L’USUFRUTTO, L’USO E L’ABITAZIONE
L’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui, ma deve rispettarne la destinazione economica.
L’usufruttario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo campo.
L’usufrutto ha una durata temporanea perché non avrebbe alcune utilità pratica la proprietà del concedente,
se la facoltà di godimento le fosse stata sottratta.
Possiamo dire:
Se si tratta di una persona fisica, l’usufrutto dura tutta la vita dell’usufruttario e, in ogni caso, la
morte dell’usufruttario determina l’estinzione del diritto, anche quando il diritto stesso non è
scaduto.
Se si tratta di persona giuridica o di ente non riconosciuto, la durata dell’usufrutto non può essere
superiore a trent’anni.
Il limite massimo di durata, previsto dal codice, si ritiene il c.d. usufrutto congiuntivo, cioè quello attribuito a
più soggetti a favore del più longevo dei contitolari. Qui l’usufrutto non si consolida con la nuda proprietà
fino a quando rimane in vita l’ultimo dei contitolari originari.
L’usufrutto successivo è attribuito a più soggetti successivi alla morte dell’usufruttario precedente. È
estremamente vietato ed è valido solo a favore del primo beneficiario, ma se formulato per testamento o
donazione.
L’usufrutto successivo improprio si intende quello in cui un soggetto riservi in proprio favore l’usufrutto sul
bene, che alla sua morte, il diritto passerà ad un terzo o a terzi.
L’OGGETTO DELL’USUFRUTTO
107
IL QUASI USUFRUTTO
L'oggetto di usufrutto può essere qualsiasi specie di bene, esclusi solo i beni consumabili.
I beni consumabili, se utilizzati, perdono la loro individualità (es. un cibo ecc.), oppure non sono più
disponibili per il soggetto che li impiega (es. denaro) e di conseguenza non potrebbero essere restituiti al
proprietario una volta finito l'usufrutto.
Se il godimento dei beni consumabili viene dato a un altro soggetto diverso dal proprietario, si avrà una
situazione che non coincide con l'usufrutto, Ma in questo caso la proprietà dei beni consumabili passa al
quasi-usufruttario. Si parla “quasi usufrutto”.
Il quasi usufrutto non è un diritto reale su cosa altrui, salvo l'obbligo di quest'ultimo di restituire il valore dei
beni oppure altrettanti beni dello stesso genere. L'usufruttario ha compito di pagare le cose secondo il valore
che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale quantità e qualità (art. 995 c.c.).
Oggetto di usufrutto possono essere anche i beni deteriorabili (es. vestito, macchina ecc.): In questo caso
l'usufruttuario ha il diritto di utilizzare tali beni secondo l'uso al quale sono destinati.
Alla fine dell'usufrutto l'usufruttuario è tenuto a restituire tali beni nello stato in cui si trovano (art. 996 c.c.).
MODI DI ACQUISTO DELL’USUFRUTTO
I modi di acquisto dell'usufrutto possono essere:
La legge: si parla di usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore.
Il provvedimento del giudice: esso può, a favore di uno dei due coniugi, Stabilire l'usufrutto su parte
dei beni spettanti all'altro coniuge a seguito della divisione dei beni in comunione legale.
La volontà dell'uomo: si parla di contratto, non importa se a titolo gratuito o oneroso, ma non deve
essere un contratto unilaterale. Si parla di testamento, promessa al pubblico, donazione nuziale ecc.
Gli atti inter vivos che costituiscono il diritto di usufrutto su beni immobili richiedono la forma
scritta ad substantiam e sono soggetti a trascrizione.
L'usucapione: comporta l'acquisto del possesso in buona fede bisogno.
Il modo di acquisto dell'usufrutto più diffuso è stato l'attribuzione di tale diritto al coniuge superstite in sede
di successione MORTIS CAUSA al coniuge defunto: si parla di usufrutto uxorio.
La famiglia del 1975 ha eliminato questo istituto e il coniuge superstite non ha più il diritto di usufrutto su
una quota dei beni delitti (beni appartenenti al defunto prima del decesso) ma ha piena proprietà su una quota
degli stessi beni.
DIRITTI DELL’USUFRUTTUARIO
All'usufruttuario competono:
A) Il potere di godimento sul bene che implica: la possibilità di trarre dalla cosa tutte le utilità che la
cosa stessa può dare, con il solo obbligo di rispettare la destinazione economica.
Questo potere permette anche il possesso della cosa: per poter avere il possesso l'usufruttuario può
ricorrere all’ACTIO CONFESSORIA, Azioni analoga alla REIVINDICATIO, tanto che questa è
anche definita VINDICATIO USUFRUCTUS. Questa azione ha l'obiettivo di accertare l'esistenza
del diritto di usufrutto e di ottenere la condanna del terzo al rilascio del bene.
Acquisto dei frutti naturali e civili della cosa: la legge distingue tra frutti civili e frutti naturali. La
proprietà dei frutti naturali si acquista con la separazione, I frutti civili si acquistano giorno per
giorno in base alla durata del diritto.
