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Diritto privato

Il "diritto privato come diritto dei privati nelle relazioni tra di loro" sottolinea la caratteristica della orizzontalità (soggetti affianco a me in una dimensione di uguaglianza), mentre il diritto pubblico ha come caratteristica la verticalità (dimensione della relazione tra cittadino e potere) poiché studia le organizzazioni dello stato. In diversi ambiti abbiamo delle interferenze, sconfinamenti del diritto privato nel diritto pubblico e viceversa.

Es. estensione delle regole del diritto privato e applicazione di esse per stipulare contratti tra pubblica amministrazione e privati, questo vuol dire perdita progressiva di privilegio del diritto pubblico. Nel diritto privato abbiamo regole di rilevanza pubblica che operano come argine della libertà dei privati. Il contratto è lo strumento di autonomia dei soggetti, autoregolamentazione, strumento con il quale i privati "si fanno gli affari loro".

Questa libertà può essere esercitata entro i confini che sono ciò che l’ordinamento mi consente di fare (diritto pubblico), così che il diritto pubblico sconfina nel privato. Dal punto di vista delle fonti di diritto privato abbiamo un altro sconfinamento poiché il Codice civile è subordinato alla costituzione, c’è stata una progressiva costituzionalizzazione del Codice civile da parte del legislatore e della giurisprudenza. I rapporti del diritto privato con diritto pubblico e costituzionale sono quindi rapporti di intersezione.

Norme del diritto privato

Il diritto privato è il regno dell’autonomia e della autoregolamentazione (stabilire regole tra soggetti privati). La caratteristica principale delle norme di diritto privato è la presenza di molte norme derogabili, norme che funzionano come un’indicazione fornita dal legislatore che è suscettibile di deroga da parte dei soggetti privati. La derogabilità esprime la libertà dei privati di darsi regole autonome rispetto ai propri affari.

Le norme inderogabili sono quelle che danno voce a interessi indisponibili ai quali le parti non possono disporre, anche per esempio sulla decisione di esercitare o no l’azione giudiziale di paternità (che può essere fatta solo dal presunto figlio), questa norma è considerata talmente importante da essere sottratta da parte della disposizione del privato. Ci sono degli ambiti dove i soggetti devono essere limitati nella autoregolazione per evitare che non si possa rinunciare all’azione.

Alcune norme del codice sono suppletive nel caso in cui i privati non abbiano previsto nulla rispetto ad un certo ambito, colmano quindi una lacuna di autodeterminazione in materia di rapporto obbligatorio. Es. pagare qualcosa a qualcuno in una certa data ma manca dove fare ciò, esiste una norma che indica che il luogo sarà il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Se le parti hanno stabilito già il luogo dell’adempimento, si utilizzerà quella regola.

La disposizione è la proposizione, l’enunciato in una fonte scritta (profilo statico), mentre la norma è l’interpretazione di quella disposizione che viene concretamente applicata (profilo dinamico). In alcuni casi questo passaggio non si coglie, mentre in altri è una fase cruciale. La regola non è un termine esclusivo dell’ambito giuridico (es. regole del gioco, della morale, sociali ecc.), le caratteristiche della regola giuridica sono la sua giuridicità, di produzione; il suo essere prodotta sulla base di altre regole giuridiche e il suo essere inserite in un sistema che gli conferisce una particolare forza.

Esiste un sistema per far sì che quella regola abbia una sua effettività stabilendo le conseguenze alla sua non applicazione, la sua struttura è "se A, allora B" dove A è la enunciazione astratta di una fattispecie (accadimento). Es. Art 2043 ha come fattispecie un comportamento doloso o colposo che danneggia ingiustamente gli altri e come conseguenza l’obbligo di risarcimento. Se la fattispecie astratta si applica concretamente, essa viene sussunta dalla fattispecie astratta, questa operazione avviene per interpretazione e analisi del caso concreto. I meccanismi di produzione di regole sono le fonti.

