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D. IL MODO

327. La natura

Il modo od onere è una clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di

limitarla, imponendo un determinato dovere di condotta o di astensione, a carico del

beneficiario della liberalità. Occorre perciò distinguere l’onere, come sinonimo del

termine “modo”, dall’onere come comportamento che la parte deve tenere per conseguire

un effetto giuridico a sé favorevole.

• Oggetto

La limitazione può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare.

• Difetto di corrispettività

Occorre porre in chiaro che il modo riduce gli effetti dell’attribuzione patrimoniale ma

non ne costituisce un corrispettivo; sarebbe privo di senso pensare ad un corrispettivo

rispetto al testamento ma anche se rispetto alla donazione morale, l’idea del corrispettivo

esula evidentemente dalla volontà delle parti. Nella donazione modale il donante vuole

beneficiare il donatario senza ricevere nulla in cambio a proprio favore ma vuol

perseguire un certo ulteriore scopo, restringendo corrispondentemente gli effetti dell’atto

di liberalità.

Se il modo costituisce una limitazione della liberalità esso non rappresenta la causa del

negozio, che resta l’attribuzione a titolo gratuito, ma un motivo di particolare rilevanza

che può aver avuto valore determinante della volizione o no; ecco che il modo non esclude

246

il carattere gratuito del negozio e ne deriva che il beneficiario del legato o della donazione

modale non è mai tenuto oltre il valore della cosa oggetto del negozio stesso ex artt. 671

e 793 c.c.

Il modo può dunque apporsi solo ai negozi a titolo gratuito (es. istituzione di erede o

legato, donazione, comodato, contratto gratuito di rendita) ed è incompatibile con la

natura del negozio a titolo oneroso.

Il modo si distingue dalla raccomandazione o dal semplice desiderio, espresso dal donante

o dal testatore, che possono far sorgere un dovere esclusivamente morale, per chi riceve

l’attribuzione patrimoniale, di attenersi alla volontà del disponente; dall’interpretazione

della dichiarazione negoziale risulterà se il donante o il testatore abbia voluto imporre un

obbligo giuridico all’erede, al legatario o al donatario, o fargli una pura e semplice

esortazione o preghiera.

• Differenza dalla condizione

Il modo si estingue anche dalla condizione sospensiva giacchè questa non produce un

obbligo a carico della persona e il modo non sospende, a dispetto della condizione

sospensiva, l’efficacia del negozio. Es. si parla di modo e non di condizione sospensiva se

la mia volontà è di donarti un milione di euro con l’obbligo di costruire un ospizio e non

invece se la mia volontà è donarti un milione di euro “se” costruisci un ospizio perché in

tal caso rimane la possibilità di farlo o meno.

328. Modo impossibile o illecito

Giacchè il modo costituisce espressione di un motivo ed è tipicamente accessorio ai negozi

di liberalità, si applica al modo illecito e al modo impossibile la disciplina prevista per il

motivo illecito negli atti a titolo gratuito ex artt. 626, 788 c.c. e 1419 c.c.

L’onere impossibile o illecito sia che si tratti di liberalità inter vivos che mortis causa, si

ha per non apposto, a meno che esso non risulti essere stato il solo motivo determinante

ex artt. 647.3 c.c. e 794 c.c.

329. Adempimento del modo

• Adempimento del modo

La disciplina posta dal modo in relazione all’adempimento e all’inadempimento del modo

è correlata alla sua natura giuridica.

Il modo costituisce la fonte di un obbligo giuridico, perciò l’adempimento dell’obbligo che

forma oggetto del modo può essere chiesto ad ogni interessato ex art. 648.1 c.c.

Quanto agli effetti dell’inadempimento, il modo non inerisce alla causa del negozio e non

si confonde col corrispettivo, che caratterizza i negozi a titolo oneroso. Non vi si applicano

perciò le regole relative alla risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive.

• Risoluzione

La risoluzione del negozio ha luogo solo quando il modo ha assunto un tale rilievo nella

volizione del testatore o del donante, da essere, la risoluzione stessa, prevista nell’atto

come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo ex artt. 648, 793 c.c.

Se poi il modus è apposto ad un testamento, riaffiora la tendenza legislativa a rimettere

importanza alla volontà del testatore sia esse anche implicita o presupposta; la

risoluzione può essere pronunciata dal giudice, se risulta che l’adempimento dell’onere

ha costituito solo motivo determinante della disposizione ex art. 648 c.c. 247

CAPITOLO 36 – LA MANCANCA DI VOLONTA’ E LA SIMULAZIONE

330. Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico;

scherzo; riserva mentale; violenza fisica

Possono verificarsi ipotesi nelle quali alla dichiarazione esteriorizzata non corrisponde

un’effettiva volontà del dichiarante orientata alla produzione degli effetti giuridici

corrispondenti al contenuto della dichiarazione.

