Estratto del documento

Il Patto Marciano

Il Patto Marciano è il patto con il quale si conviene che, in caso di inadempimento, il credito venga soddisfatto mediante la vendita forzata o l'assegnazione "al prezzo di stima". La liceità del patto marciano, non disciplinato dal Codice civile, si è progressivamente affermata in giurisprudenza.

Da un lato, a maggior tutela del debitore, si è esteso il campo di applicazione del divieto con riferimento alle operazioni economiche prese ad oggetto; dall'altro, per venire incontro alle esigenze della prassi degli affari, si è ritenuto non sufficiente il profilo funzionale, ossia la sola tutela della libertà morale del debitore, e si è introdotto un nuovo presupposto, ovvero lo squilibrio economico tra l'ammontare del credito garantito e il valore del bene dato in garanzia.

Così l'art. 6 d.lgs. 170/2004, in tema di garanzie finanziarie, ha escluso l'applicabilità del divieto ai contratti di garanzia finanziaria, ossia...

Il contratto di pegno, il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziaria con funzione di garanzia, compreso il contratto di pronti contro termine; viene esclusa la applicabilità del divieto a qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volta a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie.

Il prestito vitalizio ipotecario è una forma di finanziamento a favore di soggetti che abbiano compiuto 60 anni e che offrono ipoteca su un immobile non gravato da altre iscrizioni ipotecarie. All'anziano viene concesso un finanziamento a fronte dell'iscrizione di un'ipoteca sulla casa di sua proprietà. L'anziano mutuatario non è costretto a vendere la casa nell'eventualità di una mancata restituzione del mutuo, potendo continuare a viverci serenamente, mentre la restituzione del capitale e degli interessi sarà a carico in tutto o in parte degli interessi.

eredi successivamente proprio dei sesso; qualora essi sirifiutino di provvedere al pagamento la banca può a vendere immobile a prezzo di mercato ricorrendo adun perito di sua fiducia il soddisfarsi sul ricavato con una vistosa deroga al divieto del patto commissorio.

Viene poi introdotto il credito per l'acquisto di beni immobili residenziali a beneficio del consumatorevirgola che prevede una nuova ipotesi deroga al divieto del patto commissorio sulla scorta di una clausolaespressa inserita dalle parti nell’operazione finanziamento. Una volta superato il limite delle 18 rate mensilinon pagate, il mutuatario è esploso esposto le seguenti conseguenze: la banca procederà direttamente avendere il bene dato in garanzia; qualora il prezzo conseguito dalla banca sia inferiore alla somma darestituire in mutuatario rimarrà liberato dal residuo mentre, nel caso in cui il prezzo di vendita sia superiorea quanto ancora dovuto egli avrà diritto alla

corresponsione dell'eventuale eccedenza al suo favore. L'avalutazione del bene messo in vendita dalla banca e stabilità che venga secondo modalità ricorrenti in un patto marciano ossia da parte di un perito indipendente scelto dalla banca e dal mutuatario di comune accordo oppure dal presidente del tribunale territorialmente competente. Il patto sembra trasformare l'obbligazione originaria di restituzione della somma finanziata in un'obbligazione con facoltà alternativa. È introdotta la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio, che può essere concesso solo dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese solo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa; la figura altrettanto no di garanzia è rappresentata dal trasferimento, sospensivamente condizionata al mancato versamento una parte delle somme dovute, della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un

Terzo punto: occorre che si tratti di:

  • un ritardo nell'adempimento di almeno 9 mesi
  • nel caso di rate mensili, un mancato pagamento di almeno tre rate anche non consecutive
  • nel caso di ammortamento a rate di durata superiore a quella mensile
  • nel caso di obbligo di restituzione non rateale del ritardo calcolato con riferimento alla data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire

Inoltre, il patto marciano è esteso ai contratti di finanziamento alle imprese garantiti dal trasferimento della proprietà su un bene immobile dell'imprenditore o di un terzo, oppure di un diritto reale di un altro diritto immobiliare, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

Il patto non può avere ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale dell'imprenditore o del coniuge e dei parenti fino al terzo grado.

La natura Marciana del patto emerge nella previsione della restituzione al debitore dell'eventuale differenza tra il valore di

stima del diritto, fissato da un perito nominato presidente del tribunale nel quale si trova l'immobile su richiesta del creditore, e l'ammontare del debito paese di trasferimento.

