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TITOLO, DISCIPLINA DEI FRUTTI E DELLE SPESE.AZIONI POSSESSORIE

Sono le azioni date a possessore (legittimo, illegittimo, di buona fede, di mala fede) per neutralizzare gli attacchi portati contro il suo interesse. Tali azioni vogliono impedire che i cittadini si facciano giustizia da soli, infatti, la legge vieta l'autotutela privata del titolare del diritto contro il possessore. Al contrario, protegge il possessore (anche illegittimo) che è stato privato del suo possesso.

Copyright: Martini Michela

SE il possessore è illegittimo → il proprietario deve agire rivolgendosi ad un giudice → può fare azioni petitorie. SE il proprietario si fa giustizia da solo, attaccando il possesso del possessore (illegittimo) → le legge consente al possessore di difendersi con le azioni possessorie.

Tuttavia, la legge prevede che le azioni possessorie abbiano una priorità su quelle petitorie, quindi è bene che il proprietario non si faccia giustizia da solo.

Perché ci rimetterebbe. Le azioni possessorie sono:

  1. Azione di reintegrazione (art. 1168 cc) - Spetta al possessore che è stato spogliato del suo possesso ed è volta a reintegrare il possesso nella sua pienezza. DUE requisiti:
    1. Lo spoglio deve essere avvenuto in modo violento e clandestino.
    2. Il possessore deve fare l'azione entro un anno dallo spoglio o entro un anno dalla sua scoperta, se clandestino.
  2. L'azione di spoglio può essere fatta anche dal detentore, ma SOLO SE qualificato (colui che detiene nell'interesse proprio). Egli può esercitare l'azione anche contro il proprietario-possessore mediato.
  3. L'azione di spoglio NON può essere esercitata da chi detiene per ragioni di servizio o ospitalità (l'amico a cui ho consentito di passare il weekend nella mia casa al mare).
  4. Azione di manutenzione (art. 1170 cc) - Spetta al possessore che è stato molestato nell'esercizio del suo possesso.
È un'azione volta all'eliminazione delle molestie, inoltre, può essere esercitata anche da chi è stato privato del possesso ma lo spoglio non è né molesto né clandestino. Requisiti: (1) deve essere esercitata entro un anno dalla molestia. (2) tutela solo il possesso su beni immobili o universalità di mobili. (3) NON può mai essere esercitata dal detentore. (4) presuppone che il possesso da tutelare duri ininterrottamente da un anno e sia stato acquistato in modo non violento e non clandestino, altrimenti il possesso si dice vizioso e l'azione può essere fatta se è passato un anno dalla fine della violenza o della clandestinità. Azione di nunciazione: Offrono una tutela d'urgenza e sono: (1) l'azione di nuova opera (art. 1171 cc): spetta a chi teme che una nuova opera possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso. Può esercitarsi solo se

L'opera non è ancora terminata entro un anno dal suo inizio.

L'azione di danno temuto (art. 1172 cc): spetta a chi teme che da un edifico, da un albero o da qualsiasi altra cosa, derivi un pericolo di danno grave alla cosa che forma oggetto del suo possesso o del suo diritto. Per evitare l'immediato pericolo, il giudice può disporre subito cautele e provvedimenti urgenti.

Le azioni possessorie, oltre al possessore illegittimo, spettano al possessore legittimo (proprietario), il quale, in qualità di proprietario potrebbe esercitare le azioni petitorie. Tuttavia, tali azioni richiedono che egli provi sia il suo diritto di proprietà, ed essendo una prova spesso difficile da dimostrare, per essere tutelato basta che dimostri di essere possessore (rimedio più semplice e veloce contro le aggressioni alla proprietà).

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di

godimento (a titolo originario), che si fonda sul possesso.

Se un soggetto esercita su un bene altrui un possesso che sia conforme al diritto di proprietà o ad un altro diritto reale minore per un certo arco temporale, egli diventa legalmente titolare del diritto stesso. È un istituto simmetricamente opposto rispetto alla prescrizione estintiva.

Si fonda su: decorso del tempo + possesso. Di fatto, con l'usucapione, chi non ha il diritto ma esercita poteri corrispondenti, finisce per acquistarlo.

Possono usucapirsi SOLO i diritti reali di godimento: NO diritti di credito, NO diritti reali di garanzia e NO beni pubblici che appartengono al demanio. (art. 948, comma 3)

Se il proprietario NON esercita il suo diritto, di norma, non lo perde per prescrizione estintiva → MA se mentre egli non esercita il suo diritto un altro soggetto possiede la cosa per un certo periodo di tempo sufficiente per usucapirla → il possessore acquista la proprietà della cosa e il

proprietario originario la perde. In primo luogo, l'usucapione esiste perché favorisce l'impegno produttivo delle risorse e dei beni, infatti, la legge tutela chi usa i beni e li rende produttivi pur non avendo il diritto effettivo di farlo, al contrario di chi, invece, ne è proprietario ma li lascia inerti.

Inoltre, con l'usucapione, vi è una semplificazione della prova del diritto di proprietà (prova diabolica), infatti, basta dimostrare che: il proprio possesso + possesso dei precedenti titolari = tempo sufficiente per l'usucapione (acquisto della proprietà).

