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Capitolo 8 oggetto del rapporto giuridico

Il bene

In senso economico, è la cosa che presenta un certo valore, è una qualsiasi entità in grado di soddisfare bisogni, necessità e quindi interessi. Il termine cosa è il nome più indeterminato e comprensivo della lingua italiana, che indica tutto ciò che esiste, nella realtà o nell’immaginazione, concreto e astratto, materiale o ideale.

In senso giuridico bene non è tanto la cosa o res in quanto tale, ma il diritto sulla res. Lo stesso c.c. impiega la locuzione bene come sinonimo di diritto. Art.810 c.c. sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè la cosa suscettibile di appropriazione e di utilizzo, la cosa giuridicamente rilevante.

NON sono quindi beni le cose dalle quali non si è in grado di trarre vantaggio (ad es. le stelle) e le cose di cui tutti possono fruire, che si trovano in natura in quantità illimitata (ad es. luce del sole, aria, acque di oceani). Si considerano invece beni mobili le energie naturali, se hanno valore economico.

Categorie di beni

  • Materiali: beni corporali, idonei ad essere percepiti con i sensi o strumenti materiali. Sono ricomprese le energie materiali (ad es. l’energia elettrica).
  • Immateriali: diritti quando possono formare oggetto di negoziazione, strumenti finanziari destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati es. la borsa, i dati personali, più in generale tutto il contenuto delle banche dati, le opere di ingegno cioè opere letterarie, scientifiche, didattiche, della scultura, pittura, architettura, cinematografiche, fotografiche, la ditta, l'insegna, il marchio, le invenzioni.
  • Immobili: il suolo e tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo stesso, cioè forma un corpo unico con il suolo (ad es. alberi, edifici, lampioni).
  • Mobili: tutti gli altri beni, comprese le energie.
  • Fungibili: di genere, generici. Individuati con riferimento alla loro appartenenza ad un genere. Possono essere sostituiti indifferentemente con altri, in quanto non interessa avere proprio quel bene ma una data quantità di beni di quel genere. Per trasmettere la proprietà di un bene fungibile occorre, oltre all'accordo tra compratore e venditore, la separazione: numerazione nella pesatura o misura della parte dovuta (es. se X compra un metro di stoffa, fino a quando Y non ha misurato e tagliato la stoffa che corrisponde ad un metro, X non acquista la proprietà della stoffa, anche se ha pagato. Ha soltanto il diritto di credito nei confronti di Y).
  • Infungibili: individuati nella loro specifica identità (es. opera d'arte, immobile). La fungibilità o infungibilità può derivare dalla volontà delle parti, esse possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che, secondo la comune valutazione, è considerato fungibile (es. mi interessa acquistare una determinata copia di un certo libro perché apparteneva ad una persona cara, un'altra copia mi è indifferente). Per trasmettere la proprietà di un bene infungibile è sufficiente che le parti raggiungano un accordo, senza necessità di ulteriori adempimenti.
  • Consumabili: arrecano utilità all'uomo perdendo la loro individualità (ad es. cibo, bevanda, carburante) o facendo sì che il soggetto se ne privi (ad es. denaro). Sono anche denominati beni ad utilità semplice o a fecondità semplice, perché sono capaci di una sola ed unica utilizzazione.
  • Inconsumabili: suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza (es. edificio, fondo rustico), anche se a volte se ne deteriora l'uso (ad es. vestito, autovettura). Sono anche detti beni ad utilità permanente o a fecondità ripetuta perché sono suscettibili di una serie di utilizzazioni.
  • Divisibili: suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica (ad es. appezzamento di terreno, forma di formaggio). In caso di contitolarità di diritti su un bene divisibile, si può sempre ottenere lo scioglimento della comunione con assegnazione di sue parti in natura.
  • Indivisibili: se ridotti in parti omogenee, se ne altera la destinazione economica (ad es. un animale vivo, un quadro, una autovettura). Lo scioglimento della comunione ha luogo solo con l'attribuzione dell'intero nella porzione del condividente che ne fa richiesta, con addebito dell'eccedenza agli esclusi art.720 c.c. oppure con la vendita del bene all'incanto e successiva ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto.
  • Presenti: già esistenti in natura. Solo ed esclusivamente i beni presenti possono formare oggetto di diritto di proprietà o di diritti reali minori.
  • Futuri: non ancora presenti in natura (ad es. una casa progettata dall'architetto ma non ancora costruita). Possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori. Può darsi che chi acquista un bene futuro non voglia correre rischi. È perciò stabilito che se esso non viene ad esistenza, il contratto non produce effetto e nessun corrispettivo è dovuto all'altra parte. Può anche darsi che le parti si accordino affidandosi alla sorte (ad es. un soggetto compra ciò che si ricaverà dal getto della rete). Lo stesso prezzo è dovuto sia nel caso in cui la rete esca dal mare piena di pesci sia nel caso in cui esca dal mare e risulti vuota.
  • Registrati: beni oggetto di iscrizione in pubblici registri, liberamente consultabili da chiunque. Nel nostro ordinamento giuridico sono istituiti il registro immobiliare, il pubblico registro automobilistico, i registri relativi a vicende riguardanti navi e galleggianti, il registro aeronautico nazionale.
  • Prodotti finanziari: tutte le forme di investimento di natura finanziaria, tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico.

