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I DIRITTI INVIOLABILI NELLE NORME DI DERIVAZIONE EXTRASTATUALE:

· dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Assemblea nazioni unite/1948

· convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali 1950

· patto internazionale sui diritti civili e politici 1966

· trattato sull'unione europea 1992

· carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Carta di Nizza) anno

2000 (ha acquistato piena efficacia giuridica col trattato di Lisbona).

Questi documenti elencano normalmente diritti già noti e riconosciuti in Italia

anche a livello costituzionale. Talora però prevedono libertà che nel nostro

ordinamento non sono conosciute o non sono previste nella stessa ampiezza.

Secondo la giurisprudenza tali disposizioni sono direttamente invocabili anche

davanti al giudice nazionale, con conseguente riconoscimento, in capo ai

consociati, dei relativi diritti soggettivi.

CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONA:

· NECESSARIETA': competono a tutte le persone fisiche che li acquistano alla

nascita e li perdono solo con la morte

· IMPRESCRITTIBILITA': il non uso prolungato non ne determina l'estinzione

· ASSOLUTEZZA: implicano, in capo a tutti i consociati, un generale dovere di

astensione dal ledere l'interesse presidiato da detti diritti; sono tutelabili erga

omnes, cioè nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi.

· NON PATRIMONIALITA': tutelano valori della persona non suscettibili di

valutazione economica

· INDISPONIBILITA': non sono rinunziabili; si ammette cmq la possibilità di

consentirne l'uso ad altri a titolo gratuito o anche oneroso (es. testimonial che

concede l'uso della propria immagine per una campagna pubblicitaria); devono

ritenersi invalidi atti dispositivi che, alla stregua della coscienza sociale,

risultino incompatibili con i valori fondamentali della persona (es. è nullo

l'accordo in forza della quale un aspirante cantante si impegni, nei confronti

della propria casa discografica, ad assumere definitivamente una determinata

personalità, ritenuta idonea a far presa sul pubblico, rinunciando al proprio

patrimonio intellettuale, ideologico, etico, affettivo, ecc...).

TEORIA MONISTICA E TEORIA PLURALISTICA: si discute se esista un unico

diritto della personalità avente ad oggetto la tutela della persona vista nella

sua unitarietà ed indivisibilità (cd. Teoria monistica), ovvero tanti diritti distinti

volti a tutelare, singolarmente, i diversi interessi di cui la stessa è portatrice

(cd. Teoria pluralistica).

62 Diritto alla vita

Non testualmente previsto dalla Costituzione, ma espressamente proclamato in

norme di derivazione extra-statuale.

CONTENUTO: posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana

alla propria esistenza fisica (tale diritto impone a tutti i consociati l'obbligo di

astenersi dall'attentare alla vita altrui; obbligo presidiato anche da sanzioni

penali).

ACQUISTO: problema delicato è quello di stabilire quando esattamente si

acquista il diritto alla vita. Il nascituro è titolare di interessi giuridicamente

tutelati: nella L. 194/1978 (norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza) si dice che lo stato tutela la vita

umana dal suo inizio; nella L.40/2004 (norme in materia di procreazione

medicalmente assistita) si dichiara espressamente che vengono tutelati i diritti

del concepito.

DIRITTO A NASCERE: trova piena e immediata tutela nei confronti dei soggetti

diversi dalla madre, infatti è penalmente sanzionata la condotta di chiunque

cagioni l'interruzione della gravidanza, senza il consenso della donna

manifestato secondo le modalità previste dalla legge.

Nei confronti della madre occorre invece distinguere:

- l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni dal

concepimento è sostanzialmente rimessa alla sua libera determinazione

(la donna si deve rivolgere a un consultorio pubblico o a una struttura

socio-sanitaria abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia; se

viene riscontrato un caso di urgenza dell'intervento viene rilasciato un

certificato attestante l'urgenza e con tale certificato la donna può

presentarsi in una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione di

gravidanza; se invece non viene riscontrato nessun caso di urgenza,

viene rilasciato alla donna copia di un documento, firmato anche da lei,

attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e viene invitata a

soprassedere per 7 giorni; trascorsi 7 giorni, la donna può presentarsi,

per ottenere l'interruzione, sulla base del documento rilasciatole, e cioè

anche quando la sua richiesta dovesse risultare fondata su motivi futili o

capricciosi)

- l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni può

essere praticata unicamente quando la gravidanza o il parto comportino

un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati

processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o

malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la

salute fisica o psichica della donna. In questo caso il diritto del nascituro

può essere sacrificato solo di fronte al preminente interesse della madre

alla vita e alla integrità psico-fisica.

