DIRITTO PRIVATO II
I DIRITTI REALI
I diritti reali:
Sono i diritti su cosa materiale determinata. Caratteristiche:
a) Immediatezza;
b) Assolutezza;
c) Inerenza.
Nessuno dei tre caratterizza sempre e solo i diritti reali. Altre caratteristiche:
a) Numero chiuso;
b) Tipicità.
I diritti reali ( iura in re aliena ) si distinguono dalla proprietà ( ius in re propria
). I “diritti reali in re aliena ” a
loro volta si distinguono in:
a) Diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali);
b) Diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca).
Collegati ai diritti reali sono le c.d. “ Obbligazioni in propter rem
” (o obbligazioni reali ). Tali
obbligazioni reali non sono da confondersi con l’ onere reale .
La proprietà:
● “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili ” art. 29, comma 1, dello Statuto
albertino del 1848.
● Il C.C.: art. 832 enuncia che al proprietario spetta il “diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo”, ma solo “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico”. Da qui l’idea che la proprietà sia caratterizzata dai connotati:
a) Della pienezza;
b) Della esclusività.
Tuttavia in realtà tali caratteristiche sono tipiche solo della proprietà dei beni di uso strettamente
personale.
● La proprietà attribuisce al titolare:
a) Il potere di godimento del bene;
b) Il potere di disposizione del bene.
● Nella costituzione la proprietà non è dichiarata inviolabile, nè annoverata tra i diritti fondamentali
o fra i diritti di libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai “rapporti economici”.
● Caratteri: la proprietà si ritiene tradizionalmente caratterizzata:
a) Dall’elasticità;
b) Dalla imprescrittibilità;
c) Dalla perpetuità.
● Espropriazione e indennizzo: art. 42, comma 3, Cost. “la proprietà privata può essere, nei casi
previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. La posizione
del privato può essere sacrificata solo in presenza:
a) Di un interesse generale;
b) Di una previsione legislativa che lo consenta;
c) Di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse
collettivo;
Cosa si intende per “espropriazione”? Si intende il trasferimento di un bene dal precedente
proprietario ad un altro soggetto, pubblico o privato (c.d. “Espropriazione traslativa”). La corte
cost. Fa rientrare nella nozione di “espropriazione” anche quelle limitazioni tali da svuotare di
contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo
inutilizzabile o tali da determinare il venir meno o una perpetrante incisione del suo valore di
scambio (c.d. “Espropriazione larvata”).
Cosa si intende per “indennizzo”? La corte cost. ha sancito che l’indennizzo non deve essere
un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall’espropriato; non è richiesto che
l’indirizzo sia pari al valore venale del bene, ma non può nemmeno essere stabilito in termini
meramente simbolici od irrisori. La Corte europea dei diritti dell’uomo sostiene l’idea che solo un
indennizzo integrale sia idoneo a mantenere il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali
dell’individuo e l’interesse generale della collettività.
Cessione volontaria: al fine di incentivarla, la legge prevede che il corrispettivo della cessione
sia, di regola, maggiore rispetto all’indennizzo.
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: l’autorità che utilizza un
bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo averlo modificato in assenza di un valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, è legittimata ad adottare un
provvedimento, in forza del quale l’immobile viene acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio indisponibile (c.d. “Acquisizione sanante”). Al proprietario è riconosciuto un indennizzo
patrimoniale in misura corrispondente al valore venale del bene e un indennizzo non
patrimoniale forfettariamente in misura pari al 10% di detto valore venale.
È tutt’ora discusso se la materia dell’espropriazione sia rimessa alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, a quella concorrente Stato-Regioni o a quella residuale delle Regioni.
● La tutela dei beni culturali. Cost: “la Repubblica tutela (...) il patrimonio storico e artistico della
nazione”.
La legislazione speciale (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) → Beni culturali: le cose, immobili o
mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o che costituiscono testimonianze
aventi valore di civiltà. La legislazione speciale impone al privato proprietario tutta una serie di
vincoli:
a) Sia quanto al potere di godimento;
b) Sia quanto al potere di disposizione.
● La proprietà edilizia.
○ Ius aedificandi spetta al proprietario di un’area interessata alla costruzione.
○ Cessione di cubatura.
○ Permesso di costruire SCIA, CILA.
○ Convenzione di lottizzazione.
○ Sanzioni civili sull’abusivismo edilizio.
● La proprietà fondiaria: si estenderebbe all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo
soprastante. In realtà la proprietà del suolo si estende a quella sola parte del sottosuolo e del
soprassuolo suscettibile di utilizzazione.
● I rapporti di vicinato: il codice detta tutta una serie di regole in materia di:
○ Atti emulativi;
○ Immissioni;
○ Distanze;
○ Muri;
○ Luci e vedute;
○ Acque.
Tali norme sono tese a conformare la proprietà immobiliare, in modo da assicurare il
coordinamento tra i diritti riconosciuti ai singoli titolari.
