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IL CONSUMATORE ED IL PROFESSIONISTA!
Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e professionista è la persona fisica o
giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale. Il consumatore è una persona fisica: una società o un ente senza scopo di lucro,
non possono godere delle tutele previste per il consumatore. Un certo soggetto può essere
professionista o consumatore: l’esercente un’impresa commerciale è professionista quando vende
beni ai propri clienti, è consumatore quando acquista beni per se. La nozione di professionista non
coincide con quella di professionista intellettuale (medico, avvocato, commercialista..) ma per il
Codice del consumo professionista è sia l’imprenditore che il professionista intellettuale. La
disciplina non si applica nei contratti in cui nessuno dei due sia professionista o lo siano entrambi.
Nel codice del cunsumo si parla di microimpresa, alla quale sono state rese applicabili alcune delle
previsioni dettate a tutela del consumatore. Sono microimprese tutte le entità, società o
associazioni che esercitano un’attività economica occupando meno di dieci persone e realizzando
un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro. Le microimprese non sono equiparate ai
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consumatori: sono destinatarie delle norme di tutela stabilite contro le pratiche commerciali
scorrette, contro la pubblicità ingannevole o comparativa.!
L’EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE!
La legge promuove lo sviluppo di una capacità di autodeterminazione dei consumatori nelle scelte
relative all’acquisto di beni e servizi e nella tutela dei loro diritti. La promozione delle conoscenze e
delle capacità di valutazione del consumatore: si parla di educazione del consumatore funzionale
allo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei consumatori, dei loro diritti, alla promozione dei
rapporti associativi tra consumatori e dalla partecipazione ai procedimenti amministrativi. Le attività
destinate all’educazione dei consumatori non hanno finalità promozionale ma sono volte ad
esplicitare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi e rendere percepibili benefici e costi
conseguenti alle loro scelte. Le operazioni commerciali riguardano la sicurezza, composizione e
qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, cosi da
assicurare la consapevolezza del consumatore. Disciplinano le informazioni in ordine alla
provenienza del prodotto, al prezzo, alle modalità della loro indicazione, comminando un divieto di
commercializzazione per i prodotti privi delle indicazioni indispensabili. Apposite regole sono
dettate per l’informazione in materia di servizi bancari e finanziari. Le leggi disciplinano la
pubblicità e le comunicazioni commerciali, reprimendo la pubblicità ingannevole e mirando ad
assicurare un’informazione palese, veritiera e corretta. La legge vieta le pratiche commerciali
scorrette: quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento
economico del consumatore. Le pratiche ingannevoli possono contenersi in azioni o omissioni.
Un’azione è ingannevole quando trasmette al consumatore informazioni non rispondenti al vero o
presentate in modo tale da indurre in errore il consumatore medio: un’omissione è ingannevole
quando si traduce nella mancata comunicazione al consumatore di informazioni rilevanti per
permettere a costui di assumere una decisione. Sono pratiche aggressive quelle che mirano a
condizionare il consumatore limitando la sua libertà di scelta, inducendolo ad assumere una
decisione di natura commerciale. Il Codice del consumo attribuisce all’Autorità della concorrenza e
del mercato il potere di inibire la prosecuzione della pratica ritenuta corretta, di adottare misure
volte ad eliminare gli effetti e di applicare sanzioni. Una pratica commerciale scorretta può recare
danno ai concorrenti per l’effetto di sviamento di clientela, perciò l’art. 27 reprime la concorrenza
sleale.!
I CONTRATTI DEL CONSUMATORE E LE CLAUSOLE VESSATORIE!
Le norme del codice civile sul contratto si applicano anche ai contratti del consumatore, ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni. Si considerano vessatorie le clausole che
determinano a carico de consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto. La norma da riferimento alla buona fede in senso oggettivo e va letta nel senso che
sono abusive le clausole che, in contrasto col principio della buona fede, concretano un abuso di
una parte in danno all’altra. Clausole che la legge presume abbiano carattere vessatorio: non sono
sempre vessatorie, essendo lasciata al professionista la chance di provare che quelle clausole non
erano imposte unilateralmente. La presunzione di vessatorietà può essere vinta dal professionista
dimostrando che la clausola non determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi perchè la
vessatorietà è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio che forma oggetto del
contratto, delle circostance esistenti al momento della sua conclusione e delle altre clausole del
contratto. Per i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari aventi ad oggetto valori
mobiliari, strumenti finanziari o prodotti o servizi aventi un prezzo collegato ad indice di borsa o ad
un tasso di mercato finanziario è consentita in forza di apposita deroga la pattuizione di clausole
rientranti nell’elenco delle clausole presunte vessatorie. Sono sempre considerate vessatorie
quelle che limitano la responsabilità del professionista nel caso di morte o danno al consumatore o
che limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista o che
tentano a rendere efficaci nei confronti del consumatore clausole contrattuali da lui non conosciute
prima della conclusione del contratto. Tali disposizioni sono sempre valide, il relativo elenco è
definito black list. L’art. 35 impone un obbligo di trasparenza: se le clausole vessatorie sono redatte
per iscritto devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e detta una regola di favore per
il consumatore: in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l’interpretazione favorevole al
consumatore. Le clausole considerate vessatorie sono nulle, dopo aver sancito la nullità delle
clausole vessatorie il contratto rimane efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.! 116
I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E I CONTRATTI A DISTANZA!
