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I DIRITTI INVIOLABILI NELLE NORME DI DERIVAZIONE EXTRASTATUALE:
· dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Assemblea nazioni unite/1948
· convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali 1950
· patto internazionale sui diritti civili e politici 1966
· trattato sull'unione europea 1992
· carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Carta di Nizza) anno
2000 (ha acquistato piena efficacia giuridica col trattato di Lisbona).
Questi documenti elencano normalmente diritti già noti e riconosciuti in Italia
anche a livello costituzionale. Talora però prevedono libertà che nel nostro
ordinamento non sono conosciute o non sono previste nella stessa ampiezza.
Secondo la giurisprudenza tali disposizioni sono direttamente invocabili anche
davanti al giudice nazionale, con conseguente riconoscimento, in capo ai
consociati, dei relativi diritti soggettivi.
CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONA:
· NECESSARIETA': competono a tutte le persone fisiche che li acquistano alla
nascita e li perdono solo con la morte
· IMPRESCRITTIBILITA': il non uso prolungato non ne determina l'estinzione
· ASSOLUTEZZA: implicano, in capo a tutti i consociati, un generale dovere di
astensione dal ledere l'interesse presidiato da detti diritti; sono tutelabili erga
omnes, cioè nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi.
· NON PATRIMONIALITA': tutelano valori della persona non suscettibili di
valutazione economica
· INDISPONIBILITA': non sono rinunziabili; si ammette cmq la possibilità di
consentirne l'uso ad altri a titolo gratuito o anche oneroso (es. testimonial che
concede l'uso della propria immagine per una campagna pubblicitaria); devono
ritenersi invalidi atti dispositivi che, alla stregua della coscienza sociale,
risultino incompatibili con i valori fondamentali della persona (es. è nullo
l'accordo in forza della quale un aspirante cantante si impegni, nei confronti
della propria casa discografica, ad assumere definitivamente una determinata
personalità, ritenuta idonea a far presa sul pubblico, rinunciando al proprio
patrimonio intellettuale, ideologico, etico, affettivo, ecc...).
TEORIA MONISTICA E TEORIA PLURALISTICA: si discute se esista un unico
diritto della personalità avente ad oggetto la tutela della persona vista nella
sua unitarietà ed indivisibilità (cd. Teoria monistica), ovvero tanti diritti distinti
volti a tutelare, singolarmente, i diversi interessi di cui la stessa è portatrice
(cd. Teoria pluralistica).
62 Diritto alla vita
Non testualmente previsto dalla Costituzione, ma espressamente proclamato in
norme di derivazione extra-statuale.
CONTENUTO: posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana
alla propria esistenza fisica (tale diritto impone a tutti i consociati l'obbligo di
astenersi dall'attentare alla vita altrui; obbligo presidiato anche da sanzioni
penali).
ACQUISTO: problema delicato è quello di stabilire quando esattamente si
acquista il diritto alla vita. Il nascituro è titolare di interessi giuridicamente
tutelati: nella L. 194/1978 (norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza) si dice che lo stato tutela la vita
umana dal suo inizio; nella L.40/2004 (norme in materia di procreazione
medicalmente assistita) si dichiara espressamente che vengono tutelati i diritti
del concepito.
DIRITTO A NASCERE: trova piena e immediata tutela nei confronti dei soggetti
diversi dalla madre, infatti è penalmente sanzionata la condotta di chiunque
cagioni l'interruzione della gravidanza, senza il consenso della donna
manifestato secondo le modalità previste dalla legge.
Nei confronti della madre occorre invece distinguere:
- l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni dal
concepimento è sostanzialmente rimessa alla sua libera determinazione
(la donna si deve rivolgere a un consultorio pubblico o a una struttura
socio-sanitaria abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia; se
viene riscontrato un caso di urgenza dell'intervento viene rilasciato un
certificato attestante l'urgenza e con tale certificato la donna può
presentarsi in una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione di
gravidanza; se invece non viene riscontrato nessun caso di urgenza,
viene rilasciato alla donna copia di un documento, firmato anche da lei,
attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e viene invitata a
soprassedere per 7 giorni; trascorsi 7 giorni, la donna può presentarsi,
per ottenere l'interruzione, sulla base del documento rilasciatole, e cioè
anche quando la sua richiesta dovesse risultare fondata su motivi futili o
capricciosi)
- l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni può
essere praticata unicamente quando la gravidanza o il parto comportino
un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati
processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna. In questo caso il diritto del nascituro
può essere sacrificato solo di fronte al preminente interesse della madre
alla vita e alla integrità psico-fisica.
