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DIRITTO PRIVATO II

I DIRITTI REALI

I diritti reali:

Sono i diritti su cosa materiale determinata. Caratteristiche:

a) Immediatezza;

b) Assolutezza;

c) Inerenza.

Nessuno dei tre caratterizza sempre e solo i diritti reali. Altre caratteristiche:

a) Numero chiuso;

b) Tipicità. ​ ​ ​

​ ​ ​

I diritti reali (​ iura in re aliena ) si distinguono dalla proprietà (​ ius in re propria

). I “diritti reali in re aliena ” a

loro volta si distinguono in: ​

a) Diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali);

b) Diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca). ​

​ ​

Collegati ai diritti reali sono le c.d. “​ Obbligazioni in propter rem

” (o obbligazioni reali​ ). Tali

obbligazioni reali non sono da confondersi con l’​ onere reale​ .

La proprietà: ​

● “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili​ ” art. 29, comma 1, dello Statuto

albertino del 1848.

● Il C.C.: art. 832 enuncia che al proprietario spetta il “diritto di godere e disporre delle cose in

modo pieno ed esclusivo”, ma solo “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti

dall’ordinamento giuridico”. Da qui l’idea che la proprietà sia caratterizzata dai connotati:

a) Della pienezza;

b) Della esclusività.

Tuttavia in realtà tali caratteristiche sono tipiche solo della proprietà dei beni di uso strettamente

personale.

● La proprietà attribuisce al titolare:

a) Il potere di godimento del bene;

b) Il potere di disposizione del bene.

● Nella costituzione la proprietà non è dichiarata inviolabile, nè annoverata tra i diritti fondamentali

o fra i diritti di libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai “rapporti economici”.

● Caratteri: la proprietà si ritiene tradizionalmente caratterizzata:

a) Dall’elasticità;

b) Dalla imprescrittibilità;

c) Dalla perpetuità. ​

● Espropriazione e indennizzo: art. 42, comma 3, Cost. “la proprietà privata può essere, nei casi

previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. La posizione

del privato può essere sacrificata solo in presenza:

a) Di un interesse generale;

b) Di una previsione legislativa che lo consenta;

c) Di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse

collettivo; ​

Cosa si intende per “espropriazione”? Si intende il trasferimento di un bene dal precedente

proprietario ad un altro soggetto, pubblico o privato (c.d. “Espropriazione traslativa”). La corte

cost. Fa rientrare nella nozione di “espropriazione” anche quelle limitazioni tali da svuotare di

contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo

inutilizzabile o tali da determinare il venir meno o una perpetrante incisione del suo valore di

scambio (c.d. “Espropriazione larvata”).

Cosa si intende per “indennizzo”? La corte cost. ha sancito che l’indennizzo non deve essere

un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall’espropriato; non è richiesto che

l’indirizzo sia pari al valore venale del bene, ma non può nemmeno essere stabilito in termini

meramente simbolici od irrisori. La Corte europea dei diritti dell’uomo sostiene l’idea che solo un

indennizzo integrale sia idoneo a mantenere il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali

dell’individuo e l’interesse generale della collettività.

Cessione volontaria: al fine di incentivarla, la legge prevede che il corrispettivo della cessione

sia, di regola, maggiore rispetto all’indennizzo. ​

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: l’autorità che utilizza un

bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo averlo modificato in assenza di un valido ed

efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, è legittimata ad adottare un

provvedimento, in forza del quale l’immobile viene acquisito, non retroattivamente, al suo

patrimonio indisponibile (c.d. “Acquisizione sanante”). Al proprietario è riconosciuto un indennizzo

​ ​

patrimoniale in misura corrispondente al valore venale del bene e un indennizzo non

patrimoniale​ forfettariamente in misura pari al 10% di detto valore venale.

È tutt’ora discusso se la materia dell’espropriazione sia rimessa alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato, a quella concorrente Stato-Regioni o a quella residuale delle Regioni.