I contratti negoziati fuori dai locali commerciali comprendono tutti i casi in cui il contratto vien
perfezionato presso il domicilio o il luogo di lavoro del consumatore, durante un’escursione
organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali, in area pubblica o aperta al
pubblico, per corrispondenza o sulla base di un catalogo che il consumatore ha avuto modo di
consultare senza la presenza del professionista. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina in
esame i contratti relativi alla vendita o locazione di immobili, alla fornitura di cibi e bevande, i
contratti di assicurazione e relativi a strumenti finanziari, quelli che prevedono una prestazione a
carico del consumatore inferiore a 26 euro. I contratti a distanza sono quelli mediante i quali il
consumatore si procura beni o servizi da un fornitore professionista che opera attraverso mezzi di
comunicazione a distanza o al di fuori dei locali istituzionalmente preposti alla distribuzione dei
propri prodotti. La tutela del consumatore si sostanza nel diritto ad essere adeguatamente e
informato su tutti gli aspetti di rilievo del contratto e sulle facoltà e poteri che gli spettano in
proposito o in un diritto di recesso senza subire perdite di sorta, entro 10 giorni dalla stipulazione
del contratto. Il recesso è esercitato se entro il termine di legge la comunicazione viene inviata o
consegnata all’ufficio postale accettante la spedizione mediante lettera raccomandata o se viene
trasmetta mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica ma deve essere confermata con
raccomandata entro 48 ore. Comunicato il recesso, le parti sono sciolte dalle obbligazioni e sono
tenute alle restituzioni: il diritto di recesso è subordinato all’integrità della merce, se il contratto ha
per oggetto la prestazione di servizi, il recesso non può essere esercitato. La legge impone al
professionista di informare il consumatore in ordine all’esistenza o alle modalità di esercizio del
diritto di recesso; se omette tale informazione il termine per l’esercizio del recesso aumenta fino a
60 o 90 giorni. Nel caso di forniture non richieste che comportino il pagamento a carico del
consumatore, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva e la mancata disposta
da parte sua non costituisce accettazione o conferma. Per la disciplina delle offerte dei servizi della
società dell’informazione (attività economiche svolte on-line e per via elettronica) sono previsti
specifici obblighi informativi in ordine all’identità e alle qualità del soggetto che offre i servizi, alla
natura dell’offerta, alle modalità di conclusione del contratto. Cautele particolari sono dettate nel
caso in cui i servizi offerti attengano a prestazioni proprie di professioni regolamentate (avvocato,
medico): l’offerta deve essere conforme alle regole di deontologia professionale, all’indipendenza,
alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale ed alla lealtà verso i clienti e
colleghi. E’ stabilito un diritto di recesso a favore del consumatore, è prevista una tutela contro le
ipotesi di erogazione di servizi non richiesti o contro l’invio di comunicazioni non richieste dal
cliente.!
SINGOLI CONTRATTI DEL CONSUMATORE!
Sono imposti agli operatori appositi obblighi di informazione, viene definito il contenuto del
contratto e gli obblighi del venditore sancendo un diritto di recesso a favore del consumatore,
vietando la previsione di pagamenti di acconti e stabilendo gli obblighi di garanzia a carico del
venditore. I servizi turistici sono contenuti nel codice del turismo disciplinando il contenuto e la
forma del contratto, gli obblighi di informazione, le regole sulla cessione del contratto del
consumatore e sulla modificazione dell’oggetto della prestazione, i diritti del consumatore in caso
di recesso da parte sua o di annullamento del servizio da parte dell’operatore, le responsabilità
dell’organizzatore e/o del venditore del pacchetto in caso di inadempimento, di danni alla persona
o