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Diritto e l'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e delle istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. Esistono inoltre ordinamenti sovranazionali, come ad esempio l'Unione Europea.

L'art. 11 della Costituzione Italiana afferma:

  • Il principio per cui è resa ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di un'organizzazione sovranazionale, le cui norme e provvedimenti si possono dunque imporre alla volontà degli organi dello Stato stesso, con una conseguente limitazione della sovranità dello Stato, per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni.
  • Il principio secondo cui la Repubblica Italiana promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Le norme giuridiche

L'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma giuridica (dotata di autorità).

Le regole possono essere:

  • Individuali o generali
  • Concreti o astratti

In genere le regole di diritto sono generali e astratte, mentre le sentenze sono individuali e concrete. Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti. Con il carattere dell’astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente.

Principio di uguaglianza

Nell'art. 3 della Cost. è codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:

  • Il primo è di carattere formale (art. 3.1) ed importa che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali".
  • Il secondo è di carattere sostanziale (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Regole giuridiche e non giuridiche

Una regola viene detta giuridica se viene percepita come vincolante, ragione di sanzione in caso di inosservanza. Il criterio di distinzione è la fonte: la regola è giuridica se è stata prodotta da un’autorità a cui viene conferito il potere legislativo (di produrre regole vincolanti per tutti).

Viene chiamato processo di giuridicizzazione il processo attraverso il quale regole che prima erano solamente radicate all'interno della società diventano giuridiche (es. fumare in locali, in precedenza era solo inopportuno, poi divenne legge).

Diritto naturale e diritto positivo

Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo" di quella società. Il diritto naturale invece è un complesso di principi eterni ed universali (giurisnaturalismo).

Diritto privato e le sue fonti

Diritto pubblico e diritto privato

  • Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati.
  • Diritto privato: disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati.

Norme cogenti e derogabili

Le norme di diritto privato si dividono in:

  • Derogabili (o dispositive): quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
  • Inderogabili (o cogenti): quelle norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento.
  • Supplettive: sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie.

Fonti delle norme giuridiche

Per fonti di "cognizione", si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. la Gazzetta Ufficiale). Per fonti legali di "produzione" delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Essi possono essere:

  • Precedenti giudiziari: che sono vincolanti nella common law.
  • Atti legislativi: che sono fondamentali nel diritto continentale-europeo.

Le fonti del diritto nel nostro ordinamento

Per ordine di importanza:

  1. Costituzione e leggi costituzionali
    La Costituzione italiana è rigida, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o una legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali.
  2. Legislazione comunitaria
    La legislazione comunitaria si suddivide in:
    • Atti vincolanti
      • Regolamenti: atti aventi portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Non è necessario accoglierli con atti legislativi.
      • Direttive: rivolgono ai destinatari l’invito ad adottare determinati provvedimenti. Devono essere accolti tramite atti legislativi.
      • Decisioni: sono degli atti obbligatori che si rivolgono a dei precisi destinatari riguardo a dei casi specifici.
    • Atti non vincolanti
      • Raccomandazioni: esortazioni dirette ai singoli Stati membri.
      • Pareri: espressione di un’opinione riguardo a un determinato argomento.
  3. Fonti di rango primario e subprimario
    Esse sono:
    • Leggi ordinarie dello Stato, approvate dal Parlamento.
    • Decreti legge e decreti legislativi: si tratta di provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento, in virtù o di una legge delega del Parlamento (decreti legislativi, art. 76 Cost), oppure in presenza di casi straordinari di urgenza, ma è necessario che il decreto del Governo sia convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni oppure perde efficacia sin dall'inizio (decreti legge, art. 77 Cost).
    • Leggi regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
  4. Fonti di rango secondario
    Esse sono:
    • Regolamenti: atti attuativi di leggi, possono essere governativi o dei singoli ministri.
    • Statuti degli enti minori, ordinanze…
  5. Usi
    Sono delle fonti del diritto non scritte, seguite perché ritenute vincolanti. Vi sono vari casi:
    • Gli usi contra legem sono inefficaci.
    • Gli usi secundum legem sono efficaci se le leggi/il regolamento rimandano agli usi.
    • Gli usi praeter legem (uso al di fuori della legge): quando una determinata area non ha una disciplina di legge, l'uso è ritenuto efficace.

Il codice civile

Il termine codice in origine indicava una raccolta di materiali normativi, oggi invece è una legge caratterizzata da:

  • Organicità: volto a disciplinare un intero settore dell’esperienza giuridica.
  • Sistematicità: coordinamento logico del materiale normativo.
  • Universalità ed uguaglianza: ha una funzione unificatrice delle classi sociali.
  • Abrogazione di tutto il diritto precedente e l’accentramento della disciplina.

Il codice civile è diviso in 6 libri, riguardanti diversi argomenti:

  • Persone e famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Obbligazioni
  • Lavoro
  • Tutela dei diritti

Efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore della legge

Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre all'approvazione da parte delle due Camere:

  • La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
  • La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  • Il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 gg.

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza.

Abrogazione

Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia. L'abrogazione può essere espressa o tacita:

  • Espressa: quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore.
  • Tacita: se manca, nella legge successiva, una tale dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori:
    • sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.
    • costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente.

La deroga si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi. Tra le regole di stesso livello si applica quindi il criterio cronologico, mentre tra quelle di diverso livello si applica il criterio gerarchico (es. se una legge è in contrasto con la Costituzione, verrà dichiarata incostituzionale).

