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DEI MINORI

613. Rapporti tra genitori e figli. La responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del

figlio

• Il nuovo assetto dei rapporti tra genitori e digli dopo la Novella del 2012

La L. 219/2012 e il relativo decreto delegato attuativo hanno ridisegnato l’impianto della

disciplina della filiazione e hanno introdotto novità di natura lessicale:

è così stata soppressa la tradizionale terminologia che scolpiva l’alternativa tra filiazione

legittima e naturale, e allo stesso modo la nozione di potestà dei genitori viene sostituita

con la figura della responsabilità genitoriale.

L’innovazione è enfatizzata dalla nuova formulazione della rubrica che parla di

responsabilità genitoriale e non di potestà e perciò il testo si articola in due capi di cui il

primo dedicato ai diritti e doveri del figlio e il secondo all’esercizio della responsabilità

genitoriale nei casi di crisi della coppia.

• I fondamentali diritti dei figli

I principi fondamentali della materia sono sanciti agli artt. 315 e 315-bis c.c:

a. il 315 proclama l’identità dello stato giuridico di tutti i figli.

b. il 315-bis.1 statuisce che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito

e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e

aspirazioni.

c. il 315-bis.2 dispone altresì che il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della

famiglia e di mantenere rapporti significativa con i parenti; sono principi, quello

del diritto del minore alla famiglia e quello della rilevanza dei rapporti con i

parenti, che rispecchiano valori proclamati in tutte le più recenti carte sui diritti

dei minori.

Il nuovo art. 317-bis c.c. appresta una specifica tutela all’interesse degli ascendenti ad

intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Non soltanto, il nuovo 315-bis.3 c.c., colloca tra i principi di ordine generale quello

dell’ascolto del minore: il minore che abbia compiuto i 12 anni e quello di età inferiore se

capace di discernimento, ha diritto di essere sentito su tutte le questioni e nell’ambito di

tutte le procedure nelle quali debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

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• Obblighi dei figli

Ex art. 315-bis ultimo comma, i figli devono rispettare i genitori e devono contribuire al

mantenimento della famiglia fin quando convivono con essa e in proporzione alle proprie

sostanze e al proprio reddito.

Inoltre, ex art. 318 c.c., il figlio non può abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore

età o all’emancipazione; qualora questi si allontani senza permesso i genitori possono

richiamarlo, eventualmente ricorrendo al giudice tutelare.

• La responsabilità genitoriale

L’art. 316.1 c.c. dispone che ambo i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e

la esercitano di comune accordo; essi devono tenere conto delle capacità, delle

inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Devono stabilire la residenza abituale

della prole.

In caso di contrasti, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, il quale,

sentiti i genitori, ed anche il figlio, suggerisce le determinazioni più utili nell’interesse del

minore e dell’unità familiare. Se però il contrasto permane, il giudice rimette il potere

decisionale a quello tra i genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare

l’interesse del figlio ex art. 316.3 c.c.

Per l’esercizio della responsabilità genitoriale occorre che siano venuto ad esistenza un

rapporto di filiazione giuridicamente rilevante; perciò nel caso di figli nati fuori del

matrimonio:

a. se uno solo dei genitori riconosce il figlio, a lui spetta in via esclusiva l’esercizio

delle relative prerogative e funzioni;

b. se il figlio è stato riconosciuto da entrambi, la responsabilità genitoriale dovrà

essere esercitata di comune accordo.

Se uno dei genitori è lontano, incapace o impedito, la responsabilità genitoriale esercitata

solo dall’altro genitore.

In ogni caso, il genitore che non esercita la responsabilità vigila sull’istruzione,

sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

• Concorso negli oneri

I genitori devono adempiere i loro obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive

sostanze e ciascuno, secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo ex art.

316-bis c.c. Ove non abbiano mezzi sufficienti, sono tenuti gli ascendenti, i quali non

devono provvedere direttamente ai bisogni dei nipoti, ma devono fornire ai genitori i

mezzi a ciò necessari.

• Distrazione dei redditi dell’obbligato

Qualora uno dei genitori non contribuisca adeguatamente, il tribunale può imporre che

una quota dei suoi redditi venga versata direttamente all’altro coniuge o a chi provvede

al mantenimento dei figli.

