Estratto del documento

lOMoARcPSD|7389389

R T D II:

IASSUNTO DEL ORRENTE PER IRITTO PRIVATO

DIRITTI REALI, SUCCESSIONI, DIRITTO DI

FAMIGLIA

I DIRITTI REALI

Categoria elaborata per raggruppare i diritti su cosa materiale.

Caratteristiche:

IMMEDIATEZZA

- Dall’ -> possibilità per il titolare di esercitare direttamente il

potere sulla cosa.

Dall’ASSOLUTEZZA

- -> dovere di tutti i consociati di astenersi

dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto e il bene che

ne è oggetto.

Dall’INERENZA

- -> opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla

cosa.

Es: il proprietario può agire nei confronti di chiunque possieda il bene per

ottenerne la restituzione.

➢ Si ritiene che i diritti reali costituiscano un ‘numero chiuso’, ovvero

che è precluso ai privati di creare diritti reali diversi ed ulteriori.

Sono anche connotati di ‘tipicità’, è ovvero precluso all’autonomia dei

privati di modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali.

Si distingue tra:

IUS IN RE PROPRIA (La Proprietà) IURE IN RE ALIENA

Diritti reali che

gravano su beni

di proprietà

altrui.

DIRITTI REALI DI utilità che lo stesso

GODIMENTO può fornire.

Attribuiscono al

loro titolare di

trarre dal bene lOMoARcPSD|7389389

DIRITTI REALI DI GARANZIA prelazione, il ricavato

Attribuiscono al loro dell’eventuale

titolare il diritto di farsi alienazione forzata del

assegnare, con bene.

➢ Collegate ai diritti reali, vi sono le ‘obbligazioni propter rem’

(obbligazioni reali) -> l’obbligato viene individuato in base alla

titolarità di un diritto reale su un determinato bene.

≠ ➢ ONERE REALE -> il creditore, per il pagamento, può soddisfarsi sul

bene stesso non importa chi ne diventi proprietario o acquisti diritti

reali di godimento o di garanzia.

LA PROPRIETA’

➢ Statuto Albertino 1848 -> ‘Tutte le proprietà sono inviolabili’.

Pilastro dell’organizzazione sociale, fondamento dell’ordine e della sicurezza

collettiva.

Conferma della tesi secondo cui la proprietà privata, in quanto

espressione del generale principio di libertà dell’individuo, sarebbe un

diritto innato, di natura che i poteri pubblici possono soltanto

eccezionalmente comprimere.

➢ ART 832 c.c. -> Al proprietario spetta il diritto di godere e

disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.

- POTERE DI GODIMENTO -> trarre dalla cosa utilità e benefici che essa è in

grado di fornire.

- POTERE DI DISPOSIZIONE-> potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti

sulla cosa.

- PIENEZZA -> tendenzialmente disporne senza limiti.

- ESCLUSIVITA’ -> possibilità di vietare ad ogni terzo di godere dell’utilizzo della

mia proprietà.

➢ Costituzione -> ‘la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.

Caratteristiche della proprietà:

- ELASTICITA’ -> i poteri che normalmente competono al proprietario possono

essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti

reali.

- IMPRESCRITTIBILITA’-> non c’è un termine di perdita di proprietà se

non la uso. A meno che non ci sia un’altra persona che lo

usucapisca. -> è imprescrittibile anche l’azione per affermare il

diritto, l’azione di rivendicazione.

- PERPETUITA’ -> una proprietà ad tempus sarebbe una

contraddizione. Anche se esistono alcune ipotesi di proprietà

temporanea.

➢ La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge,

espropriata per motivi di interesse generale. ART. 42, comma 3

Cost.

Si cerca di trovare un equilibrio tra l’interesse del proprietario alla

conservazione dei suoi diritti sul bene e l’interesse della collettività ad

utilizzarlo ai fini del pubblico interesse.

La Costituzione prevede che la posizione del privato può essere

sacrificata solo in presenza di indennizzo (che compensi il privato del

sacrificio che subisce), un interesse generale, una previsione

legislativa che lo consenta.

espropriazione traslativa

➔ ESPROPRIARE = che trasferisce la

titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro

espropriazione larvata

soggetto; limitazioni che pur non

determinando la perdita del diritto del proprietario, svuotano di

contenuto il diritto di proprietà e incidendo sul godimento del

bene tanto da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione

inerente alla natura del bene. (detti anche limiti espropriativi.)

