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L’ORDINAMENTO GIURIDICO!

Organi ed istituzioni hanno il compito di realizzare gli scopi che lo Stato decide di perseguire.!

L’uomo è portato a cercare aiuto e collaborazione dai suoi simili, la cooperazione rende realizzabili

risultati, facilita ed accelera il soddisfacimento dei bisogni.!

Collettività: agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato se:!

a.il coordinamento degli apporti individuali è disciplinato da regole di condotta, per un’ordinata e

pacifica convivenza e per facilitare la coordinazione;!

b.le regole non devon esser poste ed applicate sono in via episodica ma stabilite da appositi organi

in base a regole di struttura o di competenza o organizzative;!

c.le regole di condotta e di struttura devon essere effettivamente osservate; il principio di effettività

non implica che sempre e tutte le regole debbano trovare costante ed identica applicazione: in ogni

collettività vengono dimenticate, non sempre rispettate, modificate ma il principio di effettività

segna il limite entro il quale un dato ordinamento disciplina un gruppo.!

Il sistema di modelli, regole e schemi mediante il quale è organizzata una collettività costituisce

l’ordinamento giuridico; la finalità è di ordinare la realtà sociale.!

A ciascun ordinamento si contrappone sia un generico disordine che altri ordini auspicati da forze o

classi che non danno un giudizio positivo.!

Qualsiasi ordinamento non è un dato obiettivo, fisso ed immutabile ma è il risultato dei

comportamenti dei membri della collettività, delle loro lotte e delle loro alleanze, delle ideologie;

l’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto (=sistema di regole).!

L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO E LA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI

GIURIDICI!

L società politica assicura i presupposti necessari affinchè le varie attività possan svolgersi in

modo ordinato e pacifico.!

L’organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti,

prevenendole o scoraggiandole e tende a potenziare la difesa dell’intera collettività contro pericoli

esterni e a promuovere lo sviluppo di benessere della comunità.!

La società politica può perseguire anche altre finalità; assume una struttura che le permette di

dedicarsi alla realizzazione dei molteplici altri scopi.!

Si è verificato un fenomeno di espansione dei compiti pubblici: la rivoluzione industriale ha

contribuito a provocare una rapida elevazione del livello culturale delle masse, con una rapida

elevazione del livello culturale affinchè vengano garantit a tutti il pieno sviluppo della persona,

un’esistenza libera, per proteggere ed incentivare o regolare e frenare il fenomeno industriale.!

Lo STATO è una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la

sovranità ed organizzata in base ad un certo sistema di regole: un ordinamento giuridico.!

Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un

controllo di validità.!

GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI: L’UNIONE EUROPEA!

Art. 10: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale come

insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli stati; origina dalla prassi delle relazioni tra gli

stati cioè da accordi bilaterali o plurilaterali che ogni Stato stringe con altri.!

Le norme del diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento giuridico dello Stato.!

La Repubblica Italiana è parte di specifiche organizzazioni internazionali; l’art. 11 rende

ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale, le cui

norme e provvedimenti si possono imporre alla volontà degli organi dello Stato.!

La norma costituzionale era pensata per la partecipazione all’ONU, ha avuto importanza ai fini

della partecipazione al processo di unificazione dell’Europa (1957, Trattato di Roma).!

Il processo di integrazione europea è stato lungo e difficoltoso, si è proceduto verso un progressivo

allargamento del numero degli Stati e verso una sempre + accentuata prevalenza delle decisioni

prese dagli organi comunitari.!

LA NORMA GIURIDICA!

La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di autorità, in quanto

inserita nel sistema giuridico; un ordinamento è giuridico se la regola è stata dotata di autorità cioè

quando trova origine in un atto o in un fenomeno normativo (fenomeno idoneo a porsi come fonte

di norme giuridiche).! 1

La norma giuridica non va confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano

identico contenuto.!

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti, la norma è espressione della volontà di un

organo di elaborare regole e viene consacrata in un documento normativo. Occorre non

confondere la formulazione dell’atto di esercizio del potere normativo (il testo) con il precetto (il

significato); l’individuazione del significato del testo normativo è il risultato di un operazione di

interpretazione.!

Di qualsiasi testo possono darsi più letture, è inevitabile che in un documento normativo possano

leggersi differenti o contrastanti percetti, tra cui, al momento dell’applicazione della norma, bisogna

scegliere.!

Non è tanto importante la formula di ciascuna disposizione normativa, quanto il significato.!

La LEGGE è un atto normativo scritto, elaborato da organi competenti; contiene norme giuridiche.!

Norme aventi forza di legge superiori sono gerarchicamente superiori, ogni ordinamento conosce

tante forme giuridiche.!

Una stessa legge può contenere moltissime norme, ma una norma può anche risultare dal

combinato disposto di più disposizioni legislative.!

DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE!

