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Il diritto privato nel sistema giuridico

Il diritto è un insieme di comandi che regolano la convivenza e organizzano l’attività delle persone.

Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche che i componenti di una società sono obbligati ad osservare, o anche l’ordinamento giuridico di una società.

Di cosa si occupa il diritto privato?

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale. In particolare si occupa di:

  • Organizzazioni, create per soddisfare obiettivi generali o comuni che il singolo, agendo in modo isolato, non sarebbe in grado di realizzare (prende in considerazione sia i rapporti interni all’organizzazione e cioè tra i membri che ne fanno parte, sia i rapporti tra l’organizzazione e il mondo esterno).
  • Cose (in generale di beni) cioè entità capaci di soddisfare bisogni e interessi umani, ma soprattutto si occupa dell’uso delle cose stabilendo chi può usarle e chi no e in che modi e limiti debbano essere utilizzate.
  • Debiti e crediti cioè di rapporti tra chi è debitore e chi è creditore.
  • Contratti
  • Danni, quando qualcuno subisce un danno (distruzione di una cosa, danno morale) il diritto stabilisce se il danno rimarrà a carico del danneggiato o se il danneggiato può pretendere un risarcimento.
  • Attività economiche organizzate
  • Famiglia
  • Successioni per causa di morte

La funzione di diritto privato: interessi e conflitti

L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Molto spesso, però, l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di altri e potrebbe quindi nascere un conflitto. La funzione del diritto privato è quella di prevenire e, nel caso in cui siano già nati, risolvere i conflitti. Questa funzione è molto importante perché impedisce che i cittadini si facciano giustizia da sé e garantisce la pace sociale. Gli interessi di cui si occupa in diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale, ma anche quelli morali.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il diritto oggettivo (sinonimo di ordinamento giuridico) è un complesso di norme giuridiche. Il diritto soggettivo è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo.

L’ordinamento giuridico (insieme delle norme che organizzano la vita di una società in un determinato periodo storico) differisce dall’istituto giuridico (insieme delle norme che regolano un determinato e importante fenomeno della vita sociale. Es: matrimonio).

Le norme giuridiche

Il comando generale (rivolto a una moltitudine di persone) e astratto (applicabile ad un numero indeterminato di situazioni concrete) si dice norma giuridica. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi:

  • Regola
  • Sanzione
  • Apparato

La regola

La regola è generalmente una regola di condotta indirizzata agli individui per orientarne il comportamento. Se la regola è osservata, il diritto ha raggiunto il suo scopo e i comportamenti umani sono quelli socialmente desiderati. Se la regola non viene osservata si ricorre, allora, alla sanzione.

La sanzione

La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La sanzione può avere ruolo:

  • Satisfattivo (soddisfa l’interesse leso);
  • Compensativo (non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di equivalente valore economico);
  • Punitivo (colpisce un comportamento riprovevole);
  • Deterrente o preventivo (diretto a prevenire la lesione dell’interesse).

Gli apparati

Gli apparati provvedono a tale funzione. Essi sono essenzialmente pubblici funzionari con il compito di verificare eventuali violazioni delle regole e applicare le rispettive sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto.

Applicazione e interpretazione delle norme giuridiche

Applicare una norma giuridica significa verificare che la fattispecie concreta corrisponda a quella astratta. La fattispecie astratta è la descrizione di un fatto all’interno della norma, mentre la fattispecie concreta è l’evento che corrisponde alla descrizione del fatto all’interno della norma.

L’operazione con la quale si attesta che la fattispecie concreta corrisponda alla fattispecie astratta si chiama qualificazione. Durante la qualificazione può accadere che non sia sufficiente applicare alla fattispecie concreta una singola norma e che occorra quindi riferirsi a due o più norme coordinandole tra loro: in questo caso si tratta di combinato disposto.

Ad un testo normativo possono corrispondere più precetti (significati) ed è per questa ragione che la norma venga interpretata prima di essere applicata. L’interpretazione è l’attività finalizzata ad identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.

L’interpretazione

L’interpretazione può essere:

  • Restrittiva (dà alla norma un significato più limitato rispetto ad altri possibili);
  • Estensiva (dà alla norma un significato più ampio rispetto ad altri possibili).

L’interpretazione è un’attività regolata dal diritto e colui che interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione. Queste regole sono contenute prevalentemente nell’art. 12 preleggi in base al quale l’interprete deve attribuire alle norme il senso indicato "dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dall’intenzione del legislatore".

