[PRIMA SEZIONE: INTRODUZIONE]
CAPITOLO - L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO
Insieme di comandi rivolti obbligatoriamente al fine di garantire l'adeguato convincere i dei singoli a regolare le attività
INDIVIDUALI (pertinenti a un cittadino x un certo fatto concreto)
ASTRATTI E GENERALI (definiti come NORMA GIURIDICA)
Effetti negativi
- Pena infligge da sanzione e detenzione
- Costrizione diretta dall'impianto delle forze statali ed compimento di individui aggregati
- Esclusione coatta, chiusura una situazione subgiuridica
Non sempre implica una sanzione!
- Es. ART. 31 5 COST. Obbligo di rispetto vs il genitori, una sanzione specificamente neppure
Tutto questo forma l'ORDINAMENTO GIURIDICO
Le Fonti del diritto sono:
- COSTITUZIONE - Esprime la nostra moralità, i nostri diritti e doveri, la nostra organizzazione politica, i rapporti tra Stato e cittadini e tra cittadini stessi (accordo quindi facoltativo e il diritto privato).
- Leggi ordinarie - Raccolte nel Codice Civile, possono applicarsi in nuovi settori del codice (es. sui danni), sostituire norme o sorgiungersi.
- Leggi regionali - Ammesso secondo gli ART. 116 e 117 COST., riguardano solo certe materie (es. amministrative locali, urbanistiche, etc.) e non devono andare contro gli interessi locali e delle altre Regioni.
- Regolamenti - Regolano situazione e applicazione delle leggi ordinarie e regionali e le contenzioso.
- Usi (o consuetudini) - Secondarie norme dotate fatto tradizionali e costituiti pratica nel tempo.
[PRIMA SEZIONE: INTRODUZIONE]
CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO
INSIEME di COMANDI DIVISI OPERO COERCITIVI col fine di garantire l’adeguato convivere dei singoli e regolazione le attività
- INDIVIDUALI (potenza x un cittadino x un certo fatto certo)
- ASTRATTI e GENERALI (definiti come NORMA GIURIDICA)
Effetti negativi
- PENA finge da sanzione e deterrente
- COAZIONE DIRETTA (l’impedimento delle Forze statali del compimento di un disgregante o impedire un furto)
- ESCULSIONE FORZATA (eliminare una situazione subgiuridico e decimo in questo caso)
Effetti positivi come attuazione voladorativo giuridico ad un contratto
- Non sempre implica una sanzione
- es. ART. 315 COST. Obbligo di rispetto vs t genitore
Tutto questo forma l’Ordinamento Giuridico
Le Fonti del diritto sono:
- COSTITUZIONE
- non è influenzata (costituzione rigida), nessun penale, giudici, organo dello Stato sono influenzato da essa
- è Parlamento, nel suo potere esecutivo, deve rispettare la Costituzione e solo d'un voto all’unanimità può modificarla.
- LEGGI ORDINARIE
- devono seguire accordi comunitari
- LEGGI REGIONALI
- o sono regioni a statuto speciale; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna.
- REGOLAMENTI
- USI (o consuetudini)
- secondo molte note dette, sono traducibili e costituiscono pratica nei tempi
- versione raccolta dall Camere di Commercio e altri enti in raccolto applicata
- una pratica più insersa è costituidmente una una una può sviluppare use decimone
Esprime la nostra mentalità, i nostri diritti e doveri, la nostra organizzazione politica, i rapporti tra Stato e cittadini e tra cittadini stessi toccando quindi l’ambito pubblico e il diritto privato.
raccolte nel Codice Civile, possono applicarsi a nuovi settori del codice (es. società umane), sostituire norme o aggiungersi.
Amuato secondo gli ART. 116 e 117 COST. riguardano solo certe materie (es. amministrazione locale, urbanistica, etc.), e non devono giudicare contro gli interessi locali e delle altre regioni.
regolano esecuzione e applicazione delle leggi ordinarie e regionali e le complessità.
Può capitare che una norma non sia sempre perfetta per un certo caso preso in questione e vada quindi interpretato.
La mia legge è formulata da proposizioni che hanno un significato cantare chiaro che però è circondato da spazi chitarre interpretativi.
Quando la norma più adeguata non esiste si esegue il procedimento analogico: bisogna determinare la ratio della norma e verificare se si può applicare lo stesso trattamento a una cosa concreta nella stessa ratio. (se non esiste una norma che regola la materia, così si usano le luci su una penisola).
Le lacune della legislazione possono essere così integrate da “clausole generali”, ossia concetti che rimandano a valori convenzionali e diffusi.
L’obiettivo del diritto è che il legislatore ne determini la struttura e ne esprime le direttive, il giurista ne sistema i particolari.
Capitolo 2: Diritto pubblico e diritto privato
Diritto pubblico
- Si occupa delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra cittadini ed enti pubblici.
- Sono soggetti giuridici i cui interessi e i requisiti degli interessi collettivi diritti di portata di espansione nei capi degli soggetti privati.
- Disciplina i rapporti giuridici fra soggetti posti in una condizione di non parità.
Diritto privato
Regola i rapporti tra gli individui (ossia nel campo personale e familiare) e principalmente i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e altri enti privati.
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