108 Questa regola si applica anche all'usufruttuario: a lui spettano i frutti naturali separati durante
l'usufrutto ed i frutti civili maturati giorno per giorno fino al termine dell'usufrutto.
Il principio dell'acquisto di frutti naturali per effetto della separazione è attenuato dal legislatore
rispetto a una delle categorie più importante di frutti naturali, cioè quelli prodotti da fondo rustico:
La distribuzione tra proprietario ed usufruttuario avviene in proporzione della durata del rispettivo
diritto nell'anno agrario. Se l’anno agrario ha avuto inizio il 1° novembre e l'usufrutto ha avuto
termine il 28 febbraio dell'anno successivo (L'usufrutto è durato quattro mesi: un terzo cioè di un
anno), i frutti dell'annata agraria spetteranno per un terzo all'usufruttuario e per due terzi al
proprietario.
Questo principio sì utilizza anche per le spese per le spese necessarie per la loro produzione.
B) Il potere di disposizione del diritto di usufrutto: l'usufruttuario può dare ad altri il proprio diritto di
usufrutto e può anche concedere ipoteca sull’usufrutto stesso (art. 2810 c.c.). La cessione non
danneggia il nudo proprietario: l'usufrutto si estinguerà e ugualmente nel termine stabilito nell'atto di
costituzione e, in mancanza di tale atto, con la morte dell'acquirente, il primo usufruttuario.
C) Il potere di disposizione del godimento del bene: ad esempio l'usufruttuario può concedere in
locazione la cosa del suo diritto e, più in generale, darla in godimento a terzi.
Le locazioni concesse dall'usufruttuario dovrebbero terminare quando si estingue l'usufrutto. Qui il
legislatore è intervenuto e ha consentito che le locazioni in corso al momento della cessazione
dell'usufrutto possono proseguire per la data stabilita, ma a una condizione che la locazione e la sua
durata siano espresse in un atto pubblico o da scrittura privata con data certa anteriore ed in ogni
caso per non oltre un quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se l'estinzione dell’usufrutto si verifica per effetto della scadenza del termine fissato per la sua
durata la locazione non può durare se non per l'anno in corso.
D) La facoltà di apportare miglioramenti (l'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti
che sussistono al momento della restituzione della cosa) e di eseguire addizioni (si tratta di
incrementi materiali che non vadano ad alterare la destinazione economica della cosa).
OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO
Gli obblighi dell'usufruttuario consistono nel restituire la cosa al termine del suo diritto (art. 1001 c.c.).
Egli è tenuto a:
Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa.
Non modificare la destinazione della cosa.
Fare l'inventario e prestare garanzia, alla luce degli obblighi di conservazione e restituzione dei beni
oggetti di usufrutto.
La Corte Suprema ritiene che gli obblighi a cui è tenuto l'usufruttuario siano delle vere e proprie obbligazioni
dell'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario e, in ipotesi di loro mancanza, il nudo proprietario può
richiedere all'usufruttuario il risarcimento del danno sotto forma di ripristino della condizione dell'immobile.
L'usufruttuario è tenuto alle spese e agli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione, alla manutenzione
della cosa e quindi alle riparazioni ordinarie, alle imposte, ai canoni, alle rendite fondiarie e tutti gli altri pesi
che gravano sul reddito (art. 1004 c.c.).
Il nudo proprietario invece è tenuto ad effettuare le riparazioni straordinarie: cioè quelle che superano i
limiti della conservazione della cosa e delle sue utilità per la durata della vita umana. Per riparazioni
straordinarie si intendono quelle riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento dei tetti, solai, scale ecc.
L'usufruttuario deve al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni
straordinarie (art. 1005 c.c.).
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ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO
L'estinzione dell'usufrutto si verifica per:
Scadenza del termine o morte dell'usufruttuario.
Prescrizione estintiva ventennale (non utilizzato per venti anni).
Consolidazione: nel caso in cui l'usufruttuario venga a mancare occorre comunicare che il bene fino
a quel momento soggetto a usufrutto della persona deceduta è tornato ai legittimi proprietari
(riunione di usufrutto).
Perimento totale della cosa: se l'oggetto dell'usufrutto viene meno per il perimento totale della cosa
e naturale che l'usufrutto si estingua.
Abuso: l'usufruttuario deteriora il bene per mancanza di ordinarie riparazioni.
Rinunzia: se l'usufrutto ha ad oggetto beni immobili, deve essere fatta per iscritto ed essere trascritta
nei pubblici registri immobiliari.
L'estinzione dell'usufrutto comporta l'automatica riespansione della nuda proprietà in proprietà piena.
La legge non ha vietato l'usufruttuario di fare dei miglioramenti, ma limitato il credito dell'usufruttuario per i
miglioramenti fatti, sempre che tali miglioramenti sussistano al momento della restituzione della cosa e
sussiste la minor somma tra lo speso e l'aumento di valori conseguito per poter applicare i miglioramenti alla
cosa.
Per le addizioni si applica la regola dell'accessione: egli ha diritto di togliere le addizioni alla fine
dell'usufr
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