● Atti emulativi: sono quelli che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o arrecare
molestie ad altri. Perchè l’atto di godimento di un bene sia vietato occorrono due presupposti:
○ Oggettivo: l’assenza di utilità per chi lo compie;
○ Soggettivo: l’intenzione di nuocere o arrecare molestie agli altri.
Il comportamento omissivo del proprietario, quand’anche rivolto a nuocere al vicino, non incorre
nel divieto di atti emulativi.
● Le immissioni si distinguono in:
○ Materiali;
○ Immateriali.
Occorre distinguere:
a) Se le immissioni rimangono al di sotto della soglia della “normale tollerabilità”, chi le
subisce deve sopportarle;
b) Se le immissioni superano la soglia della “normale tollerabilità”, ma sono giustificate da
“esigenze di produzione”, chi le subisce non può farle cessare ma può ottenere un
indennizzo;
c) Se le immissioni superano la suddetta soglia e non sono nemmeno giustificabili da
esigenze di produzione, chi le subisce ha il diritto - per il futuro - che ne cessi la
prosecuzione (tale azione va esercitata verso il proprietario del fondo) e - per il passato -
che gli sia riconosciuto un risarcimento (azione che va esercitata nei confronti di chi
concretamente provocato il danno), sia patrimoniale che non patrimoniale, per il pregiudizio
eventualmente sofferto.
Per conciliare esigenze dell’industria e della proprietà, l’immissione che supera la normale
tollerabilità sarà consentita se:
a) Non sia eliminabile attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici non particolarmente
onerosi;
b) La cessazione dell’attività produttiva causerebbe alla collettività un danno più grave del
sacrificio inflitto ai proprietari dei fondi vicini.
● Le distanze legali: art. 837 c.c. “le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza
non minore di tre metri”. In caso di distanza minore il vicino può agire per la rimozione dell’opera e
per il risarcimento del danno sofferto.
● I muri: il proprietario confinante ha diritto ad acquisire la comproprietà del muro che si trovi sul
confine. Il codice inoltre prevede distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fossi, tubi e
canali, nonché per le piantagioni e gli apiari.
● Le luci e le vedute:
a) Vedute , consentono di guardare sul fondo del vicino e sporgere il capo su di esso per
vedere di fronte, obliquamente e lateralmente (es. Finestre ad altezza uomo, balconi,
terrazze, etc.);
b) Luci sono quelle aperture che, pur consentendo il passaggio di aria e luce, non permettono
tuttavia la vista o l’affaccio sul fondo del vicino.
● Modi di acquisto della proprietà:
a) A titolo derivativo:
i) Contratto;
ii) Successione mortis causa ;
iii) Espropriazione per pubblica utilità;
iv) Vendita forzata dei beni del debitore;
b) A titolo originario:
i) Occupazione: presa di possesso, con l’intenzione di acquisirle in via permanente e
definitiva, di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno o abbandonate (i beni
immobili non sono suscettibili di occupazione);
ii) Invenzione: riguarda cose mobili smarrite che debbono essere consegnate al
proprietario o al sindaco; trascorso un anno, se non si è presentato il proprietario, la
proprietà spetta a colui che l’ha trovata ;
iii) Accessione: opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi e
occorre distinguere tra:
(a) Accessione di mobile ad immobile;
(b) Accessione di immobile ad immobile;
(c) Accessione di mobile a mobile;
iv) Usucapione;
v) Possesso in buona fede di beni mobili.
● Perdita della proprietà:
a) In forza di un atto di disposizione;
b) Per usucapione da parte di terzi;
c) Per rinuncia da parte del titolare (nel caso di beni immobili deve rivestire la forma scritta
ed essere trascritta nei pubblici registri immobiliari) .
● Azioni a difesa della proprietà sono le c.d. “Azioni petitorie”:
a) L’azione di rivendicazione (c.d. reivindicatio
) è concessa a chi si afferma proprietario di
un bene ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto di
proprietà e la condanna di chi lo possiede alla sua restituzione. L’attore ha l’onere di
provare il suo diritto di proprietà che, se a titolo originario, basterà, se invece dovesse
essere a titolo derivativo, si dovrebbe dare prova del titolo di acquisto dei precedenti
proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. L’azione di rivendicazione è
imprescrittibile e non deve essere confusa con l’azione di restituzione;
b) L’azione di mero accertamento della proprietà è riconosciuta a chi ha interesse ad una
pronuncia giudiziale che affermi, con l’efficacia del giudicato, il suo diritto di proprietà su un
determinato bene;
c) L’azione negatoria è riconosciuta al proprietario di un bene al fine di ottenere
l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso, oltre che la
condanna alla rimozione di dette opere ed alla cessazione delle molestie, nonché al
risarcimento del danno. Sarà il convenuto a dover mostrare l’esistenza del diritto che vanta.
Anche l’azione negatoria è imprescrittibile ;
d) L’azione di regolamento dei confini presuppone l’incertezza del confine tra due fondi.