SUICIDIO: il diritto alla vita non è tutelato, in concreto, nei confronti del

diretto interessato; nessuna sanzione consegue al suicidio. Costituiscono però

reato e integrano gli estremi dell'illecito civile, con conseguente obbligo

risarcitorio, l'istigazione o l'aiuto al suicidio (condotta di chi determini altri al

suicidio o ne rafforzi i propositi suicidi o agevoli in qualunque modo

l'esecuzione). OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: costituisce reato ed illecito civile

la condotta di chi cagiona ad altri la morte, seppure con il di lui consenso.

EUTANASIA: morte cagionata, per motivi di pietà e con il suo consenso, a

persona affetta da malattia probabilmente o certamente incurabile, allo scopo

di sottrarla alle sofferenze inerenti al processo patologico terminale. C'è ampio

dibattito sul piano etico prima ancora che su quello giuridico. Certamente

vietata è la condotta diretta a provocare la morte dell'infermo con un diretto

intervento acceleratore (es. iniezione letale); di contro, del tutto legittimo è,

con il consenso dell'interessato, lasciare che i fattori causali presenti

nell'organismo sviluppino i loro effetti fino all'exitus finale. I trattamenti

sanitari infatti possono essere posti in essere solo con il consenso dell'avente

diritto. Quindi, se il paziente, dotato di capacità legale e naturale di agire,

consapevolmente rifiuti interventi terapeutici che potrebbero probabilmente

ritardarne la morte, l'omessa azione curativa del medico o dei terzi non solo è

legittima ma necessitata. Il problema si pone nei riguardi invece di quei

soggetti che, per l'evoluzione della patologia irreversibile, molto spesso cadono

in uno stato di infermità di mente. Tale stato impedisce al soggetto di rifiutare

il c.d. ACCANIMENTO TERAPEUTICO. Per tale ragione in Italia una larga

corrente di opinione preme perchè il legislatore riconosca efficacia vincolante

alle dichiarazioni rese preventivamente dal paziente, per l'eventualità in cui lo

stesso dovesse perdere, in futuro, la capacità di intendere o di volere, in ordine

alla propria volontà di essere o meno assoggettato a trattamenti sanitari volti a

prolungarne la sopravvivenza (c.d. TESTAMENTO BIOLOGICO).

63 Diritto alla salute

FONTE: art. 32 comma 1 della costituzione e norme extra-statuali (art. 3

comma 1 carta di Nizza: ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e

psichica).

CONTENUTO: diritto che implica per tutti i consociati l'obbligo di astensione da

condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni

(obbligo presidiato da sanzioni penali e sul piano risarcitorio).

DIRITTO DI NASCERE SANO: compete al nascituro. E' risarcibile perciò il danno

conseguente a lesioni subite dal feto nel periodo prenatale a cause di condotte

imperite del medico: il soggetto che, con la nascita, abbia acquistato la

capacità giuridica ben potrà far valere la responsabilità per lesioni o malattie

procurategli quando ancora nato non era.

DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANO: non è riconosciuto al nascituro. La

scelta abortiva è rimessa esclusivamente alla madre: essa potrebbe

legittimamente decidere di non ricorrere all'interruzione di gravidanza anche in

presenza di gravi malformazioni del feto. Chi dovesse venir meno all'obbligo di

metterla in grado di assumere consapevolmente una siffatta decisione (es.

ecografo che, per imperizia o negligenza, non le segnalasse la presenza nel

feto di malformazioni congenite) risponderebbe nei confronti della madre, non

del figlio nato con handicap.

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: il diritto alla salute e all'integrità psico-

fisica. E' rimesso, in linea di principio, all'AUTODETERMINAZIONE del suo

titolare.

Art. 32 cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento

sanitario se non per disposizione di legge” La legge può prevedere l'obbligo di

un determinato accertamento o trattamento sanitario solo quando ciò sia

giustificato non tanto dal vantaggio che potrà derivarne per il soggetto cui esso

è imposto, quanto dalla necessità di tutelare l'INTERESSE SUPERIORE ALLA

PROTEZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA (es. vaccinazioni obbligatorie contro

poliomielite, tetano, SARS, ecc...). Oggi è previsto un INDENNIZZO da parte

dello stato a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni

obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione

permanente dell'integrità psico-fisica. Al di fuori di questi casi eccezionali, gli

accertamenti o trattamenti sanitari sono VOLONTARI ( c.d. Principio di

autodeterminazione), richiedono cioè il CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO che,

se in stato di capacità legale e naturale di agire, legittimamente potrebbe

opporre un rifiuto alle cure. Senza il suo consenso il medico nulla può fare,

anche se la cura risulti necessaria per salvargli la vita. Naturalmente, affinché

possa prestare un valido consenso, è necessario che il paziente venga

correttamente informato dal medico in ordine a natura e a esiti possibili,

difficoltà e rischi del trattamento prospettatogli (CONSENSO INFORMATO). Il

consenso cmq non vincola il soggetto che lo ha prestato: egli può revocarlo in

qualsiasi momento, fin quando l&

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Publisher
A.A. 2017-2018
107 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marica.s di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Mediterranea Jean Monnet o del prof Montanari Massimo.