LIMITAZIONE E VINCOLI:

- Di diritto pubblico: vincoli urbanistici (distanza da fiumi, mare,

strade, architettonici, isolamento termico, acustico ecc), vincoli

idrogeologici, vincoli dei piani regolatori, espropriazioni per pubblico

interesse, diritto di prelazione sui beni di valore artistico e

archeologico (devo notificare prima lo Stato e esso ha diritto di

prelazione, se non lo faccio la vendita può essere annullata).

- Di diritto privato (c.d. limiti legali di buon vicinato): atti di emulazione

(posti in essere al solo scopo di danneggiare l’altro senza alcun

vantaggio per me, il dispetto), divieto di immissioni (non può

impedire l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti

derivanti dal suolo del vicino se non supero la normale tollerabilità),

accesso da parte del vicino (il proprietario deve permettere l’accesso

e il passaggio, se ne viene riconosciuto la necessità, per costruire o

riparare un muro o altra opera comune o del vicino), distanze per

costruzioni, piantagioni, scavi…, apertura di luci e vedute (art.900 ss.

C.c. ), stillicidio (scarico dell’acqua da un terreno ad un altro), diritti

degli eredi o legittimari.

➔ INDENNIZZO = la Corte Costituzionale ha escluso che esso debba

consistere necessariamente in un integrale risarcimento del

pregiudizio economico sofferto dell’espropriato.

Esso rappresenta un serio ristoro del suddetto pregiudizio

conseguente all’espropriazione. Al fine di incentivare la

cessione volontaria della proprietà del bene, la legge prevede

che il corrispettivo della cessione sia maggiore rispetto

all’indennizzo.

LA PROPRIETA’ DEI BENI CULTURALI

ART. 839 c.c. -> le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che

presentano un interesse storico, archeologico o etnografico sono sottoposte

alle leggi speciali.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42 -> delinea un particolare regime di

proprietà per i beni culturali che pone al privato una serie di particolari

vincoli per garantire la protezione e la conservazione di tali beni per fini di

pubblica fruizione.

- Quanto al potere di godimento: i beni non possono essere distrutti,

danneggiati, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere

storico ecc…

- Quanto al potere di disposizione: diritto di prelazione dello Stato,

l’obbligo di denuncia di atti che trasferiscono la proprietà o la

detenzione di detti beni ecc..

Inoltre, viene previsto che i beni culturali possano essere espropriati per ragioni di

pubblica utilità.

LA PROPRIETA’ EDILIZIA

Al proprietario di un’area interessata all’edificazione compete lo ‘ius aedificandi’,

ovvero il diritto a costruire.

L’attività di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio può essere

svolta solo nel rispetto delle forme degli strumenti urbanistici dei

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente.

Per gli interventi di maggior impatto è necessario il rilascio del ‘permesso di

costruire’ che comporta il versamento di un contributo commisurato

all’incidenza dell’opera.

Altri strumenti che fatto ricorso a meccanismi di tipo privatistico:

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE: a fronte dell’autorizzazione da parte del Comune, i

proprietari dell’area interessata assumono una serie di impegni nei confronti del

Comune stesso.

Per evitare l’abusivismo edilizio:

- Sanziona con la nullità gli atti inter vivos aventi ad oggetto il

trasferimento o la costituzione di diritti reali su terreni, ove non via

sia allegato il certificato di destinazione urbanistica.

- Sanziona con la nullità gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la

costituzione di diritti reali su edifici, la cui costruzione sia iniziata

dopo il 17 Marzo 1985, ove gli atti non risultino gli estremi del

permesso di costruire, per dichiarazione dell’alienante.

- Vieta alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le

loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di

costruire.

- Impone a chi abbia violato le disposizioni che regolamentano

l’attività edilizia l’obbligo di risarcire i danni che terzi ne abbiano

sofferto.

LA PROPRIETA’ FONDIARIA

Proprietà fondiaria = proprietà della terra e dei fondi.

➢ In linea verticale si estende all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo

soprastante.