Codice civile 1942

È una fonte primaria al livello della legge pur essendo diversa dalle altre fonti primarie sia per essere meno limitata nella materia, sia per la storia che c’è dietro. La Rivoluzione Francese mette fine alla caratteristica del medioevo che è quella della frammentazione giuridica dove il concetto di status era fondamentale per l’applicazione delle regole (particolarismo giuridico). La rivoluzione cerca l’uguaglianza come obiettivo più economico che politico, con l’uguaglianza si demoliscono il feudalesimo, la frammentazione di status ecc.

Il codice napoleonico è il risultato giuridico di questo processo ma anche la concretizzazione dell’aspirazione nel dare un’organizzazione alle regole per disciplinare tutti gli aspetti della vita, inoltre incorpora una visione nuova della società. Esso è l’assetto normativo della nuova organizzazione sociale, introduce il concetto di soggetto giuridico che sottolinea l’uguaglianza, anche se, date le circostanze storiche, questo soggetto è un borghese maschio.

Il codice incorpora la razionalizzazione del sistema e aspira a regolare la vita dei privati in tutte le sue possibili manifestazioni. Il codice napoleonico è stato lo strumento giuridico per fare la Rivoluzione francese ed è stato figlio dell’illuminismo. Il contratto (strumento con il quale due soggetti liberi e uguali entrano in affari) è ciò di cui avevano bisogno i borghesi francesi.

Il primo codice italiano è del 1865, che, pur riscritto in piena epoca fascista nel 1942, continua a resistere nel tempo perché è uno strumento di straordinaria raffinatezza giuridica, c’è una sapienza tecnica raffinata e una visione giuridica tale che hanno fatto sì che esso attraversasse i decenni. È anche elegante dal punto di vista della forma lessicale poiché una commissione di linguisti ne rivisitò la correttezza e l’accuratezza dei termini; questo perché tante norme contengono delle definizioni (es. cosa è contratto, testamento, matrimonio). Possiamo notare la sciatteria delle norme del legislatore moderno rispetto alla maniera sobria del legislatore del ’42.

Il codice vigente è stato aggiornato attraverso 2 tecniche usate dal legislatore:

  • Tecnica della legge speciale: aggiunta di una legge al di fuori del codice.
  • Tecnica della novellazione: riscrittura rimanendo all’interno del codice.

Le norme del Codice civile italiano sono spartite in 6 parti chiamate libri e in ogni libro le norme sono disposte logicamente. I libri si suddividono in titoli, capi e sezioni.

  • Libro primo "persone e famiglia": viene esplicitato chi è il soggetto giuridico, relazioni affettive.
  • Libro secondo "delle successioni": regole che riguardano diritti doveri e beni.
  • Libro terzo "della proprietà": disciplina dei beni, diritto di proprietà, diritti reali minori e del possesso.
  • Libro quarto "delle obbligazioni": disciplina contratto, responsabilità civile ecc.
  • Libro quinto "del lavoro": regole sul rapporto di lavoro e regole sull’impresa e la società.
  • Libro sesto "della tutela dei diritti": disciplina mezzi di prova, regole sulla responsabilità patrimoniale ecc.

Al Codice civile precedono le disposizioni generali e seguono le disposizioni di attuazione.

Sistema delle fonti

Con l’entrata in vigore della costituzione (1948) inizia una battaglia tra il valore delle norme costituzionali e quelle del codice. Da qui inizia un processo di costituzionalizzazione del codice grazie alla giurisprudenza, alla dottrina, al legislatore ecc. Nel libro primo c’è stato uno sconvolgimento delle norme perché tanti istituti risultavano incompatibili con la costituzione. Nel ’42 la famiglia era patriarcale e si concentrava nella figura del padre e marito, nessuna eguaglianza, no separazione dei beni come regime legale, nessun riconoscimento per unioni non fondate sul matrimonio ecc. a questo va a contrastare l’art. 9 della costituzione. La riforma del diritto di famiglia del 1970 cambia in blocco il primo libro del codice (tecnica della novellazione).

Le modifiche del secondo libro sono state un riflesso delle riforme del libro primo. Il libro terzo non cambia nella sua struttura ma cambia l’impatto della costituzione su di esso che si è tradotto nell’interpretazione delle regole alla luce dei principi costituzionali. Anche nel libro quarto c’è stata solo un’interpretazione del diritto costituzionale; ad esempio il concetto cardine di buona fede viene introdotto nel ‘42 come clausola principale di principi non scritti ma fondamentali. Con la buona fede, il principio di sussidiarietà della costituzione entra nel codice.

