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R T D II:
IASSUNTO DEL ORRENTE PER IRITTO PRIVATO
DIRITTI REALI, SUCCESSIONI, DIRITTO DI
FAMIGLIA
I DIRITTI REALI
Categoria elaborata per raggruppare i diritti su cosa materiale.
Caratteristiche:
IMMEDIATEZZA
- Dall’ -> possibilità per il titolare di esercitare direttamente il
potere sulla cosa.
Dall’ASSOLUTEZZA
- -> dovere di tutti i consociati di astenersi
dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto e il bene che
ne è oggetto.
Dall’INERENZA
- -> opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla
cosa.
Es: il proprietario può agire nei confronti di chiunque possieda il bene per
ottenerne la restituzione.
➢ Si ritiene che i diritti reali costituiscano un ‘numero chiuso’, ovvero
che è precluso ai privati di creare diritti reali diversi ed ulteriori.
Sono anche connotati di ‘tipicità’, è ovvero precluso all’autonomia dei
privati di modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali.
Si distingue tra:
IUS IN RE PROPRIA (La Proprietà) IURE IN RE ALIENA
Diritti reali che
gravano su beni
di proprietà
altrui.
DIRITTI REALI DI utilità che lo stesso
GODIMENTO può fornire.
Attribuiscono al
loro titolare di
trarre dal bene lOMoARcPSD|7389389
DIRITTI REALI DI GARANZIA prelazione, il ricavato
Attribuiscono al loro dell’eventuale
titolare il diritto di farsi alienazione forzata del
assegnare, con bene.
➢ Collegate ai diritti reali, vi sono le ‘obbligazioni propter rem’
(obbligazioni reali) -> l’obbligato viene individuato in base alla
titolarità di un diritto reale su un determinato bene.
≠ ➢ ONERE REALE -> il creditore, per il pagamento, può soddisfarsi sul
bene stesso non importa chi ne diventi proprietario o acquisti diritti
reali di godimento o di garanzia.
LA PROPRIETA’
➢ Statuto Albertino 1848 -> ‘Tutte le proprietà sono inviolabili’.
Pilastro dell’organizzazione sociale, fondamento dell’ordine e della sicurezza
collettiva.
Conferma della tesi secondo cui la proprietà privata, in quanto
espressione del generale principio di libertà dell’individuo, sarebbe un
diritto innato, di natura che i poteri pubblici possono soltanto
eccezionalmente comprimere.
➢ ART 832 c.c. -> Al proprietario spetta il diritto di godere e
disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.
- POTERE DI GODIMENTO -> trarre dalla cosa utilità e benefici che essa è in
grado di fornire.
- POTERE DI DISPOSIZIONE-> potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti
sulla cosa.
- PIENEZZA -> tendenzialmente disporne senza limiti.
- ESCLUSIVITA’ -> possibilità di vietare ad ogni terzo di godere dell’utilizzo della
mia proprietà.
➢ Costituzione -> ‘la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.
Caratteristiche della proprietà:
- ELASTICITA’ -> i poteri che normalmente competono al proprietario possono
essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti
reali.
- IMPRESCRITTIBILITA’-> non c’è un termine di perdita di proprietà se
non la uso. A meno che non ci sia un’altra persona che lo
usucapisca. -> è imprescrittibile anche l’azione per affermare il
diritto, l’azione di rivendicazione.
- PERPETUITA’ -> una proprietà ad tempus sarebbe una
contraddizione. Anche se esistono alcune ipotesi di proprietà
temporanea.
➢ La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge,
espropriata per motivi di interesse generale. ART. 42, comma 3
Cost.
Si cerca di trovare un equilibrio tra l’interesse del proprietario alla
conservazione dei suoi diritti sul bene e l’interesse della collettività ad
utilizzarlo ai fini del pubblico interesse.
La Costituzione prevede che la posizione del privato può essere
sacrificata solo in presenza di indennizzo (che compensi il privato del
sacrificio che subisce), un interesse generale, una previsione
legislativa che lo consenta.
espropriazione traslativa
➔ ESPROPRIARE = che trasferisce la
titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro
espropriazione larvata
soggetto; limitazioni che pur non
determinando la perdita del diritto del proprietario, svuotano di
contenuto il diritto di proprietà e incidendo sul godimento del
bene tanto da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione
inerente alla natura del bene. (detti anche limiti espropriativi.)