ART. 840, comma 2 c.c. -> il proprietario del suolo non può opporsi

ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a

tale altezza nello spazio, che egli non abbia interesse ad escluderle.

Dunque la proprietà si estende sostanzialmente alla parte del

sottosuolo suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di

normalità, analoga regola vale per il soprassuolo.

➢ In linea orizzontale ogni proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri

confini.

Il proprietario può cintare in qualsiasi momento il proprio fondo, e di

impedirne l’accesso a chiunque (salvo che vi entri per costruire o

riparare un muro sul confine, o per riprendere la cosa o l’animale che

ci si trovi accidentalmente).

I RAPPORTI DI VICINATO

Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a convivere

fianco a fianco, pertanto sono inevitabili i conflitti tra i contrapposti interessi.

Per disciplinare i rapporti di vicinato, il codice emana delle regole in materia di:

- Atti emulativi

- Immissioni

- Distanze

- Muri

- Luci e vedute

- Acque

GLI ATTI EMULATIVI

Art. 833 c.c. -> (preclusi ai soggetti) atti che non hanno altro scopo che

quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.

Per essere vietato l’atto di godimento di un bene devono concorrere 2 presupposti:

1) Oggettivo -> ASSENZA DI UTILITA’ per chi lo compie

2) Soggettivo -> INTENZIONE DI NUOCERE O ARRECARE MOLESTIA AD ALTRI

➢ Non si incorre nel divieto di atti emulativi quando sussiste un

comportamento omissivo del proprietario, anche quando

finalizzato a nuocere al vicino.

Es: condotta di chi lascia crescere degli arbusti spontanei per

precludere il vicino di una visuale di una particolare suggestione.

LE IMMISSIONI

Art. 844 c.c. -> non può impedire le immissioni immateriali come

l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti derivanti dal suolo

del vicino se non supero la normale tollerabilità. -> ergo attività che si

svolgono sul fondo del vicino.

L’art. 832 c.c. legittima il proprietario ad opporsi a qualsiasi attività

materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo.

Es: scarico di rifiuti, smaltimento di liquidi ecc..

Occorre distinguere:

LE IMMISSIONI SUPERANO LA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA’, MA SONO

 GIUSTIFICATE DA ESIGENZE DI PRODUZIONE

➢ Superano il ‘rumore di fondo’, ma provengono da impianti industriali.

Chi le subisce NON ha il diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in denaro per

l’eventuale pregiudizio sofferto.

Tale indennizzo è consentito solo se:

- L’immissione non sia eliminabile

- La cessazione dell’attività produttiva causerebbe un danno alla collettività più grave

del sacrificio inflitto ai proprietari del fondo.

LE IMMISSIONI SUPERANO LA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA’ SENZA

 GIUSTIFICAZIONE

Immissioni provenienti dall’appartamento del vicino che supera il ‘rumore di fondo’.

Chi le subisce ha diritto per il futuro di che ne cessi la prosecuzione o che quanto meno

vengano predisposte le misure per far rientrare tali immissioni entro la soglia di tollerabilità.

Inoltre, egli ha il diritto al risarcimento.

La tollerabilità va valutata caso per caso dal punto di vista del fondo che la

subisce, e tenendo conto della ‘condizione del luogo’, ovvero la sua concreta

destinazione naturalistica ed urbanistica, delle normali attività svolte nella

zona, delle abitudini ecc..

Legge 30 dicembre 2018 -> Dal 2019 si applicano i criteri di accettabilità del

rumore indicati nella ‘legge quadro dell’inquinamento acustico’.

LE DISTANZE LEGALI

Artt. 873, 878 ss. c.c. -> per impedire che fra immobili che si fronteggiano

da fondi appartenenti a diversi proprietari, possano crearsi intercapedini

angusti ove i rifiuti sono destinati ad accumularsi, si predispone che le

costruzioni sui fondi se non sono unite, devono essere tenute ad una

distanza non minore di 3m.

Se l’immobile si trova a distanza inferiore, il vicino può agire per la

rimozione dell’opera abusivamente realizzata, nonché per il risarcimento del

danno sofferto.