I frutti

  • Naturali: prodotti direttamente da un altro bene, vi concorra o meno l'opera dell'uomo (ad es. i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere). Occorre che la produzione abbia carattere periodico e non incida sulla sostanza né sulla destinazione economica della cosa madre. Finché non avviene la separazione tra frutto e cosa madre, il frutto è pendente, forma parte della cosa madre e non ha ancora consistenza autonoma: è insomma un bene futuro, che può quindi formare oggetto solo di rapporti obbligatori. Nel momento in cui si separa dalla cosa madre, acquista una distinta individualità e diviene oggetto di un autonomo diritto di proprietà.
  • Civili: prodotti da un altro bene, come corrispettivo del godimento altrui (ad es. X concede il suo appartamento in locazione ad Y, che gli paga un corrispettivo: X ricava dalla sua cosa un quid non naturalmente prodotto da essa). I frutti civili devono presentare il requisito della periodicità. Si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

Combinazione di beni

I beni possono essere impiegati dall'uomo separatamente oppure insieme o collegati ad altri, in modo da accrescerne l'utilità. Si distinguono:

  • Bene semplice: i cui elementi sono talmente connessi e compenetrati tra loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto.
  • Bene composto: risultante dalla connessione – materiale o fisica – di più cose ciascuna delle quali può essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica ed economica (ad es. una autovettura che è composta da carrozzeria, motore, ruote, ecc.). La vendita di un bene composto comporta la vendita di tutti gli elementi. Ciò non esclude che l'individualità di tutti gli elementi possa riaffiorare (ad es. il proprietario intende vendere soltanto il motore o soltanto le ruote).

Le pertinenze: cosa che può essere posta a servizio o ornamento di un'altra, senza costituirne parte integrante ed elemento indispensabile, ma solo con l'obiettivo di accrescerne l'utilità o il pregio. Si ha in tal modo la figura della pertinenza.

  • Elemento oggettivo: rapporto di servizio o ornamento tra la cosa accessoria e la cosa principale. Se manca vincolo di accessorietà, non vi è pertinenza. Questo vincolo deve essere posto in essere dal soggetto proprietario della cosa principale oppure da chi ha un diritto reale minore su di essa.
  • Elemento soggettivo: volontà di effettuare la destinazione di una cosa a servizio o ornamento dell'altra, dichiarata in maniera espressa o tacita.