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica

Il patrimonio del debitore costituisce (Art. 2740 CC) la garanzia patrimoniale generica per il creditore. Un vincolo di indisponibilità sul patrimonio del debitore normalmente non compare sin dal proposito di una esposizione debitoria, ma viene in luce solo quando accertato l'inadempimento i singoli beni sono sottoposti a pignoramento. In assenza di cause legittime di prelazione, tali beni sono liberi da vincoli/pesi che ne ostacolino/precludano il godimento e la disposizione da parte del debitore. Per scongiurare pericolo di un pregiudizio futuro (impossibilità di soddisfarsi in via esecutiva) l'OG appresta messi per conservazione della garanzia patrimoniale:

  • Tutela preventiva → mezzi attivabili nella fase

fisiologica del rapporto obbligatorio, in un momento in cui il creditore non sa che il debitore sarà inadempiente, non può procedere con titolo esecutivo

Tutela cautelare → esigenza di salvaguardare l'integrità del patrimonio del debitore ossia della garanzia generica del creditore in vista del futuro esercizio dell'esecuzione in forma specifica. Solo dopo inadempimento di obbligo primario o inesecuzione della condanna a adempiere, il vincolo patrimoniale diventa effettivamente operativo

Tutela generale-residuale → mezzi usati solo da creditori che non hanno a disposizione una garanzia specifica.

L'azione surrogatoria

L'AZIONE SURROGATORIA È QUELL'AZIONE CHE, IN VIA ECCEZIONALE, VIENE CONCESSA AL CREDITORE DI SOSTITUIRSI AL DEBITORE LADDOVE L'INERZIA DI QUESTO DEPAUPERI IL SUO PATRIMONIO RENDENDOLO INIDONEO A SODDISFARE I CREDITORI.

Se il debitore omette di esercitare i diritti e le azioni che a lui spettano

verso i terzi, la consistenza del suo patrimonio ne potrebbe risentire negativamente in caso di inadempimento. I requisiti dell'azione surrogatoria, concessa al creditore per scongiurare tali rischi, comprendono anzitutto il periculum damni che consiste nel pericolo attuale di un danno futuro derivante dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della propria garanzia patrimoniale generica. Il comportamento pregiudizievole per il creditore consiste nell'inerzia del debitore che va valutata in termini oggettivi. L'inerzia deve essere effettiva e può anche essere parziale e quindi idonea o insufficiente al raggiungimento dello scopo protettivo. La legge attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell'esercizio dei diritti delle azioni che gli spettano ma che però omette di esercitare. Sarebbe allora corretto parlare di legittimazione surrogatoria dato che il creditore non esperisce alcuna azione tipica neiconfronti del debitore, limitandosi piuttosto ad esercitare le azioni che a quest'ultimo competono. La legittimazione surrogatoria trova il proprio fondamento in un diritto potestativo del creditore nascente dalla lesione del suo interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale. Non si tratta di una forma di rappresentanza dato che il creditore agisce nei propri interessi e a proprio rischio e pericolo, pur sempre nel nome del debitore, si tratta piuttosto di un'ipotesi di sostituzione processuale nella quale si assiste a una divaricazione tra azione e diritto sostanziale. Il creditore dovrà citare in giudizio anche il debitore inerte, affinché il giudicato produca effetti nei suoi confronti. Un'ipotesi ricorre quando il promissario acquirente finale di un bene immobile agisce in sostituzione del promittente venditore, a sua volta promissario acquirente nel medesimo bene terzo, ottenendo che la proprietà del bene sia trasferita direttamente dal

terzo. Un'altra ipotesi si ha quando il creditore è ammesso ad esercitare un azione di condanna al pagamento di una somma di denaro per un diritto di credito spettante al debitore, ottenendo direttamente dal terzo il pagamento. Affinché l'azione sia ammissibile necessario dimostrare la qualità di creditore del soggetto che agisce che dovrà essere provata, sia nei confronti del debitore sia del terzo; È ritenuto legittimato ad agire in via surrogatoria anche il creditore non munito di titolo esecutivo il cui credito sia eventuale condizionato o non ancora liquido. Deve essere fornita non solo la prova dell'esistenza del diritto di credito che il debitore ha messo di esercitare, ma anche la effettiva possibilità attuale di esercitare tale credito nonché la liquidità. Non tutti i diritti che il debitore omette di far valere sono suscettibili di surrogazione, deve trattarsi diritti e azioni che spettano al debitore verso terzi;

restano quindi esclusi diritti reali e diritti assoluti. Vanno disolito ricompresi i diritti di credito e diritti potestativi purché abbiano ad oggetto un bene suscettibile di valutazione economica e l'effetto patrimoniale vantaggioso per il debitore. L'azione surrogatoria può esercitarsi in via giudiziale o in via stragiudiziale; nel caso in cui il creditore agisca in via stragiudiziale non deve promuovere alcun accertamento preventivo dei presupposti che legittima l'intervento sostitutivo, ma rimane ferma la possibilità per il debitore o per il terzo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una sentenza di accertamento negativo dei requisiti dell'azione. Il creditore deve informare tuttavia preventivamente il debitore dell'intervento sostitutivo. L'azione revocatoria ordinaria è l'azione concessa al creditore, a salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che.

quest'ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendoli così al soddisfacimento del creditore.

L'azione revocatoria ordinaria o pauliana presuppone l'attività e non l'inerzia del debitore. L'art. 2901 CC

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 179
Il contenuto si trova sul sito dell’università.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 179.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato 1, libro consigliato Mazzamuto Pag. 41
1 su 179
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marghe0110 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Battelli Ettore.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community