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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

Trasformazioni sociali e diritto di famiglia

La famiglia e il diritto:

Il c.c. non definisce la famiglia e l'art. 29 Cost. proclama solennemente che la Repubblica non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come "società naturale".

Con l'industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro all'esterno della struttura familiare si è avviato il processo di disgregamento della famiglia antica (da famiglia patriarcale si passa alla famiglia nucleare).

Modernizzazione del diritto di famiglia:

  • L. 1 dicembre 1970, n. 898 → introduzione del divorzio;
  • L. 19 maggio 1975, n. 151 → "riforma del diritto di famiglia": eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; dovere di entrambi di mantenere, istruire ed educare la prole; tutela dei figli nati fuori del matrimonio;
  • L. 10 dicembre 2012, n. 219 → profonda revisione disciplina filiazione: eliminate differenze

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ditrattamento giuridico tra figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio.Famiglia "legittima" e famiglia "di fatto":

La famiglia "legittima" è quella fondata sul vincolo matrimoniale, mentre per famiglia "di fatto" si intendequella costituita da persone che, pur non essendo sposate, convivono come se fossero coniugate (moreuxorio), insieme agli eventuali figli.

Filiazione: la L. 291/2012 detta un regime unitario in tema di rapporti tra genitori e figlia, siano essi nati ono all'interno del matrimonio.

Convivenze di fatto: la L. 76/2016 ha approntato un regime di norme più organico per le coppie cheintendono convivere stabilmente.

Matrimonio: la formazione del vincolo

Il matrimonio civile: Nozioni generali: il matrimonio assume rilievo sia dal punto di vista religioso che da quello giuridico. Esso è la costituzione di un rapporto tra gli sposi che si declina in una serie di diritti ed

obblighi reciproci.Il vincolo matrimoniale è caratterizzato da:

  • Esclusività;
  • Indisponibilità;
  • Durata indeterminata.

Forma: esso può aver luogo davanti a un ufficiale di stato civile o un ministro del culto cattolico.

La promessa di matrimonio: il promittente, se la promessa è fatta per iscritto, qualora senza giusto motivo ricusi successivamente di contrarre le nozze, è tenuto al risarcimento dei danni. Inoltre in ogni caso di rottura del fidanzamento può essere chiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.

Capacità e impedimenti: per contrarre matrimonio è necessaria la piena capacità e che non sussistano ostacoli.

Requisiti di capacità:

  • La libertà di stato (chi è già sposato e non divorziato non può contrarre nozze);
  • L'età minima: consiste nella maggiore età (18 anni). In caso di "gravi

motivi” il minore ultrasedicenne può essere ammesso a contrarre nozze;

Capacità di intendere e di volere: l’interdetto per infermità di mente o l’incapace naturale non possono contrarre nozze;

Assenza di rischio di commixtio sanguinis: la donna, che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze a meno che non siano passati almeno 300 giorni dalle precedenti (eccettuato il caso in cui il matrimonio precedente sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei due coniugi).

Impedimenti → non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • Ascendenti e discendenti in linea retta;
  • Fratelli/sorelle;
  • Zii e nipoti;
  • Affini in linea retta (anche in caso di matrimonio sciolto o nullo);
  • Affini in linea collaterale in secondo grado;
  • L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  • Figli adottivi della stessa persona;
  • L’adottato e i figli dell’adottante;

L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Delitti: → impedimentum criminis: non possono contrarre matrimonio le persone delle quali una è stata condannata per omicidio tentato o consumato e l'altra sia coniuge della vittima.

Pubblicazione e celebrazione: la pubblicazione consiste nell'affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni. La celebrazione non può avvenire prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione. Prescinde da pubblicazione il matrimonio in immediato pericolo di vita.

La celebrazione: deve essere effettuata pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta per la pubblicazione.

  1. L'ufficiale, alla presenza di due testimoni, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144, 147 c.c.
  2. Poi deve ricevere la dichiarazione, uno dopo l'altro,

degli sposi che essi si vogliono prendere in matrimonio;

In seguito dichiara che essi sono uniti in matrimonio;

Immediatamente dopo il matrimonio deve essere compilato l'atto di matrimonio, che verrà iscritto nell'apposito registro di stato civile.

Termini e condizioni: non possono essere apposti nel matrimonio.

