CAP. 8: LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE
Con l’espressione “tutela dei diritti” si intende garantire una vasta gamma d strumenti di
protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive. Obbiettivi:
Certezza delle situazioni giuridiche
1. se si riducono i dubbi circa l’acquisto di un
diritto e la sua persistenza, si evitano tentazioni di contestazioni e liti e si dà
tranquillità a chi opera nel traffico contrattuale. Con questo scopo vi sono
strumenti di tutela sostanziale dei diritti:
Mezzi di pubblicità
Istituti della prescrizione
Istituti della decadenza
Mezzi di prova
2. avere dei fatti che provano l’esistenza del diritto; la prova è
destinata al giudice
Attuazione dei diritti
3. per la sicura attuazione dei diritti vi sono degli istituti di tutela
del credito, in particolar modo prestiamo attenzione alle procedure concorsuali
(riguardanti l’attività economica), cioè dei procedimenti con cui si reagisce alla
insolvenza di un debitore che sia imprenditore commerciale.
Strumento finale del diritto è il giudizio.
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1.Gli strumenti di pubblicità
A causa di un diritto moderno dove la circolazione dei beni è sempre più semplice e
veloce, è necessario assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di atto; per questo
abbiamo il sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici.
in base alle conseguenze giuridiche della pubblicità, possiamo distinguere:
Pubblicità-notizia la legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità
legale di determinati fatti , per esigenze di carattere pubblico, e senza connettervi
un particolare effetto riguardo l’efficacia del fatto o atto reso pubblico.
Pubblicità dichiarativa la conoscibilità non è fine a sé stessa, ma condiziona
l’efficacia dell’atto, nel senso che in mancanza della pubblicità, l’atto2 non può
essere fatto valere verso determinati terzi.
Pubblicità costitutiva l’atto produce effetti solo da quando è stato reso pubblico
(es. ipoteca diventa efficace solo dopo l’iscrizione nei registri immobiliari)
Pubblicità immobiliare e forme analoghe
Trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per atti relativi all’acquisto di
proprietà o diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati.
Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in registri, rendendolo legalmente
conoscibile.
Garantisce soltanto ha chi ha trascritto l’atto, la possibilità di opporlo a terzi
Effetto giuridico l’effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità degli atti trascritti ai
terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in
data posteriore. Curare la trascrizione è interesse di chi vuol far valere il proprio atto
anche verso i terzi; trascrivere è infatti:
Un onere per la parte interessata
Un obbligo per il notaio
Requisiti la trascrizione non si può eseguire se non in forza di: sentenza, atto pubblico,
scrittura privata autenticata. La trascrizione deve presentare una nota che indichi gli
elementi essenziali dell’atto; la trascrizione avviene sulla base della nota, ma se
quest’ultima risulta inesatta o lacunosa può rendere inutile la trascrizione
Dove avviene? la trascrizione avviene sui REGISTRI IMMOBILIARI. Vengono redatti su
base personale, con riguardo alle persone che li acquistano e vendono. Viene utilizzato il
metodo della doppia trascrizione, ovvero sia contro l’alienante, sia a favore
dell’acquirente.
Continuità delle trascrizioni la certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della
continuità delle trascrizioni, cioè di una sequenza non interrotta di trascrizioni che risalga
fino ad un acquisto a titolo originario. C’è una frattura in questa catena, vuol dire che
qualcuno non ha trascritto il suo acquisto.
Atti soggetti a trascrizione (art 2643) si tratta dei contratti, degli atti unilaterali, e dei
provvedimenti giudiziali con cui: -
si trasferisce la proprietà di beni immobili
si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti reali limitati
si costituiscono rapporti di locazione ultra novennale
si conferiscono immobili per una durata ultra novennale in società, associazioni ecc
Sistema analogo alla trascrizione Per la circolazione dei beni mobili registrati è previsto
un sistema analogo alla trascrizione. I registri sono organizzati su base reale (in base al
numero di targa) e non in base personale come per i registri degli immobili.
Altri mezzi di pubblicità riferendosi ai beni mobili non registrati, il meccanismo di certezza
della circolazione è affidato al possesso. Per:
i diritti di credito: svolge la notificazione della cessione al debitore
Registro delle persone giuridiche: svolge la funzione di pubblicità notizia e
pubblicità dichiarativa
Registro delle imprese: svolge la funzione di pubblicità dichiarativa (revoca e
nomina amministratori)
Registro dello stato civile
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2.Le prove
Nozioni generali Il principio dispositivo dice che spetta alle parti interessate di
promuovere la difesa dei propri diritti.
Nel processo civile dove siano coinvolti interessi particolari non è il giudice a dover
ricercare le prove dei fatti rilevanti per la causa; è interesse di ciascuna parte dimostrare
l’esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni. Quando sono in gioco interessi della
generalità tende a prevalere il processo inquisitorio: il giudice deve cercare la verità e il
compito delle parti può essere quello di suggerire o di offrire prove (ad esempio il
procedimento per l’interdizione). Per i processi lasciati a iniziativa di parte vige la regola
sull’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. A volte si può verificare l’inversione
dell’onere della prova (trasferimento dell’onore della prova sull’altra parte, facilitando
dunque la tutela di un interesse)
Esempio: il conducente di un’auto che abbia causa danni a tenuto a risarcire il danno se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (art. 2054)
I mezzi di prova Dare la prova di un fatto significa dimostrare che un fatto è accaduto.