SUICIDIO: il diritto alla vita non è tutelato, in concreto, nei confronti del
diretto interessato; nessuna sanzione consegue al suicidio. Costituiscono però
reato e integrano gli estremi dell'illecito civile, con conseguente obbligo
risarcitorio, l'istigazione o l'aiuto al suicidio (condotta di chi determini altri al
suicidio o ne rafforzi i propositi suicidi o agevoli in qualunque modo
l'esecuzione). OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: costituisce reato ed illecito civile
la condotta di chi cagiona ad altri la morte, seppure con il di lui consenso.
EUTANASIA: morte cagionata, per motivi di pietà e con il suo consenso, a
persona affetta da malattia probabilmente o certamente incurabile, allo scopo
di sottrarla alle sofferenze inerenti al processo patologico terminale. C'è ampio
dibattito sul piano etico prima ancora che su quello giuridico. Certamente
vietata è la condotta diretta a provocare la morte dell'infermo con un diretto
intervento acceleratore (es. iniezione letale); di contro, del tutto legittimo è,
con il consenso dell'interessato, lasciare che i fattori causali presenti
nell'organismo sviluppino i loro effetti fino all'exitus finale. I trattamenti
sanitari infatti possono essere posti in essere solo con il consenso dell'avente
diritto. Quindi, se il paziente, dotato di capacità legale e naturale di agire,
consapevolmente rifiuti interventi terapeutici che potrebbero probabilmente
ritardarne la morte, l'omessa azione curativa del medico o dei terzi non solo è
legittima ma necessitata. Il problema si pone nei riguardi invece di quei
soggetti che, per l'evoluzione della patologia irreversibile, molto spesso cadono
in uno stato di infermità di mente. Tale stato impedisce al soggetto di rifiutare
il c.d. ACCANIMENTO TERAPEUTICO. Per tale ragione in Italia una larga
corrente di opinione preme perchè il legislatore riconosca efficacia vincolante
alle dichiarazioni rese preventivamente dal paziente, per l'eventualità in cui lo
stesso dovesse perdere, in futuro, la capacità di intendere o di volere, in ordine
alla propria volontà di essere o meno assoggettato a trattamenti sanitari volti a
prolungarne la sopravvivenza (c.d. TESTAMENTO BIOLOGICO).
63 Diritto alla salute
FONTE: art. 32 comma 1 della costituzione e norme extra-statuali (art. 3
comma 1 carta di Nizza: ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica).
CONTENUTO: diritto che implica per tutti i consociati l'obbligo di astensione da
condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni
(obbligo presidiato da sanzioni penali e sul piano risarcitorio).
DIRITTO DI NASCERE SANO: compete al nascituro. E' risarcibile perciò il danno
conseguente a lesioni subite dal feto nel periodo prenatale a cause di condotte
imperite del medico: il soggetto che, con la nascita, abbia acquistato la
capacità giuridica ben potrà far valere la responsabilità per lesioni o malattie
procurategli quando ancora nato non era.
DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANO: non è riconosciuto al nascituro. La
scelta abortiva è rimessa esclusivamente alla madre: essa potrebbe
legittimamente decidere di non ricorrere all'interruzione di gravidanza anche in
presenza di gravi malformazioni del feto. Chi dovesse venir meno all'obbligo di
metterla in grado di assumere consapevolmente una siffatta decisione (es.
ecografo che, per imperizia o negligenza, non le segnalasse la presenza nel
feto di malformazioni congenite) risponderebbe nei confronti della madre, non
del figlio nato con handicap.
PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: il diritto alla salute e all'integrità psico-
fisica. E' rimesso, in linea di principio, all'AUTODETERMINAZIONE del suo
titolare.
Art. 32 cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge” La legge può prevedere l'obbligo di
un determinato accertamento o trattamento sanitario solo quando ciò sia
giustificato non tanto dal vantaggio che potrà derivarne per il soggetto cui esso
è imposto, quanto dalla necessità di tutelare l'INTERESSE SUPERIORE ALLA
PROTEZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA (es. vaccinazioni obbligatorie contro
poliomielite, tetano, SARS, ecc...). Oggi è previsto un INDENNIZZO da parte
dello stato a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni
obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psico-fisica. Al di fuori di questi casi eccezionali, gli
accertamenti o trattamenti sanitari sono VOLONTARI ( c.d. Principio di
autodeterminazione), richiedono cioè il CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO che,
se in stato di capacità legale e naturale di agire, legittimamente potrebbe
opporre un rifiuto alle cure. Senza il suo consenso il medico nulla può fare,
anche se la cura risulti necessaria per salvargli la vita. Naturalmente, affinché
possa prestare un valido consenso, è necessario che il paziente venga
correttamente informato dal medico in ordine a natura e a esiti possibili,
difficoltà e rischi del trattamento prospettatogli (CONSENSO INFORMATO). Il
consenso cmq non vincola il soggetto che lo ha prestato: egli può revocarlo in
qualsiasi momento, fin quando l&