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INCAPACITA’ NATURALE
E’ incapace naturale la persona che, sebbene legalmente capace e quindi non è incapace legale, è
incapace di intendere e di volere.
Esigenze: ▪ tutela dell’incapace naturale;
▪ tutela del soggetto che contratta con lui
In questa situazione può trovarsi:
▪ l’infermo di mente;
▪ il malato grave;
▪ l’anziano;
▪ il drogato;
▪ l’ubriaco.
L’incapacità naturale può consistere in una condizione permanente o transitoria, ciò che conta è il
momento in cui l’atto giuridico è posto in essere.
Il soggetto, incapace naturale e quindi incapace di intendere e di volere è generalmente capace nel
momento in cui compie determinati atti.
Gli atti sono annullabili, ma occorre dimostrare che nel momento in cui si è compiuto vi era
un’effettiva condizione di incapacità di intendere e di volere.
▪ Atti personali (donazione, testamento, matrimonio) sono sempre annullabili;
▪ Atti unilaterali (recesso, promessa, rinuncia a un diritto) sono annullabili se si dimostra il grave
pregiudizio per l’incapace naturale;
▪ Contratti sono annullabili se si dimostra il grave pregiudizio e la mala fede dell’altro contraente.
TUTELA DELL’AFFIDAMENTO
Per mala fede si intende la consapevolezza che l’atto compiuto danneggia ingiustamente l’altra
persona (l’incapace) .
Se colui che ha contrattato con l’incapace era in buona fede (non conosceva la situazione) la
regola non opera e il contratto non è annullabile (Principio della tutela dell’affidamento che
risponde all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche).
LE PERSONE FISICHE
IL NOME DELLA PERSONA
Ogni persona è identificata da un nome: prenome (cioè nome di battesimo) e cognome (attribuito
in base all’appartenenza familiare).
La modifica del nome può avvenire solo nei casi (limiti) e con le procedure previste dalla legge.
SEDE DELLA PERSONA:
▪ residenza: corrisponde al luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Se la residenza viene trasferita da un comune all’altro, la comunicazione va fatta ad entrambi i
comuni. Nel caso in cui il cambio di residenza non vena comunicato il soggetto non può opporre
il mutamento di residenza ai terzi di buona fede.
▪ domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Poiché sede principale, il domicilio generale è unico. Tuttavia si può eleggere domicilio speciale
per determinati atti o affari (si possono avere più domicili speciali).
Normalmente coincide con la residenza . Se viene trasferita la residenza si considera trasferito
anche il domicilio.
Tuttavia il domicilio può anche non coincidere con la residenza (Es: se un imprenditore vive a
Rapallo, ma ha la sua impresa a Genova, avrà come residenza Rapallo e come domicilio Genova).
Il domicilio legale è quello assegnato dalla legge alla persona (Es: il domicilio del minore coincide
con la residenza della famiglia).
▪ dimora (non è definita dalla legge): è il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo, anche
temporaneamente (casa di villeggiatura).
● residenza = dimora abituale
● domicilio = centro degli affari e degli interessi;
● dimora = soggiorno temporaneo.
CITTADINANZA:
La cittadinanza è la qualità della persona che la collega ad un ordinamento giuridico statale,
assoggettandola alle norme che formano il diritto di quello stato.
Una persona che non ha la cittadinanza è detta aploide.
Una persona che si ritrova ad essere cittadino di due stati si dice che ha doppia cittadinanza.
Chi non è cittadino italiano è straniero.
● acquisto della cittadinanza può avvenire nei seguenti modi:
▪ per diritto di sangue: è cittadino italiano chiunque nasca che sia figlio di padre o madre italiani.
▪ per diritto di suolo: è cittadino italiano chi nasce nel territorio della Repubblica italiana da
genitori ignoti o aploidi o stranieri che, secondo la legge del loro stato non comunicano la
cittadinanza al figlio.
▪ per adozione: diventa cittadino italiano lo straniero adottato da un cittadino italiano.
▪ per matrimonio: il coniuge, straniero o aploide, di cittadino italiano può acquistare la
cittadinanza, se ne fa domanda, quando risieda da almeno sei mesi in Italia e dopo tre anni
dalla data del matrimonio.
▪ per beneficio di legge: può acquistale la cittadinanza italiana uno straniero o un aploide, se la
richiede, purché abbia un genitore o un nonno italiani per diritto di sangue o di suolo che si
trovino in una delle seguenti condizioni: avere fatto servizio militare in Italia, aver assunto un
impiego alle dipendenze dello stato italiano, risiedere in Italia da almeno due anni al
compimento della maggiore età.
Può richiedere la cittadinanza lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto
ininterrottamente fino alla maggiore età.
▪ per neutralizzazione: la cittadinanza italiana è concessa allo straniero o all’aploide che si trovi
in determinate situazioni, legate alla residenza in Italia per un determinato periodo, più o meno
lungo a seconda dei casi.
La cittadinanza è concessa allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia.
● la perdita della cittadinanza italiana colpisce:
▪ chi ha assunto un impiego pubblico o una carica pubblica o ha fatto servizio militare per uno
stato estero e non ha obbedito all’intimazione del governo italiano di abbandonarli;
▪ chi si trova ad avere anche una cittadinanza straniera, risiede all’estero e dichiara di rinunciare
alla cittadinanza italiana.
