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I SINGOLI CONTRATTI
CAP 24: contratti di alienazione
La vendita
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Le prestazioni essenziali sono: da parte del venditore il trasferimento del
diritto (di proprietà, di credito, di brevetto ecc …) e da parte del compratore il
pagamento del prezzo.
Effetti La vendita è sempre destinata a produrre un effetto traslativo;
Questo effetto è immediato se la vendita ha per oggetto:
cose determinate
diritti reali su cose altrui
altri diritti (principio consensualistico)
Non è immediato se:
riguarda cose determinate solo nel genere : la proprietà si trasmette in questo caso
solo con l’individuazione.
Anche per vendita di cose future, vendita di cose altrui e vendita con riserva della
proprietà l’efficacia reale non è immediata: è per questo che il venditore, oltre alle
normali obbligazioni, deve assumere l’obbligazione di procurare al compratore
l’acquisto della proprietà (vendita obbligatoria o a effetti obbligatori).
Obbligazioni
Compratore sono di:
pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati
corrispondere eventuali interessi se il prezzo non fosse
immediatamente esigibile
pagare le spese della vendita (se non diversamente pattuito,).
Il venditore è obbligato:
a consegnare la cosa al compratore (vendita ad effetti reali)
a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto (vendita ad effetti
obbligatori)
a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
consegna
L’obbligo di si adempie trasferendo il possesso della cosa, in modo
effettivo o simbolico. La consegna deve comprendere pertinenze, accessori, frutti
maturati dopo la vendita, titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della
cosa . L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di
custodirla fino alla consegna .
(costituto possessorio caso particolare venditore trattiene cosa presso di se,
detiene cosa di proprietà del buyer, in sua vece).
Permuta scambio bene x bene, anche se con introduzione di denaro non diffuso
Vendita di cosa futura (ES la vendita di un appartamento in un edificio da
costruire); la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad
esistenza: il venditore è obbligato a fare quanto necessario perché la
cosa venga ad esistenza. La vendita può avvenire con carattere:
aleatorio e quindi il compratore corre il rischio che la cosa non
venga ad esistenza (compra “la speranza”), dovendo
comunque pagare il prezzo
commutativo dove se la cosa non viene ad esistenza il contratto
è inefficace
Vendita di cosa altrui se una persona vende una cosa di cui non è
proprietario o di cui non è interamente proprietario.
Ha la funzione di favorire la circolazione dei beni perché consente di
anticipare la vendita e di procurarsi il capitale necessario ad acquistare i
beni che ha già venduto. E’ la prassi nei commerci imprenditoriali (vendita
su commessa). Il contratto produce effetti obbligatori immediati, tra questi
l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto della proprietà.
Protezione del compratore:
se il compratore era a conoscenza dell’altruità della cosa, la vendita
di cosa altrui si regola come un comune contratto obbligatorio: se il
venditore non riesce a procurare l’acquisto, si ha inadempimento al
quale può far seguito la risoluzione secondo le regole;
se il compratore ignorava la situazione può richiedere la risoluzione
del contratto senza aspettare l’inadempimento, perché ha
comperato senza saperlo da chi non era proprietario.
Garanzia per evizione Il venditore ha infine l’obbligo di garantire il
compratore dall’evizione e dai vizi della cosa venduta. Si ha evizione
quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sulla
cosa venduta e, vincendo, sottrae la cosa al compratore o ne limita il
godimento. L’evizione si realizza per effetto di un’azione di rivendicazione
del terzo contro il compratore (che ne abbia il possesso) o per un’azione
confessoria.
Se al tempo della vendita il compratore ignorava il pericolo di rivendica, è
autorizzato a sospendere il pagamento del prezzo .
Totale o parziale Se il compratore subisce l’evizione totale, il venditore è
tenuto a risarcirlo del danno. Se la cosa è parzialmente evitta il contratto si
risolve o il prezzo si riduce.
Garanzia per evizione è un effetto naturale del contratto di
compravendita e si applica anche se le parti non lo prevedono (i contraenti
sono liberi di escluderla). La garanzia non è prevista per i contratti aleatori.
Garanzia per i vizi della cosa venduta
protegge il compratore contro i vizi materiali della cosa, che la rendano
inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore. La garanzia riguarda vizi occulti (che il compratore non poteva
facilmente conoscere) e vizi conoscibili (se il venditore ha dichiarato la cosa
esente da vizi).