Il complesso delle norme da qui è costituita ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto

positivo. Diritto naturale: matrice dei singoli diritti positivi, criterio di valutazione dei concreti

ordinamenti, complesso di principi eterni e universali, condizionato, mutevole, legato concezioni

religiose, alla ragione umana, alla natura delle cose. !

Il diritto naturale aiuta ad ancorare il diritto positivo ad un fondanmomento obiettivo, universale e

stabile. !

Il diritto naturale acquista maggior rilievo nei momenti in cui l'organizzazione della società si trova

in conflitto con i sentimenti diffusi nella collettività, viene ad essere subito come una imposizione. !

Il diritto naturale non riesce a trovare un fondamento obiettivo ed univoco. La storia dimostra che il

contenuto del diritto di natura è andato mutando.!

Oggi sono molti gli atti della comunità internazionale che enunciano l'esistenza di diritti umani

senza necessità che una specifica norma positiva gli attribuisca.!

Il concetto di diritto evoca quello di giustizia, l'apparato di uffici preposti all'esercizio del potere

giurisdizionale è il Ministero della Giustizia. L'individuazione di ciò che è obiettivamente giusto

presupporrebbe la capacità di spogliarsi dalle passioni, egoismi delle concezioni soggettive e delle

ideologie.!

LA STRUTTURA DELLA NORMA. LA FATTISPECIE.!

NORMA: eunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi, al cui verificarsi la

norma ricollega una determinata conseguenza giuridica( acquisto di un diritto, insorgere di una

obbligazione, estinzione o modificazione di un diritto, applicazione di una conseguenza afflittiva). !

Si struttura con un periodo ipotetico: previsione di un accadimento, affermazione di una

conseguenza giuridica. La parte che descrive l'evento si definisce fattispecie. !

FATTISPECIE ASTRATTA: fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente da una

norma ad indicare quanto deve verificarsi affinchè si produca una data conseguenza giuridica(es:

ogni descrizione di un reato indica circostanze affinchè il responsabile divenga punibile).!

FATTISPECIE CONCRETA: complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre

accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.!

La ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della delineazione della fattispecie e della

individuazione degli effetti richiede una lettura coordinata di pluralità di disposizioni normative, in

quanto la descrizione di un fatto può scaturire dalla combinazione di molteplici enunciati normativi.

L'individuazione della fattispecie astratta è un operazione intellettuale, di interpretazione del testo

normativo, per individuare i presupposto dell'applicazione.!

L'indagine sulla fattispecie concreta consiste nell'accertamento del fatto materialmente verificatosi

per porre a confronto tale fatto con l'ipotesi prevista e regolata dalla legge. !

La fattispecie può consistere in un unico fatto e si chiama fattispecie semplice. Se invece la

fattispecie è costituita da una pluralità di fatti giuridici si dice complessa. l'effetto della fattispecie

complessa si verifica quando si siano realizzati tutti i fatti giuridici da cui è costituita.!

Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo si possono verificare

effetti preliminari prima che l'intera serie sia completata. es: gli effetti definitivi del contratto 2

sottoposto a condizione sospensiva non si producono se non quando la condizione si è verificata,

ma prima di questo momento il soggetto è titolare di un'aspettativa che riceve una certa

protezione. Se un commerciante si è obbligato, con un contratto di vendita, a consegnare una

determinata merce, la vendita non produrrà i suoi effetti fino all'arrivo della merce; entrambe sono

tenuti a rispettare gli impegni assunti: il venditore non potrebbe respingere la merce che è in

viaggio.!

LA SANZIONE!

Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata

(coercizione) o sarebbero garantite delle predisposizioni di una pena chiamata sanzione la cui

minaccia favorirebbe l’osservanza.!

Accanto a norme di condotta(primarie), il legislatore prevede una risposta o reazione

dell'ordinamento da far scattare in caso di inosservanza. !

La difesa dell'ordinamento non viene perseguita soltanto attraverso misure repressive o

restaurative di una situazione illegittimamente violata ma anche mediante misure preventive, di

vigilanza e di dissuasione, con l'ausilio di norme che si limitano ad affermazioni di principio(il figlio

deve rispettare i genitori). Sono frequenti anche norme che stabiliscono incentivi e premi a favore

dei soggetti che si vengano a trovare in particolari situazioni ad esempio a favore delle imprese

che intraprendono un'attività in zone considerate depresse o sottosviluppate. Una società politica

prevede sempre l'allestimento di un apparato coercitivo, tendente ad assicurare la salvaguardia

della collettività e degli interessi e valori contro minacce o l'applicazione delle conseguenze

sanzionatorie. Lo stato moderna rivendica il monopolio dell'uso della forza proibendo tale uso da

parte di chi non abbia ottenuto proprio dallo Stato il potere di adoperare misure coercitive. La

sanzione può operare in modo diretto o indiretto( l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere

l'osservanza della norma o per reagire alla sua violazione). Nel diritto privato la sanzione non

opera, di regola, direttamente (es: se un pittore non dipinge il quadro che gli ha ordinato non è

possibile costringerlo materialmente a dipingerlo ma io posso ottenere dal giudice che l'obbligato

inadempiente sia condannato a risarcirmi i danni che ho subito per effetto della sua

inadempienza).!