• Premessa: dichiarazione e affidamento

Il criterio di soluzione degli anzidetti problemi sta nella protezione dell’affidamento dei

destinatari della dichiarazione o, in ogni caso, di quanti abbiano fatto conto su di essa per

regolare il proprio contegno.

• Dichiarazioni docendi causa

Non hanno valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante la

rappresentazione a teatro o inserite nella trama di un film o quelle fatte da un professore

ai suoi alunni; ciò perché esse non rispondono ad alcuna volontà del soggetto di assumere

impegni o originare effetti giuridici ma neanche possono suscitare un obiettivo

affidamento in chi le percepisce.

• Dichiarazioni ioci causa

SI distinguono poi le dichiarazioni fatte:

a. “nello scherzo” ossia in condizioni tali che ciascuno intenda che non agisce

seriamente e ivi il negozio è evidentemente nullo;

b. “per scherzo” ossia con intenzione non seria senza che ciò risulti all’altra parte e

ivi il negozio è valido se il destinatario della dichiarazione non era in grado di

avvedersi dello scherzo.

• La riserva mentale

La riserva mentale sta nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole

effettivamente, senza alcuna intesa con l’altra parte e senza che questa sia condizione di

scoprire la divergenza. Giacchè chi riceve la dichiarazione non è tenuto ad indagare sulle

reali intenzioni del dichiarante, quest’ultimo rimane vincolato, essendo la sua riserva

mentale irrilevante.

331. La simulazione. Nozione

Gli artt. 1414 ss. c.c. sono dedicati alla figura della simulazione di cui il legislatore non da

definizione.

Si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una

dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare innanzi ai terzi, ma sono tra loro

d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono

verificare; conseguentemente, i simulanti convengono già pre-stipulazione del contratto

fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste in quanto non

dovute.

• L’accordo simulatorio

La simulazione è caratterizzata dall’accordo simulatorio ossia l’intesa tra i simulanti che

il contratto ufficiale simulato da questi ultimi stipulato è meramente fittizio e perciò

inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato, cosicchè la situazione giuridica che

dovrebbe sorgere per effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica

reale rimane quella anteriore all’atto. Siamo perciò innanzi ad una “finzione concordata”

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tra le parti che hanno voluto agire al fine di rappresentare agli occhi dei terzi una

determinata situazione giuridica.

• La causa simulandi

La simulazione può essere realizzata per le ragioni più varie, spesso illecite ma, talvolta,

anche senza che vi sia un intento giuridicamente fraudolento ma per sole ragioni di

riservatezza. Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione è detto “causa simulandi”.

• Simulazione di negozi unilaterali

L’art. 1414.3 c.c. estende espressamente le disposizioni dettate per il contratto simulato

ai negozi unilaterali destinati a persona determinata, alle quali si applica il regime dettato

per la simulazione quando siano simulate per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Ciò conferma che l’essenza della simulazione sta nell’esistenza di un accordo occulto tra

le parti alla luce del quale le stesse considerano solo fittizio il negozio posto in essere.

Per comprendere il fenomeno simulatorio occorre tenere presente questo duplice piano:

a. la volontà delle parti di porre in essere l’esteriorità di un certo contratto ostensibile

ossia destinato a far apparire ai terzi una determinata situazione giuridica

b. l’accordo riservato in forza del quale le parti considerano inefficace il negozio

apparente.

332. Simulazione assoluta e relativa

• Simulazione assoluta

La simulazione si dice assoluta se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad

escludere la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato, si chè la

situazione giuridica preesistente rimane immutata;

• Simulazione relativa

La simulazione si dice relativa se le parti concordano che nei loro rapporti interni assuma

un diverso negozio, “dissimulato”; in quanto celato sotto la faccia di un negozio simulato;

in questo caso le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente

ma intendono modificarla sebbene ciò secondo quanto pattuito all’interno dell’atto

dissimulato.

• Simulazione del tipo contrattuale

La simulazione relativa può investire il tipo contrattuale ossia essere volta a celare, dietro

un contratto apparente, un contratto vero rispondente ad un diverso schema negoziale:

a. Simulazione dell’oggetto

La simulazione relativa può anche investire l’oggetto del contratto. Es. di simulazione

relativa oggettiva, negli atti assoggettati ad imposta di registro, è quello effettivamente

pattuito e pagato dal compratore, onde versare un’imposta inferiore a quella che sarebbe

dovuta secondo il reale valore economico dell’operazione.

b. Simulazione soggettiva: interposizione fittizia

La simulazione relativa può altresì originare una falsa rappresentazione dei soggetti

dell’atto, “interposizione fittizia di persona”. Es. il contratto simulato viene stipulato tra

Tizio e Caio ma entrambi

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Publisher
A.A. 2016-2017
457 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gigliotz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passignoli Giovanni.