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RESCISSIONE E RISOLUZIONE
RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO.
Condizioni:
- stato di pericolo in cui uno dei contraenti o altra persona si trovava, al quale il contraente stesso ha voluto ovviare con la conclusione del contratto. Situazione di pericolo di un danno attuale e grave alla persona (contraente stesso ma anche una familiare es); non è sufficiente il pericolo riguardante solamente cose. Contratto è rescindibile anche se il pericolo è stato volontariamente causato o era evitabile (es sono andato ad arrampicare e chiedo soccorso=>guida alpina chiede compenso sproporzionato=>rescissione), ma non se il soggetto per esimersi da un pericolo da lui stesso provocato abbia causato un danno.
- stato di pericolo fosse noto alla controparte
- iniquità delle condizioni.
Nota: il giudice può accordare equo compenso per il servizio comunque svolto dall'altro contraente.
RESCISSIONE PER LESIONI: azione generale di rescissione, applicabile
A qualsiasi contratto quando:
-
Elemento oggettivo: lesione = sproporzione tra le prestazioni ultra dimidium (= valore di una prestazione deve essere superiore al doppio della controprestazione).
MA:
- la sproporzione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta
- non si applica nei contratti aleatori (la loro essenza è connaturata alla possibilità di una sproporzione).
-
Secondo elemento oggettivo: stato di bisogno della parte danneggiata = situazione di disagio economico, anche momentaneo (non necessaria totale indigenza) tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre e da funzionare come motivo dell'accettazione della sproporzione.
Es quando un soggetto pur disponendo di beni ha necessità di liquidi subito => vende a prezzi molto modesti.
Nota: distinguere dallo stato di pericolo: la necessità = difficoltà economica, lo stato di pericolo = situazione di necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e attuale di danno.
- Elemento oggettivo: l'asimmetria tra le prestazioni delle parti deve essere significativa e non giustificata da una causa legittima.
- Elemento soggettivo: è necessario che la parte avvantaggiata fosse consapevole dello stato di bisogno e ne abbia approfittato, anche con un comportamento passivo.
- Riduzione ad equità: il contraente verso cui è mossa l'azione di rescissione può evitarla eliminando lo squilibrio/modificando il contratto per ridurlo ad equità.
- Non si applicano le regole della convalida; per eliminare l'elemento oggettivo dell'asimmetria vi è il solo modo di prestare un supplemento (riduzione ad equità).
- Si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto.
- Sono fatti salvi i diritti dei terzi: la rescissione non ha effetto retroattivo, ma sono salvati gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione. La trascrizione della domanda di rescissione proposta dall'alienante rende opponibile a terzi l'effetto restitutorio conseguente all'accoglimento della domanda.
legittimato a rifiutare l'adempimento tardivo. Nota: nonostante la legge parli di facoltà di rifiutare l'adempimento tardivo a partire dalla domanda giudiziale, il potere di tale rifiuto è ammesso secondo la giurisprudenza anche quando, pur non avendo introdotto la domanda giudiziale per la risoluzione, l'inadempimento sia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Effetti della sentenza di risoluzione: sentenza costitutiva => effetto giuridico di sciogliere il vincolo: a) vengono meno obblighi b) rimossi effetti traslativi eventualmente prodotti c) prestazioni già eseguite vanno restituite. => retroattività della risoluzione. N.b. retroattività non opera nei contratti ad esecuzione continuata o periodica: prestazioni già eseguite sono fatte salve. Inoltre la retroattività ha effetto tra le parti => diritti dei terzi sono salvi, salvo operatività della trascrizione: se la domanda di risoluzione viene trascritta,
La sentenza che la accoglie è opponibile ai terzi che abbiano acquistato successivamente. Il Giudice deve però accertare che l'inadempimento non sia di scarsa importanza: solo un inadempimento di gravità dà luogo a risoluzione (comunque anche se l'inadempimento non è grave, la parte che lo subisce ha diritto al risarcimento del danno).
Nota: nel caso in cui vi siano inadempienze reciproche, non si può pronunciare una risoluzione a favore di entrambe le parti - bisogna valutare quale comportamento sia stato più grave (a lui viene addebitato l'inadempimento).
Prova dell'inadempimento: al creditore spetta solo la prova della fonte del proprio diritto (il contratto), spetta eventualmente alla controparte l'onere di provare l'adempimento.
RISOLUZIONE DI DIRITTO: si ha risoluzione del contratto senza che vi sia una pronuncia del giudice; risoluzione ipso iure (di diritto) nei casi previsti dalla legge.
1) Clausola risolutiva espressa: clausola
contrattuale con cui le parti convengono che in caso di inadempimento di obbligazioni specificate (sia che non vengano affatto adempiute, sia che vengano eseguite diversamente dalle modalità pattuite), il contratto deve considerarsi automaticamente risolto. Nota: necessario specificare le obbligazioni o le modalità => non avrebbe valore una generica clausola che parli di inadempimento del contratto. MA poiché la parte non inadempiente ha la possibilità di scegliere tra manutenzione e risoluzione => la clausola opera solo se la parte comunica all'altra di volersene avvalere: una volta che tale dichiarazione è pervenuta all'inadempiente, opera di diritto la risoluzione. Nota: dalla comunicazione (pervenuta alla parte) deriva a) il diritto della parte di rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo b) è comunque preclusa la possibilità di richiedere la manutenzione. Con l'individuazione specifica delle obbligazioni, le
parti convengono quali siano le violazioni sufficientemente gravi da generare risoluzione (valutazione che nella risoluzione giudiziale fa il giudice). Nel caso dovessero sorgere liti, intervento del giudice: sentenza non costitutiva ma dichiarativa (accerta una risoluzione già pattuita dalle parti).
2) diffida ad adempiere: dichiarazione scritta con cui la parte non inadempiente intima l'altra ad adempiere entro un certo termine (termine congruo, in genere non può essere inferiore a 15gg) con avvertenza espressa che se entro quella data non si procede ad adempimento, il contratto si considererà risolto automaticamente.
Nota: la diffida ad adempiere deve avere forma scritta (indipendentemente dalla forma dell'atto che si intende risolvere); la giurisprudenza ha inoltre precisato che anche la relativa procura deve avere forma scritta nel caso la diffida ad adempiere sia inviata a mezzo di rappresentante.
L'effetto risolutivo può essere oggetto di
rinuncia per il creditore diffidante. Anche in questo caso, qualsiasi lite giudiziale che sorga in merito alla diffida, genera una sentenza di accertamento (giudice verifica se ci sono i presupposti per considerare risolto il contratto).- termine essenziale: termine per l'adempimento della prestazione che risulti essenziale=la prestazione diventa inutile per il creditore se viene adempiuta oltre dato termine. Essenzialità
- a) oggettiva: si ricava dalla natura della prestazione
- b) soggettiva: quando risulta (espressamente o implicitamente) dalle pattuizioni contrattuali. Nota: le clausole di stile (es. entro e non oltre) non sono valide a determinare l'essenzialità del termine.
- Mancato adempimento, scaduto il termine, determina la risoluzione ipso iure (senza necessità di comunicazione alla parte inadempiente); la parte non inadempiente può tuttavia dichiarare la volontà di accettare un adempimento tardivo (mantenendo in vita il contratto) dando
notizia alla controparte entro tre giorni dalla scadenza del termine inosservato.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO: la legge offre rimedi che, seppur non eliminino il contratto, tutelano la parte non inadempiente, tra questi l'ecce