PRIMA SEZIONE: INTRODUZIONE
CAPITOLO 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO
Per un giurista il diritto è un insieme di comandi rivolti alla collettività con il fine di garantirne l’adeguata convivenza dei singoli e regolarne le
attività. Questi comandi possono essere individuali (sentenza per un certo cittadino per un certo fatto illecito) o astratti e generali (definiti come
norma giuridica).
La norma può avere effetti negativi: la pena che funge da sanzione e deterrente; la coazione diretta cioè l’impedimento delle forze statali al
compimento di un’illegalità (es. impedire un furto); l’esecuzione forzata cioè eliminare una situazione antigiuridica (es. demolire un edificio abusivo,
pignorare gli averi di un debitore).
Ma tale norma può avere anche effetti positivi: come attribuire validità giuridica ad un contratto.
l’art. 315 della Costituzione
Inoltre la norma non implica sempre una sanzione, come , che obbliga i figli al rispetto per i genitori, ma senza
specificare una pena.
Tutto ciò forma l’ordinamento giuridico, il quale però sarebbe sottovalutato se considerato come un mero insieme di meccanismi sanzionatori. I
cittadini non seguono le norme solamente per evitarne le sanzioni; ogni giorno si stipulano contratti, si seguono norme per abitudine, moralità, utilità.
Il diritto deriva da diverse fonti. Le fonti del diritto sono, in ordine gerarchico: la Costituzione, le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali, i
regolamenti e gli usi.
Partendo dall’alto il carattere intrinseco della Costituzione, oltre a specificare la nostra mentalità, i nostri diritti e doveri e la nostra organizzazione
politica, esprime i rapporti tra Stato e cittadini, nonché tra cittadini stessi toccando quindi fortemente il diritto privato. Inoltre non è influenzabile
(costituzione rigida), mentre al contrario privati, giudici, organi dello Stato da essa sono influenzati. Il Parlamento nel suo potere esecutivo deve
rispettare la Costituzione e solo attraverso un voto all’unanimità può modificarla.
Le leggi ordinarie, raccolte nel Codice Civile, possono affiancarsi in nuovi settori del Codice (es. sul divorzio, sui contratti agrari ecc.) o sostituire
norme (ci sono vuoti nella numerazione), o aggiungersi (es.123 bis). Inoltre dovendo seguire accordi comunitari.
art. 116 e 117 della Costituzione
Le leggi regionali, che vengono emanate secondo gli : riguardano solo certe materie (es. amministrazione
locale, urbanistica, agricoltura ecc.) e non devono andare contro gli interessi nazionali e delle altre regioni. Ci sono regioni con poteri più accentuati,
cioè di statuto speciale: Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
I regolamenti regolano emanazione e applicazione delle leggi ordinarie e regionali e le completano.
Gli usi, o consuetudini, sono norme nate impersonalmente dalla loro tradizionale e costante pratica nel corso di un certo tempo. Questa pratica
forma l’elemento materiale dell’uso; la convinzione che questa prassi sia obbligatoria è l’elemento soggettivo che rende un uso di fatto anche un uso
normativo. Gli usi sono una minima parte rispetto all’intera legislazione e riguardano certi ambiti: commercio, agricoltura soprattutto. Vengono
raccolti dalle Camere di Commercio e altri enti in raccolte ufficiali. C’è da specificare che una norma può nascere per consuetudine ma non può
scomparire per desuetudine.
La norma è generale e astratta, ma in un certo evento giuridico si dovrà arrivare al giudizio di un singolo. Una volta accertato il fatto causante
una controversia e determinata la norma applicabile, si arriverà alla sentenza, conforme alla norma e accompagnata da disposizioni. Tuttavia la
norma non è sempre perfetta per il caso in questione e va interpretata. Una legge è formata da proposizioni che hanno un significato centrale chiaro,
che è però circondato da sfaccettature interpretabili. Il giurista dovrà perciò concepire la miglior sentenza possibile.
Può capitare che la norma più adeguata non esista e che si debba seguire il cosiddetto procedimento analogico (ad esempio non esiste una norma che
art.1555 cod. civ.
regolamenti la permuta, così si usano le norme sulla vendita ( )). E’ necessario determinare l’essenza della norma e verificare se si
può applicare lo stesso trattamento per un caso non concepito nella stessa.
