Estratto del documento

Il rapporto obbligatorio

Nozione

L'obbligazione è il rapporto tra un soggetto attivo (creditore) e un soggetto passivo (debitore) in forza del quale il primo è tenuto a una determinata prestazione nei confronti del secondo. Due posizioni correlate: quella attiva e quella passiva; la parte passiva ha in capo a sé un’obbligazione, la parte attiva ha in capo a sé un diritto di credito. Il creditore ha bisogno della collaborazione del debitore per ottenere la soddisfazione del suo diritto di credito; quello del creditore è un diritto nei confronti della persona del debitore, che solo contro di esso può essere vantato: diritto personale o relativo; si distingue dal diritto reale: diritto sulla cosa, caratterizzato da immediatezza e assolutezza.

Tipologia ibrida: diritti personali di godimento, la distinzione tra diritti reali e di credito si fa più sottile. La prestazione dovuta dal debitore consiste nel consentire il godimento di un bene: il potere sul bene è mediato (godimento garantito tramite condotta imposta al debitore, non c’è una potestà diretta sul bene) e relativo (si può far valere solo nei confronti del debitore): diritti personali di godimento, per distinguerli dai diritti reali di godimento.

Responsabilità

La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata con una responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. Possono essere imposte misure coercitive solo nei confronti del patrimonio del debitore: esecuzione forzata, sempre che il debitore sia capiente, può essere disposto che il creditore recuperi quanto aveva diritto di conseguire. Vi è anche la cd esecuzione forzata in forma specifica: anche in questo caso vi può essere la coincidenza tra la prestazione dovuta e quanto ottenuto con l’esecuzione (si ha quando la prestazione è un obbligo di facere fungibile, di non facere, di concludere un contratto o di consegnare una cosa determinata). Negli altri casi il creditore insoddisfatto può chiedere un credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva a titolo di risarcimento dei danni subiti che sostituisca la prestazione mancata.

Fonti delle obbligazioni

Articolo 1173: sono fonti delle obbligazioni:

  • Contratto
  • Fatto illecito
  • Ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento.

Il legislatore del '42 riprende la tripartizione gaiana anziché la quadripartizione giustinianea (presente invece nel codice del 1865). Tra le fonti dell’obbligazione diverse dal contratto e dal fatto illecito vi sono le cd fonti nominate: nominate dal legislatore (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa) e quelle innominate: 'accadimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge comunque idonei a produrre obbligazioni alla luce dei principi e criteri desumibili dall’ordinamento considerato nella sua interezza' (definizione della Cassazione): giurisprudenza riconosce tra queste fonti:

  • Testamento (nel momento in cui presenti una forma tipo 'nomino erede tizio con l’obbligo di istituire una borsa di studio a mio nome')
  • Cd atti leciti dannosi, ad esempio obbligazione di indennizzo riconosciuto a chi debba sopportare le immissioni giustificate da esigenze di produzione seppure superiori alla soglia della normale tollerabilità
  • Rapporti nascenti da alcuni contratti nulli
  • Rapporti contrattuali di fatto o da contratto sociale qualificato: quando si presta un’attività normalmente nascente da un contratto ma in assenza di esso (esempio insegnanti che prestano attività di istruzione agli alunni pur non avendo sottoscritto alcun contratto né con essi né con i genitori).

Il codice disciplina la figura dell’obbligazione in generale a prescindere dalla sua fonte, ma poi procede all’analisi delle singole fonti separatamente.

L'obbligazione naturale

Si parla di obbligazione naturale quando la prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti delle obbligazioni, ma in esecuzione di un dovere morale o sociale (si intende per dovere morale o sociale quello per cui l’inosservanza genera disistima e riprovazione da parte dei consociati, alla luce dell’etica sociale corrente nel dato momento storico). Il debitore non è giuridicamente vincolato ad eseguire, ma se esegue si ha l’effetto della soluti retentio (unico effetto dell’obbligazione naturale che, ad esempio, non può essere oggetto di novazione o cessione o trasmissione ereditaria ecc.) quando però concorrano i presupposti:

  • Spontaneità dell’esecuzione (chi ha eseguito non è stato costretto a farlo)
  • Capacità del soggetto che esegue la prestazione (diverso da quanto previsto dall’articolo 1191 c.c. per le obbligazioni civili)
  • Proporzionalità tra la prestazione eseguita e i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare: non si può considerare doveroso ciò che va oltre le possibilità dell’adempiente o che va oltre quanto il beneficiario può ragionevolmente attendersi.