Matrimonio per procura: è ammesso per i militari in tempo di guerra o quando uno degli sposi risieda all'estero e concorrano gravi motivi. Nel secondo caso la procura deve essere rilasciata per atto pubblico.

Apparente ufficiale di stato civile: il matrimonio è valido comunque allorché concorrano due condizioni:

  1. L'esercizio delle funzioni deve avvenire pubblicamente (requisito oggettivo);
  2. La buona fede di almeno uno degli sposi (requisito soggettivo).

Invalidità del matrimonio:

  • Matrimonio inesistente: se non vi è stata nemmeno una celebrazione;
  • Singole cause di invalidità:
Vincolo di precedente matrimonio di uno dei due coniugi → impugnabile in qualunque momento da chiunque vi abbia un legittimo interesse;
2. Impedimentum criminis ;
3. Interdizione giudiziale di uno dei due coniugi → impugnabile dal tutore, dal pubblico ministero e chiunque vi abbia un legittimo interesse;
4. Incapacità naturale di uno dei due coniugi → impugnabile dal coniuge che non era in grado di intendere e di volere. L'azione non può più essere proposta se sia trascorso almeno un anno di coabitazione dalla cessazione dello stato d'incapacità;
5. Difetto di età → impugnabile dai coniugi, ciascuno dei genitori del minorenne e il pubblico ministero;
6. Vincolo di parentela, affinità, adozione o filiazione → impugnabile da chiunque vi abbia interesse;
7. Vizio del consenso → impugnativa ammissibile nei seguenti casi:
a. Violenza: consenso estorto con minacce. → non più

impugnabile se vi sia stato un anno di coabitazione dal momento delle cessate minacce;

Timore di eccezionale gravità: se uno dei coniugi è costretto al consenso da elementi perturbatori diversi dalla minaccia di un terzo. → sanabile con un anno di coabitazione;

Errore: riguardo l'identità o qualità personali dell'altro coniuge quali:

  1. Malattia fisica/psichica o deviazione sessuale tale da rendere impossibile la vita coniugale;
  2. Sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitti non colposi;
  3. Dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  4. Sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 2 anni per delitti concernenti la prostituzione;
  5. Stato di gravidanza causato da terzi.

In tutti i casi di errore → sanabile con 1 anno di coabitazione dalla scoperta dell'errore.

Simulazione: per tale motivo il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei due coniugi.

Separazione in

Pendenza di giudizio di nullità o annullamento → può essere disposta e si distingue dalla separazione personale.

Matrimonio putativo: la legge, in alcuni casi e sotto certi profili, concede efficacia al matrimonio invalido.

Efficacia tra coniugi: se i coniugi erano in buona fede (ignoravano il vizio) il matrimonio si considera produttivo pienamente di effetti tra i coniugi fino al momento della sentenza, la quale opera ex nunc e non ex tunc.

... e nei confronti dei figli: con la riforma della filiazione del 2013 è stata superata ogni pregressa distinzione tra figli legittimi e illegittimi.

Mala fede dei coniugi: in questo caso gli effetti del matrimonio si producono comunque nei confronti dei figli, a meno che la nullità non derivi da incesto.

Presunzione di buona fede: la buona fede si presume e deve sussistere fino al momento della creazione del vincolo matrimoniale.

Responsabilità del coniuge in mala fede: il...

coniuge che abbia dato causa all'invalidità del matrimonio deve corrispondere all'altro, che sia in buona fede, una congrua indennità in misura non inferiore al mantenimento per 3 anni. Matrimonio concordatario: Nozioni generali: il matrimonio canonico, grazie al Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa, produce effetti non soltanto religiosi, ma anche civili. Le sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dall'autorità giurisdizionale ecclesiastica possono diventare efficaci di fronte all'ordinamento dello Stato, previa delibazione da parte della Corte d'appello. Modalità di riconoscimento dell'efficacia civile: Pubblicazioni: affissione di avviso con generalità degli sposi alla porta della chiesa parrocchiale. Affinché il matrimonio consegua anche effetti civili è necessaria la pubblicazione anche alla porta della casa comunale → il parroco si asterrà dalla celebrazione sedichiarativo e serve a rendere ufficiale il matrimonio canonico agli occhi dello Stato. La trascrizione viene effettuata dall'ufficiale di stato civile, che registra l'atto di matrimonio nei registri di stato civile. Questo permette di garantire la validità legale del matrimonio e di ottenere tutti i diritti e i doveri che ne derivano.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 1dogana2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.