Non si arriverà mai a dimostrare la certezza assoluta di un fatto, ma è sufficiente ridurre
l’incertezza a margini di poco rilievo per provare un fatto. Si dividono in due categorie:
prove documentali: se la funzione di prova è affidata ad un mezzo materiale che
serve da documento di un fatto o di un atto. Per documento si intende un pezzo di
carta, una fotografia, un cd, una tela (ammessi quindi anche documenti
magnetici ed elettronici)
atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede. L’atto pubblico è piena
prova, fino a querela di falso. ES il rogito notarile o il verbale di una
commissione elettorale.
scrittura privata è un semplice documento sottoscritto dalle parti
(l’essenziale è che sia firmato dalla persona a cui si attribuisce la
dichiarazione). La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, fino a querela di falso, se colui contro il
quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Il motivo di
questa regola è dato dal fatto che la sottoscrizione (firma) è imitabile. ES
(telegramma, scritture contabili non sottoscritte)
scrittura privata autenticata consiste in un documento redatto dalle parti e
sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale il quale attesta che la firma è
autentica.
Problema della data di sottoscrizione:
atto pubblico, data certa
scrittura privata non ha data certa, però la può acquisire tramite la
registrazione. Sempre possibile dedurla in modo indiretto ES uno muore allora
sicuramente doc scritto è scritto in giorni ante morte).
prove semplici: prove non precostituite che possono formarsi in corso di causa
come la testimonianza, il giuramento, la confessione, l’ispezione, la perizia e
diciamo anche la presunzione semplice (quell’argomentazione con cui il giudice
trae la convinzione da fatti accertati della sussistenza di altri fatti non direttamente
verificabili)
La prova per testimoni
Consiste nelle dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone
sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza. Il problema della prova per
testimoni è la sua ammissibilità, infatti il legislatore non la vede di buon occhio,
data la sua deformabilità. Per la transazione e l’assicurazione non sono
ammesse prove per testimoni, ma sono richieste prove per iscritto. La prova
testimoniale non è mai prova legale: il giudice ne apprezza liberamente
l’attendibilità.
Confessione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità (dei fatti) ad
essa sfavorevoli, ma favorevoli all’altra parte. Può venire a mancare l’efficacia
della prova legale: se una parte confessa un fatto che gli è sfavorevole, ma al
contempo aggiunge altri fatti che tolgono efficacia al primo.
Giuramento
Il giuramento è l’ultima spiaggia delle prove. Se una parte non dispone di prove
sufficienti può chiedere all’altra di giurare la loro posizione. È il giuramento
decisorio poiché se l’altra parte giura, vince. Se si rifiuta di giurare perde. Il
giuramento è prova legale. (falso giuramento è reato).
Le presunzioni
Argomentazione attraverso la quale il giudice, sulla base di un fatto noto, risale
a fatto ignoto.
presunzione semplice se si valutano i risultati delle prove certe per
trarre delle conclusioni su altri fatti che non sono certi, ma solo
presunti.
presunzione legale se è la legge stessa a prevedere che un fatto si
debba considerare per accaduto senza necessità di prova.
presunzione assoluta: se non ammette prova in contrario
o (valutando i giorni, la nascita di un figlio durante il matrimonio
non ammette prove in contrario)
presunzione relativa: se è ammessa prova in contrario
o Si distingue il caso della fictio iuris, il legislatore valuta una certa
o situazione come se una determinata condizione si fosse
verificata. (Si regola il caso A come se si sussistesse il caso B).
Gli atti dello stato civile
Assicurano con certezza e conoscibilità i fatti più rilevanti per la condizione
giuridica; gli atti dello stato civile, di nascita, di matrimonio e di morte, devono
essere registrati nei registri dello stato civile. L’altra funzione di questi atti è quella
di pubblicità. (sia in termini di pubblicità notizia che di pubblicità dichiarativa).
Ogni rettificazione richiede un ricorso al tribunale che provvede con decreto.
3.La certezza nel tempo
Prescrizione “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita
per il tempo determinato dalla legge.”
Non è del tutto giusto dire che il decorso del termine di prescrizione estingue il diritto, esso
consente di paralizzare la pretesa del titolare; ma se viene spontaneamente pagato un
debito prescritto, il titolo ha ancora l’efficacia di giustificare il pagamento: in tal senso il
diritto non è estinto.
Dove opera La prescrizione non opera su tutti i diritti. Quelli esclusi dalla prescrizione:
diritti indisponibili (diritti di carattere personale e personalissimi e alcuni patrimoniali
come il mantenimento)
altri diritti come quello di far valere la nullità del contratto (art 1422) o il diritto di
proprietà (anche se in realtà non ci sono leggi che dichiarano imprescrittibile
questo diritto).