➢ Ipotesi in cui gli strumenti urbanistici locali richiedano una distanza

superiore ai tre metri previsti dal codice:

1) Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta destinata a

disciplinare proprio le distanze tra costruzioni nei rapporti

intersoggettivi di vicinato, la sua violazione legittima il vicino ad

agire per la TUTELA RIPRISTINATORIA con la rimozione dell’opera,

e per TUTELA RISARCITORIA con il risarcimento del danno sofferto.

2) Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta dettata

esclusivamente per la tutela degli interessi generali, anche se

importa la necessità di rispettare determinate distanze, la sua

violazione legittima il vicino ad agire solo per il risarcimento

del danno.

Il codice contiene una serie di disposizione riguardanti i muri che si trovano

sul confine o nei pressi di esso. Il proprietario confinante ha diritto ad

acquisire, mediante sentenza ove l’altro proprietario non acconsenta, la

comproprietà del muro che si trova sul confine.

Chi acquisisce la comproprietà del muro, deve all’altro un importo pari alla

metà del valore del muro e del suolo su cui insiste. Se il muro non si trova

sul confine, il comproprietario deve un importo pari al valore dell’area da

occupare con la nuova costruzione.

PRINCIPIO DI PREVENZIONE -> il confinante che costruisce per primo finisce

con il condizionare le scelte del vicino che successivamente voglia costruire.

edifica per primo

A chi è aperta una triplice alternativa:

- Costruire rispettando una distanza dal confine pari ad almeno la metà di quella

imposta dalla legge.

- Costruire sul confine

- Costruire ad una distanza dal confine

edifica

inferiore a quella prescritta Chi

successivamente deve:

- Costruire ad una distanza tale da consentire il distacco legale dalla preesistente

costruzione

- Può chiedere la comunione forzosa

del muro di confine, o realizzare il

suo manufatto in aderenza ad

esso.

O arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale

- Può chiedere la comunione forzosa del muro ed avanzare la

propria costruzione fino ad essa occupando lo spazio intermedio,

dopo aver interpellato il proprietario se preferisce estendere il

muro a confine o demolirlo, o costruire in sua aderenza, o

rispettare il distacco.

Il codice prevede distanze minime dal confine anche per pozzi, cisterne e tubi per via

del loro carattere potenzialmente dannoso.

Sono previste anche distanze minime dal confine per fossi e canali, in

considerazione del pericolo di frane che può derivarne, nonché è prevista

anche una distanza per le piantagioni per via del pregiudizio che potrebbe

arrecare al vicino il propagarsi delle radici, dal protendersi dei rami,

dall’immissione di umidità o ombra ecc..

LE LUCI E LE VEDUTE

Artt. 900 ss. c.c.

Le aperture nel muro contiguo al fondo confinante si distinguono in:

VEDUTE (O PROSPETTI) LUCI

Sono quelle che consentono in Sono quelle aperture che pur

condizione di comodità e consentendo il passaggio di

sicurezza, di guardare sul aria e luce, non consentono la

fondo del vicino senza l’ausilio vista sul fondo del vicino.

di mezzi meccanici (inspicere), Al fine della tutela della

ma anche di sporgere il capo sicurezza e della

su di esso (prospicere). riservatezza, la legge

Il proprietario può sempre prescrive che la legge abbia

aprire delle vedute nel muro determinate caratteristiche

contiguo al fondo altrui, ma c.d. ‘luce regolare’.

deve rispettare le distanze Se un’apertura non rispetta

minime dal confine al fine di tali caratteristiche, il vicino

tutelare la riservatezza del ha diritto di esigere in ogni

fondo confinante. momento, che questa sia

resa regolare.

Il proprietario ha sempre la

facoltà di aprire delle luci nel

suo muro, tuttavia, il vicino

può sempre chiuderle, ma solo

se costruisce in aderenza o in

appoggio al muro dove

risultano aperte le luci.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Si distinguono due diversi tipi di modi di acquisto della proprietà:

A TITOLO DERIVATIVO A TITOLO

ORIGINARIO

Importano la successione Determina la nascita

nello stesso diritto già di un diritto nuovo,

appartenente ad altro indipendente da

soggetto. quello spettante sullo

I vizi presenti nel titolo stesso bene

del precedente eventualmente da un

proprietario

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 117
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato II, prof Benacchio, libro consigliato Manuale di Diritto privato, Torrente, Schlesinger Pag. 91
1 su 117
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community