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ITER LEGISLATIVO
LE FASI: l’emanazione di una legge richiede lo svolgimento di uno specifico procedimento che
viene chiamato iter legislativo che si articola in quattro fasi, ovvero l’iniziativa, la discussione
e approvazione, la promulgazione, la pubblicazione
L’INIZIATIVA: affinché le camere attivino la loro funzione legislativa è necessario che ci sia
una proposta di legge, ovvero un testo normativo, redatto in articoli e preceduto da
un'introduzione che chiarisce gli obiettivi che si prefigge che viene depositato presso una
camera per richiedere la discussione e l'approvazione
L’Art 71 Stabilisce che l'organo che esercita l'iniziativa legislativa di solito è il governo che
spesso ha la necessità di adeguare le norme in relazione agli obiettivi che si propone; quando
una proposta di legge viene presentata dal governo al Parlamento si definisce disegno di
legge, i membri del Parlamento si fanno frequentemente promotori di proposte di legge
interpretando le esigenze del popolo , il potere d'iniziativa spetta anche ogni consiglio
regionale, anche il popolo può presentare iniziativa di legge
FASI DI DISCUSSIONE E APPROVAZIONE: il disegno o la proposta possono essere
presentate indifferentemente una delle due camere, il presidente della Camera presso cui è
stata depositata deve verificare la regolarità formale della proposta e deciderà quale
procedura debba essere sottoposta , ci sono infatti diversi procedimenti per la fase della
discussione dell'approvazione riconoscibile nella procedura ordinaria, in quella abbreviata, in
quella decentrata e in quelle redigente; Quella ordinaria è obbligatoria in base all'art. 72 per
alcune materie , ad esempio l'approvazione del bilancio
PROCEDURA ORDINARIA: il presidente affida l'esame del progetto di legge alla
commissione permanente competente in materia e questa è chiamata a operare in sede
referente , il suo compito è quello di esaminare la proposta anticipatamente rispetto all' intera
camera studiando con attenzione predisponendo una relazione scritta; a questo punto la
proposta passa l'esame di tutta l'assemblea e si procede poi all'esame e alla votazione del
progetto, in questa fase ogni parlamentare può proporre degli emendamenti ovvero delle
modifiche ; Una volta approvati tutti gli articoli si procede alla votazione dell'intera proposta,
fase preceduta dalla dichiarazione di voto in cui i capigruppo parlamentari esprimono
l’orientamento del gruppo che presiedono sul progetto in questione
Se la proposta legislativa viene approvata deve essere trasmesso all’altra camera per essere
sottoposto allo stesso iter
PROCEDURA ABBREVIATA: ammessa per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla
maggioranza dei membri della camera interessata, la sua adozione comporta la riduzione dei
tempi di discussione alla metà
PROCEDURA DECENTRATA: comporta un cambiamento di ruolo della commissione
permanente chiamata a esaminare preliminarmente il progetto, agisce in sede deliberante,
quindi ha il potere di decidere direttamente circa la sua approvazione, quindi viene sottoposta
solo ai componenti della commissione competente; Ciò accade per i provvedimenti di minor
rilievo
PROCEDURA REDIGENTE: viene affidata alla commissione competente l’esame e
l'approvazione dei singoli articoli della proposta riservando l'approvazione finale dell'intero
progetto tutti i componenti dell'assemblea
LA SPOLA O NAVETTA: è un percorso di avanti indietro della proposta legislativa da una
camera all'altra nel caso in cui una delle due non accetti la proposta di legge e apporti
modifiche
FASE DI PROMULGAZIONE: quando il Parlamento approva la legge deve essere presentato
al presidente della Repubblica che ha il compito di promulgarla rendendola così ufficiale
mettendo la sua firma (art. 74), il capo dello Stato ha il potere di veto sospensivo, ovvero può
rimandare alle camere la legge e può essere esercitato una sola volta, per il capo dello Stato
quindi la promulgazione è un atto dovuto dal quale non può sottrarsi
PUBBLICAZIONE: dopo la promulgazione la legge riceve il visto del ministro della Giustizia
viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione
LA FUNZIONE ISPETTIVA E DI CONTROLLO
FUNZIONE ISPETTIVA: art. 82, le camere possono disporre inchieste su materie di pubblico
interesse, per farlo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi; La commissione d'inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria
LE COMMISSIONI D’INCHIESTA: sono composte in modo tale da rispettare le maggioranze
politiche dei gruppi parlamentari possono essere monocamerali o bicamerali , possono essere
quindi costituita da parlamentari appartenenti a una sola camera o entrambe; il loro potere
sono molto forti paragonabili a quelli dei magistrati , possono disporre di perquisizioni e
intercettazioni e richiedere i documenti , devono però garantire in ogni momento alle persone
coinvolte il diritto alla difesa e al termine delle indagini devono produrre una relazione da
presentare al Parlamento
FUNZIONI DI CONTROLLO: Italia una Repubblica parlamentare quindi le camere esercitano
un potere di controllo sul governo che ha natura sia politica sia economica, il controllo
