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USO E ABITAZIONE
Sono entrambi tipi limitati di usufrutto.
Uso: diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti
• limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia
Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della
• propria famiglia. L’abitatore non può destinare la casa a nessun altro.
Modi di acquisto
Volontà dell’uomo: contratto, testamento.
• Ex lege: art.540 comma 2 c.c. prevede che in caso di morte del coniuge
• convivente, all’altro sono riservati il diritto di uso dei mobili, se di proprietà
del defunto o comuni, e il diritto di abitazione della casa.
SERVITÙ
Peso imposto sopra un fondo – detto servente – per l’utilità di un altro fondo – detto
dominante – appartenente a diverso proprietario. Il fondo dominante si
avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. Il contenuto del diritto di
servitù può essere il più vario. Perciò accanto alle servitù tipiche sono ammesse
anche le c.d. servitù atipiche, le quali possono essere liberamente costituite dalle
parti, purché siano finalizzate alla utilità del fondo dominante.
[ →
La legge consente altresì le c.d. servitù industriali strumentali agli utilizzi →
produttivi del fondo dominante. Invece non contempla le c.d. servitù aziendali
strumentali all’azienda come tale, indipendentemente dal fondo sul quale la stessa
viene esercitata. Sono etichettate come servitù irregolari – o personali – in cui il
servizio è prestato a favore di una persona. Ad es. servitù che attribuisce ad una
]
persona il diritto di passare su fondo altrui per esercitarvi la pesca.
Nulla vieta che le servitù possano essere reciproche: poste cioè simultaneamente a
favore e a carico di due o più fondi, a reciproco vantaggio. In questo modo ciascun
fondo si troverà ad essere contemporaneamente dominante e servente.
La servitù nasce come diritto reale quando l’edificio è stato costruito o acquistato.
Prima della costruzione o dell’acquisto il rapporto ha natura meramente
obbligatoria ed è quindi soggetto a termine prescrizionale ordinario (10 anni).
1. La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di
non facere (ad es. divieto di sopraelevare la costruzione esistente sul suo fondo). Le
spese necessarie alla conservazione della servitù sono di regola a carico del
proprietario del fondo dominante. Il proprietario del fondo servente non è tenuto a
compiere alcun atto volto a rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del
proprietario del fondo dominante. Se invece il proprietario del fondo servente è
tenuto ad eseguire una prestazione positiva, non si ha un unico rapporto giuridico
bensì due rapporti giuridici distinti: il rapporto reale di servitù e un rapporto
obbligatorio propter rem.
2. La servitù presuppone che i fondi appartengono a proprietari diversi.
3. I fondi devono trovarsi in una situazione topografica tale che l’uno – il servente –
arrechi utilità all’altro – il dominante.
Costituzione
Servitù coattive: costituite in attuazione di un obbligo di legge.
• Vi sono casi in cui un fondo si trova in una situazione tale da danneggiare la
possibilità di utilizzo dell’immobile. La legge attribuisce al proprietario il
diritto di ottenere l’imposizione di una servitù su fondo altrui. Il proprietario
del fondo servente ha diritto ad una indennità per il danno sofferto.
La legge attribuisce il diritto, ma per costituirla concretamente occorre:
→
a) Contratto la servitù deve comunque ritenersi coattiva perché il
contratto si configura come adempimento di un obbligo legale.
→
b) Giudice mediante sentenza fa nascere la servitù e determina l’indennità
a favore del proprietario del fondo servente. Finchè l’indennità non è pagata,
quest’ultimo può opporsi all’esercizio della servitù.
Se vengono meno i presupposti che hanno giustificato la costituzione della servitù
coattiva, se ne può richiedere l’estinzione. Per essa occorre una sentenza del
giudice, emessa su domanda dell’interessato.
[ Le figure più importanti di servitù coattive sono:
- Acquedotto coattivo: consentire il passaggio delle acque
- Elettrodotto coattivo: consentire il passaggio delle condutture elettriche
].-
- Passaggio coattivo: consentire l’accesso di un fondo ad una via pubblica
Fondo intercluso: il diritto alla servitù non sussiste solo nell’ipotesi più grave in cui il
fondo non ha né può avere accesso alla via pubblica (interclusione assoluta) ma
sussiste anche nell’ipotesi in cui il proprietario non può procurarsi l’uscita senza
eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Fondo non intercluso: la servitù può inoltre costituirsi anche se il fondo ha
effettivamente un accesso alla via pubblica. Ciò accade nel caso in cui 1) vi è bisogno
di ampliare l’accesso esistente per il transito dei veicoli 2) il passaggio esistente è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. La modifica
si concilia con un interesse generale della produzione.