Così ci sono leggi (non quelle penali) che si possono utilizzare per casi non considerati; da qui le leggi possono essere eccezionali, cioè che prendono in
questione casi eccezionali. Non è il caso delle leggi congiunturali, di origine politica e dettate dalle contingenze del periodo. Quelle strutturali, invece,
sono frutto di una grande elaborazione tecnica, sono stabili e di conseguenza adatte al procedimento analogico.
Il problema dell’interpretazione e integrazione implica che il giudice debba saper sviluppare e integrare le norme concepite dal legislatore;
così il sistema giuridico è flessibile ed evolutivo. Da qui l’uso delle clausole generali: le lacune della legislazione possono essere integrate da questi
concetti che rimandano a valori convenzionali e affermati. (Ad esempio l’equità, che prende in considerazione quei casi che un regolamento anche
giusto e adeguato non riesce a soddisfare, cercando di agire secondo il valore di giustizia e uguaglianza).
I giudici non si limitano ad applicare le norme, ma anche a decidere costruendosene di proprie. Queste regole vanno a creare la
giurisprudenza che offrirà linee guida e precedenti, ma che non sono tuttavia vincolanti come le norme. Spesso queste contengono i concetti
intrinsechi alle leggi e con la loro continua ripetizione verranno accolte nei testi di legge.
Il problema dell’interpretazione tocca temi costituzionali e politici e per questo è da sempre un argomento discusso e in sviluppo: dal ‘600 (quando
nelle cause nei tribunali se esisteva una disposizione espressa e chiara di legge essa doveva essere applicata senza attività di interpretazione, mentre
se il caso non era deciso dalla legge questo poteva essere interpretato); alla promulgazione del Codice Civile (1804) che impose al giudice di decidere
anche quando il caso non fosse previsto dalla legge (con riferimento al singolo caso a lui sottoposto), al codice civile austriaco e albertino a inizio ‘800
(in cui ai casi non decisi dalla legge il giudice doveva procedere per analogia con le disposizioni che regolano casi simili oppure decidere secondo i
principi generali del diritto), al metodo dell’esegesi (in cui l’attività di interpretazione era fondata esclusivamente sull’individuazione della volontà
espressa dal legislatore) e della giurisprudenza teleologica (secondo la quale l’interpretazione deve orientarsi allo scopo della legge), fino alle teorie
del secolo scorso.
Comunque l’obiettivo del diritto è che il legislatore ne determina la struttura e ne esprime le direttive, il giurista ne sistema i particolari. Ma questa
integrazione è limitata a sua volta dalla stessa legislazione che deve offrire numerosi punti di riferimento, concetti, valori intrinsechi, che indirizzino il
singolo giudice (che comunque in minima parte agirà secondo giudizi di valore), soprattutto nei casi causanti tensioni ideologiche forti. 1
CAPITOLO 2: DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Il nostro ordinamento giuridico si divide in due grandi settori: diritto pubblico e diritto privato.
Il diritto pubblico si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle
istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti di diritto pubblico. Esso disciplina i rapporti giuridici fra soggetti posti in una
condizione di non parità. Gli enti pubblici sono soggetti giuridici creati per il raggiungimento degli interessi collettivi, dotati di poteri di supremazia nei
confronti dei soggetti privati. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali un ente pubblico può sacrificare l'interesse privato a beneficio
dell'interesse collettivo. Tuttavia, al di fuori del proprio ambito istituzionale anche l'ente pubblico è sottoposto al rispetto delle norme del diritto
privato.
Il diritto privato regola i rapporti reciproci degli individui, sia nel campo personale e familiare, sia in quello patrimoniale. Regola inoltre
l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati. Esso disciplina i rapporti giuridici fra soggetti privati posti sullo stesso piano.
CAPITOLO 3: LA COSTITUZIONE E IL DIRITTO PRIVATO
Il diritto privato è fortemente influenzato dalla Costituzione, che esprime diritti e doveri dei cittadini e specifica i rapporti tra di essi e tra
questi e il pubblico. Le norme costituzionali sono così dirette non solo al legislatore ma anche a singoli e gruppi sociali. Sono infatti molto generali e
comprendenti diverse tematiche (devono riguardare tutto l’ordinamento e sapersi adattare al cambiamento) e per questo motivo sono di ancor più
difficile interpretazione. Dopo l’interpretazione letterale anche per le norme costituzionali vale un’interpretazione più approfondita e delicata, che
ricorre alla coordinazione logico-giuridica della singola disposizione con tutte le altre (occorre derivare dall’intera carta i principi direttivi).