L’innovazione più importante del libro quinto è il diritto del lavoro. Esso è stato rinnovato così tanto che non è stato possibile contenere tutte le regole nel libro quinto, quindi la gran parte della disciplina si trova in leggi speciali fuori dal codice. La legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) è la legge speciale più ricordata perché più innovativa. L’impatto sulla società e sull’impresa è stato meno evidente. Anche nel libro sesto è stato meno evidente essendo un libro molto tecnico.

Anche con l’avvento della normativa della comunità europea (altra fonte primaria) si ha un altro forte impatto sul sistema delle fonti e sulla disciplina stessa degli istituti che noi studiamo nel diritto privato. Il Codice civile si è dovuto allineare soprattutto in ambito dei contratti. Interi pezzi di nuova legislazione sono il frutto di direttive, regolamenti e decisioni giurisprudenziali (sentenze della corte di giustizia, della corte europea che indirizzano costantemente la nazione dell’applicazione della normativa sovranazionale). (consuetudini) Gli usi normativi continuano ad essere fonti. Sono fonti fatto per lo più non scritti in cui troviamo valorizzato l’elemento fattuale di un comportamento che ripetuto nel tempo, nella sua convinzione della corrispondenza ad una norma non scritta, entra a far parte dell’ordinamento; quindi non sono stabiliti da un legislatore. Non dando certezza e chiarezza è una fonte che da problemi. Il nostro ordinamento le divide in:

  • Consuetudini contra legem: vietate poiché contrastano una regola.
  • Consuetudini praeter legem: usate al posto della legge quando non si riesce a trovare una legge in una determinata materia, quindi colma il vuoto di una legge.
  • Consuetudini secundum legem: consentite poiché rinviate dalla legge.

Sono state create delle raccolte di usi per dare ordine alle fonti fatto. Fonti atto = fonti principalmente scritte emanate dagli organi preposti. Fonti fatto = fonti principalmente non scritte con alla base un comportamento ripetuto nel tempo e una opinio iuris et necessitatis.

Interpretazione delle norme

L’interprete deve orientarsi davanti a varie fonti, soprattutto davanti alle antinomie. Per orientarsi usiamo vari criteri:

  • Criterio gerarchico: efficacia differente a seconda della categoria di appartenenza.
  • Criterio di competenza: applicazione della fonte che ha ricevuto dalla Costituzione la competenza per quella determinata materia.
  • Criterio di specialità: stabilisce la preferenza della legge speciale su quella avente carattere generale, anche se successiva.
  • Criterio cronologico: se antinomie con la stessa valenza, la nuova regola va a sostituire in parte o tutta la regola precedente.

Una volta trovata la norma da applicare, essa va interpretata. L’attività di interpretazione è normata ed è una mediazione tra la fattispecie astratta e il caso concreto, stabilisce il valore solo se la norma non è chiara. Art. 12 delle disposizioni generali; si nota una diffidenza dal giudice ma non ci dice che la sua attività non sia utile, ci parla di una cautela che invita a non forzare il dettato letterale. L’interpretazione letterale è solo una fase iniziale poiché la singola parola può variare a seconda del contesto. Quando parla dell’intenzione del legislatore, parla della ratio legis dell’organo legislativo; per ricostruire questa intenzione devo guardare alla storia e ai documenti storici, devo fare un percorso storico-evolutivo.

Se c’è una sovrapposizione di regole abbiamo le antinomie, se manca la norma abbiamo un fenomeno di lacuna nell’ordinamento. Il fenomeno di lacuna è naturale poiché la realtà sociale è più rapida della produzione normativa, per rimediare, il legislatore introduce lo strumento della analogia. Questo strumento rende l’interpretazione più creativa. L’analogia può estendere l’ambito coperto di una precisa disposizione per far sì che ricada in quell’ambito un caso concreto non regolato ma con similitudini.