I criteri dell'interpretazione

  • Criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole hanno nella lingua italiana. Il criterio letterale è autosufficiente se il significato è univoco, altrimenti bisogna ricorrere al criterio logico.
  • Criterio logico: sceglie tra i vari significati possibili, in base al criterio letterale, quello che meglio si avvicina all’intenzione del legislatore. Il criterio logico, a sua volta, può essere:
    • Soggettivo (si riferisce a intenti e opinioni manifestati da chi ha formulato la norma) e psicologico (per l’applicazione è importante l’esame dei lavori preparatori);
    • Oggettivo (scopo che la norma intende realizzare indipendentemente dalle precedenti opinioni e intenti manifestati da chi ha formulato la legge) e teleologico.
  • Criterio sistematico: l’interprete tiene conto di altre norme collegate a quella da interpretare.
  • Criterio storico: l’interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che l’hanno preceduta.

Talvolta può capitare che l’interprete si trovi di fronte a un caso per cui l’ordinamento giuridico non preveda alcuna norma, si procede allora utilizzando un altro criterio:

  • L’analogia in base alla quale viene applicata a un caso, per cui non sia prevista alcuna norma, una norma che regola un caso analogo. Divieto di analogia per norme penali ed eccezionali o speciali.

Nel caso in cui non si riesca a procedere con l’analogia perché non esistono norme che regolano casi o materie simili, il giudice ricorrerà ai principi generali dell’ordinamento giuridico desunti dalla costituzione.

L’interprete

Nonostante l’interprete debba rispettare le norme sull’interpretazione, egli non è un automa: infatti, dispone di un certo grado di autonomia, discrezionalità e libertà. Tuttavia l’autonomia dell’interprete dipende dalla norma:

  • È minore nel caso in cui ci si trovi davanti a norme analitiche (poco margine di interpretazione);
  • È maggiore quando si tratta di clausole generali (il loro significato dipende dal contesto).

Tipi di interpretazione

  • Interpretazione autentica: fatta da un’altra norma interpretativa di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. L’interpretazione autentica è vincolante per tutti gli altri interpreti. La norma interpretativa ha valore retroattivo (può essere cioè applicata a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore; la retroattività non vale per le leggi di materia penale).
  • Interpretazione giudiziale: eseguita dai giudici.
  • Interpretazione amministrativa: eseguita dagli organi della pubblica amministrazione.
  • Interpretazione dottrinale: eseguita dagli studiosi del diritto.

La giurisprudenza

La giurisprudenza è l’interpretazione giudiziale delle norme. Nel sistema giuridico statunitense e in quello inglese vale il principio del precedente vincolante: le decisioni prese da un giudice di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore i quali sono tenuti necessariamente a rispettarle (in questi sistemi la giurisprudenza costituisce una fonte del diritto). In Italia, il principio del precedente vincolante non vale.

Per conoscere la giurisprudenza:

  • Riviste di giurisprudenza nelle quali le decisioni dei giudici vengono pubblicate per esteso, commentate e, spesso, accompagnate da altre decisioni anteriori;
  • Repertori di giurisprudenza: vengono pubblicati ogni anno e contengono l’indicazione sintetica delle sentenze che sono intervenute durante l’anno su vari argomenti.

L’indicazione sintetica si chiama massima (esprime il succo della decisione sintetizzando il giusto significato da attribuire alla norma).

Argomentazione giuridica

È il complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte a un problema di applicazione di norme giuridiche si sceglie una soluzione e se ne combattono altre. Lo scopo dell’argomentazione giuridica è la persuasione ovvero convincere che la propria soluzione sia quella corretta in base alle norme.

Lo scopo dell’argomentazione politica, invece, è persuadere che la propria soluzione sia quella corretta anche se non corrisponde a nessuna norma giuridica.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato e il diritto pubblico si differenziano per i principi e le finalità che perseguono:

  • Diritto privato: si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della parità fra loro. Lascia quindi le persone libere di scegliere e agire nel proprio interesse senza costringerle a imposizioni esterne e si ispira all’idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza reciproca dove l’interesse di uno è uguale all’interesse dell’altro.
  • Diritto pubblico: si ispira ai principi di soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. Il diritto pubblico è dunque il complesso delle norme che attribuiscono ad una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone anche senza o contro la loro volontà (es. espropriazione).

Diritto privato come "diritto comune"

Il diritto privato è "diritto comune" perché può essere applicato sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici. In via generale si applica a tutti i rapporti e le situazioni, esclusi i rapporti e le situazioni per cui norme particolari stabiliscano una disciplina diversa da quella del diritto privato (es. norme di diritto pubblico). Il diritto privato può regolare relazioni e azioni di apparati pubblici nel caso in cui nessuna norma del diritto pubblico detti una disciplina speciale per le azioni e relazioni di apparati pubblici. Una medesima situazione può essere regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme del diritto pubblico.

Diritto privato e pubblico dallo stato liberale allo stato sociale

Per tutto il XIX e il XX secolo diritto pubblico e diritto privato erano due discipline separate così come lo Stato e la società civile. Nella società civile i privati operavano liberamente e lo stato si limitava a vegliare su di essi senza interferire nei loro rapporti e azioni → stato liberale. Allo stato liberale segue quello sociale.

