MATRIMONIO: FORMAZIONE DEL VINCOLO
A) Matrimonio civile - nozioni generali
Il matrimonio è un istituto giuridico che per tradizione assume rilievo sia dal:
- Punto di vista religioso (per Chiesa cattolica è un sacramento disciplinato dal Codex iuris-canonici)
- Punto di vista dell'ordinamento giuridico dello Stato (c.d matrimonio civile)
Come istituto regolato dal diritto civile viene introdotto nella tradizione giuridica italiana dal codice civile del Regno d'Italia del 1865.
Per il diritto italiano il termine matrimonio indica l'atto (le nozze) mediante il quale viene fondata la società coniugale. Indica il rapporto giuridico che ne deriva in capo agli sposi.
La legge disciplina analiticamente il matrimonio sia sotto il profilo del regime dell'atto che quanto all'insieme degli effetti che ne derivano ma non ne offre una definizione.
Il fine essenziale del matrimonio civile è identificabile nella costituzione di una comunione di vita.
causa di scioglimento al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge sul divorzio) unica La disciplina del rapporto è quanto agli effetti - La celebrazione dell'atto può avere luogo con "forme" diverse: - a. Celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile - b. Celebrazione davanti ad un ministro del culto cattolico (secondo regole di diritto canonico purché seguita da trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile → matrimonio concordatario) - c. Celebrazione davanti ad un ministro di culto diverso da quello cattolico - d. Celebrazione davanti ad un'autorità estera (secondo le forme previste dalla legge dello stato) La promessa di matrimonio Matrimonio di solito è preceduto dal fidanzamento - a. Periodo che viene preso in considerazione dal diritto sotto alcuni aspetti ai fini della disciplina della "promessa" di contrarre matrimonio e della sorte dei doni che i fidanzanti si sono scambiati in vista del matrimonio.“spirituale” e materiale tra i coniugi → come si ricava indirettamente dalla legge sul divorzio (art.1 l n°898/1970) che ricollega lo scioglimento del vincolo nell’accertamento della cessazione di una tale comunione. fatto
Essendo la comunione spirituale e materiale tra i coniugi un (che la legge può solo favorire e auspicare) sul piano del diritto il matrimonio si limita a produrre determinate conseguenze giuridiche → la costituzione di un rapporto/di un vincolo tra gli sposi che si declina in un insieme di obblighi e diritti reciproci e che è il presupposto di determinati effetti giuridici. esclusivo
Dal 1970 il vincolo matrimoniale non è più indissolubile ma rimane- (monogamico), indisponibile essendo esclusa la liceità di qualsiasi disciplina indeterminata convenzionale (in deroga o in aggiunta al regime legale) e di durata ad tempus (non essendo consentito pattuire un matrimonio o sottoporlo a condizione risolutiva o qualsiasi altra
Principio fondamentale in materia matrimoniale = libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze
La promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento
Es. pagare una penale o indennizzo all'altra parte = incoercibilità della promessa di matrimonio)
La legge non ha trascurato ipotesi in cui una delle parti (sulla base della serietà della promessa) abbia affrontato spese o contratto debiti per costruire una nuova famiglia
Se la promessa è fatta per iscritto (atto pubblico o scrittura privata)
da persona maggiorenne o minore ammesso a contrarre matrimonio (ex art. 84cc)
O se risulta dalle pubblicazioni
Il promittente qualora senza giusto motivo ricusi successivamente (o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell'altro) di dare esecuzione alla promessa e di contrarre nozze è tenuto al risarcimento dei
danni. Danni sono limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa di quella promessa (acquisto mobili, preparativi della cerimonia nuziale). Non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori (quelli derivanti dalla rinuncia della donna ad un impiego in vista del matrimonio). Si vuole evitare che il timore di essere esposto al pagamento di una somma esorbitante agisca sull'animo del promittente costringendolo contro voglia ad un legame che invece è tendenzialmente volto a durare tutta la vita. Caso di rottura del fidanzamento: può essere chiesta la restituzione dei "doni fatti a causa della promessa di matrimonio" (art.80 cc). a. C.d. regali d'uso tra fidanzati di valore adeguato alle condizioni sociali ed economiche del donante volti alla promessa di matrimonio che non costituiscono solo manifestazione di affetto o di amicizia indipendentemente dagli sponsali. b. Queste donazioni non richiedono la forma dell'atto pubblico e siperfezionano con la sola consegna (tradizione) (art.783 cc: donazioni manuali)
La restituzione può essere chiesta a prescindere dai motivi della rottura degli sponsali.