Es. posso considerare l’orto nella disposizione che regola il giardino? Se sì, posso applicare le disposizioni dei giardini in materia di orti. L’interprete deve vedere se possiamo ricondurre un caso non regolato espressamente dal legislatore (es. lavoro autonomo) ad una disciplina esistente (es. lavoro subordinato), guardando il punto di contatto (es. lavoro). Es. non esiste una disposizione che regoli il lavoro autonomo quindi l’interprete può cercare punti di contatto con la disposizione esistente del lavoro subordinato. Se il fulcro di questa disciplina è la qualità di lavoratore posso estenderla per analogia al caso concreto non regolato, se è invece la subordinazione del lavoro non posso ricondurre.

Quando questa operazione di estensione è possibile si parla di analogia legis (c’è lacuna ma anche un caso simile o una materia analoga con la quale posso estendere), se l’operazione non è possibile si parla di analogia iuris (permane una lacuna che non può essere ricondotta quindi creo regola per caso specifico). Questa ultima viene creata dal giudice al quale viene presentata tale situazione; questa attività creativa non è completamente libera (arbitraria) poiché il giudice non è un legislatore, deve essere orientata dai principi dell’ordinamento.

Es. protezione della privacy all’inizio non era normata, quindi, in alcuni casi, il giudice faceva riferimento all’art. 2 della costituzione (tutela). La creazione di norme è un potere che hanno tutti i giudici e non ha efficacia vincolante, ma funge da precedente al quale gli altri giudici possono riferirsi o no. Il dialogo fra dottrina e giurisprudenza è molto importante per le innovazioni normative. Lo strumento dell’analogia è vietato in materia di leggi penali e leggi eccezionali (art. 14 disposizioni sulla legge in generale). Legge eccezionale = legge emanata in una situazione di eccezionalità che giustifica la stessa legge (es. legge che limita la libertà di circolazione durante pandemia).

Soggetti giuridici

Nel codice non esiste un articolo dove viene definito questo termine. La sua definizione è teorica (dottrinale); è soggetto giuridico il titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti e obblighi). La definizione non è banale poiché la soggettività giuridica è uno strumento sofisticato di selezione per concedere o no questa idoneità di titolarità. Il fatto che ogni persona fisica sia oggi soggetto giuridico è una conquista storica (ricordiamo la schiavitù). Con il codice napoleonico si introduce per la prima volta questo termine in astratto fondato sull’uguaglianza anche se non neutro poiché solo i maschi borghesi proprietari erano soggetti giuridici.

Si individuano al suo interno due grandi categorie: le persone fisiche e gli enti collettivi. L’ente collettivo si distingue in enti collettivi riconosciuti o no come persone giuridiche.

Persone fisiche

Il titolo primo del libro primo del Codice civile si chiama "persone fisiche". L’essere umano è il soggetto giuridico per eccellenza. Capacità giuridica. L’art. 1 del Codice civile ci parla di capacità giuridica (profilo statico), ovvero l’idoneità ad essere soggetto di diritto (definizione della dottrina). In alcune epoche c’è stata una sovrapposizione tra capacità giuridica e soggetto giuridico, per questo si dice che la soggettività è un quid e la capacità giuridica è un quantum (è graduabile). Questa può non coincidere con la soggettività giuridica (es. per il concepito o per ebrei con leggi razziali).

Questo articolo ci introduce il parallelismo tra vita umana come fatto biologico e come fatto giuridico. Il comma 1 stabilisce che questa si acquista al momento della nascita, quindi parla del fatto biologico, e definisce la nascita come il momento nel quale un soggetto si stacca dal corpo materno e respira. Nascita = espansione dei polmoni anche per pochi istanti. Con la docimasia (accertamento medico-legale) viene verificato se un neonato è nato morto o è morto subito dopo essere nato. Fin dalla nascita si hanno delle conseguenze giuridiche; se la madre morisse durante il parto o il padre fosse premorto, si aprirebbe una successione alla quale parteciperebbe il neonato appena nato.

La condizione giuridica del concepito viene introdotta nel comma 2. Il concepito ha a livello potenziale dei diritti che si traducono in realtà subito dopo il momento della nascita.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexyaM13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pellecchia Enza.
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