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USO E ABITAZIONE

Sono entrambi tipi limitati di usufrutto.

Uso: diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti

• limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia

Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della

• propria famiglia. L’abitatore non può destinare la casa a nessun altro.

Modi di acquisto

Volontà dell’uomo: contratto, testamento.

• Ex lege: art.540 comma 2 c.c. prevede che in caso di morte del coniuge

• convivente, all’altro sono riservati il diritto di uso dei mobili, se di proprietà

del defunto o comuni, e il diritto di abitazione della casa.

SERVITÙ

Peso imposto sopra un fondo – detto servente – per l’utilità di un altro fondo – detto

dominante – appartenente a diverso proprietario. Il fondo dominante si

avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. Il contenuto del diritto di

servitù può essere il più vario. Perciò accanto alle servitù tipiche sono ammesse

anche le c.d. servitù atipiche, le quali possono essere liberamente costituite dalle

parti, purché siano finalizzate alla utilità del fondo dominante.

[ →

La legge consente altresì le c.d. servitù industriali strumentali agli utilizzi →

produttivi del fondo dominante. Invece non contempla le c.d. servitù aziendali

strumentali all’azienda come tale, indipendentemente dal fondo sul quale la stessa

viene esercitata. Sono etichettate come servitù irregolari – o personali – in cui il

servizio è prestato a favore di una persona. Ad es. servitù che attribuisce ad una

]

persona il diritto di passare su fondo altrui per esercitarvi la pesca.

Nulla vieta che le servitù possano essere reciproche: poste cioè simultaneamente a

favore e a carico di due o più fondi, a reciproco vantaggio. In questo modo ciascun

fondo si troverà ad essere contemporaneamente dominante e servente.

La servitù nasce come diritto reale quando l’edificio è stato costruito o acquistato.

Prima della costruzione o dell’acquisto il rapporto ha natura meramente

obbligatoria ed è quindi soggetto a termine prescrizionale ordinario (10 anni).

1. La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di

non facere (ad es. divieto di sopraelevare la costruzione esistente sul suo fondo). Le

spese necessarie alla conservazione della servitù sono di regola a carico del

proprietario del fondo dominante. Il proprietario del fondo servente non è tenuto a

compiere alcun atto volto a rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del

proprietario del fondo dominante. Se invece il proprietario del fondo servente è

tenuto ad eseguire una prestazione positiva, non si ha un unico rapporto giuridico

bensì due rapporti giuridici distinti: il rapporto reale di servitù e un rapporto

obbligatorio propter rem.

2. La servitù presuppone che i fondi appartengono a proprietari diversi.

3. I fondi devono trovarsi in una situazione topografica tale che l’uno – il servente –

arrechi utilità all’altro – il dominante.

Costituzione

Servitù coattive: costituite in attuazione di un obbligo di legge.

• Vi sono casi in cui un fondo si trova in una situazione tale da danneggiare la

possibilità di utilizzo dell’immobile. La legge attribuisce al proprietario il

diritto di ottenere l’imposizione di una servitù su fondo altrui. Il proprietario

del fondo servente ha diritto ad una indennità per il danno sofferto.

La legge attribuisce il diritto, ma per costituirla concretamente occorre:

a) Contratto la servitù deve comunque ritenersi coattiva perché il

contratto si configura come adempimento di un obbligo legale.

b) Giudice mediante sentenza fa nascere la servitù e determina l’indennità

a favore del proprietario del fondo servente. Finchè l’indennità non è pagata,

quest’ultimo può opporsi all’esercizio della servitù.

Se vengono meno i presupposti che hanno giustificato la costituzione della servitù

coattiva, se ne può richiedere l’estinzione. Per essa occorre una sentenza del

giudice, emessa su domanda dell’interessato.

[ Le figure più importanti di servitù coattive sono:

- Acquedotto coattivo: consentire il passaggio delle acque

- Elettrodotto coattivo: consentire il passaggio delle condutture elettriche

].-

- Passaggio coattivo: consentire l’accesso di un fondo ad una via pubblica

Fondo intercluso: il diritto alla servitù non sussiste solo nell’ipotesi più grave in cui il

fondo non ha né può avere accesso alla via pubblica (interclusione assoluta) ma

sussiste anche nell’ipotesi in cui il proprietario non può procurarsi l’uscita senza

eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).

Fondo non intercluso: la servitù può inoltre costituirsi anche se il fondo ha

effettivamente un accesso alla via pubblica. Ciò accade nel caso in cui 1) vi è bisogno

di ampliare l’accesso esistente per il transito dei veicoli 2) il passaggio esistente è

inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. La modifica

si concilia con un interesse generale della produzione.