● La tutela dei beni culturali. Cost: “la Repubblica tutela (...) il patrimonio storico e artistico della

nazione”. ​ ​ ​

La legislazione speciale (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) → Beni culturali: le cose, immobili o

mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o che costituiscono testimonianze

aventi valore di civiltà. La legislazione speciale impone al privato proprietario tutta una serie di

vincoli:

a) Sia quanto al potere di godimento;

b) Sia quanto al potere di disposizione.

● La proprietà edilizia.

○ Ius aedificandi spetta al proprietario di un’area interessata alla costruzione.

○ Cessione di cubatura.

○ Permesso di costruire SCIA, CILA.

○ Convenzione di lottizzazione.

○ Sanzioni civili sull’abusivismo edilizio.

● La proprietà fondiaria: si estenderebbe all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo

soprastante. In realtà la proprietà del suolo si estende a quella sola parte del sottosuolo e del

soprassuolo suscettibile di utilizzazione.

● I rapporti di vicinato: il codice detta tutta una serie di regole in materia di:

○ Atti emulativi;

○ Immissioni;

○ Distanze;

○ Muri;

○ Luci e vedute;

○ Acque.

Tali norme sono tese a conformare la proprietà immobiliare, in modo da assicurare il

coordinamento tra i diritti riconosciuti ai singoli titolari.

● Atti emulativi: sono quelli che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o arrecare

molestie ad altri. Perchè l’atto di godimento di un bene sia vietato occorrono due presupposti:

○ Oggettivo: l’assenza di utilità per chi lo compie;

○ Soggettivo: l’intenzione di nuocere o arrecare molestie agli altri.

​ ​ ​

Il comportamento omissivo del proprietario, quand’anche rivolto a nuocere al vicino, non incorre

nel divieto di atti emulativi.

● Le immissioni si distinguono in:

○ Materiali;

○ Immateriali.

Occorre distinguere:

a) Se le immissioni rimangono al di sotto della soglia della “normale tollerabilità”, chi le

subisce deve sopportarle;

b) Se le immissioni superano la soglia della “normale tollerabilità”, ma sono giustificate da

“esigenze di produzione”, chi le subisce non può farle cessare ma può ottenere un

indennizzo;

c) Se le immissioni superano la suddetta soglia e non sono nemmeno giustificabili da

esigenze di produzione, chi le subisce ha il diritto - per il futuro - che ne cessi la

prosecuzione (tale azione va esercitata verso il proprietario del fondo) e - per il passato -

che gli sia riconosciuto un risarcimento (azione che va esercitata nei confronti di chi

concretamente provocato il danno), sia patrimoniale che non patrimoniale, per il pregiudizio

eventualmente sofferto.

Per conciliare esigenze dell’industria e della proprietà, l’immissione che supera la normale

tollerabilità sarà consentita se:

a) Non sia eliminabile attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici non particolarmente

onerosi;

b) La cessazione dell’attività produttiva causerebbe alla collettività un danno più grave del

sacrificio inflitto ai proprietari dei fondi vicini.

● Le distanze legali: art. 837 c.c. “le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza

non minore di tre metri”. In caso di distanza minore il vicino può agire per la rimozione dell’opera e

per il risarcimento del danno sofferto.

● I muri: il proprietario confinante ha diritto ad acquisire la comproprietà del muro che si trovi sul

confine. Il codice inoltre prevede distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fossi, tubi e

canali, nonché per le piantagioni e gli apiari.

● Le luci e le vedute:

a) Vedute​ , consentono di guardare sul fondo del vicino e sporgere il capo su di esso per

vedere di fronte, obliquamente e lateralmente (es. Finestre ad altezza uomo, balconi,

terrazze, etc.);

b) Luci sono quelle aperture che, pur consentendo il passaggio di aria e luce, non permettono

tuttavia la vista o l’affaccio sul fondo del vicino.