pubblico è disciplinato dai regolamenti parlamentari: le interrogazioni, le interpellanze e le
mozioni
INTERROGAZIONI: domande scritte che uno più parlamentari possono presentare al governo
per avere informazioni circa determinati fatti e su come il governo intende agire in relazione a
essi; La risposta del governo è obbligatoria e può essere scritta oppure orale uomo
Dato l'elevato numero di interrogazioni presentate soprattutto dai membri dell'opposizione è
stato introdotto presso la camera la procedura del question time in base al quale una volta a
settimana la prima ora di seduta viene destinata la discussione di interrogazioni a risposta
immediata
INTERPELLANZA: domande scritte rivolte dai singoli parlamentari per ottenere spiegazioni
circa la condotta assunta nel governo in determinate situazioni e su come intende intervenire;
non hanno un obiettivo puramente informativo ma si propongono di ottenere risposte
motivate circa l’operato del governo
MOZIONI: atto parlamentare attraverso cui si provoca un dibattito che ha come esito il voto,
e che può concludersi con effetti nei confronti del governo; chi ha presentato un’interpellanza
ha diritto di replica e può anche trasformare l’interpellanza in mozione; le mozioni devono
essere sottoscritte da uno più presidente del gruppo parlamentare ed almeno 10 deputati o 8
senatori, hanno lo scopo di promuovere un dibattito parlamentare tra i rappresentanti del
governo e i membri della camera
Le mozioni più significative sono: quella di fiducia per la continuità del governo ed è il governo
che chiede un voto di fiducia, o quella di sfiducia fatta dall’opposizione per la caduta di
governo
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO: il controllo economico del Parlamento sul governo si
sostanzia nell’approvazione del bilancio dello Stato, il Parlamento autorizza il governo al
cosiddetto esercizio provvisorio del bilancio
LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: presidente del consiglio e dei ministri formano il Consiglio dei
ministri, la sua nomina spetta al presidente della Repubblica, è un organo monocratico,
formato quindi da una sola persona, ha posizione di preminenza rispetto agli altri membri del
governo, la sede ufficiale è a Palazzo Chigi a Roma
Ha il compito di convocare e di presiedere le riunioni del Consiglio dei ministri, di coordinare
l'attività dei ministri e di mantenere l'unità dell'azione politica amministrativa; Il suo ruolo di
coordinamento è affermato nell’art. 95; in passato era considerato un primus Inter pares
(primo tra persone di pari dignità), con la costituzione repubblicana sono state introdotte
novità , il presidente del consiglio però non ha le funzioni aveva durante la visione fascista
quando era superiore gerarchicamente agli altri ministri, ora non ha il potere di dare ordini ma
è legittimato a sospendere l'adozione di atti intrapresi e a impartire direttive collegate a
decisioni maturate all'interno del Consiglio dei ministri
La funzione di guida di coordinatore governativo è confermata dal fatto che quando si fa
riferimento a un governo lo si indica solitamente con il cognome del relativo presidente del
consiglio
I MINISTRI definiscono insieme al presidente del consiglio l'indirizzo politico del governo,
sono organi individuali quindi sono titolari di un ramo della pubblica amministrazione
chiamato ministero dal quale dipendono numerosi uffici destinati a realizzare le funzioni di cui
il ministro è titolare
FUNZIONI DEI MINISTRI: sono responsabili dell'organizzazione ed è l'attività del ministero
che dirigono e possono emanare provvedimenti amministrativi tra cui le circolari che
corrispondo norme interne rivolte ai dipendenti del ministero
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO: fanno parte del consiglio ma non dirigono uno specifico
dicastero essendo incaricati di svolgere compiti particolari
il Consiglio dei ministri è un organo collegiale composto da tutti i ministri dal presidente del
consiglio, è l'organo che definisce la politica generale del governo, in particolare attraverso i
disegni di legge da presentare al Parlamento, i decreti-legge i decreti legislativi
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI non sono pubbliche, avvengono a
Palazzo Chigi su convocazione del presidente del consiglio che fissa anche l'ordine del giorno,
le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti vincolano tutti i ministri, l'unico modo
per un ministro di esprimere il proprio dissenso sono le dimissioni dall' incarico
altri organismi governativi sono stati introdotti con la legge 400/1988 integrata nel marzo
2001 che ha previsto la loro istituzione:
vicepresidente del consiglio: ricopre il ruolo di supplente del presidente (nom. Da
consiglioproposta presidente)
viceministri: Max 10, conferite deleghe relative a Inter aree di competenza del
ministero, partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto, possono
rappresentare il governo italiano in sede europea e internazionale
Sottosegretari collaborano con i ministri nello svolgimento delle loro funzioni
Comitati interministeriali: formati da più ministri che hanno competenze su materie
comune
Consiglio di gabinetto composto dal presidente del consiglio di alcuni ministri, si
riunisce in ant