Universalità patrimoniali: pluralità di beni mobili con destinazione unitaria appartenenti alla stessa persona. Non vi è coesione fisica tra le cose e tra loro non vi è rapporto di subordinazione. Tutte insieme costituiscono una entità nuova dal punto di vista economico-sociale (ad es. i libri di una biblioteca, i quadri di una pinacoteca, i francobolli di una collezione).

L’universalità di beni mobili si distingue dalla cosa composta perché non vi è coesione fisica tra le cose, e si distingue anche dal complesso pertinenziale perché non vi è rapporto di subordinazione.

Il principio del possesso vale titolo NON si applica all’universalità di beni mobili!! Se X acquista in buona fede una universalità di mobili da chi non ne è proprietario, non ne diventa subito proprietario per effetto della trasmissione del possesso, ma occorre che abbia il possesso dell’universalità per 10 anni. Il c.c. riconosce solo la figura generica della universalità di mobili. Mentre la dottrina distingue l’universalità di fatto, costituita da più beni mobili unitariamente considerati, e la universalità di diritto, costituita da più beni o rapporti giuridici ridotti ad una unità da parte della legge, che li considera e regola unitariamente (ad es. l’eredità o il fondo patrimoniale).

L'azienda complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, cioè per la produzione di beni o servizi, oppure per lo scambio di beni o servizi. L'impresa è l'attività economica svolta dall'imprenditore, mentre l'azienda è il complesso di beni di cui l'imprenditore si avvale per svolgere l'attività stessa.

L'opinione tradizionale considera l'azienda una universalità di fatto, cioè una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona. Ma in realtà dell'azienda NON fanno parte solo cose mobili (ad es. il capannone in cui viene svolta l'attività) e tra l’altro le cose possono non appartenere alla stessa persona. Quindi vi è chi ricorre ad una figura di universalità diversa, definendo l'azienda come cosa composta funzionale, in cui le singole cose sono collegate non materialmente ma funzionalmente, in virtù del loro impiego, della loro destinazione comune.

L'azienda è oggi considerata come bene distinto dai suoi singoli componenti: le cose che la compongono possono essere oggetto di negozi giuridici, di provvedimenti giudiziali. In questo senso la Suprema Corte ha ritenuto che l'azienda debba essere riguardata come bene unitario, il cui criterio unificatore è l'attività, l'esercizio dell'impresa. E così l'azienda può essere anche oggetto di possesso e usucapione.

Avviamento: principale elemento che forma l'azienda. Si tratta della capacità di profitto dell'azienda. Qualità immateriale dell'azienda, che può anche mancare (ad es. una azienda di nuova formazione non ancora entrata in attività, una azienda in esercizio che ha cessato temporaneamente di funzionare).

Il patrimonio

Complesso di rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto. Intesa l'espressione in senso giuridico, qualunque soggetto ha un patrimonio, anche se ha soltanto o prevalentemente debiti, perché è quanto meno soggetto passivo di rapporti giuridici. Il patrimonio NON è considerato come un bene unico e quindi esso non è una universalità.

  • Separato: separazione di taluni cespiti dal restante patrimonio di un medesimo soggetto. Su questi cespiti possono agire non tutti i creditori del titolare ma solo alcuni di essi (ad es. il patrimonio di chi ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, sul quale non possono agire creditori e legatari del defunto).
  • Autonomo: viene attribuito ad un nuovo soggetto, mediante la creazione di una persona giuridica o anche solo di un ente che, sebbene sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di una autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta.

Diritti non patrimoniali

Diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione. L’oggetto (bene in senso giuridico) è costituito da ogni esplicazione della personalità, nelle varie manifestazioni fisiche e morali che la caratterizzano. I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che spettano all’essere umano in quanto tale, e sono diretti ad affermare e garantire esigenze esistenziali. Sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili.

Tuttavia alla esplicazione della personalità è necessaria anche la soddisfazione di interessi materiali, in questo senso la categoria dei diritti della persona comprende alcuni diritti patrimoniali (ad es. credito agli alimenti). È inoltre ammesso da tempo lo sfruttamento commerciale di alcuni aspetti della personalità (ad es. nome e immagine) salvo che tale utilizzo sia lesivo alla dignità della persona.