Quando cominciaLa prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere. Vi è la sospensione del periodo di prescrizione nel caso in cui il titolare
sia impedito ad esercitare il diritto (militari in guerra e incapaci legali privi di
rappresentante). La prescrizione si interrompe quando cessa il periodo di inerzia del
titolare e il periodo di prescrizione riparte da zero.
TermineIl termine ordinario di prescrizione dei diritti è di dieci anni.
Prevedono una serie di prescrizioni brevi in cui il termine è ridotto:
risarcimento derivante da fatto illecito, 5 anni
risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, 2 anni
crediti per prestazioni periodiche (interessi), 5 anni
diritti derivanti da contratto di trasporto e assicurazione, 1 anno
Decadenza Nella decadenza, a differenza della prescrizione, l’esigenza di certezza è
assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un breve termine altrimenti è inevitabile la
decadenza. Non hanno rilievo nemmeno gli impedimenti soggettivi che nella prescrizione
giustificano l’inerzia. ES il compratore che non denuncia i vizi del bene entro otto giorni
dalla scoperta, decade dal diritto di garanzia.
4.la lite
Diritto e azione Il nostro ordinamento prevede la possibilità di far valere in giudizio il
proprio diritto, cioè di proporre al giudice una domanda che egli debba prendere in
considerazione, tramite un giudizio che si concluda con una sentenza che dia torto o
ragione a chi l’ha avviato: questa è l’azione.
Il potere di agire in giudizioL’art 100 cod. prod. Civ. dispone che per proporre una
domanda in giudizio è necessario avervi interesse. (legittimazione ad agire suppone un
interesse ad agire; caso più comune interesse ad agire in quanto l’attore è titolare di un
diritto soggettivo).
Azione e interessi L’azione non è uno strumento di tutela dei soli diritti. Ci sono situazioni
in cui è attribuito un potere di iniziativa ad un soggetto anche se non è titolare di un diritto
specifico, ma che vanta interessi qualificati ES come nel caso dell’azione di interdizione o
inabilitazione, l’azione per promuovere la decadenza della potestà dei genitori (110), le
opposizioni al matrimonio (117).
Si parla di interessi diffusi quando l’azione è volta alla tutela di interessi che fanno capo
alla generalità o a collettività che non si identifichino come soggetti di diritto. (tutela
ambientale e protezione dei consumatori)
Class action Ciascun componente di una classe di consumatori o utenti può agire i
giudizio nei confronti di un’ impresa o di un produttore per farne accettare le
responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento e alle restituzioni derivanti dalla
violazione di determinate situazioni giuridiche soggettive, specificamente individuate.
L’eccezione Il giudizio civile ha due protagonisti: l’attore, che esercita l’azione, e il
convenuto, che si difende negando la pretesa dell’attore ovvero sollevando eccezioni.
ES: ad una richiesta di rimborso di un prestito io posso eccepire l’avvenuto pagamento,
cioè opporre il fatto che io ho già pagato.
LA PERSONA
CAP. 9 : i diritti della persona
Prima i diritti della personalità erano tutelati solo in pochi articoli del codice civile, i quali
garantivano solo 3 diritti: al nome, all’immagine, atti di disposizione del proprio corpo.
Negli ultimi anni è divenuto più importante dei diritti legati alla persona e di interessi
strettamente personali: la dignità, la vita privata, la salute, non solo nei rapporti tra stato-
cittadino, ma anche tra cittadino-cittadino. Il legislatore e il giurista hanno a disposizione
diverse fonti dalle quali trarre le norme a tutela delle persone:
la Costituzione (personalità individuale, dignità, diritti e libertà fondamentali)
convenzione europea dei diritti dell’uomo
convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina
codice civile
norme penali (integrità fisica, onore, segreto della corrispondenza)
leggi speciali
L’art. 2 della costituzione “secondo questo articolo la Costituzione garantisce a tutela i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali”.
Cosa enuncia?
Attribuisce rilevanza al valore della personalità individuale e ai diritti inviolabili
dell’uomo
Principi costituzionali per la tutela del soggetto nei rapporti economici: tutela del
lavoro, iniziativa privata e proprietà.
ESISTONO DIVERSI DIRITTI A TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
1.vita, integrità fisica, salute e autodeterminazione
Il diritto alla vita è talmente ovvio che non viene nemmeno menzionato nella nostra
costituzione. Nella legge ordinaria il bene della vita è protetto da norme penali che
sanzionano i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
La lesione all’integrità fisica è considerata danno ingiusto e fondamento di
responsabilità civile. L’art 5 vieta gli atti di disposizione del proprio corpo se ne consegue
una diminuzione permanente dell’integrità o che siano altresì contrari alla legge
(sperimentazioni mediche, schiavitù, offesa al pudore).
L’integrità morale è un bene oggetto di tutela penale nei casi di ingiuria e
diffamazione, considerati delitti contro
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