DEI MINORI
613. Rapporti tra genitori e figli. La responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del
figlio
• Il nuovo assetto dei rapporti tra genitori e digli dopo la Novella del 2012
La L. 219/2012 e il relativo decreto delegato attuativo hanno ridisegnato l’impianto della
disciplina della filiazione e hanno introdotto novità di natura lessicale:
è così stata soppressa la tradizionale terminologia che scolpiva l’alternativa tra filiazione
legittima e naturale, e allo stesso modo la nozione di potestà dei genitori viene sostituita
con la figura della responsabilità genitoriale.
L’innovazione è enfatizzata dalla nuova formulazione della rubrica che parla di
responsabilità genitoriale e non di potestà e perciò il testo si articola in due capi di cui il
primo dedicato ai diritti e doveri del figlio e il secondo all’esercizio della responsabilità
genitoriale nei casi di crisi della coppia.
• I fondamentali diritti dei figli
I principi fondamentali della materia sono sanciti agli artt. 315 e 315-bis c.c:
a. il 315 proclama l’identità dello stato giuridico di tutti i figli.
b. il 315-bis.1 statuisce che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito
e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
aspirazioni.
c. il 315-bis.2 dispone altresì che il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della
famiglia e di mantenere rapporti significativa con i parenti; sono principi, quello
del diritto del minore alla famiglia e quello della rilevanza dei rapporti con i
parenti, che rispecchiano valori proclamati in tutte le più recenti carte sui diritti
dei minori.
Il nuovo art. 317-bis c.c. appresta una specifica tutela all’interesse degli ascendenti ad
intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Non soltanto, il nuovo 315-bis.3 c.c., colloca tra i principi di ordine generale quello
dell’ascolto del minore: il minore che abbia compiuto i 12 anni e quello di età inferiore se
capace di discernimento, ha diritto di essere sentito su tutte le questioni e nell’ambito di
tutte le procedure nelle quali debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
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• Obblighi dei figli
Ex art. 315-bis ultimo comma, i figli devono rispettare i genitori e devono contribuire al
mantenimento della famiglia fin quando convivono con essa e in proporzione alle proprie
sostanze e al proprio reddito.
Inoltre, ex art. 318 c.c., il figlio non può abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore
età o all’emancipazione; qualora questi si allontani senza permesso i genitori possono
richiamarlo, eventualmente ricorrendo al giudice tutelare.
• La responsabilità genitoriale
L’art. 316.1 c.c. dispone che ambo i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e
la esercitano di comune accordo; essi devono tenere conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Devono stabilire la residenza abituale
della prole.
In caso di contrasti, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, il quale,
sentiti i genitori, ed anche il figlio, suggerisce le determinazioni più utili nell’interesse del
minore e dell’unità familiare. Se però il contrasto permane, il giudice rimette il potere
decisionale a quello tra i genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare
l’interesse del figlio ex art. 316.3 c.c.
Per l’esercizio della responsabilità genitoriale occorre che siano venuto ad esistenza un
rapporto di filiazione giuridicamente rilevante; perciò nel caso di figli nati fuori del
matrimonio:
a. se uno solo dei genitori riconosce il figlio, a lui spetta in via esclusiva l’esercizio
delle relative prerogative e funzioni;
b. se il figlio è stato riconosciuto da entrambi, la responsabilità genitoriale dovrà
essere esercitata di comune accordo.
Se uno dei genitori è lontano, incapace o impedito, la responsabilità genitoriale esercitata
solo dall’altro genitore.
In ogni caso, il genitore che non esercita la responsabilità vigila sull’istruzione,
sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
• Concorso negli oneri
I genitori devono adempiere i loro obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive
sostanze e ciascuno, secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo ex art.
316-bis c.c. Ove non abbiano mezzi sufficienti, sono tenuti gli ascendenti, i quali non
devono provvedere direttamente ai bisogni dei nipoti, ma devono fornire ai genitori i
mezzi a ciò necessari.
• Distrazione dei redditi dell’obbligato
Qualora uno dei genitori non contribuisca adeguatamente, il tribunale può imporre che
una quota dei suoi redditi venga versata direttamente all’altro coniuge o a chi provvede
al mantenimento dei figli.
