell'interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere.
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Ha vari ruoli:
- Ruolo satisfattivo: la sanzione serve a ripristinare in modo pieno e diretto l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola (mancato pagamento dei debiti).
- Ruolo compensativo: compensa la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
- Ruolo punitivo: ha come obiettivo quello di colpire un comportamento riprovevole.
- Ruolo deterrente o preventivo: tutte le sanzioni hanno in qualche modo un ruolo preventivo. In sostanza, se un soggetto è a conoscenza delle conseguenze negative che potrebbe avere l’azione che compie, spesso questo lo porta a dissuadersi da certi comportamenti.
Apparato: rende operative le conseguenze (come e con che cosa).
Struttura della norma
- Fattispecie astratta (descrizione di un’ipotesi astratta, accadimento eventuale)
- Conseguenza/effetto giuridico (Esempi):
Art. 827 Beni immobili vacanti: I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno (fattispecie astratta) spettano al patrimonio dello Stato (effetto giuridico).
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (fattispecie astratta) obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (effetto giuridico).
Applicazione della norma giuridica
Applicare una norma significa giudicare se una data situazione faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. Implica quindi l’incrocio tra cosa è successo nella realtà (dato empirico) e che cosa prevede la norma in tal caso (dato giuridico).
Le norme giuridiche hanno le caratteristiche della:
- Coattività: la norma deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore. Quindi, significa che, gli effetti giuridici seguono automaticamente al verificarsi della fattispecie.
- Generalità (soggetti): sono indirizzate a una moltitudine indeterminata di destinatari, a chiunque si trovi nella situazione astratta descritta nella fattispecie, mai al singolo.
- Astrattezza (contenuto): riferita a un numero indeterminato di situazioni concrete (in evidenza quando la norma va applicata), purché rientranti nella situazione astrattamente prevista.
Esempio: Art. 927 (Cose ritrovate) Chi (GENERICO) trova una cosa mobile (ASTRATTO) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Se nessuno torna a reclamarla, dopo un tempo prestabilito dalla legge, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata.
FATTISPECIE= “immagine del fatto”. Si suddivide in: fattispecie astratta (descrizione di un fatto) e fattispecie concreta (applicazione di quella astratta).
L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie.
Interpretazione delle norme giuridiche
Spesso, la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro per poter dire con certezza che si riferisca o meno a un fatto, pertanto è necessaria l’interpretazione.
L’interpretazione delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere una fattispecie astratta.
Il problema si pone perché, spesso, le parole sono ambigue, cioè possono esprimere significati diversi e contrastanti tra loro. Di fronte a tale problema, possono distinguersi due tipi di interpretazione:
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- Interpretazione restrittiva: dà alle norme un significato più limitato.
- Interpretazione estensiva: dà alle norme un significato più ampio.
Se ne deduce che la norma possa essere intesa: come testo (insieme delle formule linguistiche) o come precetto (significato da attribuire al testo, regola effettivamente imposta).
Tuttavia, l’interpretazione è un’attività regolata dal diritto, quindi chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione presenti nell’art.12 delle preleggi. Emergono due criteri:
- Criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole hanno nella lingua italiana.
- Criterio logico: porta a scegliere, fra i vari significati possibili, quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Tale criterio, a sua volta, può intendersi:
- In senso soggettivo: fa riferimento alle opinioni ed agli intenti palesati da coloro che hanno formulato la norma (membri del Parlamento) ► criterio psicologico.
- In senso oggettivo: è lo scopo che obiettivamente la norma mira a realizzare ► criterio teleologico.
Tuttavia, i criteri legali di interpretazione vincolano gli interpreti, infatti, c’è una divisione di ruoli di chi fa le norme e che le interpreta. L’interprete ha sempre dei margini di libertà, discrezionalità ed autonomia per scegliere tra interpretazioni diverse. Il grado di autonomia dipende dalla formulazione delle norme (minore se le forme sono formulate in modo analitico, maggiore se si basano su concetti ampi) che si chiamano clausole generali.
All’interpretazione si lega la certezza del diritto perché permette a chiunque di sapere quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, senza la quale, la vita individuale sarebbe aleatoria e confusa. È un’esigenza insieme al movimento e al cambiamento. Uno dei problemi fondamentali del diritto è trovare il giusto equilibrio tra certezza e cambiamento, dare il giusto peso ad entrambe.
Certezza del diritto: certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato.
Le lacune del diritto e l’analogia
Se nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui si sta cercando la disciplina, ci troviamo nel caso di lacuna del diritto. Partendo dal presupposto che la completezza dell’ordinamento giuridico sia un ideale non realizzabile, l’ordinamento deve comunque dare la possibilità di individuare il trattamento giuridico di qualsiasi situazione o rapporto, anche quando manca una norma che lo regoli in modo specifico e diretto.
Lo strumento necessario, quindi, è l’analogia: consiste nell’applicare al caso non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga (es. Leasing).
L’art 14 delle preleggi indica due categorie di norme che non possono applicarsi per analogia e sono:
- Norme penali
- Norme eccezionali o speciali che derogano una regola generale in nome di esigenze particolari e specifiche.
Infine, ci sono rari casi in cui non si riesce a trovare neppure una norma analoga in materia, pertanto, in tali casi vengono applicati i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, ovvero le regole fondamentali che stanno alla base dell’organizzazione sociale, politica e giuridica (es. principi costituzionali).
Gli interpreti delle norme
Chi interpreta le norme? Teoricamente tutti hanno la possibilità di interpretare una norma, in realtà si distinguono vari tipi di interpretazione:
- Interpretazione autentica: fatta dal legislatore. È fatta da un’altra norma di grado pari o superiore a quella della norma interpretata. La nuova norma ha efficacia retroattiva, quindi, la norma interpretata si considera aver avuto, fin dalla sua origine, il significato indicato successivamente dalla norma interpretativa. È vincolante per gli altri interpreti.