● il riacquisto della cittadinanza può avvenire in vari modi legati a presupposti (Es: servizio militare
in Italia.
SESSO:
Il sesso di un individuo, insieme al nome alla residenza e alla cittadinanza, è un segno di
identificazione del soggetto nella vita di relazione. E’ possibili che si verifichi un mutamento del
sesso attraverso interventi chirurgici previa autorizzazione del tribunale. Questo emanerà una
sentenza con la quale dichiarerà la rettificazione del sesso.
ATTI E REGISTRI DELLO STATO CIVILE:
Lo stato civile è lo stato della persona in quanto “civis”, cioè membro di una collettività
organizzata.
Gli atti dello stato civile sono quelli che definiscono le qualità della persona più rilevanti per la vita
sociale. Gli atti dello stato civile risultano da registri dello stato civile che si trovano presso ciascun
comune e che possono essere liberamente consultati .
Gli atti e registri dello stato civile sono di quattro tipi:
▪ atti e registri di nascita;
▪ atti e registri di matrimonio;
▪ atti e registri di morte;
▪i registri di cittadinanza.
Ciò che risulta dagli atti e registri dello stato civile non può essere smentito (eccetto qualche
eccezione, ma molto raramente) in quanto fornisco la prova dell’esistenza e della verità dei fatti
documentati.
Nei registri dello stato civile possono esservi annotazioni di eventi verificatesi nel corso del tempo
e possono anche farsi rettificazioni quando si tratta di integrare un atto non completo, oppure di
correggerne uno errato.
MORTE E PRESUNZIONE DI COMMORIENZA:
▪ La morte è un fatto dal quale derivano importanti conseguenze giuridiche ed è, quindi,
importante definire con certezza il momento della morte.
Esistono norme sull’uso dei cadaveri, sull’uso dei cadaveri a fini didattici o di sperimentazione e
norme sul prelievo di organi a fini di trapianto.
▪ Nel caso in cui, invece, non si riesca a fornire la prova dell’ordine cronologico delle morti, le
persone coinvolte si considerano tutte morte nello stesso momento (presunzione di
commorienza).
SCOMPARSA, ASSENZA, MORTE PRESUNTA
▪ la scomparsa è la situazione della persona allontanatasi dal suo ultimo domicilio o residenza,
senza che se ne abbiano più notizie.
Il primo problema che si pone è la conservazione del suo patrimonio: se la persona non ha già,
per legge, un rappresentante (come nel caso del minore o dell’interdetto) vi provvede un
curatore dello scomparso appositamente nominato dal tribunale che lo rappresenta nel
compimento degli atti necessari.
L’incertezza sulla sorte dello scomparso può protrarsi a lungo.
▪ trascorsi due anni dall’ultima notizia dello scomparso il tribunale può dichiararne l’assenza. Il
tribunale ordina l’apertura dei testamenti, se ci sono, e i presunti eredi sono immessi nel
processo temporaneo di beni.
La dichiarazione d’assenza non scioglie il matrimonio.
▪ la morte presunta viene dichiarata dal tribunale quando sono trascorsi 10 anni dall’ultima
notizia, ma anche quando sia trascorso un tempo minore (due/tre anni) nell’ipotesi di scomparsa
in operazioni belliche, prigionia di guerra, infortuni.
Con la dichiarazione di morte presunta si hanno le stesse conseguenze della morte:
- il coniuge può risposarsi;
- gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni.
Nel caso in cui, però, il soggetto tornasse o vi è la prova che è vivo, tali effetti cadono.
LE ORGANIZZAZIONI
LE ORGANIZZAZIONI
● Le organizzazioni, formate da uomini, sono soggetti di diritto e hanno capacità giuridica
(esclusi i rapporti familiari);
● Hanno responsabilità penale per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti.
Non possono essere applicate pene detentive, ma bensì pene pecuniarie o interdittive;
● Hanno una denominazione, una nazionalità e una sede;
● Le organizzazioni hanno capacità di agire che si esprime attraverso le persone fisiche che
prendono decisioni e compiono atti per l’organizzazione stessa.
● Le persone fisiche che operano per l’organizzazione formano gli organi:
▪ individuali, una sola persona che agisce singolarmente (Es: presidente);
▪ collegiali, pluralità di persone che agiscono congiuntamente(Es: assemblea).
● La volontà dell’organizzazione si esprime attraverso il principio di maggioranza: volontà della
maggioranza delle persone che compongono l’organo.
▪ La decisione espressa dalla maggioranza è la deliberazione
▪ l’atto con cui ogni componente dell’organo esprime la propria volontà si chiama voto.
● L’atto con cui le persone fisiche creano l’organizzazione si dice atto costitutivo.
● Le regole di funzionamento dell’organizzazione sono contenute nello statuto.
TIPI DI ORGANIZZAZIONE
1. Organizzazioni pubbliche e private:
▪ organizzazioni pubbliche o enti pubblici (Stato, province, comuni..);
▪ organizzazioni private.
2. Organizz