È tenuto alla restituzione anche il promittente incolpevole.
Il dono si fa sul presupposto che seguissero le nozze realmente.
Ragione della norma: tutela di una presupposizione.
Estranee a questa disciplina donazioni obnuziali:
- donazioni fatte dai nubendi reciprocamente fra loro (o anche da un terzo) in riguardo di un determinato futuro matrimonio (art.785 cc)
- Richiedono l'atto pubblico
- Non producono effetto finché il matrimonio non sia celebrato
- Azione per risarcimento dei danni e per restituzione dei doni
Soggette a breve termine di decadenza = 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
Oppure (per la restituzione dei doni) = 1 anno dal giorno della morte di uno dei promittenti
Capacità e impedimenti
Per contrarre matrimonio: piena
capacitàCiascuno dei nubendi deve avere la capacità di sposarsi. Non devono sussistere ostacoli (impedimenti) relativi alla coppia (= inerenti all'idoneità dei due nubendi a contrarre nozze tra loro). Requisiti di capacità: 1. Libertà di Stato a. Non può contrarre (nuovo) matrimonio chi è legato dal vincolo di nozze precedenti. b. A meno che queste siano state annullate o siano nulle. c. Oppure il rapporto si sia sciolto (per divorzio o per morte dell'altro coniuge). 2. L'età minima a. Si raggiunge dopo la maggiore età. b. L'Art-84 prevede la possibilità che l'autorità giudiziaria ammetta al matrimonio (se ricorrono gravi motivi) un minorenne, purché abbia compiuto almeno 16 anni e il tribunale ne accerti la maturità psico-fisica. 3. Capacità di intendere e di volere a. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente, persona che (anche se non interdetta) sia.incapace di intendere o di volere per qualsiasi causa (anche transitoria) 4. commixtio sanguinis L'assenza di rischio dia. Requisito che riguarda esclusivamente la donna che sia già stata sposata b. Non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente/dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario c. Eccezione del caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi d. Il tribunale può dispensare da questo divieto temporaneo quando: - sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna - risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio e. Violazione divieto → non dà luogo ad invalidità del matrimonio ma solo ad una sanzione amministrativa per i coniugi e per l'ufficiale di stato civile Sonosoggetti a queste disposizioni: - a. Cittadino italiano che contragga matrimonio in un paese straniero secondo forme ivi stabilite - b. Straniero che contragga matrimonio in Italia deve presentare dichiarazione delle autorità del Paese di appartenenza dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio - c. Si applicano anche allo straniero alcuni degli impedimenti di cui all'art.87: - quelli derivanti da parentela e affinità in linea retta - il divieto di nozze tra fratelli - quelli derivanti dagli art.88 (delitto) - divieto temporaneo di nuove nozze Pubblicazione e celebrazione La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall'esecuzione di alcune formalità preliminari come le definisce il codice. Norme dedicate a tali formalità: - pubblicazione (art.93) - celebrazione del matrimonio - sono state integrate e in parte sostituite dalla nuova disciplina dell'ordinamento dello stato civile introdotta dal DPR 3 nov 2000 n.396 alla quale si farà riferimento.riferimento in più occasioni.- Pubblicazione nell'affissione di un atto
Consiste:
- Contenente le generalità degli sposi
- Alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni
- Fatta cura dell'ufficiale dello stato civile
- La celebrazione non può avvenire prima di 4 giorni dopo la pubblicazione
La pubblicazione serve a prevenire:
- Richieste di nozze precipitose
- Rendere noto il proposito dei nubendi di contrarre nozze e mettere ogni interessato in grado di fare le sue opposizioni (pubblicità notizia) - la pubblicità serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza e il contenuto di un negozio giuridico o lo stato delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche; la pubblicità notizia assolve alla funzione di rendere conoscibile un atto - omissione di tale formalità da luogo ad una sanzione pecuniaria ma è irrilevante per la validità ed efficacia dell'atto (che rimane operante tra
La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi (previa autorizzazione giudiziale)
Esecuzione della formalità deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile nel comune di residenza di uno dei nubendi da:
- Nubendi stessi
- Persona che ne abbia avuto “speciale incarico” dichiarare
Chi richiede la pubblicazione deve
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