- Interpretazione giudiziale: è quella fatta dai giudici. Non è vincolante perché a differenza degli ordinamenti stranieri, in Italia, le decisioni prese dalla giurisprudenza non sono fonti del diritto, quindi non vige il principio del precedente vincolante.
- Interpretazione amministrativa: è quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione che hanno competenza in materia. Può essere formale o non formale ma non è vincolante.
- Interpretazione dottrinale: è quella fatta dagli studiosi del diritto, coloro che considerano casi più astratti a differenza dei giudici. Non è vincolante.
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NB. La dottrina può influenzare la giurisprudenza, ma non può descrivere ed analizzare le norme giuridiche se non tiene conto di come la giurisprudenza le abbia interpretate. La conoscenza del diritto è impossibile se non si conosce la giurisprudenza.
Diritto pubblico e diritto privato
L’ordinamento giuridico è composto da norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.
- Diritto privato: si ispira ai principi di parità ed autonomia delle persone. È il complesso di norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone anche contro la volontà di queste. Quindi, regola rapporti tra soggetti che non sono posti sullo stesso piano (es. Stato e cittadini). (es. Espropriazione)
- Diritto pubblico: si ispira ai principi di soggezione e subordinazione. Si basa sull’autonomia delle persone che sono libere di agire nel proprio interesse. Regola rapporti tra soggetti posti sullo stesso piano in cui vige il principio di uguaglianza reciproca.
Esempio: Tizio è proprietario di un terreno nelle vicinanze di una scuola, quindi è una posizione perfetta per creare una zona ricreativa per i bambini. Dunque, il Comune, sulla base del diritto pubblico, agisce nei confronti di Tizio con l’espropriazione. È un provvedimento che dopo esser stato adottato sulla base delle leggi va rispettato, Tizio non può fare niente se non obbedire. Tuttavia, oggi, l’autorità pubblica non si muove più con l’espropriazione ma con il diritto dei privati, con la contrattazione, cercando ad esempio di far vendere a Tizio il terreno stesso.
Una medesima situazione può essere regolata, allo stesso tempo, da norme del diritto privato e da norme del diritto pubblico. La proprietà è un istituto del diritto privato ma è influenzata dall’esercizio dei poteri di autorità pubbliche.
Oggi la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato non è così netta come lo era in passato, in cui tali diritti erano campi ben distinti e separati. Grande cambiamento si ha con il passaggio da stato liberale a stato sociale sia sul piano politico (limitazione della proprietà) che su quello economico (intervento diretto dello Stato per la produzione e la distribuzione della ricchezza).
Aree del diritto privato
Il diritto privato è composto da:
- Diritto civile: area più corposa ed antica.
- Diritto commerciale
- Diritto industriale
- Diritto del lavoro
- Diritto della navigazione
Capitolo 2: Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto – Fonti non scritte: la consuetudine
Fonte: atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico.
Fonti-atto: sono espresse in un linguaggio-testo scritto (es. legge, decreto legislativo, regolamento).
Fonti-fatto: la norma è tratta da un comportamento a cui sono stati riconosciuti un significato e una forza giuridicamente vincolanti (es. uso-consuetudine).
Le fonti sono gli atti o i fatti che, in un dato ordinamento, una norma o un insieme di norme riconoscono capaci di creare, modificare o estinguere tutte le altre, esse permettono al diritto di rinnovarsi.
Nel nostro ordinamento vale il principio di pluralità delle fonti, non esiste un solo tipo di fonte del diritto ma ne esistono tanti tipi diversi.
Disposte in ordine gerarchico, ci sono:
- Fonti costituzionali → Costituzione, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
- Fonti primarie → leggi ordinarie e gli altri atti aventi forza di legge: decreto legge (approvato in via d’urgenza dal Governo, sotto delega del Parlamento e soggetto al vaglio parlamentare per l’eventuale conversione in Legge) e decreto legislativo (approvato dal Governo sotto tempi, obiettivi e modalità decretate preventivamente dal Parlamento). Le leggi regionali e i regolamenti dell’UE.
- Fonti secondarie → regolamenti Governativi, ministeriali e degli enti locali.
- Usi o consuetudini → fonti non scritte, richiamate dall’art. 1 delle preleggi.
Partendo dal presupposto che le fonti scritte sono quelle che meglio esprimono la volontà e l’autorità politica dello Stato, ci sono anche fonti non scritte: le consuetudini.
La consuetudine è oggi fonte del diritto marginale ed è subordinata a tutte le altre fonti scritte.
Non sono altro che comportamenti ripetuti nel tempo ma che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, piuttosto di chi si uniforma a norme già esistenti.
Si fonda su due elementi:
- Un elemento oggettivo: è la ripetizione costante e uniforme di un certo comportamento dalla maggior parte dei consociati.
- Un elemento soggettivo: è la convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma giuridica (anche se non lo è).
Non sono ammesse consuetudini contra legem, secundum legem (che integrano leggi o regolamenti esistenti in una certa materia), praeter legem (non richiamate da leggi o regolamenti).
Le fonti del diritto privato
Da quali tipi di fonti derivano le norme del diritto privato?
- Codice civile
- Costituzione: sono tutte fonti nazionali.
- Legislazione speciale
- Codice civile (introduzione, struttura e contenuti)
Il codice è il testo normativo che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal punto di vista gerarchico, i codici stanno sullo stesso piano delle fonti primarie, dal punto di vista politico-culturale, invece, si collocano in prospettiva storica. Con l’età delle codificazioni...
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