In ogni caso il sacrificio imposto al fondo servente deve essere il minore possibile, e

deve corrispondere ai criteri di maggiore brevità del passaggio e minor danno del

fondo su cui la servitù deve essere costituita.

Servitù volontarie: costituite per volontà dell’uomo.

• Il contratto – riferendosi a diritto reale immobiliare – deve farsi per iscritto ed

è soggetto a trascrizione. Può costituirsi anche per testamento. In questo

ultimo caso, l’accettazione dell’eredità è soggetta a trascrizione. Si possono

costituire per contratto o testamento solo le servitù NON apparenti.

Usucapione

• Si costituiscono per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia

le c.d. servitù apparenti riguardano opere visibili e permanenti,

obiettivamente finalizzate all’esercizio della servitù. La legge intende evitare

che la servitù sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche.

Esempio un sentiero creatosi per effetto del calpestio.

Destinazione del padre di famiglia

• Per ben comprendere le modalità di questo modo di acquisto, occorre tenere

presente questo esempio: Mario è proprietario di un fondo su cui costruisce

delle opere permanenti. Per effetto di queste opere, una parte del suo fondo

è asservita ad una altra parte dello stesso fondo. In questo modo è possibile

un miglior utilizzo del fondo. Tuttavia, non sorge alcuna servitù. Non si può

costituire servitù sulla cosa propria. Ma se il fondo cessa di appartenere a

Mario, la legge ritiene opportuno che lo stato di fatto possa continuare ad

esistere legittimamente. Quindi prevede che si costituisca ex lege una servitù

corrispondente allo stato di fatto preesistente. Non occorre alcuna

manifestazione di volontà negoziale, semplicemente occorre che nell’atto

che divide i due fondi non sia inserita una dichiarazione contraria.

Esercizio: l’esercizio della servitù è regolata dal titolo.

Si chiama modo o modalità il come la servitù può essere esercitata.

La servitù NON apparente (costituibile mediante contratto o testamento) non si

può usucapire, e quindi non si può usucapire neanche il modo.

Invece se la servitù è apparente, la dottrina distingue:

- modo determinato dal titolo non si può usucapire un modo diverso.

- modo non determinato l’usucapione è ammissibile

Principio del minor mezzo: le servitù devono essere esercitate soddisfacendo il

bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.

Estinzione

Rinuncia da parte del titolare, fatta per iscritto

• Scadenza del termine, se la servitù è costituita a tempo

• Confusione: i due proprietari vengono a fondersi nella stessa persona

• Prescrizione estintiva ventennale, il c.d. non uso. In questo caso, da quale

• momento inizia a decorrere il termine per la prescrizione??

- Negative: attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di

vietare al proprietario del fondo servente di svolgere una certa attività. Il p.

del fondo dominante non deve fare nulla per esercitare la servitù. Quindi la

prescrizione inizia a decorrere quando il p. del fondo servente viola il divieto.

- Affermative: attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di

svolgere una certa attività nel fondo servente. Si distinguono a loro volta in:

Continue quando l’attività dell’uomo è antecedente all’esercizio

➢ della servitù, ad es. l’uomo predispone conduttura per

acquedotto ma poi l’acqua scorre da sé. Si riproduce la stessa

situazione della servitù negativa! La prescrizione inizia a

decorrere quando l’acquedotto viene ostruito.

Discontinue quando invece il fatto dell’uomo deve essere

➢ concomitante con l’esercizio della servitù, ad es. Mario esercita la

servitù di passaggio in quanto transita su fondo altrui. La

prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo atto di esercizio.

Il modo della servitù è soggetto a prescrizione estintiva?? Art.1075 c.c. la servitù si

conserva per intero, per non uso si può estinguere solo il diritto, non il modo.

L’impossibilità di fatto di esercitare la servitù non fa estinguere la servitù, perché lo

stato dei luoghi potrebbe mutare nuovamente e la servitù divenire ancora utile.

Si ha in questo caso sospensione o quiescenza della servitù.

Tutela: a tutela della servitù è posta l’azione confessoria in forza della quale chi si

afferma titolare chiede una pronuncia giudiziale di accertamento del suo diritto e –

nel caso si siano verificati impedimenti e turbative – chiede anche una pronuncia di

condanna alla loro cessazione e ripristino dello stato precedente, oltre che al

risarcimento del danno. L’attore deve fornire la prova rigorosa della servitù.

CAPITOLO 15 COMUNIONE E CONDOMINIO

Un diritto soggettivo può appartenere a più persone, le quali sono tutte contitolari

del medesimo unico diritto. Il fenomeno della contitolarità quando ha ad oggetto

un diritto reale prende il nome di comunione pro indiviso.

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Prosperi Francesco.