● Modi di acquisto della proprietà:

a) A titolo derivativo:

i) Contratto; ​

ii) Successione mortis causa ;

iii) Espropriazione per pubblica utilità;

iv) Vendita forzata dei beni del debitore;

b) A titolo originario:

i) Occupazione: presa di possesso, con l’intenzione di acquisirle in via permanente e

definitiva, di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno o abbandonate (i beni

​ ​

immobili non sono suscettibili di occupazione);

​ ​

ii) Invenzione: riguarda cose mobili smarrite che debbono essere consegnate al

proprietario o al sindaco; trascorso un anno, se non si è presentato il proprietario, la

proprietà spetta a colui che l’ha trovata​ ;

iii) Accessione: opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi e

occorre distinguere tra:

(a) Accessione di mobile ad immobile;

(b) Accessione di immobile ad immobile;

(c) Accessione di mobile a mobile;

iv) Usucapione;

v) Possesso in buona fede di beni mobili.

● Perdita della proprietà:

a) In forza di un atto di disposizione;

b) Per usucapione da parte di terzi; ​

c) Per rinuncia da parte del titolare (nel caso di beni immobili deve rivestire la forma scritta

ed essere trascritta nei pubblici registri immobiliari)​ .

● Azioni a difesa della proprietà sono le c.d. “Azioni petitorie”:

​ ​

a) L’azione di rivendicazione (c.d. reivindicatio

) è concessa a chi si afferma proprietario di

un bene ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto di

proprietà e la condanna di chi lo possiede alla sua restituzione. L’attore ha l’onere di

provare il suo diritto di proprietà che, se a titolo originario, basterà, se invece dovesse

essere a titolo derivativo, si dovrebbe dare prova del titolo di acquisto dei precedenti

proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. L’azione di rivendicazione è

imprescrittibile​ e non deve essere confusa con l’azione di restituzione;

b) L’azione di mero accertamento della proprietà è riconosciuta a chi ha interesse ad una

pronuncia giudiziale che affermi, con l’efficacia del giudicato, il suo diritto di proprietà su un

determinato bene;

c) L’azione negatoria è riconosciuta al proprietario di un bene al fine di ottenere

l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso, oltre che la

condanna alla rimozione di dette opere ed alla cessazione delle molestie, nonché al

risarcimento del danno. Sarà il convenuto a dover mostrare l’esistenza del diritto che vanta.

Anche l’azione negatoria è imprescrittibile​ ;

d) L’azione di regolamento dei confini presuppone l’incertezza del confine tra due fondi.

L’azione è rivolta ad accertare l’esatta collocazione del confine ed, eventualmente, ad

ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno che dovesse essere

posseduta dal non proprietario. In mancanza di altri mezzi di prova,il giudice si atterrà alle

mappe catastali per provare l’ubicazione del confine. Anche questa azione è

imprescrittibile;

e) L’azione per apposizione di termini presuppone la certezza del confine e serve a far

apporre o ristabilire i segni lapidei che manchino o siano divenuti irriconoscibili.

I diritti reali di godimento:

● Generalità: i diritti reali su cosa altrui costituiscono una limitazione del diritto di proprietà. I diritti

reali su cosa altrui si distinguono in:

a) Diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, abitazione e servitù prediale, usufrutto e

uso (hanno tutti ad oggetto beni immobili, solo gli ultimi due possono avere ad oggetto

anche beni mobili);

b) Diritti reali di garanzia.

● La superficie: tutto ciò che è stabilmente incorporato al di sopra o al di sotto del suolo appartiene

al proprietario del suolo medesimo. La superficie consiste alternativamente in:

a) Concessione ad aedificandum ;

b) Proprietà superficiaria. ​ ​ ​ ​

Modi d’acquisto della superficie sono contratto​ , testamento e usucapione.

Diritti del superficiario: può alienare la costruzione, concederla in godimento a terzi e costituire

sulla stessa diritti reali. ​

Azioni a tutela della superficie sono le azioni a tutela della “proprietà superficiaria”.