LIMITAZIONE E VINCOLI:
- Di diritto pubblico: vincoli urbanistici (distanza da fiumi, mare,
strade, architettonici, isolamento termico, acustico ecc), vincoli
idrogeologici, vincoli dei piani regolatori, espropriazioni per pubblico
interesse, diritto di prelazione sui beni di valore artistico e
archeologico (devo notificare prima lo Stato e esso ha diritto di
prelazione, se non lo faccio la vendita può essere annullata).
- Di diritto privato (c.d. limiti legali di buon vicinato): atti di emulazione
(posti in essere al solo scopo di danneggiare l’altro senza alcun
vantaggio per me, il dispetto), divieto di immissioni (non può
impedire l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti
derivanti dal suolo del vicino se non supero la normale tollerabilità),
accesso da parte del vicino (il proprietario deve permettere l’accesso
e il passaggio, se ne viene riconosciuto la necessità, per costruire o
riparare un muro o altra opera comune o del vicino), distanze per
costruzioni, piantagioni, scavi…, apertura di luci e vedute (art.900 ss.
C.c. ), stillicidio (scarico dell’acqua da un terreno ad un altro), diritti
degli eredi o legittimari.
➔ INDENNIZZO = la Corte Costituzionale ha escluso che esso debba
consistere necessariamente in un integrale risarcimento del
pregiudizio economico sofferto dell’espropriato.
Esso rappresenta un serio ristoro del suddetto pregiudizio
conseguente all’espropriazione. Al fine di incentivare la
cessione volontaria della proprietà del bene, la legge prevede
che il corrispettivo della cessione sia maggiore rispetto
all’indennizzo.
LA PROPRIETA’ DEI BENI CULTURALI
ART. 839 c.c. -> le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che
presentano un interesse storico, archeologico o etnografico sono sottoposte
alle leggi speciali.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42 -> delinea un particolare regime di
proprietà per i beni culturali che pone al privato una serie di particolari
vincoli per garantire la protezione e la conservazione di tali beni per fini di
pubblica fruizione.
- Quanto al potere di godimento: i beni non possono essere distrutti,
danneggiati, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico ecc…
- Quanto al potere di disposizione: diritto di prelazione dello Stato,
l’obbligo di denuncia di atti che trasferiscono la proprietà o la
detenzione di detti beni ecc..
Inoltre, viene previsto che i beni culturali possano essere espropriati per ragioni di
pubblica utilità.
LA PROPRIETA’ EDILIZIA
Al proprietario di un’area interessata all’edificazione compete lo ‘ius aedificandi’,
ovvero il diritto a costruire.
L’attività di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio può essere
svolta solo nel rispetto delle forme degli strumenti urbanistici dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente.
Per gli interventi di maggior impatto è necessario il rilascio del ‘permesso di
costruire’ che comporta il versamento di un contributo commisurato
all’incidenza dell’opera.
Altri strumenti che fatto ricorso a meccanismi di tipo privatistico:
CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE: a fronte dell’autorizzazione da parte del Comune, i
proprietari dell’area interessata assumono una serie di impegni nei confronti del
Comune stesso.
Per evitare l’abusivismo edilizio:
- Sanziona con la nullità gli atti inter vivos aventi ad oggetto il
trasferimento o la costituzione di diritti reali su terreni, ove non via
sia allegato il certificato di destinazione urbanistica.
- Sanziona con la nullità gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la
costituzione di diritti reali su edifici, la cui costruzione sia iniziata
dopo il 17 Marzo 1985, ove gli atti non risultino gli estremi del
permesso di costruire, per dichiarazione dell’alienante.
- Vieta alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le
loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di
costruire.
- Impone a chi abbia violato le disposizioni che regolamentano
l’attività edilizia l’obbligo di risarcire i danni che terzi ne abbiano
sofferto.
LA PROPRIETA’ FONDIARIA
Proprietà fondiaria = proprietà della terra e dei fondi.
➢ In linea verticale si estende all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo
soprastante.
