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CAPITOLO 29: IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED EFFETTI

 La conclusione del contratto: concludere un contratto può avvenire con uno scambio di dichiarazioni o con un comportamento concludente

o, se si tratta di un contratto con obbligazioni del solo proponente, si conclude anche senza l’accettazione dell’altra parte (che può comunque

rifiutarsi). Talvolta il testo del contratto è discusso e plasmato insieme dalle parti; più frequentemente invece c’è la proposta di una delle parti e

l‘accettazione dell’altra: una parte determina quindi gli aspetti essenziali di un contratto e lo rende tale che possa bastare l’assenso dell’altra parte

per concludere il negozio, che accetta secondo il tipo di affare. Se la proposta è incompleta ci troviamo di fronte ad un invito a proporre.

Finché non è concluso il negozio la proposta e l’accettazione possono essere revocate. Esse perdono invece di efficacia in caso di morte o

sopravvenuta incapacità di agire del proponente o dell’accettante.

art. 1341 comma 2 c.c.

Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto l’ nega le cosiddette clausole vessatorie se non sono

specificatamente approvate per iscritto (in caso contrario nullità del contratto), le quali creano effetti negoziali gravosi per il cliente.

Un contratto può anche essere trasferito ad un terzo, che deve essere nominato entro 3 giorni e la cui nomina deve essere accettata dal nuovo

contraente.

 Le trattative: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo correttezza, agendo cioè

secondo buona fede. In caso contrario si cade nell’illecito, sia colposo (causato da negligenza e imprecisione) che doloso (come l’inganno o la

minaccia, o la tipica violazione di doveri di informazione).

Per quanto riguarda il recesso dalle trattative esso è ingiustificato quando si vuole far credere di voler accettare ma poi recedere nonostante la

controparte voglia accettare ogni condizione, o trascinare in lungo le trattative per attendere offerte migliori per poi rifiutare; in caso di recesso

infatti serve un avviso in largo anticipo. In caso contrario la parte è tenuta a risarcire danni e spese fatte per la trattativa.

 Il contenuto del contratto: la maggior parte dei contratti, se non ci si decide sul prezzo, si annullano (aspetto essenziale); ma in alcuni casi se

non c’è un riferimento, si fa tacito riferimento al prezzo corrente di mercato. Altre mancanze sono colmate dalle norme dispositive/integrative che

completano aspetti del contratto che le parti non erano interessate a specificare.

 Il contratto con il consumatore: i contratti stipulati tra imprenditori o professionisti e il pubblico sono degni di grande controllo e tutela, in

quanto decisi da una sola parte. La legge previene le clausole vessatorie, nel caso in cui determinano a carico del consumatore diritti e obblighi

gravosi, o limitano le responsabilità dell’imprenditore/professionista, o creano eccezioni per una parte, o quelle che cambiano termini del negozio

stesso.

Si richiede perciò che queste siano in forma scritta e più evidenti e si usa il deterrente della possibile inibitoria del Giudice, che viene anche

pubblicata sui quotidiani (pubblicità negativa e informativa).

 Gli effetti del contratto: una volta concluso il contratto, questo vincola le parti. La legge permette il recesso nei casi di contratti ad esecuzione

continuata o periodica (contratto di società, di conto corrente, di lavoro, ecc.), con l’onere di avvisare con il più ampio possibile preavviso. Il recesso

può anche essere stabilito da entrambi le parti, cioè recesso convenzionale.

Spesso, in caso la parte receda, l’altra si trattiene la caparra come compenso (anche la parte che detiene la caparra, può recede, ridando all’altra parte

il doppio del valore della caparra).

-Ci sono contratti con effetti reali come quello del trasferimento di proprietà, che si trasmette solo con il consenso delle parti, e occorre che il

bene esista già e sia determinato. Una volta trasferita la proprietà, l’altra parte si deve assumere il rischio del perimento fortuito della cosa, delle

responsabilità oggettive che possono cadere sulla cosa, nonché delle eventuali obbligazioni con terzi creditori.

Sempre su contratti con effetti reali può accadere che il venditore alieni (trasferisca) il diritto a due parti distinte e quindi in conflitto. Se si tratta di

bene immobile, la causa sarà vinta da chi ha trascritto per primo nei registri immobiliari il proprio titolo d’acquisto, mentre l’altra parte avrà diritto al

risarcimento. Se si tratta di bene mobile, prevale chi ha avuto la consegna per primo in buona fede. Se si tratta di un credito, prevale chi detiene la

cessione notificata per prima. Se si tratta di diritti personali di godimento (come la locazione) prevale chi ne ha “goduto” per primo (due parti che

affittano la stessa casa nello steso periodo: il primo che entra in casa e ne usufruisce).

- Il contratto può poi essere dotato di un contratto preliminare, con il quale le parti si promettono di stipulare un contratto futuro. Un ulteriore

sottoinsieme è il contratto preliminare unilaterale, che vincola una sola parte (es. prelazione di vendita: entro tot ti prometto che se vendo ti darò la

preferenza).