La Costituzione delinea i principi del Paese e ne struttura quindi lo Stato: i principi di libertà, di proprietà, di uguaglianza giuridica. Per
garantire questi serve una legislazione, dei rimedi giurisdizionali, il principio della irretroattività delle leggi (ossia una legge non può essere applicata
per fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della norma giuridica) e della democraticità dell’organizzazione politica (divisione dei poteri); questo
rende lo stato uno stato di diritto. Questo deve anche essere, però, sociale, con leggi che regolino i rapporti di diritto privato, i rapporti di lavoro, le
prestazioni degli enti pubblici a vantaggio della società (previdenza sociale, sanità, ecc.) e dell’economia.
La Costituzione esprime poi diritti del singolo nella totalità degli ambiti che esso può abbracciare; ma sono direttive che, se da una parte non
possono essere intaccate dalle leggi ordinarie, dall’altra parte implicano la cosiddetta “riserva di legge” (ad esempio, ogni cittadino italiano ha il diritto
di circolare e soggiornare in tutta la nazione, ma una legge può limitarlo per motivi di sicurezza o sanità).
Costituzione nell’art. 3 comma 1
La afferma che tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla legge, senza distinzioni di….
L’eguaglianza vale per tutti i cittadini. Tuttavia questa uguaglianza in termini giuridici non è sempre facile da seguire, essendo i casi spesso
imprevedibili. In casi particolari il legislatore può arrivare a produrre leggi o politiche sociali/economiche che favoriscano l’esercizio dei propri diritti a
categorie più deboli (disuguaglianza giuridica formale, ad esempio, disposizioni protettive dei lavoratori di fronte ai datori).
Tutti questi temi sono presenti anche nelle Convenzioni Internazionali; i suoi principi sono però costituenti di leggi ordinarie e sono quindi
accostati alla Costituzione, ma anche ulteriori ad essa.
CAPITOLO 4: ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO
Gli scopi della produzione giuridica sono assicurare la pacifica convivenza dei consociati e il loro sviluppo. Per far ciò il diritto deve essere
applicato per tutelare la società, ma mai dal singolo. L’autotutela privata è infatti vietata, tranne nei casi concessi dalla legittima difesa (difendere un
art. 2044 c.c.
proprio diritto rispondendo a pari dell’offesa ) e della ritenzione (creditore che detiene un oggetto del debitore fino al pagamento).
I singoli detengono poi diritti soggettivi che costituiscono la personale autonomia privata; questa va però delimitata per non intaccare quella
degli altri, nell’interesse della società. Esiste quindi una legislazione che delimita preventivamente e con certezza i diritti soggettivi nella massima
uguaglianza tra soggetti. Quando un diritto va limitato per l’interesse pubblico c’è l’intervento della Pubblica Amministrazione secondo il principio di
legalità.
C’è poi, come limitazione, la potestà, cioè l’esercitare un diritto altrui o un interesse superiore svolgendo una funzione. La funzione è influenzata dalla
discrezionalità per la figura in questione, che deve decidere sapendo dell’interesse esterno. E’ indispensabile quindi nell’ordinamento giuridico il giusto
equilibrio e limitazione tra sfera privata e sfera pubblica.
L’autonomia privata si esplica mediante i negozi giuridici ed è il potere dei privati di regolare liberamente i propri interessi e di decidere della propria
sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dall’ordinamento (si pensi ad es. al contratto, testamento, matrimonio ecc.).
Ma il diritto deve prendere in considerazione anche i problemi dell’autonomia giuridica: infatti non tutti (minori, incapaci) possono avere capacità
d’agire ed inoltre vanno previsti inganni nell’attuazione dei negozi giuridici (leggi e protezioni legali le combattono). Vi sono limitazioni all’autonomia
privata quando va contro concezioni etiche o contro l’interesse pubblico.
