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CAP. 8: LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE

Con l’espressione “tutela dei diritti” si intende garantire una vasta gamma d strumenti di

protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive. Obbiettivi:

Certezza delle situazioni giuridiche

1. se si riducono i dubbi circa l’acquisto di un

diritto e la sua persistenza, si evitano tentazioni di contestazioni e liti e si dà

tranquillità a chi opera nel traffico contrattuale. Con questo scopo vi sono

strumenti di tutela sostanziale dei diritti:

Mezzi di pubblicità

 Istituti della prescrizione

 Istituti della decadenza

Mezzi di prova

2. avere dei fatti che provano l’esistenza del diritto; la prova è

destinata al giudice

Attuazione dei diritti

3. per la sicura attuazione dei diritti vi sono degli istituti di tutela

del credito, in particolar modo prestiamo attenzione alle procedure concorsuali

(riguardanti l’attività economica), cioè dei procedimenti con cui si reagisce alla

insolvenza di un debitore che sia imprenditore commerciale.

Strumento finale del diritto è il giudizio.

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1.Gli strumenti di pubblicità

A causa di un diritto moderno dove la circolazione dei beni è sempre più semplice e

veloce, è necessario assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di atto; per questo

abbiamo il sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici.

in base alle conseguenze giuridiche della pubblicità, possiamo distinguere:

Pubblicità-notizia la legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità

 

legale di determinati fatti , per esigenze di carattere pubblico, e senza connettervi

un particolare effetto riguardo l’efficacia del fatto o atto reso pubblico.

Pubblicità dichiarativa la conoscibilità non è fine a sé stessa, ma condiziona

 

l’efficacia dell’atto, nel senso che in mancanza della pubblicità, l’atto2 non può

essere fatto valere verso determinati terzi.

Pubblicità costitutiva l’atto produce effetti solo da quando è stato reso pubblico

 

(es. ipoteca diventa efficace solo dopo l’iscrizione nei registri immobiliari)

Pubblicità immobiliare e forme analoghe

Trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per atti relativi all’acquisto di

proprietà o diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati.

Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in registri, rendendolo legalmente

conoscibile.

Garantisce soltanto ha chi ha trascritto l’atto, la possibilità di opporlo a terzi

Effetto giuridico l’effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità degli atti trascritti ai

terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in

data posteriore. Curare la trascrizione è interesse di chi vuol far valere il proprio atto

anche verso i terzi; trascrivere è infatti:

Un onere per la parte interessata

 

Un obbligo per il notaio

 

Requisiti la trascrizione non si può eseguire se non in forza di: sentenza, atto pubblico,

scrittura privata autenticata. La trascrizione deve presentare una nota che indichi gli

elementi essenziali dell’atto; la trascrizione avviene sulla base della nota, ma se

quest’ultima risulta inesatta o lacunosa può rendere inutile la trascrizione

Dove avviene? la trascrizione avviene sui REGISTRI IMMOBILIARI. Vengono redatti su

base personale, con riguardo alle persone che li acquistano e vendono. Viene utilizzato il

metodo della doppia trascrizione, ovvero sia contro l’alienante, sia a favore

dell’acquirente.

Continuità delle trascrizioni la certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della

continuità delle trascrizioni, cioè di una sequenza non interrotta di trascrizioni che risalga

fino ad un acquisto a titolo originario. C’è una frattura in questa catena, vuol dire che

qualcuno non ha trascritto il suo acquisto.

Atti soggetti a trascrizione (art 2643) si tratta dei contratti, degli atti unilaterali, e dei

provvedimenti giudiziali con cui: -

si trasferisce la proprietà di beni immobili

 si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti reali limitati

 si costituiscono rapporti di locazione ultra novennale

 si conferiscono immobili per una durata ultra novennale in società, associazioni ecc

Sistema analogo alla trascrizione Per la circolazione dei beni mobili registrati è previsto

un sistema analogo alla trascrizione. I registri sono organizzati su base reale (in base al

numero di targa) e non in base personale come per i registri degli immobili.

Altri mezzi di pubblicità riferendosi ai beni mobili non registrati, il meccanismo di certezza

della circolazione è affidato al possesso. Per:

i diritti di credito: svolge la notificazione della cessione al debitore

 Registro delle persone giuridiche: svolge la funzione di pubblicità notizia e

 pubblicità dichiarativa

Registro delle imprese: svolge la funzione di pubblicità dichiarativa (revoca e

 nomina amministratori)

Registro dello stato civile

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2.Le prove

Nozioni generali Il principio dispositivo dice che spetta alle parti interessate di

promuovere la difesa dei propri diritti.

Nel processo civile dove siano coinvolti interessi particolari non è il giudice a dover

ricercare le prove dei fatti rilevanti per la causa; è interesse di ciascuna parte dimostrare

l’esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni. Quando sono in gioco interessi della

generalità tende a prevalere il processo inquisitorio: il giudice deve cercare la verità e il

compito delle parti può essere quello di suggerire o di offrire prove (ad esempio il

procedimento per l’interdizione). Per i processi lasciati a iniziativa di parte vige la regola

sull’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti

che ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto si è modificato o

estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. A volte si può verificare l’inversione

dell’onere della prova (trasferimento dell’onore della prova sull’altra parte, facilitando

dunque la tutela di un interesse)

Esempio: il conducente di un’auto che abbia causa danni a tenuto a risarcire il danno se

non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (art. 2054)

I mezzi di prova Dare la prova di un fatto significa dimostrare che un fatto è accaduto.