Infine, l'usucapione garantisce certezza dei rapporti giuridici. L'ordinamento vuole che situazione di fatto e situazione di diritto siano certe.

Elementi dell'usucapione

Gli elementi che fondano l'usucapione sono il POSSESSO e il DECORSO DEL TEMPO. Il possesso deve avere alcune caratteristiche per dar luogo

all'usucapione: Possesso NON vizioso: non deve essere acquistato con violenza o clandestinità. Se fosse acquistato con violenza o clandestinità varrà, ai fini dell'usucapione, solo quando cessa la situazione (art. 1163). Può usucapire anche il possessore di mala fede, questa gli impedisce solo di giovarsi dell'usucapione abbreviata. Possesso continuo: deve essere un possesso senza interruzioni per il tempo necessario per usucapire. L'usucapione può essere interrotta dalle stesse cause che determinano l'interruzione della prescrizione (iniziativa del titolare, se il possessore è stato privato del possesso per più di un anno, ma se entro un anno riacquista il possesso, l'interruzione si considera non avvenuta (art. 1167 cc)). Se l'usucapione viene interrotta la rilevanza del possesso anteriore è cancellata. Se il possesso riprende o continua il tempo per l'usucapione.

Riparte da zero. L'usucapione può essere sospesa per le stesse cause della prescrizione e gli effetti sono analoghi. Durante la sospensione, il possesso non è utile per usucapire. Ma il possesso anteriore alla sospensione conserva l'efficacia perché si somma con quello che maturerà dopo la fine della sospensione.

Tempo: Usucapione ordinaria: di regola si verifica (anche per il possessore di mala fede) dopo che sono trascorsi:

  • 20 anni per la proprietà e i diritti reali di godimento sia su beni mobili (art.1158 cc), che per beni immobili (art.1161, comma 1), che sulle universalità di mobili (art. 1160, comma 2).
  • 10 anni per i beni mobili registrati (art. 1162, comma 2).

Usucapione abbreviata: presuppone sempre il possesso di buona fede ed è:

  • 10 anni per i beni immobili se un soggetto acquista da un altro soggetto che non era proprietario, l'acquisto è avvenuto in buona fede e in base ad un titolo.
idonei a trasferire la proprietà e è stata fatta la trascrizione. 3 anni per i beni mobili registrati, con i medesimi requisiti (buona fede, titolo astrattamente idoneo e trascrizione). 10 anni per le universalità di mobili se risultano acquistate in buona fede e in base ad un titolo astrattamente idoneo (art.1160, comma 2). [no trascrizione perché non beni soggetti a pubblicità]. 10 anni per i beni mobili non registrati (art. 1161, comma 1). Si richiede solo il possesso di buona fede. In realtà quando si parla di beni mobili la regola fondamentale non è quella dell'usucapione, ma la: Regola del possesso vale titolo o acquisto a non domino. POSSESSO VALE TITOLO Di norma, chi acquista una cosa da chi non ne è proprietario (a non dominio), a sua volta NON può diventarne proprietario, a meno che (art. 1153 cc) il bene trasferito dal non proprietario sia un bene mobile non registrato. "Colui al quale sono alienati beni mobilida parte di chi non è proprietario né acquista la proprietà mediante il possesso purchésia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al conferimento della proprietà”. Da tale articolo si deduce che l’acquirente acquista la proprietà se:→ un soggetto acquista il possesso attraverso la consegna che gli viene fatta dal “Dante causa”→ il soggetto al momento della consegna sia in buona fede, cioè ignori che il dante causa sia in mala fede e qui non sia proprietario→ il suo acquisto si fondi su un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, ma inidoneo all’effetto traslativo (altrimenti proverrebbe dal proprietario). Quindi Contratto di compravendita apparentemente idoneo, consegna e buona fede, danno luogo al passaggio della proprietà anche se sto acquistando da chi non può vendere niente. Questo consente sicurezza, certezza.

Rapidità nella circolazione giuridica di beni mobili che sono difficili da tracciare in quanto non soggetti a pubblicità. In sostanza, la regola del possesso vale titolo, serve per rendere la circolazione della ricchezza mobiliare non impacciata e l'acquisto inattaccabile.

È una regola ispirata al principio di tutela dell'affidamento che non opera se l'acquirente è in mala fede, se non ha conseguito il possesso della cosa, se non c'è un titolo idoneo e valido, se si tratta di beni immobili o mobili registrati.

L'acquisto in buona fede del possesso serve anche per risolvere il conflitto tra più acquirenti della stessa cosa mobile (art. 1155 cc), ne diventa proprietario il soggetto che per primo ha conseguito il possesso.

Conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di godimento: (art.1380 cc) il diritto di godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

DISCIPLINA DEI

  • Frutti naturali: sono i prodotti che la cosa produce in modo naturale, come ad esempio i frutti di un albero.
  • Frutti civili: sono i vantaggi economici che si ottengono dall'utilizzo della cosa, come ad esempio il pagamento di un affitto per un immobile.
Dettagli
A.A. 2018-2019
102 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Benedetti Aldo.