Così il diritto deve offrire una base certa e stabile sul dettato legislativo e al tempo stesso saper essere dinamico a causa dei cambiamenti
della società e degli infiniti casi che si potrebbero presentare. Queste esigenze sono naturalmente in conflitto e le norme, piuttosto che i metodi
dell’interpretazione, cercano di conciliarle. C’è la necessità quindi di un adeguato e equilibrato formalismo delle prassi nel diritto privato, nonché nella
garanzia della concorrenza a fini economici.
Il grande sviluppo della seconda metà del ‘900 ha portato nuove problematiche a livello socio-economico: la società di massa pone nuove
esigenze alla conformazione giuridica, e l’impresa di massa ai rapporti con le istituzioni e con i consumatori. Gli interessi sono diffusi tra più punti di
vista e il diritto, attraverso controlli statali di matrice solidaristica, deve garantire lo sviluppo delle imprese come delle singole personalità (es. la
politica economica, il sistema tributario e previdenziale, i servizi, il diritto pubblico e privato). L’obiettivo è avvicinarsi alla giustizia, purtroppo non
prestabilita e certa, intervenendo con massima equità e conciliando la stabilità e la dinamicità della giurisprudenza. 2
CAPITOLO 5: I RAPPORTI GIURIDICI
La terminologia giuridica è specifica e complessa. Partendo dal concetto di norma, questa è un comando, cioè comanda di tenere un
comportamento a un soggetto, che ha quindi un dovere, dovere di azione (es. pagare) o di astensione (es. non offendere). Il dovere è imposto per
realizzare un interesse, che se è di un singolo è denominato pretesa. Il dovere corrispondente ad una pretesa si può designare con il termine di
obbligo (dire che B ha nei confronti di A l’obbligo di tenere un certo comportamento equivale a dire che ad A spetta la corrispondente pretesa nei
confronti di B).
Considerando la negazione dei concetti di pretesa e obbligo: se A non può pretendere un certo comportamento da B, ciò equivale a dire che B non ne
ha l’obbligo; il che si può esprimere anche dicendo che B ha la facoltà di non tenere quel comportamento (concetti di facoltà e mancanza di pretesa).
Un soggetto ha la facoltà di usare o no un proprio oggetto e ha la pretesa che nessuno lo faccia al posto suo, ma non è sempre così (es. cacciare).
Inoltre la facoltà può riferirsi a tutti, come a solo un singolo.
Queste situazioni sono però modificabili da atti di disposizione. Pretese e obblighi possono essere modificati, trasferiti o estinti, tramite il potere, nei
confronti di un soggetto che è quindi in soggezione. Viceversa la negazione di potere è la mancanza di potere, e la negazione di soggezione è
l’immunità. Così si è notato come diritti soggettivi implichino aggregati complessi di rapporti giuridici (es. la proprietà implica facoltà, pretese, potere,
immunità).
Il diritto soggettivo implica così questi rapporti giuridici per la soddisfazione di un interesse del singolo, che è tutelato giuridicamente. Ogni
diritto coincide così ad un interesse particolare. L’insieme di pretesa, facoltà, potere ed immunità può variare, ma la pretesa è essenziale per rendere
di diritto una facoltà. Ad esempio nel debito la pretesa è centrale, mentre nella proprietà è la facoltà, comunque resa possibile dalla pretesa.
Il diritto soggettivo è poi divisibile in “relativo”, quando attribuisce ad una persona una pretesa nei confronti di un’altra o più, e “assoluto”, se è nei
confronti della collettività.
Infine i diritti soggettivi si classificano in diritti della personalità (come il diritto alla vita, l’integrità fisica, privacy e altri; non sono trasmissibili) e
patrimoniali, ossia quelli che hanno un’utilità economica, (come la proprietà di cose o diritti su opere frutto dell’ingegno; sono trasmissibili).
Un diritto può essere acquistato, ma ciò dipende dall’attuazione di determinati fatti; l’attesa dell’acquisto di un diritto è detta aspettativa (di
art. 1358 c.c.
diritto), tutelata dalla legge (ad es. vieta atti che possano impedire slealmente il perfezionarsi del diritto , piuttosto che attribuire al
art. 1356 c.c.
proprietario dell’aspettativa il potere di conservare al meglio il bene che potrebbe diventare suo ). Quando non è tutelata
giuridicamente, è aspettativa di fatto (l’attesa dell’eredit
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