Non si arriverà mai a dimostrare la certezza assoluta di un fatto, ma è sufficiente ridurre

l’incertezza a margini di poco rilievo per provare un fatto. Si dividono in due categorie:

prove documentali: se la funzione di prova è affidata ad un mezzo materiale che

 serve da documento di un fatto o di un atto. Per documento si intende un pezzo di

carta, una fotografia, un cd, una tela (ammessi quindi anche documenti

magnetici ed elettronici)

atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale

 autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede. L’atto pubblico è piena

prova, fino a querela di falso. ES il rogito notarile o il verbale di una

commissione elettorale.

scrittura privata è un semplice documento sottoscritto dalle parti

 (l’essenziale è che sia firmato dalla persona a cui si attribuisce la

dichiarazione). La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle

dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, fino a querela di falso, se colui contro il

quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Il motivo di

questa regola è dato dal fatto che la sottoscrizione (firma) è imitabile. ES

(telegramma, scritture contabili non sottoscritte)

scrittura privata autenticata consiste in un documento redatto dalle parti e

 sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale il quale attesta che la firma è

autentica.

Problema della data di sottoscrizione:

atto pubblico, data certa

 scrittura privata non ha data certa, però la può acquisire tramite la

 registrazione. Sempre possibile dedurla in modo indiretto ES uno muore allora

sicuramente doc scritto è scritto in giorni ante morte).

prove semplici: prove non precostituite che possono formarsi in corso di causa

 come la testimonianza, il giuramento, la confessione, l’ispezione, la perizia e

diciamo anche la presunzione semplice (quell’argomentazione con cui il giudice

trae la convinzione da fatti accertati della sussistenza di altri fatti non direttamente

verificabili)

La prova per testimoni

 Consiste nelle dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone

sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza. Il problema della prova per

testimoni è la sua ammissibilità, infatti il legislatore non la vede di buon occhio,

data la sua deformabilità. Per la transazione e l’assicurazione non sono

ammesse prove per testimoni, ma sono richieste prove per iscritto. La prova

testimoniale non è mai prova legale: il giudice ne apprezza liberamente

l’attendibilità.

Confessione

 La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità (dei fatti) ad

essa sfavorevoli, ma favorevoli all’altra parte. Può venire a mancare l’efficacia

della prova legale: se una parte confessa un fatto che gli è sfavorevole, ma al

contempo aggiunge altri fatti che tolgono efficacia al primo.

Giuramento

 Il giuramento è l’ultima spiaggia delle prove. Se una parte non dispone di prove

sufficienti può chiedere all’altra di giurare la loro posizione. È il giuramento

decisorio poiché se l’altra parte giura, vince. Se si rifiuta di giurare perde. Il

giuramento è prova legale. (falso giuramento è reato).

Le presunzioni

 Argomentazione attraverso la quale il giudice, sulla base di un fatto noto, risale

a fatto ignoto.

 presunzione semplice se si valutano i risultati delle prove certe per

trarre delle conclusioni su altri fatti che non sono certi, ma solo

presunti.

 presunzione legale se è la legge stessa a prevedere che un fatto si

debba considerare per accaduto senza necessità di prova.

presunzione assoluta: se non ammette prova in contrario

o (valutando i giorni, la nascita di un figlio durante il matrimonio

non ammette prove in contrario)

presunzione relativa: se è ammessa prova in contrario

o Si distingue il caso della fictio iuris, il legislatore valuta una certa

o situazione come se una determinata condizione si fosse

verificata. (Si regola il caso A come se si sussistesse il caso B).

Gli atti dello stato civile

 Assicurano con certezza e conoscibilità i fatti più rilevanti per la condizione

giuridica; gli atti dello stato civile, di nascita, di matrimonio e di morte, devono

essere registrati nei registri dello stato civile. L’altra funzione di questi atti è quella

di pubblicità. (sia in termini di pubblicità notizia che di pubblicità dichiarativa).

Ogni rettificazione richiede un ricorso al tribunale che provvede con decreto.

3.La certezza nel tempo

Prescrizione “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita

per il tempo determinato dalla legge.”

Non è del tutto giusto dire che il decorso del termine di prescrizione estingue il diritto, esso

consente di paralizzare la pretesa del titolare; ma se viene spontaneamente pagato un

debito prescritto, il titolo ha ancora l’efficacia di giustificare il pagamento: in tal senso il

diritto non è estinto.

Dove opera La prescrizione non opera su tutti i diritti. Quelli esclusi dalla prescrizione:

diritti indisponibili (diritti di carattere personale e personalissimi e alcuni patrimoniali

 come il mantenimento)

altri diritti come quello di far valere la nullità del contratto (art 1422) o il diritto di

 proprietà (anche se in realtà non ci sono leggi che dichiarano imprescrittibile

questo diritto).