Irretroattività della legge

L’art.11.1 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisce conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Successione di leggi

In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie.

Applicazione e interpretazione di una legge

Applicazione della legge

Per l'applicazione della legge si intende la corretta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. La disposizione è l’insieme delle parole che troviamo nella legge. Dalla disposizione si ricava la norma: ossia la regola da applicare.

L'interpretazione della legge

Interpretare un testo normativo consiste nel decidere che cosa si ritiene che il testo effettivamente possa significare e, conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che insorgono nella sua applicazione. Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa si distingue tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica. L’attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale). L’interpretazione dottrinale è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, l’interpretazione autentica, consiste nell’emanazione, da parte dello stesso legislatore, di apposite norme per chiarire il significato di norme preesistenti.

Le regole dell’interpretazione

L’indagine dell’interprete non può dunque limitarsi alla lettura della legge. Il c.c. impone di valutare non solo il significato proprio delle parole (c.d. interpretazione letterale), ma anche l’intenzione del legislatore.

L'analogia

L’art.12 delle preleggi stabilisce che qualora il giudice non riesca a risolvere il caso su cui deve pronunciarsi né applicando una norma direttamente, né utilizzandone un'altra per interpretazione estensiva, deve procedere applicando “per analogia” le disposizioni che regolino casi simili, e qualora il caso rimanga ancora dubbio, applicando “i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

L’analogia può essere:

  • Legis: se colma la mancanza normativa utilizzando un'altra norma magari della stessa branca del diritto o di branche simili.
  • Iuris: se colma la mancanza normativa facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

I conflitti di legge nello spazio

Il diritto internazionale privato

In ciascun Paese, vengono elaborate norme di diritto internazionale privato: il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve applicare nel caso in cui debba decidere una controversia relativa ad una fattispecie estranea rispetto al nostro ordinamento giuridico. Può quindi accadere che il giudice decida una controversia applicando un ordinamento giuridico straniero.

La condizione dello straniero

Tra gli stranieri occorre distinguere i c.d. cittadini comunitari dai c.d.extracomunitari. Per i primi si applica l’art.17 del Trattato Istitutivo della CE, che ha introdotto la “cittadinanza dell’Unione”, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Ai cittadini comunitari non solo va riconosciuto pieno diritto di circolazione e soggiorno negli stati membri, ed il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale, ma spettano perfino alcuni limitati diritti politici, quali il voto delle elezioni comunali. Per gli extracomunitari è applicabile sia il diritto d’asilo, sia l’inammissibilità dell’estradizione per reati politici.

Le situazioni giuridiche oggettive

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico (diritto oggettivo). Si hanno due tipologie di soggetti:

  • Soggetto attivo: colui a cui l’ordinamento attribuisce il potere.
  • Soggetto passivo: colui a carico del quale sta il dovere.

Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione parti. Contrapposto al concetto di parte è quello di terzo: ossia colui che non è parte o non è soggetto di un rapporto giuridico. Le regole di diritto privato risolvono conflitti tra le parti, dicono qual è l’interesse prevalente e quale deve invece soccombere. Il titolare dell’interesse prevalente ha un diritto a realizzare quell’interesse; la controparte ha un dovere ad assicurarsi la realizzazione di quell’interesse.

Situazioni soggettive attive

Il soggetto attivo del rapporto giuridico è il titolare di un diritto soggettivo: che consiste nel potere conferito da una norma di soddisfare un proprio interesse. La norma è un precetto: diritto oggettivo. Le figure di poteri che al tempo stesso sono doveri si chiamano potestà (es. tutore di una persona incapace). Le facoltà, o diritti facoltativi, sono invece manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. È la situazione giuridica del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito da una norma. Può avvenire che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi. In questo caso si ha la figura dell’aspettativa, che tutela un interesse individuale per assicurare la possibilità che nasca un determinato diritto (es. un soggetto può ottenere l’eredità solo se consegue la laurea). Status invece indica una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività (es. status di cittadino).

L'esercizio del diritto soggettivo

Colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo consiste nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta.

Categorie di diritti soggettivi

  • Diritti assoluti: garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes). Fanno parte dei diritti assoluti:
    • Diritti reali: attribuiscono al titolare una signoria piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui) su un bene.
    • Diritti della personalità: diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine.
  • Diritti relativi: attribuiscono al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Esempi di diritti relativi sono:
    • Diritti di credito (personali): riferiti ad una persona tenuta ad un determinato comportamento nei confronti del titolare del diritto.
    • Diritti potestativi: consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto (es. nella comunione, la richiesta di divisione).

Posizioni soggettive passive

Per quanto riguarda il dovere:

  • A fronte dei diritti assoluti si pone, in capo a qualsiasi consociato, un generico dovere negativo di astensione dal compiere qualsiasi atto volto ad impedire o limitare il godimento del bene.
  • A fronte dei diritti di credito si pone l’obbligo, di una o più persone determinate, ad eseguire una determinata prestazione.
  • A fronte dei diritti potestativi vi è la figura della soggezione.
  • Inoltre, anche il creditore può avere un onere: si ha quando il creditore è tenuto a fare qualcosa per raggiungere un risultato finale (es. per avere un risarcimento del danno, ho l’onere di dare le prove del danno subito).

I diritti sono collegati a interessi:

  • L’interesse sotteso al diritto assoluto è l’interesse a conservare il mio diritto (che non venga violato).
  • L’interesse sotteso al diritto relativo è l’interesse a conseguire: ossia ottenere qualcosa che mi spetta.

VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico si costituisce quando un...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreabram di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.
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