​ ​

Estinzione: si verifica per scadenza del termine, confusione, rinunzia e prescrizione

ventennale.

● L’enfiteusi: attribuisce al soggetto a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento che

spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e corrispondere al proprietario un

canone periodico nei limiti fissati da leggi speciali. L’enfiteuta può anche mutare la destinazione

del fondo. ​ ​

Il potere di godimento che spetta all’enfiteuta si suol denominare dominio utile; al nudo

proprietario compete il dominio diretto​ . ​

L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo. Modi d’acquisto dell’enfiteusi sono contratto,

testamento e usucapione.

La legge attribuisce: ​

a) All’enfiteuta il c.d. Potere di affrancazione​ ;

b) Al concedente il c.d. Potere di devoluzione.

● L’usufrutto, l’uso e l’abitazione: consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo,

però, di rispettarne la destinazione economica.

L’usufrutto ha necessariamente durata temporanea:

a) Se costituito a favore di una persona fisica, l’usufrutto si intende per tutta la durata della

vita dell’usufruttuario;

b) Se costituito a favore di una persona giuridica, la durata dell’usufrutto non può essere

superiore a trent’anni.

Usufrutto congiuntivo → congiuntamente a più soggetti.

Usufrutto successivo → attribuito a più soggetti in via successiva alla morte dell’usufruttuario

precedente.

Usufrutto successivo improprio (?)

● Oggetto dell’usufrutto: qualsiasi bene, esclusi i beni consumabili.

Quasi usufrutto: la proprietà dei beni (consumabili) passa al quasi-usufruttuario e quest’ultimo ha

l’obbligo non di restituire gli stessi beni, bensì il loro valore.

● Modi di acquisto dell’usufrutto:

a) La legge;

b) Il provvedimento del giudice;

c) La volontà dell’uomo;

d) “Usufrutto uxorio”.

● I diritti dell’usufruttuario:

a) Il potere di godimento sul bene;

i) La facoltà di trarre dalla cosa tutte le utilità​ che la stessa può dare;

​ ​ ​

ii) Il possesso della cosa (anche tramite actio confessoria ) ;

iii) L’acquisto dei frutti naturali e civili della cosa​ ;

b) Il potere di disposizione del diritto di usufrutto;

​ ​

c) Il potere di disposizione del godimento del bene;

​ ​ ​ ​ ​

d) La facoltà di apportare miglioramenti alla cosa e di eseguire addizioni.

● Obblighi dell’usufruttuario:

a) Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa;

b) Non modificarne la destinazione;

c) Fare l’inventario e prestare garanzia.

● Estinzione dell’usufrutto:

a) Per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario;

b) Per consolidazione (unione di usufrutto e nuda proprietà in capo alla stessa persona);

c) Per perimento totale della cosa;

d) Per abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto;

e) Per rinunzia (nel caso di beni immobili va fatta per iscritto).

In caso di estinzione dell’usufrutto, la nuda proprietà si riespande in “proprietà piena”.

● Uso ed abitazione: sono tipi limitati di usufrutto.

a) Uso: diritto di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e

della propria famiglia;

b) Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria

famiglia.

Tali diritti non sono cedibili.

Le servitù: ​

● Nozione: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra a un fondo (​ fondo servente​ ) per

l’utilità di un altro fondo (​ fondo dominante​ ), appartenente a diverso proprietario. Il fondo

dominante si avvantaggia delle limitazioni che subisce quello servente. Le servitù possono essere

sia tipiche che atipiche​ .

Servitù aziendali: non costituiscono servitù prediali.

Servitù reciproche:​ simultaneamente a favore ed a carico di due fondi.

​ ​

Servitù irregolari: il servizio è prestato a favore di una persona. Non costituiscono servitù

prediali.

● Principi generali:

​ ​

1. La servitù può imporre al proprietario

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 1dogana2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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