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I SINGOLI CONTRATTI

CAP 24: contratti di alienazione

La vendita

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una

cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Le prestazioni essenziali sono: da parte del venditore il trasferimento del

diritto (di proprietà, di credito, di brevetto ecc …) e da parte del compratore il

pagamento del prezzo.

Effetti La vendita è sempre destinata a produrre un effetto traslativo;

Questo effetto è immediato se la vendita ha per oggetto:

 cose determinate

 diritti reali su cose altrui

 altri diritti (principio consensualistico)

Non è immediato se:

riguarda cose determinate solo nel genere : la proprietà si trasmette in questo caso

solo con l’individuazione.

Anche per vendita di cose future, vendita di cose altrui e vendita con riserva della

 proprietà l’efficacia reale non è immediata: è per questo che il venditore, oltre alle

normali obbligazioni, deve assumere l’obbligazione di procurare al compratore

l’acquisto della proprietà (vendita obbligatoria o a effetti obbligatori).

Obbligazioni 

Compratore sono di:

 pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati

 corrispondere eventuali interessi se il prezzo non fosse

immediatamente esigibile

 pagare le spese della vendita (se non diversamente pattuito,).

Il venditore è obbligato:

 a consegnare la cosa al compratore (vendita ad effetti reali)

 a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto (vendita ad effetti

obbligatori)

 a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa

consegna

L’obbligo di si adempie trasferendo il possesso della cosa, in modo

effettivo o simbolico. La consegna deve comprendere pertinenze, accessori, frutti

maturati dopo la vendita, titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della

cosa . L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di

custodirla fino alla consegna .

(costituto possessorio caso particolare venditore trattiene cosa presso di se,

detiene cosa di proprietà del buyer, in sua vece).

Permuta scambio bene x bene, anche se con introduzione di denaro non diffuso

Vendita di cosa futura (ES la vendita di un appartamento in un edificio da

costruire); la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad

esistenza: il venditore è obbligato a fare quanto necessario perché la

cosa venga ad esistenza. La vendita può avvenire con carattere:

aleatorio e quindi il compratore corre il rischio che la cosa non

 venga ad esistenza (compra “la speranza”), dovendo

comunque pagare il prezzo

commutativo dove se la cosa non viene ad esistenza il contratto

 è inefficace

Vendita di cosa altrui se una persona vende una cosa di cui non è

proprietario o di cui non è interamente proprietario.

Ha la funzione di favorire la circolazione dei beni perché consente di

anticipare la vendita e di procurarsi il capitale necessario ad acquistare i

beni che ha già venduto. E’ la prassi nei commerci imprenditoriali (vendita

su commessa). Il contratto produce effetti obbligatori immediati, tra questi

l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto della proprietà.

Protezione del compratore:

se il compratore era a conoscenza dell’altruità della cosa, la vendita

 di cosa altrui si regola come un comune contratto obbligatorio: se il

venditore non riesce a procurare l’acquisto, si ha inadempimento al

quale può far seguito la risoluzione secondo le regole;

se il compratore ignorava la situazione può richiedere la risoluzione

 del contratto senza aspettare l’inadempimento, perché ha

comperato senza saperlo da chi non era proprietario.

Garanzia per evizione Il venditore ha infine l’obbligo di garantire il

compratore dall’evizione e dai vizi della cosa venduta. Si ha evizione

quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sulla

cosa venduta e, vincendo, sottrae la cosa al compratore o ne limita il

godimento. L’evizione si realizza per effetto di un’azione di rivendicazione

del terzo contro il compratore (che ne abbia il possesso) o per un’azione

confessoria.

Se al tempo della vendita il compratore ignorava il pericolo di rivendica, è

autorizzato a sospendere il pagamento del prezzo .

Totale o parziale Se il compratore subisce l’evizione totale, il venditore è

tenuto a risarcirlo del danno. Se la cosa è parzialmente evitta il contratto si

risolve o il prezzo si riduce.

Garanzia per evizione è un effetto naturale del contratto di

compravendita e si applica anche se le parti non lo prevedono (i contraenti

sono liberi di escluderla). La garanzia non è prevista per i contratti aleatori.

Garanzia per i vizi della cosa venduta

protegge il compratore contro i vizi materiali della cosa, che la rendano

inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il

valore. La garanzia riguarda vizi occulti (che il compratore non poteva

facilmente conoscere) e vizi conoscibili (se il venditore ha dichiarato la cosa

esente da vizi).