Quando cominciaLa prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può

essere fatto valere. Vi è la sospensione del periodo di prescrizione nel caso in cui il titolare

sia impedito ad esercitare il diritto (militari in guerra e incapaci legali privi di

rappresentante). La prescrizione si interrompe quando cessa il periodo di inerzia del

titolare e il periodo di prescrizione riparte da zero.

TermineIl termine ordinario di prescrizione dei diritti è di dieci anni.

Prevedono una serie di prescrizioni brevi in cui il termine è ridotto:

risarcimento derivante da fatto illecito, 5 anni

 risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, 2 anni

 crediti per prestazioni periodiche (interessi), 5 anni

 diritti derivanti da contratto di trasporto e assicurazione, 1 anno

Decadenza Nella decadenza, a differenza della prescrizione, l’esigenza di certezza è

assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un breve termine altrimenti è inevitabile la

decadenza. Non hanno rilievo nemmeno gli impedimenti soggettivi che nella prescrizione

giustificano l’inerzia. ES il compratore che non denuncia i vizi del bene entro otto giorni

dalla scoperta, decade dal diritto di garanzia.

4.la lite

Diritto e azione Il nostro ordinamento prevede la possibilità di far valere in giudizio il

proprio diritto, cioè di proporre al giudice una domanda che egli debba prendere in

considerazione, tramite un giudizio che si concluda con una sentenza che dia torto o

ragione a chi l’ha avviato: questa è l’azione.

Il potere di agire in giudizioL’art 100 cod. prod. Civ. dispone che per proporre una

domanda in giudizio è necessario avervi interesse. (legittimazione ad agire suppone un

interesse ad agire; caso più comune interesse ad agire in quanto l’attore è titolare di un

diritto soggettivo).

Azione e interessi L’azione non è uno strumento di tutela dei soli diritti. Ci sono situazioni

in cui è attribuito un potere di iniziativa ad un soggetto anche se non è titolare di un diritto

specifico, ma che vanta interessi qualificati ES come nel caso dell’azione di interdizione o

inabilitazione, l’azione per promuovere la decadenza della potestà dei genitori (110), le

opposizioni al matrimonio (117).

Si parla di interessi diffusi quando l’azione è volta alla tutela di interessi che fanno capo

alla generalità o a collettività che non si identifichino come soggetti di diritto. (tutela

ambientale e protezione dei consumatori)

Class action Ciascun componente di una classe di consumatori o utenti può agire i

giudizio nei confronti di un’ impresa o di un produttore per farne accettare le

responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento e alle restituzioni derivanti dalla

violazione di determinate situazioni giuridiche soggettive, specificamente individuate.

L’eccezione Il giudizio civile ha due protagonisti: l’attore, che esercita l’azione, e il

convenuto, che si difende negando la pretesa dell’attore ovvero sollevando eccezioni.

ES: ad una richiesta di rimborso di un prestito io posso eccepire l’avvenuto pagamento,

cioè opporre il fatto che io ho già pagato.

LA PERSONA

CAP. 9 : i diritti della persona

Prima i diritti della personalità erano tutelati solo in pochi articoli del codice civile, i quali

garantivano solo 3 diritti: al nome, all’immagine, atti di disposizione del proprio corpo.

Negli ultimi anni è divenuto più importante dei diritti legati alla persona e di interessi

strettamente personali: la dignità, la vita privata, la salute, non solo nei rapporti tra stato-

cittadino, ma anche tra cittadino-cittadino. Il legislatore e il giurista hanno a disposizione

diverse fonti dalle quali trarre le norme a tutela delle persone:

 la Costituzione (personalità individuale, dignità, diritti e libertà fondamentali)

 convenzione europea dei diritti dell’uomo

 convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina

 codice civile

 norme penali (integrità fisica, onore, segreto della corrispondenza)

 leggi speciali

L’art. 2 della costituzione “secondo questo articolo la Costituzione garantisce a tutela i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali”.

Cosa enuncia?

Attribuisce rilevanza al valore della personalità individuale e ai diritti inviolabili

 dell’uomo

Principi costituzionali per la tutela del soggetto nei rapporti economici: tutela del

 lavoro, iniziativa privata e proprietà.

ESISTONO DIVERSI DIRITTI A TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

1.vita, integrità fisica, salute e autodeterminazione

Il diritto alla vita è talmente ovvio che non viene nemmeno menzionato nella nostra

costituzione. Nella legge ordinaria il bene della vita è protetto da norme penali che

sanzionano i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

La lesione all’integrità fisica è considerata danno ingiusto e fondamento di

responsabilità civile. L’art 5 vieta gli atti di disposizione del proprio corpo se ne consegue

una diminuzione permanente dell’integrità o che siano altresì contrari alla legge

(sperimentazioni mediche, schiavitù, offesa al pudore).

L’integrità morale è un bene oggetto di tutela penale nei casi di ingiuria e

diffamazione, considerati delitti contro

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Azzalini Marco.
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