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA!

Caratteri essenziali della norma giuridica sono generalità e astrattezza.!

GENERALITA’: la legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per

classi generiche di soggetti (commercianti).!

ASTRATTEZZA: la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni ma per fattispecie

stratte cioè per situazioni individuate ipoteticamente; la norma ha lo scopo di regolare casi futuri

ed eventuali.!

Si riconosce anche l’ammissibilità di una legge in senso formale che non detti norme generali ed

astratte per esempio costituzione di un determinato ente pubblico.!

È importante il rispetto del principio di eguaglianza che è tra le più importanti disposizioni della

nostra Carta costituzionale. I pubblici uffici devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni il

criterio della imparzialità ossia l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale. Nell'art. 3 Cost. è

codificato il vero principio di eguaglianza che ha due profili: !

a. di carattere formale; tutti i cittadino hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge;

il principio di eguaglianza dev'essere rispettato anche nei confronti degli stranieri.

L’individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenute con

criteri che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato. Il controllo del rispetto

del principio è affidato alla Corte Costituzionale.!

b. di carattere sostanziale; impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del

Paese. Si è ritenuto che fosse sufficiente conseguire un aumento del reddito medio ma oggi si

è consapevoli che servono misure, sforzi e sacrifici per l’attuazione dell’art. 3!

EQUITA’!

L’equità è definita la giustizia del caso singolo, il ricorso all’equità quale criterio decisionale non è

sempre consentito. L’ordinamento giuridico, dato che è pericoloso affidarsi alla valutazione

soggettiva del giudice, preferisce che i singoli possano prevedere esattamente quali saranno le

conseguenze dei loro comportamenti (principio della certezza del diritto). Ciò presuppone

comprensibilità delle leggi, stabilità della giurisprudenza; la legge stabilisce che il giudice deve 3

seguire le norme del diritto e può far ricorso all’equità soltanto nel caso in cui la stessa legge gli

attribuisca il potere di decidere secondo equità, quando sono le parti della controversia ad

attribuire al giudice il potere di decidere secondo equità. Il giudice non può far prevalere le sue

concezioni personali ma deve ispirarsi a quelle accolte dall’ordinamento vigente e ricercare come

si sarebbe comportato il legislatore se avesse potuto prevedere il caso.!

Equità integrativa: si riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o

determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie o di un regolamento contrattuale (es:

liquidazione equitativa di un danno difficile da quantificare).!

IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI!

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO!

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro

azione ed impone il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento

dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche.!

il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando

alla iniziativa personale anche l’attuazione delle norme.!

Il singolo, individuo o ente, opera su un piano di eguaglianza con gli altri individui.!

La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile: lo Stato può realizzare funzioni

lasciate ai privati e viceversa; può sanzionare penalmente comportamenti di interesse privato e

viceversa; può rinunciare ad organizzare in determinati tipi di attività, restituendoli all’iniziativa

privata, promuovere e regolare le imprese private.!

La contrapposizione è anche molto incerta: enti pubblici possono svolgere attività di diritto privato

in concorrenza con aziende private, soggetti privati possono essere concessionari di servizi

pubblici, lo Stato o altri enti pubblici hanno il controllo di società di diritto privato. Sui beni pubblici

possono costituirsi rapporti di diritto privato, gli enti pubblici perseguono finalità o svolgono servizi

di pubblico interesse per il tramite di società per azioni di diritto privato.!

Spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che di diritto pubblico:

l’investimento di un pedone fa scattare sia la sanzione penale sia la sanzione civile.!

DISTINZIONE TRA NORME COGENTI E NORME DEROGABILI!

Non tutte le norme di diritto privato devono essere obbligatoriamente osservate dai singoli. Le

norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) e inderogabili (o cogenti).!

INDEROGABILI: norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà

dei singoli; !

DEROGABILI: norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.!

SUPPLETIVE: trovare applicazione solo quando i soggetti privati non disciplinano un determinato

aspetto della fattispecie.!

Le norme di diritto privato e pubblico possono essere sia cogenti che dispositive.!

L’osservanza delle norme privatistiche inderogabili richiede, in caso di violazione, l’iniziativa del

singolo, non essendo compito degli organi pubblici far rispettare norme di diritto privato (es: se un

lavoratore subordinato rinuncia all’aumento della retribuzione per le ore di lavoro straordinario, solo

esso può decidere se denunciare l’invalidità dell’accordo; in questa scelta nessun organo pubblico

può intervenire). !

Con la norma dispositiva il legislatore pone un criterio di disciplina nel caso in cui la volontà dei

singoli non si è manifestata (es: se le parti non hanno convenuto diversamente, il mutuatario deve

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elitor94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Maffeis Daniele.
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