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I DIRITTI DELLA PERSONLITA’.
I soggetti del diritto possono avere diritti ma non è detto che effettivamente li abbiano, i diritti della
personalità sono una categoria di diritti che tutti hanno, l'oggetto di questi diritti sono i valori della
persona; non sono diritti patrimoniali, sono diritti assoluti indisponibili ed imprescrittibili = nuovi
beni, in passato erano poco considerati dal diritto privato → assimilato agli interessi patrimoniali. I
rimedi legali per la protezione di questi diritti appartengono al diritto pubblico, al diritto penale
(norme contro il comportamento lesivo) e al diritto amministrativo (sulla sicurezza del lavoro e
sugli interventi del garante della privacy). Strumenti e rimedi diritto privato = risarcimento del
danno – inibitoria – pubblicazione della sentenza – rettifica che la vittima ha il diritto di diffondere
(sullo stesso mezzo che ha offeso) – invalidità di atti di disposizione (atti con cui la persona prende
impegni che ledano i suoi diritti della personalità).
Fonti dei diritti della personalità→ Costituzione, CEDU, giurisprudenza, codice civile.
Diritti di libertà = diritto inviolabile dell'uomo → art. 2 Costituzione e comprende: libertà
personale, inviolabilità di domicilio e corrispondenza, di movimento, di riunione, di associazione, di
professione religiosa, di pensiero…. Art. 13 a 21 Cost. e anche altri. I diritti di libertà però possono
essere violati e per questo non sono validi gli atti con cui il soggetto assume obblighi in contrasto
con la sua libertà fondamentale e secondo norme di diritto privato fatti e atti che pregiudicano
libertà altrui sono illeciti e abilitano la vittima a chiedere il risarcimento del danno e altri rimedi.
Diritto all'integrità fisica = art. 32 Costituzione, diritto alla salute → interesse sia individuale che
collettivo. Concetto di salute comprende sia l'integrità fisica che psichica. L'integrità fisica può
essere minacciata da decisioni della persona stessa e per questo l'art. 5 protegge il diritto anche dal
suo titolare → atti di disposizione del proprio corpo = vietati quando cagionano una diminuzione
permanente dell'integrità fisica, consentiti quando conseguenze sono meno gravi e disciplinati con
norme in casi più seri ma consentiti = atti basati sulla volontà ma a titolo gratuito. Trattamento
capace di incidere l'integrità fisica lecito solo quando necessario ma solo con consenso del paziente.
Quando gli organi destinati al trapianto sono di un defunto ci sono meno limiti ma bisogna
rispettare la volontà dell'interessato o dei suoi famigliari → legge del 1999 prelievo organi dal
defunto solo dopo una rigorosa procedura di accertamento della morte, se il prelievo non contrasta
con la volontà dell'interessato e a titolo gratuito. Diritto alla salute protetto anche da aggressioni
esterne = chi causa lesioni ad un altro soggetto deve risarcire secondo le regole della responsabilità
civile.
Danno biologico = tutela delle lesioni esterne che danneggiano una persona → danno alla persona,
concetto ampio in cui rientrano danni differenti = patrimoniale (spese documentate), esistenziale
(1/3 del biologico) e biologico. Quando si viene danneggiati sia per dolo che per colpa si ha diritto
al risarcimento (diritto soggettivo assoluto). Il danno biologico è la menomazione psico-fisica
provocata dal fatto illecito e dal 1970 esso viene risarcito → no nel codice ma in leggi speciali. Per
stabilire il risarcimento si prendono in considerazione diversi parametri → attività che svolgeva, età
e gravità della lesione = sistema equitativo → art. 1226 se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativo (obbligazioni in generale) –
art. 2056 danno quantificato in base all'art. 1223 – 1226 – 1227 (riguarda l'atto illecito).
Inizialmente tutti i giudici davano un risarcimento diverso diverso poiché decideva equamente ma
in modo autonomo e quindi furono redatte della tabelle molto simili = età e grado di invalidità;
riferimento normativo solo per i micro-permanenti (sotto il 16%). Fino agli anni 90 si distingueva il
danno morale (sofferenza intrinseca) da quello esistenziale (impossibilità di svolgere la stessa vita).
Non è disciplinato nel codice civile.
Diritto al nome = diritto al nome tutelato in caso di usurpazione del nome e contestazione del nome
e lo pseudonimo → art 7. Titolare del diritto violato può chiedere in giudizio i seguenti rimedi.
1. Inibitoria → giudice ordina di cessare comportamenti lesivi.
2. Pubblicazione della decisione su uno o più giornali.
3. Risarcimento del danno.
Diritto all'immagine = persona danneggiata dagli usi che un altro soggetto fa della sua immagine,
diritto tutelato dal codice civile (art. 10) e dalle leggi sul diritto d'autore (art. 96-97-98).
Sempre vietata la pubblicazione di immagine altrui quando ne pregiudica l'onore, la
reputazione e il decoro della persona ripresa.