Effetti L’effetto della garanzia è quello di consentire al compratore la

scelta fra la risoluzione del contratto (azione redibitoria)o la riduzione del

prezzo. In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danno

derivati dai vizi, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi

della cosa.

Decadenza Il compratore decade dal diritto se non denunzia i vizi al

venditore entro 8 giorni dalla scoperta: fatta la denuncia c’è un anno di

tempo dalla consegna per esercitare il diritto.

Mancanza di qualità Nel caso di mancanza di qualità promesse ovvero

essenziali per l’uso cui la cosa è destinata il compratore può richiedere la

risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno.

Vendita dei beni di consumo

Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile anche da assemblare.

difetto di conformità

Nel caso il consumatore rilevi un al momento della

consegna del bene (che non è detto coincida con quello del trasferimento

di proprietà) potrà in alternativa e senza spese a suo carico:

 richiedere il ripristino del bene per renderlo conforme al

contratto di vendita (riparazione)

 richiedere la sostituzione

Se la riparazione è troppo onerosa o impossibile il consumatore dovrà

accontentarsi della sostituzione, o viceversa. Se entrambe le soluzioni sono

impossibili o troppo onerose il consumatore potrà optare per una riduzione

del prezzo o per la risoluzione del contratto. Se il difetto è di lieve entità non

è riconosciuto al consumatore il diritto alla risoluzione. entro due anni

Il venditore ha responsabilità su eventuali difetti di conformità

dalla consegna.

*consumer non tutelato se, era a conoscenza del difetto o poteva

accorgersene con l’ordinaria diligenza, oppure se difetto è conseguenza di

istruzioni o materiali forniti dallo stesso consumatore*.

Vendita internazionale

Per i contratti di vendita di merci tra soggetti che hanno sedi d’affari in stati

diversi vige un diritto uniforme Convenzione Vienna 1980

Contratti conclusi fuori dei locali e contratti a distanza

Diritti ed obblighi particolari sono previsti anche per la vendita (ES vendita

porta a porta)..

Vendita con patto di riscatto

Una clausola particolare del contratto di compravendita (vendita con

patto di riscatto) prevede che il venditore si riservi il potere di riacquistare la

proprietà della cosa (diritto potestativo, compratore è in posizione di mera

soggezione) mediante:

a) dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un

termine fissato, non maggiore di 2 anni per la vendita di mobili e di

5 per la vendita di immobili.

b) restituzione del prezzo pagato e rimborso per spese e riparazioni.

Ogni patto che preveda la restituzione di una somma superiore è

nullo per la parte eccedente.

Patto di retrovendita

patto di retrovendita

Con il il compratore e il venditore (o uno solo dei due)

assumono l’obbligo di contrarre una nuova compravendita, che faccia

riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta. Non è un diritto

potestativo, è più assimilabile ad un contratto preliminare.

Vendita a rate con riserva di proprietà

è così caratterizzata:

 concluso il contratto la proprietà non passa immediatamente al

compratore, ma rimane al venditore fino al pagamento dell’ultima

rata di prezzo

 la cosa viene però consegnata al compratore che ne acquista

immediatamente il godimento

 il rischio per il perimento fortuito della cosa è a carico del detentore

 l’inadempimento del compratore determina la risoluzione del

contratto; il mancato pagamento di una sola rata che non superi

l’ottava parte del prezzo non è causa di risoluzione.

La risoluzione determina l’obbligo del venditore a restituire le rate, salvo il

diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del

danno. Non tutte le vendite a rate sono con riserva di proprietà, deve essere

espressamente stipulata.

La somministrazione

È una figura di scambio continuativo/periodica.. una parte si obbliga, dietro

corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative

di cose a favore dell’altra parte.

Il catering entità della somministrazione può essere riferita ad un

fabbisogno normale stabilita entro un minimo ed un massimo.

La concessione di vendita una parte si impegna ad acquistare e

rivendere solo i prodotti di una certa impresa.

DIFFERENZA DA VENDITA A CONSEGNA DIFFERITE: li la periodicità è solo un

modo di esecuzione, la funzione del contratto è lo scambio fra l’intera cosa

venduta e un prezzo globale.

Contratto di subfornitura

il contratto con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna ad effettuare

per conto di un’impresa (committente) lavorazioni su prodotti, o si impegna

a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati, nell’ambito

dell’attività economica del committente. Particolarità:

 concludibile solo tra due imprenditori

 oggetto del contratto vario (consistere sia in un dare che in un fare)

 dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente. (intento del

legislatore è di riequilibrare la posizione delle due parti).

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
118 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Azzalini Marco.