L’azione è rivolta ad accertare l’esatta collocazione del confine ed, eventualmente, ad
ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno che dovesse essere
posseduta dal non proprietario. In mancanza di altri mezzi di prova,il giudice si atterrà alle
mappe catastali per provare l’ubicazione del confine. Anche questa azione è
imprescrittibile;
e) L’azione per apposizione di termini presuppone la certezza del confine e serve a far
apporre o ristabilire i segni lapidei che manchino o siano divenuti irriconoscibili.
I diritti reali di godimento:
● Generalità: i diritti reali su cosa altrui costituiscono una limitazione del diritto di proprietà. I diritti
reali su cosa altrui si distinguono in:
a) Diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, abitazione e servitù prediale, usufrutto e
uso (hanno tutti ad oggetto beni immobili, solo gli ultimi due possono avere ad oggetto
anche beni mobili);
b) Diritti reali di garanzia.
● La superficie: tutto ciò che è stabilmente incorporato al di sopra o al di sotto del suolo appartiene
al proprietario del suolo medesimo. La superficie consiste alternativamente in:
a) Concessione ad aedificandum ;
b) Proprietà superficiaria.
Modi d’acquisto della superficie sono contratto , testamento e usucapione.
Diritti del superficiario: può alienare la costruzione, concederla in godimento a terzi e costituire
sulla stessa diritti reali.
Azioni a tutela della superficie sono le azioni a tutela della “proprietà superficiaria”.
Estinzione: si verifica per scadenza del termine, confusione, rinunzia e prescrizione
ventennale.
● L’enfiteusi: attribuisce al soggetto a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento che
spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e corrispondere al proprietario un
canone periodico nei limiti fissati da leggi speciali. L’enfiteuta può anche mutare la destinazione
del fondo.
Il potere di godimento che spetta all’enfiteuta si suol denominare dominio utile; al nudo
proprietario compete il dominio diretto .
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo. Modi d’acquisto dell’enfiteusi sono contratto,
testamento e usucapione.
La legge attribuisce:
a) All’enfiteuta il c.d. Potere di affrancazione ;
b) Al concedente il c.d. Potere di devoluzione.
● L’usufrutto, l’uso e l’abitazione: consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo,
però, di rispettarne la destinazione economica.
L’usufrutto ha necessariamente durata temporanea:
a) Se costituito a favore di una persona fisica, l’usufrutto si intende per tutta la durata della
vita dell’usufruttuario;
b) Se costituito a favore di una persona giuridica, la durata dell’usufrutto non può essere
superiore a trent’anni.
Usufrutto congiuntivo → congiuntamente a più soggetti.
Usufrutto successivo → attribuito a più soggetti in via successiva alla morte dell’usufruttuario
precedente.
Usufrutto successivo improprio (?)
● Oggetto dell’usufrutto: qualsiasi bene, esclusi i beni consumabili.
Quasi usufrutto: la proprietà dei beni (consumabili) passa al quasi-usufruttuario e quest’ultimo ha
l’obbligo non di restituire gli stessi beni, bensì il loro valore.
● Modi di acquisto dell’usufrutto:
a) La legge;
b) Il provvedimento del giudice;
c) La volontà dell’uomo;
d) “Usufrutto uxorio”.
● I diritti dell’usufruttuario:
a) Il potere di godimento sul bene;
i) La facoltà di trarre dalla cosa tutte le utilità che la stessa può dare;
ii) Il possesso della cosa (anche tramite actio confessoria ) ;
iii) L’acquisto dei frutti naturali e civili della cosa ;
b) Il potere di disposizione del diritto di usufrutto;
c) Il potere di disposizione del godimento del bene;
d) La facoltà di apportare miglioramenti alla cosa e di eseguire addizioni.
● Obblighi dell’usufruttuario:
a) Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa;
b) Non modificarne la destinazione;
c) Fare l’inventario e prestare garanzia.
● Estinzione dell’usufrutto:
a) Per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario;
b) Per consolidazione (unione di usufrutto e nuda proprietà in capo alla stessa persona);
c) Per perimento totale della cosa;
d) Per abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto;
e) Per rinunzia (nel caso di beni immobili va fatta per iscritto).
In caso di estinzione dell’usufrutto, la nuda proprietà si riespande in “proprietà piena”.
● Uso ed abitazione: sono tipi limitati di usufrutto.
a) Uso: diritto di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e
della propria famiglia;
b) Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria
famiglia.
Tali diritti non sono cedibili.
Le servitù:
● Nozione: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra a un fondo ( fondo servente ) per
l’utilità di un altro fondo ( fondo dominante ), appartenente a diverso proprietario. Il fondo
dominante si avvantaggia delle limitazioni che subisce quello servente. Le servitù possono essere
sia tipiche che atipiche .
Servitù aziendali: non costituiscono servitù prediali.
Servitù reciproche: simultaneamente a favore ed a carico di due fondi.
Servitù irregolari: il servizio è prestato a favore di una persona. Non costituiscono servitù
prediali.
● Principi generali:
1. La servitù può imporre al proprietario
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