- Oppure il contratto può essere a favore di terzi: contratto con una parte che dovrà fare una prestazione per un terzo beneficiario. Il contraente

che si impegna ad eseguire la prestazione in favore del terzo è detto “promittente”; la controparte che richiede l’impegno in favore del terzo è detto

“stipulante”. Il terzo beneficiario non avrà il diritto finché non dichiarerà a stipulante e promittente di volerne profittare. 12

CAPITOLO 30: LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il contratto causi uno squilibrio di valore fra le prestazioni corrispettive, questo può essere rescisso. La rescissione è possibile quando

la parte che considera iniqua la condizione delle obbligazioni corrispettive ha stipulato il negozio in stato di pericolo (es. compenso spropositato per

ottenere un soccorso) o stato di bisogno (situazione contingente di crisi finanziaria di cui l’altra parte ha approfittato). Di conseguenza il giudice

dichiarerà, se la controparte non ha modificato il contratto sufficientemente a ricondurlo ad equità, la rescissione del contratto con un’azione analoga

a quella dell’annullamento del contratto: differirà da quest’ultimo perché non è ammessa la convalida del negozio rescindibile, perché colpisce tutto

il contratto e perché non è opponibile a terzi.

CAPITOLO 31: L’INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

 L’inadempimento: il contratto causa delle responsabilità (prestazioni, obbligazioni, …) che sono vincolanti. L’inadempimento di queste è così

art. 1228

perseguibile per il debitore, tranne nel caso in cui dimostri che l’impossibilità della prestazione derivi da causa a lui non imputabile ( ) (ad

esempio la casa concessa cade in perimento causato da un terremoto).

Il debitore può avere diversi obblighi a seconda della natura della sua prestazione. Alcuni rapporti giuridici, come quello di lavoro non dipendono

dal risultato (ad es. l’avvocato assunto da un cliente non deve ottenere per forza la vittoria della causa, ma deve solo far il possibile per raggiungerla

(obbligazioni di mezzi)). Un appaltatore deve raggiungere il risultato per soddisfare il committente (obbligazioni di risultato). L’assicuratore ha un

obbligo solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato e consiste nel pagamento della somma pattuita (obblighi di garanzia). Se il debitore tiene un

comportamento diverso da quello che avrebbe potuto e dovuto tenere è responsabile nel dolo come nella colpa.

Il creditore può quindi chiedere il risarcimento dei danni se si accerta che abbia subito un danno dovuto a inadempimento ingiustificato (il

dimostrare che questo inadempimento è dovuto ad una causa giustificabile, spetta al debitore accusato).

 La mora del debitore: è il ritardo nell’adempimento della prestazione da parte del debitore. Nel caso in cui però nel contratto non è stata

stabilita una scadenza, la prestazione è immediatamente esigibile, ma il debitore è libero di aspettare la richiesta del creditore.

La messa in mora è un atto formale con richiesta o intimazione fatta per iscritto. E’ automatica invece quando il debito è dovuto ad atto illecito extra-

contrattuale, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione, quando è scaduto il termine di tempo. Dalla messa in

mora in poi il debitore è responsabile di ogni danno derivabile dal ritardo.

 La cooperazione del creditore e la mora del creditore: spesso l’adempimento di un’obbligazione implica la cooperazione tra debitore e

creditore (es. essere presenti alla consegna).

Quando il creditore si rifiuta di cooperare, il debitore non è più imputabile di danni derivanti dal mancato inadempimento, ma è comunque tenuto a

far il possibile perché questo accada (arrivando anche al deposito di cose mobili o al sequestro di cose immobili), se il debito non si estingue per

prescrizione o impossibilità sopravvenuta. Se questo è frutto di spese e sforzi gravosi per il debitore, spese o addirittura danni sono tutti a carico del

creditore in mora, a eccezione del caso in cui l’offerta del debitore è inesatta o fatta anzitempo.

CAPITOLO 32: MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ALTERAZIONI DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Di risoluzione se ne può parlare solo nei contratti a prestazioni corrispettive ed essa si giustifica solo quando viene meno il sinallagma funzionale,

ossia del venir meno del legame che lega le prestazioni durante lo svolgimento del rapporto.

 La risoluzione del contratto per inadempimento: di fronte al perdurare dell'inadempimento di un parte, l'altra ha due strade davanti a sé:

chiedere l'adempimento del contratto oppure chiedere la risoluzione del contratto (a patto che l’inadempimento sia imputabile e rilevante). Il

contratto può risolversi di diritto secondo tre ipotesi:

- la diffida ad adempiere: in cui la parte non inadempiente può intimare all'atra l'adempimento in un termine non inferiore a 15 giorni. Scaduto il

termine il contratto sarà risolto di diritto;

- la clausola risolutiva espressa: in cui le parti possono pattuire che l'inadempimento di una o più obbligazioni determinate porti alla risoluzione del

contratto. La risoluzione si verifica quando il creditore dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola;

- il termine essenziale: in cui se l'obbligazione non è adempiuta nel termine ritenuto essenzi

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Publisher
A.A. 2017-2018
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Azzalini Marco.