Nello stato sociale, sul piano politico, lo stato interveniva nei rapporti e nelle azioni dei privati. Sul piano economico, a causa della crisi che colpì i paesi capitalisti negli anni ’20, lo Stato intervenne direttamente nella produzione e nella distribuzione.

Individuo e collettività: "il privato sociale"

Sia l’individuo, sia la collettività hanno bisogno di tutela. Spesso, però, accade che individuo e collettività entrino in contrasto. Il contrasto accade ogni volta che la realizzazione dell’interesse individuale comporta un danno alla collettività. Gli individui vivono organizzati in gruppi o comunità particolari (famiglie, associazioni..) chiamate comunità intermedie perché si frappongono tra stato e individuo.

L’art. 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Questo è un fenomeno di carattere privato e sociale chiamato "privato sociale". Le comunità intermedie per funzionare devono godere del massimo grado di autonomia. In linea di massima lo stato non interviene (es. organizzazione della famiglia), tuttavia, talvolta possono verificarsi situazioni all’interno delle comunità tali per cui lo Stato deve intervenire per salvaguardare i diritti inviolabili dell’uomo (es. maltrattamenti all’interno del nucleo familiare).

Libertà e uguaglianza

Può accadere che la libertà e l’uguaglianza entrino in contrasto tra loro:

  • Se si rispetta fino in fondo la libertà, non si riesce a realizzare l’uguaglianza e si aggravano le disuguaglianze già esistenti.
  • Se si vuole realizzare l’uguaglianza si finisce per limitare la libertà degli individui.
  • I movimenti di ispirazione liberale mettono al primo posto la libertà anche a costo di non rispettare l’uguaglianza.
  • I movimenti di ispirazione socialista mettono al primo posto l’uguaglianza, il che significa limitare la libertà.
  • Il nostro ordinamento cerca, invece, di trovare un equilibrio tra libertà e uguaglianza (garantisce le libertà delle persone che possono essere limitate per l’uguaglianza).

Libertà sostanziale

Per libertà sostanziale si intende avere la libertà di realizzare e soddisfare i propri bisogni pretendendo i mezzi necessari dallo Stato. Lo Stato riveste un ruolo positivo e libertà e uguaglianza diventano complementari: più libertà rende gli uomini più uguali.

Uguaglianza formale

All’uguaglianza è dedicato l’art. 3 della Costituzione. L’art.3, c.1, C afferma "Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali" ed enuncia il principio di uguaglianza formale.

L’art.3,c.1,C esprime:

  • Tutti sono uguali davanti alla legge;
  • Divieto di discriminazioni.

Il principio di uguaglianza dell’art.3,c.1,C equivale a un principio di ragionevolezza: situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni diverse vanno trattate in modo ragionevolmente diverso. Il principio di ragionevolezza consente norme che introducano differenze ragionevoli e vieta norme che introducono differenze irragionevoli.

Uguaglianza sostanziale

Il principio di uguaglianza sostanziale è enunciato nell’art.3,c.2,C: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese". Il potere pubblico deve quindi intervenire per eliminare le disuguaglianze di fatto per far sì che gli individui esercitino i diritti che la legge attribuisce a tutti.

Esempio: La legge dice che tutti i cittadini hanno il diritto di studiare e andare all’università. Nel caso in cui sorgano problemi di tipo economico che possano impedire ciò, il potere pubblico interviene tramite aiuti di tipo economico in favore delle classi meno abbienti. In base a ciò che esprime l’art.3,c.1,C si potrebbe pensare che questi problemi lo violino, ma in questo caso si parla di discriminazione alla rovescia e, in base al principio di ragionevolezza espresso nel medesimo articolo è possibile trattare in modo diverso situazioni diverse purché la differenza di trattamento sia ragionevole.

Le principali aree del diritto privato

  • Diritto civile (rapporti di famiglia, successioni, proprietà, uso delle cose…)
  • Diritto commerciale (imprese, società)
  • Diritto industriale (concorrenza fra le imprese; è una sottopartizione del diritto commerciale)
  • Diritto del lavoro (rapporti tra datori di lavoro e lavoratori subordinati)
  • Diritto della navigazione (attività di trasporto aereo, marittimo…)

Le fonti del diritto privato

Fonti del diritto italiano

  1. Fonti costituzionali:
    • Costituzione
    • Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
  2. Fonti primarie:
    • Legge ordinaria (approvata dal Parlamento)
    • Atti aventi forza di legge: decreto legislativo e decreto legge
    • Leggi regionali
    • Regolamenti dell’UE
  3. Fonti secondarie:
    • Regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative

Coordinamento delle fonti

Principio di gerarchia: una fonte di grado inferiore non può creare norme in contrasto con una fonte di grado superiore (se ciò accadesse, la fonte di grado inferiore è illegittima e cancellata dall’ordinamento). Esempio: Fonte primaria in contrasto con la fonte superiore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valespo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.
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