In ogni caso il sacrificio imposto al fondo servente deve essere il minore possibile, e
deve corrispondere ai criteri di maggiore brevità del passaggio e minor danno del
fondo su cui la servitù deve essere costituita.
Servitù volontarie: costituite per volontà dell’uomo.
• Il contratto – riferendosi a diritto reale immobiliare – deve farsi per iscritto ed
è soggetto a trascrizione. Può costituirsi anche per testamento. In questo
ultimo caso, l’accettazione dell’eredità è soggetta a trascrizione. Si possono
costituire per contratto o testamento solo le servitù NON apparenti.
Usucapione
• Si costituiscono per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia
→
le c.d. servitù apparenti riguardano opere visibili e permanenti,
obiettivamente finalizzate all’esercizio della servitù. La legge intende evitare
che la servitù sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche.
Esempio un sentiero creatosi per effetto del calpestio.
Destinazione del padre di famiglia
• Per ben comprendere le modalità di questo modo di acquisto, occorre tenere
presente questo esempio: Mario è proprietario di un fondo su cui costruisce
delle opere permanenti. Per effetto di queste opere, una parte del suo fondo
è asservita ad una altra parte dello stesso fondo. In questo modo è possibile
un miglior utilizzo del fondo. Tuttavia, non sorge alcuna servitù. Non si può
costituire servitù sulla cosa propria. Ma se il fondo cessa di appartenere a
Mario, la legge ritiene opportuno che lo stato di fatto possa continuare ad
esistere legittimamente. Quindi prevede che si costituisca ex lege una servitù
corrispondente allo stato di fatto preesistente. Non occorre alcuna
manifestazione di volontà negoziale, semplicemente occorre che nell’atto
che divide i due fondi non sia inserita una dichiarazione contraria.
Esercizio: l’esercizio della servitù è regolata dal titolo.
Si chiama modo o modalità il come la servitù può essere esercitata.
La servitù NON apparente (costituibile mediante contratto o testamento) non si
può usucapire, e quindi non si può usucapire neanche il modo.
Invece se la servitù è apparente, la dottrina distingue:
→
- modo determinato dal titolo non si può usucapire un modo diverso.
→
- modo non determinato l’usucapione è ammissibile
Principio del minor mezzo: le servitù devono essere esercitate soddisfacendo il
bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.
Estinzione
Rinuncia da parte del titolare, fatta per iscritto
• Scadenza del termine, se la servitù è costituita a tempo
• Confusione: i due proprietari vengono a fondersi nella stessa persona
• Prescrizione estintiva ventennale, il c.d. non uso. In questo caso, da quale
• momento inizia a decorrere il termine per la prescrizione??
- Negative: attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di
vietare al proprietario del fondo servente di svolgere una certa attività. Il p.
del fondo dominante non deve fare nulla per esercitare la servitù. Quindi la
prescrizione inizia a decorrere quando il p. del fondo servente viola il divieto.
- Affermative: attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di
svolgere una certa attività nel fondo servente. Si distinguono a loro volta in:
Continue quando l’attività dell’uomo è antecedente all’esercizio
➢ della servitù, ad es. l’uomo predispone conduttura per
acquedotto ma poi l’acqua scorre da sé. Si riproduce la stessa
situazione della servitù negativa! La prescrizione inizia a
decorrere quando l’acquedotto viene ostruito.
Discontinue quando invece il fatto dell’uomo deve essere
➢ concomitante con l’esercizio della servitù, ad es. Mario esercita la
servitù di passaggio in quanto transita su fondo altrui. La
prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo atto di esercizio.
Il modo della servitù è soggetto a prescrizione estintiva?? Art.1075 c.c. la servitù si
conserva per intero, per non uso si può estinguere solo il diritto, non il modo.
L’impossibilità di fatto di esercitare la servitù non fa estinguere la servitù, perché lo
stato dei luoghi potrebbe mutare nuovamente e la servitù divenire ancora utile.
Si ha in questo caso sospensione o quiescenza della servitù.
Tutela: a tutela della servitù è posta l’azione confessoria in forza della quale chi si
afferma titolare chiede una pronuncia giudiziale di accertamento del suo diritto e –
nel caso si siano verificati impedimenti e turbative – chiede anche una pronuncia di
condanna alla loro cessazione e ripristino dello stato precedente, oltre che al
risarcimento del danno. L’attore deve fornire la prova rigorosa della servitù.
CAPITOLO 15 COMUNIONE E CONDOMINIO
Un diritto soggettivo può appartenere a più persone, le quali sono tutte contitolari
del medesimo unico diritto. Il fenomeno della contitolarità quando ha ad oggetto
un diritto reale prende il nome di comunione pro indiviso.