ART. 840, comma 2 c.c. -> il proprietario del suolo non può opporsi
ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a
tale altezza nello spazio, che egli non abbia interesse ad escluderle.
Dunque la proprietà si estende sostanzialmente alla parte del
sottosuolo suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di
normalità, analoga regola vale per il soprassuolo.
➢ In linea orizzontale ogni proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri
confini.
Il proprietario può cintare in qualsiasi momento il proprio fondo, e di
impedirne l’accesso a chiunque (salvo che vi entri per costruire o
riparare un muro sul confine, o per riprendere la cosa o l’animale che
ci si trovi accidentalmente).
I RAPPORTI DI VICINATO
Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a convivere
fianco a fianco, pertanto sono inevitabili i conflitti tra i contrapposti interessi.
Per disciplinare i rapporti di vicinato, il codice emana delle regole in materia di:
- Atti emulativi
- Immissioni
- Distanze
- Muri
- Luci e vedute
- Acque
GLI ATTI EMULATIVI
Art. 833 c.c. -> (preclusi ai soggetti) atti che non hanno altro scopo che
quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
Per essere vietato l’atto di godimento di un bene devono concorrere 2 presupposti:
1) Oggettivo -> ASSENZA DI UTILITA’ per chi lo compie
2) Soggettivo -> INTENZIONE DI NUOCERE O ARRECARE MOLESTIA AD ALTRI
➢ Non si incorre nel divieto di atti emulativi quando sussiste un
comportamento omissivo del proprietario, anche quando
finalizzato a nuocere al vicino.
Es: condotta di chi lascia crescere degli arbusti spontanei per
precludere il vicino di una visuale di una particolare suggestione.
LE IMMISSIONI
Art. 844 c.c. -> non può impedire le immissioni immateriali come
l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti derivanti dal suolo
del vicino se non supero la normale tollerabilità. -> ergo attività che si
svolgono sul fondo del vicino.
L’art. 832 c.c. legittima il proprietario ad opporsi a qualsiasi attività
materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo.
Es: scarico di rifiuti, smaltimento di liquidi ecc..
Occorre distinguere:
LE IMMISSIONI SUPERANO LA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA’, MA SONO
GIUSTIFICATE DA ESIGENZE DI PRODUZIONE
➢ Superano il ‘rumore di fondo’, ma provengono da impianti industriali.
Chi le subisce NON ha il diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in denaro per
l’eventuale pregiudizio sofferto.
Tale indennizzo è consentito solo se:
- L’immissione non sia eliminabile
- La cessazione dell’attività produttiva causerebbe un danno alla collettività più grave
del sacrificio inflitto ai proprietari del fondo.
LE IMMISSIONI SUPERANO LA SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITA’ SENZA
GIUSTIFICAZIONE
Immissioni provenienti dall’appartamento del vicino che supera il ‘rumore di fondo’.
Chi le subisce ha diritto per il futuro di che ne cessi la prosecuzione o che quanto meno
vengano predisposte le misure per far rientrare tali immissioni entro la soglia di tollerabilità.
Inoltre, egli ha il diritto al risarcimento.
La tollerabilità va valutata caso per caso dal punto di vista del fondo che la
subisce, e tenendo conto della ‘condizione del luogo’, ovvero la sua concreta
destinazione naturalistica ed urbanistica, delle normali attività svolte nella
zona, delle abitudini ecc..
Legge 30 dicembre 2018 -> Dal 2019 si applicano i criteri di accettabilità del
rumore indicati nella ‘legge quadro dell’inquinamento acustico’.
LE DISTANZE LEGALI
Artt. 873, 878 ss. c.c. -> per impedire che fra immobili che si fronteggiano
da fondi appartenenti a diversi proprietari, possano crearsi intercapedini
angusti ove i rifiuti sono destinati ad accumularsi, si predispone che le
costruzioni sui fondi se non sono unite, devono essere tenute ad una
distanza non minore di 3m.
Se l’immobile si trova a distanza inferiore, il vicino può agire per la
rimozione dell’opera abusivamente realizzata, nonché per il risarcimento del
danno sofferto.