• Amministrazione dei beni
I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. 137
Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun
genitore ex art. 320.1 c.c. salvo, in caso di disaccordo, l’intervento del giudice nei limiti
anzidetti.
Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiute solo per necessità od
utilità evidente del figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320.3 c.c.
• Conflitti di interesse
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti ad una comune responsabilità
genitoriale o tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale ex
art. 320 ultimo comma c.c.
Se il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza dei figli viene
rimessa esclusivamente all’altro; sebbene ciò presuma che il genitore rimanente sappia
essere imparziale.
• Omissione di atti necessari
In tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere atti di interesse del
figlio eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta dello stesso figlio, del
PM o di uno dei parenti che vi abbia interesse, può nominare al figlio, sentiti i genitori, un
curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti ex art. 321 c.c.
• Annullabilità
Gli atti eventualmente compiuti senza l’osservanza delle norme anzidette, possono essere
annullati su istanza dei genitori o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ex art. 322 c.c.
I genitori non possono in nessun caso acquistare beni o diritti dei minori soggetti alla loro
responsabilità genitoriale; anche in tal caso, l’atto è annullabile ex art. 323 c.c.
• Usufrutto legale
Ai genitori spetta l’usufrutto legale sui beni del figlio minore, tranne quelli specificamente
esclusi dall’art. 324 c.c. I frutti dei beni del minore devono essere destinati dai genitori, al
mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. L’usufrutto legale, a
dispetto di quello ordinario ex art. 980 c.c., non può essere alienato, né costituito in
garanzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori ex art. 326
c.c. • Decadenza dalla responsabilità genitoriale
Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio
e può anche, per gravi motivi, ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza
familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente responsabile dei
maltrattamenti o abusi ex art. 330 c.c.
Qualora invece, gli abusi e i maltrattamenti non siano così gravi da determinare la
decadenza dalla responsabilità, il giudice può adottare i provvedimenti opportuni e
ordinare l’allontanamento dalla casa familiare del figlio o del responsabile dei
maltrattamenti ex art. 333 c.c.
• Reintegrazione
Il genitore che sia stato dichiarato decaduto, può essere reintegrato nella responsabilità
genitoriale quando siano cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza ex art. 332
c.c. 138
• Controllo giudiziale sull’amministrazione
Quando il patrimonio è mal amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i
genitori devono attenersi nell’amministrazione e può rimuoverne uno di essi o entrambi,
sostituendoli con un curatore, o privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale ex art.
334 c.c.
• L’ascolto del minore
L’art. 336-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 154/2013, stabilisce in attuazione di principi
affermati dalla Cassazione e da Corti Sovranazionali, che il minore ha diritto di essere
ascoltato dal giudice nell’ambito di tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati
provvedimenti che lo riguardino.
L’ascolto, deve essere disposto verso il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età
inferiore, se capace di discernimento, e se ne può prescindere, con provvedimento
motivato, solo se sia in contrasto con l’interesse del minore stesso o manifestamente
superfluo.
L’ascolto deve avvenire con particolari cautele, anche con l’ausilio di esperti; i genitori, i
difensori delle parti e il PM sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal
giudice.
614. La tutela dei minori
• Presupposti
Se entrambi i genitori sono morti o per altro motivo non possono esercitare la
responsabilità genitoriale, si inaugura l’istituto della tutela.
• Organi
Organi della tutela sono il giudice tutelare ex art. 334 c.c.: il tutore e il protutore, nominati
dal giudice tutelare ex art. 346 c.c.
• Nomina e ufficio del tutore
Il giudice tutelare nomina quale tutore, la persona designata dal genitore ma ove tale
indicazione manchi o vi siano gravi motivi che si oppongano alla nomina della persona
designata, il giudice nomina preferibilmente il tutore tra gli ascendenti o parenti prossimi
o affini del minore ex art. 348 c.c.
Il nuovo 348.3 c.c. dispone che il giudice, prima di procedere a tale nomina, debba
procedere all’ascolto del minore.
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni ex art. 357 c.c.
Il protutore, rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con
l’interesse del tutore e, in via provvisoria, per gli atti conservativi ed urgenti, quando il
tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio ex art. 360 c.c.
Anche la tutela, come la responsabilità genitoriale, è un complesso di poteri, naturalmente
più ristretti di quelli spettanti ai genitori, per
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