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La nozione di causa e i motivi del contratto

Alla nozione di causa si contrappone la nozione di motivi del contratto. I motivi sono i particolari interessi oggettivi come i bisogni, desideri e aspettative che spingono ciascun contraente a fare il contratto ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso, oggettivamente considerata. Per questo si distinguono dalla causa che invece è un elemento oggettivo del contratto che caratterizza il contratto nella sua unitarietà e in questo senso appartiene a entrambi i contraenti non a uno solo di essi. Ad esempio in una vendita la funzione di scambiare cosa contro prezzo caratterizza il contratto nella sua oggettività e vale allo stesso modo per entrambi i contraenti. Invece motivi possono variare enormemente e di solito sono qualcosa che non accomuna le parti bensì resta chiusa nella sfera particolare di una sola tra esse. Ciascun contraente può decidere di fare il contratto per mille motivi. La regola fondamentale che vale in proposito

è la rilevanza della causa e irrilevanza dei motivi. Se il contratto presenta qualche problema può influenzare la sorte del contratto stesso e se invece nel contratto si manifesta un problema relativo ai motivi di un contraente, a quel problema il contratto resta indifferente e non viene toccato. Capitolo 27 (Il regolamento contrattuale)> Il regolamento contrattuale e le sue fonti

Il contratto serve alle parti per sistemare i propri interessi o per regolarli. Il contratto è dunque l'autoregolamento degli interessi delle parti. A queste idee si lega un concetto utile per capire l'essenza e i problemi del contratto ovvero il concetto di regolamento contrattuale. Il regolamento contrattuale è l'insieme delle regole che il contratto detta le parti e che esprimono gli impegni risultati legali previsti come sistemazione dei loro interessi. Possiamo dire che il regolamento contrattuale è il contratto stesso inteso non come atto ma come rapporto. Il primo

Il problema da porre a riguardo è che determina il regolamento contrattuale? Da quali fonti derivano le tante diverse regole che lo compongono? Cominciamo col dire che il regolamento contrattuale non è determinato da un unico tipo di fonte ma da più fonti diverse che non si escludono a vicenda ma possono operare congiuntamente. Le possiamo ordinare in due categorie: la fonte autonoma o volontaria corrispondente alla volontà delle parti, e le fonti eteronome che operano a prescindere dalla volontà delle parti e danno luogo all'integrazione del contratto.

La fonte autonoma: il principio di libertà contrattuale

Determinare il regolamento contrattuale spetta alle parti titolari degli interessi che il contratto serve a regolare e spetta alla loro volontà. Il regolamento della compravendita tra X&Y, per cui la cosa di X passa a Y che in cambio è obbligato a pagare un prezzo X deriva dalla loro comune volontà di vendere.

rispettivamente comprare quella cosa per quel prezzo. Non deriva da una volontà esterna come ad esempio da una pubblica autorità che imponga il trasferimento della cosa da X a Y. Se valesse questo principio il contratto non sarebbe un atto di autonomia ma apparterrebbe alla logica del diritto pubblico che anziché essere come è, uno degli istituti che esprimono con più forza lo spirito del diritto privato. Vale il principio della libertà contrattuale che applica nel campo dei contratti il principio generale dell'autonomia privata. Gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono ai privati il potere di conformare i propri rapporti patrimoniali secondo le proprie inclinazioni e il proprio interesse, dunque secondo la propria volontà senza subire imposizioni di autorità esterne. La libertà contrattuale si manifesta in diversi modi che corrispondono a vari aspetti del regolamento contrattuale. Alcuni

di essi sono indicati dalla norma che contiene l'enunciazione generale del principio: l'articolo 1322 intitolato autonomia contrattuale. La libertà contrattuale è: libertà di decidere se fare non fare un contratto, libertà di scegliere la controparte contrattuale, la libertà di determinare il contenuto del contratto, la libertà di scegliere il tipo di contratto o anche la libertà di fare contratti atipici e cioè contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare.

Tipi contrattuali e contratti atipici: la qualificazione del contratto. La legge prevede disciplina numerosi tipi di contratti come ad esempio compravendita, locazione, appalto, assicurazione eccetera che corrispondono alle operazioni economiche più collaudate e più di uso. Si parla di tipi legali per indicare che questi schemi sono previsti regolati dalla legge. I contratti che corrispondono qualche tipo legale si chiamano

contratti tipici e si chiamano anche contratti nominati perché è possibile individuarli con il nome del tipo previsto dalla legge. Quando due parti devono regolare tra loro interessi patrimoniali il più delle volte gli basta ricorrere a un contratto tipico ma qualche volta nessun tipo legale risulta idoneo a realizzare il loro programma. La legge gli consente di fare un contratto che non corrisponde a nessuno degli schemi tipici previsti regolati dalla legge. Contratti del genere inventati dalle parti al di fuori dei tipi legali si chiamano contratti atipici o contratti innominati. La libertà di fare questi contratti atipici permette di dire che in questo campo vale un principio di atipicità in contrasto con l'opposto principio della tipicità o del numero chiuso che abbiamo visto valere per i diritti reali. La libertà di fare contratti atipici è subordinata dalla legge a un limite, ovvero devono essere diretti e realizzare

interessimeritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico che signi ca che non devono avere causaillecita ne oggetto illecito. Sappiamo che lo stesso limite vale per tutti contratti e quello si enunciacon questa formula particolare perché nei contratti atipici manca quella preventiva approvazionelegislativa dello schema dell'operazione che per i contratti tipici è implicata nello stesso fatto chela legge li prevede e li regola. Il fenomeno dei contratti atipici si lega alle attività economicheorganizzate e alla continua evoluzione che le caratterizza. Di fronte ai nuovi problemi, bisogni eobiettivi generali della trasformazione delle tecniche e dei mercati accade spesso che nessuno deicontratti tipici sia adeguato a soddisfare le esigenze degli operatori. Questi non possonoattendere che legislatore introduca nuovi e più idonei tipi contrattuali perché i tempi delle impresesono più stretti di quelli della legislazione E allora

inventano e applicano i nuovi schemi contrattuali di cui c'è bisogno. È così che si sono fermati anche in Italia i contatti atipici come il leasing, il factoring, il franchising che di ondendosi nella prassi hanno assunto una sionomia consolidata deluso. Al concetto di tipo contrattuale si lega il concetto di qualificazione del contratto ovvero l'operazione logica mediante cui di fronte a una concreta fattispecie di contratto si stabilisce che essa corrisponde a uno piuttosto che un altro tipo legale oppure che è un contratto atipico perché non corrisponde a nessun tipo legale. Contratti misti e contratti collegati Il contratto misto è un contratto nel quale si combinano prestazioni caratteristiche di diversi tipi legali. È il caso del contratto di portierato in cui si combinano elementi della locazione del lavoro subordinato, del contratto di parcheggio, del contratto di residenza. Il problema fondamentale del contratto misto che ad

esempio combini il tipo contrattuale X e il tipo contrattuale Y è: al contrario si applicano le regole previste per il tipo X oppure quelle previste per il tipo Y, oppure entrambe? La risposta può essere orientata da due diversi criteri: il criterio dell'assorbimento per cui si applicano esclusivamente le regole del tipo che di caso in caso risulta prevalente, e il criterio della combinazione per cui a ciascuna prestazione tipica si applicano le regole del tipo corrispondente. La tesi più seguita è di compromesso. Anche il fenomeno dei contratti collegati si inquadra nel principio che dà alle parti la libertà di determinare il regolamento contrattuale più adatto ai loro programmi e interessi. La differenza è che esso implica non un solo contratto ma due o più distinti contratti i quali sono collegati nel senso che l'esistenza e la funzionalità congiunta di entrambi sono necessari per realizzare l'operazione.

<p>La programmata delle parti. La necessaria esistenza e funzionalità dall'altro contratto, proprio perché ciascun contratto si giusti ca anche attraverso l'altro e senza l'altro non avrebbe senso che le parti hanno inteso darli. Il collegamento dei contratti si riflette sul loro testamento nel senso che, se uno dei due presenta problemi che mettono in discussione l'effetti vengono messi in discussione anche gli effetti del contratto collegato. Così se viene cancellata una vendita di computer ad esempio perché il prodotto risulta difettoso, il cliente può chiedere che si cancelli anche il separato ma collegato, contratto concluso con la stessa impresa informatica per la manutenzione delle macchine o l'aggiornamento del software.</p> <p>La determinazione volontaria: elementi essenziali, elementi non essenziali, clausole del contratto. Determinare il regolamento contrattuale è compito e potere delle parti.</p>

interessate attraverso la ricerca dell'accordo fra loro. Nello svolgere questo ruolo e le parti determinano quelli che si usano definire gli elementi essenziali del contratto e cioè quegli aspetti del regolamento contrattuale che definiscono i punti chiave dell'operazione come ad esempio causa e oggetto, quantomeno nelle linee fondamentali. Non è solo possibile ma di regola è necessario che le parti provvedono a determinare con la loro volontà concorde gli elementi essenziali in modo da esprimere per grandi linee il senso del loro programma contrattuale. In caso contrario si dovrebbe concludere che non c'è un accordo sul contratto e che quindi non c'è nessun contratto tra loro. Di solito le parti non si limitano a questo e provvedono a determinare anche aspetti marginali o accessori dell'operazione, cioè concordano elementi non essenziali del regolamento contrattuale. Ad esempio in una vendita, le modalità e i

termini per la consegna della cosa, per il pagamento del prezzo eccetera. È normale che le parti inseriscono nel regolamento contrattuale tutte le previsioni opportune per impostare e realizzare l'operazione nel modo più rispondente al loro progetto.
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Publisher
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chia234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gremigni Francini Lorenzo.