Alcune ipotesi di obbligazione naturale sono state tipizzate dal legislatore: debito di gioco, obbligo di eseguire la cd disposizione fiduciaria e, per alcuni, il debito prescritto. Vi sono poi le ipotesi atipiche (dal punto di vista della legislazione) e quelle rese in un certo senso tipiche dalla giurisprudenza (riconosciute come obbligazioni naturali da orientamenti giurisprudenziali):

  • Prestazioni gratuite effettuate a favore del convivente more uxorio (esempio dazione di somma di denaro diversa dalla donazione)
  • Pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale (purché non si tratti di usura)
  • Adempimento spontaneo di una disposizione testamentaria, ecc.

Nota: per legge non sono da considerarsi obbligazioni naturali (seppure siano prestazioni gratuite non ripetibili), le attribuzioni effettuate per riconoscenza, o per meriti o speciale remunerazione (cd donazione remuneratoria), o in conformità agli usi, anche in occasione di servizi resi (esempio mance, cd donazione d’uso).

Gli elementi del rapporto obbligatorio

I soggetti

Creditore e debitore. Devono essere determinati o quanto meno determinabili. La titolarità passiva può essere talvolta individuata in base alla titolarità di un diritto reale/proprietà su un bene: si parla di obbligazioni propter rem o obbligazioni reali (esempio io in quanto proprietario di un appartamento ho l’obbligazione di pagare spese condominiali). Le obbligazioni a soggetto determinabile non devono essere confuse con le cd obbligazioni ambulatorie: vi è trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore (ignora a chi dovrà effettuare il pagamento allo scadere della prestazione, esempio caso del 'pagherò-cambiario').

Obbligazioni plurisoggettive: l'obbligazione deve avere almeno due soggetti (debitore e creditore) e in quel caso si parla di obbligazione semplice; se invece fanno capo all’obbligazione più soggetti: obbligazione plurisoggettiva. Si ha obbligazione plurisoggettiva nei casi di:

  • Obbligazione solidale:
    • Passiva: più debitori nei confronti di un creditore; ciascuno dei debitori è tenuto per l’intero nei confronti del creditore, laddove uno adempia gli altri sono liberati
    • Attiva: più creditori di un debitore, ciascun creditore ha diritto all’intero dal debitore che una volta adempiuto è liberato (è il caso di un conto cointestato tra coniugi, laddove essi abbiano la possibilità di compiere operazioni separate, uno di loro può prelevare l’intera somma del conto e la banca si considera liberata: non deve niente all’altro).
  • Obbligazione parziaria:
    • Passiva: più debitori tenuti ad adempiere ciascuno per una parte della prestazione unitaria (ciascuno adempie per la sua parte, la restante parte deve essere eseguita dagli altri condebitori) esempio caso dei debiti ereditari: ciascun coerede è tenuto ad una parte in proporzione alla sua quota di eredità
    • Attiva: più creditori, ciascuno ha diritto ad una parte dell’unitaria prestazione, il debitore non è liberato finché non ha adempiuto per l’intero (dato ad ogni creditore la sua parte).

Nota: come sapere se l’obbligazione in cui sono presenti condebitori e concreditori sia solidale o parziale. In caso di pluralità dei debitori si presume la solidarietà passiva (articolo 1294: 'sono tenuti in solido'), a meno che non risulti diversamente dal titolo o dalla legge. Presunzione di solidarietà passiva per tutelare il creditore. In caso di pluralità dei creditori si ritiene al contrario che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo.