➢ Ipotesi in cui gli strumenti urbanistici locali richiedano una distanza
superiore ai tre metri previsti dal codice:
1) Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta destinata a
disciplinare proprio le distanze tra costruzioni nei rapporti
intersoggettivi di vicinato, la sua violazione legittima il vicino ad
agire per la TUTELA RIPRISTINATORIA con la rimozione dell’opera,
e per TUTELA RISARCITORIA con il risarcimento del danno sofferto.
2) Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta dettata
esclusivamente per la tutela degli interessi generali, anche se
importa la necessità di rispettare determinate distanze, la sua
violazione legittima il vicino ad agire solo per il risarcimento
del danno.
Il codice contiene una serie di disposizione riguardanti i muri che si trovano
sul confine o nei pressi di esso. Il proprietario confinante ha diritto ad
acquisire, mediante sentenza ove l’altro proprietario non acconsenta, la
comproprietà del muro che si trova sul confine.
Chi acquisisce la comproprietà del muro, deve all’altro un importo pari alla
metà del valore del muro e del suolo su cui insiste. Se il muro non si trova
sul confine, il comproprietario deve un importo pari al valore dell’area da
occupare con la nuova costruzione.
PRINCIPIO DI PREVENZIONE -> il confinante che costruisce per primo finisce
con il condizionare le scelte del vicino che successivamente voglia costruire.
edifica per primo
A chi è aperta una triplice alternativa:
- Costruire rispettando una distanza dal confine pari ad almeno la metà di quella
imposta dalla legge.
- Costruire sul confine
- Costruire ad una distanza dal confine
edifica
inferiore a quella prescritta Chi
successivamente deve:
- Costruire ad una distanza tale da consentire il distacco legale dalla preesistente
costruzione
- Può chiedere la comunione forzosa
del muro di confine, o realizzare il
suo manufatto in aderenza ad
esso.
O arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale
- Può chiedere la comunione forzosa del muro ed avanzare la
propria costruzione fino ad essa occupando lo spazio intermedio,
dopo aver interpellato il proprietario se preferisce estendere il
muro a confine o demolirlo, o costruire in sua aderenza, o
rispettare il distacco.
Il codice prevede distanze minime dal confine anche per pozzi, cisterne e tubi per via
del loro carattere potenzialmente dannoso.
Sono previste anche distanze minime dal confine per fossi e canali, in
considerazione del pericolo di frane che può derivarne, nonché è prevista
anche una distanza per le piantagioni per via del pregiudizio che potrebbe
arrecare al vicino il propagarsi delle radici, dal protendersi dei rami,
dall’immissione di umidità o ombra ecc..
LE LUCI E LE VEDUTE
Artt. 900 ss. c.c.
Le aperture nel muro contiguo al fondo confinante si distinguono in:
VEDUTE (O PROSPETTI) LUCI
Sono quelle che consentono in Sono quelle aperture che pur
condizione di comodità e consentendo il passaggio di
sicurezza, di guardare sul aria e luce, non consentono la
fondo del vicino senza l’ausilio vista sul fondo del vicino.
di mezzi meccanici (inspicere), Al fine della tutela della
ma anche di sporgere il capo sicurezza e della
su di esso (prospicere). riservatezza, la legge
Il proprietario può sempre prescrive che la legge abbia
aprire delle vedute nel muro determinate caratteristiche
contiguo al fondo altrui, ma c.d. ‘luce regolare’.
deve rispettare le distanze Se un’apertura non rispetta
minime dal confine al fine di tali caratteristiche, il vicino
tutelare la riservatezza del ha diritto di esigere in ogni
fondo confinante. momento, che questa sia
resa regolare.
Il proprietario ha sempre la
facoltà di aprire delle luci nel
suo muro, tuttavia, il vicino
può sempre chiuderle, ma solo
se costruisce in aderenza o in
appoggio al muro dove
risultano aperte le luci.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Si distinguono due diversi tipi di modi di acquisto della proprietà:
A TITOLO DERIVATIVO A TITOLO
ORIGINARIO
Importano la successione Determina la nascita
nello stesso diritto già di un diritto nuovo,
appartenente ad altro indipendente da
soggetto. quello spettante sullo
I vizi presenti nel titolo stesso bene
del precedente eventualmente da un
proprietario
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