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LA PRESTAZIONE

La prestazione cui è tenuto il debitore deve:

- essere suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA

- rispondere ad un INTERESSE del creditore

In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono in:

- obbligazioni di DARE

- obbligazioni di FACERE: esse si dividono inoltre in

obbligazione di MEZZI: in cui il debitore è tenuto a svolgere una

 determinata attività, senza peraltro garantire che per il creditore ne derivi

il risultato sperato (es. prestazione del medico verso il malato)

obbligazione di RISULTATO: in cui il debitore è tenuto invece a realizzare

 proprio un determinato risultato quale esito della propria attività

- obbligazioni di NON FACERE

Le prestazioni si dividono inoltre in:

- FUNGIBILI: se per il creditore non sono rilevanti né l’identità, né la qualità

personali di chi la esegue

- INFUNGIBILE: nel caso contrario

Per l’esistenza di una obbligazione, è necessario che la prestazione dovuta sia:

- POSSIBILE

- LECITA

- DETERMINATA o DETERMINABILE

LE OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE

Si possono distinguere:

- OBBLIGAZIONI SEMPLICI: se hanno ad oggetto un’unica prestazione

- OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: se sono dovute al creditore due o più prestazioni e

il debitore si libera prestandone una sola

- OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: in cui una sola è la prestazione, ma il debitore ha la

facoltà di liberarsi prestandone una diversa

L’OGGETTO

L’oggetto della prestazione è la prestazione dovuta

In riferimento alle obbligazioni di dare, si distinguono:

- OBBLIGAZIONI GENERICHE: quando il debitore è tenuto dare cose non ancora

individuate ed appartenenti ad un genere

- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: quando il debitore è tenuto a dare una cosa

determinata

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Art. 1277 c.c.: “le obbligazioni si eseguono in conformità del loro importo nominale, se

la somma era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del

pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.”

Non a tutte le obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico in quanto se

ne distinguono due tipi, ed esattamente:

- OBBLIGAZIONI DI VALORE: si hanno quando l’ammontare della prestazione

pecuniaria è determinato fin dall’origine

- OBBLIGAZIONI DI VALUTA: non hanno ad oggetto una somma di denaro liquida o

agevolmente liquidabile, ma un controvalore in denaro di un determinato bene.

Si richiede quindi una valutazione discrezionale

GLI INTERESSI

Quella ‘agli interessi’ è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere

accessorio rispetto ad

un’obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario.

Gli interessi, in relazione alla fonte, possono essere:

- LEGALI: sono interessi dovuti in forza di una norma di legge

- CONVENZIONALI: sono quelli dovuti in forza di un accordo tra debitori e creditori.

Se le parti pattuiscono pure il “saggio” di tali interessi, questi sono dovuti nella

misura concordata; se invece le parti pattuiscono che siano dovuti interessi

convenzionali, ma non fissano il saggio di questi ultimi, si applica il tasso legale.

La funzione di questi interessi è corrispettiva in quanto rappresentano il

corrispettivo del debitore per il godimento di una somma di denaro.

Un'altra funzione è quella compensativa, sono quelli dovuti per le cosiddette

obbligazioni di

valore, rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto

per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli

- MORATORI: si hanno per le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di

denaro. Sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali

- USURARI: sono quelli superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari

finanziari. Dove ci sono interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti

interessi.

MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO

SUCCESSIONE NEL DEBITO E NEL CREDITO

Ai soggetti originari del rapporto possono sostituirsi o aggiungersi, nel corso del

rapporto stesso, altri soggetti.

MODIFICAZIONE NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi

mediante:

- la CESSIONE DEL CREDITO

- la DELEGAZIONE ATTIVA

- il PAGAMENTO con SURROGAZIONE

LA CESSIONE DEL CREDITO

Di cessione del credito, la legge parla di due significati differenti:

- per indicare il contratto con il quale il creditore pattuisce con un terzo il

trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore

- per indicare l’effetto di tale contratto, cioè il trasferimento del credito in capo al

terzo

Qualunque credito può formare oggetto di cessione, purché il credito non abbia

carattere strettamente personale (es. alimentari) o il trasferimento non sia vietato

dalla legge, oppure la cessione non sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.

La cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore e il terzo. Non è

richiesta l’accettazione da parte del debitore: per quest’ultimo è normalmente

indifferente a cui dovere pagare.

EFFETTI DELLA CESSIONE

Il credito è dal cedente trasferito al cessionario, in forza del principio del consenso

traslativo. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore, occorre che a

quest’ultimo la cessione venga notificata dal cedente o dal cessionario.

L’accettazione o la notificazione della cessione servono inoltre ad attribuirle efficacia

di fronte ai terzi.

Quanto agli effetti della cessione, in conseguenza di essa, benché venga ad essere

modificato il soggetto attivo del credito, l’obbligazione rimane, per tutto il resto,

inalterata

RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO

Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito

(se inesistente egli

dovrà restituire tutto il ricevuto e risarcire il danno,) ma non risponde affatto se il

debitore risulta

insolvente (realizzabilità del credito)

LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA E IL FACTORING

Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone.

Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un

imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti i crediti presenti e

futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale

(denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo, assume l'obbligo a sua volta a

fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla

riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria

attività.

La cessione può avvenire in due modi differenti:

- PRO SOLUTO: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ed in caso di

inadempimento di questi ultimi, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi

versati al cliente

- PRO SOLVENDO: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei

crediti ceduti

LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

La Cartolarizzazione, detta anche Securisation, è rappresentata dalla cessione a titolo

oneroso di crediti da parte di un’impresa (originator) a un soggetto (società veicolo)

che li trasforma in titoli (asset-backed securities) e li colloca sul mercato finanziario.

LA DELEGAZIONE ATTIVA

Il codice civile si occupa solo della delegazione passiva, si ritiene tuttavia che le parti

possano dar luogo anche ad una delegazione attiva.

La delegazione attiva consiste in un accordo “trilaterale” tra creditore (delegante),

debitore (delegato) e un terzo, (delegatario), con il quale il creditore dà mandato al

debitore che accetta, di pagare al terzo.

IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso

un debitore (es. si ha se un soggetto ha un debito nei confronti di un altro soggetto e

un terzo paga il debito. Quest’ultimo diventerà il nuovo creditore)

Il codice prevede tre distinte figure di surrogazione:

- SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL CREDITORE: si ha quando il creditore,

ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e

contestualmente di surrogarlo nei propri diritti

- SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL DEBITORE: il quale prende a mutuo una

somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il

mutuante nei diritti spettanti al creditore

- SURROGAZIONE LEGALE: è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è

prevista in alcune ipotesi tassative

MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi

mediante le figure:

- della DELEGAZIONE PASSIVA

- dell’ESPROMISSIONE

- dell’ACCOLLO

La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore; se

questa manca, il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge un nuovo

soggetto passivo a quello che già c’era.

LA DELEGAZIONE PASSIVA

La delegazione passiva si distingue in:

• delegazione a PROMETTERE: consiste in un negozio trilaterale fra debitore

(delegante) creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore

delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore. Il

delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al

delegato (delegazione cumulativa), anche se il delegatario può, con dichiarazione

espressa, acconsentire a liberare subito il delegante conservando come unico debitore

il delegato (delegazione liberatoria).

L’obbligazione del delegato è diversamente regolata a seconda che, nell’accordo di

delegazione, venga o meno fatto riferimento ad uno o ad entrambi i rapporti

intercorrenti fra le parti: in caso affermativo (delegazione titolata), in caso negativo

(delegazione pura).

Infatti, il delegato:

- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto esso delegato deve al

delegante (in base al rapporto di provvista), potrà opporre al delegatario tutte le

eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante

- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto questi deve ricevere dal

delegante (in base al rapporto di valuta) potrà opporre al delegatario tutte le

eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il delegante

- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto questi deve ricevere dal

delegante (in base al rapporto di valuta) ma nei limiti di quanto egli deve al

delegante (in base al

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Publisher
A.A. 2017-2018
98 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreabram di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.