Obbligazioni solidali passive

Si osservano (oltre a quanto detto) i seguenti principi:

  • Nei rapporti esterni (rapporti tra debitore e creditore):
    • Il creditore può rivolgersi ad uno o più debitori a scelta per ottenere l’intera prestazione; il coobbligato richiesto non può esimersi dall’adempimento integrale a meno che la legge o il titolo prevedano il cd beneficio di escussione: onore del creditore di procedere preventivamente nei confronti di un altro condebitore.
    • L’effettuazione integrale della prestazione da parte di un condebitore libera tutti gli altri da qualsiasi obbligo nei confronti del creditore.
    • Il condebitore cui sia richiesto l’adempimento può opporre al creditore le eccezioni comuni: quelle che attengono all’intero rapporto obbligatorio ma non quelle personali altrui: che attengono al rapporto personale tra un altro condebitore e il creditore (esempio vizio del consenso che inficia il titolo di un altro condebitore).
    • La costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non fa costituire in mora anche gli altri.
    • L’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori ha effetto anche nei confronti degli altri.
    • La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di un condebitore non incide sulla natura solidale dell’obbligazione per gli altri condebitori.
    • La transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori che abbia ad oggetto l’intero debito non produce effetto nei confronti degli altri che però possono dichiarare di volerne profittare.
    • La sentenza pronunciata tra creditore e uno dei condebitori non ha effetti per gli altri.
  • Nei rapporti interni (rapporti tra coobbligati):
    • Il carico della prestazione si divide in parti che si presumono eguali se non risulta diversamente e salvo che l’obbligazione non sia sorta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori: esempio Tizio fa mutuo con banca, Caio presta fideiussione a garanzia della restituzione del mutuo di Caio; l’obbligazione fideiussoria assunta da Caio è in favore del primo debitore Tizio: se Tizio adempie non si può pretendere nulla da Caio.
    • Il condebitore che ha adempiuto, ha diritto di chiedere agli altri la restituzione della parte di rispettiva competenza tramite cd azione di regresso; ma se l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione ha diritto di richiedere il rimborso dell’intera prestazione eseguita (nell’esempio sopra, se il fideiussore ha adempiuto per intero può pretendere l’intera somma da Tizio).
    • Nell’ipotesi in cui uno dei condebitori risulti insolvente in via di regresso, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori.

Obbligazioni divisibili e non

Indivisibili: hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale.

  • Per natura: indivisibilità oggettiva (esempio prestazione di consegnare un cavallo)
  • Per volontà delle parti: indivisibilità soggettiva (esempio obbligazione per due comproprietari di vendere un immobile)

Divisibili: le altre. Distinzione importante perché le obbligazioni indivisibili sono sempre solidali: si applica la disciplina della solidarietà ma con alcune differenze; la principale è che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi: gli eredi di un titolare di obbligazione indivisibile non sono tenuti in proporzione alle rispettive quote (come per regola generale) ma in solido.

La prestazione

Caratteri della prestazione:

  • Patrimonialità: suscettibile di valutazione economica
  • Deve rispondere ad un interesse (anche non patrimoniale, es. culturale, morale…) del creditore.

Tipologia delle prestazioni:

  • Di dare: trasferimento di un diritto su un bene o consegna del bene; se il bene è generico: obbligazione generica, debitore tenuto a dare cose appartenenti ad un genus dunque non individuate; se specifico: obbligazione specifica, debitore tenuto a dare quella cosa determinata. Nota nel primo caso il debitore è tenuto a dare cose di qualità 'non inferiore alla media' (ex art 1178).
  • Facere: eseguire attività materiale o giuridica (che non consista in un dare)
  • Non facere: osservanza di una condotta omissiva che può consistere in un non dare (esempio non alienare det bene) o in un non facere in senso stretto: si parla di obbligazioni negative.

All’interno delle obbligazioni di facere si distingue in:

  • Obbligazioni di mezzi: debitore tenuto a svolgere determinata attività senza garantire che il creditore ottenga il risultato sperato (esempio medico)
  • Obbligazioni di risultato: debitore tenuto a realizzare det risultato come esito della sua attività (esempio appaltatore costruttore).

In realtà la giurisprudenza ritiene che tale distinzione non sia particolarmente rilevante, in ogni obbligazione c’è la compresenza degli elementi della condotta del debitore e del risultato, anche se in misura variabile a seconda del tipo di obbligazione.