Effetti L’effetto della garanzia è quello di consentire al compratore la
scelta fra la risoluzione del contratto (azione redibitoria)o la riduzione del
prezzo. In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danno
derivati dai vizi, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi
della cosa.
Decadenza Il compratore decade dal diritto se non denunzia i vizi al
venditore entro 8 giorni dalla scoperta: fatta la denuncia c’è un anno di
tempo dalla consegna per esercitare il diritto.
Mancanza di qualità Nel caso di mancanza di qualità promesse ovvero
essenziali per l’uso cui la cosa è destinata il compratore può richiedere la
risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno.
Vendita dei beni di consumo
Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile anche da assemblare.
difetto di conformità
Nel caso il consumatore rilevi un al momento della
consegna del bene (che non è detto coincida con quello del trasferimento
di proprietà) potrà in alternativa e senza spese a suo carico:
richiedere il ripristino del bene per renderlo conforme al
contratto di vendita (riparazione)
richiedere la sostituzione
Se la riparazione è troppo onerosa o impossibile il consumatore dovrà
accontentarsi della sostituzione, o viceversa. Se entrambe le soluzioni sono
impossibili o troppo onerose il consumatore potrà optare per una riduzione
del prezzo o per la risoluzione del contratto. Se il difetto è di lieve entità non
è riconosciuto al consumatore il diritto alla risoluzione. entro due anni
Il venditore ha responsabilità su eventuali difetti di conformità
dalla consegna.
*consumer non tutelato se, era a conoscenza del difetto o poteva
accorgersene con l’ordinaria diligenza, oppure se difetto è conseguenza di
istruzioni o materiali forniti dallo stesso consumatore*.
Vendita internazionale
Per i contratti di vendita di merci tra soggetti che hanno sedi d’affari in stati
diversi vige un diritto uniforme Convenzione Vienna 1980
Contratti conclusi fuori dei locali e contratti a distanza
Diritti ed obblighi particolari sono previsti anche per la vendita (ES vendita
porta a porta)..
Vendita con patto di riscatto
Una clausola particolare del contratto di compravendita (vendita con
patto di riscatto) prevede che il venditore si riservi il potere di riacquistare la
proprietà della cosa (diritto potestativo, compratore è in posizione di mera
soggezione) mediante:
a) dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un
termine fissato, non maggiore di 2 anni per la vendita di mobili e di
5 per la vendita di immobili.
b) restituzione del prezzo pagato e rimborso per spese e riparazioni.
Ogni patto che preveda la restituzione di una somma superiore è
nullo per la parte eccedente.
Patto di retrovendita
patto di retrovendita
Con il il compratore e il venditore (o uno solo dei due)
assumono l’obbligo di contrarre una nuova compravendita, che faccia
riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta. Non è un diritto
potestativo, è più assimilabile ad un contratto preliminare.
Vendita a rate con riserva di proprietà
è così caratterizzata:
concluso il contratto la proprietà non passa immediatamente al
compratore, ma rimane al venditore fino al pagamento dell’ultima
rata di prezzo
la cosa viene però consegnata al compratore che ne acquista
immediatamente il godimento
il rischio per il perimento fortuito della cosa è a carico del detentore
l’inadempimento del compratore determina la risoluzione del
contratto; il mancato pagamento di una sola rata che non superi
l’ottava parte del prezzo non è causa di risoluzione.
La risoluzione determina l’obbligo del venditore a restituire le rate, salvo il
diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del
danno. Non tutte le vendite a rate sono con riserva di proprietà, deve essere
espressamente stipulata.
La somministrazione
È una figura di scambio continuativo/periodica.. una parte si obbliga, dietro
corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative
di cose a favore dell’altra parte.
Il catering entità della somministrazione può essere riferita ad un
fabbisogno normale stabilita entro un minimo ed un massimo.
La concessione di vendita una parte si impegna ad acquistare e
rivendere solo i prodotti di una certa impresa.
DIFFERENZA DA VENDITA A CONSEGNA DIFFERITE: li la periodicità è solo un
modo di esecuzione, la funzione del contratto è lo scambio fra l’intera cosa
venduta e un prezzo globale.
Contratto di subfornitura
il contratto con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna ad effettuare
per conto di un’impresa (committente) lavorazioni su prodotti, o si impegna
a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati, nell’ambito
dell’attività economica del committente. Particolarità:
concludibile solo tra due imprenditori
oggetto del contratto vario (consistere sia in un dare che in un fare)
dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente. (intento del
legislatore è di riequilibrare la posizione delle due parti).