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LA PRESTAZIONE
La prestazione cui è tenuto il debitore deve:
- essere suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA
- rispondere ad un INTERESSE del creditore
In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono in:
- obbligazioni di DARE
- obbligazioni di FACERE: esse si dividono inoltre in
obbligazione di MEZZI: in cui il debitore è tenuto a svolgere una
determinata attività, senza peraltro garantire che per il creditore ne derivi
il risultato sperato (es. prestazione del medico verso il malato)
obbligazione di RISULTATO: in cui il debitore è tenuto invece a realizzare
proprio un determinato risultato quale esito della propria attività
- obbligazioni di NON FACERE
Le prestazioni si dividono inoltre in:
- FUNGIBILI: se per il creditore non sono rilevanti né l’identità, né la qualità
personali di chi la esegue
- INFUNGIBILE: nel caso contrario
Per l’esistenza di una obbligazione, è necessario che la prestazione dovuta sia:
- POSSIBILE
- LECITA
- DETERMINATA o DETERMINABILE
LE OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE
Si possono distinguere:
- OBBLIGAZIONI SEMPLICI: se hanno ad oggetto un’unica prestazione
- OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: se sono dovute al creditore due o più prestazioni e
il debitore si libera prestandone una sola
- OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: in cui una sola è la prestazione, ma il debitore ha la
facoltà di liberarsi prestandone una diversa
L’OGGETTO
L’oggetto della prestazione è la prestazione dovuta
In riferimento alle obbligazioni di dare, si distinguono:
- OBBLIGAZIONI GENERICHE: quando il debitore è tenuto dare cose non ancora
individuate ed appartenenti ad un genere
- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: quando il debitore è tenuto a dare una cosa
determinata
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Art. 1277 c.c.: “le obbligazioni si eseguono in conformità del loro importo nominale, se
la somma era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del
pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.”
Non a tutte le obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico in quanto se
ne distinguono due tipi, ed esattamente:
- OBBLIGAZIONI DI VALORE: si hanno quando l’ammontare della prestazione
pecuniaria è determinato fin dall’origine
- OBBLIGAZIONI DI VALUTA: non hanno ad oggetto una somma di denaro liquida o
agevolmente liquidabile, ma un controvalore in denaro di un determinato bene.
Si richiede quindi una valutazione discrezionale
GLI INTERESSI
Quella ‘agli interessi’ è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere
accessorio rispetto ad
un’obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario.
Gli interessi, in relazione alla fonte, possono essere:
- LEGALI: sono interessi dovuti in forza di una norma di legge
- CONVENZIONALI: sono quelli dovuti in forza di un accordo tra debitori e creditori.
Se le parti pattuiscono pure il “saggio” di tali interessi, questi sono dovuti nella
misura concordata; se invece le parti pattuiscono che siano dovuti interessi
convenzionali, ma non fissano il saggio di questi ultimi, si applica il tasso legale.
La funzione di questi interessi è corrispettiva in quanto rappresentano il
corrispettivo del debitore per il godimento di una somma di denaro.
Un'altra funzione è quella compensativa, sono quelli dovuti per le cosiddette
obbligazioni di
valore, rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto
per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli
- MORATORI: si hanno per le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di
denaro. Sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali
- USURARI: sono quelli superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari
finanziari. Dove ci sono interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi.
MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
SUCCESSIONE NEL DEBITO E NEL CREDITO
Ai soggetti originari del rapporto possono sostituirsi o aggiungersi, nel corso del
rapporto stesso, altri soggetti.
MODIFICAZIONE NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi
mediante:
- la CESSIONE DEL CREDITO
- la DELEGAZIONE ATTIVA
- il PAGAMENTO con SURROGAZIONE
LA CESSIONE DEL CREDITO
Di cessione del credito, la legge parla di due significati differenti:
- per indicare il contratto con il quale il creditore pattuisce con un terzo il
trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore
- per indicare l’effetto di tale contratto, cioè il trasferimento del credito in capo al
terzo
Qualunque credito può formare oggetto di cessione, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale (es. alimentari) o il trasferimento non sia vietato
dalla legge, oppure la cessione non sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.
La cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore e il terzo. Non è
richiesta l’accettazione da parte del debitore: per quest’ultimo è normalmente
indifferente a cui dovere pagare.
EFFETTI DELLA CESSIONE
Il credito è dal cedente trasferito al cessionario, in forza del principio del consenso
traslativo. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore, occorre che a
quest’ultimo la cessione venga notificata dal cedente o dal cessionario.
L’accettazione o la notificazione della cessione servono inoltre ad attribuirle efficacia
di fronte ai terzi.
Quanto agli effetti della cessione, in conseguenza di essa, benché venga ad essere
modificato il soggetto attivo del credito, l’obbligazione rimane, per tutto il resto,
inalterata
RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO
Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito
(se inesistente egli
dovrà restituire tutto il ricevuto e risarcire il danno,) ma non risponde affatto se il
debitore risulta
insolvente (realizzabilità del credito)
LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA E IL FACTORING
Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone.
Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un
imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti i crediti presenti e
futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale
(denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo, assume l'obbligo a sua volta a
fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla
riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria
attività.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
- PRO SOLUTO: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ed in caso di
inadempimento di questi ultimi, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi
versati al cliente
- PRO SOLVENDO: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei
crediti ceduti
LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
La Cartolarizzazione, detta anche Securisation, è rappresentata dalla cessione a titolo
oneroso di crediti da parte di un’impresa (originator) a un soggetto (società veicolo)
che li trasforma in titoli (asset-backed securities) e li colloca sul mercato finanziario.
LA DELEGAZIONE ATTIVA
Il codice civile si occupa solo della delegazione passiva, si ritiene tuttavia che le parti
possano dar luogo anche ad una delegazione attiva.
La delegazione attiva consiste in un accordo “trilaterale” tra creditore (delegante),
debitore (delegato) e un terzo, (delegatario), con il quale il creditore dà mandato al
debitore che accetta, di pagare al terzo.
IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso
un debitore (es. si ha se un soggetto ha un debito nei confronti di un altro soggetto e
un terzo paga il debito. Quest’ultimo diventerà il nuovo creditore)
Il codice prevede tre distinte figure di surrogazione:
- SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL CREDITORE: si ha quando il creditore,
ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e
contestualmente di surrogarlo nei propri diritti
- SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL DEBITORE: il quale prende a mutuo una
somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il
mutuante nei diritti spettanti al creditore
- SURROGAZIONE LEGALE: è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è
prevista in alcune ipotesi tassative
MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi
mediante le figure:
- della DELEGAZIONE PASSIVA
- dell’ESPROMISSIONE
- dell’ACCOLLO
La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore; se
questa manca, il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge un nuovo
soggetto passivo a quello che già c’era.
LA DELEGAZIONE PASSIVA
La delegazione passiva si distingue in:
• delegazione a PROMETTERE: consiste in un negozio trilaterale fra debitore
(delegante) creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore
delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore. Il
delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al
delegato (delegazione cumulativa), anche se il delegatario può, con dichiarazione
espressa, acconsentire a liberare subito il delegante conservando come unico debitore
il delegato (delegazione liberatoria).
L’obbligazione del delegato è diversamente regolata a seconda che, nell’accordo di
delegazione, venga o meno fatto riferimento ad uno o ad entrambi i rapporti
intercorrenti fra le parti: in caso affermativo (delegazione titolata), in caso negativo
(delegazione pura).
Infatti, il delegato:
- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto esso delegato deve al
delegante (in base al rapporto di provvista), potrà opporre al delegatario tutte le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante
- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto questi deve ricevere dal
delegante (in base al rapporto di valuta) potrà opporre al delegatario tutte le
eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il delegante
- qualora abbia promesso di pagare al delegatario quanto questi deve ricevere dal
delegante (in base al rapporto di valuta) ma nei limiti di quanto egli deve al
delegante (in base al