Prestazione si divide ancora in:

  • Fungibile: per il creditore sono irrilevanti sia l’identità che le qualità personali di chi la esegue
  • Infungibile: contrario.

Requisiti legali della prestazione: possibile, lecita e determinata/determinabile (vedi poi nell’oggetto del contratto).

Nel compiere la prestazione: art 1175: debitore e creditore devono comportarsi secondo correttezza (si ritiene siano espressione del dovere di solidarietà sociale art 2 cost). + 1375: dovere di buona fede oggettiva. Combinato di questi due articoli impone da un lato di modellare la propria condotta per non sacrificare più del dovuto gli interessi della controparte; dall’altro fa sorgere in capo al debitore una serie di obblighi comportamentali (cd obblighi di protezione) accessori e strumentali all’obbligo generale alla prestazione, al fine di tutelare gli interessi dell’altra parte del rapporto obbligatorio.

Nota: vi possono essere obblighi di protezione anche quando manca un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione: cd obbligazioni senza prestazione: esempio obbligo di informazione gravante sulla parte che, durante una trattativa contrattuale, sia consapevole dell’esistenza di una causa di invalidità (connessa all’obbligo di informazione non c’è alcuna prestazione: obbligo di protezione in una obbligazione senza prestazione).

Oggetto

Art 1174, oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta. Talvolta per le obbligazioni di dare si parla di oggetto (mediato) con riferimento al bene dovuto; stessa cosa avviene per le obbligazioni di fare che consistono nel procurare un opus al creditore (opus=oggetto, es. immobile che l’appaltatore deve costruire).

Obbligazioni semplici, alternative, facoltative

Con riferimento alla prestazione dovuta si distingue in:

  • Obbligazioni semplici: ad oggetto un’unica prestazione che il debitore è tenuto ad eseguire
  • Obbligazioni alternative: aventi ad oggetto due o più prestazioni (obbligazioni con alternativa multipla), ma il debitore si libera eseguendo una sola di esse per intero (non può eseguire parte di una e parte di un’altra). La scelta dell’obbligazione è rimessa al debitore salvo che non sia diversamente previsto. Con la concentrazione: riduzione delle prestazioni ad una sola si passa da un’obbligazione alternativa ad una semplice
  • Obbligazioni facoltative: hanno ad oggetto una sola prestazione (sono semplici dunque) ma il debitore ha la possibilità di liberarsi anche eseguendo un’altra prestazione. Esempio quando il creditore ha diritto di richiedere un’altra prestazione (facoltativa) predeterminata fin quando non venga eseguita la prestazione principale.

Distinzione tra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa importante per la disciplina in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile:

  • Alternative: se una diviene impossibile (per causa non imputabile), l’obbligazione si considera semplice e il debitore è tenuto all’altra prestazione
  • Facoltative: se viene meno la prestazione principale l’obbligazione si estingue, se viene meno la prestazione facoltativa l’obbligazione permane.

Obbligazioni pecuniarie

Obbligazioni di dare una somma di denaro.

  • Debiti pecuniari si estinguono nella moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento (articolo 1277); dal 2002: euro. Ma se il debito è espresso in una moneta non più corrente al tempo del pagamento, questo deve farsi nella moneta corrente ragguagliata per valore alla moneta precedente.
  • Debito espresso in moneta estera può essere pagato con moneta nazionale del debitore al corso del cambio nel giorno della scadenza, salvo che non sia stato precisato che il pagamento deve essere fatto proprio nella moneta pattuita (debitore deve usare moneta straniera).
  • Giurisprudenza ammette possibilità di estinguere prestazioni monetarie inferiori a 3000€ con qualsiasi mezzo di pagamento diverso dalla dazione materiale in contanti, purché si abbia il medesimo effetto di pagamento (esempio assegni bancari); nota: pagamenti superiori a 3000€ non possono in nessun modo essere ...
Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 101
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato 2, Prof. Pasquino Teresa, libro consigliato Manuale di diritto privato , Torrente-Schlesinger  Pag. 91
1 su 101
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliae02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community