• Amministrazione dei beni

I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. 137

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun

genitore ex art. 320.1 c.c. salvo, in caso di disaccordo, l’intervento del giudice nei limiti

anzidetti.

Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiute solo per necessità od

utilità evidente del figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320.3 c.c.

• Conflitti di interesse

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti ad una comune responsabilità

genitoriale o tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale ex

art. 320 ultimo comma c.c.

Se il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza dei figli viene

rimessa esclusivamente all’altro; sebbene ciò presuma che il genitore rimanente sappia

essere imparziale.

• Omissione di atti necessari

In tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere atti di interesse del

figlio eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta dello stesso figlio, del

PM o di uno dei parenti che vi abbia interesse, può nominare al figlio, sentiti i genitori, un

curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti ex art. 321 c.c.

• Annullabilità

Gli atti eventualmente compiuti senza l’osservanza delle norme anzidette, possono essere

annullati su istanza dei genitori o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ex art. 322 c.c.

I genitori non possono in nessun caso acquistare beni o diritti dei minori soggetti alla loro

responsabilità genitoriale; anche in tal caso, l’atto è annullabile ex art. 323 c.c.

• Usufrutto legale

Ai genitori spetta l’usufrutto legale sui beni del figlio minore, tranne quelli specificamente

esclusi dall’art. 324 c.c. I frutti dei beni del minore devono essere destinati dai genitori, al

mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. L’usufrutto legale, a

dispetto di quello ordinario ex art. 980 c.c., non può essere alienato, né costituito in

garanzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori ex art. 326

c.c. • Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità quando il genitore viola o

trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio

e può anche, per gravi motivi, ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza

familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente responsabile dei

maltrattamenti o abusi ex art. 330 c.c.

Qualora invece, gli abusi e i maltrattamenti non siano così gravi da determinare la

decadenza dalla responsabilità, il giudice può adottare i provvedimenti opportuni e

ordinare l’allontanamento dalla casa familiare del figlio o del responsabile dei

maltrattamenti ex art. 333 c.c.

• Reintegrazione

Il genitore che sia stato dichiarato decaduto, può essere reintegrato nella responsabilità

genitoriale quando siano cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza ex art. 332

c.c. 138

• Controllo giudiziale sull’amministrazione

Quando il patrimonio è mal amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i

genitori devono attenersi nell’amministrazione e può rimuoverne uno di essi o entrambi,

sostituendoli con un curatore, o privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale ex art.

334 c.c.

• L’ascolto del minore

L’art. 336-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 154/2013, stabilisce in attuazione di principi

affermati dalla Cassazione e da Corti Sovranazionali, che il minore ha diritto di essere

ascoltato dal giudice nell’ambito di tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati

provvedimenti che lo riguardino.

L’ascolto, deve essere disposto verso il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età

inferiore, se capace di discernimento, e se ne può prescindere, con provvedimento

motivato, solo se sia in contrasto con l’interesse del minore stesso o manifestamente

superfluo.

L’ascolto deve avvenire con particolari cautele, anche con l’ausilio di esperti; i genitori, i

difensori delle parti e il PM sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal

giudice.

614. La tutela dei minori

• Presupposti

Se entrambi i genitori sono morti o per altro motivo non possono esercitare la

responsabilità genitoriale, si inaugura l’istituto della tutela.

• Organi

Organi della tutela sono il giudice tutelare ex art. 334 c.c.: il tutore e il protutore, nominati

dal giudice tutelare ex art. 346 c.c.

• Nomina e ufficio del tutore

Il giudice tutelare nomina quale tutore, la persona designata dal genitore ma ove tale

indicazione manchi o vi siano gravi motivi che si oppongano alla nomina della persona

designata, il giudice nomina preferibilmente il tutore tra gli ascendenti o parenti prossimi

o affini del minore ex art. 348 c.c.

Il nuovo 348.3 c.c. dispone che il giudice, prima di procedere a tale nomina, debba

procedere all’ascolto del minore.

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne

amministra i beni ex art. 357 c.c.

Il protutore, rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con

l’interesse del tutore e, in via provvisoria, per gli atti conservativi ed urgenti, quando il

tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio ex art. 360 c.c.

Anche la tutela, come la responsabilità genitoriale, è un complesso di poteri, naturalmente

più ristretti di quelli spettanti ai genitori, per

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gigliotz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.
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