Ammessa la pubblicazione di immagine altrui solo quando si tratta di una persona nota, per
necessità di giustizia o polizia, per scopi scientifici, didattici e culturali. È ammessa anche
quando l'immagine è stata presa da eventi pubblici e quando c'è il consenso della persona
stessa o dai suoi familiari.
→ Quando non vengono rispettati questi limiti: inibitoria e risarcimento del danno.
Diritto all'onore = diritto che ciascun altro si astenga dall'enunciare e diffondere fatti e giudizi
capaci di offenderlo nel suo onore e reputazione. La tutela giuridica non presuppone che i fatti
offensivi siano falsi o infondati, anche se sono veri e fondati possono scattare meccanismi di
protezione dell'offeso. La sua fonte principale è il codice penale e le norme dello stesso che
puniscono i reati di ingiuria e diffamazione (art. 594 – 595), individuare i confini di tutela del diritto
all'onore è complicato soprattutto nel caso dell'attività giornalistica (diritto di cronaca) e l'attività
politica. In sede civilistica si chiede il risarcimento ed in sede penale se ne occupa la disciplina di
ingiuria (offesa nei confronti di una persona presente) e diffamazione (offesa nei confronti di una
persona non presenta ed è punito più severamente). Art. 596 codice penale→ il colpevole di
diffamazione di ingiuria non può provare a sua discolpa la verità del fatto attribuito all'offeso ma le
parti possono accordarsi prima della sentenza e deferire ad un giudice d'onore il giudizio sulla verità
del fatto. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la prova della verità del
fatto è sempre ammessa nel procedimento penale se la persona è un pubblico ufficiale e il fatto
attribuito si riferisce nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, se il fatto attribuito è ancora aperto
e si inizia contro esso un procedimento penale e se il querelante domanda formalmente che il
giudizio si estenda ad accertare la verità del fatto. Se la verità del fatto è provata o se la persona
offesa è condannata per il fatto l'autore dell'imputazione non è punibile se non per gli arti. 594 e
595. La diffamazione viene punita sia che sia dolosa o colposa e viene tutelata la reputazione sia
economica che professionale oltre che a quella morale. La fondatezza del fatto non giustifica
l’offesa perché ciò che conta è l’offesa in sé.
Esistono delle diffamazioni più o meno gravi all’interno dell’ambito generale della diffamazione ed
esistono delle aggravanti = quando vengono considerati fatti determinati e maggiore è il grado di
dettaglio più insidiosa è l’offesa e aumenta anche il grado di credibilità. Molti di quelli che un
tempo erano considerati fatti di reati sono stati degradati a illecito civile = ingiuria, la diffamazione
invece continua ad essere considerato reato.
La sede in cui viene tutelato l’onore e la reputazione si é spostata sul pieno civilistico attraverso il
risarcimento del danno ed una sanzione pecuniaria civile cioè condanna al pagamento di una somma
di denaro sulla base di una serie di parametri, somma di denaro che va allo stato. Di fronte ad
attività giornalistiche come il diritto di critica che impegna idee personali e non fatti oggettivi la
giurisprudenza si dimostra più permissiva anche sul fatto di valutare la veridicità poiché è difficile
valutare un’opinione, stessa situazione per la satira poiché non viene presentata la verità oggettiva
dei fatti e si è più permissivi sulla continenza formale. L'attività di chi svolge un lavoro per cui
occorre la libertà di giudizio e di critica è un limite al diritto all'onore poiché tale diritto si scontra
con il diritto di esprimere la propria opinione (art. 21 Costituzione).
→ Attività politica = art. 68 Cost, 1 comma.
→ Attività giornalistica = diritto di cronaca e di critica.
Gli episodi di lesione all’onore spesso avviene nell’ambito del giornalismo, si scontrano il diritto
all’onore e il diritto di cronaca e di satira, si tratta di diritti di pari rango costituzionale (art.2 e art.
21 Cost.), e in questo caso a partire da una pronuncia della corte di cassazione del 1984 = decalogo
del giornalista, insieme di regole che deve rispettare nel momento di fare cronica e che lo esenta
dalle conseguenze sanzionatorie = verità dei fatti (anche verità putativa, buona fede del giornalista
che dimostra che credeva che fosse la verità ma lo deve dimostrare mostrando le ricerche e le fonti
usate), pertinenza o interesse sociale dell’informazione (fatto della vita privata di un personaggio
pubblico anche se offensivo può essere giustificato dal fatto che abbia un interesse sociale), forma
civile dell'esposizione (moderazione dei toni, equilibrio e misura della scelta delle parole e del
linguaggio).
Art. 596 bis codice penale→ se la diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo
stampatore per i reati provveduti negli art. 57, 57 bis e 58 della legge sulla stampa.
Diritto alla riservatezza = difende il riserbo della sfera personale e familiare di ciascun individuo
contro due tipi di aggressione → ingiustificate intromissioni di estranei nella sfera intima della
persona e dei suoi luoghi privati = protetto da diverse norme: inviolabilità di domicilio e norme di
diritto del lavoro – difende la persona dalle divulgazioni verso l'ester