Diritti sul corpo umano

Il corpo umano non può costituire oggetto di diritti a contenuto patrimoniale. La proibizione riguarda qualsiasi forma di cessione onerosa e afferma la natura meramente difensiva ed extra patrimoniale delle situazioni giuridiche coinvolte.

Capitolo 10 prescrizione e decadenza

Prescrizione

Istituto disciplinato – come anche la decadenza – dal sesto libro c.c. che si occupa dei diritti, il libro che più si occupa dei profili dell'azionabilità delle pretese. Lo scorrere del tempo incide in due sensi diametralmente opposti:

  • Prescrizione acquisitiva, il decorso del tempo genera acquisto del diritto, in particolare attraverso il meccanismo della usucapione.
  • Prescrizione estintiva, il diritto soggettivo si estingue per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge art.1934 c.c. Dietro tale istituto vi è una ratio, una giustificazione che risponde al principio di certezza dei rapporti giuridici. L'ordinamento intende onerare il soggetto, far sì che egli attui tutti gli atti idonei a rendere dotti i terzi che egli è ancora titolare del diritto. Se il soggetto si disinteressa della pretesa, i terzi potrebbero intuire che il diritto si è esaurito, non vi è più. L'esigenza è di carattere generale, di ordine pubblico, perché la certezza del diritto e dei rapporti giuridici non è solo in funzione del privato ma anche della generalità dei consociati.

Rinunzia: la prescrizione è una disciplina inderogabile, che si applica a prescindere dalla volontà delle parti. Art.2937 c.c. le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione né prolungare o abbreviare i termini stabiliti.

La rinunzia è un atto unilaterale con cui soggetto dispone in senso abdicativo, dismissivo di un proprio diritto. Non è mai traslativa, non ha mai la funzione di trasferire diritto, ma ha la funzione minima di perdita del diritto. La prescrittibilità non può essere rinunziata in via preventiva, cioè prima che il decorso del tempo abbia prodotto l'effetto della perdita del diritto.

Ad es. il diritto di credito si prescrive in 10 anni. Se il creditore rimane inattivo, perde il diritto di credito. Decorsa la prescrizione, il debitore trae beneficio e viene liberato a tutti gli effetti del debito. Può rinunziare a tale beneficio solo il soggetto a beneficio del quale il rimedio è posto, e cioè il debitore. La rinunzia successiva può essere fatta con dichiarazione espressa o tacita, cioè mediante un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Art.2938 c.c. non rilevabilità d'ufficio: il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. L'eccezione di prescrizione è in senso stretto, è rimessa alla volontà dell'interessato avvalersene o meno. Il giudice non può sostituirlo.

Art.2939 c.c. opponibilità della prescrizione da parte di terzi: il debitore ha un debito con A, B, C per la stessa cifra. Si prescrive, ad esempio, il diritto di credito vantato da A. La prescrizione può essere opposta dagli altri creditori qualora il debitore non la faccia valere o vi abbia rinunziato. Questo perché se il debito con A si è prescritto, il patrimonio del debitore chiaramente si è allargato dal punto di vista delle potenzialità. Il debitore può rinunciare alla prescrizione, ma l'atto di rinuncia pregiudica evidentemente B e C, che potrebbero avere invece interesse nel far valere la prescrizione.

Art.2034 c.c. obbligazione naturale (ad es. pagamento debito prescritto, pagamento debito di gioco). Tra due soggetti possono sorgere doveri di carattere morale, sociale. A non è tenuto nei confronti di B da nessun vincolo giuridico, non vi è alcuna causa obligandi, alcun titolo giuridico giustificativo del sorgere del debito (contratto, atto illecito, promessa, atto indebito). Tuttavia A si sente nei confronti di B moralmente e socialmente tenuto: doveri morali di r...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Prosperi Francesco.
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